N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 aprile 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  aprile  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Turismo - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per  attivita'
  ricettive alberghiere e non alberghiere - Istituzione di un  codice
  identificativo da assegnare a case e  appartamenti  per  vacanze  -
  Alloggi dati in locazione per finalita' turistiche ai  sensi  della
  legge n. 431 del 1998. 
- Legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7  ("Integrazione
  alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in
  materia  di  turismo  e  attrattivita'  del  territorio  lombardo).
  Istituzione  del  codice  identificativo  da  assegnare  a  case  e
  appartamenti per vacanze"), art. 1, comma 1, lett. a), b) e c). 
(GU n.21 del 23-5-2018 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso   cui   e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Lombardia in persona del  Presidente  pro  tempore
per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, lettera a), b) e c) della legge della Regione Lombardia n. 7
del 25  gennaio  2018,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione n. 5 del 29 gennaio 2018, recante  «Integrazione  alla  legge
regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali  in  materia  di
turismo e attrattivita' del  territorio  lombardo).  Istituzione  del
codice  identificativo  da  assegnare  a  case  e  appartamenti   per
vacanze». 
    La legge regionale 27 ottobre 2015 n. 27 dispone  in  materia  di
«Politiche regionali  in  materia  di  turismo  e  attrattivita'  del
territorio lombardo». 
    In particolare con l'art. 38 detta «Disposizioni  comuni  per  le
attivita' ricettive alberghiere e non alberghiere» e dispone: 
        «l. Le attivita'  ricettive  alberghiere  e  non  alberghiere
disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III  della  presente
legge, ad esclusione delle case e  appartamenti  per  vacanze  e  dei
bivacchi fissi per i quali occorre  la  preventiva  comunicazione  al
comune competente per territorio, sono  intraprese  previa  SCIA,  ai
sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. 
        2. La SCIA e' presentata al comune competente per  territorio
corredata  dalla  documentazione  comprovante  la   sussistenza   dei
requisiti richiesti in base alle disposizioni  vigenti.  Copia  della
SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove  e'
esercitata l'attivita'. 
        3.  Il  comune   comunica   alla   provincia,   alla   Citta'
metropolitana di Milano, all'Osservatorio  regionale  del  turismo  e
dell'attrattivita' e  alle  strutture  d'informazione  e  accoglienza
turistica competenti per territorio, le  SCIA,  le  comunicazioni  di
inizio attivita' e  gli  eventuali  provvedimenti  di  sospensioni  o
cessazione dell'attivita'. 
        4. I prezzi massimi praticati  nell'esercizio  devono  essere
esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico. 
        5. Le tariffe e i prezzi esposti  nelle  strutture  ricettive
alberghiere e non alberghiere devono essere  redatti,  oltre  che  in
lingua italiana, almeno in due lingue straniere. 
        6. Il titolare delle strutture ricettive  alberghiere  e  non
alberghiere  che  intende  procedere  alla  cessazione  temporanea  o
definitiva dell'attivita'  deve  darne  preventiva  comunicazione  al
comune. 
        7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attivita',  fatta
eccezione per i rifugi e per le attivita' ricettive  svolte  in  modo
non continuativo, non puo' essere superiore a sei  mesi,  prorogabile
dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi:
decorso tale termine, l'attivita' si intende definitivamente cessata. 
        8.  Tutte  le   strutture   ricettive   alberghiere   e   non
alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni  degli  stessi  dati  in
locazione per finalita' turistiche ai sensi della  legge  9  dicembre
1998, n.  431  (Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio  degli
immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti,  oltre  al  rispetto
delle vigenti normative in materia fiscale e  di  sicurezza  previste
dalla  normativa  statale  vigente,  alla  comunicazione  dei  flussi
turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base  alle
indicazioni dell'autorita' di pubblica sicurezza.». 
    La legge regionale n. 7 del 25 gennaio 2018 ha integrato la legge
regionale n. 27 del 1° ottobre 2015. 
    L'art. 1  della  legge  regionale  n.  7  del  25  gennaio  2018,
articolato  nelle  lettere  a),  b),  c),  ha,  con  la  lettera  a),
introdotto nell'art. 38 i commi 8-bis e 8-ter. 
    Il comma 8-bis dispone: 
        «Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorita'
competenti, la pubblicita', la promozione  e  la  commercializzazione
dell'offerta delle strutture ricettive di cui all'art.  26,  compresi
gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per  finalita'
turistiche ai sensi della legge n. 431/1998, con scritti o stampati o
supporti digitali e con qualsiasi  altro'mezzo  all'uopo  utilizzato,
devono indicare apposito codice identificativo di  riferimento  (CIR)
di ogni singola unita' ricettiva. Tale codice e' riferito  al  numero
di  protocollo  rilasciato   al   momento   della   ricezione   della
comunicazione di avvio attivita' di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.  La  Giunta  disciplina   il   codice   identificativo   di
riferimento con propria delibera da  adottarsi  entro  il  30  giugno
2018.». 
    Il comma 8-ter dispone: 
        «I  soggetti  che  esercitano  attivita'  di  intermediazione
immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, e  che
pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attivita' di  cui  al
comma 8-bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.». 
    L'art. 39 della  legge  regionale  n.  27  del  1°  ottobre  2015
«Vigilanza e sanzioni di competenza del comune» dispone: 
        1. Chiunque intraprende un'attivita' ricettiva alberghiera  e
non alberghiera, nonche' chiunque utilizza e  pubblicizza,  anche  on
line, una delle denominazioni di cui all'art. 18,  commi  3  e  4,  e
all'art.  19,  comma  5,  senza  avere  presentato  la  SCIA   o   la
comunicazione di cui all'art. 38, comma  1,  incorre  nella  sanzione
amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000. 
        2. Chiunque esercita un'attivita' ricettiva alberghiera e non
alberghiera  in  -  mancanza  dei  requisiti   per   lo   svolgimento
dell'attivita' incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000  a
euro 10.000. 
        3. Chiunque esercita l'attivita' di gestore dei rifugi  senza
avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'art. 33, comma  3,
e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'art. 33, comma 4,
incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.» 
    La legge regionale n. 7 del 25 gennaio 2018 con le lettere  b)  e
c), dopo il comma 3, ha  inserito  nell'art.  39  il  seguente  comma
3-bis: 
        «3-bis.  I  soggetti  che   non   ottemperano   correttamente
all'obbligo di cui all'art. 38,  commi  8-bis  e  8-ter,  ovvero  che
contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo  riportano  in
maniera errata o ingannevole sono soggetti alla  sanzione  pecuniaria
da euro 500 a euro 2.500 per ogni attivita' pubblicizzata, promossa o
commercializzata.». 
    Al comma 4 del medesimo articolo  dopo  le  parole  «In  caso  di
reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi  1,  2  e  3,  sono
raddoppiate, ferma restando la facolta' del Comune di  disporre,  nei
casi piu' gravi, previa diffida, la sospensione non superiore  a  tre
mesi o la cessazione  dell'attivita'»  sono  aggiunte  le  parole  «e
3-bis» 
    La legge regionale in epigrafe e' costituzionalmente  illegittima
e, giusta delibera del Consiglio dei  ministri  del  16  marzo  2018,
prodotta unitamente al presente ricorso, e' impugnata per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma,  lettera  l)  della
Costituzione. 
    L'art. 1 della legge regionale in epigrafe,  come  si  e'  detto,
introduce i nuovi  commi  8-bis  e  8-ter  all'art.  38  della  legge
regionale della Lombardia  1°  ottobre  2015  n.  27  in  materia  di
disposizioni comuni per le  attivita'  ricettive  alberghiere  e  non
alberghiere, e istituisce un codice identificativo  da  assegnare  ad
alloggi locati per finalita' turistiche. 
    Viene previsto il nuovo Codice identificativo di riferimento  per
le unita' immobiliari, da richiedere prima di promuovere,  con  mezzi
pubblicitari, l'offerta sul mercato degli alloggi  in  locazione  per
finalita' turistiche. 
    Anche il successivo art. 39 della  legge  regionale  n.  27/2015,
come si e' detto, e' stato integrato con il  nuovo  comma  3-bis,  il
quale dispone apposite sanzioni  nei  confronti  di  coloro  che  non
richiedono il codice identificativo da assegnare ai predetti alloggi. 
    La  normativa  regionale,  per  la  nuova  regolamentazione   che
introduce, viola le disposizioni costituzionali in epigrafe. 
    Le  nuove   disposizioni   regionali   sembrano   presuppone   la
sostanziale corrispondenza tra la disciplina degli alloggi locati per
finalita' turistiche e quella delle (differenti) strutture  ricettive
del tipo «case e appartamenti vacanze»,  di  cui  all'art.  26  della
legge regionale n. 27/2015. 
    Tale parificazione non trova giustificazione. 
    L'alloggio beato per finalita' turistica consiste  infatti  nella
mera fornitura dell'alloggio  per  motivi  turistici,  senza  servizi
aggiuntivi. 
    La disciplina della locazione di tale immobile  rientra  pertanto
nella competenza  del  legislatore  statale  in  quanto  l'art.  117,
secondo comma, lettera l) Cost. prevede la competenza  esclusiva  del
legislatore statale nella  materia  dell'ordinamento  civile»,  nella
quale rientra la disciplina della locazione. 
    La  locazione  di  un  appartamento  a  finalita'  turistiche  e'
disciplinata dal c.d.  Codice  del  Turismo  (decreto  legislativo 23
maggio 2011, n.  79  «Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo,  a  norma  dell'art.  14  novembre
della legge 28 2005,  n.  246,  nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio») in base al quale la normativa applicabile e'
quella dettata dal codice civile per le locazioni (articoli 1571 e ss
cc). 
    Precisamente, nel capo II  dedicato  alle  locazioni  turistiche,
l'art. 53 prevede che gli alloggi beati esclusivamente per  finalita'
turistiche,  in  qualsiasi  luogo  ubicati,   sono   regolati   dalle
disposizioni del codice civile in materia di locazioni. 
    La  locazione  turistica  e'  del  resto  conosciuta  dal  nostro
ordinamento civile sin dal 1998, anno in cui la legge n.  431  del  9
dicembre 1998, nel disciplinare la locazione di immobili  adibiti  ad
uso abitativo, ha  altresi'  stabilito  quali  articoli  della  legge
stessa fossero applicabili anche agli alloggi  locali  esclusivamente
per finalita' turistiche e  quali  articoli,  invece,  non  dovessero
trovare applicazione relativamente a detti alloggi. (art. 1, comma 2,
lettera c) 
    La disciplina dei singoli contratti e quindi anche del  contratto
di locazione  di  tali  alloggi  rientra  pertanto  nella  competenza
statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l). 
    Le strutture ricettive denominate case e appartamenti per vacanze
presuppongono,    invece,    una    organizzazione    a     carattere
imprenditoriale, un'attivita' ricettiva  con  i  requisiti  dell'art.
2082 cc. 
    Le case e appartamenti  per  vacanza  sono  una  vera  e  propria
struttura ricettiva extralberghiera e, in quanto tali possono  essere
disciplinati dal legislatore regionale  poiche'  la  materia  attiene
all'organizzazione del mercato  turistico,  di  competenza  residuale
regionale (salvi, ovviamente, gli interferenti profili di  competenza
concorrente o esclusiva dello Stato). 
    In conformita' a quanto esposto la  Regione  Veneto,  con  l'art.
27-bis della legge n. 11 del 14 giugno  2013,  e  la  Regione  Emilia
Romagna con l'art. 12 della legge n. 16  del  28  luglio  2014  hanno
differenziato la disciplina delle locazioni  a  finalita'  turistiche
rispetto a quella delle case vacanze. 
    Si tratta  infatti  di  ambiti  distinti,  e  di  conseguenza  di
competenze legislative distinte. 
    Nella  locazione  turistica  si  ha   soltanto   una   forma   di
sfruttamento non professionale e  non  organizzato  della  proprieta'
privata tramite contratti di locazione, dei quali va  specificata  la
causa  turistica  per  escludere  l'applicazione  della  legislazione
speciale sulle locazioni  abitative,  e  ricondurli  alla  disciplina
generale delle locazioni dettata dal codice civile. 
    Nella messa a disposizione del pubblico di  «case  per  vacanze»,
invece, si ha una vera e propria impresa commerciale (l'attivita'  si
considera non commerciale  solo  se  interrotta  per  almeno  novanta
giorni all'anno, ma e' evidente come questa  particolare  previsione,
se puo' valere ad escludere la commercialita' dell'attivita' ai  fini
amministrativi, non ne puo'  escludere  il  carattere  organizzato  e
professionale ai fini dell'applicazione del diritto  commerciale  ed,
eventualmente, fallimentare), consistente nella prestazione in  forma
professionale e organizzata di un servizio di alloggio e di eventuali
servizi complementari all'alloggio (art. 26 legge reg. 27/2015). 
    Non a caso, l'art. 18 della legge reg. 27/2015, nell'elencare  le
«strutture  ricettive  non  alberghiere»,  menziona  le   «case   per
vacanze»,  ma  non  gli  immobili  dati  semplicemente  in  locazione
turistica. 
    Il fenomeno della locazione turistica  si  esaurisce  quindi  sul
piano dell'autonomia negoziale di diritto privato non commerciale. Il
servizio di messa sul  mercato  di  «case  per  vacanze»  costituisce
invece una forma di  attivita'  economica  che  giustifica  anche  la
previsione di oneri amministrativi preventivi da  parte  della  fonte
legislativa competente. 
    Non varrebbe obiettare che anche  le  locazioni  turistiche  sono
soggette ad adempimenti amministrativi  come  «la  comunicazione  dei
flussi turistici e all'adempimento della  denuncia  degli  ospiti  in
base alle indicazioni dell'autorita' di pubblica sicurezza» (art. 38,
comma 81, reg. 27/2015). 
    Altro  sono  adempimenti   successivi   alla   stipulazione   del
contratto, diretti ad assicurare esigenze di interesse pubblico, come
le statistiche turistiche e i controlli di pubblica sicurezza, e come
tali esterni e conseguenziali rispetto  all'esercizio  dell'autonomia
negoziale; altro e' un adempimento preliminare  all'esercizio  stesso
dell'autonomia negoziale in forma di locazione turistica, quali  sono
l'ottenimento e l'impiego di un codice identificativo di  riferimento
di ogni  singola  unita'  ricettiva,  prima  di  poterla  offrire  in
locazione. 
    E' vero che l'omissione di questi adempimenti non influisce sulla
validita' del contratto di locazione  turistica,  ma  essa  e',  alla
stregua del comma 3-bis e del comma 4 inseriti dalla legge  impugnata
nell'art. 39 della  legge  27/2015,  e  anch'essi  impugnati  con  il
presente ricorso, sanzionata con  rilevanti  sanzioni  amministrative
pecuniarie.  Sicche'  gli  adempimenti  in  questione  divengono   un
vincolante condizionamento all'esercizio dell'autonomia negoziale,  e
come tali vengono a fare parte integrante della disciplina di questa,
di competenza esclusiva dello Stato. 
    E'  evidente  che  si  tratta  di  una  ingerenza  nell'autonomia
negoziale che, atteso  il  suo  carattere  preventivo  e  sanzionato,
appare sproporzionata rispetto alla  dichiarata,  e  molto  generica,
finalita' pubblica  di  «semplificare  i  controlli  da  parte  delle
autorita' competenti». 
    Tra l'altro, va segnalata l'irrazionalita' della  disciplina  ora
introdotta.   L'art.   38   comma   1   della legge   reg.   27/2015,
correttamente,  prevede  le   comunicazioni   preventive   all'inizio
dell'attivita'  soltanto  per   i   servizi,   di   indubbia   natura
commerciale, di ricettivita' alberghiera e non alberghiera,  comprese
le «case per vacanze»; e prevede che per i  servizi  di  ricettivita'
diversi dalle «case per vacanze» l'interessato presenti la SCIA nelle
forme dell'art. 19 legge n. 241/90, mentre per i servizi di «case per
vacanze» presenti la comunicazione preventiva al comune. 
    Correttamente,  il  comma  1  non  prevede  alcuna  comunicazione
preventiva  per  coloro  che  intendano  dare  alloggi  in   semplice
locazione turistica non commerciale. 
    Senonche',   il   comma   8-bis,   nell'introdurre   il   «codice
identificativo  di  riferimento»,  lo  collega   alle   comunicazioni
previste dal comma 1, allorche' prevede che «Tale codice e'  riferito
al numero di protocollo rilasciato al momento della  ricezione  della
comunicazione di avvio attivita' di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo». Sicche', per il  proprietario  che  intende  semplicemente
dare il proprio immobile  in  locazione  turistica  non  commerciale,
l'adempimento  ora  introdotto  dalla  legge  impugnata  (il   codice
identificativo di riferimento) si  rivela  impossibile,  non  essendo
egli tenuto a presentare comunicazioni preventive; oppure si  traduce
nell'obbligo implicito di porre in essere  un  ulteriore,  e  neppure
espressamente previsto dalla legge, adempimento preliminare, quale la
comunicazione  preventiva,  sembra,  al  comune.   Il   che   aggrava
ulteriormente  i  vincoli  preliminari  all'esercizio  dell'autonomia
negoziale, e lo sconfinamento del legislatore regionale  nella  sfera
di competenza esclusiva statale in materia di rapporti di ordinamento
civile ex art. 117, comma 2, lettera l) Cost.. 
    Considerata la sua portata sproporzionata, sia per  il  carattere
preventivo e condizionante, sia per la genericita' dei fini  pubblici
con  cui  e'  messo  in  relazione,  l'adempimento  consistente   nel
procurarsi e nell'usare obbligatoriamente il codice identificativo di
riferimento, appare altresi' irrazionale, e integra un primo  profilo
di violazione dell'art. 3 Cost. per  manifesta  eccedenza  del  mezzo
rispetto al fine. Sotto un  secondo  profilo,  come  affermato  dalla
giurisprudenza di  codesta  ecc.ma  Corte,  la  competenza  esclusiva
statale in  materia  di  ordinamento  civile  si  identifica  con  la
disciplina dei rapporti tra privati e si pone altresi' come limite al
legislatore   regionale   fondato   sull'esigenza    di    garantirne
l'uniformita'  sul  territorio  nazionale,  in  ossequio   anche   al
principio di eguaglianza (cfr.  Corte  Cost  sentenza  nn.  290/2013,
245/2015, 1/2016). Ed e' evidente la disparita' di condizioni in  cui
la previsione  regionale  impugnata  porrebbe  i  locatori  turistici
lombardi  rispetto  a  quelli  operanti  sul  resto  del   territorio
nazionale, senza che emergano differenze sostanziali tra  gli  uni  e
gli altri, idonee a giustificare tale regime differenziato.  Di  qui,
dunque, una ulteriore violazione dell'art.  3  Cost  da  parte  della
legge regionale in epigrafe. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Presidente del Consiglio come  sopra  rappresentato  e  difeso
ricorre  a  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche'  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  comma   1
lettera a) e  lettera  b)  e  lett.  c)  della  legge  della  Regione
Lombardia n. 7 del 25 gennaio 2018. 
    Si producono i seguenti documenti: 
        1) legge regionale impugnata; 
        2) estratto conforme delibera Consiglio dei ministri 16 marzo
2018. 
          Roma, 28 marzo 2018 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello