N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2011

Ordinanza del 13 giugno 2011 del Giudice dell'esecuzione  di  Trieste
nel procedimento civile promosso da Predonzani Elena e Agostino  Majo
contro Equitalia Friuli-Venezia Giulia spa. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione  esattoriale
  - Opposizione di terzo (non  legato  al  debitore  da  rapporti  di
  coniugio, parentela o affinita') - Prova dell'appartenenza del bene
  - Limiti. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
  (Disposizioni sulla riscossione delle imposte  sul  reddito),  art.
  63,  come  sostituito  dall'art.  16  del  decreto  legislativo  26
  febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina  della  riscossione
  mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della  legge  28  settembre
  1998, n. 337). 
(GU n.18 del 2-5-2018 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 
                           Sezione civile 
 
    Nella persona del giudice dell'esecuzione dott.  David  Di  Paoli
Paulovich ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento
d'opposizione di  terzo  ex  art.  619  codice  di  procedura  civile
iscritto sub R.g.e. n. 507/2010 promosso  da  avv.  Elena  Predonzani
terza convenuta - opponente; 
    Nei confronti di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.P.A.,  attrice
- opposta; 
    E con avv. Agostino Majo, debitore esecutato; 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza  del  27  luglio
2010 nel corso della causa sovra epigrafata; 
    Esaminati gli atti di causa e la documentazione dimessa; 
    Veduto il ricorso  in  opposizione  all'esecuzione  ex  art.  619
codice di procedura civile depositato dalla convenuta opponente  avv.
Elena Predonzani; 
    Rilevato che le  deduzioni  ed  eccezioni  svolte  dall'opponente
appaiono apprezzabili e condivisibili in ordine ai profili di  dubbia
costituzionalita' dell'art.  63  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602  di  data  29  settembre  1973,  stante  l'indubbia
rilevanza, in punto fumus boni iuris, dell'opposizione svolta; 
    Ritenuto che ogni provvedimento di questo Giudice  sarebbe,  allo
stato, irragionevolmente limitato da tale disposizione normativa  che
gl'impedisce di pronunziarsi sulla fondatezza della pretesa azionata,
pur  nell'evidente  presenza  di  elementi  di  fatto  e  di  diritto
inducenti   a   ravvisame   l'indubbia   fondatezza   sostanziale   e
processuale, si' da costringerelo ad  una  eventuale  disapplicazione
nel presente giudizio ai fini decisori; 
    Ritenuto  che  e'  nella  facolta'   del   sottoscritto   Giudice
dell'esecuzione, ritenendone  sussistenti  i  presupposti,  sollevare
d'ufficio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87  e
successive  modifiche,  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 63 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 29
settembre 1973 n. 602, siccome modificato dal decreto legislativo del
26 febbraio 1999 n.  46,  in  quanto  disposizione  applicabile  alla
presente fattispecie; 
    Richiamato  l'art.  63  summentovato,  il   quale   recita   come
«l'ufficiale della riscossione  deve  astenersi  dal  pignoramento  o
desistere  dal  procedimento  quando  e'  dimostrato   che   i   beni
appartengano a persona diversa dal debitore  iscritto  a  ruolo,  dai
coobbligati o dai soggetti indicati dall'art. 58, comma 3, in  virtu'
di titolo avente data anteriore all'anno cui si  riferisce  l'entrata
iscritta a ruolo. Tale dimostrazione  puo'  essere  offerta  soltanto
mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero di  sentenza  passata  in  giudicato  pronunciata  su  domanda
proposta prima di detto anno»; 
    Osservato, che le norme ritenute  violate  da  tale  disposizione
appaiono gli articoli 3, 24, 42 della Costituzione, nella  misura  in
cui l'art. 63 predetto prevede che, nel caso di opposizione di  terzo
proposta avverso l'esecuzione  esattoriale  da  soggetti  diversi  da
quelli di cui all'art.  58  terzo  comma  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602/73, l'ufficiale della  riscossione
debba  astenersi  dal  pignoramento  o  desistere  dal   procedimento
solamente allorquando gli opponenti dimostrino  d'essere  proprietari
dei beni in forza di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
anteriore ali' anno cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta  a
ruolo od in forza di sentenza passata  in  giudicato  pronunziata  su
domanda promossa prima di detto anno; 
    Divisato che i noti precedenti giurisprudenziali in materia,  non
pregiudicano    una    pronunzia    della    Corte     costituzionale
sull'illegittimita' della norma censurata nel presente  giudizio,  in
quanto dalla decisione della stessa dipende la  pronunzia  di  questo
Giudice  non   soltanto   sull'istanza   cautelare   di   sospensione
dell'esecuzione de  qua  ma  pure  sul  merito,  tenuto  conto  della
specifica fattispecie e della documentazione di causa acquisita; 
    Premesso  che  le  cartelle  in  base  alle  quali  fu   promossa
l'esecuzione  esattoriale  nei  confronti  dall'avv.  Agostino   Majo
afferiscono tributi relativi al periodo di imposta ricompreso fra  il
2001 e il 2009; che in data 19 aprile 2010  Equitalia  F.V.G.  s.p.a.
eseguiva pignoramento mobiliare presso lo studio  dell'avv.  Majo  in
Trieste, piazza Oberdan n. 4,  ove  la  terza  opponente  avv.  Elena
Predonzani usufruiva  di  una  stanza  in  utilizzo  esclusivo  della
medesima, in virtu' di  accordi  -  verbali  non  fonnalizzati  -  di
collaborazione professionale; che l'opponente ebbe a proporre ricorso
ex art. 619 c.p.c., deducendo d'esser proprietaria di parte dei  beni
pignorati (come dichiarato anche in sede d'esecuzione) e  a  sostegno
di tale deduzione  produceva  le  fatture  d'acquisto  di  tali  beni
risalenti agli anni 1995 e 1996 (tranneche' di  uno,  acquistato  nel
2009), ed un'estratto delle scritture  contabili  dell'opponente,  da
cui resulta la  registrazione  delle  stesse;  che  l'Agente  per  la
riscossione Equitalia F.V.G. s.p.a. eccepiva che tali  documenti  non
sono idonei ai sensi dell'art. 63 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602/73 a fondare l'opposizione in quanto,  pur  essendo
tutti tranne uno anteriori all'anno cui si riferiscono i tributi  per
cui si procede, non rivestono, peraltro, la forma dell'atto  pubblico
ne' della scrittura privata autenticata; 
    Rilevato  che  l'art.  63  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 - siccome sostituito dall'art. 16
del decreto legislativo 29 febbraio 1999 n.  46  -  nel  disciplinare
l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale pone, per la prova
dell'appartenenza  al  terzo  dei  beni  sottoposti  ad   esecuzione,
limitazioni formali e temporali che non consentirebbero nella specie,
solo sotto il profilo formale, di ritenere  idonee  le  prove offerte
dall'opponente,  non  avendo  detti  documenti  la  forma   dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, pur  tuttavia  avendo
gli stessi il requisito temporale dell' anteriorita' all'anno cui  si
riferisce l'entrata iscritta ruolo; 
    Rilevato che l'art. 63 predetto (nella sua attuale  formulazione)
prevede  che  «l'ufficiale  della  riscossione  deve  astenersi   dal
pignoramento o desistere dal procedimento quando e' dimostrato che  i
beni appartengano a persona diversa dal debitore  iscritto  a  ruolo,
dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'art.  58,  comma  3,  in
virtu' di titolo avente data  anteriore  all'anno  cui  si  riferisce
l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione  puo'  essere  offerta
soltanto mediante esibizione di atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato  pronunciata  su
domanda proposta prima di detto anno»; 
    Ritenuto che cotale disposizione, gia' censurata  piu'  volte  da
altri Giudici di merito in diverse fattispecie (ex multis,  tribunale
Pisa, 21 gennaio 2008: «la previsione dell'art. 63  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del  29  settembre  1973,  n.  602,  come
sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo del 26 febbraio 1999,
n. 46, che impone ai terzi opponenti  all'esecuzione  esattoriale  di
esibire un titolo comprovante la proprieta' dei beni  di  data  certa
anteriore all'anno cui  si  riferisce  l'entrata  iscritta  a  ruolo,
aggravando la posizione del terzo anche rispetto a quella del coniuge
e dei parenti ed affini entro il terzo grado del debitore  esecutato,
appare manifestamente irragionevole ed in contrasto con gli  articoli
3, 24 e 42 cost., di  talche'  va  sollevata  la  relativa  q.l.c.»),
aggrava  in  modo  ingiustificato  ed  indiscriminato  la   posizione
processuale del terzo opponente, sottoposto  ad  un  rigoroso  regime
probatorio con limiti formali e temporali che non consentono ai terzi
di  provare  di  essere  proprietari  di  beni  pignorati,  anche  in
situazioni palesemente immuni dal rischio  di  fraudolenta  elusione,
come configurasi il caso di specie, ove i beni oggetto di opposizione
risultano  acquistati  ben  oltre  cinque  anni  innanzi  l'anno   di
riferimento dell'entrata iscritta a ruolo; 
    Considerato  che  nel  caso  de  quo  non  pare   ragionevolmente
configurabile una presunzione di frode  in  relazione  agli  atti  di
acquisto documentati dall'opponente e risalenti al 1995 e  1996,  ben
cinque anni prima rispetto al periodo in cui  si  ebbe  a  creare  il
presupposto del tributo del debitore esecutato, prima ancora che esso
si sia verificato, ne'  tanto  meno  pertanto  sia  ipotizzabile  una
presunzione di conoscenza «pro  futuro»  delle  vicende  patrimoniali
altrui; 
    Osservato che la stessa giurispudenza della Corte  costituzionale
sul punto in varie sentenze (ex multis vedansi  nn.  415/96,  444/95,
158/08)   rimarcava   l'irragionevolezza   delle   norme    limitanti
l'opposizione dei terzi nell'esecuzione esattoriale  con  riguardo  a
quei beni che con certezza non ricadono nel rischio della fraudolenta
elusione, con cio' confermando che il regime delle prove  e'  rimesso
per determinati rapporti alla discrezione del legislatore, ma  sempre
nei limiti della ragionevolezza ed in funzione proprio di quello  che
e' l'interesse  prioritario  perseguito,  interesse  che  nell'ambito
dell'esecuzione  esattoriale  e'  costituito  appunto   dall'esigenza
d'escludere fraudolente  elusioni,  con  la  conseguente  imposizione
d'una presunzione di frode temporalmente individuata dalla  norma  in
questione, ma che non puo' certo essere ragionevolmente ricondotta  a
ritroso  ad  un  momento  in  cui  il  debito  non  sussiste   ancora
difettandone il presupposto sostanziale; 
    Ritenuto, nella specie, ove non operanti tali limiti formali, che
la prova dell'appartenenza dei beni all'opponente sarebbe stata  gia'
stata raggiunta nel giudizio a  quo,  mediante  la  produzione  delle
fatture d'acquisto dei beni e dell'estratto delle scritture contabili
donde risulta la registrazione delle predette fatture da parte  della
opponente e risalente agli anni 1995 e 1996 (eccettuato un solo  bene
acquistato nel 2009); 
    Ritenuto che il raggiungimento della prova  nel  giudizio  a  quo
laddove non operassero i  limiti  di  cui  all'art.  63  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602/1973, anche secondo l'insegnamento
della  Consulta,  consentirebbe  di  ritenere  fondata  la  sollevata
questione di  legittimita'  costituzionale  (e  cio'  argomentando  a
contrario da Corte costituzionale 20 marzo 2009, n. 77); 
    Reputato irragionevole, alla luce di  quanto  rilevato  poc'anzi,
inferire una collusione ex ante del terzo opponente con il  debitore,
ed  altrettanto  irragionevole  che,  nella  dinamica  dei   rapporti
professionali,  la  sistemazione  logistica  di   ciascun   soggetto,
all'interno di uno studio di altri colleghi, come nel  caso  de  quo,
debba necessariamente accompagnarsi ad un atto formale di data certa,
quale l'atto pubblico o la  scrittura  privata  autenticata,  che  ne
riassuma i relativi  beni  d'appartenenza,  dove,  anzi,  proprio  la
precostituzione di un documento ad hoc potrebbe piuttosto  celare  un
intento fraudolento delle parti,  tenuto  conto  comunque  della  sua
collocazione temporale; 
    Ritenuto, sulla scorta  di  tali  considerazioni,  che  la  norma
dell'art. 63 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602/73
debba essere censurata giacche' viola: 
        l'art. 3 Cost., poiche' sottopone in  modo  irragionevole  ed
illegittimo il terzo opponente ad un regime  probatorio  estremamente
gravatorio rispetto a quello previsto per  i  procedimenti  esecutivi
ordinari, lesivo quindi del principio di eguaglianza, nella misura in
cui impone al terzo opponente di provare il titolo di proprieta'  dei
beni sottosposti a pignoramento unicamente a mezzo d'atto pubblico  o
scrittura privata autenticata ovvero sentenza  passata  in  giudicato
pronunziata su domanda proposta  prima  dell'anno  cui  si  riferisce
l'entrata iscritta a ruolo; 
        l'art. 24 Cost., poiche' introduce, per il  terzo  opponente,
in modo generalizzato  una  limitazione  probatoria  irragionevole  e
limitativa del diritto di difesa, laddove non consente al medesimo di
provare il titolo di proprieta' dei beni  sottoposti  a  pignoramente
anche a mezzo di produzioni documentali e/o prove  testimoniali,  pur
valutabili nel contesto delle  circostanze  del  caso  concreto,  con
valutazione rimessa al libero apprezzamento del Giudice a quo; 
        l'art. 42 Cost., poiche' da' vita, quale pratica conseguenza,
ad  un  generalizzato  potere   ablativo   dei   diritti   soggettivi
individuali,   prefigurando   una   concreta   espropriazione   senza
indennizzo laddove  consente,  nella  materia  di  riscossione  delle
imposte sui redditi, di privare illegittimamente un terzo del proprio
titolo di proprieta', pur in presenza di  idonea  prova  a  riguardo,
configurando cosi' una ipotesi  di  responsabilita'  patrimoniale  ex
lege per debiti altrui non giustificata dall'ordinamento; 
    Ritenuto che sussista, altresi', la rilevanza della questione nel
presente giudizio, in considerazione delle circostanze in fatto e  le
argomentazioni in  diritto  suesposte,  impedendo  a  questo  giudice
l'applicazione dell'art. 63 decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 602/73 di ritenere provata la proprieta' in capo all'opponente dei
beni pignorati e per cui e' opposizione laddove, invece, qualora  non
fossero operanti detti limiti probatori, la prova sarebbe stata  gia'
raggiunta mediante la produzione documentale  fornita  dall'opponente
(fatture d'acquisto e  scritture  contabili),  e  che  l'accoglimento
dell'opposizione renderebbe  essenziale  l'eventuale  disapplicazione
della norma medesima; 
    Ritenuto  che,  a  parere  di  questo   Giudice,   la   decisione
sull'opposizione  debba  esser  preceduta   dalla   soluzione   della
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  63  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602/73, per l'ingiusto pregiudizio che
patirebbe il terzo a seguito del rigetto dell'opposizione de  qua  in
forza d'una  previsione  normativa  prospettata  quale  irragionevole
nelle sue possibili applicazioni; 
    Osservato,  che,  quand'anche,  infatti,  fosse  soddisfatto   il
requisito temporale della prova, come nel caso di specie, il  difetto
del requisito formale della prova impedisce, di fatto,  al  terzo  di
provare la proprieta' dei beni,  e  ritenuto  come,  in  realta',  la
prioritaria esigenza-nonche' della ratio della  norma  -  d'escludere
fraudolente elusioni al fisco sia piuttosto legata al primo requisito
anziche'  al  secondo,  con  l'evidente  rischio   di   ingiusta   ed
indiscriminata applicazione a qualsivoglia fattispecie; 
    Acclarata, quindi, la rilevanza della  questione  ai  fini  della
definizione della presente causa in considerazione delle  circostanze
di fatto e delle argomentazioni  in  diritto  suesposte,  avente  tra
l'altro,  ad  oggetto  la  rivendicazione  di  beni  strumentali  per
l'esercizio  della  professione,  con  rischio  concreto   di   danno
irreparabile conseguente agli effetti irreversibili  di  una  vendita
forzosa; 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953 n. 87, ritenuta  la  questione  manifestamente  fondata  e
rilevante; 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il  tribunale  ordinario  di  Trieste,  nella   sovra   intestata
composizione monocratica, cosi' provvede: 
        solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
63 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre  1973  n.
602 (siccome modificato dal decreto legislativo del 26 febbraio  1999
n. 46) in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione per
le argomentazioni e ragioni di cui alla  motivazione  della  presente
ordinanza; 
        sospende il  giudizio,  disponendo  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina che, a cura della Cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' sia  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
    Trieste, 13 giugno 2011 
 
           Il Giudice dell'esecuzione: Di Paoli Paulovich