N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 marzo 2018 (della Regione Toscana). 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2018   -
  Razionalizzazione   della   spesa   sanitaria   -   Verifica    del
  conseguimento degli obiettivi di contenimento della  spesa  per  il
  personale sanitario. 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2018-2020), art. 1, comma 454. 
(GU n.18 del 2-5-2018 )
     Ricorso della Regione Toscana (P.IVA  01386030488),  in  persona
del Presidente pro  tempore  della  Giunta  regionale,  dott.  Enrico
Rossi, autorizzato con deliberazione della Giunta  regionale  n.  129
del 19 febbraio 2018, rappresentato e  difeso,  come  da  mandato  in
calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora  (c.f.  BROLCU57M59B157V
pec: 1ucia.bora@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura  regionale,  ed
elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio   dell'Avv.   Marcello
Cecchetti, (c.f. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza  Barberini  n.  12
(fax 06.4871847; PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma
454 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  per  violazione  degli
articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma Cost. 
    In data 29 dicembre 2017  e'  stata  pubblicata,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302, S.O. n. 62, la legge n. 205 del  27  dicembre  2017
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». 
    In particolare, l'art. 1, comma 454, prevede: «All'art. 17, comma
3-bis, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  dopo  le  parole:
"della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ",  ovvero  una
variazione dello 0,1 per cento annuo,"». 
    L'impugnata disposizione e' lesiva delle competenze regionali per
i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 454 della legge
n. 205/2017 nella  parte  in  cui  inserisce  un  ulteriore  vincolo,
puntuale, alla spesa annua del  personale  sanitario,  in  violazione
degli art. 117, terzo comma, e 119 secondo comma, Cost. 
    La disciplina sinora vigente per la spesa del personale sanitario
prevede che la medesima, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
non superi per ciascun anno del periodo 2010-2020  il  corrispondente
ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.  Qualora  non
sia rispettato tale parametro, la  Regione  si  considera  ugualmente
adempiente qualora abbia raggiunto l'equilibrio  economico  ed  abbia
attuato, negli anni  dal  2015  al  2019,  un  percorso  di  graduale
riduzione della spesa per il personale fino al  totale  conseguimento
nell'anno 2020 del  parametro  (articoli  71  e  72  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 e art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111). 
    La norma che qui  si  contesta  stabilisce  che,  ai  fini  della
suddetta graduale riduzione della spesa  per  il  personale,  occorre
anche una variazione dell'0,1 per cento annuo. 
    Non e' chiaro il significato di tale nuova previsione. 
    Essa puo' essere letta nel senso che - per ridurre la  spesa  del
personale al fine di conseguire nel 2020  l'obiettivo  gia'  previsto
(spesa  del  2004  ridotta  dell'1,4%)  -  puo'  essere  adottata  la
variazione dello 0,1 per cento annuo,  quale  misura  alternativa  ad
altre  misure  individuate  dalla  Regione  per   il   raggiungimento
dell'obiettivo. 
    In tal senso la  congiunzione  «ovvero»  avrebbe  un  significato
disgiuntivo e lo strumento della variazione dello 0,1 per cento annuo
sarebbe un modo, per raggiungere l'obiettivo finale, che  le  regioni
avrebbero la facolta' di scegliere invece che individuare  altre  vie
per la graduale riduzione della spesa del personale sanitario.  Cosi'
interpretata, la norma non presenterebbe vizi di costituzionalita' in
quanto porrebbe alle regioni la scelta tra una misura o  una  diversa
per raggiungere il tetto di spesa stabilito dal  legislatore  statale
(spesa del 2004 ridotta dell'1,4%). 
    Ma la congiunzione «ovvero» puo' avere un significato esplicativo
ed indicare quindi un  modo  obbligato  per  perseguire  la  graduale
riduzione della  spesa  del  personale  sanitario:  in  tal  caso  la
variazione dello 0,1 annuo e' un vincolo che va raggiunto  ogni  anno
sino al 2020. 
    Se questa e'  l'interpretazione  corretta  -  come  sembra  dalla
relazione illustrativa dell'emendamento presentato (A.S. 2960-B  art.
1, comma 454: doc.  1)  ove  si  afferma  che  la  novella  in  esame
specifica che nella nozione di graduale riduzione  rientra  anche  la
variazione pari allo 0,1 annuo - la disposizione e' incostituzionale. 
    Nella  suddetta  accezione  infatti  la  norma  non  puo'  essere
considerata norma di principio volta al coordinamento  della  finanza
pubblica, dato il suo carattere dettagliato e puntuale. 
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'  volte  sottolineato
l'illegittimita' di norme statali che non possono essere  considerate
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  qualora  pongano   un   precetto   specifico   e   puntuale
sull'entita' della spesa: norme siffatte sono una indebita  invasione
dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie  territoriali,
alle quali la legge statale puo' prescrivere criteri ed obiettivi (ad
esempio, contenimento della  spesa  pubblica),  ma  non  imporre  nel
dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli
obiettivi.  Infatti  la  previsione  di  misure  analitiche  comprime
illegittimamente l'autonomia finanziaria ed esorbita dal  compito  di
formulare i soli principi fondamentali  della  materia  (sentenze  n.
36/2004; n. 417/2005; n.  169/2007;  n.  237/2009,  n.  182/2011,  n.
139/2012, n. 217/2012, n. 22/2014, n. 43/2016). 
    Inoltre deve anche  essere  rilevato  che,  secondo  il  costante
indirizzo della  Corte  costituzionale,  norme  statali  che  fissano
limiti all'autonomia finanziaria delle regioni e  degli  enti  locali
possono qualificarsi principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica se soddisfano  i  seguenti  requisiti  (sentenze  n.
120/2008, n. 412/2007, n. 169/2007 e  n.  88/2006,  n.  237/2009,  n.
284/2009, n. 326/2010, n. 232/2011,  n.  148/2012;  n.  193/2012,  n.
217/2012, n. 79/2014, n. 64/2016): 
        in primo luogo, si limitino a porre obiettivi di riequilibrio
della finanza pubblica, intesi anche  nel  senso  di  un  transitorio
contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente; 
        in secondo luogo, non prevedano strumenti o modalita' per  il
perseguimento dei suddetti obiettivi. 
    Questi  stessi  criteri  sono  stati   richiamati   dalla   Corte
costituzionale nella sentenza n. 120/2008, relativa  alla  norma  che
per la prima volta aveva previsto  che  la  spesa  per  il  personale
sanitario  dovesse  essere  pari  alla  spesa  del   2004   diminuita
dell'1,4%. 
    La disposizione  contestata  non  appare  rispettare  i  suddetti
criteri, perche' pone un vincolo specifico e puntuale sulla spesa del
personale  sanitario  che  -  se  l'interpretazione  e'  la   seconda
prospettata - deve essere obbligatoriamente  perseguito  annualmente.
La transitorieta' della misura non e' ravvisabile in quanto la misura
medesima  ora  introdotta  (variazione  dello  0,1)  costituisce  una
modalita' obbligata per perseguire un limite che esiste dal 2006. 
    Infatti l'art. 1, comma 565 della legge 27 dicembre 2006, n.  296
(finanziaria 2007) per la prima volta ha introdotto, con  riferimento
al triennio 2007-2009, il concorso degli enti del SSN agli  obiettivi
di finanza pubblica adottando le misure necessarie affinche' la spesa
per il personale non superasse la relativa spesa sostenuta  nel  2004
diminuita dell'1,4%; lo stesso limite e' stato previsto di nuovo, con
riferimento al triennio 2010-2012, dall'art. 71 della legge  191/2009
e l'art. 17, comma 3 della legge n. 111/2011 ha poi esteso il periodo
temporale per ogni anno dal 2013 al 2020. 
    Per i dedotti motivi la disposizione censurata - se  deve  essere
interpretata nel senso che essa e' obbligatoria e  si  aggiunge  alle
altre misure che le regioni individuano  per  perseguire  l'obiettivo
posto al 2020 - e' illegittima per violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, in quanto, non prevedendo un principio fondamentale,  lede  le
competenze regionali  nella  materia  concorrente  di  «tutela  della
salute»,  nel  cui  ambito  rientra  anche   l'individuazione   delle
modalita' organizzative idonee per assicurare un efficiente  servizio
sanitario rispondente ai  bisogni  della  collettivita'.  Ridurre  la
spesa del personale incide  inevitabilmente  sull'organizzazione  del
servizio sanitario regionale. 
    A tale proposito va anche considerato che l'impugnata  norma  non
determina le  stesse  conseguenze  per  tutte  le  regioni,  perche',
incidendo  sulla  spesa  del  personale,  colpisce  le  regioni   che
gestiscono il servizio sanitario con personale pubblico assunto dalle
aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,  mentre  non  tocca  le   scelte
sanitarie delle regioni che garantiscono le prestazioni  ai  pazienti
tramite soggetti erogatori privati. 
    L'articolo impugnati viola altresi' l'art.  119,  secondo  comma,
Cost.  in  quanto  non  contiene   un   principio   fondamentale   di
coordinamento della finanza pubblica, ma determina, in modo specifico
e  puntuale,  un  vincolo  aggiuntivo  annuale  sulla  spesa  per  il
personale sanitario. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude affinche'  piaccia  all'ecc.ma  Corte  costituzionale
dichiarare l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  454
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per  violazione  degli  articoli
117, terzo comma, e 119 secondo comma Cost. 
    Si depositano: 
    1) illustrazione  delle  modifiche  approvate  dalla  Camera  dei
deputati relative alla legge di bilancio 2018, in relazione  all'art.
1, comma 454; 
    2) la deliberazione della giunta regionale n. 129 del 19 febbraio
2018 di autorizzazione a stare in giudizio. 
 
          Firenze - Roma, 26 febbraio 2018 
 
                              Avv. Bora