N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2018
Ordinanza del 30 gennaio 2018 del Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Ecoinerti Campagnari S.r.l. contro Banco popolare societa' cooperativa. Procedimento civile - Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali - Mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione - Condanna della parte costituita al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), art. 8, comma 4-bis, secondo periodo; decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 84, commi 1, lett. i), e 2.(GU n.16 del 18-4-2018 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Terza sezione civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
ordinanza nella causa tra Ecoinerti Campagnari S.r.l. (codice
fiscale: 03732860238) rappresentata e difesa dall'avv. Rondinelli
Michele del foro di Brescia;
Contro Banco Popolare Societa' Cooperativa (codice fiscale:
03700430238) con rappresentata e difesa dall'avv. Zorzi Alberto del
foro di Verona.
L'iter del giudizio.
La Ecoinerti Campagnari S.r.l. ha convenuto in giudizio davanti a
questo tribunale il Banco Popolare societa' cooperativa, per sentir
accertare la nullita' di un contratto di conto corrente e di due
contratti di apertura di conto corrente che aveva concluso con la
medesima convenuta, il 20 dicembre 2017 e il 2 gennaio 2008, in
quanto, a suo dire, stipulati senza osservare la forma scritta.
L'attrice ha anche avanzato domanda di condanna della convenuta
alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla medesima
nel corso dei predetti rapporti a titolo di interessi usurari, sia
sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, e di c.m.s.
Gia' in atto di citazione l'attrice ha anche esposto che, prima
di promuovere il giudizio, aveva attivato il procedimento di
mediazione, atteso che la controversia era soggetta ad esso, quale
condizione di procedibilita' della domanda, ai sensi dell'art. 5,
comma 1-bis, decreto legislativo n. 28/2010, ma la controparte non
aveva partecipato alla procedura, con la conseguenza che andava
condannata ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, dello stesso testo
normativo.
La convenuta si e' costituita in giudizio, eccependo, in via
preliminare di merito, l'estinzione per prescrizione del diritto
dell'attrice ad ottenere la restituzione di somme non dovute in
relazione al contratto di conto corrente e assumendo, con riguardo al
merito, l'infondatezza delle domande avversarie.
La causa e' giunta a decisione senza lo svolgimento di attivita'
istruttoria, a seguito del rigetto da parte di questo giudice della
richiesta di ctu contabile - bancaria avanzata dall'attrice.
L'astratta applicabilita' al caso di specie dell'art. 8, comma 4-bis,
del decreto legislativo n. 28/2010.
Poiche' e' pacifico, oltre che documentato (si veda il verbale
prodotto sub 17 dalla attrice), che la convenuta non ha partecipato
alla procedura di mediazione obbligatoria promossa ante causam dalla
Ecoinerti dovrebbe farsi applicazione dell'art. 8, comma 4-bis, del
decreto legislativo n. 28/2010.
Tale norma nel suo secondo periodo prevede infatti che il giudice
condanna la parte che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria
ex lege senza giustificato motivo al versamento a favore dell'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.
L'utilizzo del tempo indicativo presente e la funzione
chiaramente sanzionatoria della previsione, desumibile dalla
circostanza che il pagamento va a vantaggio dello Stato e non della
controparte processuale, inducono a ritenere che il giudice, in
mancanza di una giustificazione dell'assenza, non gode di margini di
discrezionalita' e deve quindi provvedere d'ufficio ad applicare la
sanzione (cosi' la dottrina pressoche' unanime e, in giurisprudenza,
tra le altre, Trib. Roma, sez. distaccata Ostia, 4 luglio 2013; Trib.
Roma, 30 novembre 2017), a prescindere dalla soccombenza nel giudizio
conseguente (Trib. Verona, 13 maggio 2016).
E' indubbio infatti che la irrogazione della sanzione e'
ricollegata dalla norma alla sola condotta di mancata partecipazione
al procedimento di mediazione.
Secondo un orientamento giurisprudenziale poi, la condanna al
pagamento di un somma ulteriore a titolo di contributo unificato,
proprio perche' prescinde dalla soccombenza, puo' essere emessa anche
prima della decisione che conclude il giudizio, purche' sia chiaro il
motivo della mancata comparizione, motivo che puo' essere esplicitato
dal convenuto gia' in comparsa di risposta o alla prima udienza, con
conseguente possibilita' di emettere in quest'ultima sede la relativa
condanna (Trib. Palermo, sez. dist. Bagheria, 13 giugno 2012; Trib.
Palermo 29 luglio 2015).
In ogni caso e' evidente che l'onere di allegare e dimostrare il
giustificato motivo di assenza grava sulla parte che non ha
partecipato alla mediazione (cosi' espressamente Trib. Roma-Ostia, 5
luglio 2012).
Nel caso di specie nelle note conclusive autorizzate l'istituto
di credito ha sostenuto di aver fornito tale prova, avendo prodotto
la missiva che a suo tempo aveva inviato all'organismo di mediazione
per spiegare le ragioni della propria mancata partecipazione alla
procedura (si tratta del doc. 7 di parte convenuta).
Orbene, tale documento non integra in nessun modo la prova
richiesta per sottrarsi alla sanzione di legge.
In esso la convenuta aveva addotto a giustificazione della sua
determinazione sia la contestazione degli assunti di controparte sia
di non aver ricevuto l'istanza di mediazione sottoscritta dalla parte
istante.
Quanto al primo motivo puo' escludersi che valga ad esonerare
dalla partecipazione alla procedura di mediazione la convinzione
della infondatezza in fatto o in diritto della pretesa di controparte
poiche', se si ammettesse cio', l'istituto verrebbe facilmente
vanificato (Trib. Vasto, 23 aprile 2016).
Sul punto la giurisprudenza ha anche osservato, in maniera
condivisibile, che, di per se', la "litigiosita'" tra le parti non
giustifica il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione,
giacche' tale procedimento e' rivolto proprio ad attenuare la
litigiosita', tentando una composizione della lite basata su
categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate
in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di
ragioni (Trib. Termini Imerese, 9 maggio 2012).
Quanto invece al secondo rilievo, di ordine prettamente formale,
sulla base del quale la convenuta si e' sottratta alla mediazione,
deve osservarsi che la sottoscrizione della istanza di attivazione
della procedura non costituisce presupposto di validita' della stessa
anche perche' alla sua mancanza puo' facilmente ovviarsi in un
secondo momento, una volta che la parte abbia confermato la sua
volonta' di promuovere la mediazione.
La questione di legittimita' costituzionale.
La norma che viene qui in rilievo e' stata inserita nel decreto
legislativo n. 28/2010 dall'art. 84, comma 1, lett. i), del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia), dopo che la Corte costituzionale, con la
sentenza 272/2012, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 5, comma l, del succitato decreto per eccesso di delega.
Essa e' riproduttiva dell'art. 8, comma 5, del decreto
legislativo n. 28/2010, che, al pari di altre previsioni di questo
testo normativo, era stata oggetto di una declaratoria di
incostituzionalita' conseguenziale nella predetta pronuncia.
Ad avviso di questo giudice la previsione difetta dei requisiti
di necessita' ed urgenza legittimanti la sua adozione con decreto
legge, ravvisati, secondo il preambolo del testo del provvedimento
normativo nella «straordinaria necessita'» ed urgenza di emanare
disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del
quadro amministrativo e normativo, nonche' misure per l'efficienza
del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al
fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il
sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando
anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le
imprese.
Orbene, la possibilita' di una verifica da parte della Corte
costituzionale della sussistenza dei presupposti costituzionali della
decretazione d'urgenza, a prescindere dalla conversione o meno del
provvedimento, e' stata riconosciuta gia' con la sentenza n. 398 del
1998 che aveva peraltro precisato come tale scrutinio fosse
consentito solo nei casi di «evidente mancanza», cioe' quando «essa
appaia chiara e manifesta perche' solo in questo caso il sindacato di
legittimita' della Corte non rischia di sovrapporsi alla valutazione
di opportunita' politica riservata al Parlamento».
Dopo alcune pronunce di segno contrario tale posizione e' stata
riaffermata in altre pronunce (cfr. sent. n. 341 del 2003; nn. 6 e
178, 196, 285 del 2004; nn. 62 e 272 del 2005) ed in particolare
nella sentenza n. 171 del 2007.
In quest'ultima decisione la Corte ha esplicitato ancor piu'
chiaramente le ragioni a sostegno della sopra esposta conclusione:
a) da un lato la salvaguardia del corretto assetto
dell'impianto delle fonti, che «e' anche funzionale alla tutela dei
diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale
nel suo complesso», con la conseguenza che «affermare che la legge di
conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe
attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare
il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del
Governo quanto alla produzione delle fonti primarie»;
b) in secondo luogo per il particolare legame tra decreto e
legge di conversione, per cui in sede di conversione «il Parlamento
si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con
riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui
di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare
disposizioni aventi efficacia di legge» (§ 5 del «Considerato in
diritto»).
L'orientamento del giudice costituzionale, teso a controllare
direttamente i presupposti del decreto-legge nonostante l'intervento
della legge di conversione, e' stato ulteriormente ribadito nelle
sentenze n. 128 del 2008 e n. 22 del 2012, che pure hanno ritenuto
non solo ammissibile ma anche fondata la questione dell'evidente
mancanza dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, Cost. e, da
ultimo, nelle pronunce nn. 10/2015, 287/2016 e 170/2017.
Secondo il giudice delle leggi l'evidente mancanza dei
presupposti per la decretazione di urgenza, che, si noti, ben puo'
riguardare ogni norma contenuta nel provvedimento normativo adottato
in via d'urgenza, puo' essere desunta da elementi intrinseci od
estrinseci alla decretazione e tra i secondi sono stati elencati: in
primo luogo il preambolo del decreto-legge, dove e' contenuta la
giustificazione dei presupposti giuridici e dunque soprattutto dei
requisiti di necessita' ed urgenza del decreto legge stesso; in
secondo luogo l'analisi tecnico normativa che l'accompagna; in terzo
luogo il contesto normativo nel quale il provvedimento va ad
inserirsi.
Con riguardo a quest'ultimo indice la Corte ha anche precisato
che il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui
all'art. 77, secondo comma, Costituzione, va ricollegato «ad una
intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal
punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale
e finalistico. La urgente necessita' del provvedere puo' riguardare
una pluralita' di norme accomunate dalla natura unitaria delle
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare
situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono
interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie
diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti
a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sentenza
22/2012).
Questa lettura peraltro presuppone necessariamente, ad avviso di
questo giudice, che le norme contenute nel decreto legge, oltre ad
essere coerenti, sotto il profilo funzionale, rispetto alla urgente
necessita' di provvedere, abbiano il medesimo termine di efficacia
poiche', in caso contrario, viene vanificata quella uniformita'
teleologica che le deve accomunare.
Orbene, tornando al caso di specie, proprio questo rilievo si
puo' muovere alla norma sulle conseguenze sanzionatorie della mancata
partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo.
Infatti, sebbene sia stata inserita tra le «Misure per
l'efficienza e del sistema giudiziario e la definizione del
contenzioso civile», di cui al titolo III del decreto-legge n.
69/2013, che possono ritenersi coerenti alle esigenze esposte nel
preambolo del provvedimento normativo, la sua entrata in vigore e'
stata differita di trenta giorni rispetto al momento della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un elemento intrinseco alla medesima norma che, in
conformita' ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale
sopra richiamata, ben puo' assunto a indice della «manifesta
insussistenza» dei presupposti della sua necessita' ed urgenza.
Si noti, peraltro, come la scelta di un cosi' peculiare regime,
non solo non e' stata giustificata in nessun modo nella relazione
alla legge di conversione del decreto-legge n. 69/2013, ma sia anche
in evidente e stridente contrasto con quella, invero coerente con il
tipo di provvedimento normativo adottato e con le esigenze ad esso
sottostanti, di attribuire immediata efficacia a tutte le altre norme
di tale testo normativo.
Infatti per esse e' stata prevista, all'art. 86 del decreto-legge
n. 69/2013, l'entrata in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.
La norma in esame confligge pertanto in primo luogo con l'art. 77
della Costituzione ma anche con l'art. 15, comma 3, della legge n.
400 del 1988 che stabilisce che: «I decreti devono contenere misure
di immediata applicazione» e che, pur non avendo sul piano formale
rango costituzionale, esplicita cio' che deve ritenersi intrinseco
alla natura stessa del decreto-legge (in questi termini cfr. Corte
cost. 22/2012 e n. 170/2017).
La scelta di attribuire ad essa una efficacia differita,
diversamente dalle altre norme del medesimo decreto-legge, aventi
tutte la stessa finalita' di contribuire a rendere maggiormente
efficiente il sistema giudiziario, in quanto immotivata e priva di
una ragione logica, contrasta anche con l'art. 3 Cost.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo
del decreto legislativo n. 28/2010 e degli artt. 84, comma 1, lett.
i) e comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, per contrasto con gli
articoli 3 e 77, comma 2, della Costituzione;
dispone la sospensione del presente giudizio e ordina alla
cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Verona, 30 gennaio 2018
Il Giudice: Vaccari