N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 2018
Ordinanza del 16 febbraio 2018 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Bolognesi Davide contro Consob - Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Borsa - Intermediazione finanziaria - Attivita' di vigilanza della CONSOB - Inottemperanza alle richieste della CONSOB o ritardo recato all'esercizio delle sue funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria - Applicazione della sanzione anche nel caso di contestazione di abuso di informazioni privilegiate. - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), art. 187-quinquiesdecies, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004). Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Confisca per equivalente. - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), art. 187-sexies, introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004).(GU n.14 del 4-4-2018 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seconda Sezione Civile
composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati:
dott. Stefano Petitti - Presidente;
dott. Antonio Oricchio - consigliere;
dott. Antonello Cosentino - relatore consigliere;
dott. Luigi Abete - consigliere;
dott. Raffaele Sabato - consigliere;
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
8878-2014 proposto da Bolognesi Davide, elettivamente domiciliato in
Roma, Via E. Q. Visconti 20, presso lo studio dell'avvocato Renzo
Ristuccia, che lo rappresenta e lo difende - ricorrente;
Contro CONSOB Commissione Nazionale Societa' e Borsa,
elettivamente domiciliato in Roma, V. Martini Giovanni Battista 3,
presso lo studio dell'avvocato Salvatore Providenti, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonella Valente,
Maria Letizia Ermetes, Michela Dini - controricorrente;
Avverso la sentenza n. 5276/2013 della Corte d'Appello di Roma,
depositata il 20 novembre 2013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13 aprile 2017 dal consigliere dott. Antonello Cosentino;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per cassazione senza
rinvio per la sanzione inflitta ex art. 187, rigetto nel resto;
Udito l'avv. Ristuccia Renzo, difensore del ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
Uditi gli avv.ti Valente Antonella e Dini Michela, difensori
della resistente che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
1. Il sig. Davide Bolognesi ha chiesto la cassazione della
sentenza della corte d'appello di Roma che ha rigettato l'opposizione
da lui proposta avverso la delibera CONSOB n. 18199 dell'8 maggio
2012, avente ad oggetto l'irrogazione a suo carico di sanzioni
amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.
58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (di seguito: T.U.F.).
2. Con la suddetta delibera la CONSOB aveva adottato nei
confronti del medesimo Bolognesi (socio e consigliere di
amministrazione della societa' FMR Art'e') le seguenti misure:
a) aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 200.000 in
relazione all'illecito di cui all'art. 187-bis, comma 1, lettera a)
del T.U.F. (insider trading), con riguardo all'acquisto di 30.000
azioni FMR Art'e', dal medesimo effettuato tra il 19 e il 26 febbraio
2009 sulla base del possesso dell'informazione privilegiata relativa
all'imminente lancio di una OPA per delisting su tale societa', da
lui stesso promossa insieme con altri due soci della stessa FMR
Art'e';
b) aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 100.000 in
relazione all'illecito di cui all'art. 187-bis, comma 1, lettera c),
T.U.F., per aver il ricorrente indotto la signora Laura Russo a
comprare azioni della medesima societa' FMR Art'e';
c) aveva irrogato una sanzione pecuniaria di' euro 50.000 in
relazione all'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. a causa del
comportamento dilatorio tenuto dal ricorrente, il quale, dopo aver
piu' volte rinviato la data dell'audizione cui era stato convocato in
qualita' di persona informata dei fatti, si era poi rifiutato di
rispondere alte domande;
d) aveva applicato la sanzione accessoria della perdita
temporanea dei requisiti di onorabilita' prevista dall'art.
187-quater, comma 1, T.U.F., per la durata di 18 mesi;
e) aveva disposto la confisca per equivalente del profitto e
dei mezzi usati per ottenerlo ai sensi dell'art. 187-sexies T.U.F.,
fino alla concorrenza dell'importo di euro 149.760.
3. Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi,
rispettivamente riferiti alle statuizioni della sentenza gravata di
seguito indicate:
- con il primo mezzo si censura la statuizione che ha
disatteso l'impugnativa della sanzione irrogata dalla CONSOB - ai
sensi dell'art. 187-bis, comma 1, lettera c), T.U.F. - per aver il
ricorrente indotto la sig.ra Laura Russo a comprare azioni della
societa' FMR Art'e';
- con il secondo mezzo si censura la statuizione che ha
disatteso l'impugnativa avverso la sanzione irrogata dalla CONSOB -
ai sensi dell'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. - per avere il
ricorrente ostacolato l'attivita' ispettiva della CONSOB;
- con il terzo mezzo si censura la statuizione che ha
disatteso l'impugnativa avverso la confisca per equivalente - ai
sensi dell'art. 187-sexies T.U.F. - del profitto ritratto dai
ricorrente dalle operazioni di trading effettuate sulla base del
possesso dell'informazione privilegiata, nonche' dei mezzi usati per
ottenerlo.
4. La CONSOB ha depositato controricorso.
5. La causa e' stata discussa alla pubblica udienza del 13 aprile
2017, per la quale tanto il ricorrente quanto la CONSOB hanno
depositato memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale
ha concluso come in epigrafe. Il Collegio si e' successivamente
riconvocato il 15 ottobre 2017 e, nuovamente, il 24 gennaio 2018 e la
presente ordinanza e' stata deliberata all'esito di quest'ultima
riconvocazione.
Ragioni della decisione
6. Il primo motivo di ricorso.
Con il primo motivo, riferito al vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli
articoli 187-septies T.U.F., da interpretare alla luce dell'art. 6
CEDU, in cui la corte d'appello sarebbe incorsa disattendendo
l'eccezione con cui egli aveva lamentato come la CONSOB lo avesse
sanzionato per un fatto (la raccomandazione alla signora
Russo di acquistare azioni FMR Art'e') diverso da quello
originariamente contestatogli (la trasmissione alla signora Russo
dell'informazione privilegiata relativa al prossimo lancio di un'OPA
sulla societa' FMR Art'e'), cosi' violando la prescrizione che
l'irrogazione delle sanzioni avvenga «previa contestazione degli
addebiti agli interessati» (art. 187-septies, primo comma, T.U.F.).
In proposito il ricorrente puntualizza che, con l'originario atto
di contestazione del 13 maggio 2011 e con il conseguente atto di
accertamento, gli era stata addebitata la violazione della lettera b)
dell'art. 187-bis T.U.F., che punisce chi comunica ad altri
informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d.
tipping), mentre l'impugnato provvedimento sanzionatorio lo aveva
riconosciuto responsabile della violazione delta lettera c) dell'art.
187-bis T.U.F., che punisce chi raccomanda o induce altri, sulla base
di una informazione privilegiata, al compimento di operazioni su
strumenti finanziari (c.d. tuyautage). In tal modo, secondo il
ricorrente, sarebbe stato violato il principio di corrispondenza tra
contestazione e sanzione sancito dall'art. 187-septies del T.U.F., da
interpretare anche alla luce dell'art. 6 CEDU (e della relativa
giurisprudenza della Corte di Strasburgo).
7. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo, riferito al vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell'art. 187-octies T.U.F., commi 3, lettera c), e 7, nonche'
dell'art. 187-quinquiesdecies T.U.F., da interpretare alla luce dei
principi costituzionali e dell'art. 6 CEDU, in cui la corte
territoriale sarebbe incorsa rigettando l'impugnativa avverso la
sanzione di € 50.000 irrogatagli per avere ostacolato l'attivita'
ispettiva della CONSOB, differendo immotivatamente la data
dell'audizione cui era stato convocato in qualita' di persona
informata dei fatti e poi rifiutandosi di rispondere alle domande.
Nel mezzo di ricorso si argomenta che la sanzione irrogata al
Bolognesi sarebbe incompatibile col principio «nemo tenetur se
detegere», anche in ragione dei rilievo che le dichiarazioni rese nel
corso di tale audizione possono essere trasmesse al Pubblico
Ministero, qualora vengano ravvisati gli estremi di una condotta
penalmente rilevante (art. 187-decies, comma 2). Ad avviso del
ricorrente, la previsione dell'obbligo di presentarsi all'audizione
e, ivi, di rendere dichiarazioni, dietro la comminatoria di una
sanzione rilevante, integrerebbe una violazione dell'art. 6 CEDU e
dei principi del giusto processo recepiti all'art. 111 della
Costituzione. A chiusura del motivo di ricorso il ricorrente solleva
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 187-octies e
187-quinquiesdecies, per il caso non se ne ritenga possibile una
interpretazione conforme alla Costituzione, in riferimento agli
articoli 3, 24, 111 e 117 Cost. e 6 CEDU, «nella misura in cui il
primo non prevede l'applicazione degli articoli 61, 63 e 198, comma
2, codice di procedura penale ed il secondo contempli una sanzione
amministrativa per il soggetto sottoposto ad indagini CONSOB che
rifiuti di fornire risposte suscettibili di utilizzazione in sede
penale e comunque in sede di applicazione di gravi sanzioni
amministrative».
8. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo, riferito al vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione dell'art.
187-sexies T.U.F., da interpretare alla luce dell'art. 1 del Primo
Protocollo addizionale alla CEDU e dell'art. 6 della CEDU, nonche'
dell'art. 3 l. 241/1990, in merito alla sanzione della confisca per
equivalente (art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c.).
In primo luogo il ricorrente, deducendo il carattere non
obbligatorio della confisca per equivalente ex art. 187-sexies
T.U.F., censura la sentenza gravata per aver disatteso, sull'erroneo
presupposto della obbligatorieta' di detta confisca, la doglianza con
cui egli aveva lamentato l'omessa motivazione del provvedimento
sanzionatorio sulle ragioni dell'applicazione della confisca
medesima.
In ogni caso, secondo il ricorrente, il disposto dell'art.
187-sexies, secondo comma, T.U.F., ove interpretato nel senso della
obbligatorieta' della confisca per equivalente, desterebbe dubbi di
legittimita' costituzionale, anche in relazione alle disposizioni
della CEDU, rilevanti, quali norme interposte, ex art. 117 Cost..
1) Sotto un primo profilo il ricorrente denuncia il contrasto
con l'art. 6 CEDU, in relazione all'articolo art. 117 Cost., perche'
l'irrogazione automatica della sanzione accessoria vanificherebbe
qualsivoglia forma di contraddittorio.
2) Sotto un secondo profilo il ricorrente denuncia il
contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU,
ancora in relazione all'articolo art. 117 Cost., per mancanza di
proporzionalita' tra il sacrificio imposto al diritto di proprieta'
del destinatario della sanzione e le finalita' pubbliche da
perseguire. Nel mezzo di gravame si argomenta, al riguardo, che il
«considerando» n. 38 della direttiva 2003/06/CE prevede che le
sanzioni siano «proporzionate alla gravita' della violazione e agli
utili realizzati e dovrebbero essere applicate coerentemente» e che
tale precetto non viene rispettato da una disciplina sanzionatoria
che preveda la confisca non soltanto delle somme equivalenti
all'importo degli utili realizzati con le operazioni effettuate in
base ad informazioni privilegiate, ma anche delle somme equivalenti
agli importi investiti per effettuare dette operazioni.
3) Sotto un terzo profilo il ricorrente denuncia il contrasto
con l'art. 42 della Costituzione assumendo che «una sanzione
accessoria di misura indeterminata e potenzialmente spropositata
viola il necessario e ragionevole bilanciamento di interessi fra il
diritto di proprieta' costituzionalmente garantito dall'art. 42 Cost.
e la finalita' della sanzione».
4) Sotto un quarto profilo il ricorrente denuncia il
contrasto con l'art. 27 della Costituzione, in quanto non si potrebbe
considerare educativa una pena - tale dovendosi sostanzialmente
ritenere la confisca - il cui importo venga determinato in base ad
elementi casuali, cosi' da poter risultare in concreto sproporzionata
rispetto all'illecito commesso.
5) Sotto un quinto profilo il ricorrente denuncia il
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, ove non si
ritenesse applicabile alle sanzioni amministrative il disposto
dell'art. 27 Cost., verrebbe in rilievo, in primo luogo, la
irragionevolezza di una sanzione determinata casualmente e
potenzialmente sproporzionata; in secondo luogo, la irragionevole
disparita' di disciplina tra la graduabilita' della sanzione
pecuniaria principale comminata dall'art. 187-bis T.U.F. e la non
graduabilita' della confisca per equivalente dei mezzi utilizzati
nell'operazione di trading, comminata dall'art. 187-sexies T.U.F.; in
terzo luogo, la irragionevole disparita' di disciplina tra la
obbligatorieta' della confisca di cui all'art. 187-sexies T.U.F. e la
facoltativita' della confisca ordinaria di cui all'art. 20 della
legge n. 689/1981.
9. Sull'irrilevanza dell'esame del primo motivo di ricorso ai
fini della instaurazione di un giudizio incidentale di
costituzionalita'.
Nel secondo motivo di ricorso viene sollevata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 187-quinquiesdecies e
187-octies T.U.F. e nel terzo motivo di ricorso viene sollevata la
questione di legittimita' costituzionale in ordine all'art.
187-sexies T.U.F.. Le questioni poste in tali motivi appiano al
Collegio rilevanti e non manifestamente infondate, per le ragioni che
di seguito si illustreranno.
Poiche' la decisione sul primo motivo di ricorso non condiziona
in alcun modo la decisione sugli altri motivi, giacche', come gia'
sopra evidenziato (§ 3), ognuno dei tre mezzi di impugnazione censura
un capo diverso ed autonomo della sentenza gravata, nella presente
ordinanza, con la quale si va ad instaurare un giudizio incidentale
di costituzionalita', non si trattera' del primo motivo di ricorso.
10. Le questioni poste dal secondo motivo del ricorso per
cassazione. 10.1 A Davide Bolognesi e' stata comminata la sanzione
amministrativa di € 50,000 sulla scorta della seguente contestazione
della CONSOB (trascritta a pag. 18 del ricorso per cassazione):
«In ragione del fatto che la S.V.
1) nel corso delle indagini si sia presentata presso gli
uffici della CONSOB per essere sottoposta ad audizione il 3 dicembre
2010, circa cinque mesi dopo la convocazione, avvenuta con lettera
del 1° luglio 2010, posticipando piu' volte momento in cui sarebbe
stata disponibile e fornendo, al riguardo, generiche motivazioni
concernenti presunti impegni dei quali non ha fornito evidenza;
2) nel corso della stessa audizione non abbia inteso
rilasciare dichiarazioni. La S.V. ha mancato di ottemperare nei
termini alle richieste della CONSOB e provocato ritardo all'esercizio
delle sue funzioni.»
10.2 Ad avviso della corte d'appello di Roma, peraltro, «il
Bolognesi non risulta sanzionato per l'atteggiamento non
collaborativo tenuto in sede di audizione personale dopo essersi
recato presso gli uffici della CONSOB, ma solamente per le reiterate
ed ingiustificate richieste di rinvio dell'audizione.» (pag. 10 della
sentenza). Al riguardo la corte territoriale sottolinea che «la
violazione addebitata al Bolognesi consiste nell'aver costui mancato
di ottemperare nei termini alle richieste della CONSOB di avere
quindi ritardato l'esercizio delle funzioni della Commissione.
L'opponente si e' infatti presentato presso gli uffici della CONSOB
solamente in data 3 dicembre 2010, ossia con un ritardo di cinque
mesi dalla convocazione, durante i quali aveva ripetutamente
posticipato la data in cui sarebbe stato disponibile ad essere
sentito, adducendo a tal fine motivazioni generiche e fondate su
imprecisati impegni.» La corte d'appello dunque, in sostanza, ha
ritenuto legittima l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. per il solo
fatto del ritardo ingiustificato con cui l'incolpato si e' presentato
presso gli uffici della CONSOB, giudicando irrilevante l'ulteriore
circostanza, pure menzionata nella contestazione della CONSOB, del
silenzio da lui serbato in sede di audizione.
10.3 Il ricorrente ha affermato il proprio diritto, ex art. 6
CEDU, di non contribuire alla propria incolpazione, argomentando che
«sia che la sanzione faccia seguito al silenzio serbato in audizione,
sia che la sanzione faccia seguito al rinvio dell'audizione, essa
resta costituzionalmente illegittima» (pag. 20, penultimo cpv, del
ricorso) ed ha sostenuto che l'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. non
sarebbe applicabile al soggetto sottoposto ad indagini sui propri
comportamenti in materia di insider trading.
10.4 Il ricorrente, per l'ipotesi che l'esclusione dell'incolpato
dal campo applicativo dell'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. non sia
ritenuta compatibile con il tenore letterale della disposizione, ha
sollevato la questione di legittimita' costituzionale della stessa in
riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in
riferimento all'art. 6 CEDU).
In relazione ai medesimi parametri costituzionali il ricorrente
ha altresi' sollevato la questione di legittimita' dell'art.
187-octies T.U.F., che disciplina i poteri della CONSOB, con
riferimento alla lettera c) del comma 3 (che attribuisce alla CONSOB
il potere di procedere all'audizione personale di chiunque possa
essere informato dei fatti), nonche' con riferimento al comma 7 (che
fa salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200,
201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili), nella parte in cui tale comma non fa salva anche
l'applicazione degli articoli 61, 63 e 198, secondo comma, dello
stesso codice di procedura penale.
10.5 La questione di costituzionalita' dell'art. 187-octies
T.U.F. e' priva di rilevanza, giacche', ai fini della decisione, non
viene in questione il potere della CONSOB di procedere all'audizione
(anche) dell'incolpato, bensi' il potere della CONSOB di sanzionare
l'incolpato qualora costui, non ritenendo conveniente alla propria
difesa sottoporsi all'audizione, ne ostacoli lo svolgimento; ne'
viene in questione l'applicazione degli articoli 61, 63 e 198,
secondo comma c.p.p., giacche' si tratta di disposizioni estranee al
tema del decidere; il sig. Bolognesi, infatti, non ha reso alcuna
dichiarazione nel corso della sua audizione davanti alla CONSOB e,
d'altra parte, la sentenza impugnata ha ritenuto legittima
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. per il ritardo ingiustificato
con cui l'incolpato si e' presentato presso gli uffici della CONSOB,
non per il silenzio da lui serbato in sede di audizione.
11. La questione di legittimita' costituzionale dell'art.
187-quinquiesdecies
11.1 Nel presente giudizio appare invece rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata
dal ricorrente in relazione agli articoli 24, 111 e 117 Cost., con
riferimento all'art. 6 CEDU, nonche' le questione di
costituzionalita', rilevata di ufficio dal Collegio, in relazione
all'art. 117 Cost., con riferimento all'art. 14, comma 3, lettera g),
del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New
York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo in Italia con la legge 25
ottobre 1977, n. 881, e in relazione agli articoli 11 e 117 Cost.,
con riferimento all'art. 47 CDFUE, dell'art. 187-quinquiesdecies
T.U.F., nel testo originario, introdotto dall'art. 9, comma 2 lettera
b), della legge 18 aprile 2005 n. 62, vigente all'epoca della
commissione della violazione e della irrogazione della sanzione
(«Fuori dai casi previsti dall'art. 2638 del codice civile, chiunque
non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda
l'esercizio delle sue funzioni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad euro un milione»),
nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente
nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel
ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui
al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle sue funzioni di
vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate.
11.2 La rilevanza della questione.
11.2.1 Sulla rilevanza della enunciata questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies T.U.F., nel testo
originario, va prima di tutto evidenziato che la sanzione della cui
legittimita' si controverte nel presente giudizio e' stata irrogata
al ricorrente, ai sensi del disposto di tale articolo, per aver
ritardato lo svolgimento di un procedimento amministrativo
sanzionatorio concernente le violazioni amministrative, ascritte al
medesimo ricorrente, di cui all'art. 187-bis, comma 1, lettera a) e
lettera b), T.U.F.. Per queste ultime violazioni il Bolognesi ha
subito la sanzione amministrativa pecuniaria (non opposta) di €
200.000 e, rispettivamente, la sanzione amministrativa pecuniaria
(opposta) di € 100.000. Ai fini della pronuncia sul ricorso per
cassazione sarebbe quindi direttamente rilevante l'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.
187-quinquiesdecies T.U.F., nel testo applicabile nella fattispecie
dedotta in giudizio, nella parte in cui detto articolo sanziona la
condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle
richieste della CONSOB o nel ritardare l'esercizio delle sue funzioni
anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB contesti un
abuso di informazioni privilegiate proprio nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza ostacolate dal comportamento inottemperante o
dilatorio.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno svolgere le
due seguenti precisazioni.
11.2.2 La formulazione letterale della disposizione in esame -
nel testo vigente prima delle modifiche recate dal decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 - e, in particolare, la potenza semantica del
pronome indefinito «chiunque» non consente di pervenire ad una
interpretazione (orientata in senso conforme alla Costituzione, alla
CEDU ed alla CDFUE) che escluda dall'ambito applicativo di detta
disposizione il soggetto che ostacoli le funzioni di vigilanza
esercitate dalla CONSOB (rendendosi inottemperante alle richieste di
quest'ultima, o ritardando in altro modo il relativo esercizio) in
relazione a condotte di abuso di informazioni privilegiate a lui
stesso ascritte.
11.2.3 Le modificazioni recate al testo dell'art.
187-quinquiesdecies T.U.F., prima, dal decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 e, poi, dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 non
incidono sul giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale prospetta in relazione al testo originario della
disposizione. La prima modifica, infatti, si e' limitata ad estendere
nei confronti della Banca d'Italia il dovere di collaborazione
originariamente previsto solo nei confronti della CONSOB. La seconda
modifica, per contro, pur articolando diversamente la fattispecie e
rimodulando il trattamento sanzionatorio (con diminuzione del minimo
ed aumento del massimo edittale), ha tuttavia mantenuto inalterata la
sanzionabilita' dell'inottemperanza alle richieste della CONSOB o del
ritardo all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, diversificando
il trattamento sanzionatorio a seconda che la violazione sia commessa
da una persona fisica o giuridica ed ampliando la forbice tra minimo
e massimo edittale.
Con specifico riguardo alle modifiche apportate al testo
dell'art. 187-quinquiesdecies T.U.F. dal decreto legislativo n.
129/2017 il Collegio ritiene peraltro necessarie le seguenti
puntualizzazioni, volte a chiarire come tale jus superveniens sia
privo di incidenza ai fini dell'apprezzamento della rilevanza della
prospettata questione di legittimita' costituzionale e, cio', a
prescindere da qualunque approfondimento sull'eventuale pertinenza,
nella specie, del principio della applicabilita' della lex mitior
fissato dall'articolo 2, terzo comma, c.p. per le ipotesi di
successione di leggi penali nel tempo.
11.2.4 Sotto un primo aspetto va sottolineato che la precisazione
normativa alla cui stregua il ritardo recato all'esercizio delle
funzioni della CONSOB e' sanzionato solamente con riferimento alle
funzioni «di vigilanza» (il nuovo testo recita: «Fuori dai casi
previsti dall'articolo 2638 del codice civile, e' punito ai sensi del
presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste
della Banca d'Italia e della Consob, ovvero non coopera con le
medesime autorita' al fine dell'espletamento delle relative funzioni
di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse») non incide
sulla punibilita' della condotta per la quale all'odierno ricorrente
e' stata inflitta la sanzione di cui si discute.
A tale riguardo va in primo luogo rilevato che l'inserimento
della specificazione «di vigilanza» nel testo della disposizione in
esame ha una valenza meramente esplicativa, giacche' anche
l'originaria formulazione dell'articolo 187-quinquiesdecies T.U.F.
andava intesa con riferimento alle «funzioni di vigilanza», come
fatto palese dalla rubrica dell'articolo («Tutela dell'attivita' di
vigilanza della CONSOB»), lasciata inalterata, salva l'aggiunta del
riferimento alla Banca d'Italia, dalle novellazioni successive. Sotto
altro aspetto, va poi considerato che l'attivita' di vigilanza (che
si declina in vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e
sanzionatoria) costituisce, insieme all'attivita' di regolazione, il
principale strumento attraverso cui la CONSOB persegue il proprio
scopo istituzionale di tutela degli investitori e che l'accertamento
delle condotte integranti abuso di informazioni privilegiate
costituisce esercizio tipico delle funzioni di vigilanza sulla
trasparenza dei mercati e sul rispetto delle regole di condotta degli
operatori.
11.2.5 In secondo luogo, va sottolineato, da un lato, che
l'accennata modifica dei limiti edittali della sanzione
amministrativa pecuniaria si e' risolta in un abbassamento del minimo
ed in un aumento del massimo, cosicche' la sanzione concretamente
irrogata al ricorrente continua a collocarsi all'interno della
forbice tra minimo e massimo; d'altro lato, che nel ricorso per
cassazione non viene proposta alcuna censura concernente la
quantificazione della sanzione irrogata dalla CONSOB per la
violazione di cui all'articolo 187-quinquiesdecies T.U.F.
11.3 La non manifesta infondatezza della questione.
11.3.1 La questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
187-quinquiesdecies T.U.F., nel testo originario, si palesa non
manifestamente infondata con riferimento ai parametri interni
dell'articolo 24 e dell'articolo 111 Cost., nonche' con riferimento
all'articolo 117 Cost., in relazione all'articolo 6 CEDU, ed all'art.
14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e
politici adottato a New York e, infine, con riferimento agli articoli
11 e 117 Cost., in relazione 47 CDFUE.
11.3.2 Il parametro dell'articolo 24 Cost.
11.3.2.1 Il Collegio preliminarmente osserva che le condotte
integranti illecito amministrativo secondo l'articolo
187-quinquiesdecies T.U.F. nel testo originario, vale a dire la non
ottemperanza alle richieste della CONSOB o il ritardo recato
all'esercizio delle relative funzioni, costituiscono diverse facce di
un unico dovere di cooperazione all'esercizio delle funzioni della
CONSOB (dovere reso esplicito, nella sua portata generale,
dall'espressa previsione della condotta di colui che «non coopera»
contenuta nella piu' ampia e generica formulazione della disposizione
introdotta dal decreto legislativo n. 129/2017),
Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'imposizione del dovere
di cooperare all'esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB
(ossia di non ritardarne lo svolgimento e di ottemperare
tempestivamente alle richieste provenienti dalla Commissione) anche
in capo al soggetto al quale, nell'esercizio di dette funzioni di
vigilanza, la stessa CONSOB ascriva illeciti amministrativi relativi
all'abuso di informazioni privilegiate desti un dubbio di contrasto
con il diritto di difesa riconosciuto come inviolabile dall'articolo
24 della Costituzione.
Da una lato, infatti, il diritto di non collaborare alla propria
incotpazione deve ritenersi un corollario del diritto di difesa (cfr.
C. cost. ord., 26 giugno 2002, n. 291; C.cost., sent., 2 novembre
1998, n. 361, Cass. pen., sent. 27 gennaio 2015 n. 8958).
D'altro lato, l'attivita' svolta dalla CONSOB per l'accertamento
delle violazioni amministrative connesse all'abuso di informazioni
privilegiate, pur avendo natura amministrativa e non giurisdizionale,
deve ritenersi coperta dalla previsione dell'articolo 24 Cost.. per
le due seguenti ragioni.
11.3.2.2 Sotto un primo profilo, si deve considerare che
l'accertamento delle violazioni amministrative connesse all'abuso di
informazioni privilegiate e' potenzialmente prodromico alla
instaurazione di un procedimento penale per il delitto di cui
all'articolo 184 T.U.F., in quanto, per il disposto dell'articolo
187-decies, comma 2, T.U.F., il presidente della CONSOB ha il dovere
di trasmettere al pubblico ministero la documentazione raccolta nello
svolgimento dell'attivita' di accertamento delle violazioni
concernenti l'abuso di' informazioni privilegiate.
In proposito, il Collegio rileva come nel caso del procedimento
amministrativo per l'accertamento di violazioni relative all'abuso di
informazioni privilegiate non puo' utilmente spendersi
l'argomentazione, concernente il procedimento tributario, in base
alla quale la Corte Costituzionale ha escluso, nella sentenza n. 33
del 2002, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 51, secondo
comma, n. 2, d.P.R. n. 633/72, in riferimento all'articolo 24,
secondo comma, Cost., ossia che «l'alternativa in cui si trova il
contribuente, secondo quanto lamentato dal remittente, fra
l'avvalersi pienamente del «diritto al silenzio» di cui egli
usufruisce in sede penale e il fornire elementi che potrebbero
giovargli in sede tributaria ma, in ipotesi, nuocergli in altra sede,
non realizza alcuna situazione di contrasto con il diritto di difesa,
che si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di
questo: bensi' attiene alle personali scelte che, di fatto, il
contribuente-indagato puo' compiere circa le modalita' e le strategie
con le quali difendersi in ciascuno dei distinti procedimenti, fermo
restando, in ciascuno di essi, il rispettivo regime probatorio
stabilito dalla legge». Nel caso del procedimento relativo alla
applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187-bis T.U.F.,
infatti, l'alternativa in cui si trova il soggetto verso il quale si
rivolgono gli accertamenti della CONSOB e' tra subire la sanzione di
cui all'articolo 187 quinquiesdecis e fornire alla CONSOB elementi
che potrebbero pregiudicarlo nella sede penale in cui essi dovessero
trasmigrare secondo il disposto dell'articolo 187 decies T.U.F.
11.3.2.3 Sotto un secondo profilo - che prescinde dalle possibili
utilizzazioni delle acquisizioni dell'istruttoria amministrativa in
sede (anche) formalmente penale - si deve considerare che il
procedimento sanzionatorio che al ricorrente si addebita di aver
ritardato concerneva le violazioni amministrative, a lui stesso
ascritte, di cui all'articolo 187-bis, comma 1, lettera a) e lettera
b), T.U.F., per le quali il Bolognesi ha subito la sanzione
amministrativa pecuniaria (non opposta) di € 200.000 e,
rispettivamente, la sanzione amministrativa pecuniaria (opposta) di €
100.000. Entrambe tali violazioni sono punite con la sanzione
pecuniaria da € 100.000 € 15.000.000 (suscettibile di aumento ai
sensi del quinto comma dello stesso articolo 187-bis), oltre che con
le sanzioni accessorie di cui all'articolo 187-quater T.U.F. e con la
confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo.
Le sanzioni previste per le violazioni per le quali la CONSOB
procedeva nei confronti del Bolognesi, pur qualificate dalla legge
come amministrative, sono tuttavia connotate da gravita' tale da
doversi alle stesse riconoscere carattere sostanzialmente penale, nei
sensi di cui all'articolo 7 CEDU, in base ai criteri elaborati dalla
Corte EDU nella sentenza 8 giugno 1976, Engel; si veda anche la
sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens, emessa proprio con riferimento
al sistema normativo italiano in tema di abusi di mercato, dove si
precisa (§94) che i c.d. «criteri Engel» sono alternativi e non
cumulativi.
Al riguardo va sottolineato che, se e' vero che la sentenza
Grande Stevens qualifica come sostanzialmente penale la sanzione di
cui all'articolo 187 ter T.U.F. e non tratta della sanzione di cui
all'articolo 187-bis, T.U.F., e' pure vero che la Corte
costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 68/2017, § 7, come sia
«da respingere l'idea che l'interprete non possa applicare la CEDU,
se non con riferimento ai casi che siano gia' stati oggetto di
puntuali pronunce da parte della Corte di Strasburgo. Al contrario,
«l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme e'
attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri»
(sentenze n. 49 del 2015 e n. 349 del 2007). Il dovere di questi
ultimi di evitare violazioni della CEDU li obbliga ad applicarne le
norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU,
specie quando il caso sia riconducibile a precedenti della
giurisprudenza del giudice europeo (sentenze n. 276 e n. 36 del
2016).»
Tanto premesso, il Collegio ritiene che dalla qualificazione
della sanzione di cui all'articolo 187-bis T.U.F. come sanzione
penale ex art. 7 CEDU discenda l'applicabilita' dell'articolo 24
Cost..
Se, infatti, e' vero che la qualificazione di una sanzione come
penale alla stregua della CEDU trascina (tutte e) soltanto le
garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione,
come elaborate dalla Corte di Strasburgo, mentre la definizione
dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal
diritto nazionale rimane nel margine di apprezzamento degli Stati
aderenti (in termini, tra le varie, C.Cost. 24 febbraio 2017 n. 43 §
3.4.), e' vero pure che la garanzia del diritto di difesa
sinteticamente scolpita nel secondo comma nell'articolo 24 della
Costituzione trova piena corrispondenza nel complesso delle
analitiche previsioni contenute nel terzo comma dell'articolo 6 CEDU.
Deve inoltre aggiungersi che, come ha chiarito la Corte
costituzionale (sentenze n. 49 del 2015, n. 68 del 2017 e n. 109 del
2017), le sanzioni che il legislatore costruisce come amministrative
restano tali nel nostro ordinamento, ma sono ulteriormente assistite
dalle garanzie previste dall'art. 7 della CEDU ove abbiano carattere
sostanzialmente penale alla luce della Convenzione. L'adozione di
criteri sostanziali per la definizione della materia penale e'
funzionale ad una piu' ampia garanzia dell'individuo: essa si muove
infatti «nel segno dell'incremento delle liberta' individuali, e mai
del loro detrimento (...) come invece potrebbe accadere nel caso di
un definitivo assorbimento dell'illecito amministrativo nell'area di'
cio' che e' penalmente rilevante» (sentenza n. 68/2017).
Deve pertanto concludersi che al destinatario degli effetti
dell'esercizio del potere pubblico di accertamento e sanzione delle
violazioni di cui all'articolo 187-bis T.U.F. devono riconoscersi le
garanzie di cui agli articoli 24 e 111 Cost.. Donde, la non manifesta
infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale
in relazione al parametro interno di' cui all'articolo 24 Cost.
11.3.3 Il parametro dell'articolo 111 della Costituzione.
Il procedimento volto all'accertamento e sanzione delle
violazioni di cui all'articolo 187-bis T.U.F. e' un procedimento
amministrativo al quale, tuttavia, fa seguito (rectius: puo' fare
seguito, ad iniziativa del sanzionato) un procedimento
giurisdizionale tendente a provocare il sindacato sul provvedimento
sanzionatorio da parte del giudice (ordinario, all'esito della
sentenza 27 giugno 2012 n. 162 della Corte costituzionale).
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU (cfr. sent. 4 marzo
2014, Grande Stevens) la garanzia del giusto processo
nell'applicazione di sanzioni in materia di abusi di mercato aventi
carattere sostanzialmente penale, nei sensi dell'articolo 7 CEDU,
puo' essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa -
nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe
necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento
sanzionatorio, adottato in assenza di tali garanzie, ad un sindacato
giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed
attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate
prescrizioni della Convenzione (in termini, Cass. 8210/16, Cass.
770/17, Cass. 30074/17).
Cio' posto, ad avviso del Collegio, l'imposizione del dovere di
cooperare all'esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB
(ossia di non ritardarne lo svolgimento e di ottemperare
tempestivamente alle richieste provenienti dalla Commissione) anche
in capo al soggetto al quale, nell'esercizio di dette funzioni di
vigilanza, la stessa CONSOB ascriva illeciti amministrativi relativi
all'abuso di informazioni privilegiate desta un dubbio di contrasto
con il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e,
precisamente, con il principio della parita' delle parti fissato nei
secondo comma di tale articolo. Il dovere di collaborare con la
CONSOB in capo a colui che dalla stessa CONSOB venga sanzionato per
l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-bis T.U.F. non
sembra, invero, compatibile con la posizione di parita' che tale
soggetto e la CONSOB debbono rivestire nella fase giurisdizionale di
impugnativa del provvedimento sanzionatorio, nella quale i meccanismi
di riparto dell'onere probatorio sono disciplinati dall'articolo 2697
c.c.
11.3.4 Il parametro dell'articolo 117 Cost. in relazione
all'articolo 6 CEDU.
L'imposizione del dovere di cooperare all'esercizio delle
funzioni di vigilanza della CONSOB (ossia di non ritardarne lo
svolgimento e di ottemperare tempestivamente alle richieste
provenienti dalla Commissione) anche in capo al soggetto al quale,
nell'esercizio di dette funzioni di vigilanza, la stessa CONSOB
ascriva illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni
privilegiate desta un dubbio di legittimita' costituzionale anche in
relazione all'articolo 117 Cost., con riferimento al parametro
interposto dell'articolo 6 CEDU.
La giurisprudenza della corte EDU ha reiteratamente affermato che
il diritto di non contribuire alla propria incriminazione
costituisce, al pari del diritto di mantenere il silenzio, norma
internazionale generalmente riconosciuta che si pone al cuore della
nozione di processo equo consacrato dell'articolo 6 § 1 CEDU; la
Corte di Strasburgo ha in particolare sottolineato che il diritto di
non contribuire alla propria incriminazione presuppone che le
autorita' cerchino di fondare i loro argomenti senza ricorrere ad
elementi di prova ottenuti con costrizioni, o pressioni o in
dispregio della volonta' dell'accusato (Corte EDU 5 aprile 2012,
Chambaz, § 52; si vedano anche le sentenze 8 febbraio 1996 Murray c.
Regno Unito; 17 dicembre 1996 Sauders c. Regno Unito; 21 dicembre
2000, Heaney e McGuinnes c. Irlanda; 3 maggio 2001, J.B. c. Svizzera;
4 ottobre 2005, Shannon c. Regno Unito; 8 ottobre 2002, Beckles c.
Regno Unito).
Ritiene il Collegio che l'imposizione del dovere di cooperare
all'esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB (ossia di non
ritardarne lo svolgimento e di ottemperare tempestivamente alle
richieste provenienti dalla Commissione) anche in capo al soggetto al
quale, nell'esercizio di dette funzioni di vigilanza, la stessa
CONSOB ascriva illeciti amministrativi relativi all'abuso di
informazioni privilegiate possa risultare in contrasto con l'articolo
6 § 1 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU ed assunto come fonte
integratrice del parametro di costituzionalita' di cui all'art. 117,
primo comma, Cost., laddove tale articolo prescrive che la potesta'
legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi
internazionali (cfr. C. cost. nn. 347 e 348 del 2007).
11.3.5 Il parametro dell'articolo 117 Cost. in relazione
all'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici adottato a New York il 16.12.1966.
L'articolo 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale sui
diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966,
reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881,
riconosce il diritto di ogni individuo accusato di un reato a «non
essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi
colpevole». Ritiene il Collegio che - alla luce della finalita' che
inspira l'intero Patto internazionale sui diritti civili e politici,
tendente al «riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri
della famiglia umana» (Premessa del Patto) - la suddetta disposizione
pattizia vada interpretata estensivamente, quale espressione di un
diritto dell'accusato, riconosciuto dal Patto internazionale sui
diritti civili e politici, di non collaborare con l'Autorita'
inquirente.
Tanto premesso, il Collegio rileva come il dovere di cooperare
all'esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB (ossia di non
ritardarne lo svolgimento e di ottemperare tempestivamente alle
richieste provenienti dalla Commissione) da parte del soggetto al
quale, nell'esercizio di dette funzioni di vigilanza, la stessa
CONSOB ascriva illeciti amministrativi relativi all'abuso di
informazioni privilegiate possa risultare in contrasto con il diritto
dell'accusato di non collaborare con l'Autorita' inquirente
riconosciuto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici
e, conseguentemente, con l'articolo 117, primo comma, Cost., laddove
tale articolo prescrive che la potesta' legislativa sia esercitata
dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali.
11.3.6 Il parametro degli articoli 11 e 117 Cost., in relazione
all'articolo 47 CDFUE.
11.3.6.1 Va premesso che nella fattispecie in esame si verte in
materia che rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione
europea, poiche' le norme interne regolatrici della vicenda sono
state emanate in attuazione di direttive comunitarie; precisamente,
esse fanno parte del Titolo 1-bis inserito nella parte V del T.U.F.
dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 18/4/2005 n. 62 (legge
comunitaria 2004), rubricato: «Recepimento della direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa
all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del
mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di
attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE)».
Ricorre pertanto, nel presente giudizio, il presupposto di
applicabilita' della CDFUE costituito dall'essere la fattispecie
dedotta in giudizio disciplinata dal diritto europeo - in quanto
inerente ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al
diritto dell'Unione - e non gia' da sole norme nazionali prive di
ogni legame con tale diritto (vedi art. 51, primo comma, CDFUE; cfr.
C. Cost. 11/3/2011, n. 80, § 5.5, ove i richiami a CGUE 5/10/2010,
3.McB., C400/10 e a CGUE 12/11/2010, Krasimir, C-399/10).
11.3.6.2 L'articolo 47, secondo comma, primo periodo, della CDFUE
recita: «Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.» La
lettera di tale disposizione induce a ritenere che la stessa
attribuisca un diritto, non si limiti ad enunciare un principio (si
veda, in proposito, il quinto comma - inserito nel testo riformulato
a Strasburgo nel 2007 - dell'articolo 52 della CDFUE); in tale
prospettiva, dunque, si' tratta di una disposizione astrattamente
suscettibile di applicazione diretta e immediata negli ordinamenti
nazionali nei paesi membri dell'Unione europea.
11.3.6.3 La formulazione dell'articolo 47, secondo comma, CDFUE
appare sostanzialmente sovrapponibile (salvo il mancato riferimento
al «carattere civile» delle controversie) a quella dell'art. 6, primo
comma, CEDU, il quale recita: «Ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui
suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni
accusa penale formulata nei suoi confronti.»
Dalla considerazione che precede discende che, per il disposto
dell'articolo 52, terzo comma, delta CDFUE, l'interpretazione
dell'articolo 17 della stessa CDFUE non puo' prescindere dalla
giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU a proposito dell'articolo 6
CEDU e, dunque, dagli approdi a cui tale giurisprudenza e' giunta, da
un lato, in ordine ai requisiti in presenza dei quali si deve
attribuire natura penale ad una sanzione e, conseguentemente, al
procedimento volto alla sua irrogazione (vedi sopra, § 11.3.2.3) e,
d'altro, lato, in ordine alla indissolubile connessione tra il
diritto di non contribuire alla propria incriminazione e la nozione
di processo equo fissata nell'articolo 6 § 1. CEDU (vedi sopra, §
11.3.4).
11.3.6.4 Anche prima dell'approvazione della CDFUE - e,
precisamente, nella sentenza 18 ottobre 1989, Orkem, C-374/87,
relativa ai poteri assegnati alla Commissione europea, in materia di
accertamento di comportamenti anticoncorrenziali, dal regolamento del
Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (primo regolamento d'attuazione
degli artt. 85 e 86 del trattato CEE) - la Corte di Giustizia
dell'Unione europea - pur affermando che l'impresa nei cui confronti
veniva svolta un'indagine non solo non aveva alcun diritto di
sottrarvisi per il motivo che ne sarebbe potuta risultare la prova di
un'infrazione, ma aveva anzi un obbligo di attiva collaborazione (§
27) e pur dando atto che il menzionato regolamento n 17 non sanciva
espressamente un diritto al silenzio (§ 28), tuttavia affermava la
«necessita' di garantire il rispetto dei diritti della difesa,
considerati dalla Corte un principio fondamentale dell'ordinamento
giuridico comunitario (sentenza 9 novembre 1983, causa 322/82,
Michelin, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione)» (§32) e, sulla
scorta di tale affermazione, stabiliva che la Commissione non puo'
«imporre all'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le
quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della
trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione» (§
35).
11.3.6.5 Va tuttavia anche evidenziato che nella disciplina degli
abusi di mercato l'obbligo di collaborazione con l'autorita' di
vigilanza e' fissato espressamente nella direttiva 2003/6/CE, il cui
37° «considerando» enfatizza l'esigenza che le Autorita' di vigilanza
siano dotate di «strumenti e poteri forti» («Il conferimento
all'autorita' competente di ogni Stato membro di un insieme minimo
comune di strumenti e poteri forti garantira' l'efficacia della sua
opera di vigilanza») ed il cui articolo 14, terzo comma,
espressamente recita: «Gli Stati membri fissano le sanzioni da
applicare per l'omessa collaborazione alle indagini di cui
all'articolo 12». Analoga disposizione e' peraltro contenuta nel
regolamento sugli abusi di mercato n. 596/2014 (non applicabile nella
specie ratione temporis, ma significativo per le indicazioni
sistematiche che offre), il cui articolo 30, primo comma, lett. b),
indica «l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito
di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23,
paragrafo 2» tra le violazioni in relazione alle quali gli Stati
membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinche' le
autorita' competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni
amministrative e altre misure amministrative adeguate.
Nella giurisprudenza successiva alla sentenza Orkem (ma comunque
anteriore alla approvazione della CDFUE) si e' anche precisato,
sempre in materia di poteri della Commissione nell'accertamento di
comportamenti anticoncorrenziali, che «Il riconoscimento di un
diritto al silenzio assoluto, invocato dalla ricorrente, andrebbe
infatti oltre quanto necessario per preservare i diritti della
difesa» e che «Il fatto di essere obbligati a rispondere ai quesiti
di mero fatto posti dalla Commissione e di soddisfare le richieste
della stessa di produzione di documenti preesistenti non e' idoneo a
costituire una violazione del principio del rispetto dei diritti
della difesa o del diritto a un processo equo» (Tribunale dell'Unione
europea, 20 febbraio 2001, Mannesmannröhren-Werke AG, T-112/98, §§ 66
e 78).
11.3.6.6 Sorge quindi il dubbio interpretativo - da sciogliere
all'esito di un bilanciamento tra le esigenze di tutela del diritto
fondamentale espresso nel principio nemo tenetur se detegere e le
esigenze di dotare le autorita' di vigilanza di' strumenti e poteri
idonei a garantire l'efficacia della loro azione - se il disposto
dell'articolo 47 CDFUE vada interpretato nel senso che esso impedisca
che all'articolo 14, terzo comma, della direttiva 2003/6/CE possa
attribuirsi, anche alla luce del 37° «considerando» della stessa
direttiva, il significato che il dovere, ivi previsto, di prestare
collaborazione alle indagini - (e, conseguentemente, la
sanzionabilita' dell'omessa collaborazione) siano riferibili anche al
soggetto nei cui confronti si stia svolgendo l'indagine; e,
conseguentemente, se detto articolo 47 CDFUE osti ad una disposizione
nazionale che, come quella di cui all'articolo 187-quinquiesdecies
T.U.F., ponga il dovere di cooperare all'esercizio delle funzioni di
vigilanza della CONSOB (ossia di non ritardarne lo svolgimento e di
ottemperare tempestivamente alle richieste provenienti dalla
Commissione) anche in capo al soggetto al quale, nell'esercizio di
dette funzioni di vigilanza, la stessa CONSOB ascriva illeciti
amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate.
11.3.6.7 Alla stregua dei rilievi sviluppati nel paragrafo
precedente deve ritenersi ricorrere nella specie una ipotesi di c.d.
doppia pregiudizialita', in quanto la disposizione contenuta
nell'articolo 187-quinquiesdecies T.U.F. da' luogo sia alle questioni
di legittimita' costituzionale indicate nei paragrafi 11.3.2, 11.3.3,
11.3.4 e 11.3.5 sia, e simultaneamente, ad una questione di
compatibilita' con il diritto dell'Unione e, segnatamente, con una
disposizione (l'articolo 47) della CDFUE.
Cio' posto, il Collegio osserva che, poiche' nella specie si
verte in materia che rientra nel campo di applicazione del diritto
dell'Unione europea (vedi sopra § 11.3.6.1) e, d'altra parte,
l'articolo 47 CDFUE e' norma immediatamente attributiva di un diritto
e, quindi, suscettibile di applicazione diretta (vedi sopra §
11.3.6.2), la doppia pregiudizialita' sarebbe stata risolvibile, alla
stregua della giurisprudenza costituzionale anteriore alla sentenza
n. 269/2017 (ord. 18 luglio 2013 n. 207, nonche', da ultimo, ord. 2
marzo 2017 n. 48 e sent. 12 maggio 2017 n. 111), verificando la
compatibilita' dell'articolo 187-quinquiesdecies T.U.F. con
l'articolo 47 CDFUE - se del caso dopo aver sollecitato l'esatta
interpretazione dell'articolo 47 da parte della CGUE con lo strumento
del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (obbligatorio per questo
giudice di ultima istanza) - e procedendo, in caso di verifica
negativa, alla non applicazione, in parte qua, dell'articolo 187
T.U.F., oppure, in caso di verifica positiva, alla instaurazione di
un giudizio incidentale di costituzionalita' in relazione ai
parametri evocati nella presente ordinanza diversi da quello di cui
agli articoli 11 e 117 Cost. in relazione all'articolo 47 CDFUE.
Tale modus procedendi va, tuttavia, rimeditato, alla luce della
precisazione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza 14
dicembre 2017 n. 269 (che il Collegio ha potuto esaminare in sede di
riconvocazione del 24 gennaio 2018) in relazione all'ipotesi di
contrasto tra la norma interna e quelle disposizioni del diritto
dell'Unione europea, suscettibili di applicazione diretta, che siano
contenute nella CDFUE. In tale sentenza, premesso che detta Carta dei
diritti «costituisce parte del diritto dell'Unione dotata di
caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta
tipicamente costituzionale ... sicche' puo' darsi il caso che la
violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le
garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle
codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione» si afferma che «le
violazioni dei diritti della persona postulano la necessita' di un
intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu' del principio
che situa il sindacato accentrato di costituzionalita' delle leggi a
fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.)» e,
conseguentemente, si conclude che «laddove una legge sia oggetto di
dubbi di illegittimita' tanto in riferimento ai diritti protetti
dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambito di
rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di
legittimita' costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio
pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidita'
del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 del TFUE».
A sostegno della compatibilita' dei suddetti principi con il
diritto dell'Unione europea la sentenza n. 269/2017 richiama
l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
nella sentenza 11 settembre 2014 A c. B e altri, C-112/13, laddove
si' afferma che il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 267
TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una
normativa nazionale che imponga ai giudici ordinari di sollevare
incidente di costituzionalita', qualora ritengano che una legge
nazionale sia contraria a disposizione della CDFUE, «se i suddetti
giudici ordinari restano liberi di sottoporre alla Corte, in
qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al
termine del procedimento incidentale di controllo generale delle
leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;
adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela
giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento
giuridico dell'Unione, e disapplicare, al termine di un siffatto
procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in
questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione». E' pur
vero che in altre pronunce della CGEU, anche successive alla sentenza
11 settembre 2014 A c. B e altri, si e' enfatizzato l'obbligo del
giudice nazionale di garantire la piena efficacia del diritto
dell'Unione europea, disapplicando all'occorrenza, di propria
iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contraria, senza doverne
attendere la previa soppressione in via legislativa o mediante
qualsiasi altro procedimento costituzionale (cfr. sentenza CGUE 4
giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, punti 32 e 39;
sentenza CGUE 5/4/2016, PFE, C-689/13, punti 40 e 41; sentenza 5
luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, punto 34). Ma, a prescindere dalle
varie accentuazioni che il tema ha ricevuto nelle diverse sentenze
della Corte di Lussemburgo succedutesi sull'argomento, il principio,
espresso nella sentenza 11 settembre 2014 A c. B e altri (e, prima,
nella sentenza 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10),
che l'articolo 267 TFUE non asta ad una normativa nazionale che
imponga ai giudici ordinari di sollevare incidente di
costituzionalita' (purche' i giudici nazionali mantengano in ogni
tempo, ed anche all'esito del giudizio di costituzionalita', il
potere di adire la Corte di giustizia e di dare attuazione al diritto
dell'Unione come da questa interpretato) non e' stato smentito da
pronunce successive della Corte di giustizia.
11.3.6.8 Nella prospettiva delineata dalla sentenza C.cost. n.
269/2017 il Collegio ritiene quindi di risolvere la segnalata doppia
pregiudizialita' privilegiando, in prima battuta, l'incidente di
costituzionalita' e di sottoporre al vaglio della Corte
costituzionale anche la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 187-quinquiesdecies T.U.F. - nella parte in cui detto
articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare
tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare
l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale
la medesima CONSOB, nell'esercizio delle sue funzioni di' vigilanza,
contesti un abuso di informazioni privilegiate - con riferimento agli
articoli 11 e 117 Cost., in relazione all'articolo 47 CDFUE.
Residua, peraltro, una questione, destinata ad acquisire concreta
rilevanza nel presente giudizio soltanto nel caso in cui la
disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale superi il
vaglio della Corte costituzionale.
Ci si riferisce alla questione se, alla stregua del principio di
effettivita' della tutela garantita dal diritto dell'Unione europea,
il potere del giudice comune di non applicare una norma interna che
abbia superato il vaglio di legittimita' costituzionale (anche,
eventualmente, sotto il profilo della conformita' alla CDFUE quale
norma interposta rispetto agli articoli 11 e 117 Cost.) sia limitato
a profili diversi da quelli esaminati dalla Corte costituzionale o,
al contrario, si estenda anche al caso in cui - secondo il giudice
comune o secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea dal
medesimo adita con il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - la
norma interna contrasti con la CDFUE in relazione ai medesimi profili
che la Corte costituzionale abbia gia' esaminato (senza attivare essa
stessa il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE).
Dall'inciso «per altri profili», contenuto nell'affermazione con
cui nella sentenza n. 269/2017 si riconosce il potere del giudice
comune «di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in
questione che abbia superato il vaglio di costituzionalita', ove, per
altri profili, la ritengano contraria al diritto dell'Unione» (§ 5.2,
penultimo capoverso), parrebbe doversi desumere che, nel sistema
delineato dalla sentenza n. 269/2017, dopo il giudizio incidentale
di' legittimita' costituzionale il potere del giudice comune di
disapplicare la disposizione legislativa nazionale che abbia superato
il vaglio di costituzionalita' sia limitato alla ipotesi che tale
giudice ravvisi - eventualmente all'esito di un rinvio pregiudiziale
ex art. 267 TFUE - un contrasto con il diritto dell'Unione per
profili diversi da quelli esaminati dalla Corte costituzionale. Tale
limitazione, tuttavia, non sembra compatibile con la giurisprudenza
della CGUE, che, ancora nella recentissima sentenza 20 dicembre 2017
Global Starnet Ltd C-322/16, ha affermato che «l'efficacia del
diritto dell'Unione rischierebbe di essere compromessa e l'effetto
utile dell'articolo 267 TFUE risulterebbe sminuito se, a motivo
dell'esistenza di un procedimento di controllo di costituzionalita',
al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni
pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto
dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione o alla
giurisprudenza della Corte» (§ 23); cosicche' «l'articolo 267,
paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice
nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso
giurisdizionale e' tenuto, in linea di' principio, a procedere al
rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto
dell'Unione anche nel caso in cui, nell'ambito del medesimo
procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di
cui trattasi abbia valutato la costituzionalita' delle norme
nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto
analogo a quello delle norme del diritto dell'Unione».
Su tale questione sarebbe quindi auspicabile un chiarimento da
parte della stessa Corte costituzionale, giacche' - qualora la
disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale superasse il
vaglio della Corte costituzionale - la Corte di cassazione dovrebbe
misurarsi con il dovere, sulla stessa gravante ai sensi del terzo
comma dell'articolo 267 TFUE, di attivare il rinvio pregiudiziale ex
art. 267 TFUE (ove gia' non attivato dalla stessa Corte
costituzionale nel giudizio incidentale) e di dare al diritto
dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione conseguentemente
adottata dalla Corte di Giustizia.
12. La questione poste dal terzo motivo del ricorso per
cassazione.
12.1 Con il terzo mezzo di ricorso il sig. Bolognesi si duole
della confisca a lui applicata dalla CONSOB, ai sensi del secondo
comma dall'articolo 187-sexies T.U.F., fino a concorrenza del valore
del prodotto delle sue illecite operazioni di trading, corrispondente
alla somma del valore dei beni strumentali impiegati in tali
operazioni e del valore del profitto dalle stesse ritratto, per un
importo totale di euro 149.470.
12.2 Il ricorrente evidenzia che, in tal modo, la misura della
confisca gli sottrae, oltre al valore equivalente al suddetto
profitto (€ 26.580), anche il valore equivalente agli esborsi che
egli aveva sostenuto per effettuare gli acquisti di azioni (€
123.175); che tale seconda sottrazione ha una funzione esclusivamente
sanzionatoria, la quale va ad aggiungersi alla sanzione pecuniaria (€
200.000) inflittagli per l'attivita' di insider trading; cosicche',
in definitiva, per operazioni che gli hanno prodotto un utile di' €
26.580, egli viene sanzionato per l'importo di € 323,175 (oltre alle
sanzioni per l'addebito di tuyautage e per l'addebito di mancata
cooperazione con la CONSOB).
12.3 Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe errato
nel giudicare obbligatoria, invece che facoltativa, l'applicazione
della confisca per equivalente e, conseguentemente, nel non annullare
il provvedimento sanzionatorio della CONSOB per la mancata
motivazione della scelta di adottare la confisca.
12.4 Tale assunto non puo' essere condiviso.
Osserva al riguardo il Collegio che la sequenza dei primi due
commi dell'articolo 187-sexies T.U.F. rende palese che, nel secondo
comma, il verbo «puo'» conferisce all'autorita' di vigilanza un
potere di scelta tra le diverse tipologie di beni aggredibili («somme
di denaro, beni o altre utilita'») ma non il potere di decidere se
applicare o meno la confisca per equivalente nel caso in cui non sia
possibile eseguire la confisca «del prodotto o del profitto
dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo» di cui al primo
comma.
In ogni caso, non si puo' non evidenziare come la stessa Corte
costituzionale, occupandosi per tre volte di questa disposizione (con
la sentenza n. 186/2011, con la sentenza n. 252/2012 e con la
sentenza n. 68/2017), non ha mai posto in dubbio l'obbligatorieta'
della confisca per equivalente (presupposta dai giudici rimettenti)
e, nella sentenza n. 252/2012, ha qualificato essa stessa come
«obbligatoria» la confisca di cui al secondo comma dell'articolo
187-sexies T.U.F. (par. 4, secondo cpv: «Nel denunciare le
conseguenze ultra modum che possono scaturire, in determinati
contesti, dalla previsione della confisca obbligatoria, non solo del
profitto, ma anche dei beni strumentali alla commissione
dell'illecito, specialmente se contemplata anche nella forma «per
equivalente» - problema in se' reale e avvertito, da sottoporre
all'attenzione del legislatore»).
12.5 Cio' posto, come illustrato nell'esposizione del terzo mezzo
di gravame (vedi sopra, § 8), il ricorrente ha sollevato una serie di
dubbi di costituzionalita' dell'articolo 187-sexies T.U.F.,
denunciandone il contrasto con l'articolo 27 Cost. (e, in via
gradata, con l'articolo 3 Cost.), con l'articolo 42 Cost. e con
l'articolo 117 Cost., in relazione all'articolo 6 della CEDU ed
all'articolo 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.
12.6 Prima di esaminare partitamente le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate dal ricorrente e' opportuno soffermarsi
brevemente sulla natura della confisca per equivalente di cui al
secondo comma dell'articolo 187-sexies T.U.F.
I primi due commi di tale articolo recitano: «1. L'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito
e dei beni utilizzati per commetterlo. 2. Qualora non sia possibile
eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad
oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore
equivalente.».
Come emerge dal tenore letterale delle disposizioni trascritte,
il primo comma prevede la confisca diretta del prodotto o del
profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo; il
secondo comma prevede la confisca per equivalente, vale a dire una
particolare misura di carattere ablativo che il legislatore appronta
per il caso in cui non sia possibile eseguire la confisca diretta dei
beni che abbiano un rapporto di pertinenzialita' con l'illecito.
Va al riguardo sottolineato che, mentre la confisca diretta,
reagendo alla pericolosita' indotta nell'autore dell'illecito dalla
disponibilita' dei beni utilizzati per commetterlo e dei beni dal
medesimo ricavati, assolve a una funzione essenzialmente preventiva,
la confisca per equivalente, che raggiunge beni di altra natura,
palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una
natura eminentemente sanzionatoria.
Come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza 7
aprile 2017 n. 68, la confisca per equivalente prevista dall'articolo
187-sexies T.U.F. si applica a beni che non sono collegati al reato
da un nesso diretto, attuale e strumentale, cosicche' la privazione
imposta all'autore dell'illecito risponde a una finalita' di
carattere punitivo e non preventivo. Si tratta dunque di una misura
che, ancorche' nel diritto nazionale sia qualificata come misura di
sicurezza amministrativa, va considerata come pena nel senso di cui
all'articolo 7 CEDU; si veda, in termini, C. cost. n. 68/2017 («Posta
la natura di «pena», ai sensi dell'art. 7 della CEDU, da riconoscere
nella specie alla confisca per equivalente...» § 7) nonche', da
ultimo, Cass. ord. n. 26084/2017.
12.7 A fondamento delle questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 187-sexies T.U.F. in relazione all'articolo 117 Cost.,
con riferimento all'articolo 6 CEDU, il ricorrente deduce che
l'irrogazione automatica della sanzione accessoria vanificherebbe
qualsivoglia forma di contraddittorio, con conseguente violazione del
diritto ad un processo equo, previsto in tale articolo.
A fondamento delle questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 187-sexies T.U.F. in relazione agli altri parametri
sopra menzionati, il ricorrente - premesso che, nelle operazioni di
trading di strumenti finanziari, il profitto illecito viene
normalmente conseguito mediante l'impiego di valori economici molto
superiori all'entita' del profitto medesimo - sottolinea come la
previsione di una confisca non limitata a beni di valore equivalente
al profitto, ma estesa anche a beni di valore equivalente a quello
dei mezzi finanziari utilizzati per realizzare tale profitto, finisca
con il colpire l'operatore in modo inversamente proporzionale
all'entita' del margine percentuale di profitto da lui realizzato sui
mezzi investiti nell'operazione; a parita' di profitto infatti (ed
incoerentemente rispetto alle finalita' special-preventive della
confisca) l'entita' dei mezzi investiti per conseguire il profitto
stesso (e, quindi, l'entita' dei beni destinati alla confisca per
equivalente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 187-sexies
T.U.F.) sara' tanto maggiore quanto minore sia stato il margine
percentuale di profitto dell'operazione di trading. Cio'
determinerebbe, per un verso, l'irragionevolezza della sanzione,
rilevante in relazione all'articolo 27 Cost. oppure - ove non si
ritenesse applicabile tale paramento costituzionale, in ragione della
natura amministrativa della misura - in relazione all'articolo 3
Cost.; per altro verso, la violazione del diritto di proprieta',
rilevante in relazione all'articolo 42 Cost. ed all'articolo 117
Cost., con riferimento all'articolo 1 del Primo Protocollo
addizionale alla CEDU.
12.8 La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente con riferimento all'articolo 117 Cost., in relazione
all'articolo 6 CEDU, sul rilievo che l'irrogazione automatica della
sanzione accessoria vanificherebbe qualsivoglia forma di
contraddittorio, va giudicata manifestamente infondata. Il diritto al
contraddittorio riguarda le modalita' di svolgimento del procedimento
attraverso cui si perviene all'accertamento della responsabilita' e
alla applicazione della sanzione; la predeterminazione di una
sanzione in misura non graduabile, per contro, concerne il
trattamento sanzionatorio, non il procedimento attraverso il quale la
stessa viene erogata.
12.9 La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente con riferimento all'articolo 27 Cost. va pure essa
giudicata manifestamente infondata.
Se, infatti, la giurisprudenza costituzionale riconosce che al
principio della finalita' rieducativa della pena fissato dal terzo
comma dell'articolo 27 della Costituzione si connette quello della
necessita' di una proporzione tra la pena e il disvalore del fatto
per il quale la stessa viene comminata e che tale proporzionalita'
costituisce peculiare proiezione, nella materia penale, del principio
di ragionevolezza della legge, presidiato dall'articolo 3 della
Costituzione (per tutte, cfr. C.cost. 22 luglio 1994 n. 341), e'
tuttavia assorbente la considerazione che il parametro di cui
all'articolo 27 Cost. non puo' essere richiamato in relazione ad una
misura di natura amministrativa, come la confisca di cui all'articolo
187-sexies T.U.F.
La giurisprudenza costituzionale, infatti:
- per un verso, e' ferma nel ribadire che l'articolo 27 Cost.
concerne esclusivamente le sanzioni propriamente penali (C. cost. 11
maggio 2017 n. 109 e i precedenti ivi richiamati nel § 3.1), in cio'
differenziandosi dall'articolo 25 Cost., il quale ultimo, in virtu'
della sua ampia formulazione («Nessuno puo' essere punito ...») e'
stato invece, talvolta, riconosciuto applicabile anche alle sanzioni
amministrative (C. cost. n. 276/2016, n. 104/2014, n. 196/2010);
- per altro verso, e' ferma nel ribadire che, come sopra
accennato nel § 11.3.2.3, l'attrazione di una sanzione amministrativa
nell'ambito della materia penale per effetto dell'art. 7 della CEDU
trascina soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni
della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo, mentre
rimane nel margine di apprezzamento degli Stati aderenti la
definizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele
predisposte dal diritto nazionale (in termini, C.Cost. n. 49/2015, n.
43/2017, n. 68/2017, n. 109/2017); e, d'altra parte, il principio
della finalita' rieducativa della pena espresso nel terzo comma
dell'art. 27 Cost. (a cui si connette, in correlazione con l'art. 3
Cost., il principio di proporzionalita' della pena) non trova - a
differenza dal principio di inviolabilita' del diritto di difesa
(vedi sopra, § 11.3.2.3) - specifico riconoscimento nella CEDU.
12.10 La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente con riferimento all'art. 3 Cost. (per la ipotesi di
ritenuta inapplicabilita' del paramento di cui all'art. 27 Cost.) va
anch'essa essa giudicata manifestamente infondata in relazione alla
seconda ed alla terza delle tre articolazioni in cui la stessa viene
proposta, rispettivamente concernenti:
a) il profilo della irragionevole disparita' di disciplina
tra la graduabilita' della sanzione pecuniaria principale comminata
dall'art. 187-bis T.U.F. e la non graduabilita' della confisca per
equivalente dei mezzi utilizzati nell'operazione di trading,
comminata dall'art. 187-sexies T.U.F.;
b) il profilo della irragionevole disparita' di disciplina
tra la obbligatorieta' della confisca di' cui all'art. 187-sexies
T.U.F. e la facoltativita' della confisca ordinaria di cui all'art.
20 della legge n. 689/1981.
Il primo profilo e' manifestamente inammissibile, perche'
tenderebbe a trasformare la confisca obbligatoria di' cui all'art.
187-sexies T.U.F. in una confisca (non facoltativa, ma) «non
obbligatoriamente integrale», in tal modo sollecitando un intervento
- volto ad inserire una «novita' di sistema» - che la Corte
costituzionale ha gia' giudicato estraneo all'ambito del proprio
sindacato di legittimita' (cfr. Corte costituzionale n. 252/2012).
Il secondo profilo e' manifestamente infondato, in ragione della
specificita' della situazione regolata all'art. 187-sexies T.U.F.,
che impedisce di ritenere irragionevole la scelta, adottata dal
legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', di dettare una
disciplina speciale della confisca ivi contemplata.
13. La questione di legittimita' costituzionale dell'art.
187-sexies T.U.F.
13.1. Nel presente giudizio appare invece rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 187-sexies T.U.F., sollevata dal ricorrente, in relazione
agli articoli 3 (in riferimento all'irragionevolezza della misura
della confisca), 42 e 117 Cost., con riferimento all'art. 1 del Primo
Protocollo addizionale alla CEDU, nonche', come rilevato di ufficio
dal Collegio, in relazione agli articoli 11 e 117 Cost., con
riferimento all'art. 17 e 49 CDFUE, nella parte in cui detto articolo
assoggetta alla confisca per equivalente (in denaro o altri beni o
utilita') non soltanto il profitto dell'illecito, ma l'intero
prodotto dell'illecito, vale a dire l'equivalente della somma del
profitto dell'illecito (ossia la plusvalenza ritratta delle illecite
operazioni di trading) e dei mezzi impiegati per realizzare
l'illecito (ossia il denaro o le altre utilita' impiegate dall'agente
per finanziare dette operazioni di trading).
13.2 La rilevanza della questione.
Il ricorrente, grazie all'informazione privilegiata di cui
disponeva, ha speso € 123.175,07 (beni utilizzati per commettere
l'illecito) per acquistare titoli da cui ha ricavato € 149.760
(prodotto dell'illecito), ritraendo dall'operazione di trading una
plusvalenza di € 26.580 (profitto dell'illecito).
La CONSOB, in applicazione dell'art. 187-sexies T.U.F., ha
assoggetto a confisca per equivalente € 149.760, ossia l'equivalente
del prodotto dell'illecito, pari alla somma del profitto ritratto
dall'illecito e dei mezzi impiegati per commetterlo. Tale misura e'
stata confermata dalla corte di appello di Roma con la sentenza
impugnata in questo giudizio.
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.
187-sexies T.U.F. nella parte in cui assoggetta a confisca per
equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi
impiegati per commetterlo (ossia l'intero prodotto dell'illecito)
imporrebbe la rideterminazione della misura della confisca per
equivalente e la limitazione di tale misura alla somma di € 26.580.
Donde, la rilevanza della questione.
13.3 La non manifesta infondatezza della questione.
13.3.1 La questione di legittimita' costituzionale dell'art.
187-sexies T.U.F. nella parte in cui esso assoggetta a confisca per
equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi
impiegati per commetterlo (ossia l'intero prodotto dell'illecito)
appare non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3, 42
e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 1 del Primo
Protocollo addizionale alla CEDU, nonche' agli articoli 11 e 117
Cost., con riferimento agli articoli 17 e 49 CDFUE.
Il vulnus ai principi espressi dagli evocati parametri di
costituzionalita' discende, in sostanza, dalla mancanza di
proporzionalita' tra la misura del sacrificio imposto al sanzionato e
le finalita' pubbliche da perseguire. La confisca dei mezzi impiegati
dall'agente per effettuare l'operazione di trading impone infatti al
sanzionato una pena che:
aggiungendosi alla sanzione amministrativa pecuniaria, puo'
in concreto produrre un effetto sanzionatorio sproporzionato rispetto
at profitto che l'agente ha tratto dalla sua illecita condotta;
assume una misura che, in relazione al profitto realizzato in
una specifica operazione di trading, risulta inversamente
proporzionale al vantaggio concretamente derivato all'agente dall'uso
di una informazione privilegiata, vale a dire inversamente
proporzionale al tasso di profitto dell'operazione stessa; infatti,
il tasso di profitto generato da una operazione di trading realizzata
abusando di informazioni privilegiate e' tanto maggiore quanto minore
e' l'entita' dei mezzi che l'agente ha impiegato (e pertanto vengono
assoggettati a confisca) per conseguire il profitto concretamente
ritratto dall'operazione stessa.
13.3.2 II parametro dell'art. 3 della Costituzione.
La confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies T.U.F.,
in quanto non limitata al profitto ricavato dalle illecite operazioni
di trading, ma estesa anche ai mezzi impiegati per effettuare tali
operazioni, desta dubbi in ordine alla sua conformita' al principio
di ragionevolezza presidiato dall'art. 3 Cost.; dubbi connessi tanto
alle caratteristiche di potenziale eccessivita'/non proporzionalita'
che in concreto puo' essere assunta dalla misura, quanto alla
mancanza di un rapporto predefinito tra il valore dei beni
suscettibili di confisca e il profitto realizzato dall'agente (vedi
sopra § 13.3.1). Dubbi la cui consistenza sembra trovare una conferma
nel rilievo, di carattere sistematico, che la legge di delegazione
europea 2016-2017 (legge n. 25 ottobre 2017 n. 163), nell'art. 8,
lettera g), ha delegato il Governo a «rivedere l'art. 187-sexies del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che
essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato
dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014»,
in tal modo procedendo verso la rimozione dei riferimenti, presenti
nel testo attualmente in vigore, al «prodotto» dell'illecito e ai
«beni utilizzati per commetterlo».
13.3.3 I parametri degli articoli 42 e 117 Cost. (quest'ultimo in
relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU).
La potenziale eccessivita'/non proporzionalita' della misura
della confisca per equivalente dei mezzi impiegati per effettuare
illecite operazioni di trading, prevista dall'art. 187-sexies T.U.F.,
desta dubbi anche in ordine alla sua conformita' con le esigenze
della tutela del diritto di proprieta' riconosciuto dall'art. 42
Cost. e dall'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, in
particolare sotto il profilo dell'inadeguato bilanciamento tra la
tutela del diritto di proprieta' e le ragioni di interesse generale
che giustificano la misura della confisca. Per quanto in particolare
riguarda il parametro interposto dell'art. 1 del Primo Protocollo
addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali va sottolineato come, sul
tema della proporzionalita' delle sanzioni, la Corte europea dei
diritti dell'uomo abbia affermato, nella sentenza Silickiene' comma
Lituanie, 10 aprile 2012, che «deve esserci una ragionevole relazione
di proporzionalita' tra le misure adottate e le finalita' da
realizzare. In altre parole, la Corte deve determinare se vi sia
equilibrio tra le esigenze di pubblico interesse e gli interessi
dell'individuo» (§ 63); si vedano anche le sentenze 20 gennaio 2009,
Sud Fondi e altri comma Italia e 29 ottobre 2013 Varvara comma
Italia.
13.3.4 I parametri degli articoli 11 e 117 Cost. in relazione
agli articoli 17 e 49 CDFUE.
13.3.4.1 Richiamate preliminarmente le considerazioni svolte nel
precedente paragrafo 11.3.6.1 in ordine alla sussistenza del
presupposto di applicabilita' della CDFUE costituito dall'essere la
fattispecie dedotta in giudizio disciplinata dal diritto europeo,
Collegio rileva che:
a) il primo comma dell'art. 17 della CDFUE recita: Ogni
individuo ha il diritto di godere della proprieta' dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di in eredita'.
Nessuno puo' essere privato della proprieta' se non per causa di
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro
pagamento in tempo utile di una giusta indennita' per la perdita
della stessa. L'uso dei beni puo' essere regolato dalla legge nei
limiti imposti dall'interesse generale»;
b) il terzo comma dell'art. 49 CDFUE recita: «Le pene
inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
La disposizione sub a) e' sostanzialmente analoga, ancorche' non
del tutto sovrapponibile, al disposto dell'art. 1 del Primo
Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (Il quale recita:
«1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto
dei suoi beni. Nessuno puo' essere privato della sua proprieta' se
non per causa di pubblica utilita' e nelle condizioni previste dalla
legge e dai principi generali del diritto internazionale.
2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al
diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute
necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme
all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o
di altri contributi o delle ammende.»). L'interpretazione dell'art.
17 CDFUE, pertanto, risente - in forza del gia' ricordato art. 52,
terzo comma, della stessa CDFUE - della giurisprudenza elaborata
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a proposito dell'art. 1 del
Primo Protocollo addizionale alla CEDU, sopra richiamata alla fine
del precedente paragrafo 13.3.3.
La disposizione sub b) esprime un principio fortemente sintonico
con l'elaborazione giurisprudenziale sviluppata dalla Corte
costituzionale con riguardo all'art. 27 della Costituzione,
richiamata nel precedente paragrafo 12.9 (potendosi aggiungere, a
Corte costituzionale n. 341/94, ivi citata, Corte costituzionale n.
313/90, Corte costituzionale n. 343/1993, Corte costituzionale n.
144/2005). Cio' posto, il Collegio osserva che - se detta
elaborazione non e' direttamente applicabile alla confisca per
equivalente ex art. 187-sexies T.U.F., non essendo le misure di
sicurezza amministrative riconducibili sotto la copertura dell'art.
27 Cost. - a diversa soluzione si deve invece pervenire per quanto
riguarda il disposto dell'art. 49 CDFUE. Da un lato, infatti, come
gia' piu' volte sottolineato, la disciplina degli abusi di mercato
rientra nel campo del diritto dell'Unione europea, cosicche', in
relazione a tale disciplina, l'art. 49 CDFUE si affianca all'art. 27
Cost. nel disegnare lo statuto costituzionale delle pene. D'altro
tato, come pure gia' sottolineato, l'art. 52, terzo comma, della
stessa CDFUE sollecita una convergenza interpretativa tra Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali e CFDUE che sembra legittimare una interpretazione
sostanzialistica, secondo i «criteri Engel», delle nozioni di «pena»
e «reato» contenute nel terzo comma dell'art. 49 CDFUE.
Da qui il dubbio di compatibilita' dell'art. 187-sexies T.U.F. -
nella parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non
soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi impiegati per
commetterlo - con gli articoli 17 e 49 CDFUE.
13.3.4.2 Sui contenuti di un possibile rinvio pregiudiziale ex
art. 267 TFUE.
13.3.4.2.1 Ai fini della valutazione della compatibilita' con gli
articoli 17 e 49 CDFUE dell'art. 187-sexies T.U.F., nella parte in
cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il
profitto dell'illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo,
sarebbe peraltro necessario, ad avviso del Collegio, un rinvio
pregiudiziale ex art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea per porre alla CGUE i seguenti quesiti.
13.3.4.2.2 In primo luogo, si dovrebbe porre alla CGUE il quesito
(non necessario con riferimento all'art. 47 CFDUE, essendo
quest'ultimo evidentemente norma attributiva di diritti e non
dichiarativa di principi, ai sensi dei quinto comma dell'art. 52
CDFUE, vedi sopra § 11.3.6.2) se alle disposizioni dettate dagli
articoli 17 e 49 CDFUE (e specificamente, per quanto concerne l'art.
17 CDFUE, alla disposizione di' cui al secondo periodo del primo
comma) debba o meno riconoscersi efficacia diretta nell'ordinamento
degli Stati membri, con conseguente dovere di non applicazione delle
norme interne con le stesse contrastanti.
13.3.4.2.3 In secondo luogo, si dovrebbe porre alla CGUE il
quesito se le nozioni di «pena» e di «reato» utilizzate nell'art. 49,
terzo comma, CDFUE vadano riferite alle previsioni sanzionatorie
formalmente qualificate come penali nell'ordinamento dei singoli
stati membri, oppure vadano intese in conformita' alla nozione di
«materia penale» elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
in riferimento agli articoli 6 e 7 CEDU.
13.3.4.2.4 In terzo luogo, si dovrebbe porre alla CGUE il quesito
se gli articoli 17 e 49 della CDFUE vadano interpretati nel senso che
essi impongano di ritenere non proporzionata una confisca per
equivalente il cui oggetto non sia limitato all'equivalente del
profitto ricavato delle illecite operazioni di trading, ma si estenda
anche all'equivalente dei mezzi impiegati per realizzare tali
operazioni.
Quest'ultimo quesito, in particolare, dovrebbe investire la CGUE
anche della richiesta di un chiarimento sulla portata delle
menzionate disposizioni della CDFUE ai fini della corretta
interpretazione del primo comma dell'art. 14 della direttiva
2003/06/CE («Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre
sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire,
conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano essere
adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune
sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del
mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della
presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali
misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive»), con particolare
riguardo alla previsione del secondo periodo di tale comma, per il
quale tali misure devono essere «proporzionate e dissuasive»; nonche'
di una illustrazione degli effetti che le medesime norme della CDFUE
spiegano ai fini della corretta interpretazione del 38°
«considerando» della stessa direttiva, che recita «le sanzioni
dovrebbero essere sufficientemente dissuasive, proporzionate alla
gravita' della violazione e agli utili realizzati e dovrebbero essere
applicate coerentemente».
Si tratterebbe quindi, in definitiva, di Individuare in quale
modo le suddette disposizioni degli articoli 17 e 49 CDFUE orientino
la individuazione del punto di equilibrio da ricercare nel
bilanciamento tra l'esigenza della proporzionalita' e l'esigenza
della dissuasivita', entrambe richiamate dall'art. 14 della direttiva
2003/06/CE, al fine di chiarire se la confisca per equivalente, ove
debba qualificarsi come «pena» nel senso dell'art. 49 CFDUE, possa
ritenersi una misura proporzionata quando debba obbligatoriamente
applicarsi non solo al profitto dell'illecito ma anche ai beni
utilizzati per commetterlo.
Tale bilanciamento - ai cui fini sara' in definitiva necessario
chiarire se il criterio della «gravita' della violazione», che nel
38° «considerando» della direttiva 2003/06/CE si affianca al criterio
degli «utili realizzati», consenta di valorizzare, nella valutazione
di proporzionalita' della sanzione, il criterio della quantita' dei
mezzi impiegati per commettere l'illecito - dovra' poi tenere in
considerazione le indicazioni sistematiche ricavabili dall'intero
corpus del diritto dell'Unione europea, tra cui appaiono rilevanti,
in particolare:
il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 16
aprile 2014, n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (che abroga
la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione),
per il cui recepimento l'art. 8, lettera g), della legge italiana 25
ottobre 2017 n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017) ha
delegato il Governo a rivedere l'art. 187-sexies T.U.F. nei termini
gia' indicati nel precedente paragrafo 13.3.2;
la direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato, il cui 24° «considerando» recita l'irrogazione
delle sanzioni penali dovrebbe essere proporzionata, tenendo conto
dei profitti ritratti o delle perdite evitate dalle persone giudicate
responsabili, nonche' del danno cagionalo dal reato a terzi e, ove
possibile, di quello cagionato al funzionamento dei mercati o
all'economia in generale.»);
la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, il
cui 19° «considerando» recita: Allo scopo di contrastare
efficacemente le attivita' della criminalita' organizzata, vi possono
essere situazioni in cui e' opportuno che la condanna penale sia
seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato,
ma anche di' ulteriori beni che l'autorita' giudiziaria stabilisca
costituire proventi da altri reati. Questo approccio e' definito come
confisca estesa. ...» ed n cui art. 4 recita «Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca,
totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni
di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base
a una condanna penale definitiva, che puo' anche essere pronunciata a
seguito di un procedimento in contumacia».
13.3.4.3. L'opzione per l'instaurazione del giudizio incidentale
di costituzionalita'.
Cosi' individuati i temi di un possibile coinvolgimento della
Corte di giustizia dell'Unione europea nella interpretazione degli
articoli 17 e 49 CDFUE e nella individuazione delle ricadute di tale
interpretazione sulla direttiva 2003/06/CE e sulle norme nazionali
che alla stessa abbiano dato attuazione, si deve tuttavia rilevare
che anche in relazione all'art. 187-sexies T.U.F., come gia' in
relazione all'art. 187-quinquiesdecies T.U.F,, ricorra una ipotesi di
c.d. doppia pregiudizialita', in quanto la disposizione contenuta
nell'art. 187-sexies T.U.F. da' luogo sia alle questioni di'
legittimita' costituzionale indicate nei paragrafi 13.3.2 e 13.3.3
sia, e simultaneamente, ad una questione di compatibilita' con il
diritto dell'Unione e, segnatamente, con disposizioni (contenute
negli articoli 17 e 49) della CDFUE.
Cio' posto, il Collegio ritiene, per le ragioni gia' esposte nel
precedente paragrafo 11.3.6.8, di risolvere la segnalata doppia
pregiudizialita' privilegiando in prima battuta l'incidente di
costituzionalita' - secondo le indicazioni offerte da Corte
costituzionale 269/2017 - e di sottoporre al vaglio della Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
187-sexies T.U.F. - nella parte in cui esso assoggetta a confisca per
equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i' mezzi
impiegati per commetterlo (ossia l'intero prodotto dell'illecito) -
anche con riferimento agli articoli 11 e 117 Cost., in relazione agli
articoli 17 e 49 CDFUE.
Rientra poi nelle prerogative della Corte costituzionale la
valutazione sulla opportunita' di' attivare - nel «quadro di
costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia,
nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il
dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo, ordinanza n. 24 del
2017), affinche' sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a
livello sistemico (art. 53 della CDFUE)» (cosi Corte costituzionale
n. 269/2017 § 5.2) - il rinvio pregiudiziale ex art. 267 Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea nell'ambito del giudizio
incidentale di costituzionalita', sempreche' la stessa Corte
costituzionale ritenga che l'esame delta questione della conformita'
delta denunciata disposizione agli articoli 17 e 49 COFUE non risulti
irrilevante in ragione dei contenuti della propria decisione. Restano
peraltro ferme, anche in relazione alla questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 187-sexies T.U.F., le considerazioni svolte
sopra, nel paragrafo 11.3.6.8, in ordine alla auspicabilita' di un
chiarimento sull'ambito dei profili in relazione ai quali il giudice
comune - e, segnatamente, il giudice di ultima istanza - mantenga il
potere (se del caso, previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE,
ove tale rinvio non fosse gia' stato azionato dalla stessa Corte
costituzionale) di non applicare una norma interna che abbia superato
il vaglio di legittimita' costituzionale (anche, eventualmente, sotto
il profilo della conformita' alla CDFUE quale norma interposta
rispetto agli articoli 11 e 117 Cost.).
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.
187-quinquiesdecies T.U.F., nel testo originariamente introdotto
dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005 n. 62 -
nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente
nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel
ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui
al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle sue funzioni di
vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate - in
relazione agli articoli 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con
riferimento all'art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e con riferimento
all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui
diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966,
reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881,
nonche' in relazione agli articoli 11 e 117 Cost., con riferimento
all'art. 47 CDFUE;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187-sexies T.U.F.,
introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile
2005 n. 62 - nella parte in cui esso assoggetta a confisca per
equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi
impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito - in
relazione agli articoli 3, 42 e 117 Cost., quest'ultimo con
riferimento all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU,
nonche' agli articoli 11 e 117 Cost., con riferimento agli articoli
17 e 49 CDFUE.
dispone la sospensione dei presente giudizio;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico
ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei
ministri;
ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione
civile della Corte di cassazione, nella riconvocazione del 24 gennaio
2018.
Il Presidente: Petitti