N. 156 ORDINANZA 20 giugno - 11 luglio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Professioni - Avvocato e procuratore - Abilitazione per  l'iscrizione
  all'albo speciale per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
  superiori. 
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
  della professione forense), art. 22, comma 2. 
-   
(GU n.29 del 18-7-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2,
della  legge   31   dicembre   2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
dell'ordinamento della professione forense), promossi  dal  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, con ordinanze  del
29 e del 30 dicembre 2016, iscritte rispettivamente ai numeri 30 e 31
del registro ordinanze 2017 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione del Sindacato Avvocati di  Bari  e
altri, di Roberta Barbieri e altri, nonche' gli  atti  di  intervento
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   dell'Associazione
Italiana Avvocati Stabiliti; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  giugno  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati  Mauro  Pacilio  per  l'Associazione  Italiana
Avvocati Stabiliti, Loredana Papa per il Sindacato Avvocati di Bari e
altri e l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con le due ordinanze,  di  identico  contenuto,  in
epigrafe indicate, il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,
sezione terza, premessane la rilevanza, ha sollevato, in  riferimento
all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, questione  incidentale
di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge  31
dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento  della
professione forense); 
    che, secondo i due collegi rimettenti, la disposizione denunciata
- nella  parte  in  cui  disciplina  le  modalita'  per  l'iscrizione
nell'albo speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
superiori, prevedendo, oltre al decorso di un periodo di otto anni di
esercizio  della  professione,   anche   ulteriori   «piu'   onerose»
condizioni, quali l'esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza
e la positiva  valutazione  finale  a  seguito  di  esame  -  sarebbe
ingiustificatamente discriminatoria «per gli  Avvocati  formatisi  in
Italia, rispetto agli Avvocati stabiliti», di cui  tratta  l'art.  9,
comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96  (Attuazione
della direttiva 98/5/CE volta  a  facilitare  l'esercizio  permanente
della professione di avvocato in uno Stato membro diverso  da  quello
in cui e' stata acquisita la qualifica  professionale),  atteso  che,
per  questi  ultimi  l'iscrizione  nella  relativa  sezione  speciale
dell'albo resta subordinata alla dimostrazione di  «avere  esercitato
la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o piu' degli
Stati  membri,  tenuto  conto  anche   dell'attivita'   professionale
eventualmente svolta in Italia», senza ulteriori condizioni; 
    che, in entrambi i giudizi,  si  sono  costituite  le  (numerose)
parti ricorrenti nei procedimenti principali  ed  e'  intervenuto  il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato: i primi, per aderire  alla  prospettazione  dei
giudici a  quibus  e,  il  secondo,  per  eccepire,  invece,  la  non
fondatezza  della  questione  sollevata,   in   ragione   della   non
omogeneita' delle situazioni comparate; 
    che,  nel  giudizio  iscritto  al   n.   30   reg.   ord.   2017,
l'Associazione Italiana Avvocati  Stabiliti  ha  depositato  atto  di
intervento ad adiuvandum, illustrato anche  con  successiva  memoria,
con  il  quale  ha  prospettato   ulteriori   asseriti   profili   di
discriminazione  degli  avvocati  muniti  di  titolo  nazionale,  sia
rispetto ai magistrati (che diventerebbero consiglieri di  Cassazione
per  «il  solo  decorso  del  tempo»),  sia  rispetto  agli  avvocati
«iscritti ai fori del Regno  di  Spagna»,  direttamente  abilitati  a
difendere  innanzi  al  "Tribunale  Supremo"   spagnolo,   «autorita'
corrispondente» alle giurisdizioni superiori italiane, anche  innanzi
alle quali essi potrebbero,  quindi,  esercitare  la  loro  attivita'
professionale, per disposto dell'art. 8 della legge 9 febbraio  1982,
n.  31  (Libera  prestazione  di  servizi  da  parte  degli  avvocati
cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee). 
    Considerato che, attesa l'identita' del petitum, i  due  riferiti
giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi; 
    che va, preliminarmente,  confermata  l'ordinanza  dibattimentale
che     ha     dichiarato     l'inammissibilita'      dell'intervento
dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non e'  parte
del giudizio a quo, ne' e' titolare di un proprio,  anche  indiretto,
interesse da far valere nello stesso e, a  maggior  ragione,  non  e'
legittimata ad ampliare il  thema  decidendum,  quale  risulta  dalla
ordinanza di rimessione; 
    che, nelle more del giudizio, l'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 2  febbraio  2001,  n.  96  (Attuazione  della  direttiva
98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente  della  professione
di avvocato in uno Stato membro diverso da quello  in  cui  e'  stata
acquisita  la  qualifica   professionale)   -   assunto   a   tertium
comparationis   della    sollevata    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione  forense)
- e' stato sostituito dall'art. 1 della legge 20  novembre  2017,  n.
167  (Disposizioni  per  l'adempimento   degli   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2017); 
    che, ai sensi del comma  1  di  detta  ultima  disposizione,  per
l'iscrizione  nell'albo  speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle
giurisdizioni  superiori,  anche  l'«avvocato  stabilito»  deve   ora
dimostrare di «aver esercitato la professione di avvocato per  almeno
otto anni in uno o  piu'  degli  Stati  membri,  tenuto  conto  anche
dell'attivita' professionale eventualmente svolta in  Italia,  e  che
successivamente abbia lodevolmente  e  proficuamente  frequentato  la
Scuola  superiore  dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata   con
regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»; 
    che, alla luce di siffatto mutamento del  quadro  normativo,  gli
atti relativi ad entrambe le ordinanze di rimessione,  devono  essere
restituiti ai giudici a  quibus  affinche'  procedano  ad  una  nuova
valutazione  della  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della
questione sollevata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana
Avvocati Stabiliti; 
    2) ordina la restituzione degli atti ai  Collegi  rimettenti  del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                                                            Allegato: 
                       ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, introdotta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale regionale amministrativo del Lazio, con ordinanza  in  data
29 dicembre 2016 (iscritta al n. 30 del registro ordinanze del 2017),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
serie speciale, del 15 marzo 2017. 
    Rilevato che, in tale giudizio, con atto  del  31  marzo  2017  e
successiva memoria  integrativa  del  29  maggio  2018,  ha  spiegato
intervento   ad   adiuvandum   l'«Associazione   Italiana    Avvocati
Stabiliti», ritenendosi  a  cio'  legittimata  in  ragione  dei  suoi
obiettivi statutari, tra i quali quello di «tutelare  i  propri  soci
possessori di abilitazione  professionale  conseguita  in  uno  Stato
membro della Comunita' europea». 
    Considerato che l'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti»  non
e' parte del giudizio a quo, ne' e' titolare di un proprio,  sia  pur
indiretto,   interesse   riconducibile   all'oggetto   del   giudizio
principale (vedi, per tutte, sentenze n. 210 e n. 71 del 2015, n. 162
del 2014); 
    che, a maggior ragione, detta Associazione non e'  legittimata  a
far valere, come  in  memoria  pretende,  gli  ulteriori  prospettati
profili di discriminazione degli avvocati muniti di titolo  nazionale
rispetto agli avvocati (comunitari) «iscritti ai fori  del  Regno  di
Spagna»; 
    che l'intervento dell'«Associazione Italiana Avvocati  Stabiliti»
e', pertanto, inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento  dell'«Associazione  Italiana
Avvocati Stabiliti» nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  di
cui al registro ordinanze n. 30 del 2017. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente