N. 124 SENTENZA 22 maggio - 13 giugno 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Partecipazione dei  Comuni  e  dei
  loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli  obiettivi
  di finanza  pubblica  -  Provvedimento  della  Giunta  provinciale,
  d'intesa  con  il  Consiglio  delle  autonomie   locali,   per   la
  definizione delle eventuali sanzioni. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre  2016,  n.  20
  (Legge di stabilita' provinciale 2017), art. 10, comma  2,  lettera
  d). 
-   
(GU n.25 del 20-6-2018 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
2, lettera d), della legge della  Provincia  autonoma  di  Trento  29
dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilita' provinciale 2017), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
28 febbraio-6 marzo 2017, depositato in cancelleria l'8  marzo  2017,
iscritto al n. 30  del  registro  ricorsi  2017  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  19,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  22  maggio  2018  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino  per  la
Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 28 febbraio-6 marzo 2017 e depositato  l'8  marzo  2017
(reg. ric. n. 30 del 2017), impugna l'art. 10, comma 2,  lettera  d),
della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre  2016,  n.
20 (Legge di stabilita' provinciale 2017), per  violazione  dell'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione  e  delle   relative   norme
interposte, costituite dall'art. 1, commi 475 e 476, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019),
nonche' dell'art. 29 [recte: 79],  commi  3  e  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    1.1.- Espone il Presidente del Consiglio dei ministri che  l'art.
10 (rubricato «Modificazioni  della  legge  provinciale  27  dicembre
2010, n. 27, in materia di contenimento  delle  spese»)  della  legge
prov.  Trento  n.  20  del  2016  reca  varie  modifiche  alla  legge
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2011 e  pluriennale  2011-2013  della
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)» e,
in particolare, il comma 2, lettera d), del citato art.  10  prevede,
con riferimento all'art. 8, comma 1, della legge prov. Trento  n.  27
del 2010 che «alla fine del comma  1  sono  inserite  le  parole:  ",
nonche'  le  relative  sanzioni  a  carico  degli  enti  locali.  Con
riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si  applica
quanto  disposto   dalla   disciplina   statale   per   le   medesime
fattispecie."». 
    Per effetto delle suddette modifiche, attualmente l'art. 8, comma
1, secondo periodo, della legge provinciale n. 27 del 2010  e'  cosi'
formulato: «[c]on successivo provvedimento, adottato d'intesa tra  la
Giunta provinciale  e  il  Consiglio  delle  autonomie  locali,  sono
definite le modalita' di  monitoraggio  e  certificazione  delle  sue
risultanze, nel rispetto  degli  obiettivi  fissati  per  il  sistema
territoriale provinciale integrato, nonche' le  relative  sanzioni  a
carico degli enti locali». 
    Secondo il ricorrente la  nuova  normativa  provinciale,  laddove
prevede  che  con  provvedimento  adottato  d'intesa  tra  la  Giunta
provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, siano definite  le
modalita' di  monitoraggio  e  certificazione  delle  risultanze  del
bilancio, «[...] nonche' le relative sanzioni  a  carico  degli  enti
locali» contrasterebbe con la disciplina statale contenuta  nell'art.
1, commi 475 e 476, della  legge  n.  232  del  2016  i  quali  cosi'
dispongono: 
    «475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24  dicembre
2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo  di  cui  al
comma 466 del presente articolo: a) l'ente locale e' assoggettato  ad
una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del  fondo  di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente  allo
scostamento registrato. Le province della Regione siciliana  e  della
regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione  dei  trasferimenti
erariali nella misura indicata al  primo  periodo.  Gli  enti  locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati  ad  una  riduzione
dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o  province
autonome in misura pari all'importo corrispondente  allo  scostamento
registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi  assicurano  il
recupero di cui all'articolo 9, comma  2,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo  a  quello  di
inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu'
anni del triennio di riferimento,  gli  enti  locali  sono  tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello  Stato  le  somme  residue  di
ciascuna quota annuale, entro l'anno  di  competenza  delle  medesime
quote, presso la competente sezione di  tesoreria  provinciale  dello
Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al  capitolo
3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette  somme
residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228; b) nel triennio successivo la regione  o  la  provincia
autonoma e'  tenuta  ad  effettuare  un  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, di importo  corrispondente  a  un  terzo  dello
scostamento registrato, che assicura il recupero di cui  all'articolo
9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  Il  versamento  e'
effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo
a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al
recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso  la  tesoreria  statale;  c)
nell'anno  successivo  a  quello  di  inadempienza  l'ente  non  puo'
impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per  la
sanita', in misura superiore all'importo dei  corrispondenti  impegni
dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica
con riferimento agli impegni riguardanti le  funzioni  esercitate  in
entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli  impegni  correnti
dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione
sono  determinati  al  netto  di  quelli  connessi  a  funzioni   non
esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto  degli  impegni
relativi ai  versamenti  al  bilancio  dello  Stato  effettuati  come
contributo alla finanza pubblica; d) nell'anno successivo a quello di
inadempienza l'ente non  puo'  ricorrere  all'indebitamento  per  gli
investimenti. Per le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, restano esclusi  i  mutui  gia'  autorizzati  e  non  ancora
contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti  o  le  aperture  di  linee  di  credito  devono  essere
corredati di apposita attestazione da cui  risulti  il  rispetto  del
saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o  l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito  in  assenza  della  predetta  attestazione;  e)   nell'anno
successivo a quello di inadempienza  l'ente  non  puo'  procedere  ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia   contrattuale,   compresi   rapporti   di   collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente  disposizione.
Le regioni, le citta'  metropolitane  e  i  comuni  possono  comunque
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  determinato,  con
contratti  di  durata  massima  fino  al  31  dicembre  del  medesimo
esercizio,  necessari  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
settore sociale nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del comma 28 dell'articolo  9  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; f) nell'anno successivo a quello  di  inadempienza,  il
presidente,  il  sindaco  e  i  componenti  della  giunta  in  carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare
al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione  e
dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. 
    476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al
comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al
comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni  di  parte
corrente, per le regioni al  netto  della  sanita',  un  limite  pari
all'importo  dei  corrispondenti  impegni  dell'anno  precedente;  la
sanzione di cui al comma 475,  lettera  e),  e'  applicata  solo  per
assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui  al
comma 475, lettera f), e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui  e'  avvenuta
la violazione versando al bilancio dell'ente il 10  per  cento  delle
indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni   di   presenza   spettanti
nell'esercizio della violazione.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
restanti sanzioni di cui al comma 475». 
    1.2.- Secondo il ricorrente, i predetti commi 475 e 476 sarebbero
applicabili anche  agli  enti  locali  della  Provincia  autonoma  di
Trento, a mente  del  successivo  art.  1,  comma  483.  Tale  comma,
difatti, avrebbe escluso le sole Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano dall'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 475  e
479,  stabilendo  che  restava  ferma  la  disciplina  del  patto  di
stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454  e  seguenti,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2013)», come attuata dagli  accordi  sottoscritti  con  lo
Stato, sicche' i citati commi 475 e 476 sarebbero invece  applicabili
a tutti gli enti locali, e quindi  anche  a  quelli  della  Provincia
autonoma di Trento. 
    Conseguentemente,  prosegue  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri,  la  disposizione  impugnata  non   poteva   demandare   la
definizione delle sanzioni  agli  enti  locali  ad  un  provvedimento
«adottato d'intesa tra la Giunta provinciale  e  il  Consiglio  delle
autonomie locali». 
    Per tali motivi essa violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in
materia di coordinamento della finanza pubblica, nonche'  l'art.  79,
commi  3  e  4,  dello  statuto  speciale  della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige, i quali imporrebbero comunque alla Provincia  il
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    2.- La Provincia autonoma di Trento si e' costituita in  giudizio
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile od infondato. 
    Con successiva memoria depositata  in  data  27  aprile  2018  ha
illustrato i motivi della propria opposizione. 
    2.1.- La Provincia autonoma,  richiamato  il  proprio  precedente
ricorso proposto - tra gli altri - contro i citati commi  475  e  483
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e quello  successivo,  ancora
pendente, proposto avverso  l'art.  1,  comma  828,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
ritiene che l'applicazione ai  Comuni  che  ricadono  nel  territorio
delle  Province  autonome  della   disposizione   statale   contenuta
nell'art. 1, comma 475, lettera a),  che  definisce  direttamente  la
sanzione conseguente al mancato  rispetto  dell'obiettivo  del  saldo
positivo,  non  sia  compatibile  con  le  previsioni  dello  statuto
speciale,  che  attribuiscono  alle  Province  autonome  la  potesta'
legislativa esclusiva e la corrispondente potesta' amministrativa  in
materia di finanza locale, richiamando gli artt. 79, commi 3 e 4,  80
ed 81 dello statuto speciale. 
    Si tratterebbe, secondo la medesima Provincia autonoma di Trento,
di una potesta' legislativa esclusiva, e quindi  soggetta  unicamente
al limite dei principi costituenti norme di riforma economico-sociale
e non a quello dei principi fondamentali delle materie di  competenza
concorrente, quale quella del coordinamento della  finanza  pubblica,
ex art. 117, terzo comma, Cost., evocato dallo Stato. 
    Secondo la medesima resistente, spetterebbe invece alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano la funzione  di  coordinamento  della
finanza pubblica provinciale, competenza che comprenderebbe anche  la
finanza locale, come si desumerebbe dal comma 3  dell'art.  79  dello
statuto speciale. 
    2.2.- Inoltre, prosegue  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  in
ragione del comma 1 dell'art. 79 del medesimo statuto, esisterebbe un
«sistema territoriale regionale integrato», costituito dalla Regione,
dalle Province autonome e dagli enti locali, il quale  concorrerebbe,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  ai  sensi  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Disposizioni  per  l'attuazione  del
principio del pareggio di bilancio,  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto
comma, della  Costituzione),  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica. Poiche' il  comma  3  dell'art.  79  dello  statuto
speciale prevede espressamente che le Province autonome provvedano al
coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti  degli
enti locali - ponendo quindi  in  capo  ad  esse  la  responsabilita'
relativa al raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  -
tanto dovrebbe valere anche con  riferimento  agli  enti  locali  del
territorio provinciale,  in  quanto  enti  del  sistema  territoriale
integrato. 
    Rammenta la Provincia autonoma che, a mente del medesimo comma  3
del citato art. 79, spetta alle Province «definire i concorsi  e  gli
obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale  integrato
di rispettiva competenza», ed in tal modo sarebbero state  attribuite
al medesimo ente anche le funzioni di  vigilanza  sul  raggiungimento
dei predetti obiettivi da parte  degli  enti  del  sistema  integrato
provinciale. Pertanto, gli enti  locali  sarebbero  responsabili  nei
confronti della Provincia autonoma rispetto al mancato raggiungimento
degli obiettivi dalla stessa assegnati, mentre essa risponderebbe nei
confronti dello Stato  rispetto  al  raggiungimento  degli  obiettivi
assegnati alla Provincia medesima. 
    Conseguentemente, si prosegue, la competenza legislativa connessa
alla  definizione  delle   sanzioni   amministrative,   per   mancato
adempimento degli  obblighi  in  tale  ottica  individuati,  dovrebbe
ritenersi accedere alla competenza legislativa provinciale principale
di definizione degli obiettivi da  perseguire  da  parte  degli  enti
locali. 
    2.3.- Secondo la resistente, quanto previsto dall'art.  1,  comma
475, della legge n. 232 del 2016 dovrebbe essere  letto  in  coerenza
con le disposizioni statutarie, e quindi nel senso che gli  obiettivi
di  pareggio  di  bilancio  sono  assicurati  a  livello  di  sistema
territoriale  integrato,  sotto  il  coordinamento  della   Provincia
autonoma di Trento. Da tanto deriverebbe ulteriormente che, nel  caso
in cui sia richiesto il rispetto degli obiettivi di finanza  pubblica
a livello di sistema, qualsiasi inadempimento  da  parte  di  singoli
enti  non  potrebbe  essere  sanzionato  da  parte  dello  Stato,  ma
rimarrebbe fermo il sistema sanzionatorio stabilito  dalla  Provincia
per i propri enti inadempienti. 
    Per la Provincia autonoma di Trento  sarebbe  dunque  erroneo  il
presupposto dal quale sarebbe partito lo Stato, secondo il quale  gli
enti locali del territorio  trentino  dovrebbero  essere  considerati
separatamente dal «sistema integrato  regionale»;  tale  sistema,  al
contrario,  proprio  in   quanto   da   considerarsi   unitariamente,
resterebbe interamente governato dall'ente di riferimento finanziario
che, per  la  finanza  locale,  sarebbe  costituito  dalla  Provincia
medesima. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera d), della  legge  della
Provincia autonoma di Trento  29  dicembre  2016,  n.  20  (Legge  di
stabilita' provinciale 2017),  in  riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, per la materia di coordinamento della finanza pubblica,  della
Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 475 e 476,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2017  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2017-2019), e all'art. 79, commi 3 e 4, del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    La norma impugnata introduce modificazioni all'art. 8 della legge
della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n.  27,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011-2013  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria provinciale 2011)». 
    In particolare, l'art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov.
Trento n. 20 del 2016  prevede  che  «alla  fine  del  comma  1  sono
inserite le parole: ", nonche' le relative sanzioni  a  carico  degli
enti  locali.  Con  riferimento  alle  sanzioni  previste   per   gli
amministratori si applica quanto disposto  dalla  disciplina  statale
per le medesime fattispecie"». 
    Per effetto di tali modifiche, l'art. 8,  comma  1,  della  legge
prov. Trento n. 27 del 2010 risulta  cosi'  formulato:  «A  decorrere
dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni
provinciali che  disciplinano  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti  e
organismi strumentali. Gli enti  locali  assicurano  il  pareggio  di
bilancio  secondo  quanto  previsto   dalla   normativa   statale   e
provinciale in materia di  equilibrio  dei  bilanci.  Con  successivo
provvedimento, adottato d'intesa  tra  la  Giunta  provinciale  e  il
Consiglio delle autonomie  locali,  sono  definite  le  modalita'  di
monitoraggio e certificazione  delle  sue  risultanze,  nel  rispetto
degli obiettivi  fissati  per  il  sistema  territoriale  provinciale
integrato, nonche' le relative sanzioni a carico degli  enti  locali.
Con riferimento alle sanzioni  previste  per  gli  amministratori  si
applica quanto disposto dalla  disciplina  statale  per  le  medesime
fattispecie». 
    1.1.- Secondo il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tali
prescrizioni sarebbero in contrasto  con  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. e con le relative norme  interposte,  costituite  dall'art.  1,
commi 475 e 476,  della  legge  n.  232  del  2016,  che  dettano  un
articolato e diverso sistema di sanzioni in caso di mancato  rispetto
del saldo di equilibrio previsto dal  comma  466  dell'art.  1  della
medesima legge. 
    Secondo il ricorrente, il successivo comma 483 dell'art. 1  della
legge n. 232 del 2016 avrebbe escluso l'applicabilita' dei precedenti
commi  475  e  479   limitatamente   alle   sole   Regioni   autonome
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  nonche'  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Da cio' conseguirebbe che i
commi 475 e 476 sarebbero applicabili a tutti gli  enti  locali,  ivi
compresi  quelli  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  e  che  la
disposizione impugnata non potrebbe demandare la definizione di dette
sanzioni  a  un  provvedimento  «adottato  d'intesa  tra  la   Giunta
provinciale e il Consiglio delle autonomie locali». 
    La norma denunciata violerebbe quindi l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in materia di coordinamento della  finanza  pubblica,  nonche'
l'art. 79, commi 3 e  4,  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino
Alto-Adige, che richiedono il rispetto dei principi in  detto  ambito
materiale anche da parte della Provincia autonoma. 
    1.2.- La Provincia autonoma di Trento,  dopo  essersi  costituita
limitandosi a chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o,
comunque,  infondato,   con   memoria   depositata   in   prossimita'
dell'udienza ha illustrato i motivi di tali richieste. 
    Essa  ritiene  che  la  disposizione  statale  che  definisce  la
sanzione conseguente al mancato  rispetto  dell'obiettivo  del  saldo
positivo contenuta nell'art. 1, comma 475, lettera a), della legge n.
232 del 2016 non sia applicabile ai Comuni che ricadono  nel  proprio
territorio, in quanto tale prescrizione sarebbe incompatibile con gli
artt. 79, commi 3 e 4, 80  e  81  dello  statuto  speciale,  i  quali
attribuiscono  alle  Province  autonome   la   potesta'   legislativa
esclusiva e la corrispondente potesta' amministrativa in  materia  di
finanza locale. 
    Rammenta, inoltre, la  Provincia  autonoma  che,  secondo  quanto
previsto dal medesimo comma 3 dell'art. 79,  alle  Province  autonome
spetterebbero sia la definizione dei concorsi e degli obblighi  degli
enti del  sistema  territoriale  di  rispettiva  competenza,  sia  le
funzioni di vigilanza sul raggiungimento dei  predetti  obiettivi  da
parte dagli enti del sistema integrato provinciale. Conseguentemente,
la competenza connessa alla definizione delle sanzioni amministrative
per il mancato  adempimento  di  detti  obblighi  dovrebbe  ritenersi
accessoria a quella legislativa provinciale.  Nel  caso  in  cui  sia
richiesto il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  a  livello
di sistema, qualsiasi inadempimento da parte di singoli  enti  locali
non potrebbe  comunque  essere  sanzionato  dallo  Stato,  in  quanto
rimarrebbe fermo il sistema sanzionatorio stabilito  dalla  Provincia
per i propri enti. 
    2.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  promossa  nei
confronti dell'art. 10, comma 2, lettera d),  della  legge  prov.  di
Trento n. 20 del 2016 e' fondata in riferimento all'art. 79, comma 3,
dello statuto speciale per il Trentino  Alto-Adige  e  all'art.  117,
terzo  comma,  Cost.,  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, in relazione all'art. 1, comma 475, della legge n. 232  del
2016. 
    La disposizione di cui al citato comma 475, lettere a) e b), gia'
impugnata dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  dalla
Regione  autonoma  Friuli-Venezia   Giulia,   e'   stata   dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva  che  gli
enti locali delle predette autonomie speciali «sono tenuti a  versare
l'importo della sanzione per il mancato conseguimento  dell'obiettivo
di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziche' a  quello  delle
suddette autonomie  speciali»  (sentenza  n.  101  del  2018).  Nella
motivazione di detta sentenza si precisa, tra l'altro, che  «[q]uesta
Corte ha affermato - in tema di sanzioni agli enti locali  insistenti
sui territori delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  (e  il
principio e' altresi' valido per la Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia) - che "la materia della finanza provinciale di  Trento  e  di
Bolzano e' ispirata al principio dell'accordo, il quale nel  caso  di
specie si e' manifestato, tra l'altro,  attraverso  una  legislazione
peculiare  finalizzata  all'attuazione  e  al  rispetto  dei  vincoli
macroeconomici  di  matrice  europea   e   nazionale.   E'   altresi'
indiscutibile che la vigilanza  e  la  concreta  attuazione  di  tale
specifico quadro  finanziario  -  ferma  restando  la  competenza  in
termini di controllo di  legittimità-regolarita'  sui  bilanci  degli
enti locali da parte della  competente  sezione  di  controllo  della
Corte dei conti (sentenza  n.  40  del  2014)  -  e'  demandata  alle
Province autonome  in  coerenza  con  gli  obiettivi  assegnati  alla
finanza provinciale. Le disposizioni provinciali - emanate a  seguito
dello specifico strumento dell'accordo - assumono cosi' carattere  di
'parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli  enti
sub-regionali tra i quali, appunto, gli enti locali  territorialmente
interessati'  (sentenza  n.  40  del  2014).  Tuttavia  il  carattere
generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica  esige  che,
indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali
delle  autonomie   speciali   nel   perseguimento   degli   obiettivi
macroeconomici, i  colpevoli  scostamenti  registrati  nelle  singole
gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema
sanzionatorio, proporzionato all'entita' delle infrazioni - nel  caso
in esame riferite ad un  ordito  normativo  di  matrice  regionale  o
provinciale - commesse dagli enti locali. Dunque, a prescindere dalla
complessa e costante successione delle diverse formulazioni normative
che lo hanno espresso nel tempo,  il  principio  di  indefettibilita'
delle  sanzioni  per  gli  enti  territoriali   che   si   discostano
colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica - se inteso in modo
conforme alla peculiare disciplina provinciale [e  regionale]  -  non
contrasta coi parametri statutari  invocati  dalle  ricorrenti  e  le
relative censure risultano pertanto infondate" (sentenza  n.  94  del
2018)» (sentenza n. 101 del 2018). 
    Dal  costante  orientamento  di  questa  Corte  sui  confini  tra
competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica
e competenza statutaria delle autonomie speciali in tema  di  finanza
locale (ex plurimis, sentenze n. 94 del 2018, n. 40 del 2014 e n. 425
del 2004) emerge in modo inequivocabile  come  la  definizione  delle
sanzioni applicabili spetti allo Stato, dal momento  che,  «per  quel
che attiene al sistema sanzionatorio, "[l]a finanza delle  Regioni  a
statuto speciale e' [...] parte della  'finanza  pubblica  allargata'
nei cui riguardi lo Stato  aveva  e  conserva  poteri  di  disciplina
generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva  e  puo'
chiamare pure le autonomie speciali  a  concorrere  al  conseguimento
degli obiettivi complessivi di finanza pubblica" (sentenza n. 425 del
2004). Ne consegue che - anche in relazione al sistema  sanzionatorio
che costituisce naturale deterrente per ogni singola infrazione degli
enti territoriali ai vincoli di finanza pubblica -  non  puo'  essere
ipotizzata  "una  differenziazione  per  gli  enti   operanti   nelle
autonomie speciali in relazione ad un aspetto [...] che non puo'  non
accomunare tutti gli enti  operanti  nell'ambito  del  sistema  della
finanza pubblica allargata" (sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza  n.
101 del 2018). 
    In  tal  senso  va  letta  la  locuzione   «fermo   restando   il
coordinamento della finanza pubblica da parte dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 117 della Costituzione» contenuta nell'art.  79,  comma  3,
dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige. 
    In sostanza la norma  statutaria  riconosce  le  prerogative  del
legislatore  statale  finalizzate  ad   assicurare   la   contestuale
conformita' dei comportamenti degli enti  appartenenti  alla  finanza
pubblica allargata che nel caso  di  specie  si  concretizzano  nella
predisposizione di  un  meccanismo  di  deterrenza  unitario  per  le
violazioni degli obblighi afferenti alla finanza stessa. 
    Coerente con tale principio e'  la  formulazione  del  comma  475
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, nel testo  risultante  dalla
declaratoria    di     parziale     illegittimita'     costituzionale
precedentemente richiamata, il quale stabilisce che gli  enti  locali
della Provincia autonoma di Trento sono assoggettati a una  riduzione
dei trasferimenti correnti erogati dalla medesima Provincia  autonoma
in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato
e che tale importo deve essere versato  al  bilancio  della  suddetta
autonomia speciale. In quanto espressivo del principio di uniformita'
delle sanzioni sull'intero territorio  nazionale,  esso  riflette  la
competenza statale relativa all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  con
riguardo alla tipologia di infrazione in esame. 
    3.- Per le esposte motivazioni, l'art. 10, comma 2,  lettera  d),
della legge prov. Trento  n.  20  del  2016  deve  essere  dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui introduce, all'art.
8, comma 1, terzo periodo, della legge prov. Trento n. 27  del  2010,
le parole «,  nonche'  le  relative  sanzioni  a  carico  degli  enti
locali». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10,  comma  2,
lettera d),  della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  29
dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilita'  provinciale  2017),  nella
parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1,  terzo  periodo,  della
legge della Provincia autonoma di Trento 27  dicembre  2010,  n.  27,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria provinciale 2011)», le  parole  «,  nonche'  le  relative
sanzioni a carico degli enti locali». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA