N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 giugno  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  -  Norme  in
  materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) -  Provvedimento
  di VIA - Modalita'  di  acquisizione  dei  pareri  -  Rapporto  tra
  provvedimento di VIA e autorizzazione  -  Elenco  dei  progetti  da
  assoggettare a procedura di VIA  regionale  -  Progetti  sottoposti
  alla verifica di assoggettabilita' regionale. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  20  marzo  2018,  n.  3
  ("Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  della  Regione
  autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  derivanti  dall'appartenenza
  dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge  regionale
  26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea  2009),  in  conformita'  alla
  direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
  aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE  concernente  la
  valutazione  dell'impatto  ambientale   di   determinati   progetti
  pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)"), artt. 10,  12,
  13, 16 e Allegati A e B, contenuti nell'Allegato  A  alla  medesima
  legge. 
(GU n.30 del 25-7-2018 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo presidente per  la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale della  legge  della
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  20  marzo  2018,  n.  3   recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea. Modificazioni  alla  legge  regionale  26  maggio
2009, n. 12 (Legge  europea  2009),  in  conformita'  alla  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici  e  privati
(Legge europea regionale 2018)» pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta  10
aprile 2018, n. 18. 
    La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3
- che reca modificazioni alla legge regionale n. 12/2009, al fine  di
rendere conforme le disposizioni in materia di VIA ivi contenute alla
direttiva 2014/52/UE - contiene norme che eccedono  dalle  competenze
riconosciute alla Regione Valle d'Aosta  dallo  Statuto  speciale  di
autonomia, risultando invasive delle competenze esclusive statali  in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. 
    A) Si premette che la disciplina della VIA  e'  annoverata  dalla
giurisprudenza costituzionale, con un  indirizzo  ormai  consolidato,
tra gli oggetti rientranti  nella  competenza  esclusiva  statale  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Proprio in quanto prevalente e trasversale, la normativa  statale
nella materia in  questione  si,impone  integralmente  nei  confronti
delle regioni,  che  non  possono  contraddirla,  come  costantemente
affermato dalla giurisprudenza costituzionale: si veda, tra le altre,
la sentenza n. 186 del 2010, ove il  Giudice  costituzionale  afferma
(cfr. punto 3.2. delle considerazioni in diritto) di aver  «precisato
piu' volte che la normativa sulla  valutazione  d'impatto  ambientale
attiene a procedure che valutano in  concreto  e  preventivamente  la
"sostenibilita' ambientale"  e  che  "rientrano  indubbiamente  nella
materia della  tutela  dell'ambiente,  di  cui  all'art.  117,  comma
secondo, lettera s), Cost." (sentenza n.  225  del  2009)»  (piu'  di
recente, cfr. anche la sentenza n. 117 del 2015). 
    La esclusivita' della competenza statale nella  materia  de  qua,
pur in presenza di talune sovrapposizioni con  «ambiti  materiali  di
spettanza regionale», implica  che  «deve  ritenersi  prevalente,  in
ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame»
(e cioe' il  procedimento  di  VIA:  n.d.r.)  «il  citato  titolo  di
legittimazione statale (id est l'art. 117, comma 2, lett.  s)  Cost.:
n.d.r.) (cfr. sentenza n. 234 del 2009, punto 12.3 della  motivazione
in diritto). 
    Da cio' la conseguenza secondo la quale, «le regioni sono tenute,
per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in
materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti
di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella  specie  quanto
al procedimento di VIA» (cosi', ancora, la sentenza n. 186 del  2010;
la necessita' costituzionale che  le  regioni  si  mantengano  «negli
ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il c.d.
«Codice dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze  numeri  300
del 2013, 93 del 2013, n. 227 del 2011, e n. 186 del 2010). 
    Si ricorda,  inoltre,  che,  di  recente,  la  materia  e'  stata
interessata da una importante  riforma,  che  ha  trovato  corpo  nel
decreto legislativo n.  104  del  2017.  Tale  atto  normativo  pone,
infatti, una nuova disciplina della VIA, anche  modificando  numerose
disposizioni della Parte seconda del decreto legislativo n.  152  del
2006. 
    In tale contesto, di particolare importanza nella  presente  sede
e' l'art. 7-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,  aggiunto
dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2017. 
    Tale disposizione, infatti, prevede che «le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano disciplin(i)no con  proprie  leggi  o
regolamenti»  esclusivamente  «l'organizzazione  e  le  modalita'  di
esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia
di VIA, nonche'  l'eventuale  conferimento  di  tali  funzioni  o  di
compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», e  che
tale  potesta'  normativa  «e'   esercitata   in   conformita'   alla
legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto» nello  stesso
decreto legislativo n.  152  del  2006  «fatto  salvo  il  potere  di
stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie». Infine, si precisa che «in  ogni
caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli
articoli 19 e 27-bis». 
    I margini di manovra riconosciuti oggi al legislatore regionale e
provinciale in materia di VIA sono, dunque, limitati a quanto  appena
evidenziato, nel  puntuale  rispetto  delle  previsioni  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, nel testo attualmente in vigore. 
    La giurisprudenza costituzionale conferma la ricostruzione appena
accennata. 
    La  Corte,  infatti,  come  sopra  anticipato,   ha   chiaramente
affermato che «le Regioni sono tenute, per un verso, a  rispettare  i
livelli uniformi di tutela  apprestati  in  materia,  per  l'altro  a
mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza  fissati
dal Codice dell'ambiente, nella  specie  quanto  al  procedimento  di
VIA». (cosi', ancora, la sentenza n.  186  del  2010;  la  necessita'
costituzionale  che  le  Regioni  si  mantengano  «negli  ambiti   di
competenza fissati dal legislatore statale» tramite il  c.d.  «Codice
dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze numeri 300 del 2013,
93 del 2013, n. 227 del 2011, n.  186  del  2010).  Sul  punto  giova
evidenziare come tali  conclusioni  siano  state  ribadite,  con  una
giurisprudenza ormai consolidata; anche per le Regioni  ad  autonomia
speciale e per le Province  autonome.  Si  vedano,  al  riguardo,  le
sentenze numeri 104 del 2008, con rinvio alla  sentenza  n.  378  del
2007, numeri 225 e 234 del 2009 e numeri 1 e 67 del 2010. 
    B) Cio' premesso, la legge della Regione autonoma  Valle  d'Aosta
20 marzo 2018, n. 3 appare complessivamente non conforme alla vigente
normativa nazionale in  materia  VIA,  come  modificata  dal  decreto
legislativo n. 104/2017, in relazione  a  quanto  previsto  dall'art.
7-bis,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  con   la
conseguente violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello  Stato  le  materie
della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    Come sopra evidenziato, l'art. 7-bis del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del decreto  legislativo
n. 104 del 2017 conferisce a regioni e Province autonome una potesta'
legislativa da esercitare in conformita' alla legislazione europea  e
nel rispetto della normativa nazionale, facendo salvo il potere delle
medesime  di  stabilire  regole  particolari  ed  ulteriori  per   le
specifiche finalita' indicate nel medesimo art. 7-bis, comma 8. 
    La legge regionale qui  impugnata  non  si  e'  attenuta  a  tali
disposizioni  in  quanto  le  modifiche  apportate  alla   previgente
disciplina regionale in materia di VIA non solo sono in  tutto  o  in
parte difformi dalla disciplina di cui  al  Titolo  III  della  Parte
Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ma  lasciano  in  vigore
alcune  disposizioni  regionali  che   risultano   significativamente
superate dalla citata disciplina nazionale a seguito delle  modifiche
introdotte  dal   decreto   legislativo   n.   104/2017,   delineando
complessivamente un quadro  normativo  non  conforme  alla  normativa
statale vigente. 
    La legge regionale n. 12 del 2009, all'art. 1, comma 1, (che  non
e' stato oggetto di modifica  da  parte  della  legge  regionale  qui
impugnata),  prevede  chiaramente  che  la  Regione   disciplina   le
procedure di VAS e di VIA «in conformita' alla normativa europea e ai
principi della normativa statale vigenti in materia, con  particolare
riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e  2011/92/UE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13  dicembre  2011,
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati, nonche' al decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (...)». 
    Cio'  posto,  si  indicano  qui  di  seguito  nel  dettaglio   le
disposizioni  della  legge  regionale  n.  3/18  non  conformi   alle
disposizioni della Parte Seconda, Titolo III del decreto  legislativo
n. 152/2006: 
        1) articoli 12 e 13: il combinato disposto dei due  articoli,
che, rispettivamente, sostituiscono l'art. 24 della  legge  regionale
n. 12/2009 e introducono il nuovo art. 25-bis della  legge  regionale
n. 12/2009,  non  risultano  conformi  all'art.  27-bis  del  decreto
legislativo   n.   152/2006   «Provvedimento   autorizzatorio   unico
regionale». In particolare, l'art. 24, comma 1, come sostituito dalla
legge  regionale  n.  3/2018,  configura  il  provvedimento  di   VIA
rilasciato  dalla  struttura  regionale  competente  in  materia   di
valutazioni ambientali come atto autonomo  che,  ai  sensi  dell'art.
25-bis «Rapporto tra provvedimento di  VIA  e  autorizzazione»,  deve
essere  integrato  nell'atto  autorizzativo   rilasciato   da   altre
strutture  regionali/enti  competenti.  Tale  modalita'   procedurale
richiama le disposizioni dell'art.  26  del  decreto  legislativo  n.
152/2006  (Integrazione  del  provvedimento   di   VIA   negli   atti
autorizzatori) che  attiene  unicamente  alle  procedure  di  VIA  di
competenza statale, ove non effettuate  ai  sensi  dell'art.  27  del
decreto legislativo n. 152/2006, e non e' conforme alle  disposizioni
dell'art. 27-bis del decreto legislativo n.  152/2006  «Provvedimento
autorizzativo  unico   regionale»   che   disciplinano   l'iter   dei
procedimenti di VIA di competenza regionale. 
    In  base  all'art.  27-bis,  comma  7,  decreto  legislativo   n.
152/2006, infatti, la procedura di VIA regionale non si conclude  con
un provvedimento  di  VIA  ma  con  la  «determinazione  motivata  di
conclusione della  conferenza  di  servizi»  che  «...costituisce  il
provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e   comprende   il
provvedimento di  VIA  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
esplicita...». 
    Si evidenzia che la non  conformita'  della  legge  regionale  n.
12/2009, come modificata dalla legge regionale  qui  impugnata,  alla
procedura di VIA regionale disciplinata dall'art. 27-bis del  decreto
legislativo n. 152/2006 e' evidente con riferimento alle disposizioni
degli articoli da  20  a  25-bis  della  citata  legge  regionale  n.
12/2009, in quanto tali articoli contengono disposizioni non piu'  in
vigore ai sensi della normativa statale vigente; si cita, a titolo di
esempio; quanto previsto in ordine alla pubblicazione dell'avviso  al
pubblico nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  e  sui  quotidiani
(mantenuti ai commi 6 e 7  dell'art.  20  della  legge  regionale  n.
12/2009) che non sono previsti dall'art. 24 del  decreto  legislativo
n. 152/2006, richiamato nell'art. 27-bis.  A  ulteriore  conferma  di
quanto sopra, la conferenza  dei  servizi,  istituto  obbligatorio  e
vincolante per i procedimenti di VIA di competenza regionale ai sensi
dell'art. 14, comma  4  e  14-ter  della  legge  n.  241/1990,  viene
unicamente prevista come una possibile modalita' di  acquisizione  di
pareri, autorizzazioni, assensi da parte  della  struttura  regionale
competente in materia di valutazioni  ambientali  (cfr.  articoli  4,
comma 1, e art. 22 della legge  regionale  n.  12/2009,  quest'ultimo
come sostituito dall'art. 10 legge regionale n. 3/18). 
    2) Art. 16: al comma 1 e' disposta la sostituzione degli allegati
A, B, F, G, H al Titolo I della legge regionale n. 12/2009 con quelli
riportati all'allegato A  alla  legge  regionale  qui  impugnata.  In
merito ai singoli allegati si osserva che: 
        2.1 Allegato A «Progetti da assoggettare a procedura  di  VIA
regionale»: le difformita' piu' rilevanti rispetto  all'Allegato  III
alla Parte Seconda del decreto  legislativo  n.  152/2006  riguardano
l'attribuzione della competenza regionale per progetti di  competenza
statale elencati negli Allegati II e Il-bis alla  Parte  Seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006; si segnalano, in particolare: 
          i.A.2)  Impianti  termici  per  la  produzione  di  energia
elettrica, vapore e acqua  calda,  con  potenza  termica  complessiva
installata superiore a 15 MW: tale tipologia di progetti, con diversa
soglia (50 MW) e' inclusa nell'allegato II-bis,  punta  1.a);  al  di
sotto di tale soglia non e'  prevista  alcuna  procedura  nell'ambito
della normativa nazionale vigente per gli impianti termici  destinati
alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda; 
          ii.A.9)  Stoccaggio  di  petrolio,  prodotti   petroliferi,
petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto  legislativo  14  marzo
2003, n. 65  (Attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi),  con  capacita'  complessiva  superiore  a
10.000 metri cubi: tale tipologia di progetto, con  parziale  diversa
definizione (comprende anche i prodotti chimici) e diversa soglia  di
capacita' (40.000 m³) e' inclusa nell'allegato  II,  punto  8,  prima
alinea; 
          iii.A.17) Attivita' di coltivazione sulla terraferma  degli
idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse. geotermiche; l'attivita'
di coltivazione di idrocarburi, sia sulla terraferma che  in  mare  e
con soglie per gli idrocarburi liquidi (500 t/g) e  gassosi  (500.000
m³/giorno) e' inclusa nell'allegato II, punto  7.1;  per  le  risorse
geotermiche si  segnala  l'assenza  esplicita  dell'esclusione  degli
«impianti geotermici pilota di  cui  all'art.  1,  comma  3-bis,  del
decreto  legislativo  11  febbraio  2010,   n.   22,   e   successive
modificazioni» indicata alla lettera v) dell'allegato III; 
          iv.A.18)  Elettrodotti  per   il   trasporto   di   energia
elettrica, non facenti parte della  rete  elettrica  di  trasmissione
statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato  di
lunghezza superiore a 10 kilometri; tale tipologia di  progetti,  con
parziale diversa definizione e con  medesime  soglie  di  tensione  e
lunghezza, e' inclusa nell'allegato II, punto 4-bis; 
          v.A.19) Strade, piste poderali e  interpoderali,  di  nuova
realizzazione, con lunghezza superiore a  2  kilometri;  la  generica
dizione «strade», in  assenza  di  specificazioni  o  esclusioni  non
consente di individuare  con  esattezza  la  classificazione  (strade
extraurbane,  urbane)  e  la  relativa  competenza  (statale  per  le
extraurbane incluse nell'Allegato  II  e  II-bis,  regionale  per  le
urbane di scorrimento incluse nell'Allegato III); 
          vi.4.20)  Stoccaggio  di  gas  combustibili   in   serbatoi
sotterranei artificiali con una  capacita'  complessiva  superiore  a
40.000 metri cubi; tale tipologia di progetto con diversa  soglia  di
capacita' (80.000 m³), e'  inclusa  nell'allegato  II,  punto  4-bis,
terza alinea); 
    2.2. Si segnala, inoltre, che l'Allegato A della legge  regionale
n.  3/18  include  alcune  tipologie   di   progetti   che   ricadono
nell'Allegato IV  alla  Parte  Seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e che pertanto,  in  base  alla  normativa  regionale,  sono
soggetti a procedura di VIA  anziche'  a  procedura  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA; si segnalano, in particolare: 
        vii. A.3)  Impianti  eolici  per  la  produzione  di  energia
elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW; per
tale tipologia di progetti, inclusa nell'allegato IV, punto 2.d),  la
normativa regionale prevede una soglia inferiore  rispetto  a  quella
prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW; 
        viii. A.4. Impianti  fotovoltaici,  con  potenza  complessiva
installata superiore a 1 MW; 
        ix.   A.5.   Impianti   industriali   destinati:   a)    alla
fabbricazione di pasta per carta a  partire  dal  legno  o  da  altre
materie fibrose;  b)  alla  fabbricazione  di  carta  e  cartoni  con
capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno; 
        x. A.7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione  di
prodotti chimici; 
        xi. A.8.  Produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi: 
        xii. A.10. Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacita'
complessiva superiore a 1.000 metri cubi; 
        xiii. A.11 Impianti per la concia del cuoio e del pellame; 
    2.3.  Allegato  B   «Progetti   sottoposti   alla   verifica   di
assoggettabilita' regionale»: le difformita' piu' rilevanti  rispetto
all'Allegato  IV  alla  Parte  Seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 riguardano l'attribuzione  della  competenza  regionale  per
progetti di competenza statale elencati negli Allegati  II  e  II-bis
alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006; si segnalano,
in particolare: 
        2.3.1 B.2.a) impianti termici per la  produzione  di  energia
elettrica, vapore e  acqua  calda  con  potenza  termica  complessiva
installata compresa fra 3  e  15  MW,  o  aventi  un  diametro  della
condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore  a  350
millimetri, o aventi una lunghezza della  condotta  principale  della
rete di teleriscaldamento superiore a 10 kilometri; tale tipologia di
progetti, con diversa soglia (50 MW) e' inclusa nell'allegato II-bis,
punto 1.a); al di  sotto  di  tale  soglia  non  e'  prevista  alcuna
procedura nell'ambito  della  normativa  nazionale  vigente  per  gli
impianti termici destinati  alla  produzione  di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda; 
        2.3.2 B.2.g)  installazione  di  oleodotti  e  gasdotti,  con
lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri;  tale  tipologia  di
progetti, con diversa soglia (20 km) e' inclusa nell'allegato II-bis,
punto 1.b); 
        2.3.3 B.2.h) attivita' di ricerca di  idrocarburi  liquidi  e
gassosi  in  terraferma;  tale  tipologia  di  progetti,  e'  inclusa
nell'allegato II, punto 7); 
        2.3.4 B.7.e) interporti, piattaforme intermodali e  terminali
intermodali; tale tipologia di  progetti,  e'  inclusa  nell'allegato
II-bis, punto 2.a); 
        2.3.5 B.7.g) strade extraurbane secondarie  e  strade  urbane
con lunghezza superiore a 1.500 mt  non  comprese  nell'Allegato  A);
altre  strade,  piste  poderali  ed  interpoderali,  soggette  a   un
allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore  ad
1  kilometro,  strade,  piste  poderali  ed  interpoderali  di  nuova
realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri  e  2  kilometri,
nonche'  piste  di  cantiere,  di  natura  temporanea,  di  lunghezza
superiore a 500 metri; la definizione  e'  parzialmente  difforme  da
quella dell'Allegato IV, punto  7.h)  e  comporta  possibili  diverse
interpretazioni sulla competenza statale o regionale per  le  «strade
extraurbane secondarie»; 
        2.3.6 B.7.j) acquedotti di nuovo tracciato con una  lunghezza
superiore ai 20 kilometri; tale  tipologia  di  progetti  e'  inclusa
nell'allegato II-bis, punto 2.d); 
        2.3.7 B.7.m) nuovi aeroporti ed  interventi  sugli  aeroporti
esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a  10.000
metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000  metri
quadri,  altiporti,  eliporti,  aviosuperfici  ed  elisuperfici   non
occasionali; tutti gli aeroporti non compresi nell'Allegato II,  sono
inclusi nell'allegato II-bis, punto 2.e); 
        2.3.8 B.7.r) elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di
energia  elettrica,  non  facenti  parte  della  rete  elettrica   di
trasmissione statale, con tensione nominale  superiore  a  100  kV  e
tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 kilometri; tale  tipologia
di progetti,  con  parziale  diversa  definizione  e  con  soglie  di
lunghezza superiori a 3 km, e' inclusa  nell'allegato  II-bis,  punto
1.d). 
    Si segnala,  inoltre,  che  per  diverse  tipologie  di  progetti
incluse nell'Allegato B alla legge regionale n. 3/18 sono individuate
soglie dimensionali diverse (inferiori) rispetto  a  quelle  indicate
nell'Allegato IV  alla  Parte  Seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 (es. B.2.e) impianti eolici per  la  produzione  di  energia
elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20  e  100
kW, oppure aventi altezza massima  della  macchina  eolica  (sino  al
mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o
aventi diametro del rotore superiore a 5 metri). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 10, 12, 13 e 16, comma 1,  della
legge della Regione autonoma Valle  d'Aosta  20  marzo  2018,  n.  3,
nonche',  per  quanto  occorra,  gli  allegati  A   e   B   contenuti
nell'Allegato A alla medesima legge (nei sensi  e  nei  limiti  sopra
illustrati) siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  7
giugno 2018; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari  regionali  e
le autonomie. 
          Roma, 8 giugno 2018 
 
           Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri 
 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Palatiello