N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2017
Ordinanza del 21 dicembre 2017 del Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di R.L.. Processo penale - Giudizio immediato - Avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione. - Codice di procedura penale, art. 456.(GU n.16 del 18-4-2018 )
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione del dibattimento penale
in composizione monocratica
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Mazzola, letti gli atti
dell'emarginato processo a carico di R.L., nato a .............. (BS)
il .............. imputato:
capo A) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e dall'art. 10
decreto legislativo 74/00 commesso in .............. fino al 9 maggio
2016;
capo B) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e dall'art. 5
decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il 30 dicembre
2013;
capo C) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e dall'art. 5
decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il 30 dicembre
2014;
capo D) del delitto p. e p. dall'art. 110 cp e dall'art. 5
decreto legislativo 74/00 commesso in .............. il 30 dicembre
2015;
difeso di fiducia dall'avv. Paolo Maestroni e dall'avv. Mauro
Moretti del Foro di Bergamo pronuncia la seguente ordinanza:
R.L. e' imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 5
decreto legislativo 74/2000 (capi B, C, D), che prevede una pena
massima non superiore a quattro anni, che in astratto legittima
l'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova.
In data 17 settembre 2017 il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Bergamo ha emesso nei confronti dell'imputato
decreto di giudizio immediato, disponendo, il rinvio a giudizio
innanzi al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica per
l'udienza del 7 dicembre 2017.
Il decreto di giudizio immediato non contiene l'avviso che
l'imputato puo' chiedere la sospensione del procedimento con messa
alla prova.
Preliminarmente all'apertura del dibattimento, la difesa ha
eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 456 cpp, con
riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso
della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione dei processo
con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458
cpp.
Ritiene chi scrive che l'eccezione, oltre che rilevante, atteso
che se l'eccezione sollevata fosse accolta, il decreto di giudizio
immediato sarebbe nullo, con la conseguente restituzione degli atti
al giudice per le indagini preliminari per la riemissione del decreto
con le garanzie difensive dell'avviso e la conseguente facolta' per
l'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla
prova, non sia manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:
la legge n. 67/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento
l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che,
attesa la struttura e la collocazione sistematica (e' inserito nel
libro VI del codice di rito) costituisce a tutti gli effetti un nuovo
rito alternativo. La Corte costituzionale con sentenza n. 240/2015 ha
precisato che «l'istituto della messa alla prova, introdotto con gli
articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater cp, ha effetti sostanziali,
perche' da' luogo all'estinzione del reato, ma e' connotato da una
intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo
procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale
il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione con
messa alla prova». «L'art. 464-bis comma 2 cpp stabilisce i termini
entro i quali, a pena di decadenza, l'imputato puo' formulare
richiesta di messa alla prova. Sono termini diversi, articolati
secondo le sequenze procedimentali dei vari riti e la loro disciplina
e' collegata alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che
e' alternativa al giudizio ed e' destinato ad avere rilevante effetto
deflattivo»;
l'art. 464-bis, comma 2 cpp prevede che «se e' stato
notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e'
formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'art. 458,
comma 1 cpp»;
l'art. 458 cpp richiede che «l'imputato, a pena di decadenza,
puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria
del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova
dell'avvenuta notifica al pubblico ministero entro quindici giorni
dalla notificazione del decreto di giudizio immediato»;
dal combinato disposto delle norme richiamate discende che,
nel caso di giudizio immediato, l'imputato che intenda accedere
all'istituto della messa alla prova e' soggetto sia a un termine di
decadenza per esercitare la scelta del rito, sia al rispetto della
forma e della competenza del giudice per le indagini preliminari cui
la richiesta deve essere inoltrata;
stante la sussistenza di uno sbarramento temporale,
l'imputato deve essere informato della facolta' di richiedere riti
alternativi e, infatti, l'art. 456 cpp prevede che «il decreto di
giudizio immediato contiene anche l'avviso che l'imputato puo'
chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena ex
articoli 444 e sgg cpp». La norma non contiene tuttavia l'avviso che
l'imputato ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento
con messa alla prova, in quanto la legge n. 67/2014 non ha modificato
l'art. 456 cpp;
la scelta del legislatore di precedere l'obbligo di avvisare
l'imputato della facolta' di chiedere riti alternativi e'
strettamente connessa all'esercizio effettivo del diritto di difesa
(«la richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una
modalita', tra le piu' qualificanti, di esercizio del diritto di
difesa» Corte costituzionale n. 237/2012);
nella pronuncia n. 201/2016 la Corte costituzionale ha
precisato che «l'avviso all'imputato della possibilita' di richiedere
i riti alternativi costituisce una garanzia essenziale per il
godimento del diritto di difesa» e che la sanzione della nullita' ex
art. 178, comma 1, lettera e) cpp, nel caso di omissione del
prescritto avviso, trova la «sua ragione essenzialmente nella perdita
irrimediabile della facolta' di chiederli, se per la richiesta e'
stabilito un termine a pena di decadenza» (sentenza n. 148/2004);
in particolare, ha chiarito la Corte, «quando il termine
entro cui chiedere i riti alternativi e' anticipato rispetto alla
fase dibattimentale, sicche' la mancanza o l'insufficienza del
relativo avvertimento puo' determinare la perdita irrimediabile della
facolta' di accedervi, la violazione della regola processuale che
impone di dare all'imputato avviso della sua facolta' comporta la
violazione del diritto di difesa» (sentenza n. 148/2004), stabilendo,
per converso che «non e' invece necessario alcun avvertimento quando
il termine ultimo per avanzare tale richiesta viene a cadere
all'interno di una udienza a partecipazione necessaria, sia essa
dibattimentale o preliminare, nel corso della quale l'imputato e'
obbligatoriamente assistito dal difensore» (ordinanza n. 309/2005);
sulla scia delle suesposte argomentazioni, nella pronuncia n.
201/2016 la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 460 cpp nella parte in cui il decreto penale di condanna
non contiene l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere,
mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa
alla prova («poiche' nel procedimento per decreto il termine entro il
quale chiedere la messa alla prova e' anticipato rispetto al
giudizio, e corrisponde a quello per proporre l'opposizione, la
mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di
un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e)
cpp per i riti speciali, della facolta' dell'imputato di chiedere la
messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la
violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
L'omissione di questo avvertimento puo' infatti determinare un
pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a
quo, in cui l'imputato, nel fare opposizione al decreto, non essendo
stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso
dell'udienza dibattimentale e, quindi, tardivamente»);
Cio' premesso, appare in definitiva necessario il vaglio di
costituzionalita' dell'art. 456 cpp, con riferimento all'art. 24
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di
giudizio immediato debba contenere l'avviso della facolta'
dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla
prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cpp.
P.Q.M.
Visti gli articoli 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 159 cp
sospende l'emarginato processo a carico di R.L. e i termini di
prescrizione dei delitti in esame;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
per l'effetto ordina che, a cura della cancelleria, la presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Bergamo, 21 dicembre 2017
Il Giudice: Mazzola