N. 132 SENTENZA 22 maggio - 26 giugno 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo amministrativo - Nullita' della  notificazione  del  ricorso
  introduttivo - Sanatoria con efficacia sanante ex nunc per  effetto
  della costituzione degli intimati. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
  44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
  il riordino del processo amministrativo), art. 44, comma 3. 
-   
(GU n.27 del 4-7-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  44,  comma
3,  del  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo  amministrativo),  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per  il  Veneto  nel  procedimento
vertente tra Brussi Costruzioni srl, in proprio  e  quale  mandataria
del  costituendo  raggruppamento  temporaneo   d'imprese   con   MAEG
Costruzioni spa, ANAS spa e Carena - Impresa di Costruzioni  spa,  in
proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento  temporaneo
d'imprese con la Giugliano Costruzioni Metalliche srl, con  ordinanza
del 18 novembre 2016, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2017 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12,  prima
serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione della Brussi Costruzioni  srl,  in
proprio  e  nella  qualita'  spiegata,  della  Carena  -  Impresa  di
Costruzioni spa, in proprio e nella qualita' spiegata, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella udienza  pubblica  del  22  maggio  2018  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Alfredo Biagini per la Brussi Costruzioni srl  e
l'avvocato  dello  stato  Fabrizio  Fedeli  per  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,  sezione
seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111,  113
e 117, primo comma, della Costituzione -  quest'ultimo  in  relazione
all'art.  6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848 -, questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  44,
comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104  (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo  amministrativo),  limitatamente
alla  locuzione  «salvi  i  diritti  acquisiti   anteriormente   alla
comparizione». 
    1.1.- Il rimettente espone in punto di fatto che: 
    - il raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) Brussi costruzioni
srl - MAEG Costruzioni spa ha impugnato l'aggiudicazione  della  gara
per  l'affidamento  dell'appalto  relativo  ai  lavori  di  restauro,
consolidamento e adeguamento  dimensionale  del  Ponte  della  Priula
lungo la strada statale 13 Pontebbana, lamentando la violazione degli
artt. 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in relazione  al
giudizio di non anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario RTI  Carena
- Impresa di Costruzioni spa e Giugliano Costruzioni Metalliche  srl,
l'irragionevolezza e l'ingiustizia manifesta di tale  giudizio  e  il
travisamento degli atti di gara; 
    - nel processo a quo  si  sono  costituite  sia  l'ANAS  spa  sia
l'aggiudicataria controinteressata, la quale ha eccepito la  nullita'
della notificazione del ricorso alla stazione appaltante,  in  quanto
non effettuata presso  la  sede  legale  di  Roma  ma  presso  quella
periferica del compartimento della viabilita' per il Veneto e  presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nonostante l'ANAS non benefici
del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura; la controinteressata  ha
altresi' eccepito che - ai sensi dell'art. 44, comma 3, d.lgs. n. 104
del  2010  (d'ora  in  avanti:  cod.  proc.  amm.),  secondo  cui  la
costituzione dell'intimato sana la nullita' della  notificazione  del
ricorso, ma restano «salvi i  diritti  acquisiti  anteriormente  alla
comparizione»  -  la  sanatoria  determinatasi  per   effetto   della
costituzione in giudizio dell'ANAS opera  ex  nunc,  con  conseguente
inammissibilita'  del  ricorso,   essendo   la   detta   costituzione
successiva  alla  scadenza  del  termine   per   l'impugnazione   del
provvedimento; 
    - la controinteressata ha  anche  proposto  ricorso  incidentale,
lamentando che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara
ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere c) ed e), d.lgs. n.  163  del
2006, perche' priva del requisito della moralita' professionale,  per
aver commesso gravi infrazioni in materia di  sicurezza  sul  lavoro,
per non aver fornito giustificazioni in ordine ai costi interni della
sicurezza e per diversi elementi di incongruita' dell'offerta. 
    1.2.- Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il  TAR  Veneto
osserva  che  -  pacifica  anche  tra  le  parti  la  nullita'  della
notificazione  all'ANAS  effettuata  nelle  forme  menzionate  -   il
ricorso, ai sensi dell'art. 44, comma 3, cod.  proc.  amm.,  dovrebbe
essere   dichiarato   inammissibile,    perche'    la    costituzione
dell'amministrazione e' avvenuta dopo la  scadenza  del  termine  per
l'impugnazione. 
    In  caso  di  accoglimento  della  questione,  invece,   dovrebbe
ritenersi che la costituzione in giudizio dell'ANAS abbia  sanato  la
nullita' della notificazione, con conseguente necessita' di esaminare
il ricorso nel merito. 
    Secondo il rimettente, poi, non  sarebbe  possibile  una  lettura
costituzionalmente orientata della disposizione censurata, perche' la
sua sostanziale identita' rispetto  all'art.  17,  terzo  comma,  del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento  per  la  procedura
dinanzi alle sezioni giurisdizionali del  Consiglio  di  Stato),  che
regolava  la  contigua  fattispecie  della   nullita'   del   ricorso
introduttivo, rende logico attribuire alla prima  il  significato  da
sempre attribuito al secondo, ne' si rinverrebbe in giurisprudenza  o
in dottrina una valida interpretazione alternativa. 
    Tale non potrebbe essere  considerata  quella  fatta  propria  da
alcune pronunce,  anche  del  Consiglio  di  Stato,  secondo  cui  la
costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione  intimata  sana   la
nullita' della notificazione con effetto ex tunc, anziche'  ex  nunc,
poiche' esse si limiterebbero, tralaticiamente,  a  citare  l'effetto
sanante previsto dall'art. 156, terzo comma, del codice di  procedura
civile, ritenuto applicabile alle  notificazioni  del  ricorso  prima
dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo,  senza
prendere in  considerazione  la  disposizione  sopravvenuta  da  esso
recata. 
    1.3.- In  punto  di  non  manifesta  infondatezza  il  rimettente
ritiene, in primo luogo, che la norma censurata violi l'art. 76 Cost. 
    Ricorda il TAR Veneto che l'art. 44 della legge 18  giugno  2009,
n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile),  al  comma  1,
prevede che «[i]l Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare
le norme vigenti alla giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e
delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice
di procedura civile in quanto espressione di principi generali  e  di
assicurare la concentrazione delle tutele», e, al  comma  2,  indica,
tra  i  principi  ed  i  criteri  direttivi  da  seguire,  quello  di
assicurare «l'effettivita' della tutela». 
    La innovativa previsione della sanatoria con effetti ex nunc,  in
difformita'  rispetto  alla  situazione  precedente  al  codice   del
processo amministrativo e alle regole proprie del codice di procedura
civile, non  potrebbe  essere  qualificata  in  alcun  modo  come  un
coerente sviluppo  o  un  completamento  delle  scelte  espresse  dal
legislatore delegante. 
    1.4.- Il TAR Veneto osserva,  poi,  che  secondo  la  consolidata
giurisprudenza della  Corte  costituzionale  nella  disciplina  degli
istituti processuali vige  il  principio  della  discrezionalita'  ed
insindacabilita' delle scelte operate dal legislatore, con il  limite
della non manifesta irragionevolezza. 
    Il censurato art. 44, comma 3, rispetto al quale la relazione  di
accompagnamento al codice tace, sarebbe manifestamente irragionevole,
come si ricaverebbe anche dalla sentenza n.  97  del  1967,  con  cui
questa Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  dell'art.  11,  terzo
comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611  (Approvazione  del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato), proprio nella parte in cui escludeva la sanatoria della
nullita' della notificazione nonostante la costituzione  in  giudizio
dell'amministrazione statale a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. 
    Le considerazioni di quella sentenza ben si attaglierebbero anche
alla fattispecie in esame,  in  ragione  della  natura  generale  del
principio  del  raggiungimento  dello  scopo,  che,  nel  caso  della
notificazione, e' quello di provocare la conoscenza  di  un  atto  da
parte del destinatario o meglio  la  certezza  legale  che  esso  sia
entrato nella sua sfera di conoscibilita'. 
    1.5.- Secondo il rimettente, la  norma  censurata  darebbe  luogo
anche a un'ingiustificata  lesione  del  diritto  di  difesa  sancito
dall'art. 24 Cost. e del principio di effettivita'  della  tutela  di
cui agli artt.  111  e  117,  primo  comma,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione al parametro interposto dell'art. 6 CEDU, il quale, secondo
la  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei   diritti   dell'uomo,
implicherebbe che eventuali limitazioni  all'accesso  ad  un  giudice
siano ammissibili solo in presenza di un rapporto di proporzionalita'
tra mezzi impiegati e fine perseguito. 
    Norme processuali che attribuiscano rilievo  a  meri  formalismi,
che limitino eccessivamente  il  diritto  d'azione,  compromettendone
l'essenza, dovrebbero essere considerate  contrarie  a  Costituzione,
qualora non siano giustificate da effettive garanzie difensive  o  da
concorrenti e prevalenti interessi di altra natura. 
    Non sarebbe condivisibile l'affermazione secondo cui con la norma
censurata il legislatore avrebbe inteso tutelare l'interesse pubblico
al consolidamento degli  effetti  dei  provvedimenti  amministrativi,
dato che a cio' sarebbe  preordinata  la  diversa  previsione  di  un
termine di decadenza per l'impugnazione. 
    La  tutela  delle  situazioni  giuridiche   soggettive,   ed   in
particolare dell'interesse legittimo assicurata dagli artt. 24 e  113
Cost., implicherebbe, poi, la necessita' di favorire la pronuncia sul
merito, che e' lo scopo ultimo del processo,  e  di  sfavorire  esiti
processuali diversi da una decisione piena sulla situazione giuridica
controversa. 
    La sanatoria ex nunc, in un processo come  quello  amministrativo
caratterizzato da brevi termini di decadenza, di  fatto  non  sarebbe
idonea a sanare alcunche', con grave nocumento al diritto  di  difesa
della parte ricorrente, privata del diritto d'azione  per  un  errore
che ha un valore solo formale, una volta che la parte intimata si sia
spontaneamente costituita in giudizio. 
    La sanatoria ex nunc pregiudicherebbe anche i diritti  di  difesa
dell'amministrazione resistente, la quale, ove  avesse  interesse  ad
una decisione di merito  che  accerti  la  legittimita'  del  proprio
operato, di fatto non sarebbe nelle condizioni  di  poter  sanare  il
vizio della notificazione. 
    Per fare cio', infatti, essa dovrebbe costituirsi entro il  breve
termine previsto per la proposizione del ricorso, il che  -  prosegue
il TAR Veneto - e' un'eventualita' al di fuori  della  sua  sfera  di
controllo e remota, dato che, secondo l'id quod plerumque accidit, il
ricorrente, per l'esigenza di disporre del  maggior  tempo  possibile
per apprestare le proprie difese, e' portato a notificare il  ricorso
a ridosso della scadenza del termine. 
    1.6.- Il rimettente aggiunge che  la  disposizione  censurata  si
pone in contrasto con il principio desumibile dall'art. 6 CEDU,  come
interpretato dalla Corte di Strasburgo. 
    La disposizione  in  parola,  infatti,  finirebbe  per  porre  un
ostacolo procedurale  che  preclude  definitivamente  alla  parte  la
possibilita' di far valere la propria posizione dinanzi ad un giudice
e costituirebbe una sostanziale negazione  del  diritto  invocato  in
giudizio, in assenza  di  un  giusto  equilibrio  tra  gli  interessi
pubblici e privati in gioco. 
    2.- Con atto depositato nella cancelleria di  questa  Corte  l'11
aprile 2017, e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  eccependo  l'inammissibilita'  e  la  non  fondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal rimettente. 
    2.1.- Secondo l'interveniente, il TAR Veneto si sarebbe  limitato
alla ricostruzione del quadro normativo previgente alla  disposizione
censurata, senza tenere conto delle novita' introdotte dal codice del
processo amministrativo, dal che discenderebbe la  irrilevanza  della
questione sollevata. 
    2.2.-  La  questione  sarebbe  poi  inammissibile  per   l'omesso
esperimento  del  tentativo  di  interpretazione   costituzionalmente
orientata. 
    2.3.- Nel  merito,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sostiene che non vi sia la dedotta  violazione  dell'art.  76  Cost.,
perche'  il  legislatore  delegato  avrebbe  conferito  rilievo  alla
peculiare struttura del giudizio  amministrativo,  caratterizzato  da
brevi termini perentori per la sua introduzione, per come gia'  messo
in risalto da questa Corte con la sentenza n. 18 del 2014. 
    2.4.- Secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la  dedotta
violazione degli altri parametri sarebbe affermata dal rimettente  in
maniera apodittica, ne' avrebbe valore il richiamo alla  sentenza  di
questa  Corte  n.   97   del   1967,   perche'   essa   riguarderebbe
esclusivamente i processi civile e penale. 
    Andrebbe per contro ricordato  come,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale, la conformazione degli istituti  processuali  rientri
nella discrezionalita' del  legislatore,  con  il  limite  della  non
manifesta irragionevolezza. 
    Lo stesso varrebbe in riferimento all'art. 24 Cost.,  poiche'  il
principio della tutela giurisdizionale dei diritti non  implicherebbe
che il legislatore non possa disciplinare  in  maniera  differente  i
diversi processi, anche in  questo  caso  con  il  limite  della  non
manifesta irragionevolezza. 
    Nel caso di specie, tale limite non sarebbe  stato  oltrepassato,
essendosi piuttosto conferito rilievo alla  peculiare  struttura  del
giudizio amministrativo. 
    3.- Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte l'11
aprile 2017 si e' costituita la Brussi Costruzioni srl, in proprio  e
quale  capogruppo  mandataria  del  RTI  con  MAEG  Costruzioni  spa,
ricorrente   principale   nel   giudizio   a   quo,   aderendo   alle
prospettazioni  del  tribunale  rimettente   ed   instando   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata. 
    Dopo avere riassunto il contenuto dell'ordinanza  di  rimessione,
la parte privata osserva come lo scopo della notificazione di un atto
introduttivo di un procedimento giudiziario sia la vocatio in ius del
destinatario. 
    Muovendo  da  tale  premessa,   non   potrebbe   dubitarsi   che,
nell'eventualita' in cui la notifica sia affetta da nullita',  ma  la
parte si costituisca  accettando  il  contraddittorio,  il  vizio  in
questione assuma una connotazione «meramente formalistica rispetto ai
principi posti a presidio del corretto svolgimento  dei  procedimenti
giudiziari, ovvero alla piena  instaurazione  del  contraddittorio  e
alla garanzia del diritto di difesa delle parti». 
    Il contrasto della norma censurata con i criteri direttivi  della
legge delega non potrebbe  giustificarsi  nemmeno  in  ragione  degli
elementi  di  specialita'  del   processo   amministrativo,   perche'
comprometterebbe  significativamente  il  diritto   di   azione   del
ricorrente, senza rispondere all'esigenza di tutelare altrui garanzie
di natura difensiva o interessi concorrenti di diversa natura. 
    La sanatoria ex  nunc  violerebbe  anche  il  diritto  di  difesa
dell'amministrazione,  la  quale,  ove  fosse  interessata   ad   una
pronuncia  di  merito,  non  sarebbe  nella  condizione  di   poterla
ottenere, perche', per sanare la nullita', dovrebbe  costituirsi  nel
breve termine per la proposizione del ricorso. 
    4.- Con memoria depositata nella cancelleria di questa  Corte  il
12 aprile 2017, si e' costituita la Carena - Impresa  di  costruzioni
spa, in proprio ed in qualita' di mandataria del costituendo RTI  con
la  Giugliano  Costruzioni  Metalliche   srl,   controinteressata   e
ricorrente incidentale nel giudizio a quo, chiedendo di dichiarare la
non  fondatezza  della  questione  di   legittimita'   costituzionale
sollevata dal TAR Veneto. 
    Osserva la parte privata che le censure  del  rimettente  muovono
dalla premessa che la sanatoria della notificazione  con  effetti  ex
tunc prevista dagli artt. 156 e 160 cod. proc. civ.  sia  espressione
di un principio generale riferibile anche al processo amministrativo. 
    Tale assunto, tuttavia, sarebbe erroneo. 
    Come chiarito da questa Corte, con la sentenza n. 18 del 2014, le
differenze strutturali tra processo amministrativo e processo  civile
giustificherebbero  ed  anzi  renderebbero  doveroso  il   differente
trattamento  normativo  dell'efficacia   sanante   dei   vizi   della
notificazione del ricorso. 
    In particolare, nel processo amministrativo varrebbe il principio
per  cui,  ai  fini  della  regolare   instaurazione   del   rapporto
processuale,  il  ricorso  deve,  entro  il  prescritto  termine   di
decadenza,   essere   ritualmente   notificato    all'amministrazione
resistente e ad almeno un controinteressato (ove esistente). 
    5.- Con memorie depositate il 27 ed il 30 aprile  2018  le  parti
private  hanno  ribadito  le  argomentazioni  gia'  illustrate  nelle
rispettive memorie di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,  sezione
seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111,  113
e 117, primo comma, della Costituzione -  quest'ultimo  in  relazione
all'art.  6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848 -, questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  44,
comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104  (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte  in
cui, nel  prevedere  che  la  costituzione  degli  intimati  sana  la
nullita'  della  notificazione  del  ricorso,  fa  «salvi  i  diritti
acquisiti anteriormente alla comparizione». 
    2.- Il rimettente muove dal  duplice  presupposto  interpretativo
che la norma censurata preveda una sanatoria con effetti  ex  nunc  e
che tra i diritti quesiti vada ricompreso anche quello a fare  valere
l'inoppugnabilita' del provvedimento amministrativo per  decorso  del
termine decadenziale di impugnazione. 
    La disposizione censurata violerebbe, in primo luogo,  l'art.  76
Cost., perche' la sanatoria con effetti ex nunc,  anziche'  ex  tunc,
non potrebbe essere  qualificata  come  un  coerente  sviluppo  o  un
completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, tra  i
cui criteri direttivi figuravano quelli di adeguare le norme  vigenti
alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle  giurisdizioni
superiori, di coordinarle con quelle del codice di procedura  civile,
in  quanto  espressione  di  principi  generali,  e   di   assicurare
l'effettivita' della tutela (art. 44, commi 1 e  2,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo  economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di  processo
civile»). 
    Secondo il TAR Veneto, poi, la disposizione censurata  violerebbe
anche  gli  artt.  3,  24,  111,  113  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione al parametro interposto dell'art.  6  CEDU,
che tutela il diritto all'accesso a un tribunale. 
    La previsione della sanatoria ex nunc, infatti, non  avrebbe  nel
processo amministrativo alcuna concreta funzione  sanante,  attesi  i
ristretti  tempi  che  caratterizzano   le   scansioni   della   fase
introduttiva del giudizio e, in  particolare,  il  breve  termine  di
decadenza   per   la   proposizione   dell'azione   impugnatoria,   e
comprometterebbe il diritto d'azione della  parte  ricorrente,  senza
che cio' sia giustificato  «da  effettive  garanzie  difensive  o  da
concorrenti e prevalenti interessi di altra natura». 
    La norma, poi,  si  porrebbe  in  contrasto  con  l'obiettivo  di
favorire la pronuncia  sul  merito,  scopo  ultimo  del  processo,  e
pregiudicherebbe anche  il  diritto  di  difesa  dell'amministrazione
resistente che avesse, in ipotesi, interesse ad ottenerla. 
    3.- In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilita'
della costituzione del raggruppamento  temporaneo  di  imprese  (RTI)
Carena  -  Impresa  di  Costruzioni  spa  e   Giugliano   Costruzioni
Metalliche srl. 
    La costituzione, infatti, e' intervenuta in data 12 aprile  2017,
oltre  il  termine  perentorio  stabilito  dall'art.  3  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  ossia
venti  giorni  dalla  pubblicazione  dell'ordinanza  nella   Gazzetta
Ufficiale (tra le molte, sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016,  n.
220 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza  n.  173  del
2016), avvenuta, nel caso di specie, il 22 marzo 2017. 
    4.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   eccepito
l'inammissibilita'  della  questione  per   difetto   di   rilevanza,
essendosi  il  rimettente  limitato  alla  ricostruzione  del  quadro
normativo previgente alla disposizione censurata senza  tenere  conto
delle novita' introdotte dal codice del  processo  amministrativo,  e
perche' avrebbe omesso di esperire il  tentativo  di  interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    4.1.- La seconda eccezione non e' fondata, perche' il  rimettente
ha   espressamente   escluso   di   poter   praticare   una   lettura
costituzionalmente orientata della disposizione censurata. 
    In un primo passaggio della motivazione, infatti, il  TAR  Veneto
ritiene che gli effetti ex nunc della sanatoria, con  la  conseguente
inammissibilita' del ricorso se la costituzione dell'intimato avviene
dopo  il   termine   per   la   sua   proposizione,   siano   imposti
dall'inequivoco tenore letterale della norma e dall'orientamento  del
Consiglio di Stato assurto a «diritto vivente». 
    In un secondo passaggio il rimettente da' piu' correttamente atto
della presenza di  un  altro  orientamento  giurisprudenziale,  anche
dello  stesso  Consiglio  di  Stato,  secondo  cui  la   costituzione
dell'intimato sana la nullita' della  notificazione  con  effetto  ex
tunc, con conseguente  ammissibilita',  in  ogni  caso,  del  ricorso
introduttivo. 
    Il TAR Veneto ritiene, pero',  di  non  potere  accedere  a  tale
ultima interpretazione per due ordini di ragioni: 1) perche' la norma
censurata e' sostanzialmente identica a quella  recata  dall'abrogato
art. 17, terzo comma, del  regio  decreto  17  agosto  1907,  n.  642
(Regolamento per la procedura dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
del Consiglio di Stato), riferita  alla  contigua  fattispecie  della
nullita' del ricorso introduttivo, sicche' appare  logico  attribuire
alla prima il significato da sempre attribuito al secondo; 2) perche'
l'orientamento giurisprudenziale che sostiene gli effetti ex tunc  si
limiterebbe, tralaticiamente, a citare  la  pregressa  giurisprudenza
sull'effetto sanante previsto dall'art. 156, terzo comma, del  codice
di procedura civile, ritenuto applicabile al processo  amministrativo
in assenza di diversa disposizione regolatrice della  materia,  senza
prendere in considerazione la sopravvenuta  disposizione  del  codice
del processo amministrativo. 
    Il   rimettente,   quindi,   si    e'    prospettato    la    via
dell'interpretazione adeguatrice, ma l'ha esclusa sulla base  di  una
motivazione articolata e congrua, sicche', se  l'ermeneusi  prescelta
sia  da  considerare  la  sola  persuasiva,  e'  profilo  che   esula
dall'ammissibilita' e attiene, per contro, al merito della  questione
di legittimita' costituzionale (sentenze n. 83 e 42 del 2017, n. 240,
n. 95 e n. 45 del 2016, n. 262 del 2015). 
    4.2.- Anche la prima eccezione,  secondo  cui  il  rimettente  si
sarebbe limitato alla ricostruzione del quadro normativo  previgente,
non e' fondata, poiche' il TAR Veneto  ha  in  realta'  esaminato  la
disciplina attuale oggetto di censura oltre  che  quella  previgente,
mettendole correttamente in comparazione a fini interpretativi. 
    La rilevanza  e'  del  resto  evidente,  perche'  -  pacifica  la
nullita' delle notificazioni del ricorso effettuate  all'ANAS  presso
la sede compartimentale (e  non  presso  la  sede  legale)  e  presso
l'Avvocatura dello Stato, nonostante l'ANAS non si  avvalga  del  suo
patrocinio   obbligatorio   -    l'accoglimento    della    questione
comporterebbe nel giudizio a quo la tempestivita' del  ricorso  e  la
necessita'  di  esaminarlo  nel  merito,   mentre   il   rigetto   ne
determinerebbe l'irricevibilita' (o inammissibilita'). 
    5.- Prima di passare all'esame del merito, e' opportuno  chiarire
che la disposizione censurata, in quanto rivolta a regolare le  sorti
della nullita' della notificazione del  ricorso,  riguarda  tutte  le
azioni proponibili davanti al giudice amministrativo e  non  solo  il
primo grado di giudizio. 
    E' indubitabile, tuttavia,  che  la  censura  del  rimettente  e'
particolarmente  calibrata  sull'atto   introduttivo   dell'ordinario
giudizio impugnatorio, che, come e' noto, deve, a pena di  decadenza,
essere  notificato  all'amministrazione   e   ad   almeno   uno   dei
controinteressati (ove esistenti)  nel  termine  di  sessanta  giorni
dalla conoscenza del provvedimento lesivo (artt. 29 e 41  cod.  proc.
amm.). A loro volta  i  soggetti  intimati  possono  costituirsi  nel
termine di sessanta giorni (trenta nelle ipotesi  previste  dall'art.
119  cod.  proc.  amm.)  decorrenti  dal  perfezionamento  nei   loro
confronti della notifica  del  ricorso  e  nello  stesso  termine  di
sessanta    giorni    possono    proporre     ricorso     incidentale
(rispettivamente, artt. 46 e 42 cod. proc. amm.). 
    Va poi ricordato che  il  ricorso  introduttivo  viene  di  norma
notificato  a  ridosso  della  scadenza  del  termine  per   la   sua
proposizione, per l'ovvia ragione che cio' consente di apprestare una
piu' approfondita difesa tecnica, con la  conseguenza  che  l'ipotesi
che l'amministrazione e il controinteressato si  costituiscano  entro
la scadenza di quel termine e' di difficile verificazione. 
    Essa, poi, diviene quasi scolastica,  ove  si  consideri,  da  un
lato,  che  anche  l'amministrazione  e  il  controinteressato  hanno
l'esigenza di apprestare al meglio le proprie difese,  sicche'  anche
essi sono portati a costituirsi a ridosso della  successiva  scadenza
del termine loro assegnato; e, dall'altro, che, quand'anche vi  fosse
la possibilita' concreta  per  l'intimato  di  costituirsi  entro  il
termine previsto per la proposizione  dell'impugnazione,  proprio  la
disposizione censurata, nel prevedere che la costituzione oltre  tale
termine non sana la decadenza dall'azione, produrrebbe  l'effetto  di
spingere l'intimato ad aspettare il suo decorso prima di  costituirsi
in giudizio. 
    Il meccanismo denunziato come distorsivo dal rimettente non  puo'
dunque considerarsi un mero inconveniente di fatto,  in  quanto  tale
non censurabile con una  questione  di  legittimita'  costituzionale,
perche'  deriva  dalla  stessa  struttura  normativa   del   giudizio
amministrativo impugnatorio (sentenze n. 178  del  2017,  n.  44  del
2016, n. 162 del 2014; ordinanza n. 66 del 2014). 
    6.- L'esame del merito della questione richiede, in primo  luogo,
la verifica della praticabilita' di valide  alternative  ermeneutiche
che consentano di interpretare  la  disposizione  impugnata  in  modo
conforme a Costituzione (tra le piu' recenti, sentenze n. 255, n. 254
e n. 69 del 2017). 
    L'esegesi patrocinata dal rimettente e' avallata  dalla  dottrina
maggioritaria  -  che  al  contempo  critica  la  norma  -  e  da  un
consistente filone  giurisprudenziale,  secondo  cui,  «sulla  scorta
dell'art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione dell'intimato  e'  si'
idonea a sanare la  nullita'  medesima,  ma,  a  differenza  che  nel
processo civile, con efficacia ex  nunc,  ossia  con  salvezza  delle
eventuali decadenze gia' maturate  in  danno  del  notificante  prima
della costituzione in giudizio del destinatario della  notifica,  ivi
compresa la scadenza  del  termine  di  impugnazione»  (Consiglio  di
Stato, sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2064;  nello  stesso  senso,
Consiglio di Stato, sezione terza, 20 gennaio 2016, n. 189; Consiglio
di Stato, sezione quarta, 13 ottobre  2014,  n.  5046;  Consiglio  di
Stato, sezione seconda, 29 agosto 2012, n. 4651). 
    Questa interpretazione si fonda sul rilievo che  la  disposizione
censurata ripete  in  maniera  pressoche'  identica  la  formulazione
dell'art. 17, terzo comma,  r.d.  n.  642  del  1907,  riferita  alla
nullita' del ricorso (oggi regolata  dall'art.  44,  comma,  1,  cod.
proc.  amm.)  e   da   sempre   interpretata   dalla   giurisprudenza
amministrativa come preclusiva della sanatoria, anche della decadenza
dall'azione, in caso di costituzione dell'intimato dopo  la  scadenza
del termine di impugnazione. 
    Non e' un caso, del  resto,  che,  sia  pure  in  un  non  vicino
passato,  una   parte   della   giurisprudenza   amministrativa   era
dell'opinione che il citato art. 17, terzo comma, disciplinasse anche
l'ipotesi della nullita' della notificazione del ricorso. 
    Tale posizione fu tuttavia sconfessata dall'adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, che, con la sentenza 16 dicembre 1980, n. 52, nel
confermare le conclusioni gia' raggiunte con la sentenza  15  gennaio
1960,  n.   1,   escluse   l'applicabilita'   alla   nullita'   della
notificazione del ricorso della sanatoria ex nunc prevista  dall'art.
17, terzo comma, e affermo' per contro, l'operativita', in assenza di
deroghe  espressamente  previste  dal  legislatore,  del   «principio
fondamentale» del raggiungimento dello scopo codificato dall'art. 156
cod. proc. civ. (applicabile alle notificazioni  ai  sensi  dell'art.
160 cod. proc. civ.). 
    Questi   approdi   sono   rimasti   immutati   nella   successiva
giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR sino  all'entrata  in
vigore del codice del processo amministrativo. 
    D'altra parte, come osserva il rimettente,  il  contrario  filone
giurisprudenziale - secondo cui la costituzione dell'intimato sana la
nullita' della notificazione  con  effetto  ex  tunc  in  virtu'  del
principio generale del raggiungimento dello  scopo,  con  conseguente
ammissibilita' del ricorso anche ove  la  costituzione  dell'intimato
avvenga dopo la scadenza del termine per l'impugnazione (Consiglio di
Stato, sezione terza, 1° febbraio 2017, n. 440; Consiglio  di  Stato,
sezione terza, 15 dicembre 2016, n. 5307; Consiglio di Stato, sezione
terza, 10 agosto 2016, n. 3565; Consiglio di Stato,  sezione  quinta,
25 gennaio 2016, n. 229) - si limita  a  ribadire  tralaticiamente  i
principi   espressi   dall'unanime   giurisprudenza    amministrativa
antecedente all'entrata in vigore del codice del processo, senza  una
effettiva esegesi della disposizione sopravvenuta,  anche  alla  luce
della ricordata  vicenda  interpretativa  che  ha  caratterizzato  il
precedente storico dell'art. 17, terzo comma, r.d. n. 642 del 1907. 
    Le  considerazioni  svolte  chiariscono  perche'   neanche   puo'
condividersi l'interpretazione,  rimasta  isolata  in  giurisprudenza
(Consiglio di Stato, sezione  sesta,  sentenza  27  giugno  2014,  n.
3260), secondo cui la disposizione censurata  si  riferisce  solo  ai
diritti sostanziali, con esclusione di quelli processuali e,  quindi,
della decadenza dall'impugnazione del provvedimento amministrativo. 
    7.- La questione e' fondata in riferimento al  parametro  di  cui
all'art. 76 Cost. 
    7.1.- Questa Corte ha piu' volte chiarito  che  l'art.  44  della
legge n. 69 del 2009 contiene una delega per  il  riordino  normativo
del  processo  amministrativo  che,  in  quanto  tale,   concede   al
legislatore delegato un  limitato  margine  di  discrezionalita'  per
l'introduzione di soluzioni  innovative,  le  quali  devono  comunque
attenersi strettamente ai principi e ai criteri  direttivi  enunciati
dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 94, n. 73  e  n.  5
del 2014, n. 162 e n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010). 
    Per quanto qui  rileva,  in  particolare,  l'art.  44,  comma  1,
prevede che «[i]l Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare
le norme vigenti alla giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e
delle giurisdizioni superiori», e «di coordinarle con  le  norme  del
codice  di  procedura  civile  in  quanto  espressione  di   principi
generali». 
    7.2.- La disposizione censurata viola entrambi i  citati  criteri
direttivi fissati dal legislatore delegante. 
    Essa, in primo luogo, e' in  aperto  contrasto  con  l'art.  156,
terzo comma, cod. proc. civ., che, come si e' gia' detto, prevede  la
sanatoria  ex  tunc  della  nullita'  degli  atti   processuali   per
raggiungimento  dello  scopo,  principio,  questo,  indubbiamente  di
carattere generale;  in  secondo  luogo,  non  e'  in  linea  con  la
giurisprudenza della Corte di cassazione  formatasi  con  riferimento
alla notificazione degli atti processuali  civili  e  con  la  stessa
giurisprudenza del Consiglio di  Stato,  antecedente  all'entrata  in
vigore del codice, relativa proprio alla nullita' della notificazione
del ricorso. 
    Va aggiunto, infine, che essa non e'  neanche  in  linea  con  la
giurisprudenza di questa Corte. 
    La  sentenza  n.  97  del  1967  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 11, terzo
comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611  (Approvazione  del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato), nei limiti in cui escludeva la sanatoria,  con  effetti
ex tunc, della nullita' della notificazione degli  atti  introduttivi
(di  tutti  i  giudizi),  nonostante  la  costituzione  in   giudizio
dell'amministrazione statale a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.  In
quell'occasione  si  affermo',  infatti,   che   la   sanatoria   per
raggiungimento dello scopo e la sua applicabilita' alla notificazione
degli atti introduttivi sono «principi introdotti nel  sistema  degli
atti processuali  attraverso  ampia  elaborazione  che  ha  posto  in
evidenza la funzione dell'atto ai fini  dello  svolgimento  e  giusta
definizione del processo», e cioe' sono principi  generali  immanenti
alla ratio degli atti processuali. 
    Ne' puo' essere condivisa la tesi del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, secondo cui argomenti  a  sostegno  della  legittimita'
costituzionale della norma si ricaverebbero dalla sentenza n. 18  del
2014, con cui questa Corte ha  ritenuto  non  fondata  la  questione,
sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art.  44,  comma  4,
cod. proc. amm., ai sensi  del  quale,  in  caso  di  nullita'  della
notifica del ricorso, il giudice, se l'intimato non  si  costituisce,
ne dispone  la  rinnovazione  soltanto  in  caso  di  esito  negativo
dipendente da causa non imputabile al notificante. 
    La ratio decidendi della sentenza  si  rinviene,  infatti,  nella
duplice   affermazione   che   l'obbligatoria   rinnovazione    della
notificazione della citazione nulla prevista dall'art. 291 cod. proc.
civ. non e' un principio generale del processo civile e che la stessa
giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato  precedente  all'entrata  in
vigore del codice escludeva  la  rinnovazione  in  caso  di  nullita'
imputabile al notificante, valorizzando la  peculiare  struttura  del
processo amministrativo. 
    Nel caso di specie, per contro, come si e' detto  in  precedenza,
la sanatoria con effetti ex tunc prevista dall'art.  156  cod.  proc.
civ. e' espressione di un principio generale e la giurisprudenza  del
Consiglio di Stato era granitica nell'affermare la sua applicabilita'
alla  nullita'  della  notificazione  del   ricorso,   in   caso   di
costituzione della parte intimata. 
    8.-   Deve   pertanto    essere    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 44, comma 3, cod. proc. amm.,  limitatamente
alle  parole  «salvi   i   diritti   acquisiti   anteriormente   alla
comparizione,», per violazione dei principi e dei  criteri  direttivi
della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare
le norme vigenti alla giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e
delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con  le  disposizioni
del codice di procedura civile,  in  quanto  espressive  di  principi
generali. 
    9.-  Restano  assorbiti  gli  altri  profili  di   illegittimita'
costituzionale della norma censurata, prospettati in riferimento agli
artt. 3, 24, 111, 113 e 117,  primo  comma,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 6 CEDU. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44,  comma  3,
del  decreto  legislativo  2  luglio   2010,   n.   104   (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo  amministrativo),  limitatamente
alle  parole  «salvi   i   diritti   acquisiti   anteriormente   alla
comparizione,». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA