N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2018

Ordinanza  del 23  febbraio  2018  del  Tribunale   di   Verona   nel
procedimento   civile   promosso   da Elektroklima   Srl e   Cristini
Federica contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.. 
 
Procedimento civile - Mediazione finalizzata alle controversie civili
  e commerciali -  Azioni  relative  a  controversie  in  materia  di
  contratti assicurativi, bancari e finanziari - Obbligo di  esperire
  il procedimento di mediazione  a  pena  di  improcedibilita'  della
  domanda giudiziale - Decorrenza dell'applicazione. 
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'articolo
  60 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  in  materia  di  mediazione
  finalizzata  alla  conciliazione  delle   controversie   civili   e
  commerciali), art. 5, comma 1-bis; decreto-legge 21 giugno 2013, n.
  69  (Disposizioni   urgenti   per   il   rilancio   dell'economia),
  convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto  2013,  n.  98,
  art. 84, commi 1, lettera b), e 2. 
(GU n.27 del 4-7-2018 )
 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 
                        Terza Sezione Civile 
 
    Il giudice  dott.  Massimo  Vaccari ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza nella causa tra Elektroklima  S.r.l.  e  Cristini  Federica
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Ceola Roberto del  foro  di
Rovereto. 
    Contro Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.a.  rappresentata  e
difesa dall'avv. Scapin Giovanni. 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza del  18  gennaio
2018; 
La  decisione  sulla  istanza  di   concessione   della   provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
    La Elektroklima S.r.l. e la sua garante Cristini Federica,  hanno
dedotto, come primo motivo di opposizione,  l'improcedibilita'  della
domanda  monitoria  in  quanto  non  preceduta  dall'sperimento   del
procedimento di mediazione, sulla scorta del rilievo che  il  credito
azionato dalla convenuta in via  monitoria  trova  fondamento  in  un
contratto  di  anticipazione  bancaria,  concluso  dall'istituto   di
credito con la Elektroklima, con la conseguenza che  la  controversia
soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis,
decreto legislativo 28/2010. 
    Il rilievo cosi' formulato e infondato atteso che, se e' indubbio
che la controversia sia soggetta a  mediazione  obbligatoria  per  le
ragioni predette, occorre prima decidere, ai sensi dell'art. 5, comma
4, lettera a) del  decreto  legislativo  28/2010,  sulla  istanza  di
concessione  della  provvisoria  esecuzione  del  decreto  ingiuntivo
opposto avanzata dalla convenuta opposta. 
    Orbene,  tale  istanza  e'  fondata  atteso  che  i   motivi   di
opposizione  dedotti   dalle   opponenti   risultano,   prima   facie
pretestuosi. 
    Infatti la convenuta ha fornito prova scritta del proprio credito
nella fase monitoria, dimettendo copia del contratto di anticipazione
che ha azionato e copia autentica  dell'estratto  del  proprio  libro
giornale. 
    Quanto poi alla eccezione di estinzione del credito  meritano  di
essere condivise le obiezioni di parte opposta  mentre  la  doglianza
circa il carattere vessatorio, ai sensi dell'art. 33, lettera t) cod.
consumo,  della  clausola  6  del  contratto  di  fideiussione   essa
palesemente infondata non potendosi riconoscere alla Cristini  legale
rappresentante della societa' opponente la qualita' di consumatore. 
L'applicabilita' al caso di specie  dell'art.  5,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  28/2010  e   la   questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    Per le ragioni esposte nel precedente paragrafo,  contestualmente
alla  decisione  sulla  istanza  di  concessione  della   provvisoria
esecuzione del decreto opposto questo giudice dovrebbe assegnare alle
parti  termine  di  quindici  giorni  per  presentare  l'istanza   di
mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo
28/2010, penultimo periodo. 
    Tale norma e' stata  inserita  nel  decreto  legislativo  28/2010
dall'art. 84, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), dopo  che
la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2012,  aveva  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale per eccesso di  delega  dell'art.  5,
comma 1,  del  succitato  decreto  sostanzialmente  corrispondente  a
quella qui in esame, e, in via  conseguenziale  di  altre  norme  del
medesimo decreto legislativo 28/2010. 
    Ad avviso di questo giudice tale previsione difetta dei requisiti
di necessita' ed urgenza legittimanti la  sua  adozione  con  decreto
legge, ravvisati,  secondo  preambolo  del  testo  del  provvedimento
normativo nella  «straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per la crescita economica e per la  semplificazione  del
quadro amministrativo e normativo, nonche'  misure  per  l'efficienza
del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso  civile,  al
fine di dare impulso  al  sistema  produttivo  del  Paese  attraverso
sostegno alle imprese, rilancio delle infrastrutture, operando  anche
una riduzione  degli  oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le
imprese». 
    Orbene, la possibilita' di una  verifica  da  parte  della  Corte
costituzionale della sussistenza dei presupposti costituzionali della
decretazione d'urgenza, a prescindere dalla conversione  o  meno  del
provvedimento, e' stata riconosciuta gia' con la sentenza n. 398  del
1998  che  aveva  peraltro  precisato  come  tale   scrutinio   fosse
consentito solo nei casi di «evidente mancanza», cioe'  quando  «essa
appaia chiara e manifesta perche' solo in questo  caso  sindacato  di
legittimita' della Corte non rischia di sovrapporsi alla  valutazione
di opportunita' politica riservata al Parlamento». 
    Dopo alcune pronunce di segno contrario tale posizione  e'  stata
riaffermata in altre pronunce (cfr. sentenza n. 341 del 2003; nn. 6 e
178, 196, 285 del 2004; nn. 62 e 272  del  2005)  ed  in  particolare
nella sentenza n. 171 del 2007. 
    In quest'ultima decisione la  Corte  ha  esplicitato  ancor  piu'
chiaramente le ragioni a sostegno della sopra esposta conclusione: 
        a)  da  un  lato  la  salvaguardia   del   corretto   assetto
dell'impianto delle fonti, che «e' anche funzionale alla  tutela  dei
diritti e caratterizza la configurazione del  sistema  costituzionale
nel suo complesso», con la conseguenza che «affermare che la legge di
conversione sana in ogni caso  i  vizi  del  decreto  significherebbe
attribuire in concreto al legislatore ordinario  potere  di  alterare
riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del  Governo
quanto alla produzione delle fonti primarie»; 
        b) in secondo luogo per il particolare legame tra  decreto  e
legge di conversione, per cui in sede di conversione  «il  Parlamento
si trova a  compiere  le  proprie  valutazioni  e  a  deliberare  con
riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui
di regola, quale titolare del potere esecutivo,  non  spetta  emanare
disposizioni aventi efficacia di legge»  (§  5  del  «Considerato  in
diritto»). 
    L'orientamento del giudice  costituzionale,  teso  a  controllare
direttamente presupposti del  decreto-legge  nonostante  l'intervento
della legge di conversione, e'  stato  ulteriormente  ribadito  nelle
sentenze n. 128 del 2008 e n. 22 del 2012, che  pure  hanno  ritenuto
non solo ammissibile ma  anche  fondata  la  questione  dell'evidente
mancanza dei presupposti di cui all'art. 77, comma  2,  Cost.  e,  da
ultimo, nelle pronunce nn. 10/2015, 287/2016 e 170/2017. 
    Secondo giudice delle leggi l'evidente mancanza  dei  presupposti
per la decretazione di urgenza, che, si  noti,  ben  puo'  riguardare
ogni norma contenuta nel  provvedimento  normativo  adottato  in  via
d'urgenza, puo' essere desunta da elementi intrinseci  od  estrinseci
alla decretazione e tra i secondi sono stati elencati: in primo luogo
preambolo del decreto legge, dove e' contenuta la giustificazione dei
presupposti  giuridici  e  dunque  soprattutto   dei   requisiti   di
necessita' ed urgenza del  decreto-legge  stesso;  in  secondo  luogo
l'analisi tecnico normativa che l'accompagna; in terzo luogo contesto
normativo nel quale provvedimento va ad inserirsi. 
    Con riguardo a quest'ultimo indice la Corte  ha  anche  precisato
che riconoscimento dell'esistenza dei presupposti  fattuali,  di  cui
all'art. 77, secondo comma,  Costituzione,  va  ricollegato  «ad  una
intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o  dal
punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale
e finalistico. La urgente necessita del  provvedere  puo'  riguardare
una pluralita'  di  norme  accomunate  dalla  natura  unitaria  delle
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento  di  fronteggiare
situazioni  straordinarie   complesse   variegate,   che   richiedono
interventi oggettivamente  eterogenei,  afferenti  quindi  a  materie
diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi  urgenti
a  situazioni  straordinarie  venutesi   a   determinare»   (sentenza
22/2012). 
    Questa lettura peraltro presuppone necessariamente, ad avviso  di
questo giudice, che le norme contenute nel decreto  legge,  oltre  ad
essere coerenti, sotto il profilo funzionale, rispetto  alla  urgente
necessita' di provvedere, abbiano il medesimo  termine  di  efficacia
poiche', in  caso  contrario,  viene  vanificata  quella  uniformita'
teleologica che le deve accomunare. 
    Orbene, tornando al caso di specie,  proprio  questo  rilievo  si
puo' muovere alla norma sulle conseguenze sanzionatorie della mancata
partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo. 
    Infatti,  sebbene  sia  stata  inserita  tra   le   «Misure   per
l'efficienza  e  del  sistema  giudiziario  e  la   definizione   del
contenzioso civile», di cui al titolo III del decreto-legge  69/2013,
che possono ritenersi coerenti alle esigenze  esposte  nel  preambolo
del provvedimento normativo,  la  sua  entrata  in  vigore  e'  stata
differita  di  trenta  giorni   rispetto   al   momento   della   sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Si tratta di un elemento intrinseco alla medesima norma  che,  in
conformita' ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale
sopra  richiamata,  ben  puo'  assunto  a  indice  della   «manifesta
insussistenza» dei presupposti della sua necessita ed urgenza. 
    Si noti, peraltro, come la scelta di un cosi'  peculiare  regime,
non solo non e' stata giustificata in  nessun  modo  nella  relazione
alla legge di conversione del decreto-legge 69/2013, ma sia anche  in
evidente e stridente contrasto con quella,  invero  coerente  con  il
tipo di provvedimento normativo adottato e con le  esigenze  ad  esso
sottostanti, di attribuire immediata efficacia a tutte le altre norme
di tale testo normativo. 
    Infatti per esse e' stata prevista, all'art. 86 del decreto-legge
69/2013, l'entrata in vigore giorno successivo alla pubblicazione del
decreto-legge in Gazzetta Ufficiale. 
    La norma in esame confligge pertanto in primo luogo con l'art. 77
della Costituzione ma anche con l'art. 15, comma 3,  della  legge  n.
400 del 1988 che stabilisce che: «I decreti devono  contenere  misure
di immediata applicazione» e che, pur non avendo  sul  piano  formale
rango costituzionale, esplicita cio' che  deve  ritenersi  intrinseco
alla natura stessa del decreto-legge (in questi  termini  cfr.  Corte
costituzionale 22/2012 e n. 170/2017). 
    La  scelta  di  attribuire  ad  essa  una  efficacia   differita,
diversamente dalle altre norme del  medesimo  d.l.  aventi  tutte  la
stessa finalita' di contribuire  a  rendere  maggiormente  efficiente
sistema giudiziario, in quanto immotivata  e  priva  di  una  ragione
logica, contrasta anche con l'art. 3 Cost. 
Questione di legittimita' costituzionale subordinata. 
    Nel caso in cui la questione di legittimita'  costituzionale  fin
qui illustrata fosse ritenuta infondata  un  ulteriore  dubbio  sulla
legittimita  costituzionale  dell'art.  5,   comma   1-bis,   decreto
legislativo 28/2010, discende dal raffronto di tale norma con  altra,
analoga, relativa al procedimento di negoziazione assistita. 
    Questa procedura prevista,  analogamente  alla  mediazione,  come
condizione di procedibilita', tra le altre, delle controversie in cui
sia svolta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non
eccedenti cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della  l.
162/2014, e delle controversie in tema di autotrasporto di  cose,  ai
sensi dell'art. 1, comma 249 l. 23 dicembre 2014 n. 190. 
    Orbene, l'art. 3, comma 3, della legge 162/2014 ricalca  solo  la
prima parte del testo dell'art. 5 comma 4,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 28/2010, da cio' dovendosi desumere che  la  negoziazione
assistita non costituisce condizione di procedibilita' della  domanda
ne del procedimento monitorio ne di  quello  di  opposizione  e  cio'
nemmeno  dopo  la  pronuncia  dei  provvedimenti   interinali   sulla
concessione sulla sospensione della provvisoria esecuzione. 
    E'  evidente  allora,   ad   avviso   di   questo   giudice,   la
ingiustificata diversita' di disciplina che si  determina  a  seconda
che per la controversia, proponibile nelle forme del rito  monitorio,
sia prevista, in base  alla  materia  su  cui  verte,  la  mediazione
piuttosto  che  la  negoziazione   assistita   come   condizione   di
procedibilita'. 
    La ragione di tale differenza non puo' infatti  ritenersi  dovuta
al fatto che provvedimento monitorio, relativo ad una  somma  fino  a
cinquantamila euro o ad un credito di un trasportatore  di  qualsiasi
importo, non contiene una condanna ma una  ingiunzione  di  pagamento
poiche' tra le due statuizioni non ci sono sostanziali differenze. 
    Questo giudice consapevole che, secondo consolidato  orientamento
della  Corte  costituzionale,   nella   disciplina   degli   istituti
processuali vige principio della discrezionalita' e  insindacabilita'
delle scelte operate dal legislatore con il  limite  della  loro  non
manifesta irragionevolezza (ordinanze n. 164 del  2010,  n.  141  del
2011, 174 del 2012 ed anche sentenza n. 10 del 16  gennaio  2013)  ma
ritiene che, con la disciplina  in  esame,  quest'ultimo  limite  sia
stato superato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Concede la provvisoria esecuzione del decreto opposto; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,  bis,  del  decreto
legislativo 28/2010 e degli articoli 84, comma 1, lettera b) e  comma
2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,   convertito   con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, per contrasto con gli
articoli 3 e 77, comma 2, della Costituzione; 
    Dispone la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina  alla
cancelleria  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
comunicata alle parti  costituite  e  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Verona, 23 febbraio 2018 
 
                                                  Il Giudice: Vaccari