N. 95 ORDINANZA 11 aprile - 4 maggio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Consorzi - Disciplina della fase liquidatoria dei soppressi  Consorzi
  di bonifica. 
- Legge  della  Regione  Puglia  3  febbraio  2017,   n.   1   (Norme
  straordinarie in materia di Consorzi  di  bonifica  commissariati),
  artt. 2, comma 5, e 3. 
-   
(GU n.19 del 9-5-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS,   Augusto   Antonio   BARBERA,   Franco   MODUGNO,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma
5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1  (Norme
straordinarie in materia  di  Consorzi  di  bonifica  commissariati),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
spedito per la notificazione il 5 aprile 2017, ricevuto il  7  aprile
2017, depositato in cancelleria l'11 aprile 2017, iscritto al  n.  36
del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile  2018  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito per la  notifica  il  5  aprile
2017, ricevuto il 7 aprile 2017 e depositato  l'11  aprile  2017,  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3  della  legge
della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1  (Norme  straordinarie  in
materia  di  Consorzi  di  bonifica  commissariati),  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; 
    che il ricorrente evidenzia, in particolare, che le  disposizioni
impugnate - nel  disciplinare  la  fase  liquidatoria  dei  soppressi
Consorzi di bonifica - prevedono che il  nuovo  ente  subentri  nella
titolarita' dei beni e delle attivita' dei consorzi soppressi, ma non
nei relativi rapporti passivi; inoltre, esse impongono ai  creditori,
al fine  di  ottenere  il  soddisfacimento  dei  propri  crediti,  di
rimettere almeno il cinquanta per cento degli stessi e di  rinunciare
agli interessi; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tali
disposizioni violano l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.,
invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di
ordinamento civile,  poiche'  non  sarebbero  rispettati  i  principi
dettati dal codice civile in ordine alla liquidazione  dei  consorzi,
ed  in  particolare  il  principio  della  destinazione   del   fondo
consortile alla soddisfazione dei creditori; 
    che la Regione Puglia non si e' costituita in giudizio; 
    che, successivamente alla  proposizione  del  ricorso,  la  legge
della Regione Puglia 20 settembre 2017, n. 38, recante  «Modifiche  e
integrazioni alla  legge  regionale  3  febbraio  2017  n.  1  (Norme
straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati)»,  ha
modificato entrambe le disposizioni impugnate; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 18 dicembre  2017,  il
Presidente del Consiglio dei ministri,  in  base  alla  delibera  del
Consiglio dei  ministri  del  22  novembre  2017,  ha  dichiarato  di
rinunciare al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,
comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017,  n.  1
(Norme   straordinarie   in   materia   di   Consorzi   di   bonifica
commissariati), in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 18 dicembre  2017,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, in conformita'  alla  delibera
adottata  dal  Consiglio  dei  ministri  del  22  novembre  2017,  ha
dichiarato di rinunciare al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(ex plurimis, ordinanze n. 60 del 2018, n. 146, n. 112 e n.  100  del
2017). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 1, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA