MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2017 

Adozione del Piano di Gestione  per  la  pesca  del  rossetto  (Aphia
minuta) nel Compartimento marittimo  di  Manfredonia  con  l'utilizzo
della sciabica da natante, in deroga  alla  dimensione  minima  della
maglia  della  rete  e  della  distanza  dalla   costa   -   Reg.(CE)
n.1967/2006, articoli da 9 a 13. (18A02298) 
(GU n.79 del 5-4-2018)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013,   recante   le   disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del 17  luglio  2017,  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29  marzo  2017,  reg./
fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e  allo  sfruttamento  sostenibile  delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da'  atto
della necessita' di creare un contesto efficace di gestione,  tramite
un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli
Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani  di  gestione  -
articoli 18 e 19; 
  Visto il reg.  (CE)  n.  1224/2009  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il reg. (CE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia  con  i  disposti  degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di  conservazione,  i
principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonche'  il  contenuto
dei medesimi; 
  Viste   le   precorse   comunicazioni,   da   ultimo   nota    Ref.
Ares(2017)627260 del 3 febbraio 2017, con  la  quale  la  Commissione
europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, ha
individuato  alcune  carenze  di  natura  scientifica  connesse  alla
richiesta di deroga, rilevando,  in  particolare,  la  necessita'  di
apportare  integrazioni  migliorative  al  Piano   di   gestione   in
questione, al fine di  permettere  l'avvio  della  procedura  per  la
decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al
regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Tenuto conto che questa Amministrazione ha provveduto compiutamente
ad apportare le richieste integrazioni tese a completare il Piano  di
gestione indicato in oggetto, cosi'  come  comunicate  ai  competenti
uffici della Commissione europea con nota n. 0005359 in data 15 marzo
2017; 
  Tenuto   conto   che    permangono    le    difficili    condizioni
socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle
imprese operanti nel predetto Compartimento di Manfredonia; 
  Tenuto conto che nel  Compartimento  marittimo  di  Manfredonia  la
pesca del rossetto (Aphia minuta) non puo' essere praticata con altri
attrezzi, che non presenta un  impatto  significativo  sugli  habitat
protetti ed e' molto selettiva, poiche' le sciabiche  vengono  calate
nella colonna d'acqua e non entrano in contatto col fondo marino; 
  Considerato che nell'allegato Piano di  gestione  viene  rispettato
l'impegno  assunto  dall'Unione  europea  volto  ad   applicare   una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerato che l'attivita'  di  pesca  in  questione  puo'  essere
prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta  dalla  costa  e,
pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; 
  Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta  peschereccia,  che
negli ultimi anni ha  aderito  alla  sperimentazione,  costituita  da
complessive  n.  100  imbarcazioni  di  cui  alla   tabella   n.   20
dell'allegato Piano di gestione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottato il Piano di gestione  nazionale  per  la  pesca  del
rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento  marittimo  di  Manfredonia
con l'utilizzo  della  sciabica  da  natante  in  deroga  all'art.  9
(dimensione minima delle maglie) e all'art. 13 (distanza dalla costa)
del regolamento (CE) n. 1967/2006. 
  2. La validita' del Piano di gestione di cui  all'allegato  A)  del
presente decreto, decorre dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. 
  3. L'utilizzo della sciabica da natante per la pesca  del  rossetto
(Aphia minuta) nel Compartimento di Manfredonia, cosi' come descritta
nel Piano di gestione di cui all'art.  1,  potra'  essere  consentito
solo dopo la decisione della Commissione  europea  di  autorizzazione
prevista dall'art. 13, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1967/2006, in
materia di valori minimi di distanza e profondita'  per  l'uso  degli
attrezzi da pesca. 
  Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto
di competenza e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2017 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo