N. 128 SENTENZA 22 maggio - 13 giugno 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Opere pubbliche - Lavori di  messa  in  sicurezza  antisismica  delle
  autostrade  A24  e  A25  -  Individuazione  delle  risorse  per  il
  finanziamento degli interventi (importi  corrispondenti  alle  rate
  dei canoni dovuti dalla societa' concessionaria al  concedente  per
  gli anni 2015-2016, da versare all'ANAS spa) -  Subordinazione  del
  finanziamento alla presentazione, a cura della  concessionaria,  di
  un piano di convalida contenente l'indicazione dei lavori urgenti -
  Decreto ministeriale di approvazione del  piano  e  di  definizione
  delle modalita' attuative della norma. 
- Decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in
  materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
  ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
  per lo sviluppo) -  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  21
  giugno 2017, n. 96 - art. 52-quinquies. 
-   
(GU n.25 del 20-6-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel   giudizio   di   legittimita'    costituzionale    dell'art.
52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  (Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,  in
legge 21 giugno 2017, n.  96,  promosso  con  ricorso  della  Regione
Abruzzo, notificato il 12-21 agosto 2017, depositato  in  cancelleria
il 31 agosto 2017, iscritto al n. 62  del  registro  ricorsi  2017  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  22  maggio  2018  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    uditi l'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo e
l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 12-21 agosto 2017 e  depositato  il
31 agosto 2017, la Regione Abruzzo ha impugnato  l'art.  52-quinquies
del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria, iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  21
giugno 2017, n. 96, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo dei
principi di ragionevolezza e coerenza logica, e 117,  terzo  e  sesto
comma,  della   Costituzione   e   per   violazione   «dei   principi
costituzionali   emersi   in   giurisprudenza   sulla   c.d.    leale
collaborazione e sussidiarieta'». 
    La Regione ricorrente riferisce che la legge di conversione n. 96
del  2017  ha  inserito,  nel  decreto-legge,  l'art.   52-quinquies,
rubricato «Sicurezza antisismica delle autostrade A24  e  A25».  Tale
disposizione,  in  modo  molto  dettagliato,  individua  le   risorse
economiche per il finanziamento degli  interventi  necessari  per  la
messa in sicurezza dei tratti autostradali A24-A25, in considerazione
dell'elevato  grado   di   sismicita'   del   territorio   abruzzese,
subordinando detto finanziamento alla presentazione di  un  piano  di
convalida contenente l'indicazione dei lavori urgenti da  presentarsi
a cura della societa' concessionaria Strada  dei  Parchi  spa;  piano
soggetto   all'approvazione   con   decreto   del   Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti (d'ora in avanti  MIT),  al  quale  e'
demandata anche la definizione delle modalita'  di  attuazione  della
norma e la regolazione del periodo transitorio. Le risorse economiche
per il finanziamento dei lavori  vengono  individuate  negli  importi
corrispondenti alle rate dei canoni di concessione  che  la  societa'
concessionaria deve versare al concedente per gli anni  dal  2015  al
2016 pari a euro 111.720.000,00 (canone annuo di euro 55.860.000,00);
inoltre, le predette  somme,  il  cui  versamento  al  concedente  e'
sospeso, dovranno essere versate dalla concessionaria ad ANAS spa  in
tre rate, con scadenze determinate (al 31 marzo degli anni 2028, 2029
e 2030). 
    La  ricorrente  deduce  che  tale  norma,  cosi'  dettagliata  ed
incidente sugli interessi della Regione Abruzzo,  e'  stata  adottata
senza alcuna previa intesa con la Regione e in difetto  di  qualsiasi
procedura che l'abbia coinvolta. 
    2.- La Regione riferisce, in premessa  del  ricorso,  le  vicende
sottostanti alla previsione normativa impugnata. 
    In particolare,  riferisce  che  la  Direzione  generale  per  la
vigilanza   sulle   concessionarie   autostradali   del   MIT,    con
provvedimento prot. n. 6767 del 14 aprile  2017  (avente  ad  oggetto
«Autostrade A24 e A25 - Interventi di  messa  in  sicurezza  urgente.
'A':  Viadotti  -  Interventi  diffusi  per  la   prevenzione   della
scalinatura  degli  impalcati.  Progetto   esecutivo»),   dopo   aver
esaminato il progetto  presentato  dalla  concessionaria  Strada  dei
Parchi  spa,  ha  indicato  l'importo  totale  dei  lavori  in   euro
169.456.289,05, cosi' modificando la proposta della societa'. 
    Con successiva nota  n.  7685  del  3  maggio  2017,  il  MIT  ha
sollecitato Strada dei Parchi spa «a procedere con l'immediato  avvio
delle   procedure   per   l'affidamento   dei   lavori   e   relative
cantierizzazioni». A  seguito  di  detto  provvedimento,  Strada  dei
Parchi spa ha rappresentato al MIT di aver provveduto all'affidamento
dei lavori ed ha contestato l'avvenuta riduzione  degli  importi  dei
lavori, contenuta nel provvedimento n. 6767 del  2017  e  la  mancata
copertura finanziaria delle opere. 
    Con ulteriore nota n. 7943 del 5 maggio  2017,  il  MIT  ha  dato
conto della precedente decisione in punto di riduzione degli  importi
dei lavori, affermando che il provvedimento n. 6767 del 2017  integra
«esclusivamente una  condivisione  tecnica  dell'ipotesi  progettuale
presentata» e che l'ufficio ha espresso «le  proprie  valutazioni  di
congruita' sui prezzi e sugli obblighi  convenzionali  relativi  alle
previsioni di spesa, ritenendo non totalmente adeguate  le  proposte»
della  societa'.  Inoltre,  nella  nota  citata  si  afferma  che  il
provvedimento n. 6767 non contiene «alcun riferimento alla  copertura
finanziaria dell'intervento»  e  «non  puo'  essere  in  nessun  caso
considerato rilevante» a tal fine. 
    Avverso detti provvedimenti  del  MIT,  la  societa'  Strada  dei
Parchi spa ha proposto ricorso per ottenerne  l'annullamento,  previa
sospensiva, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,
il quale, con ordinanza n. 2844 del  7  giugno  2017,  ha  sospeso  i
provvedimenti impugnati ritenendo che i  lavori  «vengano  proseguiti
utilizzando le rate del corrispettivo della concessione relative agli
anni 2015-2016, di pertinenza del Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, accantonate» dalla societa' Strada dei Parchi spa. 
    La Regione da'  atto  che  pende  appello  cautelare  innanzi  al
Consiglio di Stato, proposto dal MIT. 
    3.-  Tutto  cio'  premesso,  la   ricorrente   afferma   che   la
disposizione censurata si pone innanzi tutto in contrasto con  l'art.
117, terzo comma, Cost. 
    Al riguardo  osserva  che  essa  incide,  con  una  normativa  di
dettaglio, sulla materia della «protezione civile», in relazione alla
quale vi e' potesta' legislativa concorrente  tra  Stato  e  Regione.
Infatti, essa ha ad oggetto lavori di messa in sicurezza  antisismica
delle autostrade. 
    Che si verta in materia di  protezione  civile  e'  confermato  -
sostiene la Regione - anche dall'espresso richiamo all'art. l,  comma
183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013)», nel cui «rispetto» e' disposta  la  sospensione
dei canoni e la loro destinazione a tali lavori. Tale  comma  prevede
la facolta' per il Governo di rinegoziare con Strada dei  Parchi  spa
le   condizioni   della   concessione   in    considerazione    della
classificazione delle autostrade A24 e A25  quali  opere  strategiche
per la protezione civile, in quanto  dette  autostrade  costituiscono
l'unico accesso rapido ai principali centri dell'Abruzzo in  caso  di
gravi eventi sismici e calamita' naturali. 
    La disposizione incide, altresi', nella materia «grandi  reti  di
trasporto» - tale dovendosi considerare la rete autostradale  oggetto
di disciplina, in ragione della sua infungibilita' come  collegamento
viario tra la sponda tirrenica e quella  adriatica  -  nonche'  nella
materia «governo  del  territorio»,  che  comprende  tutto  cio'  che
attiene all'uso del territorio, compresa la viabilita'  in  generale.
In ogni caso si verte nell'ambito della competenza concorrente di cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Inoltre, la disposizione censurata, dettando  una  disciplina  di
dettaglio ed avendo attribuito a un decreto  del  MIT  l'approvazione
del piano di convalida, la definizione delle modalita' di  attuazione
della norma e la regolazione di un periodo transitorio, ha allocato a
livello centrale funzioni amministrative senza prevedere alcuna forma
di cooperazione con la Regione Abruzzo. Ancorche' possa  riconoscersi
l'esigenza  di  assicurare  un  esercizio  unitario  delle   funzioni
amministrative, esigenza che potrebbe giustificare l'approvazione del
piano dei lavori da parte  del  MIT,  tuttavia  resta  la  denunciata
incostituzionalita' della norma giacche'  questa  e'  stata  adottata
senza  alcun  coinvolgimento  della  Regione  Abruzzo.  Essa  infatti
prevede che l'esercizio delle funzioni amministrative  da  parte  del
MIT avvenga in assenza di un'intesa, forte o debole che sia, o di una
qualsiasi altra forma di collaborazione con la Regione stessa. 
    Inoltre,  il   mancato   coinvolgimento   della   Regione   nella
definizione del contenuto dell'art. 52-quinquies avrebbe  determinato
un concreto pregiudizio se solo si considera che le risorse  indicate
nella norma, pari a euro 111.720,00, sono insufficienti  rispetto  al
costo dei lavori, quantificati in euro  169.456.289,05  dallo  stesso
MIT con la citata nota n. 6767 del 2017. L'intervento unilaterale del
legislatore  statale,  che  non  ha  coinvolto   la   Regione   nella
quantificazione degli importi  dei  lavori,  ha  avuto  l'effetto  di
assegnare al concessionario risorse insufficienti  per  la  messa  in
sicurezza antisismica delle autostrade, potendo  andare  a  discapito
degli interessi regionali coinvolti in ragione del possibile  aumento
delle tariffe autostradali. 
    La disposizione violerebbe anche l'art. 117, sesto comma,  Cost.,
nella parte in cui demanda al decreto del MIT di approvare, entro  il
31 agosto 2017, la definizione delle  sue  modalita'  di  attuazione,
nonche' la regolazione di un periodo  transitorio.  In  tal  modo  il
legislatore statale avrebbe demandato al MIT anche l'esercizio di una
potesta' regolamentare, potendo  il  predetto  decreto  stabilire  le
modalita' di attuazione della norma ed il periodo transitorio. 
    Infine, la disposizione impugnata violerebbe, altresi', l'art.  3
Cost. sotto il profilo dei  principi  di  ragionevolezza  e  coerenza
logica, nella parte in cui prevede che il concessionario sia chiamato
ad effettuare le  opere  predette  utilizzando  le  rate  dei  canoni
concessori relativi agli anni 2015 e 2016. In questo  modo  la  norma
addossa a carico del concessionario il costo dei lavori, interferendo
con il rapporto concessorio in essere che non prevede,  a  carico  di
Strade dei Parchi spa, obblighi di manutenzione  straordinaria  della
rete autostradale, cui devono essere  ricondotti  i  lavori  indicati
nella norma. 
    4.- Con atto depositato in data 20 settembre 2017, e' intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo a questa Corte
- anche con successiva memoria depositata in data 27 aprile 2018 - di
dichiarare il ricorso inammissibile e comunque non fondato. 
    In primo luogo, osserva l'Avvocatura dello Stato  che  l'art.  l,
comma 183, della legge n. 228 del 2012 prevede che  il  Governo  puo'
procedere a una rinegoziazione, con la societa' concessionaria  delle
autostrade A24 e A25, delle condizioni  della  concessione  anche  al
fine di evitare un  incremento  delle  tariffe  non  sostenibile  per
l'utenza, fatta salva la preventiva verifica  presso  la  Commissione
europea della compatibilita' comunitaria. Gli  interventi  consistono
nell'adeguamento e messa in sicurezza dei  viadotti  sulla  base  dei
contenuti,  in  materia  di  protezione  civile,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri (d'ora in avanti: o.P.c.m.)  20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative  tecniche  per  le  costruzioni  in  zone  sismiche»,  come
modificata ed integrata dall'o.P.c.m. 2 ottobre 2003, n. 3316. L'art.
2, comma 3, dell'o.P.c.m. n. 3274 del 2003 ha previsto  l'obbligo  di
procedere  a  verifica,  da  effettuarsi  a   cura   dei   rispettivi
proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle  opere
infrastrutturali, la cui funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo per le  finalita'  di  protezione  civile,  sia  degli
edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 
    In attuazione di tale disposizione e' stato  emanato  il  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento   della
protezione civile, 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative  dell'art.
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  recante  «Primi  elementi  in
materia di  criteri  generali  per  la  classificazione  sismica  del
territorio nazionale e di normative tecniche per  le  costruzioni  in
zona  sismica»),  che  ha  individuato,   quali   infrastrutture   da
sottoporre a verifica, tutte le autostrade.  In  particolare,  si  e'
prescritto l'adeguamento delle gallerie e dei  viadotti  autostradali
e, in generale, la realizzazione di tutti i  lavori  di  manutenzione
straordinaria necessari sulle autostrade A24 e A25 in conseguenza del
sisma del 2009. 
    La difesa dello Stato osserva che la disposizione censurata dalla
Regione Abruzzo costituisce norma  strumentale  al  perseguimento  di
finalita'  per  la  salvaguardia  del  territorio,  dell'ambiente   e
dell'incolumita' pubblica. 
    Deduce che la  disciplina  sull'emergenza,  che  appartiene  alla
protezione civile, investe anche i  piu'  diversi  ambiti  materiali,
quali  in  particolare  il  governo  del   territorio.   I   principi
fondamentali in materia di protezione civile  assumono  una  speciale
connotazione e una valenza  particolarmente  pregnante  ogniqualvolta
sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento  unitario
del legislatore statale. 
    La protezione civile ha dunque assunto il ruolo di un  titolo  di
competenza statale "trasversale", idoneo a condizionare o a  limitare
l'esercizio di competenze regionali in  altri  settori,  come  quello
relativo agli interventi edilizi in zone sismiche,  rientranti  nella
materia  della  protezione  civile.  La   vigilanza   assidua   sulle
costruzioni riguardo al  rischio  sismico  rappresenta  un  principio
fondamentale che connota tutta la legislazione statale in materia  di
protezione civile. 
    Ad avviso della difesa statale, l'art. 52-quinquies del  d.l.  n.
50 del 2017 non e' lesivo della sfera  di  competenza  della  Regione
Abruzzo. In tale disposizione  e'  previsto  un  intervento  che  non
riguarda la disciplina della funzione della  protezione  civile,  ne'
detta principi e criteri che la legislazione regionale debba  seguire
nel conformare il proprio sistema di protezione civile. Essa prevede,
invece,  iniziative  finalizzate  alla  messa  in   sicurezza   delle
autostrade, opere di proprieta' dello Stato per mezzo dell'ANAS spa. 
    Pertanto, la disposizione impugnata non riguarda direttamente  la
Regione ricorrente, dal momento che le opere di  messa  in  sicurezza
riguardano il sedime autostradale di  proprieta'  demaniale,  il  cui
concedente e' il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti.  I
tratti autostradali in questione rientrano nella «rete autostradale e
stradale  di  interesse  nazionale»,  che,  oltre  a  rimanere  nella
titolarita'   statale,   ha   anche   una   destinazione   funzionale
all'interesse generale. La natura e  il  regime  demaniale  del  bene
depongono per la  competenza  esclusiva  statale,  senza  che  alcuna
interferenza ci sia con le competenze di natura  concorrente  evocate
dalla Regione ricorrente. 
    Rileva, altresi',  l'Avvocatura  dello  Stato  che  i  motivi  di
ricorso  -  concernenti   la   supposta   attribuzione   del   potere
regolamentare in capo al MIT ad opera  della  disposizione  censurata
(art. 117, sesto comma,  Cost.)  e  l'irragionevolezza  della  stessa
nella parte in cui addosserebbe al concessionario il costo dei lavori
interferendo con il rapporto concessorio in essere (art. 3  Cost.)  -
sono inammissibili dal momento che la Regione ricorrente non  lamenta
la violazione delle norme sul riparto  della  competenza  legislativa
tra lo Stato e le Regioni, ne'  afferma  la  propria  titolarita'  ad
emanare quella stessa normativa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione  Abruzzo  ha  impugnato  l'art.  52-quinquies  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti  territoriali,  ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi  sismici  e  misure  per  lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017,
n. 96, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e sesto comma,  della
Costituzione e per violazione «dei principi costituzionali emersi  in
giurisprudenza sulla c.d. leale collaborazione e sussidiarieta'». 
    In particolare, la disposizione censurata,  rubricata  «Sicurezza
antisismica delle  autostrade  A24  e  A25»  e  inserita  nel  citato
decreto-legge  dalla  legge  di  conversione,  cosi'  dispone:   «Nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo  1,  comma  183,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto  conto  della  necessita'  e
urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e  A25,
nelle  more  della  definizione  degli  strumenti  di  pianificazione
tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo
del  concessionario  di  versare  le  rate  del  corrispettivo  della
concessione  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c),  della   vigente
convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015  e
2016, ciascuna  dell'importo  di  euro  55.860.000  comprendente  gli
interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un  piano
di convalida per interventi urgenti,  presentato  dal  concessionario
entro venti giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui  al
presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel  medesimo  decreto
sono altresi' definite le  modalita'  di  attuazione  della  presente
disposizione, nonche' la regolazione di  detto  periodo  transitorio.
Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa  in
sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.  Il  concessionario
effettua  il  versamento  all'ANAS  S.p.a.  delle  rate  sospese  del
corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.a.,
per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo
di ciascuno  degli  anni  2028,  2029  e  2030,  ognuna  delle  quali
dell'importo di euro 37.240.000  con  maggiorazione  degli  interessi
maturati  calcolati  al  tasso  legale.  Restano  altresi'  ferme  le
scadenze di  tutte  le  restanti  rate  del  corrispettivo  spettante
all'ANAS S.p.a.». 
    2.- La Regione ricorrente denuncia  -  con  un  primo  motivo  di
ricorso - la violazione dell'art. 117, comma terzo,  Cost.,  perche',
la disposizione impugnata, con  norme  di  dettaglio  e  direttamente
applicabili,  inciderebbe  su  materie  rientranti   nella   potesta'
legislativa  concorrente  e  segnatamente  sulla   disciplina   della
«protezione civile», avendo ad oggetto lavori di messa  in  sicurezza
antisismica delle autostrade. Inoltre, investirebbe altre materie  di
competenza concorrente: «grandi reti di trasporto» -  tale  dovendosi
considerare la rete autostradale oggetto di  disciplina,  in  ragione
della sua infungibilita'  come  collegamento  viario  tra  la  sponda
tirrenica e quella adriatica - e «governo del territorio», in quanto,
mirando ad  assicurare  lavori  di  messa  in  sicurezza  della  rete
stradale, produrrebbe conseguenze sulla viabilita' in generale. 
    Con un secondo motivo di ricorso, la ricorrente  lamenta  che  la
disposizione impugnata violerebbe anche  i  «principi  costituzionali
emersi [...] sulla c.d. leale collaborazione  e  sussidiarieta'»,  in
quanto, prevedendo che l'approvazione del piano avvenga  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora  in  avanti:
MIT), attraverso il quale sono definite le  modalita'  di  attuazione
della disposizione  e  la  regolazione  di  un  periodo  transitorio,
comporterebbe l'allocazione dell'esercizio di funzioni amministrative
a livello statale, senza prevedere alcuna forma di  cooperazione  con
la Regione ricorrente ne' prima dell'adozione  della  norma,  ne'  al
momento dell'esercizio, in concreto, delle  funzioni  amministrative.
Inoltre,   la   disposizione   impugnata,   non   prevedendo    alcun
coinvolgimento della Regione ricorrente nella  quantificazione  degli
importi dei lavori urgenti di messa in sicurezza  sismica  delle  due
autostrade, avrebbe avuto l'effetto di  assegnare  al  concessionario
risorse  insufficienti,  a  discapito   degli   interessi   regionali
coinvolti,  con   conseguente   possibile   aumento   delle   tariffe
autostradali. 
    La Regione ricorrente lamenta altresi' - con un terzo  motivo  di
ricorso - la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., perche' la
disposizione censurata, prevedendo  che  il  decreto  del  MIT  debba
definire le «modalita' di attuazione  della  presente  disposizione»,
nonche' la regolazione di un periodo transitorio, demanderebbe al MIT
anche l'esercizio di una potesta' regolamentare. 
    Infine - con un quarto ed ultimo motivo di ricorso -  la  Regione
sostiene che sarebbe violato anche l'art. 3 Cost., sotto  il  profilo
dei principi di  ragionevolezza  e  coerenza  logica,  in  quanto  la
disposizione censurata, prevedendo che  per  i  lavori  ivi  indicati
siano utilizzate le rate dei canoni  concessori  relativi  agli  anni
2015 e 2016, addosserebbe al  concessionario  il  costo  dei  lavori,
interferendo nel rapporto concessorio  in  essere,  che  non  prevede
obblighi di manutenzione straordinaria della rete  autostradale,  cui
devono essere ricondotti i predetti lavori. 
    3.- Le questioni proposte con il terzo e quarto motivo di ricorso
sono inammissibili. 
    Nella deliberazione  della  Giunta  regionale  autorizzativa  del
ricorso si afferma che la disposizione censurata verte in  ambiti  di
potesta' legislativa concorrente, di cui all'art. 117,  terzo  comma,
Cost., in quanto concerne la «protezione  civile»,  il  «governo  del
territorio» e le «grandi reti di trasporto».  Si  aggiunge,  inoltre,
che si tratta di disposizione che viola anche  l'art.  118  Cost.  in
quanto contrasta «con l'esigenza di assicurare  l'esercizio  unitario
delle funzioni amministrative nelle singole materie di  riferimento».
In relazione a tali parametri  e'  stata  autorizzata  l'impugnazione
della citata disposizione statale. 
    Nel ricorso, invece,  le  censure  della  disposizione  impugnata
fanno piu' ampio riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e sesto comma,
Cost.,   nonche'   ai   «principi   emersi    dalla    giurisprudenza
costituzionale sulla leale collaborazione e sussidiarieta'». 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi  in
via principale deve sussistere «una piena e necessaria corrispondenza
tra la  deliberazione  con  cui  l'organo  legittimato  si  determina
all'impugnazione ed  il  contenuto  del  ricorso,  attesa  la  natura
politica dell'atto d'impugnazione» (sentenze n. 154 del 2017 e n. 110
del 2016; nello stesso senso sentenze n. 46  del  2015,  n.  198  del
2012), poiche' «l'omissione di  qualsiasi  accenno  ad  un  parametro
costituzionale  nella  delibera  di  autorizzazione  all'impugnazione
dell'organo  politico,  comporta  l'esclusione  della  volonta'   del
ricorrente di promuovere la questione al  riguardo,  con  conseguente
inammissibilita' della questione che,  sul  medesimo  parametro,  sia
stata proposta dalla difesa nel ricorso» (sentenza n. 239 del 2016). 
    Da cio' consegue l'inammissibilita' delle censure  contenute  nel
terzo e nel quarto motivo di ricorso, relative agli artt. 117,  sesto
comma, e 3 Cost. 
    Inoltre, il quarto motivo del  ricorso  (violazione  dell'art.  3
Cost.) e' inammissibile anche perche' non e' sostenuto dall'interesse
della Regione a ricorrere, riguardando esso essenzialmente l'asserito
pregiudizio che la disposizione censurata arrecherebbe alla  societa'
concessionaria, senza che ci  sia  alcuna  diretta  ridondanza  sulle
competenze legislative, regolamentari o amministrative della Regione. 
    Invece, anche se nella delibera non si fa  specifico  riferimento
alla   «violazione   dei   principi   emersi   dalla   giurisprudenza
costituzionale  sulla  leale  collaborazione»,  non  di   meno   puo'
ritenersi  che  il  parametro  della   «leale   collaborazione»   sia
implicitamente evocato, essendo strettamente connesso  alla  denuncia
di  violazione  dell'art.  118  Cost.,  questa  invece  espressamente
formulata nella menzionata delibera regionale.  In  proposito  questa
Corte, seppur con  riferimento  alla  difesa  svolta  dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha affermato che spetta alla  parte  ricorrente
«la piu' puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacche' la
discrezionalita' della difesa tecnica ben  puo'  integrare  una  solo
parziale individuazione dei motivi di censura (sentenze n. 365  e  n.
98 del 2007, e n. 533 del 2002)» (sentenza n.  290  del  2009;  nello
stesso senso sentenze n. 270 e n. 228 del 2017). 
    4.- Il thema decidendum va, dunque, circoscritto  alle  questioni
promosse, nel primo e secondo motivo di ricorso, con riferimento alla
violazione dell'art. 117, comma terzo Cost., e del principio di leale
collaborazione, dovendosi ritenere inammissibili quelle sollevate con
riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 3 Cost. 
    Si tratta, pertanto, di verificare da un lato se -  sul  ritenuto
(dalla Regione) presupposto che si versi  in  materia  di  competenza
concorrente - la disposizione censurata sia in contrasto  con  l'art.
117, terzo comma, Cost., in quanto essa non si limiterebbe ad  essere
espressiva di principi fondamentali, ma detterebbe una disciplina  di
dettaglio, preclusa al legislatore statale in materia  di  competenza
concorrente, e,  dall'altro,  se  con  riferimento  all'adozione  del
decreto del MIT sia  necessario  da  parte  del  legislatore  statale
prevedere il coinvolgimento della Regione, trattandosi di fattispecie
in  cui  si  realizza  la  chiamata  in  sussidiarieta'  di  funzioni
amministrative  in  presenza   di   materia   che   appartiene   alla
legislazione concorrente. 
    5.- Le questioni proposte  con  il  primo  e  secondo  motivo  di
ricorso non sono fondate. 
    6.- La norma censurata,  nel  contesto  di  disposizioni  urgenti
recanti, tra l'altro,  interventi  per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici, riguarda la sicurezza delle autostrade A24  e  A25,  il  cui
tracciato e' in buona parte nel territorio della Regione Abruzzo.  Si
tratta  di  autostrade  classificate  come  opere   strategiche   per
finalita'  di  protezione  civile  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  Dipartimento  della  protezione  civile,  21
ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi  2,  3  e  4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274  del
20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali
per  la  classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e   di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»). 
    La norma si raccorda ad un precedente intervento del  legislatore
statale - art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2013)»  -  mirato  a
rispondere  all'esigenza  di  procedere  all'adeguamento  delle   due
autostrade suddette alla normativa vigente in materia  di  protezione
da rischio sismico, alla messa in sicurezza dei viadotti, sulla base,
in particolare, dei contenuti  delle  ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, n. 3274 del 20 marzo 2003 e  n.  3316  del  2
ottobre 2003, all'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria
a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264  (Attuazione
della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per  le  gallerie
della  rete  stradale  transeuropea),  nonche'  all'adeguamento  alla
normativa in materia di impatto ambientale e alla  realizzazione  dei
lavori di manutenzione  straordinaria  e  di  tutte  le  altre  opere
necessarie in conseguenza del sisma del 2009. 
    Con questo  obiettivo,  l'art.  1,  comma  183,  della  legge  di
stabilita' per il 2013 ha previsto che il Governo avrebbe rinegoziato
con la societa' concessionaria le condizioni  della  concessione.  In
questa parte la norma mirava anche a evitare che l'aggravio di  costo
per i lavori di messa  in  sicurezza  sismica  delle  due  autostrade
finisse per essere traslato sull'utenza determinando un aumento delle
tariffe. Il legislatore quindi - in luogo di  prevedere  un  apposito
finanziamento di tali lavori (cio' che avrebbe fatto solo alcuni anni
dopo, come si dira' oltre)  -  ha  ritenuto  inizialmente  che  fosse
sufficiente modificare le condizioni  della  concessione  in  termini
tali, in particolare, da scongiurare un aumento delle tariffe. 
    In linea  di  continuita'  con  tale  norma  e'  la  disposizione
attualmente impugnata dalla Regione ricorrente, che infatti esordisce
proprio predicando il dichiarato rispetto  dell'art.  1,  comma  183,
citato. Essa,  quindi,  concerne  i  lavori  di  messa  in  sicurezza
antisismica  delle  due  autostrade,  da  realizzare   con   appositi
strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto
infrastrutturale. Ma, nelle more della  definizione  di  questo  piu'
sistematico quadro di interventi, la disposizione  censurata  prevede
intanto un singolare meccanismo finanziario  di  sostegno  dell'onere
economico  di  immediati  interventi  qualificati   come   "urgenti";
meccanismo comunque coerente ed in  sintonia  con  la  rinegoziazione
delle condizioni della concessione, gia'  prescritta  dalla  suddetta
disposizione emergenziale (art. 1, comma 183, della legge n. 228  del
2012). Si  prevede,  infatti,  la  sospensione  dell'obbligo  per  la
societa' concessionaria di pagare la rata annuale  del  corrispettivo
per il 2015 e il  2016  per  complessivi  euro  111.720.000;  importo
questo  che,  quand'anche  non   costituisca   l'erogazione   di   un
finanziamento, ma  rappresenti  solo  un  (temporaneo)  risparmio  di
spesa, deve considerarsi destinato «all'immediato avvio dei lavori di
messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e  A25».  Non  si
tratta pero' di una remissione ex lege del  debito,  ma  solo  di  un
differimento    della    data    di    esigibilita',     accompagnato
dall'indicazione di un nuovo creditore:  la  societa'  concessionaria
rimane tenuta a versare tale importo di euro 111.720.000, non piu' al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma  all'ANAS  spa,  in
tre rate con scadenza al 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e
2030, ognuna dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione  degli
interessi maturati calcolati al tasso legale. La stessa  disposizione
ha invece lasciato ferme le scadenze di tutte le  restanti  rate  del
corrispettivo, anch'esse previste come spettanti all'ANAS spa  e  non
al MIT. 
    7.- In questa  parte  la  disposizione  impugnata  dalla  Regione
ricorrente riguarda inequivocabilmente solo il  rapporto  concessorio
avente ad oggetto le due autostrade, ricadenti nel demanio statale, e
segnatamente il profilo finanziario per far  fronte,  nell'immediato,
agli "interventi urgenti" che la  societa'  concessionaria  e'  stata
onerata di indicare in un apposito  piano  da  presentarsi  entro  il
termine brevissimo di venti giorni  dalla  data  di  conversione  del
decreto-legge n. 50 del 2017. 
    Mette conto, in particolare, rilevare che, quando la disposizione
impugnata e' stata introdotta nella legge di conversione,  il  MIT  -
come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e  com'e'
pacifico tra le parti  -  con  nota  n.  6767  del  14  aprile  2017,
indirizzata alla societa' concessionaria, aveva gia' valutato in euro
169.456.289,05  gli  "interventi  urgenti",  riducendo  l'indicazione
contenuta nel progetto presentato dalla societa' concessionaria; atto
questo che e' stato impugnato innanzi al giudice amministrativo dalla
societa', la quale si e' doluta, tra l'altro, dell'inadeguatezza  per
difetto di tale valutazione. Ma  cio'  che  appare  evidente  e'  che
l'immediata sospensione del pagamento delle due rate per  complessivi
euro   111.720.000,   prevista    dalla    disposizione    impugnata,
rappresentava comunque solo una parte  del  temporaneo  finanziamento
degli interventi urgenti e  necessitava  di  un  completamento  della
manovra. Per regolare  cio',  la  stessa  disposizione  impugnata  ha
previsto che  il  piano  degli  interventi  urgenti,  presentato  dal
concessionario, fosse approvato entro il 31 agosto 2017, con  decreto
del MIT e che nel medesimo decreto  fossero,  altresi',  definite  le
modalita'  di  attuazione  della  stessa  disposizione,  nonche'   la
regolazione del periodo transitorio. 
    Quindi, il  decreto  ministeriale,  previsto  dalla  disposizione
impugnata,  avrebbe  potuto  integrare,  in  via  amministrativa,  la
regolamentazione del sostegno finanziario dei lavori urgenti di messa
in sicurezza sismica  delle  due  autostrade.  Con  questa  finalita'
specifica, che si ricollegava alla  realizzazione  del  complesso  di
lavori di adeguamento, previsti dalla citata legge di stabilita'  per
il 2013 come opere necessarie in  conseguenza  del  sisma  del  2009,
l'ambito del decreto ministeriale era, in questa parte,  circoscritto
a quello del rapporto  concessorio  e  segnatamente  a  quello  della
possibile modifica delle condizioni  della  concessione  quanto  agli
aspetti economici per finanziare, nell'immediato, l'avvio dei  lavori
urgenti. 
    8.- Per altro verso,  pero',  e'  indubitabile  che  tali  lavori
urgenti di  messa  in  sicurezza  si  riferiscono  segnatamente  alla
prevenzione del rischio sismico, come risulta del resto dalla  stessa
rubrica della disposizione  impugnata,  e  quindi  si  iscrivono,  in
termini generali, nella protezione  civile  del  territorio  e  delle
persone  che  transitano  sulle  due  autostrade  suddette.   Ma   la
previsione della realizzazione di tali lavori, sulla base di un piano
proposto dalla societa' concessionaria ed approvato dal  MIT  con  il
menzionato decreto  ministeriale,  non  puo'  significare  -  secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata - che il  legislatore
statale abbia anche autorizzato il MIT a regolare, mediante  un  atto
di esercizio di una funzione amministrativa, aspetti della disciplina
della protezione civile con riferimento alle due autostrade suddette.
Al contrario, l'area di competenza del decreto ministeriale era -  ed
e' - limitata alla realizzazione dei lavori  di  messa  in  sicurezza
delle due autostrade nel  rispetto  della  vigente  disciplina  della
protezione civile. Altrimenti detto, la  disposizione  impugnata  non
riguarda  alcun  profilo  regolatorio  piu'  specifico,   in   chiave
integrativa o modificativa, rispetto a tale (invariata) disciplina. 
    Pertanto - diversamente da quanto assume la difesa della  Regione
ricorrente  -  il  decreto   ministeriale   non   era   abilitato   a
regolamentare alcun aspetto della protezione civile quanto  alle  due
autostrade suddette, ma concerneva solo la realizzazione in  concreto
delle opere necessarie per la loro messa  in  sicurezza  dal  rischio
sismico  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  della  protezione
civile. Sicche'  esso  non  si  colloca  nell'area  della  protezione
civile, la cui disciplina rimane immutata; ne' nelle due  altre  aree
di  competenza  concorrente  indicate  dalla  difesa  della   Regione
ricorrente: governo del territorio e grandi reti di trasporto. Ma  e'
attratto al regime  proprietario  del  bene  su  cui  i  lavori  sono
destinati ad essere effettuati e quindi, nella specie, a  quello  del
demanio statale, di  competenza  esclusiva  del  legislatore  statale
(trattandosi di ordinamento civile). 
    Questa Corte ha piu'  volte  affermato  che  «la  titolarita'  di
funzioni  legislative  e  amministrative  della  Regione  in   ordine
all'utilizzazione  di  determinati  beni  non  puo'  incidere   sulle
facolta' che spettano allo Stato in  quanto  proprietario  e  che  la
disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella
materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva  dello  Stato
(sentenze n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286  del  2004  e  n.  343  del
1995)» (sentenza n. 370 del 2008); e, con  specifico  riferimento  al
demanio marittimo, ha precisato  che  «la  competenza  della  Regione
nella materia non puo' incidere  sulle  facolta'  che  spettano  allo
Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la
ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacita'  giuridica
dell'ente secondo i principi dell'ordinamento  civile»  (sentenza  n.
427 del 2004). 
    Non c'e' quindi da verificare  -  come  deduce  la  difesa  della
ricorrente con il primo  motivo  di  ricorso  -  se  la  disposizione
censurata possa iscriversi, o no, nella «determinazione dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato», perche'  essa
non ricade nell'ambito di una materia di  competenza  concorrente  ex
art. 117, terzo comma, Cost. Ne',  a  maggior  ragione,  c'e'  alcuna
chiamata in sussidiarieta' di una  funzione  amministrativa  relativa
alla materia della protezione civile, collocata  al  livello  statale
del decreto ministeriale (secondo motivo del ricorso). 
    Solo se - come assume la difesa della  ricorrente  -  il  decreto
ministeriale  previsto  dalla  disposizione  censurata  fosse   stato
autorizzato ad integrare o modificare la disciplina della  protezione
civile nell'approvare il piano degli interventi dei lavori urgenti di
messa in sicurezza sismica delle due autostrade, allora avrebbe avuto
fondamento la censura della Regione ricorrente  che  lamenta  il  suo
totale mancato  coinvolgimento,  nella  forma  della  previa  intesa,
ovvero del mero parere; coinvolgimento che, con riguardo alle Regioni
e agli enti locali, connota, per il suo  carattere  policentrico,  il
servizio nazionale di protezione civile, quale disegnato dalla  legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale  della
protezione civile), e che, dopo che la protezione civile e'  divenuta
materia di competenza legislativa concorrente, risulta accentuato dal
recente decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  2  (Codice  della
protezione civile). 
    9.-   In   conclusione,   l'interpretazione    costituzionalmente
orientata della disposizione impugnata  porta  ad  escludere  che  il
legislatore abbia inteso assegnare al MIT alcuna funzione regolatoria
- in via amministrativa (ne' tanto meno di normazione subprimaria)  -
di aspetti della protezione civile, ne' del governo del territorio  o
dell'assetto delle  due  suddette  autostrade  come  grandi  reti  di
trasporto; e a ritenere, invece, che abbia  solo  dettato  una  norma
riguardante il rapporto concessorio di tali autostrade,  appartenenti
al demanio statale, nel cui ambito si colloca anche la  realizzazione
di lavori straordinari per la loro messa  in  sicurezza  dal  rischio
sismico; rapporto concessorio che afferisce  al  regime  proprietario
del bene demaniale e che quindi  ricade  nella  materia  «ordinamento
civile», di competenza esclusiva del legislatore statale. 
    10.- Non e' infine  senza  rilievo  aggiungere,  come  corollario
della conclusione di  ritenuta  non  fondatezza  delle  questioni  di
costituzionalita', che la Regione ricorrente, ne' nei suoi  atti  ne'
in sede di discussione in udienza pubblica,  e'  stata  in  grado  di
indicare (non diversamente, in vero, dalla  stessa  Avvocatura  dello
Stato) se, in concreto, il previsto decreto  ministeriale  sia  stato
emanato, o no. Sembra che la  Regione  ricorrente  abbia  temuto  non
tanto  che  il  decreto  ministeriale  potesse  avere  un   contenuto
regolatorio  in  materia  di  protezione  civile  senza   alcun   suo
coinvolgimento, quanto piuttosto che il costo dei lavori di messa  in
sicurezza delle due autostrade potesse comportare  un  aumento  delle
tariffe  per  l'utenza  nel  suo  territorio.  Ma,  subito  dopo   la
disposizione  censurata,  il  legislatore  statale   e'   intervenuto
nuovamente, provvedendo, in generale ed  in  termini  piu'  ampi,  al
finanziamento dei lavori di messa  in  sicurezza  sismica  delle  due
autostrade, venendo cosi' incontro all'esigenza di fondo  che  appare
sottesa al ricorso della Regione Abruzzo. Infatti, l'art. 16-bis  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita economica nel Mezzogiorno), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto che  per  lo  sviluppo
dei territori delle Regioni Abruzzo e Lazio e al fine  di  consentire
l'immediata esecuzione degli interventi  di  ripristino  e  messa  in
sicurezza  sulla  tratta  autostradale  A24  e  A25  che  si  rendono
necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009,  del  2016  e
del 2017, e' autorizzato un contributo di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  dal  2021  al  2025  a  favore  della  societa'
concessionaria Strada dei  Parchi  spa;  disposizione  poi  integrata
dall'art. 1,  comma  725,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)  che  ha  specificato
ulteriormente i termini di erogazione del contributo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 52-quinquies  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative
a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito,  con
modificazioni, nella legge  21  giugno  2017,  n.  96,  promosse,  in
riferimento agli artt. 3 e  117,  sesto  comma,  della  Costituzione,
dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  52-quinquies  del
medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 96 del 2017, promosse, in  riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost., e al principio  di  leale  collaborazione,  dalla
Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA