MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 giugno 2018 

Proroga dell'ordinanza 13 giugno 2016 recante: «Norme sul divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati».
(18A04714) 
(GU n.161 del 13-7-2018)

 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme  per  la  semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione
in commercio di presidi medico - chirurgici, a  norma  dell'art.  20,
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
attuazione della direttiva  98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi; 
  Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice
penale; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o  di
bocconi avvelenati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza  ministeriale  14  gennaio
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  marzo  2014,  n.  51,  e
dall'ordinanza  ministeriale  10  febbraio  2015,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015, n. 50; 
  Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, prorogata
dall'ordinanza 21 giugno 2017, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 15 luglio 2017 n. 164; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati  nell'ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,
ivi comprese le specie in via d'estinzione; 
  Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze   ha   reso
possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa
riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con
individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente  per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; 
  Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati,   accidentalmente    o    intenzionalmente    disseminati
nell'ambiente; 
  Considerato, pertanto, che continua a sussistere  la  necessita'  e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia  e  prevenzione  ai
fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
13 giugno 2016, prorogato da ultimo con l'ordinanza 21  giugno  2017,
e' ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data  del
16 luglio 2018. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio
n. 2695