N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2018
Ordinanza del 23 febbraio 2018 del Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Elektroklima Srl e Cristini Federica contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.. Procedimento civile - Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali - Azioni relative a controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari - Obbligo di esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilita' della domanda giudiziale - Decorrenza dell'applicazione. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), art. 5, comma 1-bis; decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 84, commi 1, lettera b), e 2.(GU n.27 del 4-7-2018 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA Terza Sezione Civile Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa tra Elektroklima S.r.l. e Cristini Federica entrambe rappresentate e difese dall'avv. Ceola Roberto del foro di Rovereto. Contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Scapin Giovanni. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 gennaio 2018; La decisione sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La Elektroklima S.r.l. e la sua garante Cristini Federica, hanno dedotto, come primo motivo di opposizione, l'improcedibilita' della domanda monitoria in quanto non preceduta dall'sperimento del procedimento di mediazione, sulla scorta del rilievo che il credito azionato dalla convenuta in via monitoria trova fondamento in un contratto di anticipazione bancaria, concluso dall'istituto di credito con la Elektroklima, con la conseguenza che la controversia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, decreto legislativo 28/2010. Il rilievo cosi' formulato e infondato atteso che, se e' indubbio che la controversia sia soggetta a mediazione obbligatoria per le ragioni predette, occorre prima decidere, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 28/2010, sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla convenuta opposta. Orbene, tale istanza e' fondata atteso che i motivi di opposizione dedotti dalle opponenti risultano, prima facie pretestuosi. Infatti la convenuta ha fornito prova scritta del proprio credito nella fase monitoria, dimettendo copia del contratto di anticipazione che ha azionato e copia autentica dell'estratto del proprio libro giornale. Quanto poi alla eccezione di estinzione del credito meritano di essere condivise le obiezioni di parte opposta mentre la doglianza circa il carattere vessatorio, ai sensi dell'art. 33, lettera t) cod. consumo, della clausola 6 del contratto di fideiussione essa palesemente infondata non potendosi riconoscere alla Cristini legale rappresentante della societa' opponente la qualita' di consumatore. L'applicabilita' al caso di specie dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010 e la questione di legittimita' costituzionale. Per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, contestualmente alla decisione sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto questo giudice dovrebbe assegnare alle parti termine di quindici giorni per presentare l'istanza di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010, penultimo periodo. Tale norma e' stata inserita nel decreto legislativo 28/2010 dall'art. 84, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2012, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale per eccesso di delega dell'art. 5, comma 1, del succitato decreto sostanzialmente corrispondente a quella qui in esame, e, in via conseguenziale di altre norme del medesimo decreto legislativo 28/2010. Ad avviso di questo giudice tale previsione difetta dei requisiti di necessita' ed urgenza legittimanti la sua adozione con decreto legge, ravvisati, secondo preambolo del testo del provvedimento normativo nella «straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonche' misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso sostegno alle imprese, rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese». Orbene, la possibilita' di una verifica da parte della Corte costituzionale della sussistenza dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza, a prescindere dalla conversione o meno del provvedimento, e' stata riconosciuta gia' con la sentenza n. 398 del 1998 che aveva peraltro precisato come tale scrutinio fosse consentito solo nei casi di «evidente mancanza», cioe' quando «essa appaia chiara e manifesta perche' solo in questo caso sindacato di legittimita' della Corte non rischia di sovrapporsi alla valutazione di opportunita' politica riservata al Parlamento». Dopo alcune pronunce di segno contrario tale posizione e' stata riaffermata in altre pronunce (cfr. sentenza n. 341 del 2003; nn. 6 e 178, 196, 285 del 2004; nn. 62 e 272 del 2005) ed in particolare nella sentenza n. 171 del 2007. In quest'ultima decisione la Corte ha esplicitato ancor piu' chiaramente le ragioni a sostegno della sopra esposta conclusione: a) da un lato la salvaguardia del corretto assetto dell'impianto delle fonti, che «e' anche funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso», con la conseguenza che «affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario potere di alterare riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie»; b) in secondo luogo per il particolare legame tra decreto e legge di conversione, per cui in sede di conversione «il Parlamento si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge» (§ 5 del «Considerato in diritto»). L'orientamento del giudice costituzionale, teso a controllare direttamente presupposti del decreto-legge nonostante l'intervento della legge di conversione, e' stato ulteriormente ribadito nelle sentenze n. 128 del 2008 e n. 22 del 2012, che pure hanno ritenuto non solo ammissibile ma anche fondata la questione dell'evidente mancanza dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, Cost. e, da ultimo, nelle pronunce nn. 10/2015, 287/2016 e 170/2017. Secondo giudice delle leggi l'evidente mancanza dei presupposti per la decretazione di urgenza, che, si noti, ben puo' riguardare ogni norma contenuta nel provvedimento normativo adottato in via d'urgenza, puo' essere desunta da elementi intrinseci od estrinseci alla decretazione e tra i secondi sono stati elencati: in primo luogo preambolo del decreto legge, dove e' contenuta la giustificazione dei presupposti giuridici e dunque soprattutto dei requisiti di necessita' ed urgenza del decreto-legge stesso; in secondo luogo l'analisi tecnico normativa che l'accompagna; in terzo luogo contesto normativo nel quale provvedimento va ad inserirsi. Con riguardo a quest'ultimo indice la Corte ha anche precisato che riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Costituzione, va ricollegato «ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessita del provvedere puo' riguardare una pluralita' di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sentenza 22/2012). Questa lettura peraltro presuppone necessariamente, ad avviso di questo giudice, che le norme contenute nel decreto legge, oltre ad essere coerenti, sotto il profilo funzionale, rispetto alla urgente necessita' di provvedere, abbiano il medesimo termine di efficacia poiche', in caso contrario, viene vanificata quella uniformita' teleologica che le deve accomunare. Orbene, tornando al caso di specie, proprio questo rilievo si puo' muovere alla norma sulle conseguenze sanzionatorie della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo. Infatti, sebbene sia stata inserita tra le «Misure per l'efficienza e del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile», di cui al titolo III del decreto-legge 69/2013, che possono ritenersi coerenti alle esigenze esposte nel preambolo del provvedimento normativo, la sua entrata in vigore e' stata differita di trenta giorni rispetto al momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un elemento intrinseco alla medesima norma che, in conformita' ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, ben puo' assunto a indice della «manifesta insussistenza» dei presupposti della sua necessita ed urgenza. Si noti, peraltro, come la scelta di un cosi' peculiare regime, non solo non e' stata giustificata in nessun modo nella relazione alla legge di conversione del decreto-legge 69/2013, ma sia anche in evidente e stridente contrasto con quella, invero coerente con il tipo di provvedimento normativo adottato e con le esigenze ad esso sottostanti, di attribuire immediata efficacia a tutte le altre norme di tale testo normativo. Infatti per esse e' stata prevista, all'art. 86 del decreto-legge 69/2013, l'entrata in vigore giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale. La norma in esame confligge pertanto in primo luogo con l'art. 77 della Costituzione ma anche con l'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 che stabilisce che: «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione» e che, pur non avendo sul piano formale rango costituzionale, esplicita cio' che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (in questi termini cfr. Corte costituzionale 22/2012 e n. 170/2017). La scelta di attribuire ad essa una efficacia differita, diversamente dalle altre norme del medesimo d.l. aventi tutte la stessa finalita' di contribuire a rendere maggiormente efficiente sistema giudiziario, in quanto immotivata e priva di una ragione logica, contrasta anche con l'art. 3 Cost. Questione di legittimita' costituzionale subordinata. Nel caso in cui la questione di legittimita' costituzionale fin qui illustrata fosse ritenuta infondata un ulteriore dubbio sulla legittimita costituzionale dell'art. 5, comma 1-bis, decreto legislativo 28/2010, discende dal raffronto di tale norma con altra, analoga, relativa al procedimento di negoziazione assistita. Questa procedura prevista, analogamente alla mediazione, come condizione di procedibilita', tra le altre, delle controversie in cui sia svolta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l. 162/2014, e delle controversie in tema di autotrasporto di cose, ai sensi dell'art. 1, comma 249 l. 23 dicembre 2014 n. 190. Orbene, l'art. 3, comma 3, della legge 162/2014 ricalca solo la prima parte del testo dell'art. 5 comma 4, lettera a) del decreto legislativo 28/2010, da cio' dovendosi desumere che la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilita' della domanda ne del procedimento monitorio ne di quello di opposizione e cio' nemmeno dopo la pronuncia dei provvedimenti interinali sulla concessione sulla sospensione della provvisoria esecuzione. E' evidente allora, ad avviso di questo giudice, la ingiustificata diversita' di disciplina che si determina a seconda che per la controversia, proponibile nelle forme del rito monitorio, sia prevista, in base alla materia su cui verte, la mediazione piuttosto che la negoziazione assistita come condizione di procedibilita'. La ragione di tale differenza non puo' infatti ritenersi dovuta al fatto che provvedimento monitorio, relativo ad una somma fino a cinquantamila euro o ad un credito di un trasportatore di qualsiasi importo, non contiene una condanna ma una ingiunzione di pagamento poiche' tra le due statuizioni non ci sono sostanziali differenze. Questo giudice consapevole che, secondo consolidato orientamento della Corte costituzionale, nella disciplina degli istituti processuali vige principio della discrezionalita' e insindacabilita' delle scelte operate dal legislatore con il limite della loro non manifesta irragionevolezza (ordinanze n. 164 del 2010, n. 141 del 2011, 174 del 2012 ed anche sentenza n. 10 del 16 gennaio 2013) ma ritiene che, con la disciplina in esame, quest'ultimo limite sia stato superato.
P.Q.M. Concede la provvisoria esecuzione del decreto opposto; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, bis, del decreto legislativo 28/2010 e degli articoli 84, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, per contrasto con gli articoli 3 e 77, comma 2, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina alla cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Verona, 23 febbraio 2018 Il Giudice: Vaccari