AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 28 marzo 2018 

Linee guida n. 9, di attuazione del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  recanti  il   «Monitoraggio   delle   amministrazioni
aggiudicatrici sull'attivita' dell'operatore economico nei  contratti
di partenariato pubblico privato». (18A02777) 
(GU n.92 del 20-4-2018)

 
                IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE 
                           ANTICORRUZIONE 
 
Premessa 
  I  contratti  di  partenariato  pubblico  privato  (PPP),  definiti
all'art. 3, lettera eee), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50 (codice  dei  contratti  pubblici),  costituiscono  una  forma  di
cooperazione tra il settore pubblico  e  quello  privato  finalizzata
alla realizzazione di opere e alla gestione di  servizi,  nell'ambito
della quale i rischi legati all'operazione che si  intende  porre  in
essere  sono  suddivisi  tra  le  parti  sulla  base  delle  relative
competenze di gestione del rischio, fermo restando  che  -  ai  sensi
dell'art. 180, comma 3,  del  codice  dei  contratti  pubblici  -  e'
necessario che sia trasferito in capo all'operatore economico,  oltre
che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilita'  o,
nei casi di attivita'  redditizia  verso  l'esterno,  il  rischio  di
domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera.  Per
i contratti di concessione, che l'art. 180, comma 8, del  codice  dei
contratti pubblici ricomprende nel PPP, l'allocazione di tali  rischi
in capo all'operatore economico deve sostanziarsi  nel  trasferimento
allo stesso del cd. rischio operativo di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera  zz),  del  codice  dei  contratti  pubblici,   cioe'   nella
possibilita' per l'operatore economico di non riuscire a  recuperare,
in condizioni operative normali,  gli  investimenti  effettuati  e  i
costi sostenuti per l'operazione. 
  Per quanto riguarda la contabilizzazione pubblica delle  operazioni
di PPP e il conseguente impatto su  deficit  e  debito  pubblico,  si
applicano  i  contenuti  delle  decisioni  Eurostat  (v.  Manual   on
Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010 di  Eurostat
(ed. 2016), paragrafo VI.4, e ss.mm.ii.). 
  In tale contesto, l'art. 181, comma 4,  del  codice  dei  contratti
pubblici attribuisce all'A.N.AC., sentito il Ministero  dell'economia
e delle finanze, il compito di adottare Linee Guida  che  definiscano
le  modalita'  con  le  quali  le   amministrazioni   aggiudicatrici,
attraverso  sistemi  di   monitoraggio,   esercitano   il   controllo
sull'attivita'  dell'operatore  economico  (partner  privato  in   un
contratto di PPP), verificando in particolare la permanenza  in  capo
allo stesso dei rischi trasferiti. 
  A tal fine, le presenti Linee Guida si applicano  ai  contratti  di
PPP di cui  all'art.  3,  lettera  eee),  del  codice  dei  contratti
pubblici, tra i quali rientrano i contratti  indicati  all'art.  180,
comma 8, del codice dei contratti pubblici e ogni altro contratto che
presenti le caratteristiche individuate dal medesimo art. 180. 
  Il PPP rappresenta un complesso fenomeno giuridico che  si  delinea
come un genus contrattuale riferibile a piu' modelli specifici in cui
risulta  prevalente  la  natura  economico-finanziaria.  Da  qui   la
necessita' di un approccio multidisciplinare nella sua  gestione  con
affiancamento di  figure  giuridiche,  economiche  e  tecniche.  Tale
risultato puo' essere raggiunto, per quanto concerne il  responsabile
del procedimento (RUP),  mediante  il  ricorso  agli  strumenti  gia'
individuati  dal  codice  dei  contratti  pubblici  o  dagli  atti  a
carattere  generale  dell'Autorita',  quali  la  richiesta   di   una
formazione in materia di project management oppure la costituzione di
una struttura di supporto al RUP. Con riferimento  al  direttore  dei
lavori o al direttore dell'esecuzione, la stazione appaltante  dovra'
individuare professionalita' idonee a svolgere le attivita' richieste
nella gestione degli specifici  contratti,  valutando,  a  tal  fine,
l'opportunita' di istituire l'ufficio di direzione dei lavori.  Dette
indicazioni tengono conto della prossima introduzione del sistema  di
qualificazione delle stazioni appaltanti delineato  all'art.  38  del
codice dei contratti pubblici che richiede l'istituzione di strutture
organizzative stabili deputate al processo di acquisizione  di  beni,
servizi o lavori e la presenza,  in  tali  strutture,  di  dipendenti
aventi specifiche competenze. 
  Per la  predisposizione  delle  presenti  linee  guida  sono  stati
acquisiti, oltre al parere obbligatorio del Ministero dell'economia e
delle finanze, anche quelli del Consiglio di Stato, dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
  In considerazione  della  rilevanza  che  la  fase  preliminare  di
impostazione ed elaborazione delle operazioni di PPP assume  ai  fini
della buona riuscita delle stesse  e  dell'efficace  controllo  sulla
corretta esecuzione dei contratti, la Parte I  contiene  indicazioni,
ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei  contratti  pubblici,
per l'identificazione e l'accurata valutazione dei rischi connessi ai
contratti di PPP a partire dalla fase che precede  l'indizione  della
procedura  di  gara.  Nella  Parte  II  sono  riportate,  invece,  le
prescrizioni sulle modalita' di controllo dell'attivita' svolta dagli
operatori  economici  in  esecuzione  di  un  contratto  di  PPP,  da
considerarsi vincolanti  per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  ai
sensi del  citato  art.  181,  comma  4,  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
Parte I - Analisi e allocazione dei rischi 
1. Il trasferimento dei rischi all'operatore economico 
  1.1 Le amministrazioni aggiudicatrici identificano e  valutano  gli
specifici rischi connessi alla costruzione e  gestione  dell'opera  o
del servizio oggetto del contratto di PPP, ponendo gli stessi in capo
al soggetto  che  presenta  la  maggiore  capacita'  di  controllo  e
gestione degli stessi. 
  1.2 Ai fini della  valutazione  della  capacita'  di  gestione  del
singolo rischio occorre verificare la possibilita' per  ciascuno  dei
partner del progetto di adottare misure idonee a ridurre gli  effetti
negativi di tali eventi (ad es. attraverso polizze  di  assicurazione
disponibili sul mercato). 
2. Le diverse tipologie di rischio. 
  2.1 Il Rischio operativo e' definito all'art. 3, comma  1,  lettera
zz) del codice dei contratti pubblici. In tale categoria  di  rischio
rientrano, oltre al rischio  di  costruzione,  anche  il  rischio  di
domanda e/o  il  rischio  di  disponibilita',  nonche'  altri  rischi
specifici descritti al punto 2.5.  Il  rischio  operativo  deriva  da
fattori al di fuori del controllo delle parti,  differenziandosi  per
tale aspetto da rischi come quelli legati a una cattiva gestione o  a
inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico, che non
sono  determinanti  ai  fini  della  qualificazione   giuridica   del
contratto come concessione, dal momento che  sono  insiti  anche  nei
contratti di appalto pubblico. 
  2.2 Il Rischio di costruzione e'  definito  all'art.  3,  comma  1,
lettera aaa), del codice dei contratti pubblici.  In  tale  categoria
generale di rischio si distinguono, a titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i seguenti rischi specifici: 
    a) rischio di  progettazione,  connesso  alla  sopravvenienza  di
necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori  o
omissioni di progettazione, tali da  incidere  significativamente  su
tempi e costi di realizzazione dell'opera; 
    b)  rischio  di  esecuzione  dell'opera  difforme  dal  progetto,
collegato al mancato rispetto degli standard di progetto; 
    c) rischio di aumento del  costo  dei  fattori  produttivi  o  di
inadeguatezza o indisponibilita' di quelli previsti nel progetto; 
    d)  rischio  di  errata  valutazione  dei  costi   e   tempi   di
costruzione; 
    e)  rischio  di  inadempimenti  contrattuali   di   fornitori   e
subappaltatori; 
    f) rischio di inaffidabilita' e  inadeguatezza  della  tecnologia
utilizzata. 
  2.3 Il Rischio di domanda e' definito all'art. 3, comma 1,  lettera
ccc), del codice dei contratti pubblici. Il Rischio di  domanda,  che
puo'  non  dipendere  dalla  qualita'   delle   prestazioni   erogate
dall'operatore economico,  costituisce  di  regola  un  elemento  del
consueto  «rischio  economico»  sopportato  da  ogni   operatore   in
un'economia di mercato. In tale  categoria  generale  di  rischio  si
distinguono i seguenti rischi specifici: 
    a) rischio di contrazione della  domanda  di  mercato,  ossia  di
riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio,
che si riflette anche su quella dell'operatore economico; 
    b) rischio di  contrazione  della  domanda  specifica,  collegato
all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di
altri operatori che eroda parte della domanda. 
  Il Rischio di domanda non e' di regola presente nei  contratti  nei
quali l'utenza finale non abbia liberta' di  scelta  in  ordine  alla
fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto,
in tali casi, ai fini della qualificazione del contratto come PPP, e'
necessaria l'allocazione in capo all'operatore economico,  oltre  che
del rischio di costruzione, anche del rischio  di  disponibilita'  di
cui al successivo punto 2.4. a) 
  2.4 Il Rischio di disponibilita' e' definito all'art. 3,  comma  1,
lettera bbb), del codice dei contratti pubblici.  In  tale  categoria
generale di rischio si distinguono, a titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i seguenti rischi specifici: 
    a)  rischio  di  manutenzione  straordinaria,  non  preventivata,
derivante da  una  progettazione  o  costruzione  non  adeguata,  con
conseguente aumento dei costi; 
    b) rischio di performance, ossia  il  rischio  che  la  struttura
messa a disposizione o i servizi  erogati  non  siano  conformi  agli
indicatori chiave di prestazione (Key Performance  Indicator  -  KPI)
elaborati   preventivamente   in   relazione   all'oggetto   e   alle
caratteristiche del contratto o agli standard  tecnici  e  funzionali
prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi; 
    c) rischio di indisponibilita' totale o parziale della  struttura
da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare. 
  2.5 Con riferimento ai  contratti  di  disponibilita'  si  richiama
l'attenzione  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  sul   combinato
disposto dei commi 2 e 5  dell'art.  188  del  codice  dei  contratti
pubblici, secondo cui salvo diversa  determinazione  contrattuale,  i
rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera  derivanti  da
mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta  e
ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico  del  soggetto
aggiudicatore, ad eccezione del rischio  della  mancata  o  ritardata
approvazione  da  parte   di   terze   autorita'   competenti   della
progettazione e delle eventuali varianti che  e',  invece,  a  carico
dell'operatore economico affidatario. 
  2.6  Si  rappresenta   che   non   puo'   considerarsi   trasferito
all'operatore economico: 
    a)  il  rischio  di  costruzione,  laddove  l'amministrazione  si
obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal contratto
senza la verifica preventiva  delle  condizioni  in  cui  l'opera  e'
consegnata  o  nel   caso   in   cui   si   obblighi   a   sopportare
sistematicamente ogni eventuale  costo  aggiuntivo  indipendentemente
dalla relativa causa; 
    b)  il  rischio  di  disponibilita',  qualora  il  pagamento  dei
corrispettivi  stabiliti  contrattualmente   non   sia   strettamente
correlato al volume e alla qualita'  delle  prestazioni  erogate;  il
contratto non preveda un sistema automatico di  penali  in  grado  di
incidere significativamente  sui  ricavi  e  profitti  dell'operatore
economico; il valore  del  canone  di  disponibilita'  risulti  cosi'
sovrastimato da annullare l'assunzione del rischio; 
  2.7 il rischio di domanda, laddove l'amministrazione si obblighi ad
assicurare   all'operatore   economico   determinati    livelli    di
corrispettivo indipendentemente  dall'effettivo  livello  di  domanda
espresso dagli utenti finali, in  modo  tale  che  le  variazioni  di
domanda abbiano un'influenza marginale  sui  profitti  dell'operatore
economico. Il rischio di domanda e' altresi' annullato  quando  negli
atti di programmazione o nel piano economico e finanziario la domanda
finale e' sottostimata  e,  quindi,  le  fluttuazioni  della  domanda
effettiva non determinano mai una reale possibilita' di incorrere  in
perdite. In ogni caso, e' opportuna la previsione di idonee  clausole
contrattuali  volte  a  scongiurare  ipotesi  di   extra-redditivita'
prevedendo rimedi quali una variazione della durata del contratto nel
caso in cui sia dimostrato che l'operatore economico abbia conseguito
piu' velocemente l'obiettivo del recupero degli  investimenti  e  dei
costi sostenuti, oppure la previsione di meccanismi di profit sharing
che   consentano   la   condivisione   degli    extra-profitti    con
l'amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in  caso
di   opere   calde.   Assumono   rilevanza   sostanziale   ai    fini
dell'allocazione dei rischi anche i fattori relativi al finanziamento
pubblico dei costi di investimento, alle misure agevolative  previste
a legislazione vigente (ad esempio art. 18 della  legge  12  novembre
2011 n. 183; art. 33  del  decreto  legge  18  ottobre  2012  n.  179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012  n.  221;
art. 11 del decreto legge 11 settembre 2014 n.  133  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), alla presenza di
garanzie pubbliche, alle clausole di fine contratto e  al  valore  di
riscatto dell'asset a fine rapporto. Si richiama  l'attenzione  delle
amministrazioni    aggiudicatrici    sul     limite     all'eventuale
riconoscimento    del    prezzo    stabilito     dall'amministrazione
aggiudicatrice  ai  soli  fini  del  raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario fissato all'art. 180, comma 6, del  codice  dei
contratti pubblici e per i contratti  di  disponibilita'  sul  limite
all'eventuale  riconoscimento  di  un  contributo  in  corso  d'opera
fissato all'art. 188, comma 1, lettera b), del codice  dei  contratti
pubblici. Con riferimento al  finanziamento  pubblico,  accanto  alle
piu' tradizionali  forme  di  contribuzione  pubblica  devono  essere
considerate anche differenti forme, quali l'apporto  di  capitale  di
rischio (equity) o di capitale di credito (finanziamenti bancari). 
  2.8 Altri rischi 
  2.8.1 Accanto ai rischi generali di costruzione, di  domanda  e  di
disponibilita', vi  sono  una  serie  di  altri  rischi  che  possono
presentarsi  sia  nella  fase  antecedente  l'aggiudicazione  e/o  la
stipula del contratto, sia  in  quella  successiva,  ovvero,  durante
l'intero  ciclo  di  vita  del  contratto  di  PPP.  Tra  questi,  si
segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
    a) rischio di commissionamento, ossia il rischio che l'opera  non
riceva il consenso, da parte  di  altri  soggetti  pubblici  o  della
collettivita' (portatori  d'interessi  nei  confronti  dell'opera  da
realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e  insorgere
di contenziosi, ovvero nei casi estremi,  con  il  conseguente  venir
meno della procedura o dell'affidamento; 
    b) rischio amministrativo, connesso  al  notevole  ritardo  o  al
diniego nel rilascio di autorizzazioni  (pareri,  permessi,  licenze,
nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti,
o  anche  al  rilascio  dell'autorizzazione  con  prescrizioni,   con
conseguenti ritardi nella realizzazione; 
    c) rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a  maggiori
costi di esproprio per errata progettazione e/o stima; 
    d) rischio ambientale e/o archeologico, ossia il  rischio  legato
alle  condizioni  del  terreno,  nonche'  di  bonifica  dovuta   alla
contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici,  con
conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera  e  incremento  di
costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica; 
    e)   rischio   normativo-politico-regolamentare,   derivante   da
modifiche  dell'assetto  regolatorio   e   da   decisioni   politiche
programmatiche  non  prevedibili  contrattualmente  con   conseguente
aumento  dei  costi  per  l'adeguamento.  Anche  tale  rischio   puo'
comportare, nei  casi  estremi,  il  venir  meno  della  procedura  o
dell'affidamento; 
    f) rischio di finanziamento, ossia di mancato  reperimento  delle
risorse  di  finanziamento  a  copertura  dei  costi  e   nei   tempi
prestabiliti dall'art. 180, comma 7; 
    g) rischio finanziario, che si  concretizza  in  un  aumento  dei
tassi di interesse e/o di mancato rimborso di  una  o  piu'  rate  di
finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilita'  di
proseguire nell'operazione; 
    h) rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo
dei servizi offerti; 
    i) rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con
altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi  e
tempi della consegna; 
    j) rischio di valore residuale, ossia il rischio di  restituzione
alla fine del rapporto contrattuale di un bene  di  valore  inferiore
alle attese; 
    k) rischio di obsolescenza tecnica, legato  ad  una  piu'  rapida
obsolescenza  tecnica  degli  impianti,  incidente   sui   costi   di
manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti; 
    l) rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato  alla
presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura
(es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.). 
  2.8.2 In relazione al rischio finanziario di cui  alla  lettera  g)
che  precede,  le  amministrazioni  verificano  che   gli   operatori
economici  abbiano  formulato  il  piano  economico  finanziario  (di
seguito PEF) con valori di costo del capitale allineati  al  mercato,
dal momento che l'effettiva  sussistenza  di  tale  rischio  in  capo
all'operatore economico richiede che il costo del  capitale  non  sia
sovrastimato, ad esempio dalla previsione di un  tasso  di  interesse
eccessivamente prudenziale. 
  2.8.3 L'amministrazione dovra', di volta  in  volta,  in  relazione
allo specifico progetto, individuare i rischi che possono  essere  ad
esso connessi, ponendo attenzione, in particolare, a quei rischi  che
possono, con ragionevole certezza, ritenersi  a  carico  del  partner
privato e che dovranno, quindi, essere allo stesso allocati. 
3. La revisione del piano economico-finanziario 
  3.1 L'equilibrio economico e finanziario, di cui all'art. 3,  comma
1, lettera fff), del  codice  dei  contratti  pubblici,  si  realizza
quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i
flussi di cassa derivanti dai  costi  ammessi  per  l'esecuzione  del
contratto, inclusi  quelli  relativi  all'ammortamento  del  capitale
investito netto e alla remunerazione dello stesso  ad  un  tasso  che
puo' essere definito  congruo  e  quelli  richiesti  per  versare  le
imposte. Detto equilibrio e' rappresentato dai  valori  di  specifici
indicatori  esposti  nel  PEF  ed  individuati  in  dipendenza  della
metodologia utilizzata  per  l'analisi  di  convenienza  economica  e
sostenibilita' finanziaria  del  progetto.  Tra  gli  indicatori  cui
riferirsi, si annoverano: 
    a) gli indicatori della capacita'  del  progetto/investimento  di
generare ricchezza, quali il Tasso Interno  di  Rendimento  (Internal
Rate  of  Return  -  TIR)  di  Progetto,  che  indica,   in   termini
percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati  al
Progetto, cosi' come individuato nel PEF e il  Valore  Attuale  Netto
(Net Present Value - VAN o NPV) di Progetto, che indica,  in  termini
monetari, il valore creato o  disperso  dal  progetto  nell'arco  del
periodo del contratto di PPP; 
    b)  gli   indicatori   di   riferimento   per   la   redditivita'
dell'operatore   economico,   quali   il   VAN   dell'azionista   che
rappresenta,  in  termini  monetari,  il  valore  creato  o  disperso
dall'investimento effettuato dagli azionisti  nell'arco  del  periodo
del contratto di PPP e il TIR dell'azionista, che indica, in  termini
percentuali, il tasso di rendimento dei  flussi  di  cassa  associati
agli azionisti, cosi' come individuato nel PEF; 
    c) gli indicatori della sostenibilita' finanziaria del  progetto,
quali il DSCR (Debt Service Cover Ratio) che rappresenta il  rapporto
tra l'importo del flusso  di  cassa  disponibile  in  un  determinato
periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per  il
medesimo periodo; il LLCR (Long Life Cover  Ratio)  che  indica,  con
riferimento a ciascuna data di calcolo, il  rapporto  tra  il  valore
attuale  netto  del  flusso  di  cassa  disponibile  per  il  periodo
intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del
finanziamento, applicando  un  tasso  di  sconto  pari  al  tasso  di
interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi  erogati  e
non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo. 
  In generale e fermi i criteri e le buone  pratiche  definite  dalle
Autorita'      di      regolazione      competenti,      l'equilibrio
economico-finanziario e' verificato quando, dato un tasso di  congrua
remunerazione del capitale investito, il  valore  attuale  netto  dei
flussi di cassa del progetto (VAN  del  progetto)  e'  pari  a  zero.
Segnatamente, il PEF e' in equilibrio quando il TIR dell'azionista e'
uguale al costo atteso del capitale investito; il TIR di progetto  e'
uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted  Average  Cost
of Capital - WACC); il VAN dell'azionista/di progetto e' pari a zero.
Se i valori di VAN e  TIR  di  progetto  non  tendono  all'equilibrio
significa che il contratto contiene margini di extra-redditivita' per
il partner privato che  ne  riducono  il  trasferimento  del  rischio
operativo e, pertanto, queste situazioni devono  essere  attentamente
valutate  dalle  amministrazioni.   Dette   verifiche   sono   svolte
confrontando il TIR con opportuni benchmark rilevati, ad esempio, dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica  (DIPE)  o  dalle  Autorita'  di   regolazione.   Il   WACC
rappresenta una media ponderata tra il  costo  del  debito  al  netto
dell'imposizione fiscale e il costo del capitale proprio, pesati  per
la  rispettiva   percentuale   di   incidenza   rispetto   all'intera
strutturale del capitale. Il WACC rappresenta il valore  massimo  del
tasso da applicare al capitale investito netto al fine di determinare
il costo di remunerazione del capitale da inserire nel PEF. 
  3.2 La revisione del PEF di cui agli articoli 165, comma 6, e  182,
comma 3, del codice dei contratti pubblici non puo' essere parziale e
deve  riguardare  tutti   gli   scostamenti   dai   valori   indicati
dell'equilibrio economico e finanziario.  Gli  eventuali  scostamenti
rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono  riequilibrati
con oneri e/o compensazioni a carico della  stessa.  I  valori  degli
indicatori economici e finanziari di progetto rappresentano un  utile
strumento di monitoraggio delle revisioni del piano. Le variazioni di
detti  valori,  rilevati  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto
potrebbero segnalare casi in cui la revisione del PEF  ha  modificato
le condizioni di equilibrio iniziale a vantaggio della parte privata. 
  3.3 L'art. 182, comma 3, del  codice  dei  contratti  pubblici  dei
contratti  pubblici  si  applica  anche  alla   revisione   del   PEF
nell'ambito di contratti di concessione prevista all'art. 165,  comma
6, del codice dei contratti pubblici. Tra gli eventi  non  imputabili
all'operatore economico che danno diritto a  una  revisione  del  PEF
rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente
impossibile  o  eccessivamente  oneroso,  in  tutto   o   in   parte,
l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il  contratto  di  PPP
riporta un elenco tassativo di  casi  di  forza  maggiore.  A  titolo
esemplificativo, possono considerarsi eventi di forza maggiore: 
    a)  scioperi,  fatta  eccezione   per   quelli   che   riguardano
l'amministrazione o l'operatore economico,  ovvero  l'affidatario  di
lavori o servizi oggetto del contratto di PPP; 
    b) guerre o atti di  ostilita',  comprese  azioni  terroristiche,
sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni
civili; 
    c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 
    d)  fenomeni  naturali  avversi  di   particolare   gravita'   ed
eccezionalita', comprese esondazioni, fulmini,  terremoti,  siccita',
accumuli di neve o ghiaccio; 
    e) epidemie e contagi; 
    f) indisponibilita' di alimentazione elettrica, gas o  acqua  per
cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a
terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto; 
    g) impossibilita', imprevista  e  imprevedibile,  per  fatto  del
terzo, di  accedere  a  materie  prime  e/o  servizi  necessari  alla
realizzazione dell'intervento. 
    
+-------------------------------------------------------------------+
|Per ogni operazione di PPP le amministrazioni aggiudicatrici       |
|svolgono, preliminarmente, l'analisi dei rischi connessi alla      |
|costruzione e gestione dell'opera o del servizio oggetto del       |
|contratto di PPP, al fine di verificare la possibilita' di         |
|trasferimento all'operatore economico, oltre che del rischio di    |
|costruzione, anche del rischio di disponibilita' o del rischio di  |
|domanda dei servizi resi nonche', per i contratti di concessione,  |
|del rischio operativo. Il trasferimento di tali rischi e'          |
|condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto|
|come PPP e per la conseguente possibilita' di applicazione delle   |
|procedure speciali previste per questo istituto. La revisione del  |
|PEF di cui agli artt. 165, comma 6, e 182, comma 3, del codice dei |
|contratti pubblici non puo' essere parziale e deve riguardare tutti|
|gli scostamenti dai valori indicati dell'equilibrio economico e    |
|finanziario. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi       |
|allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o       |
|compensazioni a carico della stessa.                               |
+-------------------------------------------------------------------+
    
Parte II - Il monitoraggio dell'attivita' dell'operatore economico 
4. La corretta definizione delle clausole contrattuali 
  4.1  Il  contratto  di  PPP  stipulato  tra   l'amministrazione   e
l'operatore economico aggiudicatario e'  predisposto  dal  RUP  e  da
questo proposto  all'amministrazione  con  indicazione  dello  schema
completo delle clausole contrattuali ritenute adeguate. Il  contratto
costituisce il principale strumento  di  garanzia  per  un'efficiente
esecuzione del contratto, una corretta allocazione dei rischi tra  le
parti e per il  mantenimento  in  capo  all'operatore  economico  del
rischio  allo  stesso  trasferito,  nonche'  per  evitare   possibili
riclassificazioni finanziare ex post dell'operazione di  partenariato
da «fuori» a «dentro» il bilancio dell'amministrazione. A  tal  fine,
le amministrazioni sono tenute a prestare  particolare  attenzione  e
cura nella redazione delle clausole contrattuali, affinche' le stesse
siano formulate in modo da assicurare il raggiungimento dei  predetti
obiettivi. In particolare, il trasferimento  dei  rischi  al  privato
impone la presenza di adeguate previsioni  contrattuali  in  tema  di
Service Level Agreement (SLA)  e  di  penali  basate  su  criteri  di
valutazione oggettivi e certi, mediante l'elaborazione preventiva  di
KPI determinati in relazione  ai  contenuti  e  alle  caratteristiche
dello specifico contratto o monitorati dalla regolazione di  settore,
con previsione di decurtazione automatica del canone. 
  4.2 Alcuni elementi essenziali del contratto derivano dal contenuto
dell'offerta selezionata come migliore. Per ogni strumento di PPP, in
relazione a quanto previsto nel bando e alla tipologia e oggetto  del
contratto di PPP, al fine  di  realizzare  un  efficace  monitoraggio
sulla  corretta  esecuzione  delle   prestazioni   contrattuali,   le
amministrazioni  devono  prevedere  il  seguente   contenuto   minimo
dell'offerta: 
    a) il PEF redatto in formato elettronico  con  indicazione  delle
formule di calcolo e gli elaborati previsti nel bando; 
    b) il prezzo richiesto dal concorrente per il contratto di PPP; 
    c) l'importo che  eventualmente  il  concorrente  e'  disposto  a
corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; 
    d)  il   canone   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   deve
corrispondere per la disponibilita' ottimale dell'opera  e/o  per  la
prestazione  di  servizi  per  i  quali  va   indicato   il   livello
quantitativo e qualitativo; 
    e) il  meccanismo  di  variazione  del  canone  commisurato  alla
ridotta  o  mancata  disponibilita'  dell'opera  e/o   alla   ridotta
quantita' e qualita' dei servizi resi; 
    f) il tempo di esecuzione della progettazione; 
    g) il tempo di esecuzione dei lavori; 
    h) la durata del contratto; 
    i)  i  servizi  che  il   concorrente   richiede   di   sfruttare
direttamente,  indicando  il  livello  iniziale  della   tariffa   da
praticare all'utenza e il livello  delle  qualita'  di  gestione  del
servizio e delle relative modalita'  per  i  servizi  destinati  agli
utenti; 
    j) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara; 
    k) la quota di lavori  che  il  concorrente  intende  affidare  a
terzi; 
    l) eventuali  garanzie  a  favore  della  stazione  appaltante  a
copertura  dei  rischi  generati  dal  trasferimento  da   parte   di
quest'ultima di utilita' economiche all'affidatario del contratto,  a
fronte della disponibilita' dell'opera o della domanda di servizi; 
    m)  la  documentazione  prevista  dai  provvedimenti  di   natura
regolatoria adottati dalle Autorita' di settore. 
  4.3 Il contratto  di  PPP  deve  riportare  in  allegato  l'offerta
aggiudicata e la matrice dei rischi. 
  4.4 Le  amministrazioni  aggiudicatrici  devono  prevedere  che  il
contratto di PPP abbia il contenuto individuato all'art.  182,  comma
2, del codice dei  contratti  pubblici  e  che  disciplini  almeno  i
seguenti aspetti: 
    a)   le   condizioni   relative   all'elaborazione    da    parte
dell'operatore economico del progetto dei lavori da realizzare  e  le
modalita'   di    approvazione    da    parte    dell'amministrazione
aggiudicatrice; 
    b)    l'indicazione     delle     caratteristiche     funzionali,
impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e  lo  standard
dei servizi richiesto; 
    c) l'obbligo per  l'operatore  economico  di  compiere  tutte  le
attivita' previste per l'acquisizione delle  approvazioni  necessarie
oltre quelle gia' ottenute in sede di approvazione del progetto; 
    d) i poteri  riservati  all'amministrazione  aggiudicatrice,  ivi
compresi i criteri per la vigilanza sui lavori e sui servizi da parte
dei soggetti competenti (responsabile del procedimento, direttore dei
lavori e direttore dell'esecuzione); 
    e) il flusso informativo relativo  all'andamento  della  gestione
dei lavori e dei servizi e dei dati  utilizzati  per  la  definizione
dell'equilibrio economico-finanziario che l'operatore economico  deve
garantire all'amministrazione per l'esercizio  del  monitoraggio  sui
rischi ai sensi del successivo paragrafo 7, le relative modalita'  di
trasmissione, nonche' le penali da applicare in caso di inadempimento
di tale obbligo; 
    f) il rispetto delle regole previste per il subappalto; 
    g) le procedure di collaudo e di verifica di conformita'; 
    h) le modalita' e i termini per la manutenzione e per la gestione
dell'opera   realizzata,    nonche'    i    poteri    di    controllo
dell'amministrazione su tali attivita'; 
    i) le penali per le  inadempienze  dell'operatore  economico,  le
ipotesi di risoluzione contrattuale, nonche' le  relative  procedure,
con indicazione delle voci da computare ai fini della quantificazione
delle  somme  dovute  all'una  o   all'altra   parte,   laddove   non
espressamente gia' previste dal codice dei contratti pubblici; 
    j) le modalita' di corresponsione dell'eventuale prezzo; 
    k) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della  tariffa
che l'operatore economico potra' riscuotere dall'utenza per i servizi
prestati; 
    l)  le  modalita'  e  i   termini   di   adempimento   da   parte
dell'operatore economico di eventuali oneri; 
    m)  le  garanzie  assicurative  richieste  per  le  attivita'  di
progettazione, costruzione e gestione; 
    n) le modalita', i termini e gli eventuali  oneri  relativi  alla
consegna dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice al termine del
contratto; 
    o) nel caso  di  cui  all'art.  191,  comma  3,  del  codice  dei
contratti pubblici, le modalita' per il trasferimento  e  l'eventuale
immissione in possesso  dell'immobile  anteriormente  all'ultimazione
dei lavori; 
    p)  il  piano  economico  -  finanziario   di   copertura   degli
investimenti nonche' le cause e le modalita' per la sua revisione; 
    q)   il   corrispettivo   per    l'eventuale    valore    residuo
dell'investimento  non   ammortizzato   al   termine   del   rapporto
contrattuale, nonche' le modalita' e le tempistiche di  pagamento  di
tale valore da parte del subentrante. 
    
+-------------------------------------------------------------------+
|Al fine di poter realizzare un corretto monitoraggio dell'attivita'|
|dell'operatore economico e' necessario che le clausole contenute   |
|nel contratto siano definite con rigore, nel rispetto dei contenuti|
|minimi dell'offerta e del contratto elencati ai paragrafi 4.2 e    |
|4.4, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna specifica     |
|tipologia di operazione di PPP posta in essere. Il contratto di PPP|
|deve riportare in allegato l'offerta aggiudicata e la matrice dei  |
|rischi.                                                            |
+-------------------------------------------------------------------+
    
5. La matrice dei rischi 
  5.1 Al contratto di PPP o di concessione e'  allegata  la  «matrice
dei  rischi»,  che  costituisce  -  parte  integrante  del  contratto
medesimo. Detto documento e' elaborato dal RUP o  da  altro  soggetto
individuato   in    conformita'    al    regolamento    organizzativo
dell'amministrazione ed e' definito caso per caso  sulla  base  delle
caratteristiche specifiche della prestazione oggetto  del  contratto,
con  l'obiettivo  di  disciplinare  ex-ante  modalita'  e  limiti  di
revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del PEF
e offerte in sede di gara. 
  5.2 La matrice dei rischi e' utilizzata in fase  di  programmazione
della  procedura  di  gara,  per  la  redazione  del   documento   di
fattibilita' economica e finanziaria, per verificare  la  convenienza
del ricorso al PPP rispetto ad  un  appalto  tradizionale  e  per  la
corretta indizione della fase procedimentale. Ai sensi dell'art. 181,
comma 3, del codice dei contratti pubblici,  infatti,  la  scelta  di
ricorre a forme di PPP deve essere preceduta da adeguata  istruttoria
con riferimento, inter alia, alla natura e all'intensita' dei diversi
rischi presenti nell'operazione.  L'analisi  dei  rischi  conferisce,
infatti,  alle  amministrazioni  una  maggiore  consapevolezza  delle
criticita'  che  potrebbero  emergere  nel  corso  dell'intervento  e
contribuisce a rafforzare il potere di  contrattazione  del  soggetto
pubblico con il partner privato. 
  5.3 La matrice dei rischi e' posta a base di gara e utilizzata come
elemento di valutazione dell'offerta.  Inoltre,  detto  documento  e'
utilizzato in fase di esecuzione, dal momento che - essendo  in  esso
rappresentata la ripartizione dei rischi tra  le  parti,  cosi'  come
definitivamente fissata nei  documenti  contrattuali  -  consente  un
agevole controllo sul mantenimento in capo al privato dei rischi allo
stesso trasferiti. Piu' dettagliata e' la  matrice,  minori  sono  le
possibilita'  di  trascurare   aspetti   rilevanti   nella   corretta
allocazione dei rischi. Al fine della costruzione della  matrice  dei
rischi, devono considerarsi i seguenti aspetti: 
    r) identificazione del rischio, ovvero l'individuazione di  tutti
quegli  eventi,  la  cui  responsabilita'  non   e'   necessariamente
imputabile alle parti, che potrebbero influire sull'affidamento nella
fase  di  progettazione,  di  costruzione  dell'infrastruttura  o  di
gestione del servizio (colonna 1); 
    s) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilita'  del
verificarsi di un evento associato ad un rischio (se non si riesce  a
indicare un valore preciso si  possono  utilizzare  indicazioni  tipo
minima, bassa, alta, etc.) e dei costi che ne possono derivare. Detti
oneri devono essere efficientati, anche attivando  idonei  meccanismi
di incentivo. E' importante definire anche il momento in cui l'evento
negativo si potrebbe verificare e valutarne gli effetti (colonne 2  e
3); 
    t) risk management,  ovvero  individuazione  dei  meccanismi  che
permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento (colonna
4); 
    u) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato.  Nei
casi in cui non si puo' pervenire a  un'allocazione  completa  di  un
rischio in capo a una delle parti, vanno indicate nella matrice -  in
righe distinte - le circostanze per le quali il rischio e'  a  carico
del soggetto pubblico e quelle per  cui  e'  a  carico  del  soggetto
privato (colonne 5  e  6).  Inoltre,  dovrebbe  essere  prevista  una
circoscritta rinegoziazione del contratto quando  le  informazioni  a
disposizione dell'amministrazione non consentano l'idonea allocazione
di alcuni  rischi  specifici  ex-ante  e  per  tutta  la  durata  del
contratto,   anche   al   fine   di   evitare   il   rischio    della
interruzione/risoluzione del contratto. 
    v)  corrispondenza  tra  rischio  e  trattamento   dello   stesso
all'interno   del   contratto    di    PPP,    effettuata    mediante
l'individuazione dell'articolo che disciplina lo stesso (colonna 7). 
  5.4 E' possibile suddividere la matrice  dei  rischi  in  relazione
alle diverse fasi  del  ciclo  di  vita  del  contratto,  ripartendo,
quindi, l'elenco dei rischi in relazione  alla  fase  preliminare  al
bando/progettuale/di costruzione/gestione. 
  5.5  Specie  per  i   progetti   di   maggiore   complessita',   le
amministrazioni aggiudicatrici svolgono consultazioni preliminari  di
mercato ai sensi dell'art. 66  del  codice  dei  contratti  pubblici,
ovvero,  consultazioni  con  gli  operatori  economici   invitati   a
presentare offerte, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del  codice  dei
contratti  pubblici,  anche  al  fine  di  acquisire  i  dati  e   le
informazioni necessarie a una compiuta identificazione e  valutazione
dei  rischi  che  possono  caratterizzare  un  determinato  progetto.
Alternativamente, ai sensi dell'art. 181  del  codice  dei  contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'opportunita'
di affidare il contratto di PPP mediante  la  procedura  del  dialogo
competitivo. 
  5.6  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono   chiedere   agli
operatori economici di indicare nei rispettivi PEF  le  modalita'  di
copertura o gestione dei rischi, riportandone anche i connessi costi.
In tal caso, tali elementi sono oggetto di valutazione della proposta
da parte delle amministrazioni. 
  5.7 Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un modello  di
matrice dei rischi. Si sottolinea che  i  rischi  specifici  inseriti
nella  matrice  dei   rischi   variano   in   funzione   dell'oggetto
dell'affidamento e della natura del contratto di PPP sottoscritto. 
  Esempio di matrice dei rischi 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  5.8 Attraverso la matrice dei rischi,  in  cui  sono  richiamati  i
singoli articoli del contratto  che  definiscono  il  soggetto  e  le
modalita' di assunzione dei  rischi,  l'amministrazione  effettua  un
controllo sulle principali clausole contrattuali, verificando  se  le
stesse siano state  formulate  in  modo  da  assicurare  la  corretta
allocazione   dei   rischi.   Pertanto,   il   RUP   deve   procedere
all'elaborazione della matrice dei rischi, richiamando nella stessa i
singoli articoli del contratto che definiscono il soggetto  a  carico
del  quale  e'  posto  un  determinato  rischio  e  le  modalita'  di
assunzione dello stesso. Una volta completata la matrice  dei  rischi
le  amministrazioni  verificano  se  l'allocazione  dei  rischi   ivi
individuata e' coerente con le prescrizioni del codice dei  contratti
pubblici per la  qualificazione  giuridica  del  contratto  come  PPP
(ovvero, se sono stati trasferiti all'operatore economico,  oltre  il
rischio di costruzione, anche il rischio  di  disponibilita'  o,  nei
casi di attivita' redditizia verso l'esterno, il rischio  di  domanda
dei servizi resi,  e  per  i  contratti  di  concessione  il  rischio
operativo), nonche' con i criteri dettati da Eurostat per l'eventuale
contabilizzazione dell'intervento al di fuori del bilancio pubblico. 
  5.9 Ai fini della verifica della permanenza in  capo  all'operatore
economico dei rischi trasferiti allo stesso, ogniqualvolta  le  parti
concordano una  variazione  contrattuale  o  la  revisione  del  PEF,
l'amministrazione  accerta  che  tali  modifiche  lascino  inalterata
l'allocazione  dei  rischi  cosi'   come   definita   nei   documenti
contrattuali e riportata nella matrice e  che  permanga,  quindi,  in
capo all'operatore economico il  rischio  legato  alla  gestione  dei
lavori o dei servizi. L'atto di modifica del contratto o di revisione
del PEF da' conto della anzidetta valutazione. 
    
+-------------------------------------------------------------------+
|La matrice dei rischi individua e analizza i rischi connessi       |
|all'intervento da realizzare ed e' utilizzata - in fase di         |
|programmazione - per la redazione del documento di fattibilita'    |
|economica e finanziaria e per verificare la convenienza del ricorso|
|al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e - in fase di          |
|esecuzione - per il monitoraggio dei rischi. Le amministrazioni    |
|aggiudicatrici devono elaborare la matrice dei rischi e richiamare |
|nella stessa i singoli articoli del contratto che definiscono il   |
|soggetto e le modalita' di assunzione dei rischi. In caso di       |
|variazioni contrattuali o revisioni del PEF le amministrazioni     |
|aggiudicatrici devono accertare che le modifiche apportate non     |
|alterino l'allocazione dei rischi cosi' come definita nella        |
|documentazione contrattuale e riportata nella matrice medesima.    |
|L'atto di modifica del contratto o di revisione del PEF deve dare  |
|conto della anzidetta valutazione. Le amministrazioni              |
|aggiudicatrici verificano la compatibilita' dell'operazione posta  |
|in essere con i criteri dettati da Eurostat per l'eventuale        |
|contabilizzazione dell'intervento al di fuori del bilancio         |
|pubblico.                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
    
6. Il flusso informativo per il monitoraggio sui rischi 
  6.1 Ai fini del controllo sul mantenimento in capo al  privato  dei
rischi allo stesso trasferiti, l'amministrazione aggiudicatrice  deve
disporre dei dati relativi alla gestione dei lavori e dei  servizi  e
deve   monitorarne   periodicamente   l'andamento.   A   tal    fine,
l'amministrazione individua i dati relativi alla gestione dei  lavori
o dei servizi rilevanti in relazione  a  ciascun  rischio  trasferito
all'operatore economico, ricomprendendo tra di essi quelli utilizzati
per  la  definizione  dell'equilibrio   economico-finanziario,   come
indicati al precedente paragrafo 3.1, in modo da poter  rilevare  gli
scostamenti  dai  valori  di  equilibrio.  In  conformita'  a  quanto
previsto alla lettera e) del paragrafo 4.4, nel contratto di PPP deve
essere  espressamente   prevista,   tra   gli   obblighi   a   carico
dell'operatore   economico,   la   trasmissione   all'amministrazione
aggiudicatrice di tale flusso  informativo,  con  cadenza  prefissata
nella documentazione di gara, tenendo conto del valore,  complessita'
e durata del contratto medesimo. 
  6.2  Per  le  operazioni  di  partenariato   pubblico-privato   che
interessano la realizzazione di opere pubbliche, gli articoli 5  e  9
del decreto legislativo 29 dicembre 2011  n.  229  prevedono  che  le
amministrazioni trasmettano dati  anagrafici,  finanziari,  fisici  e
procedurali  relativi  a   tali   opere   alla   Banca   dati   delle
Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP),  istituita  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della  legge  31
dicembre 2009 n. 196. Il  sistema,  basato  su  un'applicazione  web,
prevede  alcune  funzioni  di  «alert»   nel   caso   di   criticita'
nell'impostazione  e  attuazione  del  contratto,  consentendo   alle
amministrazioni di compiere  un  controllo  costante  sugli  elementi
fondanti il trasferimento dei rischi, dalla fase programmatoria  alla
conclusione del contratto. La BDAP, al contempo, permette la  visione
di insieme sui contratti di PPP - anche per  le  esigenze  di  tutela
della finanza pubblica - per tutte le amministrazioni interessate  al
corretto utilizzo dello  strumento.  Il  flusso  informativo  che  le
amministrazioni  devono   veicolare   alla   BDAP   costituisce,   di
conseguenza, anche il contenuto informativo minimo della trasmissione
dati che l'amministrazione deve richiedere all'operatore economico ai
sensi del punto 6.1. 
  6.3 Per acquisire dagli operatori economici i dati di cui al  punto
6.1 le amministrazioni possono  prevedere  l'implementazione  di  una
piattaforma informatica condivisa  tra  amministrazione  e  operatore
economico, in cui possano essere inseriti, da entrambe  le  parti,  i
dati in questione non appena se  ne  abbia  la  disponibilita'.  Tale
piattaforma deve essere in  grado  di  garantire  l'autenticita',  la
sicurezza dei  dati  inseriti  e  la  provenienza  degli  stessi  dai
soggetti  competenti  e  puo'  costituire  elemento  di   valutazione
dell'offerta. In  mancanza  di  piattaforma,  i  dati  devono  essere
comunque inviati in formato elettronico ed elaborabili, con strumenti
che ne garantiscano l'autenticita', ad esempio mediante il sistema di
posta elettronica certificata. 
    
+-------------------------------------------------------------------+
|L'amministrazione aggiudicatrice deve definire i dati relativi     |
|all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi che          |
|l'operatore economico e' tenuto a trasmettere con cadenza          |
|prefissata nella documentazione di gara tenendo conto del valore,  |
|complessita' e durata del contratto. In tale flusso informativo    |
|sono compresi i dati utilizzati dall'amministrazione per la        |
|definizione dell'equilibrio economico-finanziario e, per le        |
|operazioni di PPP che interessano la realizzazione di opere        |
|pubbliche, anche quelli che le amministrazioni sono tenute a       |
|trasmettere, ai sensi degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo |
|n. 229/2011, alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche       |
|(BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle        |
|finanze, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 193/2009. Le         |
|amministrazioni aggiudicatrici definiscono, altresi', le modalita' |
|di acquisizione di tali dati da parte dell'operatore economico.    |
+-------------------------------------------------------------------+
    
7. Resoconto economico-gestionale 
  7.1 Il trasferimento di rischi al privato  impone  la  presenza  di
adeguate previsioni contrattuali in tema di Service  Level  Agreement
(SLA), sistema di penali, decurtazione del canone. Tuttavia,  perche'
tale assetto contrattuale possa raggiungere  lo  scopo  di  mantenere
l'allocazione dei rischi in esso stabilita, e' indispensabile  che  a
tali clausole sia data tempestiva e puntuale applicazione e,  quindi,
che  siano  correttamente  svolte  le  funzioni  di  direzione  e  di
controllo tecnico, contabile  e  amministrativo  dell'esecuzione  del
contratto. 
  7.2 Al fine di monitorare che l'allocazione dei rischi permanga  in
virtu' di una corretta gestione del contratto, l'amministrazione, per
il tramite del  Rup,  coadiuvato  dal  direttore  dei  lavori  o  dal
direttore  dell'esecuzione,   acquisisce   un   periodico   resoconto
economico-gestionale sull'esecuzione  del  contratto,  nel  quale  e'
evidenziato l'andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, il
rispetto  degli  SLA,  l'esecuzione  dei   controlli   previsti   dal
contratto, l'applicazione di  eventuali  penali  o  decurtazioni  del
canone e, in generale, ogni altro elemento di rilevanza  contrattuale
necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PPP. 
    
+-------------------------------------------------------------------+
|Le amministrazioni aggiudicatrici, per il tramite del Rup,         |
|coadiuvato dal direttore dei lavori o dal direttore                |
|dell'esecuzione, devono acquisire un periodico resoconto           |
|economico-gestionale sull'esecuzione del contratto, nel quale sia  |
|evidenziato l'andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, |
|il rispetto degli SLA, l'esecuzione dei controlli previsti dal     |
|contratto, l'applicazione di eventuali penali o decurtazioni del   |
|canone e, in generale, ogni altro elemento di rilevanza            |
|contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del     |
|contratto di PPP.                                                  |
+-------------------------------------------------------------------+
    
8. Entrata in vigore 
  8.1 Le presenti linee guida entrano in vigore quindici giorni  dopo
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  8.2 Le disposizioni delle presenti linee guida  si  applicano  alle
procedure avviate dopo l'entrata in vigore delle stesse. I  contratti
gia' in essere alla data di entrata in vigore  delle  presenti  linee
guida si adeguano progressivamente, secondo le previsioni  del  piano
regolatorio. 
 
    Roma, 28 marzo 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
                              --------- 
 
    Linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorita'  nell'adunanza
del 28 marzo 2018 con delibera n. 318. 
 
    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in  data  6  aprile
2018 
 
Il Segretario: Esposito