N. 71 SENTENZA 7 marzo - 5 aprile 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Stanziamento  di  100  milioni  di
  euro  per  la  realizzazione   di   nuove   strutture   scolastiche
  nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL - Istituzione
  del Fondo nazionale per la  rievocazione  storica  nello  stato  di
  previsione del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  -
  Adozione di decreti ministeriali per la determinazione dei  criteri
  e delle modalita' di ripartizione - Procedure concertative. 
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2017-2019), art. 1, commi 85 e 627. 
-   
(GU n.15 del 11-4-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 85
e 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019),  promosso  dalla  Regione  Veneto,  con  ricorso
notificato il 16 febbraio  2017,  depositato  in  cancelleria  il  23
febbraio 2017 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2017. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2018 il Giudice  relatore
Silvana Sciarra; 
    uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi  per  la  Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017  e  depositato  il
successivo 23 febbraio (reg. ric. n. 19 del 2017), la Regione  Veneto
ha impugnato numerose disposizioni della legge 11 dicembre  2016,  n.
232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio  2017-2019)  e,  tra  queste,  i
commi 85 e 627 dell'art. 1. 
    1.1.- Il comma  85  dell'art.  1  e'  impugnato  «per  violazione
dell'art. 117, III comma, della Costituzione, nonche' degli artt. 5 e
120  della  Costituzione  per  violazione  del  principio  di   leale
collaborazione». 
    Esso stabilisce  che  «L'INAIL,  nell'ambito  degli  investimenti
immobiliari previsti dal piano di impiego dei  fondi  disponibili  di
cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  destina  100
milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture  scolastiche.
Le  regioni  dichiarano  la   propria   disponibilita'   ad   aderire
all'operazione per la costruzione  di  nuove  strutture  scolastiche,
facendosi carico del canone di locazione,  comunicandola  formalmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Struttura  di  missione
per il coordinamento  e  impulso  nell'attuazione  di  interventi  di
riqualificazione   dell'edilizia   scolastica,   entro   il   termine
perentorio del 20  gennaio  2017,  secondo  modalita'  individuate  e
pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima  Struttura.
Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di  disponibilita'
delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate  le
regioni  ammesse  alla  ripartizione,  sono  assegnate   le   risorse
disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti». 
    Ad avviso della Regione ricorrente, tale disposizione deve essere
ricondotta alla materia «edilizia scolastica», che  si  collocherebbe
«all'incrocio»  di  piu'  ambiti  di  competenza   -   relativi,   in
particolare, al governo del territorio, all'energia e alla protezione
civile - tutti compresi nella potesta' legislativa concorrente di cui
all'art. 117, terzo comma,  Cost.  (e'  citata,  in  tale  senso,  la
sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2013). 
    Cio' premesso, la Regione Veneto deduce che il  comma  impugnato,
da un lato, destina risorse in un ambito  materiale  riconducibile  a
tale potesta' legislativa regionale, dall'altro, non  prevede  alcuna
forma di concertazione  con  le  Regioni,  in  particolare,  ai  fini
dell'adozione dei criteri di  selezione  dei  progetti  ammessi  alla
ripartizione. 
    La Regione ricorrente cita la sentenza della Corte costituzionale
n. 284 del 2016, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'«analoga fattispecie» dell'art. 1, comma  153,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale  di  istruzione  e
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti), «nella parte in cui non  prevede  che  [...]  sia  adottato
sentita  la  Conferenza  Stato  Regioni»  il  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che  provvede  alla
ripartizione tra le Regioni  delle  risorse  per  la  costruzione  di
scuole innovative, costituite da una quota parte di quelle  destinate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL) - nell'ambito degli investimenti immobiliari  previsti
dal piano d'impiego dei fondi disponibili di cui  all'art.  65  della
legge  30  aprile  1969,  n.   153   (Revisione   degli   ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - a  un  piano
di interventi di messa in  sicurezza  e  di  costruzione  di  edifici
scolastici, ai sensi dell'art. 18,  comma  8,  del  decreto-legge  21
giugno  2013,  n.  69   (Disposizioni   urgenti   per   il   rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge  9  agosto
2013, n. 98. 
    Ad avviso della ricorrente, la  disposizione  impugnata,  invece,
non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni. Da cio'  la
violazione «dell'art.  117,  III  comma  e  del  principio  di  leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.». 
    1.2.- Il comma 627 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016  e'
impugnato «per violazione degli artt. 117,  III  comma  e  119  della
Costituzione, nonche' degli artt. 5  e  120  della  Costituzione  per
violazione del principio di leale collaborazione». 
    Esso stabilisce che «Nello stato di previsione del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito il  Fondo
nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di
eventi, feste  e  attivita'  nonche'  alla  valorizzazione  dei  beni
culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.  L'accesso
alle risorse del Fondo e' consentito in via diretta alle regioni,  ai
comuni,  alle  istituzioni   culturali   e   alle   associazioni   di
rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi
albi tenuti presso i comuni o gia' operanti da almeno dieci anni,  in
base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge». 
    Ad avviso della Regione  ricorrente,  tale  disposizione,  da  un
lato, istituisce un fondo statale  a  destinazione  vincolata  in  un
ambito materiale riconducibile alle materie valorizzazione  dei  beni
culturali e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'  culturali,
rientranti nella  potesta'  legislativa  concorrente  delle  Regioni;
dall'altro, non prevede alcuna forma di concertazione con le  Regioni
ai fini dell'adozione del decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo di determinazione  dei  criteri  di
accesso alle risorse del fondo. 
    Tanto premesso, la Regione Veneto ritiene che, «nella  misura  in
cui non e' prevista, al riguardo, l'intesa con le Regioni», sarebbero
violati l'art. 119 Cost. e il principio di  leale  collaborazione  di
cui agli artt. 5 e 120 Cost.,  atteso  che  la  giurisprudenza  della
Corte costituzionale sarebbe  «costante  nel  ritenere  che  solo  la
previsione  di  un'intesa  nell'ambito  della  Conferenza   unificata
varrebbe  a  rendere  costituzionalmente  legittimo,  in  virtu'  del
processo di concertazione e condivisione,  un  fondo  a  destinazione
vincolata» (sono citate le sentenze n. 273 del 2013, n. 79 del  2011,
n. 16 del 2010, n. 201 del 2007, n. 219 e n. 50 del 2005). 
    L'assenza,  ai  fini   dell'adozione   del   menzionato   decreto
ministeriale,  «di  qualsivoglia  forma  di   leale   collaborazione»
renderebbe dunque evidente la violazione «degli artt. 117, III  comma
e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione di cui agli artt.
5 e 120 Cost.». 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  questioni  proposte  siano  dichiarate  non
fondate. 
    2.1.- Circa le ragioni di tale  richiesta,  la  parte  resistente
nulla specificamente deduce a  proposito  della  questione  avente  a
oggetto il comma 85 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
    2.2.- Quanto all'infondatezza della questione avente a oggetto il
comma 627 dello stesso  art.  1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri afferma che l'istituzione e la gestione del Fondo  nazionale
per la rievocazione storica sarebbero state previste  con  la  stessa
«logica» posta a fondamento  del  Piano  strategico  nazionale  della
mobilita' sostenibile di cui al comma 615 dell'art. 1 della legge  n.
232 del  2016  (a  proposito  del  quale  lo  stesso  Presidente  del
Consiglio dei ministri aveva dedotto che le «previsioni  relative  al
Piano  strategico  nazionale  della   mobilita'   sostenibile   [...]
integrano misure speciali di competenza statale  considerato  che  il
legislatore statale ha costantemente garantito il proprio  contributo
al   finanziamento   del   trasporto   pubblico    locale,    essendo
imprescindibile la finalita' di  assicurare  livelli  di  omogeneita'
nella fruizione del servizio sull'intero territorio nazionale,  anche
mediante  l'istituzione  di  fondi  a  destinazione  vincolata  (cfr.
sentenza n. 273 del 2013)»). 
    2.3.-  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   afferma
conclusivamente che le «suesposte considerazioni valgono ad escludere
la fondatezza anche degli altri motivi di ricorso». 
    3.- In prossimita' dell'udienza pubblica  la  Regione  Veneto  ha
depositato una memoria con la quale  ribadisce  e  precisa  i  motivi
dell'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate  gia'
illustrati nel ricorso. 
    3.1. - Quanto all'illegittimita' del comma 85 dell'art.  1  della
legge n. 232 del 2016, la Regione Veneto puntualizza che essa  deriva
dal  fatto  che  tale  disposizione  «non  prevede  alcuna  forma  di
concertazione con  le  Regioni  [...],  non  essendo  in  alcun  modo
sufficiente la previsione [...] che [le stesse] dichiarino la propria
disponibilita'  ad  aderire  all'operazione  per  la  costruzione  di
strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione».  Le
Regioni,  infatti,  «risultano  [...]  estromesse  dalle  [...]  fasi
successive del procedimento inerenti [...]:  i)  alla  individuazione
delle Regioni ammesse alla ripartizione, ii)  all'assegnazione  delle
risorse disponibili e iii) alla fissazione dei criteri  di  selezione
dei progetti»; fasi per le quali non e'  prevista  «alcuna  forma  di
coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni». 
    3.2. - Quanto all'illegittimita' del comma 627 dell'art. 1  della
legge n. 232 del 2016, la Regione ricorrente precisa che «le  censure
dedotte nel ricorso non contestano la legittimita' in se' del fondo a
destinazione vincolata, quanto invece il mancato coinvolgimento delle
Regioni in relazione ai criteri di accesso al Fondo  [...]»,  la  cui
determinazione e' demandata a un  decreto  ministeriale  «in  assenza
della previsione di una Intesa». 
    4. - In prossimita' dell'udienza pubblica anche il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato una  memoria  in  cui  ribadisce
l'infondatezza delle questioni promosse. 
    4.1. - Quanto a quella avente a oggetto il comma 85  dell'art.  1
della legge  n.  232  del  2016,  la  parte  resistente,  dopo  avere
ricordato l'intervenuta  adozione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  27  ottobre   2017,   recante   «Attuazione
dell'articolo 1, comma 85, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(legge  di  bilancio  2017)  relativo  alla  realizzazione  di  nuove
strutture  scolastiche  nell'ambito  degli  investimenti  immobiliari
dell'INAIL», evidenzia che,  diversamente  dall'art.  1,  comma  153,
della legge n. 107 del 2015  -  dichiarato  incostituzionale  con  la
sentenza  n.  284  del  2016  -  l'impugnato  comma  85  prevede  una
«preliminare  adesione»  delle  Regioni  che  dichiarino  la  propria
disponibilita' ad aderire all'operazione, «presupponendo, quindi,  un
preventivo coinvolgimento delle medesime»; con la conseguenza che  il
successivo decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  «si
limita [...] a recepire e  ratificare  tali  adesioni  stabilendo  il
riparto delle risorse e i criteri di ammissione  dei  progetti  sulla
base  di  principi  oggettivi  e  uniformi  su  tutto  il  territorio
nazionale». Da cio' l'esclusione della violazione  del  principio  di
leale collaborazione. 
    4.2. - Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  nulla  deduce
invece con riguardo alla questione avente  a  oggetto  il  comma  627
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017  e  depositato  il
successivo 23 febbraio, la Regione Veneto ha impugnato numerosi commi
dell'art. 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). 
    Delle questioni promosse, vengono qui in  esame,  per  l'analogia
delle censure prospettate, quelle che hanno a oggetto i  commi  85  e
627.   La   decisione   delle   altre   questioni   di   legittimita'
costituzionale promosse dalla Regione Veneto avverso ulteriori  commi
dello stesso art. 1 resta, pertanto, riservata a separate pronunce. 
    2.- Le disposizioni impugnate prevedono l'erogazione  di  risorse
finanziarie  in  ambiti  materiali  che  la  ricorrente   reputa   di
competenza legislativa regionale. 
    Ai fini dello scrutinio delle questioni  promosse,  e'  opportuno
illustrare immediatamente il contenuto di tali disposizioni. 
    2.1.- Il comma 85 dispone la destinazione, da parte dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), nell'ambito degli  investimenti  immobiliari  di  tale  ente
previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di  cui  all'art.
65 della legge 30 aprile 1969, n. 153  (Revisione  degli  ordinamenti
pensionistici e norme  in  materia  di  sicurezza  sociale),  di  100
milioni di euro per la realizzazione di nuove  strutture  scolastiche
(primo periodo). Il comma citato  prevede  altresi'  che  le  Regioni
dichiarino la propria disponibilita' ad aderire all'operazione -  con
assunzione a proprio carico del canone di locazione dei nuovi edifici
scolastici  -  comunicandola  alla  Struttura  di  missione  per   il
coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di   interventi    di
riqualificazione  dell'edilizia  scolastica,  istituita   presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro  il  termine  perentorio
del 20 gennaio 2017 e secondo le modalita' individuate  e  pubblicate
nel sito internet di tale  Struttura  (secondo  periodo).  Lo  stesso
comma 85 stabilisce infine che, successivamente alla ricezione  delle
dichiarazioni  di  disponibilita'  delle  Regioni,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono: individuate le  Regioni  ammesse
alla ripartizione; assegnate  le  risorse  disponibili;  stabiliti  i
criteri di selezione dei progetti di nuovi edifici scolastici  (terzo
periodo). 
    Come ricordato dalla parte resistente nella propria  memoria,  in
attuazione di quest'ultima prescrizione e' stato adottato il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27  ottobre  2017,  recante
«Attuazione dell'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (legge di bilancio 2017) relativo alla realizzazione di  nuove
strutture  scolastiche  nell'ambito  degli  investimenti  immobiliari
dell'INAIL». 
    2.2.-  Il  comma  627  prevede  l'istituzione,  nello  stato   di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, del Fondo nazionale per la  rievocazione  storica,  con  una
dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,  2018  e
2019 e  con  le  finalita'  della:  promozione  di  eventi,  feste  e
attivita';  valorizzazione   dei   beni   culturali   attraverso   la
rievocazione storica  (primo  periodo).  Lo  stesso  comma,  inoltre:
individua i soggetti, pubblici e privati, ammessi ad accedere, in via
diretta, alle  risorse  del  Fondo  (Regioni,  comuni  e  istituzioni
culturali  e  associazioni  di  rievocazione   storica   riconosciute
attraverso l'iscrizione in appositi albi tenuti  presso  i  comuni  o
operative nel settore da almeno dieci anni); demanda a un decreto del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da
emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della  legge,  la
determinazione dei criteri di accesso alle risorse del Fondo (secondo
periodo). 
    In attuazione di quest'ultima prescrizione, e' stato adottato  il
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo 25 settembre 2017,  n.  418  (Criteri  di  accesso  al  Fondo
nazionale per la rievocazione storica). 
    2.3.- Dal contenuto dei commi impugnati risulta quindi  che  essi
prevedono finanziamenti -  nel  primo  caso,  con  fondi  disponibili
dell'INAIL, nel secondo con le  risorse  del  fondo  statale  a  cio'
istituito - con puntuali vincoli di destinazione: nell'un caso per la
costruzione di nuove strutture scolastiche (comma 85), nell'altro per
la realizzazione di iniziative di rievocazione storica (comma 627). 
    3.- La Regione ricorrente, invocando gli artt. 117, terzo  comma,
e 5 e 120 della Costituzione, nonche', limitatamente  al  comma  627,
l'art. 119 Cost.,  non  contesta  la  legittimazione  dello  Stato  a
disporre i menzionati finanziamenti vincolati in materie  che  reputa
di competenza legislativa regionale (in particolare, concorrente), ma
il mancato coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni relative alla
gestione degli stessi.  In  particolare,  essa  contesta  la  mancata
previsione, in violazione del principio di leale  collaborazione,  di
forme di partecipazione regionale ai  procedimenti  di  adozione  dei
decreti  cui  le  norme  impugnate  fanno  rinvio   ai   fini   della
determinazione dei criteri e delle modalita'  di  ripartizione  delle
risorse finanziarie. 
    A tale proposito,  prima  di  analizzare  le  specifiche  censure
prospettate dalla Regione Veneto, va ricordato che  questa  Corte  ha
piu' volte affermato la necessita' di applicare il principio di leale
collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con
vincolo  di  destinazione,  che  incide  su  materie  di   competenza
regionale (residuale o concorrente). In particolare essa ha  ribadito
che,  in  tali  casi,  devono   essere   predisposti   strumenti   di
coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa o  del  parere,
quanto alle decisioni  relative  ai  criteri  e  alle  modalita'  del
riparto (o  della  riduzione)  del  trasferimento  destinato  a  enti
territoriali o, anche, direttamente a soggetti privati. 
    Cio' e' avvenuto, principalmente, in due ipotesi. 
    Anzitutto,  nei  casi  in  cui  la  disciplina  legislativa   del
finanziamento «si trovi  all'incrocio  di  materie  attribuite  dalla
Costituzione alla potesta' legislativa statale e regionale, senza che
sia  individuabile  un  ambito  materiale  che   possa   considerarsi
nettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 50  del  2008,  punto
7.1. del Considerato in diritto). In tali casi di intreccio (o, se si
preferisce, di interferenza  o  di  concorso  o  di  concorrenza)  di
competenze legislative,  che  non  sia  possibile  comporre  mediante
l'applicazione del principio di prevalenza, deve trovare applicazione
il principio di leale collaborazione, il quale impone  che  la  legge
statale, a salvaguardia delle competenze regionali, preveda  adeguati
strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella  fase  di  attuazione
della normativa, in particolare,  di  determinazione  dei  criteri  e
delle modalita'  di  riparto  (o  di  riduzione)  delle  risorse  (ex
plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50  del  2008,
n. 133 del 2006, n. 51 del 2005). 
    La necessita' di strumenti di  coinvolgimento  delle  Regioni  e'
stata affermata da questa Corte, in secondo luogo, nei casi in cui la
disciplina del finanziamento trovi giustificazione  nella  cosiddetta
attrazione in  sussidiarieta'  della  stessa  allo  Stato,  ai  sensi
dell'art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze  n.  61  del
2018, n. 79 del 2011, n. 285 e n. 242 del 2005). 
    4.- Venendo alle specifiche censure prospettate dalla ricorrente,
deve essere anzitutto esaminata quella che ha a oggetto il comma  85.
Secondo la Regione Veneto, tale disposizione violerebbe  l'art.  117,
terzo comma, Cost., nonche' gli artt. 5 e 120 Cost., in relazione  al
principio di leale collaborazione,  perche',  nel  destinare  risorse
finanziarie nell'ambito  materiale  dell'edilizia  scolastica  -  che
inciderebbe su una pluralita' di materie di legislazione concorrente,
quali il governo del territorio, l'energia e la protezione  civile  -
essa  non  prevede  alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle  Regioni
nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
con il quale sono individuate le Regioni ammesse  alla  ripartizione,
assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri  di  selezione
dei progetti di nuovi edifici scolastici. 
    La questione e' fondata. 
    Questa Corte ha  gia'  avuto  occasione  di  chiarire  che  nella
disciplina dell'edilizia scolastica  «si  intersecano  piu'  materie,
quali il "governo  del  territorio",  "l'energia"  e  la  "protezione
civile", tutte rientranti nella competenza concorrente  Stato-Regioni
di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.» (sentenze n. 284 del  2016
e n. 62 del 2013, rispettivamente,  punto  11.2.  e  punto  5.1.  del
Considerato in diritto). 
    Il finanziamento previsto dal comma impugnato interviene, dunque,
in  ambiti  materiali  di  competenza  regionale  (concorrente).   Ne
consegue la necessita', alla luce del ricordato costante orientamento
di questa Corte, che, a salvaguardia delle competenze  costituzionali
delle Regioni, queste siano coinvolte nel  procedimento  di  adozione
del decreto cui il comma impugnato fa rinvio per la ripartizione,  su
base regionale, delle risorse disponibili e per  la  definizione  dei
criteri di selezione dei progetti di nuove strutture scolastiche. 
    La necessita' della partecipazione regionale a tali decisioni non
puo' essere esclusa  sulla  base  dell'argomento,  prospettato  nella
memoria illustrativa del Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
il comma impugnato prevede una «preliminare adesione»  delle  Regioni
che dichiarino la propria disponibilita' ad  aderire  all'operazione,
«presupponendo, quindi, un preventivo coinvolgimento delle medesime»;
sicche' il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri «si limita [...]  a  recepire  e  ratificare  tali  adesioni
stabilendo il riparto delle risorse e i  criteri  di  ammissione  dei
progetti sulla base di principi oggettivi  e  uniformi  su  tutto  il
territorio  nazionale».  La  previsione  di  una   dichiarazione   di
disponibilita' ad aderire all'operazione non puo',  infatti,  ovviare
alla  totale  estromissione  delle  Regioni   dalla   decisiva   fase
successiva, demandata al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di assegnazione delle risorse e di fissazione  dei  criteri
di  selezione  dei  progetti.  Ne'  puo'  ritenersi  che  venga  meno
l'esigenza della partecipazione regionale a tale  fase,  per  il  sol
fatto che l'assegnazione delle risorse e i criteri di  selezione  dei
progetti verrebbero stabiliti «sulla base  di  principi  oggettivi  e
uniformi su tutto il territorio nazionale». E' proprio  con  riguardo
alla fissazione di tali principi che sorge la necessita', a  garanzia
delle competenze regionali, di fare  applicazione  del  canone  della
leale collaborazione. 
    Quanto alla forma di collaborazione costituzionalmente  richiesta
nella specie, il fatto che il finanziamento  disposto  dal  comma  85
interessi esclusivamente materie di competenza regionale concorrente,
senza che venga in  rilievo  alcuna  delle  materie  di  legislazione
esclusiva dello  Stato  tassativamente  elencate  dal  secondo  comma
dell'art.  117  Cost.,   impone   di   assicurare   il   piu'   ampio
coinvolgimento delle Regioni  nel  menzionato  processo  decisionale;
coinvolgimento da realizzare mediante lo strumento dell'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Tale forma di coinvolgimento regionale risulta, del resto,  tanto
piu' necessaria, se si tiene conto che il comma 85 demanda al decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  previsto  dal  suo  terzo
periodo non soltanto la ripartizione delle risorse disponibili tra le
Regioni ammesse alla stessa, ma  anche  l'adozione  dei  «criteri  di
selezione dei progetti».  Cio'  comporta  un'ulteriore  significativa
incidenza sulle competenze regionali  in  materia  di  programmazione
dell'edilizia scolastica. 
    Il  comma  85  impugnato  deve,   pertanto,   essere   dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il  quale  sono
individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono  assegnate  le
risorse disponibili e sono  stabiliti  i  criteri  di  selezione  dei
progetti sia adottato d'intesa con la  Conferenza  Stato-Regioni.  La
particolare  rilevanza  sociale  del  servizio  scolastico  e,   piu'
specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai
requisiti della sicurezza strutturale  e  antisismica,  e  l'inerenza
dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari,  impongono,
peraltro, che sia garantita continuita' nell'erogazione delle risorse
finanziarie e che  restino,  di  conseguenza,  «salvi  gli  eventuali
procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti»  (sentenze  n.
50 del 2008, n. 423 del 2004 e  n.  370  del  2003,  rispettivamente,
punto 6., punto 8.2. e punto 7. del  Considerato  in  diritto;  nello
stesso senso, sentenza n. 50 del 2008, punto 9.  del  Considerato  in
diritto). 
    5.- Passando alla censura concernente il comma  627,  secondo  la
Regione Veneto tale disposizione  violerebbe  gli  artt.  117,  terzo
comma, e 119 Cost., nonche' gli artt. 5 e 120 Cost., in relazione  al
principio di leale collaborazione, perche', nell'istituire  un  fondo
statale  a  destinazione  vincolata  nelle  materie  di  legislazione
concorrente  della  valorizzazione  dei  beni   culturali   e   della
promozione e  organizzazione  di  attivita'  culturali,  non  prevede
alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle  Regioni  nell'adozione  del
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al fondo. 
    Anche tale questione e' fondata. 
    Il Fondo nazionale per la  rievocazione  storica,  istituito  dal
comma impugnato, e' finalizzato - come gia' si e' evidenziato -  alla
promozione di eventi, feste e attivita' nonche'  alla  valorizzazione
dei beni culturali attraverso la rievocazione storica. 
    Gli interventi finanziati dal Fondo per la realizzazione di  tali
finalita' attengono, dunque,  alla  rievocazione  storica,  cioe'  al
richiamo alla  memoria,  alla  riproposizione  delle  vicende  e  dei
contesti  del  passato  allo  scopo  di  conservare,   promuovere   e
valorizzare la  memoria  storica,  quale  componente  del  patrimonio
culturale immateriale. 
    Il finanziamento stabilito dal comma 627 - cui possono  accedere,
come pure si e' detto, sia enti territoriali (Regioni e  Comuni)  sia
soggetti privati (istituzioni culturali e  associazioni)  -  riguarda
percio'  la  promozione  di  eventi,   feste   e   attivita'   e   la
valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica,
materie queste che rientrano nella legislazione concorrente, ai sensi
del terzo comma dell'art. 117 Cost. 
    Cio' chiarito, la necessita' dell'applicazione del  principio  di
leale collaborazione nel procedimento di adozione del decreto con  il
quale il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
determina i criteri di accesso al Fondo per la  rievocazione  storica
discende, in modo inequivocabile, dalla ricordata  giurisprudenza  di
questa Corte sull'operativita' di tale principio nei casi in  cui  lo
Stato preveda un finanziamento che incide su  materie  di  competenza
regionale residuale o concorrente (nella sentenza n. 285 del 2005, in
particolare, si e' affermata la necessita' del  coinvolgimento  delle
Regioni   nell'esercizio   dei   «poteri   di   tipo   normativo    o
programmatorio»  -   che   le   disposizioni   impugnate   allocavano
esclusivamente  a  livello  centrale  -  previsti   nell'ambito   del
finanziamento dell'attivita' culturale cinematografica). 
    Quanto alla forma di collaborazione richiesta,  nella  disciplina
del  Fondo  nazionale  per  la  rievocazione  storica,  lo  Stato  e'
coinvolto, ma non in relazione alle materie di legislazione esclusiva
elencate dal  secondo  comma  dell'art.  117  Cost.  Cio'  impone  di
assicurare, anche in questo caso, il piu' ampio coinvolgimento  delle
Regioni nel processo decisionale di  determinazione  dei  criteri  di
accesso alle risorse del Fondo, attraverso la concertazione paritaria
tra  l'organo  statale  (il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo) e la Conferenza Stato-Regioni  (sentenza  n.
285 del 2005). 
    Il  comma  627  impugnato  deve,  pertanto,   essere   dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che  il
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso  al  Fondo
per la rievocazione storica sia adottato d'intesa con  la  Conferenza
Stato-Regioni. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Regione
Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
85, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede  che  il  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il  quale   sono
individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono  assegnate  le
risorse disponibili e sono  stabiliti  i  criteri  di  selezione  dei
progetti sia adottato d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
627, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede  che
il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso  al  Fondo
per la rievocazione storica sia adottato d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA