N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2018
Ordinanza del 23 febbraio 2018 del Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Elektroklima Srl e Cristini Federica contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.. Procedimento civile - Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali - Azioni relative a controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari - Obbligo di esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilita' della domanda giudiziale - Decorrenza dell'applicazione. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), art. 5, comma 1-bis; decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 84, commi 1, lettera b), e 2.(GU n.27 del 4-7-2018 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Terza Sezione Civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
ordinanza nella causa tra Elektroklima S.r.l. e Cristini Federica
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Ceola Roberto del foro di
Rovereto.
Contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. rappresentata e
difesa dall'avv. Scapin Giovanni.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 gennaio
2018;
La decisione sulla istanza di concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La Elektroklima S.r.l. e la sua garante Cristini Federica, hanno
dedotto, come primo motivo di opposizione, l'improcedibilita' della
domanda monitoria in quanto non preceduta dall'sperimento del
procedimento di mediazione, sulla scorta del rilievo che il credito
azionato dalla convenuta in via monitoria trova fondamento in un
contratto di anticipazione bancaria, concluso dall'istituto di
credito con la Elektroklima, con la conseguenza che la controversia
soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis,
decreto legislativo 28/2010.
Il rilievo cosi' formulato e infondato atteso che, se e' indubbio
che la controversia sia soggetta a mediazione obbligatoria per le
ragioni predette, occorre prima decidere, ai sensi dell'art. 5, comma
4, lettera a) del decreto legislativo 28/2010, sulla istanza di
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto avanzata dalla convenuta opposta.
Orbene, tale istanza e' fondata atteso che i motivi di
opposizione dedotti dalle opponenti risultano, prima facie
pretestuosi.
Infatti la convenuta ha fornito prova scritta del proprio credito
nella fase monitoria, dimettendo copia del contratto di anticipazione
che ha azionato e copia autentica dell'estratto del proprio libro
giornale.
Quanto poi alla eccezione di estinzione del credito meritano di
essere condivise le obiezioni di parte opposta mentre la doglianza
circa il carattere vessatorio, ai sensi dell'art. 33, lettera t) cod.
consumo, della clausola 6 del contratto di fideiussione essa
palesemente infondata non potendosi riconoscere alla Cristini legale
rappresentante della societa' opponente la qualita' di consumatore.
L'applicabilita' al caso di specie dell'art. 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 28/2010 e la questione di legittimita'
costituzionale.
Per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, contestualmente
alla decisione sulla istanza di concessione della provvisoria
esecuzione del decreto opposto questo giudice dovrebbe assegnare alle
parti termine di quindici giorni per presentare l'istanza di
mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo
28/2010, penultimo periodo.
Tale norma e' stata inserita nel decreto legislativo 28/2010
dall'art. 84, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), dopo che
la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2012, aveva dichiarato
l'illegittimita' costituzionale per eccesso di delega dell'art. 5,
comma 1, del succitato decreto sostanzialmente corrispondente a
quella qui in esame, e, in via conseguenziale di altre norme del
medesimo decreto legislativo 28/2010.
Ad avviso di questo giudice tale previsione difetta dei requisiti
di necessita' ed urgenza legittimanti la sua adozione con decreto
legge, ravvisati, secondo preambolo del testo del provvedimento
normativo nella «straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del
quadro amministrativo e normativo, nonche' misure per l'efficienza
del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al
fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso
sostegno alle imprese, rilancio delle infrastrutture, operando anche
una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le
imprese».
Orbene, la possibilita' di una verifica da parte della Corte
costituzionale della sussistenza dei presupposti costituzionali della
decretazione d'urgenza, a prescindere dalla conversione o meno del
provvedimento, e' stata riconosciuta gia' con la sentenza n. 398 del
1998 che aveva peraltro precisato come tale scrutinio fosse
consentito solo nei casi di «evidente mancanza», cioe' quando «essa
appaia chiara e manifesta perche' solo in questo caso sindacato di
legittimita' della Corte non rischia di sovrapporsi alla valutazione
di opportunita' politica riservata al Parlamento».
Dopo alcune pronunce di segno contrario tale posizione e' stata
riaffermata in altre pronunce (cfr. sentenza n. 341 del 2003; nn. 6 e
178, 196, 285 del 2004; nn. 62 e 272 del 2005) ed in particolare
nella sentenza n. 171 del 2007.
In quest'ultima decisione la Corte ha esplicitato ancor piu'
chiaramente le ragioni a sostegno della sopra esposta conclusione:
a) da un lato la salvaguardia del corretto assetto
dell'impianto delle fonti, che «e' anche funzionale alla tutela dei
diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale
nel suo complesso», con la conseguenza che «affermare che la legge di
conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe
attribuire in concreto al legislatore ordinario potere di alterare
riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo
quanto alla produzione delle fonti primarie»;
b) in secondo luogo per il particolare legame tra decreto e
legge di conversione, per cui in sede di conversione «il Parlamento
si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con
riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui
di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare
disposizioni aventi efficacia di legge» (§ 5 del «Considerato in
diritto»).
L'orientamento del giudice costituzionale, teso a controllare
direttamente presupposti del decreto-legge nonostante l'intervento
della legge di conversione, e' stato ulteriormente ribadito nelle
sentenze n. 128 del 2008 e n. 22 del 2012, che pure hanno ritenuto
non solo ammissibile ma anche fondata la questione dell'evidente
mancanza dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, Cost. e, da
ultimo, nelle pronunce nn. 10/2015, 287/2016 e 170/2017.
Secondo giudice delle leggi l'evidente mancanza dei presupposti
per la decretazione di urgenza, che, si noti, ben puo' riguardare
ogni norma contenuta nel provvedimento normativo adottato in via
d'urgenza, puo' essere desunta da elementi intrinseci od estrinseci
alla decretazione e tra i secondi sono stati elencati: in primo luogo
preambolo del decreto legge, dove e' contenuta la giustificazione dei
presupposti giuridici e dunque soprattutto dei requisiti di
necessita' ed urgenza del decreto-legge stesso; in secondo luogo
l'analisi tecnico normativa che l'accompagna; in terzo luogo contesto
normativo nel quale provvedimento va ad inserirsi.
Con riguardo a quest'ultimo indice la Corte ha anche precisato
che riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui
all'art. 77, secondo comma, Costituzione, va ricollegato «ad una
intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal
punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale
e finalistico. La urgente necessita del provvedere puo' riguardare
una pluralita' di norme accomunate dalla natura unitaria delle
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare
situazioni straordinarie complesse variegate, che richiedono
interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie
diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti
a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sentenza
22/2012).
Questa lettura peraltro presuppone necessariamente, ad avviso di
questo giudice, che le norme contenute nel decreto legge, oltre ad
essere coerenti, sotto il profilo funzionale, rispetto alla urgente
necessita' di provvedere, abbiano il medesimo termine di efficacia
poiche', in caso contrario, viene vanificata quella uniformita'
teleologica che le deve accomunare.
Orbene, tornando al caso di specie, proprio questo rilievo si
puo' muovere alla norma sulle conseguenze sanzionatorie della mancata
partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo.
Infatti, sebbene sia stata inserita tra le «Misure per
l'efficienza e del sistema giudiziario e la definizione del
contenzioso civile», di cui al titolo III del decreto-legge 69/2013,
che possono ritenersi coerenti alle esigenze esposte nel preambolo
del provvedimento normativo, la sua entrata in vigore e' stata
differita di trenta giorni rispetto al momento della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un elemento intrinseco alla medesima norma che, in
conformita' ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale
sopra richiamata, ben puo' assunto a indice della «manifesta
insussistenza» dei presupposti della sua necessita ed urgenza.
Si noti, peraltro, come la scelta di un cosi' peculiare regime,
non solo non e' stata giustificata in nessun modo nella relazione
alla legge di conversione del decreto-legge 69/2013, ma sia anche in
evidente e stridente contrasto con quella, invero coerente con il
tipo di provvedimento normativo adottato e con le esigenze ad esso
sottostanti, di attribuire immediata efficacia a tutte le altre norme
di tale testo normativo.
Infatti per esse e' stata prevista, all'art. 86 del decreto-legge
69/2013, l'entrata in vigore giorno successivo alla pubblicazione del
decreto-legge in Gazzetta Ufficiale.
La norma in esame confligge pertanto in primo luogo con l'art. 77
della Costituzione ma anche con l'art. 15, comma 3, della legge n.
400 del 1988 che stabilisce che: «I decreti devono contenere misure
di immediata applicazione» e che, pur non avendo sul piano formale
rango costituzionale, esplicita cio' che deve ritenersi intrinseco
alla natura stessa del decreto-legge (in questi termini cfr. Corte
costituzionale 22/2012 e n. 170/2017).
La scelta di attribuire ad essa una efficacia differita,
diversamente dalle altre norme del medesimo d.l. aventi tutte la
stessa finalita' di contribuire a rendere maggiormente efficiente
sistema giudiziario, in quanto immotivata e priva di una ragione
logica, contrasta anche con l'art. 3 Cost.
Questione di legittimita' costituzionale subordinata.
Nel caso in cui la questione di legittimita' costituzionale fin
qui illustrata fosse ritenuta infondata un ulteriore dubbio sulla
legittimita costituzionale dell'art. 5, comma 1-bis, decreto
legislativo 28/2010, discende dal raffronto di tale norma con altra,
analoga, relativa al procedimento di negoziazione assistita.
Questa procedura prevista, analogamente alla mediazione, come
condizione di procedibilita', tra le altre, delle controversie in cui
sia svolta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non
eccedenti cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.
162/2014, e delle controversie in tema di autotrasporto di cose, ai
sensi dell'art. 1, comma 249 l. 23 dicembre 2014 n. 190.
Orbene, l'art. 3, comma 3, della legge 162/2014 ricalca solo la
prima parte del testo dell'art. 5 comma 4, lettera a) del decreto
legislativo 28/2010, da cio' dovendosi desumere che la negoziazione
assistita non costituisce condizione di procedibilita' della domanda
ne del procedimento monitorio ne di quello di opposizione e cio'
nemmeno dopo la pronuncia dei provvedimenti interinali sulla
concessione sulla sospensione della provvisoria esecuzione.
E' evidente allora, ad avviso di questo giudice, la
ingiustificata diversita' di disciplina che si determina a seconda
che per la controversia, proponibile nelle forme del rito monitorio,
sia prevista, in base alla materia su cui verte, la mediazione
piuttosto che la negoziazione assistita come condizione di
procedibilita'.
La ragione di tale differenza non puo' infatti ritenersi dovuta
al fatto che provvedimento monitorio, relativo ad una somma fino a
cinquantamila euro o ad un credito di un trasportatore di qualsiasi
importo, non contiene una condanna ma una ingiunzione di pagamento
poiche' tra le due statuizioni non ci sono sostanziali differenze.
Questo giudice consapevole che, secondo consolidato orientamento
della Corte costituzionale, nella disciplina degli istituti
processuali vige principio della discrezionalita' e insindacabilita'
delle scelte operate dal legislatore con il limite della loro non
manifesta irragionevolezza (ordinanze n. 164 del 2010, n. 141 del
2011, 174 del 2012 ed anche sentenza n. 10 del 16 gennaio 2013) ma
ritiene che, con la disciplina in esame, quest'ultimo limite sia
stato superato.
P.Q.M.
Concede la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, bis, del decreto
legislativo 28/2010 e degli articoli 84, comma 1, lettera b) e comma
2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, per contrasto con gli
articoli 3 e 77, comma 2, della Costituzione;
Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina alla
cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Verona, 23 febbraio 2018
Il Giudice: Vaccari