N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 2018
Ordinanza del 26 febbraio 2018 del Tribunale di Forli' nel procedimento penale a carico di V. A.. Circolazione stradale - Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui agli articoli 589-bis [, primo comma,] e 590-bis cod. pen. - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222.(GU n.23 del 6-6-2018 )
TRIBUNALE DI FORLI' Sezione penale Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale - art. 23 legge n. 87/1953. Il G.O.P. dott.ssa Sonia Serafini; Premesso che: V A e' stato tratto a giudizio per del reato di cui all'art. 590-bis codice penale commi 1 e 7 per lesioni personali gravi (risultate guaribili in un periodo superiore a quaranta giorni) patite da R F a seguito di un sinistro stradale occorso in data 7 luglio 2016; la contestazione del comma 7 del menzionato articolo presuppone il riconoscimento della colpa concorrente in capo alla persona offesa; in ipotesi di condanna dell'imputato per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis codice penale, ai sensi dell'art. 222 - quarto periodo del comma 2 - decreto legislativo n. 285/92 consegue la revoca della patente di guida, la quale non puo' essere di nuovo conseguita prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, ai sensi del comma 3-ter del menzionato articolo; all'udienza del 23 ottobre 2017 il difensore ha sollevato la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 222 decreto legislativo n. 285/92, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensivita' e della pericolosita', poiche' in contrasto con i principi dettati dagli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione. A scioglimento della riserva. Osserva Sulla rilevanza della questione. E' indubbio che la questione possieda rilevanza per il procedimento in oggetto, dal momento che, in caso di condanna, all'imputato verrebbe inevitabilmente comminata la sanzione accessoria della revoca della patente, con successiva impossibilita' di conseguirne una nuova prima del decorso di cinque anni (nonostante - tra l'altro - il concorso di colpa che emerge dalla contestazione in capo di imputazione del comma 7 dell'art. 590-bis c.p.). Sulla non manifesta infondatezza della questione. Il legislatore, con l'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali (1) , ha stabilito uno specifico ed autonomo assetto normativo, significativamente piu' repressivo rispetto a quanto previsto per le figure colpose di omicidio e lesioni; cio', con l'obiettivo di contenere in modo efficace il crescente numero di vittime della strada determinato da condotte di guida colpose o sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. A parere di questo giudicante, pero', il legislatore, giungendo ad applicare la medesima sanzione accessoria a condotte di offensivita' e di grado di colpa di livello diverso, ha disatteso i criteri di ragionevolezza e di proporzione, quali elementi integratori del principio costituzionale di uguaglianza. La discriminazione - vietata dal suddetto principio - puo' essere infatti rappresentata non solo con il trattamento di situazioni uguali in modo diverso, ma anche con il trattamento di situazioni diverse in modo uguale, salvo che il legislatore non abbia stabilito le differenze con ragionevolezza ed obiettivita'. Si ritiene che nella disparita' di trattamento rilevata dall'applicazione della stessa pena accessoria a situazioni estremamente diverse sia dal punto di vista della gravita' del reato che del disvalore sociale della condotta, non vi sia affatto ragionevolezza ed obiettivita'. Infatti risulta che, ad una condanna per lesioni stradali gravi - ossia per un reato punito con la pena della reclusione fino a sei mesi nell'ipotesi in cui l'evento sia determinato da una comportamento concorrente della persona offesa (art. 590-bis n. 7) - consegue la revoca della patente di guida per cinque anni, ossia la stessa applicata nelle ipotesi aggravate del medesimo articolo e nel caso di omicidio stradale, per il quale puo' essere comminata la reclusione fino a diciotto anni. E d'altra parte, la portata della diversa offensivita' delle condotte e' stata presa in considerazione nei lavori preparatori del disegno di legge n. 2729 «Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime» (2) . In tale atto viene proposta, infatti, la modifica dell'art. 222 C.d.S., mediante la limitazione della sanzione accessoria alle ipotesi di lesioni aggravate di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacente. L'equiparazione dell'applicazione della medesima sanzione accessoria a reati cosi' diversi per gravita' e disvalore della condotta, inoltre, contrasta con il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, risultando quindi un'abnorme punizione - come si legge nei menzionati lavori preparatori - «per quei cittadini che non si mettono alla guida ubriachi o drogati», perdendo la legge «il nobile motivo per cui e' stata promulgata». Pertanto, una particolare severita' e rigidita' della risposta sanzionatoria - ancorche' per quello che concerne le sanzioni accessorie - determina una violazione di entrambi gli articoli della Costituzione essendo lesi il principio di proporzionalita' della pena rispetto alla gravita' del fatto commesso, nonche' quello della finalita' rieducativa della pena. (1) legge n. 41/2016, che ha dettato la disciplina dei nuovi articoli 589-bis e 590-bis c.p. (2) Inizativa dei senatori Fravezzi, Zeller, Lanice, Panizza, Longo, Di Giacomo, Berger, Lai Conte e Sposetti, comunicato alla Presidenza in data 8 marzo 2017
P. Q. M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 decreto legislativo n. 285/92, in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensivita' e della pericolosita'. Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Della presente ordinanza e' stata data lettura alle parti del procedimento alla pubblica udienza odierna. Forli', 26 febbraio 2018 Il G.O.P.: Serafini