N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2018

Ordinanza del 6 febbraio  2018 della  Corte  d'appello  di  Bari  nel
procedimento penale a carico di T.G. e altri. 
 
Reati e pene - Reclutamento  e  favoreggiamento  della  prostituzione
  "volontariamente e  consapevolmente  esercitata"  -  Configurazione
  come illecito penale. 
- Legge 20 febbraio 1958, n. 75  (Abolizione  della  regolamentazione
  della  prostituzione  e  lotta   contro   lo   sfruttamento   della
  prostituzione altrui), art. 3, primo comma, n. 4), prima  parte,  e
  n. 8). 
(GU n.19 del 9-5-2018 )
 
                      CORTE DI APPELLO DI BARI 
                        Terza sezione penale 
 
    La Corte d'Appello di Bari - III Sezione Penale riunita in Camera
di Consiglio nelle persone dei sig. magistrati: 
      dott. Marcello De Cillis - Presidente; 
      dott. Adolfo Blattmann D'Amelj - Consigliere rel.; 
      dott.ssa Margherita Grippo- Consigliere 
    ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art. 23 legge  11  marzo
1953, n. 87, di rimessione alla Corte Costituzionale della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3 comma 1, n.  4)  e  n.  8)
della legge 20 febbraio 1958 n. 75, nel procedimento n.  3237/16  nei
confronti, tra gli altri, di: T.G., B.S., F.P., V.M.,  imputati  come
di seguito indicato. 
    La vicenda processuate: 
      1. Con decreto del 12 novembre 2013,  il  giudice  dell'udienza
preliminare presso  Tribunale  di  Bari  disponeva  il  giudizio  nei
confronti di T.G., T.C., B.S., F.P., F.L., L.F. e V.M. per rispondere
dei seguenti reati: 
T.G., F.P., V.M. 
    a) art. 416, comma 1, 2 e 3. c.p., per essersi associati tra loro
allo scopo di commettere un numero indeterminato di  delitti  (alcuni
dei quali specificati nei capi che seguono) relativi al  reclutamento
di donne al fine di farle esercitare la  prostituzione  con  S.B.  in
occasione degli incontri  organizzati  presso  le  sue  residenze  e,
comunque,   alla   agevolazione,   induzione,    favoreggiamento    e
sfruttamento della attivita'  di  prostituzione  con  lo  stesso;  in
particolare, il T., promotore ed organizzatore dell'associazione,  al
fine di consolidare il rapporto con  S.B.  (avviato  nell'estate  del
2008), ottenere,  per  il  suo  tramite,  incarichi  istituzionali  e
allacciare, avvalendosi della sua intermediazione, rapporti  di  tipo
affaristico con i vertici della Protezione  civile,  di  Finmeccanica
S.p.a., di societa' a quest'ultima collegate (SEL PROC s.c.  a  r.l.,
Selex Sistemi Integrati S.p.a. e Seicos S.p.a.). di  Infratelit  Alia
S.p.a. ed altre societa', provvedeva a: 
    ricercare le donne, personalmente o per il  tramite  degli  altri
partecipi,  persuadendole  a  prostituirsi  o  rafforzando  il   loro
iniziale proposito di prostituirsi, in occasione degli  incontri  che
egli stesso organizzava presso le residenze di S.B.; 
    selezionare le donne, personalmente o per il tramite degli  altri
partecipi, secondo specifiche caratteristiche fisiche (giovane  eta',
corporatura esile ecc.); 
    impartire,  in   occasione   di   tali   incontri,   disposizioni
sull'abbigliamento da indossare e sul comportamento da assumere; 
    sostenere le spese di viaggio e soggiorno delle donne provenienti
da varie parti d'Italia, mettere loro a  disposizione  il  mezzo  per
raggiungere il luogo dell'incontro. 
    Tutti  gli  altri,  partecipi  dell'associazione,   contribuivano
consapevolmente al  funzionamento  del  meccanismo  criminoso,  anche
nella prospettiva di ricevere vantaggi personali (il F. diventare  il
referente nell'attivita' di organizzazione delle feste private del B.
a Milano; gli  altri  due  beneficiare  indirettamente  dei  vantaggi
economici che il T. al quale erano  legati  da  rapporti  di  affari,
avrebbe conseguito attraverso l'aggiudicazione di commesse  da  parte
delle societa' sopra  indicate),  attraverso  l'organizzazione  delle
serate provvedendo alla ricerca e alla  selezione  delle  prostitute,
secondo i criteri sopra indicati, nonche' alla  verifica  della  loro
disponibilita' a prostituirsi. 
    In Bari, Roma e Milano dal settembre 2008 al maggio 2009 
T.G., 
      b) art. 3, comma primo, numeri 4) e  8)  legge  n.  75/58,  per
avere reclutato D.N., M.T. (detta T.) favorito e sfruttato - al  fine
di  perseguire  i  fini  delineati  al  capo  A)  -  l'attivita'   di
prostituzione della stessa, esercitata in favore di  S.B.  presso  la
sua residenza romana, dietro pagamento di  corrispettivo  in  denaro,
provvedendo  ad  istruirla  sull'abbigliamento  da  indossare,  sulle
finalita' della serata, a sostenere le spese di viaggio e  soggiorno,
mettendo a sua disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo  G
unitamente ad altre ragazze, pure  invitate  con  la  prospettiva  di
farle prostituire dietro compenso in denaro e la  promessa  di  altre
utilita' nel mondo dello spettacolo. 
    In Bari e Roma, 23 e 24 settembre 2008 
T.G. 
      c) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, art. 4,
comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere  reclutato D.F.B.C.
(detta C.), D.L. e un terza donna non meglio identificata, al fine di
farle prostituire in favore di S.B. presso la sua residenza di  Villa
S.M. dietro il pagamento di un corrispettivo, sostenendo le spese  di
viaggio e provvedendo ad istruirle  sull'abbigliamento  da  indossare
per l'incontro serale. 
    In Arcore, dal 26 al 28 settembre 2008 
T.G. 
      d) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8),  legge  n.  75/58,  per
aver reclutato L.F., favorito e sfruttato, al fine  di  perseguire  i
fini  delineati  al  capo  A)  -  dietro  la  promessa  di   utilita'
professionali, l'attivita' di prostituzione della stessa,  esercitata
in favore di S.B. presso la sua residenza romana di Palazzo G. 
    In Roma, 2 dicembre 2008 
T.G. 
      e) artt. 81. 56 C.p., 3, comma primo, numeri 4),  5)  e  8),  e
art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere,  con  piu'
azioni esecutive di un medesimo disegno delittuoso: 
    1. reclutato L.F., K.N. (detta H)  e  K.M.B.,  per  favorirne  la
prostituzione dietro  corrispettivo  in  denaro.  ovvero  promettendo
altre utilita', sostenendo le spese di viaggio della K. e B. mettendo
a disposizione un'autovettura per  l'accompagnamento  delle  donne  a
Palazzo G.; 
    2. sfruttato l'attivita' di prostituzione della prima, esercitata
in favore di S.B., presso la  sua  residenza  romana  -  al  fine  di
perseguire i fini  delineati  al  capo  A)  nonche'  per  aver  nella
medesima circostanza di  tempo  e  di  luogo,  compiuto  atti  idonei
diretti in modo non equivoco a indurre A.M. a prostituirsi in  favore
di S.B., promettendole  che  lo  stesso  l'avrebbe  favorita  per  la
conduzione del Festival di Sanremo, non riuscendo a portare a termine
il suo proposito a causa del rifiuto opposto dalla stessa. 
    In Roma, 10 dicembre 2008 
T.G. 
      f) art. 3, comma primo, numeri 4), e 8), legge  n.  75/58,  per
avere reclutato, per favorirne (a prostituzione, dietro pagamento  di
corrispettivo in denaro, C.C.C., sostenendo le  spese  di  viaggio  e
soggiorno  della  stessa  e  di  altra  giovane  donna   invitata   a
partecipare   all'incontro    serale,    impartendole    disposizioni
sull'abbigliamento da indossare e mettendo ad entrambe a disposizione
un'autovettura per raggiungere Palazzo G nonche' per  aver  sfruttato
al fine di perseguire i fini delineati al capo A)  -  l'attivita'  di
prostituzione della prima, esercitata in favore di S.B. presso la sua
residenza romana. 
    In Roma, dal 14 al 28 novembre 2008 
T.G. 
      g) artt. 81, 56 C.p. 3, comma primo, numeri 4), 5) e 8),  legge
n. 75/58, per aver reclutato, favorito  e  sfruttato  -  al  fine  di
perseguire fini delineati al capo A), dietro corrispettivo in denaro,
l'attivita' di prostituzione di M.B. in favore di S.B.  reso  la  sua
residenza di Villa C., sostenendo le spese di viaggio  della  stessa,
nonche' per aver. nella medesima circostanza di  tempo  e  di  luogo,
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a  indurre  G.C.  a
prostituirsi in favore di S.B., non riuscendo a portare a termine  il
suo proposito per cause indipendenti dalla sua volonta'. 
    In Porto Rotondo (Or), 6 gennaio 2009 
T.G. 
      h) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8),  legge  n.  75/58,  per
avere reclutato, per favorirne  la  prostituzione  con  S.B.,  dietro
pagamento di corrispettivo in denaro, C.C.C. sostenendo le  spese  di
viaggio della  stessa  e  di  altre  due  giovani  donne  invitate  a
partecipare  all'incontro  serale,  mettendo  loro   a   disposizione
un'autovettura per raggiungere Palazzo G , nonche' per aver sfruttato
- al fine di perseguire fini delineati al capo A)  -  l'attivita'  di
prostituzione della prima, esercitata in favore di S.B. presso la sua
residenza romana. 
    In Bari e Roma, 14 gennaio 2008 
T.G. 
      i) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4, comma  primo,
numero 7), legge n. 75/58,  per  aver  reclutato  T.S.  e  S.F.,  per
favorirne, dietro la promessa di utilita' varie, la prostituzione  in
favore  di  S.B.,  presso  la  sua  residenza  romana,  anche   dando
istruzioni sull'abbigliamento da indossare per  l'incontro  serale  e
mettendo a disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo G. 
    In Roma, 13 marzo 2009 
T.G. e L.F. 
      j) artt. 56, 81 e 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4), 5) e 8),
legge n. 75/58, per avere il T., mediante piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in un primo momento reclutato  L.F.,  per
favorirne la prostituzione con S.B., e,  successivamente,  per  avere
compiuto, in concorso con la stessa L.F., atti idonei  e  diretti  in
modo non  equivoco  a  indurre  A.M.  a  prostituirsi  in  favore  di
prospettando  la  possibilita'  di  un  personale  interessamento  di
quest'ultimo (sollecitato vieppiu' dalla stessa A.) per consentire la
partecipazione del  fratello  ad  una  trasmissione  televisiva,  non
riuscendo  a  portare  a  termine  il  loro  proposito  per   ragioni
indipendenti dalla loro volonta'. 
    In Roma, 25 gennaio e 11 febbraio 2009 
T.G. 
    k) artt. 81 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58,
per avere, dopo diversi tentativi  di  induzione,  reclutato  C.G.  e
favorito, dietro  la  promessa  di  utilita'  economiche  non  meglio
definite, l'attivita' di prostituzione della stessa  a  vantaggio  di
S.B., presso la sua residenza romana, sostenendo le spese di  viaggio
della donna,  nonche'  mettendo  a  disposizione  un'autovettura  per
l'accompagnamento, della donna e di un sua amica, a Palazzo G. 
    In Roma, 18 e 19 febbraio 2009 
T.G. e B.S. 
      l) art. 81, 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 8), 4,  comma
primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in  concorso  tra  loro,
reclutato V.D.M., S.C. (detta M.) e R.N. favorito e  sfruttato  -  al
fine di perseguire ai fini delineati al  capo  A)  -  l'attivita'  di
prostituzione della prima, esercitata, in favore di S. presso la  sua
residenza  romana,  dietro  pagamento  di  corrispettivo  in  denaro,
provvedendo, in particolare,  il  T.  ad  istruire  le  stesse  sulle
modalita' comportamentali da assumere, sulla finalita' della  serata,
a sostenere le spese di viaggio e soggiorno delle donne, e a  mettere
a loro disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo. 
    In Roma dal 30 agosto al 6 settembre 2008 
T.G. e F.L. 
      m) artt. 110 c.p., 3, comma  primo,  numeri  4)  e  75/58,  per
avere, in concorso tra loro, reclutato M.J.D.B.R., per  favorirne  la
prostituzione, dietro corrispettivo in denaro, a  vantaggio  di  S.B.
presso la sua residenza romana; in particolare, la F.L., invitando la
D.B.R. a far partecipare  altre  ragazze  all'incontro,  impartendole
disposizioni  sul  comportamento  da  tenere  e  l'abbigliamento   da
indossare; il T., mettendo a disposizione di questa e  di  altre  due
amiche della stessa un'autovettura per raggiungere Palazzo G. 
    In Roma, dal 17 al 21 ottobre 2008 
T.G. 
      n) 10 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per
avere, in concorso tra loro, dapprima indotto C.G. a prostituirsi per
S.B., poi favorito e  sfruttato  -  al  fine  di  perseguire  i  fini
delineati al capo A) - l'attivita'  di  prostituzione  della  stessa,
esercitata presso la residenza  di  Arcore,  dietro  la  promessa  di
utilita' professionali e di altra  natura,  sostenendo  le  spese  di
viaggio  della  donna,  e  mettendo  a  disposizione   della   stessa
un'autovettura per il suo accompagnamento a Villa S.M. 
    In Bari ed Arcore, dal 25 al 28 settembre 2008 
T.G. e F.P. 
      o) artt. 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 8),  e  art.  4,
comma primo, n. 7), legge n. 75/58,  per  avere  concorso  tra  loro,
reclutato  D.F.B.C.   (detta   C),   F.D.F.L.,   per   favorirne   la
prostituzione,  dietro  corrispettivo  di  una  somma  di  denaro,  a
vantaggio di S.B., presso la sua residenza  di  Arcore,  provvedendo,
T., ad  istruire  la  D.F.B.C.  sull'abbigliamento  da  indossare  in
occasione   dell'incontro   serale,   e   mettendo   a   disposizione
un'autovettura per l'accompagnamento a Villa S.M. delle stesse  e  di
altre due giovani donne invitate a partecipare all'incontro serale. 
    In Arcore, dal 6 al 9 novembre 2008 
T.G. e F.P. 
    p) artt. 81 e 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) 8), e  art.  4,
comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere,  in  concorso  tra
loro, reclutato  P.M.  e  G.P.M.E.,  (detta  M.),  Per  favorirne  la
prostituzione, dietro corrispettivo in denaro, a vantaggio  di  S.B.,
presso la sua residenza romana, nonche' la sola  G.P.M.E.  presso  il
centro «Messegue» di Melezzole (TR), provvedendo, inoltre, il  T.,  a
sostenere le spese di viaggio e soggiorno delle donne. 
    In Roma e Melezzole (TR), dal 4 28 novembre 2008 
T.G. e V.M. 
      q) artt. 110 c.p. 3, comma primo, numeri 4) e  8)  ,  legge  n.
75/58 per  avere,  in  concorso  tra  loro,  reclutato  C.D.S.M.  per
favorirne la prostituzione, dietro la  promessa  di  corrispenivo  in
denaro, a vantaggio di S.B. , presso  la  sua  residenza  di  Arcore,
provvedendo, il T . a dare istruzioni alla  donna  sull'abbigliamento
da  indossare  in  occasione  dell'incontro  serale,  e  mettendo   a
disposizione un'autovettura  per  l'accompagnamento  della  stessa  a
Villa S.M. 
    In Milano ed Arcore, 2 febbraio 2009 
T.G. e V.M. 
      r) artt. 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e  art.  4,  comma
primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in  concorso  tra  loro,
anche disgiuntamente tra loro, reclutato C.C. (detta M.) e C.C.C. per
favorirne la prostituzione  a  vantaggio  di  S.  B.  presso  la  sua
residenza di Arcore. 
    In Milano, 3 maggio 2009 
T. G. e V.M. e F.P. 
      s) artt. 81, 10 c.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8),  e  art.
4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra
loro,  mediante  piu'  azioni  esecutive  di  un   medesimo   disegno
criminoso, reclutato I.V. B.G. e V.D.M. e'  favorito  l'attivita'  di
prostituzione delle prime  due  in  favore  di  S.B.  presso  la  sua
residenza romana, dietro corrispettivo in denaro, provvedendo, il  T.
ad istruirle sulla finalita' della serata, a sostenere  le  spese  di
viaggio e di soggiorno di I.V. e V.D.M. a mettere a loro disposizione
un'autovettura per raggiungere Palazzo G. 
    In Roma, dal 30 settembre 10 ottobre 2008 
T.G. e V.M. 
      t) artt. 81, 110 C.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), e  art.
4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra
loro, operando anche disgiuntamente, mediante piu'  azioni  esecutive
di un medesimo disegno criminoso, reclutato I.V., B.G.  e  D.P.,  per
favorirne la prostituzione, dietro corrispettivo in denaro,  nonche',
per aver sfruttato al fine di perseguire i fini delineati al capo  A)
- l'attivita' di prostituzione delle prime due  donne  in  favore  di
S.B., presso la sua residenza romana; in particolare, per  avere,  il
T. sostenuto le spese di viaggio e di soggiorno di I.V., P. D.  e  di
un'altra giovane donna invitata a  partecipare  all'incontro  serale,
oltre che  messo  a  disposizione  delle  stesse  un'autovettura  per
raggiungere Palazzo G. 
    In Bari e Roma, dal 10 ottobre al 16 ottobre 2008 
T.G. F.P. e V.M. 
      u) artt. 81, 110 c.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), e  art.
4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra
loro,  mediante  piu'  azioni  esecutive  di  un   medesimo   disegno
criminoso, reclutato T.S. e tale M., n.m.i., per favorirne, dietro la
promessa di utilita' varie,  la  prostituzione  in  favore  di  S.B.,
presso la sua residenza romana; in particolare, il T., per avere dato
istruzioni sull'abbigliamento da indossare per  l'incontro  serale  e
messo a loro disposizione un' autovettura per raggi ungere Palazzo G. 
    In Roma, 10 marzo 2009 
T.G. e V.M. 
      v) artt. 81, 110 c.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), e  art.
4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra
loro,  mediante  piu'  azioni  esecutive  di'  un  medesimo   disegno
criminoso,  reclutato  P.D.,   B.M.   e   L.R.   per   favorirne   la
prostituzione,  dietro  corrispettivo  in  denaro,  provvedendo,   in
particolare,  il  T.,  a  sostenere  le  spese  del  loro  viaggio  e
soggiorno, impartire disposizioni  sul  comportamento  da  tenere  in
occasione dell'incontro serale e sull'abbigliamento da indossare,  ed
a mettere a disposizione delle stesse un'autovettura per  raggiungere
Palazzo G.; nonche', per aver sfruttato al fine di perseguire i  fini
delineati al  capo  A)  -  l'attivita'  di  prostituzione  della  D.,
esercitata a vantaggio di S.B.; presso la sua residenza romana. 
    In Bari e Roma, dal 27 ottobre al 5 novembre 2008 
T.G. 
      z) artt. 81 C.p. art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge  n.
75/58, per avere in piu' occasioni, mediante piu' azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, reclutato D.N.M.T. (detta T.) favorito
e sfruttato l'attivita' di prostituzione  della  stessa,  esercitata,
presso l'Hotel Mare Pineta di Bari, in favore di A.C., all'epoca  dei
fatti Capo Area Gestione Patrimonio dell'ASL  di  Bari,  organizzando
personalmente l'incontro tra i predetti, corrispondendo alla  stessa,
per ciascuna prestazione, una  somma  in  denaro,  e  provvedendo  al
pagamento della stanza d'albergo, al fine di corrompere  il  pubblico
ufficiale (nei confronti del  quale  si  procede  separatamente)  per
ottenere  l'assegnazione  privilegiata  di  commesse  e   affidamenti
diretti da parte dell'ASL Bari. 
    In Bari, 10 luglio e 15 ottobre 2008 
T.G. e T.C. 
      aa) artt. 110 c.p.c. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n.
75/58, per avere, in concorso tra loro, reclutato  C.S.  (detta  M.),
favorito e  sfruttato  l'attivita'  di  prostituzione  della  stessa,
esercitata,  dietro  pagamento  di  corrispettivo,   presso   l'Hotel
Principe di Savoia di Milano, in favore di A.F., all'epoca dei  fatti
Vice Presidente della Regione Puglia, organizzando l'incontro  tra  i
predetti, al fine di ottenere vantaggi nell'assegnazione di  commesse
e affidamenti da parte dell'ASL Lecce con il patrocinio e il sostegno
politico del F. (nei confronti del quale si procede separatamente) 
    In Milano, 4 settembre 2008 
T.G. 
      ab) artt. 81, c.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8),  legge  n.
75/58, per avere in piu' occasioni, mediante piu' azioni esecutive di
un  medesimo  disegno  criminoso,  reclutato  D.N.M.T.  (detta   T.),
favorito e  sfruttato  l'attivita'  di  prostituzione  della  stessa,
esercitata, dietro pagamento di un corrispettivo  in  denaro,  presso
l'immobile nella sua disponibilita', in favore di S.F., all'epoca dei
fatti   Vice   Presidente   della   Regione   Puglia,    organizzando
personalmente l'incontro  tra  i  predetti,  al  fine  di  orientare,
attraverso il sostegno politico del F. (nei confronti  del  quale  si
procede separatamente), l'esercizio  della  funzione  pubblica  degli
uffici della ASL  Lecce  verso  il  soddisfacimento  degli  interessi
patrimoniali delle aziende  riconducibili  allo  stesso  e  alla  sua
famiglia. 
    In Bari, in epoca precedente l'estate del 2008 
T.G. 
      ac) artt. 81 c.p. e 3 comma primo, numeri 4)  e  8),  legge  n.
75/58, per avere  in  piu'  occasioni  reclutato  D.M.V.  favorito  e
sfruttato, dietro pagamento di corrispettivo in  denaro,  l'attivita'
di prostituzione della stessa a  vantaggio  di  S.F.,  all'epoca  dei
fatti Vice Presidente della Regione Puglia; in particolare, pagandole
il viaggio da Parigi a Bari, ospitandola e  mettendo  a  disposizione
della  stessa  la  propria  abitazione,  organizzando   personalmente
l'incontro tra i  predetti,  al  fine  di  orientare,  attraverso  il
sostegno  politico  del  F.  (nei  confronti  del  quale  si  procede
separatamente), l'esercizio  della  finzione  pubblica  degli  uffici
della ASL Lecce verso il soddisfacimento degli interessi patrimoniali
delle aziende riconducibili allo stesso e alla sua famiglia. 
      In Giovinazzo (BA), tra il 2007 e il 2008 
T.G. 
    ad) art. 3, comma primo, numeri 4) e  8),  legge  n.  75/58,  per
avere  reclutato  B.M.,   favorito   e   sfruttato   l'attivita'   di
prostituzione della stessa, esercitata in favore  di  un  non  meglio
identificato Capo Area dell'Istituto  Bancario  Carige,  al  fine  di
ottenere  agevolazioni  nella  gestione  di'  una  propria  posizione
bancaria presso il suddetto Istituto di credito. 
    In Bari 12 e 13 febbraio 2009 
T.G. 
    ae) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4,  comma  primo,
numero 7), legge n. 75/58, per avere reclutato K.N. (detta H ),  S.F.
ed E n.m.i., favorito e sfruttato, dietro  corrispettivo  in  denaro,
l'attivita' di prostituzione  delle  prime  due,  esercitata,  presso
l'Hotel Valadier di Roma - a sue spese - in  favore  di  S.M.  (detto
R.), dirigente del Gruppo Finmeccanica, e altro soggetto  non  meglio
identificato, al fine di  ottenere  tramite  lo  stesso  informazioni
riservate dall'interno del  citato  Gruppo  industriale,  nonche'  di
entrare in contatto con i relativi vertici aziendali. 
    In Roma, dal 3 al 5 marzo 2009 
T.G. 
    af) art. 3, comma primo, numeri 4), 5) e 8) legge n.  75/58,  per
aver reclutato G.B., S.F. e F.L., per favorirne  la  prostituzione  a
vantaggio di alcuni suoi ospiti invitati a  cena  presso  la  propria
residenza romana, dietro il pagamento di un corrispettivo in  denaro,
dando  istruzioni  alla  G.  sull'abbigliamento  da   indossare   per
l'incontro serale. 
    In Roma, 29 aprile 2009 
    2. Nel corso  del  suddetto  giudizio  di  primo  grado  tenutosi
dinanzi  al  Tribunale  di  Bari,   II   Sezione   Penale,   esaurita
l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del  9  novembre  2015  gli
avv.ti  Gioacchino   Ghiro   e   Ascanio   Amenduni,   nell'interesse
dell'imputato   V.M.,   sollevavano   eccezione   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 3 n. 4), 5) ed 8) della legge  n.  75/1958
nella parte in cui prevedono come reato o sanzionano con la  medesima
pena edittale i reati di reclutamento, induzione,  favoreggiamento  e
sfruttamento della prostituzione quando  la  stessa  sia  volontaria,
consapevole e professionale piuttosto che svolta in modo coatto o per
bisogno economico, per contrasto con gli artt. 2,  3,  13,  25  e  27
della Costituzione, ovvero con i principi  di  uguaglianza,  liberta'
sessuale, autodeterminazione,  nonche'  di  legalita',  offensivita',
tassativita' e proporzionalita' della pena. 
    3. La questione veniva discussa all'udienza del 13 novembre  2015
al cui esito veniva pronunziata sentenza che, per  quanto  rileva  in
questa sede, dichiarava: 
      B.S. colpevole del reato di reclutamento ascrittole al capo  L)
della rubrica, in esso assorbito  quello  di  favoreggiamento  e,  in
concorso di attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto
alla contestata aggravante, la condannava alla  pena  di'  anni  uno,
mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre  al  pagamento
delle spese processuali; 
      F.P. colpevole dei reati di cui ai  capi  P)  limitatamente  al
reclutamento di G.P.M.E. (detta M.); S) limitatamente al reclutamento
di V.I. e G.B.  U)  limitatamente  al  reclutamento  di  T.S.  e,  in
concorso  di  attenuanti  generiche,  con  giudizio  di   equivalenza
rispetto all'aggravante contestata, unificati  i  reati  ex  art.  81
c.p., lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione  ed
€ 1000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 
      T.G. colpevole dei reati di cui ai  capi  B)  limitatamente  al
reclutamento; C) limitatamente al  reclutamento  di  D.F.B.C.  (detta
C.); D) limitatamente al reclutamento di L.F. E)  limitatamente  alle
ipotesi  di  reclutamento;  F)  limitatamente  al  reclutamento;   G)
limitatamente al reclutamento; H) limitatamente al  reclutamento;  I)
limitatamente alle  ipotesi  di  reclutamento;  i)  limitatamente  al
reclutamento; L)  limitatamente  alle  ipotesi  di  reclutamento;  N)
limitatamente al favoreggiamento; O) limitatamente al reclutamento di
D.F.B.C.  (detta  C  );   P)   limitatamente   al   reclutamento   di
G.P.M.E.(detta M.); R) limitatamente alle ipotesi di reclutamento; S)
limitatamente alle ipotesi di  reclutamento;  T)  limitatamente  alle
ipotesi  di  reclutamento;  U)  limitatamente  al  reclutamento;   V)
limitatamente al reclutamento di D.P. e  M.B.;  Z)  limitatamente  al
reclutamento; AA), limitatamente al reclutamento;  AB)  limitatamente
al reclutamento; AD) limitatamente al reclutamento; AE) limitatamente
al reclutamento di S.F. e K.N.; AF) limitatamente al reclutamento  di
S.F. e G.B. e, ritenuto configurabile un  unico  reato  in  relazione
alle condotte contestate ai capi L) e AA) per C.S., ai capi F), H)  e
R) per C.C.C., ai capi D), J) e E) per L.F., ai capi  C)  ed  O)  per
D.F.B.C. (detta C.), ai capi L) e S) per D.M.V. ai capi S) e  T)  per
V.I., I) e U) per T.S., ai capi T) e V) per D.P. ai capi B), Z) e AB)
per D.N.M.T. ai capi G), V) e AD) per M.B., ai capi S), T) e AF)  per
G.B., ai capi AE) e AF) per S.F. e ai capi D) e AE) per K.N.  escluso
il concorso con il reato  di  favoreggiamento  perche'  assorbito  da
quello di reclutamento in relazione ai capi B),  E)  con  riguardo  a
L.F. F), G), H), L), S), T), V) con riguardo a D.P. e M.B.Z),AB), AE)
con riguardo a S.F. e K.N. e AF) con riguardo a S.F.e  G.B.  ritenuta
sussistente la contestata aggravante del fatto commesso ai  danni  di
piu' persone ed applicato l'aumento per la continuazione ex  art.  81
cpv. c.p., lo condannava alla pena di anni  sette  e  mesi  dieci  di
reclusione ed € 3000,00 di multa,  oltre  al  pagamento  delle  spese
processuali; 
    V.M. colpevole dei reati di  cui  ai  capi  R)  limitatamente  al
reclutamento di C.C. (detta M.); S) limitatamente al reclutamento  di
V.I.; T) limitatamente al reclutamento di D'P.; U)  limitatamente  al
reclutamento di tale M. e, in  corso  di  attenuanti  generiche,  con
giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante testata, unificati  i
reati ex art. 81 c.p., lo condannava alla pena di anni tre, mesi  sei
di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle  spese
processuali. 
    L'adito   Tribunale   respingeva   altresi'   le   eccezioni   di
illegittimita' costituzionale sollevate dai difensori degli  imputati
per difetto dei presupposti di cui all'art. 23, legge n. 87/53. 
    4. Avverso tale  pronunzia  hanno  interposto  gravame  T.G.  con
ricorso depositato in data 23 giugno 2016, V.M. e  F.P.  con  ricorso
del 24 giugno 2016 e  B.S.  con  ricorso  del  29  giugno  2016;  nei
rispettivi scritti difensivi gli  avv.ti  Raffaele  Quarta  e  Nicola
Quaranta per T.G. e gli avv.ti Ascanio Amenduni  e  Gioacchino  Ghiro
per V.M. hanno riproposto espressamente dinanzi  a  questa  Corte  di
Appello l'eccezione di illegittimita' costizionale, respinta in prime
cure. 
    5. All'udienza del 21 dicembre 2017 i  difensori  degli  imputati
hanno rassegnato  le  loro  conclusioni  in  merito  alla  riproposta
eccezione d'incostituzionalita' con rinvio  all'odierna  udienza  per
brevi repliche, al cui esito questa Corte ha pronunziato la  seguente
ordinanza. 
    La rilevanza dell'eccezione d'incostituzionalita' nell'ambito del
presente giudizio di appello. 
    6.  Va  subito  evidenziato   come   la   decisione   in   merito
all'eccezione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  comma
primo n. 4 ed 8), 4 n.7) legge n. 75/58 sia certamente  rilevante  ai
fini del presente giudizio di appello. 
    Invero e' di tutta evidenza come il suo eventuale accoglimento in
relazione al reato di reclutamento ai fini di' prostituzione comporti
la riforma delle pronunzie di condanna intervenute in prime cure  con
assoluzione di tutti gli imputati dalla suddetta imputazione  perche'
il fatto non sarebbe piu' previsto dalla legge come reato. 
    Ne' puo' assumere rilievo in senso contrario la  circostanza  per
cui taluni reati oggetto di statuizione di condanna  si  siano  medio
tempore prescritti, in quanto la rilevanza della sollevata  eccezione
permane in ragione del maggior favore della formula assolutoria piena
rispetto alla pronunzia di non doversi procedere per  estinzione  del
reato. 
    Parimenti  la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  permane   anche   con   riferimento   al   reato   di
favoreggiamento di cui all'art. 3 comma primo n. 8 prima parte  legge
n. 75/58, in quanto in merito allo stesso il Tribunale di prime  cure
ha solo stimato assorbita  la  relativa  fattispecie  delittuosa  nel
reato  di  reclutamento,  in  buona   sostanza   pervenendo   ad   un
accertamento  di  penale   responsabilita'   degli   imputatati   non
traducibile in statuizione di condanna per ragioni di continenza. 
    Ne consegue che, ove nel corso del giudizio  di  appello  dovesse
essere  riformata  la  pronunzia  di  condanna  per   il   reato   di
reclutamento a fini di prostituzione, si rinnoverebbe  la  necessita'
di valutare la penale responsabilita' degli imputati in relazione  al
reato   di   favoreggiamento,   sicche'   l'eventuale    accoglimento
dell'eccezione  d'incostituzionalita'  della  relativa  norma  penale
imporrebbe di definire il giudizio con pronunzia assolutoria  perche'
il fatto non e' previsto dalla legge come reato. 
    La questione d'illegittimita' costituzionale  in  relazione  alla
violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
      7. Cio' premesso e venendo al  cuore  della  problematica  deve
osservarsi  come  le  condotte  ritenute  penalmente  rilevanti   nel
presente processo siano integrate dall'aver gli imputati organizzato,
in   favore   dell'allora   premier   S.B.,   incontri   con   escort
occasionalmente  o  professionalmente  dedite   alla   prostituzione,
richiamandosi in proposito la piu' comune e consolidata accezione del
termine «escort»  che  identifica  concettualmente  l'accompagnatrice
ovvero la persona retribuita  per  accompagnare  qualcuno  e  che  e'
disponibile anche a prestazioni sessuali, con esclusione, quindi,  di
quelle  forme  di  esercizio  coattivo  della  prostituzione   ovvero
necessitato da ragioni di bisogno. 
    Dunque  le  condotte  di  reclutamento  e  favoreggiamento  della
prostituzione si vanno  a  collocare  nel  presente  giudizio  in  un
contesto operativo sgombro  da  costrizioni  incidenti  sulla  libera
determinazione della prostituta al compimento di prestazioni sessuali
a pagamento, tanto piu' che la medesima legge n. 75/58 si ritiene, ad
avviso dei giudici di prime cure, presupponga  proprio  l'assenza  di
condizionamenti  della  volonta'  nel  momento  della   deliberazione
iniziale della prostituta ad esercitare il meretricio. 
    Il  fenomeno  sociale  della  prostituzione  professionale  delle
escort costituisce allora la novita' che va a connotare  il  presente
processo e che inevitabilmente pone la necessita'  di  richiedere  un
nuovo vaglio di costituzionalita' della Legge  Merlin,  concepita  in
un'epoca storica in  cui  il  suddetto  fenomeno  non  era  di  certo
conosciuto e neppure concepibile: non a caso i precedenti  interventi
della Consulta in relazione alla legge n. 75/58 non  hanno  in  alcun
modo affrontato le problematiche connesse all'emergenza del  fenomeno
della prostituzione professionale delle escort ed hanno  avuto  quale
prospettiva valutativa quella della costituzionalita' della normativa
con riferimento al principio di legalita' di cui all'art. 25 Cost. 
    Ben altro scenario valutativo  si  pone  invece  nell'ambito  del
presente processo penale centrato, proprio in ragione della  suddetta
premessa  fenomenologica,  sull'affermazione  del   principio   della
liberta' di autodeterminazione sessuale della persona umana; liberta'
che  si  estrinseca,   nel   caso   delle   escort,   attraverso   il
riconoscimento del loro diritto di  disporre  della  sessualita'  nei
termini contrattualistici dell'erogazione della prestazione  sessuale
contro pagamento di' denaro o di altra compatibile utilita'. 
    Siamo in presenza di  un  diritto  costituzionalmente  garantito,
avendo proprio la Corte Costituzionale, con la pronunzia  n.  561/87,
sancito  essere  la  sessualita'  «uno  degli  essenziali   modi   di
espressione della persona umana»  sicche'  «il  diritto  di  disporne
liberamente e' senza dubbio un diritto soggettivo  assoluto,  che  va
ricompreso tra le posizioni soggettive  direttamente  tutelate  dalla
Costituzione ed inquadrato tra i diritti  inviolabili  della  persona
umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire». 
    Orbene, il principio del libero esercizio della prostituzione  ha
sicuramente accarezzato anche il legislatore del 1958, avendo  invero
avuto la Legge Merin il precipuo e titolato fine di impedire forme di
sfruttamento della prostituzione, ma non vi e' parimenti  dubbio  che
la liberta' considerata da tale legislatore  sia  stata  intesa  come
liberta' della prostituzione da forme di  asservimento  della  stessa
all'altrui potere organizzativo (tanto da  comportare  la  definitiva
abolizione dell'esercizio  strutturato  di  case  di  prostituzione),
laddove il concetto di liberta', cui parametrare oggi la  valutazione
di costituzionalita' della normativa in esame, si arricchisce di  una
connotazione ben piu' positiva e piena,  che  la  riguarda  non  come
libera scelta rispetto al potere esterno di imprigionarla  in  ambiti
di controllato esercizio  ma  come  modalita'  autoaffermativa  della
persona umana, che percepisce il proprio se' in termini di erogazione
della propria corporeita'  e  genitalita'  (e  del  piacere  ad  essa
connesso) verso o contro la dazione di diversa utilita'. 
    Nello  specifico  il  fenomeno  oggetto  del  presente   processo
riguarda l'osservazione di condotte di donne  che  hanno  liberamente
scelto  di  operare  lo  scambio  contrattualistico  tra  il  piacere
procurato a terzi mediante la libera cessione della loro  sessualita'
e quello di poter  acquisire  vantaggi  economicamente  apprezzabili;
scambio che sicuramente era gia' tipizzato nelle forme di  meretricio
attenzionate dalla Legge Merlin ma  che  l'attuale  contesto  storico
sociale impone di reinterpretare non  solo  nella  prospettiva  della
tutela dall'incombenza organizzativa di chi vuole profittare di  tale
esercizio ma nei termini di una  protestata  forma  di'  affermazione
identitaria, attingendo la liberta'  di  autodeterminazione  sessuale
alle piu' profonde radici della persona umana  che  per  tale  scelta
paga un prezzo  di  collocazione  identitaria  e  sociale  altissimo,
assumendo un ruolo sociale ben definito e stabilizzato. 
    Ed allora tale  scelta  ovvero  quella  di  elargire  sessualita'
lucrativa,  proprio  perche'  non  puo'  connotarsi  in  termini   di
significanza marginale, esige l'accesso ad una pluralita' di  livelli
valutativi della sua tutela costituzionale. 
    Non a caso, a riprova di quanto  intima  e  totalizzante  sia  la
scelta  genetica   delle   escort   all'esercizio   consapevole   del
meretricio, la sentenza di primo grado, censurando ogni comportamento
di terzi  che  intercetti  l'area  di  tale  primigenia  liberta'  di
esercizio,  conferma   il   giudizio   di   costituzionalita'   delle
disposizioni relative alle condotte di reclutamento e favoreggiamento
della prostituzione in  quanto  affermative  della  lesione  di  tale
esclusiva ed intangibile liberta'. 
    Ma il capovolgimento della prospettiva valutativa del concetto di
liberta' all'esercizio prostitutivo  che  il  fenomeno  delle  escort
comporta  rende  necessaria  la  rinnovazione  della  valutazione  di
costituzionalita' delle norme (della Legge Merlin)  che,  rispetto  a
tale espressione di  liberta',  si  connotino  per  il  carattere  di
oggettiva  strumentalita'  ausiliatrice  che  la  condotta  in   esse
tipizzata descrive. 
    La collocazione della  liberta'  di  autodeterminazione  sessuale
nell'ambito della tutela accordata dall'art. 2 della Costituzione per
il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti  inviolabili
dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita'» impone allora una particolare analisi del vaglio
di costituzionalita', quanto meno sotto quello di squisita competenza
remittente di non manifesta  infondatezza,  proprio  con  riferimento
alla natura inviolabile del diritto tutelato  nonche'  alla  garanzia
che lo Stato assicura a esso in ragione di  tale  inviolabilita':  in
altri  termini  il  concetto  d'inviolabilita'   del   diritto   alla
consapevole e libera autodeterminazione sessuale,  riguardando  anche
quello delle escort che  tale  autodeterminazione  sessuale  scelgono
nella veste contrattualistica dello scambio tra  fisicita'  e  lucro,
comporta di dover verificare se le condotte di cui all'art.  3  comma
primo n. 4) e 8) legge n. 75/58 siano capaci di ledere  tale  diritto
ovvero sia forma di violazione dello stesso proprio il  prevedere  la
loro penale illiceita'. 
    Infatti, se diritto inviolabile della  persona  umana  e'  quello
alla libera sessualita' autodeterminata,  ne  discende  l'inevitabile
caducazione di qualsivoglia interferenza normativa che confligga  con
la  pienezza  della  sua  estrinsecazione,  avendo  invero  lo  Stato
figurativamente contratto l'obbligo di riconoscerlo e garantirlo  non
solo in quanto tale ma anche nella sua forma  di  contestualizzazione
sociale ove e' possibile compiutamente affermarlo. 
    Ed allora sicuramente intacca l'inviolabilita'  di  tale  diritto
una previsione normativa che sanzioni penalmente  il  compimento,  ad
opera di terzi, di attivita' materiali  che  tuttavia  non  siano  in
grado di incidere sulla primigenia liberta'  autodeterminativa  delle
escort nella gestione della propria corporeita' in cambio di vantaggi
patrimonialmente  apprezzabili;  in  altri  termini  il  contesto  di
apprezzamento sociale del diritto a  tale  libera  autodeterminazione
sessuale,  quale  necessitata   modalita'   di   estrinsecazione   ed
affermazione dello stesso, impone di configurare come  lecite  quelle
forme di  interazione  che  nascono  proprio  dalla  sua  inevitabile
relazionalita' con terzi, rendendo  inesigibile  la  connotazione  di
penale  illiceita'  nei   riguardi   di   comportamenti   intesi   ad
intermediare il contatto tra escort e clienti  (reclutamento)  ovvero
ad offrirne occasione di piu' comodo esercizio (favoreggiamento). 
    Infatti una tutela costituzionalmente orientata di tale  liberta'
non puo' tollerare limitazioni  alla  pienezza  del  suo  consapevole
esercizio e quindi deve espellere quelle forme  normative  che  siano
palesemente ostative proprio alla sua libera manifestazione. 
    In tale prospettiva appare immotivato continuare a pretendere che
la rilevanza penale delle  condotte  latamente  intermediative  possa
essere sorretta dall'esigenza di assicurare la liberta' del  titolare
della  posizione  potestativa   «dall'interferenza   di   terzi   che
dall'attivita'  di  prostituzione  intendano  ricavare  un  vantaggio
economico ovvero in qualsiasi modo  procurino  condizioni  favorevoli
per l'esercizio della stessa rendendo passibile un'interazione  anche
solo occasionale e non necessariamente abituale con chi sia  disposto
a comprarne i favori», secondo quanto ritenuto nella gravata sentenza
(cfr. pag. 24). 
    Invero, l'eccepita incostituzionalita' delle norme che sanzionano
penalmente le condotte  d'intermediazione  agevolativa  nei  riguardi
delle escort riguarda ipotesi comportamentali diverse e distinte vuoi
da quelle ricadenti nell'ambito dello  sfruttamento  economico  della
prostituzione, secondo la previsione di cui all'art. 3  comma  nr.  8
parte   seconda   Legge   Merlin,   vuoi   da    quelle    generative
dell'intendimento  a  prostituirsi  (in  quanto  costitutive   ovvero
rafforzative della suddetta determinazione soggettiva), dovendosi  in
tale caso configurare l'induzione alla prostituzione di cui  all'art.
3 comma primo, n. 4, L. cit. parimenti estranea al presente  contesto
d'indagine. 
    Ne consegue che l'interferenza di terzi, non potendo  riguardarsi
come  attivita'  connotata  da  sfruttamento  lucrativo   ovvero   da
intromissione  costitutiva  della  scelta  a   prostituirsi,   appare
scarsamente  codificabile  in  termini  di  rilevanza  penale   delle
condotte che ne siano espressione, dovendosi invero ritenere  che  la
stessa non vada in alcun modo ad intaccare la scelta primigenia delle
escort di autodeterminarsi  sessualmente  nel  senso  della  cessione
lucrativa della propria corporeita'. 
    Ed  e'  chiaro  il  riferimento  innanzitutto  ai   comportamenti
d'intermediazione  che  terzi  pongano  in  essere  allo   scopo   di
consentire il contatto  delle  escort  con  il  cliente,  secondo  la
nozione  tipizzata  del  reclutamento  a  fine  di  esercizio   della
prostituzione. 
    Invero qualsivoglia forma di reclutamento (per riprodurre l'ormai
desueta espressione contenuta nella  legge  n.  75/58)  delle  libere
prostitute professionali  (escort)  presuppone  che  le  destinatarie
dell'intervento abbiano gia' optato per una  libera  e  generalizzata
offerta al compimento di prestazioni sessuali nei riguardi di  terzi,
per  cui  la  loro  segnalazione  e/o  selezione  non  fa  altro  che
concretare,   in    forma    specifica,    quell'iniziale    generica
disponibilita' all'incontro sessuale con il cliente, integrando  mera
modalita' attuativa della libera autodeterminazione sessuale di'  cui
si e' detto in  premessa  ed  essendo  in  ogni  caso  tale  liberta'
garantita dalla  facolta'  indiscussa  delle  escort  selezionate  di
rifiutare comunque la prestazione sessuale ove non ritenuta  consona,
secondo  quanto  pacificamente  accreditato  nella  storicita'  della
vicenda penale attinta dal presente processo. 
    Dunque l'interferenza di terzi si colloca all'interno del  libero
incontro sul mercato del sesso tra domanda ed offerta di  prestazione
sessuale e va a supportare il preminente  interesse  delle  escort  a
segnalarsi,   attraverso   il   meccanismo   del   reclutamento   e/o
favoreggiamento, quali persone contattabili ai fini di rendere favori
sessuali verso privati clienti in cambio di denaro: ne  consegue  che
tale  interferenza,  nello  spaziare  (come  avvenuto  nel   presente
processo) dal  persuasivo  convincimento  sulla  bonta'  del  cliente
all'indicazione delle modalita' di presentazione  della  escort  allo
stesso, costituisce una mera modalita' attuativa del suddetto  libero
incontro,  collocabile  all'interno  della   fase   esecutiva   della
prestazione di servizio. 
    Ricostruito in tali termini il contesto operativo, la condotta di
reclutamento ovvero  di  selezione  delle  escort  deve  considerarsi
diretta conseguenza della loro libera scelta di porsi sul mercato del
sesso e nella misura in cui appare  idonea  a  consentire  il  celere
incontro  tra  domanda  ed   offerta   della   prestazione   sessuale
costituisce  indubbia  occasione  di  affermazione  della  primigenia
scelta di autodeterminazione sessuale costituzionalmente tutelata,  a
fronte  della  quale  la  connotazione  d'illiceita'  penale   (della
condotta intermediativa) suona  come  inaccettabile  limitazione  del
diritto di liberta' sessuale della persona umana. 
      8. Se le sovraesposte considerazioni consentono di ritenere  la
previsione d'illeceita' penale delle condotte di  intermediazione  di
terzi violativa del diritto alla libera  autodeterminazione  sessuale
delle escort, a diversa soluzione non puo' pervenirsi ipotizzando che
tali condotte possano recare offesa alla moralita' pubblica e al buon
costume. 
    Invero la tutela della morale pubblica e del buon costume,  nella
misura  in  cui  comporta  l'inibizione  penale  delle  condotte   di
reclutamento  delle  escort,   va   a   costringere   inevitabilmente
l'espansione attuativa della presupposta  liberta'  autodeterminativa
sessuale ed offende il carattere inviolabile del relativo diritto: in
altri termini, proprio la norma che vieta l'interferenza di terzi nel
suddetto processo di selezione reclutativa, strumentale evidentemente
a segnalare le  escort  sul  mercato  dello  scambio  sessuale  ed  a
garantirne  la  massima   visibilita'   di   fruizione,   costituisce
insormontabile  condizionamento  alla  libera  esplicazione  di  tale
prioritaria liberta' costituzionalmente protetta, soprattutto ove  si
consideri che il bene della moralita' pubblica e del buon costume  si
atteggia  per  sua  intrinseca  connotazione   ad   una   genericita'
interpretativi tale da rendere difficilmente enucleabili condotte che
alla  scure  della  sua  pretesa   offensivita'   possano   utilmente
sottrarsi. 
      9. Analoghe considerazioni devono svolgersi  sul  versante  del
favoreggiamento   della   prostituzione   previsto   quale   condotta
penalmente rilevante dall'art. 3 comma primo n. 8) Legge Merlin. 
    Invero la valutazione  di  dubbiezza  (ovvero  di  non  manifesta
infondatezza)  di  costituzionalita'  di  tale  disposizione   appare
evidente ove si abbia riguardo al diverso terreno  d'incidenza  della
disposizione in esame. che intercetta pacificamente non gia' la  fase
dell'intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di  disponibilita'  a
liberamente prostituirsi  (reclutamento)  quanto  quella  in  cui  la
scelta prostitutiva e' in fase di concreta attuazione. 
    Orbene,  se  il  favorire  la  liberta'  di  prostituzione  passa
attraverso una gamma di variegate condotte attuative, in questa  sede
assume rilievo solo e sempre la tutela della  liberta'  personale  in
materia  sessuale,  costituendo  la  sanzione   d'illiceita'   penale
formidabile  deterrente  all'attivazione,  ad  opera  di  terzi,   di
condotte che agevolino, anche in forma  minimale,  l'esercizio  della
prostituzione (come nel caso del presente processo  che  valorizza  a
tal fine la messa a disposizione di un'autovettura  per  accompagnare
la escort presso il  luogo  d'incontro  con  il  cliente  ovvero  per
prelevarla da tale luogo). 
    Anche in questo caso  occorre  partire  dal  presupposto  che  il
processo  determinativo  della  escort  al  compimento  dell'atto  di
meretricio si sia  liberamente  ed  autonomamente  confezionato,  non
potendo evidentemente l'agevolazione favoreggiatrice riconoscersi nei
casi in cui la garanzia dell'ausilio del terzo abbia assunto  valenza
causale rispetto alla scelta  prostitutiva,  nel  senso  che  in  suo
difetto la escort non si sarebbe determinata al compimento  dell'atto
sessuale  (in  tal  caso   dovendosi   riguardare   la   connotazione
ausiliatrice sotto il  diverso  e  correttamente  sanzionato  profilo
dell'induzione alla prostituzione). 
    Orbene, deprivata della  componente  determinativi  del  consenso
genetico, la condotta ausiliatrice  assume  invece  un  connotato  di
difficile percezione disvaloriale, attestandosi'  sul  piano  di  una
mera strumentalita' all'esercizio dell'atto di compiacimento sessuale
e  garantendo   la   perfetta   esplicazione   di   quella   liberta'
autodeterminativa sul piano sessuale che si e' visto  avere  dignita'
ai sensi dell'art. 2 Cost. 
    Il tutelare l'esercizio della suddetta liberta' autodeterminativa
rappresenta, si  e'  visto,  preciso  compito  dello  Stato  che  nel
riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, non puo' poi
negare se stesso attraverso la deterrente collocazione delle condotte
ausiliatrici   della   libera    prostituzione    nell'alveo    della
qualificazione d'illiceita'  penale,  cosi'  deprivando  di  garanzia
attuativa l'esercizio stesso di tale liberta'. 
    Ad  analoga  conclusione  deve  pervenirsi  ove  la  condotta  di
strumentalita'  agevolativa  espressione  di   favoreggiamento   alla
prostituzione si' intenda lesiva del bene giuridico  della  moralita'
pubblica e del buon costume. 
    Invero  l'evidente  funzione  di  diretta  strumentalita'   delle
condotte di agevolazione alla realizzazione piena  e  puntuale  della
liberta' di  autodeterminazione  in  materia  sessuale  delle  escort
comporta inevitabilmente la costituzione di un vero e proprio  vulnus
all'effettivo compiersi di tale liberta' ove  esse  (condotte)  siano
disincentivate per effetto della loro ricomprensione nella sfera  del
penalmente rilevante perche' contrastanti con principi  di  moralita'
pubblica,  non  potendo  la  liberta'  tutelata  dall'art.  2   della
Costituzione ammettere deroghe al proprio portato di esclusivita'  ed
inviolabilita'  autoaffermativa  in  ragione   del   quale   non   e'
concepibile che proprio l'ordinamento  che  si  pone  a  garanzia  di
attuazione della stessa ne crei le ragioni  di  inibizione  alla  sua
compiuta realizzazione. 
    La questione d'illegittimita' costituzionale  in  relazione  alla
violazione dell'art. 41 della Costituzione. 
      10.  Le  considerazioni  di  cui   sopra   hanno   ad   oggetto
l'illustrazione della  necessita'  del  vaglio  di  costituzionalita'
delle norme penali in tema di reclutamento  e  favoreggiamento  della
prostituzione ove  caratterizzata  la  stessa  dall'esercizio  di  un
libero e consapevole esercizio del principio di autodeterminazione in
materia sessuale quale peculiare  atteggiarsi  della  liberta'  della
persona umana. 
    Il riferimento alla necessita' di tutelare tale umana e  radicale
liberta'  come  esigenza  prioritaria  dell'ordinamento   impone   di
riguardare  alla  medesima  problematica  sotto  il  diverso   angolo
prospettico    della    tutela    della    liberta'     all'esercizio
autodeterminativo della sessualita' quale  forma  di  estrinsecazione
della  privata  iniziativa  economica  tutelata  dall'art.  41  della
Costituzione, nella misura in cui afferma che «l'iniziativa economica
privata e' libera e non puo' svolgersi  in  contrasto  con  futilita'
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,  alla  liberta'  ed
alla dignita' umana». 
    Si e' gia' detto di come l'emersione sociale del  fenomeno  delle
escort ovvero delle sex workers  si  vada  a  caratterizzare  per  la
peculiare configurazione di un'adibizione  solitamente  professionale
delle stesse all'erogazione della sessualita' contro denaro  o  altra
utilita' patrimoniale, sicche' l'elemento del vantaggio  patrimoniale
assurge a requisito indefettibile della  configurazione  sociale  del
fenomeno. 
    Orbene non vi dubbio che nel  momento  in  cui  si  valorizza  la
scelta primigenia delle escort  di  fondare  la  loro  attivita'  sul
presupposto della scelta radicale di autodeterminarne la  sessualita'
come  fonte  di  redditivita'  tassabile  si  entra  nel  campo   del
riconoscimento della  possibilita'  di  accreditare  a  gestione  del
proprio corpo come strumento di iniziativa economica privata. 
    Ne consegue  che  tale  iniziativa,  per  essere  rispettosa  del
dettato costituzionale, deve essere libera nella stessa misura in cui
libera  e'  la  fonte   priminenia   di   tale   iniziativa   (ovvero
l'autodeterminazione lucrativa della corporeita'), sicche' non vi  e'
dubbio che  le  forme  di  supporto  agevolativo  a  tale  iniziativa
economica,  quali  quelle   dell'intermediazione   (reclutamento)   e
dell'agevolazione (favoreggiamento) al libero esercizio prostitutivo,
ove  ancora  disincentivate  dal  carattere  deterrente  della   loro
inclusione nell'ambito della  penale  rilevanza,  non  possono  avere
libero giuoco e consentire la fisiologica espansione  di  tale  forma
d'iniziativa economica, privata della possibilita'  di  evolversi  al
pari  delle  altre  forme   imprenditoriali   operanti   nel   nostro
ordinamento. 
    Il vulnus derivante  dall'inibizione  penale  all'attivazione  di
forme di sostegno alla libera imprenditorialita' sessuale e'  davvero
rimarchevole ove si pensi che,  per  un  verso,  alla  escort  dedita
abitualmente alla suddetta attivita' viene preclusa  la  possibilita'
di assumere personale  incaricato  di  curarne  la  collocazione  sul
mercato ovvero di pubblicizzame la figura ai fini di implementare  la
connessa redditivita', mentre alla escort che svolga  occasionalmente
il meretricio viene inibita la possibilita' stessa  di  attingere  il
mercato della libera iniziativa  economica  non  potendo  dotarsi  di
collaboratoti  per  avviare  in  termini  professionali   l'esercizio
occasionale. 
    Trattasi indubbiamente di una ghettizzazione indebita del  libero
esercizio di una peculiare forma di lavoro  autonomo  che  non  trova
giustificazione  rispetto  ad  altre   forrne   di   professionalita'
riconosciute  dall'ordinamento  e  che  sicuramente  contraddice   la
finalita' del dettato costituzionale in  tema  di  libera  iniziativa
economica privata, che si assume debba essere  tutelata  dal  rischio
del danno alla sicurezza, alla liberta' ed alla dignita' umana. 
    La questione d'illegittimita' costituzionale  in  relazione  alla
violazione degli artt. 13, 25 comma 1 e 27 della Costituzione. 
      11. I cennati profili di verifica della costituzionalita' delle
norme poste a presidio della illiceita'  penale  delle  condotte  di'
terzi interferenti con l'attivita' prostitutiva liberamente scelta ed
esercitata, verifica sinora  riguardata  sul  versante  della  tutela
della liberta' autodeterminativa della  persona  umana  e  della  sua
iniziativa imprenditoriale, si  arricchiscono  di  ulteriori  valenze
dubitative ed  idonee  ad  ingenerare  una  valutazione  di  sospetta
incostituzionalita' ove si abbia  cura  di  parametrare  il  suddetto
giudizio al principio di offensivita', che costituisce radice  intima
del sistema normativo penale e che si' puo'  correttamente  declinare
nel senso che non vi puo' essere reato  senza  l'offesa  di  un  bene
giuridico tutelato dall'ordinamento  secondo  la  correlazione  degli
artt. 13, 25 e 27 della Costituzione. 
    La questione  del  raffronto  di  costituzionalita'  delle  norme
penali in tema di intermediazione o agevolazione  della  condotta  di
libera  autodeterminazione  sessuale  postula  la  risoluzione  della
problematica  identificativi  del  bene  giuridico   protetto   dalle
richiamate disposizioni della cui offensivita' debba discutersi. 
    Su tale versante ritiene questa Corte remittente che sia coerente
affermare  come  l'oggetto  della  tutela  penale   garantita   dalle
disposizioni  della  Legge  Merlin  sia  quella  stessa  liberta'  di
autodeterminazione  sessuale  che  si  e'  visto  costituire  diritto
inviolabile della persona umana secondo il modello di cui' all'art. 2
della Carta Costituzionale. 
    Ragioni di coerenza sistematica invero impongono di riguardare  a
tale liberta' autodeterminativa, assunta a parametro  di  valutazione
della  compatibilita'  costituzionale  delle  norme   che   imprimono
connotazione d'illiceita' penale alle condotte che di  essa  liberta'
siano strumento attuativo, anche nell'ipotesi in cui si voglia invece
assumere che tali condotte siano in grado di ledere essa  presupposta
liberta'. 
    La  connotazione  storicistica  dell'identificazione   del   bene
giuridicamente  protetto  dalle  nonne   affette   da   significativa
dubbiezza di  costituzionalita'  pare  fornire  in  tal  senso  utile
conforto ricostruttivo:  invero  il  dilemma  di  appartenenza  delle
suddette  norme  al  piano  della  tutela  della  liberta'   sessuale
autodeterminata ovvero (ed anche) a quello della pubblica moralita' e
buon costume appare ormai risolto nel senso del definitivo  abbandono
delle ragioni che vedono nella Legge Merlin il  presidio  e  garanzia
della tutela paternalistica della pubblica moralita', per  essere  il
dettato normativo ormai attualizzato sotto l'egida della tutela della
persona umana e della sua liberta' di scelta in campo sessuale. 
    Del  resto  all'iniziale  collocazione  dei   reati   contro   la
prostituzione nel titolo IX del codice penale ne segue, con l'avvento
della Legge Merlin, l'esodo da tale inclusione sistemica,  cui  va  a
coniugarsi il  progressivo  depauperamento  del  medesimo  titolo  IX
attuato con la legge n. 96/66, che ha significativamente  sancito  il
definitivo oscuramento della tutela della morale pubblica e del  buon
costume nei reati sessuali, trasmigrati dal capo I del titolo  IX  al
capo III del titolo XII, ove sono annoverati infatti i delitti contro
la liberta' personale. 
    Un  passaggio  annunziato  si  potrebbe   dire   dall'antecedente
sentenza della Consulta n. 561/87 affermativa del principio  per  cui
la sessualita' e' «uno degli essenziali  modi  di  espressione  della
persona umana» per cui «il diritto di disporne liberamente  e'  senza
dubbio un diritto soggettivo  assoluto,  che  va  ricompreso  tra  le
posizioni soggettive  direttamente  tutelate  dalla  Costituzione  ed
inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2
Cost. impone di garantire», in tale affermazione cogliendosi il senso
del viraggio identificativo dalla  tutela  della  moralita'  pubblica
alla tutela del diritto soggettivo della persona. 
    Le successive pronunzie  sono  tutte  confermative  del  suddetto
principio come e'  agevole  desumere  dalla  rilevazione  operata  da
Cassazione n. 35776/2004 per la quale  «il  bene  giuridico  protetto
dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 non  e'  la  tutela  della  salute
pubblica, ma la liberta' di determinazione della donna nel compimento
di atti sessuali, garantita attraverso il perseguimento dei terzi che
da tale attivita' intendono ricavare un vantaggio economico» 
    Nei medesimi  termini  si  registra  l'orientamento  della  Corte
europea dei Diritti dell'Uomo  che  ha  affermato,  con  la  sentenza
dell'11 settembre 2007, resa nel caso Tremblay contro Francia, essere
la prostituzione incompatibile con i  diritti  e  la  dignita'  della
persona solo quando oggetto di «costrizione» e, quindi,  a  contrario
compatibile e, dunque, affermativa degli stessi quando espressione di
libera scelta. 
    Anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.  16207/14
ha affermato, seppure  argomentando  in  materia  di  induzione  alla
prostituzione minorile, che nel  caso  di  prostituzione  di  persona
maggiorenne  la  legge  Merlin  ha   perseguito   la   finalita'   di
riconsegnare  all'alveo  dell'attivita'   del   tutto   libera,   non
sanzionabile da parte dell'ordinamento,  l'esercizio  del  meretricio
che sia frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione  o
di sfruttamento, per cui le sanzioni penali fissate  dalla  legge  20
gennaio  1958,  n.  75  «debbono  essere  applicate  a   coloro   che
condizionano la liberta'  di  determinazione  della  persona  che  si
prostituisce, a coloro che su tale attivita' lucrano per finalita' di
vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo  intenzionale
all'attivita' di  prostituzione  eccedendo  i  limiti  dell'ordinaria
prestazione di servizi», di modo che se  l'interesse  del  terzo  non
condiziona  il   processo   di   volizione   rientra   nell'ordinaria
prestazione di servizio che non e' penalmente sanzionabile. 
    Infine, anche la recente pronunzia della Suprema  Corte  49643/15
ha ribadito, con espresso riferimento all'ipotesi di favoreggiarnento
della prostituzione,  come  il  bene  protetto  dalla  norma  di  cui
all'art. 3, n. 8 legge n. 75/58 sia quello della dignita' e  liberta'
di autodeterminazione della prostituta che, se posto in pericolo  per
effetto di condotte volte a speculare  sull'attivita'  di  meretricio
fino  a   incidere   sulla   liberta'   di   autodeterminazione,   va
salvaguardato attraverso la punizione di quella determinata  condotta
che abbia raggiunto tale risultato. 
    Orbene  il  descritto  mutamento   d'identificazione   del   bene
giuridico tutelato dalla morale pubblica  e  dal  buon  costume  alla
liberta'   di   autodeterminazione   sessuale   (anche   sub   specie
contrattualistica della cessione lucrativa della  propria  fisicita')
ripropone il problema interpretativo  di  fondo  della  effettiva  od
apparente pienezza di tutela che a tale liberta' voglia accordarsi. 
    Se,  invero,  la  tutela  della  liberta'  di  autodeterminazione
sessuale rifiuta  concettualmente  ogni  forma  di  interferenza  che
incida sulla stessa condizionandone le modalita' di  estrinsecazione,
non puo' allora non riconoscersi  come  l'inibizione  delle  condotte
d'intermediazione agevolativa fondata su una ratio di tutela estranea
ad esso concetto di liberta' ovvero ricondotta al  diverso  parametro
della morale pubblica  e  del  buon  costume  costituisca  una  forma
evidente di condizionamento  di  tale  liberta'  che  dalla  suddetta
inibizione trae ragioni di disincentivazione attuativa. 
    Peraltro,  la  tutela  della   liberta'   di   autodeterminazione
sessuale,  intesa   quale   forma   peculiare   della   liberta'   di
autodeterminazione della persona umana, ha  un  fondamento  giuridico
che non contraddice neppure le esigenze  della  morale,  apparendo  a
quest'ultima consono sancire, a fronte di tale inviolabile  liberta',
la  soccombenza  del  senso  collettivo  ed  indiscriminato   (morale
pubblica) che tale liberta' diversamente concepisca  e  limiti  nella
sua compiuta affermazione (in fondo riproponendosi, mutaris murandis,
nella tutela della dignita' di chi  si  autodetermini  alla  cessione
lucrativi della propria corporeita' la medesima  esigenza  di  tutela
della  dignita'  umana  riconosciuta  nel  caso   Englaro,   ove   la
salvaguardia del principio di'  libera  autodeterminazione  e'  stata
spinta sino a legittimare la scelta terapeutica di  porre  fine  alla
protrazione della vita vegetativa). 
    Orbene,  se   il   canale   di   ricerca   della   compatibilita'
costituzionale   delle    norme    sanzionatorie    delle    condotte
d'intermediazione  agevolativa  deve   essere   rappresentato   dalla
verifica della loro idoneita' a ledere il bene giuridico protetto dal
complesso normativo della Legge Merlin, non puo' che concludersi  nel
senso della superfluita' o sovrabbondanza della tutela  sanzionatoria
penale a fronte di comportamenti che non hanno  alcuna  capacita'  di
offendere ovvero di porre in pericolo il suddetto bene giuridico. 
    Invero anche sotto la prospettiva del principio  di  offensivita'
(principio  di  indubbio  rilievo  costituzionale  alla  luce   della
sentenza n. 364/88  redatta  dal  prof.  Renato  Dell'Andro)  sia  la
condotta propriamente reclutativa (intesa quale intermediazione nella
fase  di  incontro  tra  domanda  ed  offerta  di  libero   esercizio
prostitutivo) sia quella favoreggiatrice (ovvero  ausiliatrice  della
fase di esercizio del libero meretricio) non solo non arrecano alcuna
lesione alla suddetta e  presupposta  liberta'  autodeterminativa  ma
addirittura ne facilitano la piena attuazione, arrecando vantaggi  ai
soggetti che  ne  sono  destinatari:  invero  se  la  escort  sceglie
liberamente di  offrire  sesso  a  pagamento  chi  le  da'  una  mano
nell'effettuazione di tale sua scelta produce un vantaggio e  non  un
danno allo stesso bene giuridico tutelato. 
    Muovendosi  in  tale  ottica  la  dubbiezza  (o   non   manifesta
infondatezza)  della  costituzionalita'  delle  norme  incriminatrici
delle summenzionate condotte d'intermediazione agevolativa  non  puo'
essere esclusa (e dunque permane) anche obiettando che la lesione del
principio  di  offensivita'  si   possa   ravvisare   nell'avere   le
summenzionate condotte la capacita' di interferire sulla liberta'  di
autodeterminazione in quanto costituenti  il  primo  passo  verso  lo
sfruttamento  economico  del  corpo  della  prostituta,  come   anche
ritenuto nella sentenza di primo grado in  sede  di  reiezione  della
questione di costituzionalita' (pag. 39). 
    La ragione offerta a sostegno  della  permanenza  dell'offesa  al
bene giuridico tutelato non  pare  avere  un  senso  logico  tale  da
neutralizzare  il  sospetto  d'incostituzionalita'  della  previsione
incriminatrice. 
    Invero non e' ragionevole sostenere che una condotta di  semplice
agevolazione offerta alla  prostituta  nell'esercitare  una  liberta'
costituzionalmente protetta possa costituire il primo passo verso  lo
sfruttamento economico del suo corpo poiche' e' proprio la prostituta
a volerlo sfruttare economicamente in attuazione della libera  scelta
effettuata in premessa: in altri termini la condotta  agevolativa  si
inserisce  in  un  processo  che  gia'  vede  realizzato   l'utilizzo
economico  del  corpo  che  la  prostituta  opera   indipendentemente
dall'ausilio di terzi, sicche'  tale  ausilio  non  e'  causativo  di
alcunche' ed e' dunque privo di qualsivoglia offensivita'. 
    Ne'  in  senso  contrario  puo'  argomentarsi  ritenendo  che  la
condotta ausiliativa abbia un portato di offensivita' siccome  idonea
a rappresentare il primo passo verso  lo  sfruttamento  economico  ad
opera di terzi del corpo della donna. 
    E' invero agevole replicare, per un verso, che lo  «sfruttamento»
economico della prostituzione  rappresenta  fattispecie  autonoma  di
reato, secondo l'articolazione della Legge Merlin, rispetto a  quella
di reclutamento e favoreggiamento, e, per l'altro verso, che  proprio
il costruire l'offensivita' delle norme sanzionatorie della  condotta
d'intermediazione agevolativa in ragione di una supposta capacita' di
interferire con altre fattispecie penalmente rilevanti  comprova  che
le stesse da sole non sono dotate di intrinseca offensivita'. 
    Analogamente infondata e' la prospettiva concettuale che  ritiene
sussista  offensivita'  della   condotta   agevolatrice   in   quanto
espressione   d'interferenza   di   terzi   che   dall'attivita'   di
prostituzione intendano ricavare un  vantaggio  economico  ovvero  in
qualsiasi modo procurare condizioni favorevoli per l'esercizio  della
stessa, rendendo possibile un'interazione anche occasionale  con  chi
sia disposto a comprarne i favori (in tal senso pag. 38  sentenza  di
primo grado). 
    Anche tale argomento concettuale e' infarcito di  sovrapposizioni
di piani valutativi e di contraddizioni sistemiche tali da ricondurlo
ad un abusato giuoco di parole. 
    In primis, sostenere l'offensivita' della condotta intermediativa
fondandone la ratio essendi sulla sua  attitudine  ad  integrare  una
forma d'interferenza di terzi  che  dall'attivita'  di  prostituzione
intendano  ricavare  un  vantaggio   economico   significa,   mutadis
mutandis, ricadere nell'illogicita' dell'ipotesi  gia'  vagliata,  in
quanto l'offensivita' non viene accreditata alla condotta agevolativa
ma a quella di sfruttamento della prostituzione  che  e'  fattispecie
distinta dalla prima, ad ulteriore comprova del vuoto di offensivita'
che la condotta intermediativa possiede. 
    Se  poi  la  ratio  di  offensivita'  si  intende  risieda  nell'
interferenza che la  condotta  agevolativa  determina  nel  senso  di
procurare condizioni favorevoli per l'esercizio  della  prostituzione
appare illogico ritenere vulnerata la libera autodeterminazione della
prostituta dall'esercizio di condotte che siano sintoniche  a  quella
libera  scelta  e  che  addirittura  la  esaltino   rendendone   piu'
favorevoli o agevoli le condizioni di svolgimento. 
    II.1. In proposito appare doveroso essere chiari e rimarcare  che
sicuramente le condotte (interferenti) prive di  penale  offensivita'
debbono identificarsi in quelle  che  non  condizionano  la  volonta'
della prostituta al libero esercizio della prostituzione, perche' ove
di condizionamento sia a parlarsi (nel senso della  determinazione  o
rafforzamento dell'intendimento prostitutivo)  ricorre  evidentemente
la figura dell'induzione alla prostituzione  della  cui  legittimita'
costituzionale non vi e' ragione di dubitare. 
    Invero, secondo  quanto  correttamente  indicato  nella  sentenza
della Suprema Corte di Cassazione n.  16207/14,  le  sanzioni  penali
fissate dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75 «debbono essere  applicate
a coloro  che  condizionano  la  liberta'  di'  determinazione  della
persona che si prostituisce, a coloro che su tale  attivita'  lucrano
per finalita' di  vantaggio  e,  infine,  a  coloro  che  offrono  un
contributo intenzionale all'attivita' di  prostituzione  eccedendo  i
limiti dell'ordinaria prestazione di servizi». 
    Orbene l'attivita' d'intermediazione nel cui ambito si  collocano
le condotte di selezione intermediativa ed agevolativa  all'esercizio
(reclutamento/favoreggiamento) non assume concreta offensivita' nella
misura in cui riproduce e rispetta il perimetro di' liberta'  segnato
dalla scelta autodeterminativa della prostituta: in tali termini essa
non puo' che rappresentare una mera forma di contribuzione nella fase
di  esercizio  di   tale   libera   scelta,   attuata   mediante   la
predisposizione    di    strumenti    ausiliativi    di     ordinaria
amministrazione, tali da  non  imprimere  all'esercizio  prostitutivo
modalita' od oggettualita'  difformi  da  quelle  liberamente  scelte
dalla prostituta. 
    E' di tutta evidenza come forme di intervento di terzi che vadano
ad   incidere    sull'organizzazione    costitutiva    dell'esercizio
prostitutivo modificandone indebitamente la tipologia o  l'assetto  o
la localizzazione di esercizio non  si  collochino  piu'  nell'ambito
della  figura  di  mero  supporto  esecutivo  (mezzi   di   ordinaria
prestazione di servizio) ma  trasformino  nella  direttivita'  ovvero
trasformino   la   natura   contrattualisticamente   autonoma   della
prestazione  sessuale  in  prestazione  erogata  con  caratteristiche
similari alla subordinazione (potere direttivo di terzi) e segnino il
passaggio     dall'inoffesivita'     ausiliativa     all'offensivita'
subordinativa. 
    Analogamente va disattesa l'ulteriore articolazione concettuale a
tutela dell'offensivita' della condotta d'intermediazione agevolativa
per la quale le condotte penalmente rilevanti sarebbero  solo  quelle
dotate  di  rilevanza  causale   rispetto   al   concreto   esercizio
prostitutivo, con esclusione  quindi  di  quella  prive  di  siffatta
attitudine. 
    Invero, se  per  condotta  agevolatrice  causale  si  intende  la
predisposizione  di  un  ausilio  idoneo  a  consentire  la   pratica
attuazione  di  quella  primigenia  liberta'  di   autodeterminazione
sessuale della escort che altrimenti non si sarebbe potuta esplicare,
allora non vi e' ragione per confinare la  condotta  di  agevolazione
causale  nell'ambito  della  penale   rilevanza,   concretando   essa
(condotta) il piu' idoneo  strumento  di  attuazione  della  liberta'
voluta dalla persona destinataria dell'intervento. 
    Diversamente, ove la condotta ausiliatrice  sia  causale  non  in
quanto interferente sulla  pratica  attuazione  di  una  scelta  gia'
autonomamente  assunta  ma  in  quanto  incidente  sul  processo   di
formazione  della  volonta'  di  autodeterminazione  sessuale   della
escort, allora essa va ad integrare una  modalita'  d'induzione  alla
prostituzione e, quindi,  acquisisce  un  diverso  titolo  di  penale
rilevanza. 
    Peraltro, alla difficolta' di distinguere in concreto la condotta
ausiliativa causale da quella non causale, con  espresso  riferimento
all'ipotesi del favoreggiamento alla  prostituzione,  si  coniuga  il
rilievo per cui tale distinzione mal si concilia con la  struttura  a
forma libera di tale reato che indifferentemente  sanziona  «chiunque
in qualsiasi  modo  favorisca  la  prostituzione  altrui»,  apparendo
sufficiente, allo stato dell'arte, la capacita'  della  condotta  del
terzo di  favorire  ovvero  ausiliare,  supportare  la  prostituzione
indipendentemente dal livello di utilita' ed  efficacia  contributiva
che tale contegno realizzi nella concreta attivita' di meretricio. 
    Pertanto, una selezione nell'ambito di  condotte  ontologicamente
ausiliative tra quelle causali  e  quelle  non  causali  ai  fini  di
ascrivere rilevanza penale solo  alle  prime  introduce  un  evidente
vulmus  al  principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3    della
Costituzione, rimettendo all'arbitrio interpretativo la soluzione  di
un problema che e' chiaramente figlio di  una  costruzione  normativa
dell'ipotesi di favoreggiamento distonica rispetto  al  principio  di
legalita'  (determinatezza  e  tassativita')  di  cui   all'art.   25
comma secondo della Costituzione. 
      12. Ne' ai fini di risolvere la problematica di  perimetrazione
delle condotte agevolative capaci  di  assicurare  l'offesa  al  bene
giuridico protetto e, quindi, di rientrare nell'ambito del penalmente
rilevante puo'  farsi  ricorse)  alla  pur  abusata  distinzione  tra
favoreggiamento alla prostituzione e favoreggiamento alla prostituta,
quale  speculare  distinguo   in   cui   troverebbero   corrispettiva
collocazione le ipotesi di condotta agevolativa causale e non. 
    Invero la cennata distinzione si traduce in una  vera  e  propria
forzatura concettuale ove si  consideri  che  le  due  condotte  sono
naturalmente avvinte da un legame  di  reciprocita'  in  ragione  del
quale la condotta favoreggiante ha  il  duplice  risvolto  di  essere
riguardabile sia dal punto  di  vista  soggettivo,  come  aiuto  alla
prostituta, sia da quello oggettivo, come aiuto alla prostituzione. 
    Ne e' prova evidente  l'ipotesi  di  scuola  dell'accompagnamento
della prostituta da  parte  del  cliente  presso  il  luogo  iniziale
dell'incontro dopo la  consumazione  del  meretricio:  certo  non  si
dubita che tale intervento  favorisca  la  prostituta  evitandole  il
disagio di dover raggiungere da sola e con i propri mezzi il suddetto
luogo, ma e' parimenti  evidente  come  tale  ausilio  consenta  alla
suddetta di poter nuovamente e prontamente essere disponibile a nuovi
incontri  e,  quindi,  ne   avvantaggi   l'attivita'   economicamente
valutabile di prostituzione. 
    Ove non bastasse a  tale  inefficace  distinguo  non  corrisponde
quello tra ausiliazione causale e a causale in  quanto  ben  puo'  il
favorire la prostituta assumere qualita' di ausiliazione causale  (si
pensi ad una prostituta che abbia accettato l'incontro  sessuale  con
il cliente in zona non servita da mezzi pubblici solo perche'  munita
della  garanzia  di  essere  da  questi  riaccompagnata   presso   la
postazione di lavoro) cosi' come  un'ausiliazione  a  causale  essere
idonea a favorire la prostituzione (si pensi all'intervento del terzo
che riabiliti l'utenza cellulare di una  prostituta  garantendone  la
rintracciabilita' da parte dei clienti). 
    Alla luce di tali considerazioni deve dunque concludersi  per  la
strutturale inidoneita' della condotte d'intermediazione  agevolativa
a ledere il bene giuridico tutelato dalle norme penali in materia  di
reclutamento e favoreggiamento di cui alla  Legge  Merlin  e  per  il
conseguente dubbio di costituzionalita' delle stesse sotto il profilo
del difetto di offensivita'. 
    La questione d'illegittimita' costituzionale  in  relazione  alla
violazione dell'art. 25 comma 11 della Costituzione. 
      13.   Un'indagine   sulla    problematica    di    legittimita'
costituzionale della Legge Merlin non potrebbe dirsi compiuta se  non
venisse esaminato anche il profilo della violazione del principio  di
legalita' di cui all'art. 25 comma II Costituzione,  con  particolare
riguardo alla sua connotazione di tassativa determinatezza. 
    Il problema non si intende porre in relazione alla fattispecie di
reclutamento ai fini di  esercizio  della  prostituzione  poiche'  la
formulazione della fattispecie normativa  di  cui  all'art.  3  comma
primo n. 4) prima parte legge n. 58/75 esige soltanto  una  forma  di
attualizzazione interpretativi della nozione di reclutamento; nozione
evidentemente connessa  al  momento  storico  di  approvazione  della
normativa suddetta, finalizzata  alla  rimozione  dello  sfruttamento
della prostituzione siccome esercitata nelle cosiddette case chiuse. 
    Il problema, invece, si pone con riferimento  al  favoreggiamento
della prostituzione (art. 3 comma primo n. 8 prima ipotesi  legge  n.
58/75) che si atteggia per definizione quale  reato  a  forma  libera
intendendo  punire  «chiunque  in   qualsiasi   modo   favorisca   la
prostituzione altrui». 
    E tale problema (della cui  rilevanza  nell'ambito  del  presente
processo  si  e'  gia'  detto)  non  puo'  risolversi  assumendo  che
l'esigenza di determinatezza della fattispecie sia  assicurata  anche
nei reati a forma libera (forma voluta al fine di garantire  la  piu'
ampia protezione ai bengiuridici che si intendono tutelare)  poiche',
come si e' visto, e' proprio sul  piano  dell'offensivita'  del  bene
giuridico tutelato  che  si  pone  il  problema  di  identificare  la
tipologia  della  condotta  favoreggiatrice  idonea  ad   intaccarlo,
essendo  avvertita  esigenza  interpretativa  quella  di  restringere
l'area di applicazione della sanzione penale alle sole ipotesi che si
connotino   per   una   peculiare   qualificazione   della   condotta
favoreggiatrice, sia perche' capace di creare  condizioni  favorevoli
all'esercizio   della   prostituzione,    sia    perche'    causativa
dell'esercizio prostitutivo, sia perche', comunque, significativa  di
ausilio alla prostituzione e non alla prostituta. 
    In altri termini il rifiuto di  una  migliore  definizione  della
nozione di favoreggiamento, motivato dall'esigenza  di  garantire  il
piu' ampio spazio di tutela  al  relativo  bene  giuridico  protetto,
comporta la paradossale  conseguenza  di  dover  operare  un'indebita
selezione delle condotte di favoreggiamento penalmente rilevanti  non
in ragione della loro conformita' alla generica fattispecie  edittale
ma sul piano della loro concreta capacita' di realizzare l'offesa  al
bene giuridico protetto. 
    Dunque il vulnus al principio di determinatezza della fattispecie
sussiste  ed  ha  rilievo  costituzionale  poiche'  il  tentativo  di
selezionare comunque le  ipotesi  in  cui  la  condotta  d'intrinseco
favoreggiamento  possa  assurgere  a  rilievo  penale   equivale   al
riconoscimento dell'inadeguatezza della costruzione  del  delitto  di
specie come reato  a  forma  libera  se  abbisognevole  di  ulteriori
segnali di specificazione. 
    Il problema di costituzionalita' peraltro si pone  non  tanto  in
relazione  alla  descrittivita'  della   condotta   costitutiva   del
«favorire la prostituzione  altrui»  ma  alla  correlazione  di  tale
generica  condotta  con  il  raddoppio  d'indeterminatezza   connesso
all'utilizzo dell'espressione «in qualunque modo», di  guisa  che  la
sanzione penale pare davvero  non  conoscere  limiti  al  suo  spazio
operativo. 
    Si  e'  gia'  detto  di  come  sia  fallace   il   tentativo   di
salvaguardare la compatibilita' tra descrittivita' della  fattispecie
e indeterminatezza  formale  della  condotta  costitutiva  ricorrendo
all'espediente  concettuale  della  distinzione  tra   ausilio   alla
prostituta ed ausilio alla prostituzione. 
    Tale inserzione  concettuale  e'  palesemente  scorretta  ove  si
consideri che il suo richiamo e' intrinsecamente espunto dalla  norma
penale  che  nel  punire  il  favoreggiamento   della   prostituzione
chiaramente  non  pone  riguardo   alla   diversa   circostanza   del
favoreggiamento della prostituta. 
    Peraltro il vuoto di certezza  identificativa  della  fattispecie
ritorna in tutta la sua pienezza solo ove si consideri che, mentre il
legislatore si e' preoccupato di definire il reato di favoreggiamento
(personale  o  reale  che  sia)  tipizzando  le   relative   condotte
costitutive,  altrettanto   non   ha   fatto   con   riferimento   al
favoreggiamento   della   prostituzione,   la   cui    perimetrazione
concettuale  viene  allora  realizzata   attraverso   un   intervento
correttivo esterno (si potrebbe dire favoreggiante) ovvero  assumendo
quale  linea  di  demarcazione  della  fattispecie  la  condotta   di
favoreggiamento della prostituta 
    Si tratta tuttavia di un tentativo fallace che  non  puo'  sanare
l'indeterminatezza del  reato  sul  quale  intende  intervenire,  non
essendo  concettualmente  possibile  che   una   qualsivoglia   forma
d'ausilio alla prostituta, ovvero operato a causa e/o  nell'esercizio
della sua  attivita',  non  si  riverberi  in  senso  positivo  sulla
prostituzione stessa dalla medesima praticata. 
    Ma se sulla base di tale opzione interpretativa si vuol  tutelare
da incostituzionalita' la carenza di determinatezza della fattispecie
del reato di favoreggiamento  (rendendola  astrattamente  compatibile
con il principio di legalita') si ricade nella violazione ancor  piu'
inaccettabile del principio di uguaglianza di cui all'art.  3  Cost.,
poiche'  condotte   di   pacifica   idoneita'   ausiliativa   vengono
arbitrariamente sottratte alla scure della sanzione  penale  rispetto
ad altre di pari efficacia strumentale al  solo  scopo  di  porre  un
limite   alla   caotica   onnicomprensivita'   della    nozione    di
favoreggiamento della prostituzione. 
      14.  Alla  luce  di  tali  complessive  considerazioni   appare
adeguato  sollevare  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 3 comma primo n. 4) prima parte e n. 8) prima  parte  della
legge 20 febbraio 1958 nr.75,  nella  parte  in  cui  configura  come
illecito penale il reclutamento (ai  fini  di  prostituzione)  ed  il
favoreggiamento  del  libero  ed  autodeterminato   esercizio   della
prostituzione per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 comma secondo,
27 e 41 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte di Appello di Bari - III Sezione Penale 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma primo, n. 4) prima parte e n. 8) della legge 20  febbraio  1958
n.75,  nella  parte  in  cui  configura  come  illecito   penale   il
reclutamento    ed    il    favoreggiamento    della    prostituzione
volontariamente e consapevolmente esercitata siccome in contrasto con
gli artt. 2, 3, 13, 25 comma secondo, 27 e 41 della Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale
presso la  Corte  di  Appello  di  Bari  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento. 
      Bari, 6 febbraio 2018. 
 
                      Il Presidente: De Cillis 
 
 
                    Il Consigliere est.: D'Amelj 
 
 
                       Il Consigliere: Grippo