COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017 

Itinerario Ragusa Catania. Ammodernamento a quattro corsie della S.S.
514 «di Chiaramonte» e della S.S. 194 «Ragusana» dallo  svincolo  con
la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114. Reiterazione  del  vincolo
preordinato  all'esproprio.  (CUP:  F12C03000000001).  (Delibera   n.
90/2017). (18A02329) 
(GU n.80 del 6-4-2018)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, che ha abrogato  e  sostituito  il  decreto
legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e
visti in particolare: 
    a) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    b) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    d) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata  in  vigore,  che  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le
infrastrutture  strategiche  gia'   inseriti   negli   strumenti   di
programmazione approvati, e per i quali la procedura  di  valutazione
di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata  in
vigore del suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono
approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per  la
valutazione di impatto ambientale delle  grandi  opere  avviate  alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 di cui al decreto  legislativo  n.  163/2006,  sono  concluse  in
conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di  competenza
vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure  trovano
applicazione anche per le varianti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  12  aprile  2006,   n.   163,
concernente il «Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE», e successive modificazioni; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi
1,  1-bis  e  27,  del  decreto  legislativo  n.   50/2016,   risulta
ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa  sono  applicabili
le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n.  121  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002,  supplemento  ordinario),  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche,  che  riporta,  nell'ambito  dei  sistemi
stradali e autostradali del «Corridoio plurimodale Tirrenico  -  Nord
Europa», l'infrastruttura «Ragusa-Catania»; 
  Vista la delibera del 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2015), con la quale questo Comitato
ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF  2013,  che
include, nella  «Tabella  0  Programma  infrastrutture  strategiche»,
nell'ambito   dell'infrastruttura   «Ragusa-Catania»,    l'intervento
«Ragusa-Catania - Adeguamento»; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'8  giugno
2001, n. 327 e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita'  e  visto  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni,  recante
il testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia; 
  Considerato, che l'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo n.
163/2006 e successive modificazioni, prevede: 
    a) che il vincolo preordinato all'esproprio ha  durata  di  sette
anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace  la  delibera  di
questo Comitato che approva il  progetto  preliminare  dell'opera  ed
entro tale termine puo' essere approvato il progetto  definitivo  che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', 
    b) che, in caso di mancata approvazione del  progetto  definitivo
nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio  decade  e
trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo  unico
in materia  edilizia  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, 
    c) che, ove  sia  necessario  reiterare  il  vincolo  preordinato
all'esproprio, la proposta e' formulata a questo  Comitato  da  parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  su  istanza  del
soggetto aggiudicatore, e la reiterazione del vincolo e' disposta con
deliberazione motivata  di  questo  stesso  Comitato  secondo  quanto
previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo, 
    d) che la disposizione  del  predetto  comma  7-bis  deroga  alle
disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327; 
  Vista la delibera del 25  luglio  2003,  n.  63  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato  ha
formulato, tra l'altro, indicazioni di  ordine  procedurale  riguardo
alle attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  e'  chiamato  a  svolgere  ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 9 giugno 2015, n.  194,  con  il  quale  e'  stata  soppressa  la
Struttura tecnica di missione  istituita  con  decreto  dello  stesso
Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e i
compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo  decreto  sono  stati
trasferiti alle direzioni  generali  competenti  del  Ministero  alle
quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a) la legge del 16 gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    b) la legge del 13 agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge del 17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    c) le delibere del 27 dicembre 2002,  n.  143  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003) e del 29 settembre  2004,  n.  24
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004), con  le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  dicembre  2011,  n.  229,
concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f)  e  g),
della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure  di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e visti in particolare: 
    a) l'art. 36  del  decreto-legge  del  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114,  che  regolamenta
il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma
6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto  legislativo  n.
163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2,  del  citato
decreto legislativo n. 50/2016; 
    b) la delibera di questo Comitato del 28  gennaio  2015,  n.  15,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015), che aggiorna -
ai sensi del comma 3 del menzionato  art.  36  del  decreto-legge  n.
90/2014 - le modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011, errata  corrige  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011); 
  Vista la delibera dell'8  agosto  2015,  n.  62  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015), con la quale questo Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato  nella  seduta  del  13  aprile  2015  dal   Comitato   di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  (CCASGO),
costituito  con  decreto  14  marzo  2003,   emanato   dal   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del decreto legislativo 50/2016 che, istituendo il
Comitato   di   coordinamento   per   l'alta    sorveglianza    delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Viste le delibere del  29  marzo  2006,  n.  79  (pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  197  del  2006),  del  20  luglio  2007,  n.  51
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 2007), del 22 gennaio
2010, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 2010), del
22 luglio 2010, n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
2011, errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  11  del
2012) e del 3 agosto 2011, n. 53 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 2011) con le quali questo Comitato ha assunto decisioni  o
adottato  provvedimenti  concernenti  l'intervento   «Ragusa-Catania.
Ammodernamento a quattro corsie della S.S.  514  "Di  Chiaramonte"  e
della S.S. 194  "Ragusana"  dallo  svincolo  con  la  S.S.  115  allo
svincolo con la S.S. 114»; 
  Viste le note del 3 agosto 2017, n. 31097, del 23 novembre 2017, n.
44531, e del 5 dicembre 2017, n. 22197, con  le  quali  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento relativo alla
reiterazione  del  vincolo  preordinato   all'esproprio,   ai   sensi
dell'art.  165,  comma  7-bis,  del  citato  decreto  legislativo  n.
163/2006 e successive modificazioni, dell'intervento «Ragusa-Catania.
Ammodernamento a quattro corsie della S.S.  514  "Di  Chiaramonte"  e
della S.S. 194  "Ragusana"  dallo  svincolo  con  la  S.S.  115  allo
svincolo con la S.S. 114», e ha trasmesso la relativa  documentazione
istruttoria e viste le note del 9 agosto  2017,  n.  4122,  e  del  4
dicembre 2017, n. 5780, con le quali la Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica (DIPE) ha chiesto chiarimenti  sul  suddetto
argomento; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
    a) che il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la citata
delibera di questo  Comitato  n.  3  del  2010  di  approvazione  del
progetto preliminare dell'intervento «Ragusa-Catania.  Ammodernamento
a quattro corsie della S.S. 514 "Di Chiaramonte"  e  della  S.S.  194
"Ragusana" dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con  la  S.S.
114», registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 2016,  e'  scaduto
in data 16 luglio 2017; 
    b) che in data 30 marzo 2010, l'ANAS,  in  qualita'  di  soggetto
aggiudicatore, ha pubblicato il  bando  di  gara  di  concessione,  a
seguito del quale si sono qualificate due imprese; 
    c) che in data 4 gennaio 2012 l'ANAS ha  trasmesso  alle  imprese
qualificatesi  la  lettera  di  invito  relativa  alla  procedura  di
aggiudicazione della succitata gara; 
    d) che in data 9 marzo 2012 il soggetto  aggiudicatore  ha  preso
atto, con verbale di gara deserta, che alla data  di  scadenza  della
presentazione delle offerte non era pervenuta alcuna offerta; 
    e) che in  data  20  marzo  2012  il  soggetto  aggiudicatore  ha
comunicato tale risultanza al promotore richiedendo la documentazione
per procedere all'aggiudicazione provvisoria al medesimo promotore; 
    f)  che  in  data  20  dicembre  2012  l'ANAS  ha  comunicato  il
trasferimento, delle competenze  di  concedente  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Struttura  di  vigilanza  delle
concessioni autostradali,  costituita  con  decreto  ministeriale  1°
ottobre 2012, n. 341 (oggi Direzione generale per la vigilanza  sulle
concessionarie autostradali ai sensi del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72); 
    g) che in data 28 aprile 2014 il  nuovo  soggetto  concedente  ha
comunicato  l'aggiudicazione  definitiva  all'ATI  costituita   dalle
societa' del gruppo promotore; 
    h)  che  in  data  7  luglio  2014  l'ATI  ha  trasmesso   l'atto
costitutivo della Societa' Autostrada Ragusa - Catania (SARC) S.r.l.; 
    i) che in data 7 novembre  2014  e'  stata  sottoscritta  tra  la
Struttura  di  vigilanza  delle  concessioni   autostradali   ed   il
concessionario SARC S.r.l. la convenzione, ai  sensi  degli  articoli
153  e  175  del  citato  decreto  legislativo   n.   163/2006,   per
l'affidamento  in  concessione  delle  attivita'  di   progettazione,
realizzazione e successiva gestione dell'intervento; 
    j) che in data 25 maggio 2015 il concessionario SARC  S.r.l.,  su
richiesta del concedente, ha confermato il persistere della validita'
dell'offerta presentata dall'allora promotore; 
    k) che in data 18 febbraio 2016 e 25 maggio  2016,  su  richiesta
del concedente,  sono  state  sottoscritte  tra  quest'ultimo  ed  il
concessionario   SARC    S.r.l.    rispettivamente    la    scrittura
interpretativa e  la  scrittura  di  impegno  della  convenzione  dei
concessione; 
    l) che, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
30 giugno 2016, n. 228, registrato alla Corte dei conti  in  data  10
agosto 2016, e' stata approvata la suddetta convenzione; 
    m) che, con nota del 7 marzo 2017,  n.  3859,  il  concedente  ha
delegato il concessionario SARC S.r.l. ad operare ai fini  dell'avvio
di tutte le procedure propedeutiche per pervenire alla  dichiarazione
di pubblica utilita' e alla convocazione della conferenza di servizi; 
    n) che, con nota del 6 aprile 2017,  n.  102,  il  concessionario
SARC S.r.l. ha trasmesso il  progetto  definitivo  dell'intervento  a
tutti gli enti a vario titolo competenti all'espressione del  proprio
parere ai fini dell'approvazione del  progetto  stesso  da  parte  di
questo Comitato; 
    o) che in data 5 giugno 2017 e 10  luglio  2017  si  sono  svolte
rispettivamente la prima seduta e la seconda ed ultima  seduta  della
conferenza   di   servizi    relativa    al    progetto    definitivo
dell'intervento; 
    p) che la suddetta  conferenza  di  servizi  e'  in  procinto  di
concludersi in  quanto  il  Ministero  istruttore  e'  in  attesa  di
ricevere  esclusivamente  il  parere  di  competenza  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per poter  dar
seguito   anche   alla   trasmissione   a   questo   Comitato   della
documentazione   istruttoria   relativa   al   progetto    definitivo
dell'intervento; 
    q)  che  permane  l'interesse   strategico   alla   realizzazione
dell'opera, come confermato dalla sottoscrizione in data 10 settembre
2016 tra Presidenza del Consiglio dei ministri  e  Regione  Siciliana
del Patto per lo sviluppo per la Regione Siciliana,  all'interno  del
quale viene identificata l'opera itinerario Ragusa - Catania tra  gli
interventi strategici; 
    r) che, con nota del 30 ottobre 2017,  n.  21992,  il  Presidente
della Regione Siciliana ha espresso il consenso alla reiterazione del
vincolo  preordinato  all'esproprio,  preso   atto   che   i   comuni
interessati hanno espresso  il  proprio  consenso  alla  reiterazione
stessa; 
    s) che viene confermata la sussistenza delle fonti  di  copertura
dell'opera, in particolare con nota della Regione  Siciliana  del  12
settembre 2017, n. 44419, che conferma la destinazione all'intervento
di 217,7 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano di Azione e
Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 e con nota  di
ANAS del 25 settembre 2017,  n.  480081,  che  conferma  gli  impegni
finanziari pari a 100 milioni di euro a valere su risorse  proprio  e
49.207.118,97 euro a valere su risorse di cui all'art. 11 della legge
del 17 maggio 1999, n. 144; 
    t) che la concessionaria SARC ha dichiarato in  data  9  novembre
2017 e il Ministero istruttore ha confermato nella propria  relazione
che  l'onere  per  far  fronte  alle  eventuali  richieste  di   equo
indennizzo da  parte  dei  proprietari  delle  aree  interessate  dal
vincolo preordinato all'esproprio, stimato  in  circa  1  milione  di
euro, trova copertura mediante  mezzi  propri  del  Concessionario  e
risulta compreso nel quadro economico del progetto definitivo; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del  30  aprile
2012, n. 62); 
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta e entrambe poste a
base dell'esame della proposta nell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216,
commi 1, 1-bis e 27,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  e  del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive  modificazioni,  da  cui
deriva la sostanziale applicabilita' della  previgente  disciplina  a
tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19  aprile
2016, e  in  particolare  dell'art.  165,  comma  7-bis  del  decreto
legislativo n. 163/2006, e'  disposta  la  reiterazione  del  vincolo
preordinato all'esproprio, apposto con la delibera  n.  3  del  2010,
sulle  aree  e   gli   immobili   interessati   dalla   realizzazione
dell'intervento  «Ragusa-Catania.  Ammodernamento  a  quattro  corsie
della S.S. 514 "Di Chiaramonte" e della  S.S.  194  "Ragusana"  dallo
svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114». 
  2. Qualora gli  oneri  per  gli  indennizzi  dovuti  a  favore  dei
proprietari  degli   immobili   gravati   dal   vincolo   preordinato
all'esproprio dovessero risultare superiori  all'importo  attualmente
stimato, pari a euro 1.000.000, gli stessi saranno  fronteggiati  dal
Concessionario con mezzi propri, anche in base agli  atti  e  accordi
citati in premessa. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
verificare che il  soggetto  aggiudicatore  effettui  un  adeguato  e
capillare  programma  di  avvisi  ai  soggetti  interessati  tale  da
scongiurare  impatti  negativi  sulla  finanza   pubblica   derivanti
dall'eventuale interruzione del vincolo. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63  del  2003
richiamata in premessa. 
  5. Ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo  Comitato  flussi
costanti di informazioni coerenti per contenuti  con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici, di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999. A regime, tracciato e  modalita'  di  scambio  dei
dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria  generale
dello Stato e  DIPE  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso  decreto
legislativo, articoli 6 e 7. 
  6. Ai sensi della delibera n. 15 del 2015, prevista  dall'art.  36,
comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo  dei
flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni  della  medesima
delibera. 
  7. Ai sensi della  delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti   

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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