N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 aprile 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 aprile  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
  - Personale iscritto all'albo dei giornalisti che  presta  servizio
  presso gli uffici stampa istituzionali  delle  amministrazioni  del
  comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del  Servizio
  sanitario regionale  -  Applicazione  del  contratto  nazionale  di
  lavoro giornalistico nelle more dell'attuazione dell'art. 9,  comma
  5, della legge n. 150 del 2000. 
- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018,
  n. 5 (Norme  per  il  sostegno  e  la  valorizzazione  del  sistema
  informativo regionale), art. 1, comma 3. 
(GU n.21 del 23-5-2018 )
    Ricorso ex art. 127, comma 1, Cost. del Presidente del  Consiglio
dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
Generale dello  Stato  (C.F.  80224030857  -  n.  fax  0696514000  ed
indirizzo    P.E.C.     per     il     ricevimento     degli     atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),   presso   i   cui   uffici   e'
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n.  12,  in  base  alla
deliberazione adottata dal Consiglio dei  ministri  nella  seduta  in
data 10 aprile 2018; 
    Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona  del
Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede  in  Trieste,
piazza Unita' d'Italia n. 1, per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della  legge  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia 9 febbraio 2018, n. 5, recante «Norme per  il  sostegno  e  la
valorizzazione del sistema  informativo  regionale»,  pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale della predetta Regione n. 7 del 14 febbraio 2018
, S.O. n. 14, quanto  all'art.  1,  comma  3,  per  violazione  degli
articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l)  della  Costituzione,
nonche' dell'art. 4, primo comma, n. 1 della legge costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia). 
 
                              Premessa 
 
    In data 14 febbraio 2018, sul Supplemento n.  14  del  Bollettino
Uficiale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e'  stata
pubblicata la legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5,  recante  «Norme
per  il  sostegno  e  la  valorizzazione  del   sistema   informativo
regionale». 
    Tra le disposizioni introdotte, l'art. 1, intitolato «Finalita'»,
stabilisce, al comma 3, che «Nelle  more  dell'attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 9, comma 5, della legge  7  giugno  2000,  n.  150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione  delle
pubbliche  amministrazioni),  al  personale  iscritto  all'albo   dei
giornalisti  che   presta   servizio   presso   gli   uffici   stampa
istituzionali  delle   amministrazioni   del   comparto   unico   del
Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio  sanitario  regionale
si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.». 
    Siffatta disposizione eccede le competenze regionali  e  presenta
ulteriori profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione degli articoli 3, 97 e  117,  secondo  comma,  lettera  l)
della Costituzione, nonche' dell'art. 4,  primo  comma,  n.  1  della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  (Statuto  speciale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia). 
    La disposizione qui censurata, nel prevedere  l'applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico  al  personale
iscritto all'albo dei giornalisti  che  presta  servizio  presso  gli
uffici  stampa  delle  amministrazioni   del   comparto   unico   del
Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario  regionale,
si pone in evidente contrasto con la normativa nazionale  che  regola
la specifica materia. Questa, infatti, secondo la  previsione  recata
dallo stesso quinto comma  dell'  art.  9  della  legge  n.  155/2000
richiamato  dalla  disposizione  regionale,   demanda   all'esclusiva
competenza della  contrattazione  collettiva  l'individuazione  e  la
regolamentazione, nell'ambito di una speciale area di contrattazione,
dei profili professionali del personale addetto  agli  uffici  stampa
delle pubbliche amministrazioni, senza prevedere, al riguardo, alcuna
automatica  applicazione   del   contratto   nazionale   del   lavoro
giornalistico. 
    La citata disposizione. regionale, inoltre, determina  disparita'
di trattamento nei confronti dei dipendenti  delle  altre  regioni  e
degli enti locali che svolgono le medesime  attivita'  professionali,
anche in considerazione del fatto che l'ipotesi di intesa  del  nuovo
CCNL Funzioni locali sottoscritta il 21 febbraio 2018 ed in corso  di
perfezionamento prevede espressamente, all'art. 18-bis, l'istituzione
e la disciplina dei nuovi profili professionali per le attivita'  di'
comunicazione e di informazione. 
    Va, inoltre, evidenziato che il  censurato  intervento  normativo
determina riflessi  non  soltanto  per  quanto  attiene  al  Comparto
contrattuale unico del Friuli-Venezia Giulia, ma anche  con  riguardo
al personale del Comparto della Sanita', ambito negoziale  sottratto,
in ogni caso, alla competenza della Regione. 
    La disposizione impugnata contrasta, altresi', con il consolidato
orientamento   di   codesta   ecc.ma   Corte   che   ha    dichiarato
costituzionalmente  illegittime  le  norme  regionali  che  prevedono
l'applicazione del contratto nazionale del lavoro  giornalistico  con
il generale principio secondo il quale il trattamento  economico  dei
dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro e' stato «privatizzato»
deve essere disciplinato dalla contrattazione  collettiva  (si  veda,
tra le altre, la sentenza 14 giugno 2007, n. 189). 
    Sotto tale profilo,  la  disposizione  in  esame,  per  la  parte
relativa all'ambito di applicazione della medesima al personale degli
enti del Servizio sanitario regionale, contrasta con le  disposizioni
contenute   nel   titolo    III    (Contrattazione    collettiva    e
rappresentativita' sindacale) del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e, conseguentemente, con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione, che riserva alla competenza  esclusiva  dello
Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di  diritto  privato
regolabili dal codice civile, quali i contratti collettivi. 
    Alla luce di quanto dedotto, la disposizione contrasta, altresi',
con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della  Costituzione
sia rispetto  al  restante  personale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia sia  rispetto  al  personale  delle  altre  Regioni  italiane,
nonche' con i principi di  buon  andamento  e  imparzialita'  di  cui
all'art. 97 della Costituzione. 
    Va infine rilevato che l'ari. 4, primo comma, n.  1  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  recante  lo  Statuto  speciale
della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  nel  prevedere  la  competenza
esclusiva della Regione in materia  di  ordinamento  degli  uffici  e
degli enti da essa dipendenti e di stato giuridico ed  economico  del
personale addetto, stabilisce tuttavia  che  detta  competenza  debba
esercitarsi «in armonia con la Costituzione, con i principi  generali
dell'ordinamento   giuridico   della   Repubblica,   con   le   norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali»;   la   disposizione
regionale de qua, pertanto,  in  quanto  all'evidenza  eccedente  gli
anzidetti limiti delle competenze statutarie,  e'  costituzionalmente
illegittima anche sotto quest'ultimo profilo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  1,  comma  3,  della  legge  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5. 
    Si produrra' copia autentica della  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri del 12 gennaio 2018, con l'allegata relazione. 
        Roma, 13 aprile 2018 
 
                 L'avvocato dello Stato: Di Martino