N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il 2 marzo  2018  (del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Provincia autonoma di  Trento  -  Norme  sulla
  valutazione d'impatto ambientale (VIA) - Rinvio agli Allegati III e
  IV alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del  2006  nel
  testo vigente il 20 luglio 2017. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre  2017,  n.  17
  (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale  2018),  art.
  28, comma 5. 
(GU n.15 del 11-4-2018 )
    Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione,  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato    e    difeso    ex-lege
dall'avvocatura generale dello Stato codice fiscale  n.  80224030587,
Fax 06/96514000 e pec roma@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui
uffici  ex-lege  domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.   12,
manifestando la volonta' di ricevere le  comunicazioni  all'indirizzo
pec ags.rm@mailcertavvocaturastato.it 
 
                            Nei confronti 
 
    della Provincia autonoma di Trento,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 28,  comma  5,  della  legge  Provinciale  della  Provincia
Autonoma di Trento  n.  17  del  29  dicembre  2017,  recante  «Legge
collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018», pubblicata  nel
B.U.R. n. 52 del 29 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio  dei
Ministri in data 22 febbraio 2017. 
    1. La legge provinciale della Provincia  Autonoma  di  Trento  n.
17/2017,  indicata  in  epigrafe,  composta  da  35  articoli,   come
esplicita Io stesso titolo, contiene la legge collegata alla  manovra
di bilancio provinciale per l'anno 2018. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la  Provincia  Autonoma  di  Trento  abbia  ecceduto  dalla   propria
competenza statutaria, Statuto Speciale per il  Trentino-Alto  Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»,  in
particolare, l'art. 97, in violazione della normativa costituzionale,
come si confida di dimostrare in appresso con  l'  illustrazione  dei
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 28, comma 5, della legge  Provinciale  della  Provincia
autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 viola  gli  articoli  5  e
117, comma 2, lettera s)  e  lettera  m),  della  Costituzione  e  il
principio di  leale  collaborazione  e  l'art.  97  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  in  riferimento
agli articoli 7-bis e 27-bis della legge n. 3 aprile 2006, n. 152. 
      1.1) In base all'art. 97 dello Statuto speciale per la  Regione
Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  «Approvazione  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige», «la legge regionale o provinciale  puo'  essere
impugnata  davanti  la  Corte  costituzionale  per  violazione  della
Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra  i
gruppi  linguistici.  L'impugnazione  puo'  essere   esercitata   dal
Governo. 
    La legge regionale puo', altresi', essere impugnata  da  uno  dei
Consigli  provinciali  della  Regione;  la  legge   provinciale   dal
Consiglio  regionale  o  dall'altro   Consiglio   provinciale   della
Regione». 
      1.2) Il comma 5 dell'art. 28 della legge Provinciale n. 17/2017
citata introduce un nuovo  comma  (n.  01)  all'art.  3  della  legge
Provinciale  17  settembre  2013,  n.  19  del  2013,  contenente  la
«Disciplina provinciale della  valutazione  dell'impatto  ambientale.
Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e  territorio
e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori  interventi
a sostegno del sistema economico e  delle  famiglie)»,  e  stabilisce
che: «In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'art. 22 del  decreto
legislativo 16  giugno  2017,  n.  104  (Attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014,  che  modifica  la   direttiva   2011/92/UE,   concernente   la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici
e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio  2015,
n.  114»,  promossa  dalla  Provincia  con  il  ricorso  alla   Corte
costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati  III  e
IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in
quest'articolo s'intendono riferiti al testo  vigente  il  20  luglio
2017». 
    La disposizione richiama espressamente il ricorso promosso  dalla
Provincia di Trento innanzi alla Corte costituzionale con il quale e'
stato impugnato l'art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017,  n.
104, recante la «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica  la
direttiva  2011/92/UE,  concernente   la   valutazione   dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli
articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2017, n. 156, in  vigore  dal  21  luglio
2017; con il quale sono stati modificati, tra gli altri, gli allegati
II, III e IV ed introdotto il nuovo Allegato II bis,  modificando  il
riparto delle competenze _tra lo Stato e le Regioni/Province autonome
in materia di VIA  e  di  verifica  di  assoggettabilita'  alla  VIA,
prevedendo che in pendenza dell'esito del  ricorso,  «i  rinvii  agli
allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo  n.  152  del
2006 .... s'intendono riferiti al testo vigente il 20  luglio  2017»,
ovvero prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.
104/2017 citato. 
    La norma di cui all'art. 28, comma 5, della legge Provinciale  n.
17/2017 citata e' costituzionalmente illegittima,  innanzitutto,  per
contrasto con le disposizioni dell'art. 7-bis, comma 8,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, contenente le «Norme in materia ambientale»,
citato che contempla le «competenze in materia di VIA e  di  verifica
di assoggettabilita' alla VIA» e prevede che le Regioni e le Province
Autonome  possano  esercitare   la   propria   potesta'   legislativa
esclusivamente al fine di: 
      disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e
le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di
VIA, 
      disciplinare l'eventuale conferimento di  tali  funzioni  o  di
compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali, 
      stabilire regole particolari ed  ulteriori  per  le  specifiche
finalita' indicate nel medesimo art.  7-bis,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 152/2006 citato  ovvero  per  la  semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e. delle autorizzazioni  dicompetenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie. 
    La  sopra  rilevata  difformita'  della   normativa   provinciale
rispetto alla norma legislativa statale si traduce senz'altro in  una
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera  s),  della  Costituzione,
atteso che la disciplina  della  valutazione  di  impatto  ambientale
rientra in modo univoco nella competenza legislativa esclusiva  dello
Stato in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    Proprio in quanto  «trasversale»  e  «prevalente»,  la  normativa
statale nella  materia  in  questione  si  impone  integralmente  nei
confronti  delle  Regioni,  che  non  possono  emanare   disposizioni
difformi  da  quelle  statali,  come  costantemente  affermato  dalla
giurisprudenza costituzionale, che l'ha ribadita anche  con  riguardo
alle autonomie speciali (sentenze n. 104 del 2008,  con  rinvio  alla
sentenza n. 378 del 200; nn. 225 e 234 del 2009; e nn.  l  e  67  del
2010). 
      1.2.1)   Va   ricordato   che,   secondo   la    giurisprudenza
costituzionale, «la competenza a tutelare l'ambiente  e  l'ecosistema
nella sua interezza e' stata affidata in  via  esclusiva  allo  Stato
dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione,  e  per
«ambiente ed  ecosistema»,  come  affermato  dalla  Dichiarazione  di
Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte  di  «biosfera»  che
riguarda l'intero territorio nazionale». (sentenza n. 104/2008, punto
5. del Considerato in diritto). 
    Inoltre, «la disciplina unitaria di tutela del  bene  complessivo
ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a  prevalere  su
quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di
competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente,  e,
quindi, altri interessi. Cio'  comporta  che  la  disciplina  statale
relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite
alla disciplina che le Regioni e  le  Province  autonome  dettano  in
altre materie di loro competenza, salva la facolta' di queste  ultime
di adottare norme di tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di
competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a  contatto  con
quella dell'ambiente». (sentenza n. 104/2008, ibidem). 
    Successivamente la Corte costituzionale, con riferimento  ad  una
legge della Provincia Autonoma di Bolzano in  tema  di  tutela  della
natura, ha statuito che «non  e'  consentito  alle  Regioni  ed  alle
Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in  campi
riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva  dello  Stato,
ma  soltanto  di  elevare  i  livelli  di  tutela   degli   interessi
costituzionalmente  protetti,  purche'  nell'esercizio   di   proprie
competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a  quelle
di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (ex plurimis,  sentenza  n.
378 del 2007)». (sentenza n. 151/2011, punto_3.1. del Considerato  in
diritto). 
    Peraltro, proprio con riferimento al regime statutario  speciale,
la giurisprudenza costituzionale ha avuto  modo  di  sottolineare  la
spettanza allo Stato di importanti competenze in  materia  di  tutela
dell'ambiente. 
    Infatti, «la natura degli interessi da curare e salvaguardare, il
loro  livello,  afferente  all'ambito   nazionale,   le   sostanziali
finalita' che sono quelle della protezione di  valori  costituzionali
primari (articoli 9 e 32 Cost.), come gia' questa Corte ha piu' volte
affermato (sentt. nn. 151/1986; 153/1986), giustificano ampiamente lo
spessore dei poteri attribuiti allo Stato che sono anche in  funzione
di indirizzo e coordinamento, come  si  rileva  anche  specificamente
dalla previsione di intese tra lo Stato e i  soggetti  di  autonomia,
anche speciale, per l'intreccio degli interessi nazionali,  regionali
e provinciali». (sentenza n. 210/1987, punto 4.2. del Considerato  in
diritto). 
      1.2.2) Come gia' osservato nella  memoria  di  costituzione  in
data 13 ottobre 2017 e presentata nel  menzionato  giudizio  azionato
dalla Provincia Autonoma di Trento innanzi alla Corte costituzionale,
deve riaffermarsi' che  la  disciplina  della  VIA  rientra  in  modo
univoco, secondo costante insegnamento  del  giudice  costituzionale,
nella competenza esclusiva dello Stato sulla tutela  dell'ambiente  e
non determina alcun intreccio con le materie legislative rimesse alla
Provincia autonoma. La stessa giurisprudenza costituzionale  ha  piu'
volte ribadito il limite in merito alle  materie  «oggetto»  affidate
alla competenza delle Regioni che siano di volta in volta interessate
dall'intervento «trasversale» e «prevalente» dello Stato. Proprio  in
quanto «trasversale»  e  «prevalente»,  la  normativa  statale  nella
materia della «tutela  dell'ambiente»  si  impone  integralmente  nei
confronti delle Regioni, che  non  possono  contraddirla.  La  Corte,
infatti, ha chiaramente affermato che «le Regioni sono tenute, per un
verso, a rispettare  i  livelli  uniformi  di  tutela  apprestati  in
materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti
di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella  specie  quanto
al procedimento di VIA». (cosi', ancora, la sentenza n. 186 del 2010;
la necessita' costituzionale che  le  Regioni  si  mantengano  «negli
ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il c.d.
«Codice dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze nn. 300  del
2013, 93 del 2013, n.  227  del  2011,  n.  186  del  2010).  Ed  e',
altresi', il caso di ricordare che siffatte  statuizioni  sono  state
ripetutamente rivolte dal giudice delle  leggi  anche  nei  confronti
delle autonomie speciali (v. il punto 3). 
    Quanto poi alla disciplina del procedimento amministrativo,  deve
rilevarsi che il legislatore statale dispone di un  ulteriore  titolo
di intervento esclusivo, rappresentato dalla competenza a  dettare  i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio  nazionale
(art.  117,  comma  2,  lettera   m),   Cost.).   La   giurisprudenza
costituzionale,  infatti,  ha  gia'  da  tempo  chiarito  che   norme
procedimentali  a  carattere  semplificatorio   possono   costituire,
appunto,  livelli  essenziali,  in  grado  di   vincolare   anche   i
legislatori regionali (cfr., tra le altre, la  sentenza  n.  203  del
2012). 
    Cosi' ricostruito il quadro generale di  riferimento,  ne  deriva
che la circostanza che la Provincia Autonoma abbia gia'  disciplinato
la  materia  nel  contesto  delle  disposizioni  legislative  statali
antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104  del
2017 non vale ovviamente a  negare  allo  Stato  la  possibilita'  di
intervenire  nuovamente  dettando,  nell'attuazione  della  direttiva
europea e  nell'esercizio  delle  sue  competenze  esclusive,  regole
procedimentali vincolanti che consentano l'uniforme  svolgimento  del
procedimento di VIA su tutto  il  territorio  nazionale.  Si  osservi
inoltre che gli spazi rimessi al legislatore provinciale,  certamente
ridimensionati, non vengono  tuttavia  azzerati,  atteso  che  l'art.
7-bis, comma 8, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006  citato,
introdotto dall'art. 5  del decreto  legislativo  n.  104  del  2017,
riconosce  alle  Regioni  e  alle  Province  autonome  il  potere  di
disciplinare con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse
attribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  di
tali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territoriali
sub-regionali. 
    D'altra  parte,  la  medesima  disposizione  statuisce   si'   la
necessaria  conformita'  delle  predette   discipline   regionali   e
provinciali alla legislazione europea e a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 152 del 2006 (come novellato dal  decreto  legislativo
n. 104 del 2017), ma facendo salvo  il  potere  di  stabilire  regole
particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti,  per
le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti  i  soggetti
pubblici  potenzialmente  interessati,  per  il   coordinamento   dei
provvedimenti  e  delle  autorizzazioni  di  competenza  regionale  e
locale, nonche' per la destinazione alle finalita'  di  cui  all'art.
29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle  sanzioni
amministrative pecuniarie. (pagg. 23- 25, punto  6.2.,  della  citata
memoria di costituzione). 1.3. La disposizione dell'art. 28, comma 5,
citato, inoltre, viola anche l' art. 117, comma 2, lettera m),  della
Costituzione. 
    L'art. 27-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006  citato,
come modificato per effetto  della  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  n.  104  del  2017  citato,  introduce  l'istituto   del
provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale deve confluire
anche la valutazione di impatto ambientale. 
    Si tratta di  una  previsione  volta  ad  ottenere  significativi
effetti di semplificazione  amministrativa.  Come  la  giurisprudenza
costituzionale ha piu' volte evidenziato con riferimento all'istituto
della  SCIA,  lo  Stato  puo'  intervenire  con  norma  a   carattere
semplificatorio nell'ambito dei procedimenti amministrativi regionali
e locali in virtu' del titolo di cui all'art. 117, comma  2,  lettera
in), della Costituzione («livelli essenziali delle prestazioni»). 
    La norma di cui all'art. 28, comma 5, citato, essendo volta anche
ad  impedire  l'applicazione,   nel   territorio   provinciale,   del
menzionato art. 27-bis, determina, quindi, la lesione  del  parametro
costituzionale richiamato. 
    Infine, appare evidente anche  la  violazione  degli  articoli  5
della  Costituzione  e  dell'art.  97  dello  Statuto   speciale   di
autonomia. 
    Come   ha   evidenziato   con   chiarezza    la    giurisprudenza
costituzionale,  infatti,  «il  Titolo  V  della   parte   II   della
Costituzione, cosi' come le corrispondenti disposizioni degli statuti
speciali, presuppongono che l'esercizio delle competenze  legislative
da  parte  dello  Stato  e   delle   Regioni,   secondo   le   regole
costituzionali di riparto delle competenze, contribuisca  a  produrre
un unitario ordinamento giuridico, nel quale  certo  non  si  esclude
l'esistenza  di  una  possibile  dialettica  fra  i  diversi  livelli
legislativi, anche con la eventualita'  di  parziali  sovrapposizioni
fra le leggi statali  e  regionali,  che  possono  trovare  soluzione
mediante   il   promovimento   della   questione   di    legittimita'
costituzionale dinanzi a questa Corte,  secondo  le  scelte  affidate
alla discrezionalita' degli organi  politici  statali  e  regionali».
Tuttavia, cio' che in  tale  ottica  e'  senza  dubbio  «escluso  dal
sistema costituzionale e' che il legislatore regionale (cosi' come il
legislatore  statale  rispetto  alle  leggi  regionali)  utilizzi  la
potesta' legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel  proprio
territorio una  legge  dello  Stato  che  ritenga  costituzionalmente
illegittima, se non addirittura solo  dannosa  o  inopportuna  (...).
Dunque ne' lo Stato ne' le Regioni possono pretendere,  al  di  fuori
delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere
direttamente  gli  eventuali  conflitti   tra   i   rispettivi   atti
legislativi tramite proprie disposizioni di legge» (sentenza  n.  198
del 2004, punto 4.2. del  Considerato  in  diritto;  analogamente  la
sentenza n. 199 del 2004 punto 4. del Considerato in diritto). 
    La norma impugnata, «meramente demolitoria» e «di reazione», alle
norme statali determina, da un lato, la violazione  delle  norme  che
presiedono  al  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   in   via
principale, traducendosi, infatti, in un intento elusivo del giudizio
di costituzionalita'  azionato  dalla  stessa  Provincia  e  pendente
innanzi alla Corte costituzionale, la cui udienza di  trattazione  e'
fissata al 19 giugno 2018; dall'altro la  norma  impugnata  determina
palesemente una violazione del principio di  unita'  giuridica  della
Repubblica  di  cui  all'art.  5  della  Costituzione,  nonche'   del
principio di leale collaborazione, nella misura in  cui  e'  diretta,
appunto, a sottrarre alle procedure  costituzionalmente  previste  la
risoluzione dei «conflitti legislativi». 
 
                              P. Q. M.  
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art.  28,  comma  5,
della legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 17  del
29 dicembre 2017, recante «Legge collegata alla manovra di bilancio»,
indicato in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri del 22 febbraio 2018. 
      Roma, 26 febbraio 2018 
 
                  Il Vice Avv. generale dello Stato 
                              Palmieri