AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Levogenix» (18A03399) 
(GU n.115 del 19-5-2018)

 
          Estratto determina n. 695/2018 del 3 maggio 2018 
 
    Medicinale: LEVOGENIX. 
    Titolare A.I.C.: Genetic S.p.A. 
    Confezioni: 
      «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule  -  A.I.C.
n. 037186032 (in base 10); 
      «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule  -  A.I.C.
n. 037186044 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        Levogenix 15 mg capsule rigide gastroresistenti: ogni capsula
contiene 15 mg di lansoprazolo; 
        Levogenix 30 mg capsule rigide gastroresistenti: ogni capsula
contiene 30 mg di lansoprazolo. 
    Eccipienti: 
      sfere di saccarosio e amido di mais; 
      lattosio; 
      fosfato disodico anidro; 
      ipromellosa; 
      mannitolo; 
      ipromellosa ftalato; 
      dietilftalato; 
      alcool cetilico; 
      talco; 
      titanio diossido (E171); 
      sodio laurilsolfato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28  capsule
- A.I.C. n. 037186032 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,97. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44. 
    Nota AIFA: 1 e 48. 
    Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28  capsule
- A.I.C. n. 037186044 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92. 
    Nota AIFA: 1 e 48. 
    La  classificazione  di  cui  alla  presente  determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale Levogenix e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Levogenix e' la seguente: medicinale soggetto a  prescrizione  medica
(RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.