N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2018

Ordinanza del 12 febbraio 2018 del G.I.P. del  Tribunale  di  Termini
Imerese nel procedimento penale a carico di Z. V.. 
 
Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una  pena
  pecuniaria in sostituzione di  una  pena  detentiva  -  Criteri  di
  ragguaglio. 
- Codice di procedura penale, art. 459, comma 1-bis. 
(GU n.24 del 13-6-2018 )
 
                    TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 
 
    Nella persona della  dr.ssa  Stefania  Galli',  nel  procedimento
indicato in epigrafe nei confronti di  Z   V   ,  in  a.m.g.,  difeso
dall'avv. Melania Giannilivigni ed  imputato  per  il  reato  di  cui
all'art. 116 comma 15 e 17 del c.d.s. (con recidiva nel biennio); 
    premesso che: 
        - In data 29.08.2017 l'ufficio del Pubblico Ministero  presso
Questo Tribunale di Termini Imerese ha esercitato l'azione penale nei
confronti dell'imputato depositando presso questo  Ufficio  (in  data
20.09.2017) richiesta di emissione di decreto penale di condanna,  in
relazione al reato sopra indicato, indicando la pena in € 1.950,00 di
ammenda, cosi' calcolata: pena base,  giorni  20  di'  arresto  ed  €
2.400,00 da ammenda; diminuita ex art. 459 c.p.p.  in  giorni  10  di
arresto ed € 1.200,00 di ammenda; convertita la pena detentiva  nella
corrispondente pena pecuniaria in ragione di € 75.00 pro die  e  pari
quindi ad euro 750,00 di ammenda; e  cosi'  pena  finale  pari  ad  €
1.950,00 di ammenda; 
        -  Nel  corso  dell'udienza  camerale  fissata  al  fine   di
determinare l'ammontare della pena pecuniaria, ex  art.  459  comma 1
bis c.p.p. l'ufficio del Pubblico Ministero ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 459  comma  1  bis  c.p.p.  per
contrasto di detta norma con gli artt. 3  e  27  della  costituzione,
nella parte in cui prevede, nel  caso  di  irrogazione  di  una  pena
pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, che il giudice, per
determinare l'ammontare della pena pecuniaria, deve tener conto della
condizione economica  complessiva  dell'imputato  e  del  suo  nucleo
familiare, e che comunque  il  valore  giornaliero  non  puo'  essere
inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un  giorno  di
pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare; 
        - In particolare  la  Procura  ha  rilevato  un  contrarieta'
dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p. agli artt. 3 e 27 della Costituzione
sotto il duplice profilo della irragionevolezza della norma  e  della
sua violazione a principio di uguaglianza; 
        - Secondo il Pubblico ministero, con la formulazione  di  cui
all'art. 459 comma 1 bis c.p.p., il  legislatore  ha  introdotto  una
seconda cornice edittale per l'ipotesi in cui si debba  applicare  la
pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento per decreto penale di condanna; in altre
parole  le  condizioni  economiche  dell'imputato   dovranno   essere
valutate due volte: una prima volta in sede di scelta della  pena  da
convertire; una seconda volta, in  sede  di  conversione  della  pena
finale; il tutto con un'evidente disparita' di trattamento in  favore
di alcuni soggetti (non abbienti) a discapito di altri (abbienti) pur
a fronte di un medesimo fatto reato; 
        -  In  secondo  luogo  sarebbe  violato   il   principio   di
ragionevolezza, tenuto conto che alla modifica cosi'  introdotta  non
corrispondono analoghe soluzioni innovative nel  sistema  complessivo
dell'istituto della conversione/sostituzione della pena detentiva  in
pena pecuniaria; 
        -  In  terzo  luogo  sarebbe  violato  il   principio   della
personalita' della responsabilita' penale in quanto si dovrebbe tener
conto della condizioni economiche dell'imputato e dell'intero  nucleo
familiare; 
    ritenuta  la  rilevanza  della  decisione  sulle   questioni   di
costituzionalita' proposte in relazione al presente giudizio,  atteso
che dalle stesse  dipende  la  possibilita'  per  questo  Giudice  di
definire il procedimento mediante l'emissione di  decreto  penale  di
condanna come richiesto dal pubblico ministero, ovvero  l'obbligo  di
rigettare la richiesta rimettendo  gli  atti  al  Pubblico  Ministero
affinche' proceda con altro rito; 
    ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni  proposte,
atteso che la previsione da ultimo introdotta nell'art. 459  comma  1
bis c.p.p., nella parte in cui prevede che nel caso di irrogazione di
una pena pecuniaria  in  sostituzione  di  una  pena  detentiva,  per
determinare l'ammontare della pena pecuniaria, il giudice deve  tener
conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del  suo
nucleo familiare, determinando comunque  un  valore  giornaliero  non
inferiore ad curo 75  di  pena  pecuniaria  per  un  giorno  di  pena
detentiva e non superiore ai triplo  di  tale  ammontare,  appare  in
violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza ex art.  3
costituzione, di personalita' della responsabilita' penale ex art. 27
costituzione, e di ragionevole durata del processo ex art. 111  comma
costituzione, per i motivi di seguito meglio esposti. 
A) Sospetta violazione del principio di uguaglianza ex art.  3  della
costituzione 
    L'art. 459 comma 1  c.p.p.,  nel  prevedere  che  ai  fini  della
determinazione della pena pecuniaria sostituiva della pena  detentiva
il giudice debba tener conto delle condizioni economiche  del  reo  e
del suo nucleo familiare,  introduce  una  doppia  valutazione  delle
condizioni economiche del reo, con palese violazione del principio di
uguaglianza. Ed invero a  dette  condizioni  economiche,  secondo  il
meccanismo della previsione normativa  introdotta  dal  comma  1  bis
dell'art 459 c.p.p. si deve fare riferimento una prima volta in  sede
di determinazione della pena pecuniaria da irrogare, ex art. 133  bis
c.p., ed una seconda volta  in  sede  di  determinazione  della  pena
pecuniaria  sostitutiva,   creando   una   evidente   disparita'   di
trattamento  fra   i   soggetti   meno   abbienti   (giudicati   piu'
favorevolmente)  ed  i  soggetti  piu'   abbienti   (giudicati   meno
favorevolmente). 
    Detto  meccanismo,  inoltre,  crea  una  evidente  disparita'  di
trattamento, a fronte di  soggetti  imputati  di  un  medesimo  fatto
reato, fra i soggetti nei confronti dei quali il  pubblico  ministero
esercita l'azione penale attraverso  la  richiesta  di  emissione  di
decreto penale di' condanna e i soggetti nei cui confronti si procede
con rito ordinario o attraverso il ricorso ad  altri  riti  speciali.
Difatti, il dettato normativo di cui al  comma 1  bis  dell'art.  459
c.p.p. prevede, ai fini  della  determinazione  dell'ammontare  della
pena pecuniaria sostitutiva  della  pena  detentiva,  che  il  valore
giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75  di  pena
pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre
volte tale ammontare, cio' in contrasto con quanto statuite dall'art.
135 c.p., che prevede che quando per qualsiasi effetto  giuridico  si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene  detentive  il
computo ha luogo calcolando euro 250 o frazione di euro 250  di  pena
pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Pertanto si creerebbe una
evidente ed ingiustificata disparita'  di  trattamento  fra  imputati
giudicati con  rito  ordinario  o  con  altri  riti  speciali  -  nei
confronti dei quali in sede di sostituzione della pena detentiva  con
la pena pecuniaria della specie corrispondente, il  ragguaglio  opera
in misura fissa calcolando per ogni giorno  di  pena  detentiva  euro
250,00 di pena pecuniaria della specie corrispondente -  ed  imputati
giudicati con decreto  penale  di  condanna,  nei  cui  confronti  il
ragguaglio avverrebbe in misura nettamente inferiore, anche  nel  suo
limite massimo (pari ad euro 225), e comunque  non  in  misura  fissa
potendo spaziare da euro 75 ad euro 225. 
b)  sospetta  violazione  del   principio   di   personalita'   della
responsabilita' penale ex art. 27 della costituzione 
    l'art. 459 comma 1 bis c.p.p. prevede che il giudice al  fine  di
stabilire l'ammontare della pena pecuniaria  sostitutiva  della  pena
detentiva debba tener conto  delle  condizioni  economiche  non  solo
dell'imputato ma anche del suo nucleo familiare, con cio'  in  palese
violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale
di cui all'art. 27 della costituzione. 
c) sospetta  violazione  del  principio  di  ragionevole  durata  del
processo ex art. 111 della costituzione 
    l'art.  459  comma 1   bis   c.p.p.   prevede   che,   a   fronte
dell'esercizio dell'azione penale da  parte  del  Pubblico  ministero
attraverso la richiesta di emissione da decreto penale  di  condanna,
nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una
pena detentiva, il giudice, per determinare  l'ammontare  della  pena
pecuniaria, individua il valore  giornaliero  al  quale  puo'  essere
assoggettato l'imputato, tenendo  conto  della  condizione  economica
complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare.  Per  stabilire
quindi l'ammontare  della  pena  pecuniaria  sostitutiva  della  pena
detentiva, e quindi  provvedere  sulla  richiesta  di'  emissione  di
decreto penale di condanna, il giudice dovrebbe disporre una serie di
accertamenti  finalizzati  a  verificare  le  condizioni   economiche
complessive dell'imputato e del suo intero nucleo familiare, con  una
chiara,  inevitabile  ed  ingiustificata  dilatazione  dei  tempi  di
definizione del procedimento per decreto, per sua  natura  di  rapida
definizione, in palese violazione  del  principio  della  ragionevole
durata di cui all'art. 111 della costituzione. 
    Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ricorrono dunque,  a
parere di chi scrive, le condizioni per  sollevare  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis  per  contrasto
con gli artt. 3, 27  e 11  della  Costituzione  nella  parte  in  cui
prevede che ai fini della determinazione  dell'ammontare  della  pena
pecuniaria in sostituzione di una  pena  detentiva  il  giudice  deve
tener conto della condizione economica  complessiva  dell'imputato  e
del suo nucleo familiare e che comunque  il  valore  giornaliero  non
puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un
giorno di pena detentiva e  non  puo'  superare  di  tre  volte  tale
ammontare. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 della costituzione e 23 e ss. Legge 87/1953 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza 
    Rimette alla Corte Costituzionale la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p.,  in  relazione  agli
artt. 3, 27 e 11 della costituzione, nella parte in cui  prevede  che
ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria  in
sostituzione di una pena detentiva il giudice deve tener conto  della
condizione economica  complessiva  dell'imputato  e  del  suo  nucleo
familiare e che  comunque  il  valore  giornaliero  non  puo'  essere
inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un  giorno  di
pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Termini Imerese, 12 febbraio 2018. 
 
                         Il Giudice: Galli'