N. 160 SENTENZA 6 giugno - 17 luglio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Consorzi - Istituzione di un unico consorzio di  bonifica  denominato
  "Consorzio di bonifica della Basilicata" - Contestuale scioglimento
  dei consorzi esistenti e nomina di un commissario unico liquidatore
  - Gestione transitoria delle attivita' -  Disciplina  del  subentro
  del nuovo consorzio. 
- Legge della  Regione  Basilicata  11  gennaio  2017,  n.  1  (Nuova
  disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione  e  tutela
  del territorio), artt. 2, 31, 32 e 33. 
-   
(GU n.30 del 25-7-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 31, 32
e 33 della legge della Regione  Basilicata  11  gennaio  2017,  n.  1
(Nuova disciplina in materia di  bonifica  integrale,  irrigazione  e
tutela  del  territorio),  sollevato  dal  Tribunale   amministrativo
regionale per la Basilicata con ordinanza  depositata  il  24  maggio
2017, iscritta al n. 141 del registro  ordinanze  2017  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  42,  prima   serie
speciale, dell'anno 2017. 
    Udito nella camera di consiglio del  6  giugno  2018  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza depositata il  24  maggio  2017,  il  Tribunale
amministrativo  regionale  per  la   Basilicata   ha   promosso,   in
riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera
l), 117, terzo  comma,  e  118,  quarto  comma,  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 31, 32  e  33
della legge della Regione Basilicata 11 gennaio  2017,  n.  1  (Nuova
disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del
territorio). 
    1.1.- In particolare, l'art.  2  prevede,  al  primo  comma,  che
«[...] l'intero territorio regionale e' classificato  di  bonifica  e
costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale e' istituito
un unico consorzio di  bonifica  denominato  "Consorzio  di  Bonifica
della Basilicata"». 
    L'art. 31 dispone che, con l'entrata  in  vigore  della  medesima
legge reg. n. 1 del 2017, «[...] il Consorzio di bonifica  Bradano  e
Metaponto,  il  Consorzio  di  bonifica  Vulture  Alto  Bradano,   il
Consorzio  di  bonifica  Alta  Val  d'Agri   ed   il   Consorzio   di
Miglioramento Fondiario Valle Agri, costituito con D.P.R. 26 novembre
1969, sono sciolti e  posti  in  liquidazione.  La  Giunta  regionale
provvede nel termine di 30 giorni alla nomina di un commissario unico
liquidatore  al  quale,  oltre  ai  poteri  specifici  connessi  alla
liquidazione,  compete,  altresi'  e  fino  al  31   dicembre   2017,
l'amministrazione dei quattro enti con i  poteri  di  amministrazione
attiva dei disciolti organi dei Consorzi [...]». 
    L'art. 32 disciplina  la  gestione  transitoria  delle  attivita'
consortili, stabilendo che fino  al  31  dicembre  2017  i  disciolti
consorzi  continuino  a  svolgere  tutte  le  attivita'  e   funzioni
statutarie. 
    Infine, l'art. 33, al primo comma, prevede che «A  decorrere  dal
1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell'art.
2, comma 1 subentra: 
    a) in tutte le attivita' e funzioni di cui alla presente legge ed
in precedenza svolte dai disciolti consorzi; 
    b) nella gestione ed utilizzazione  di  tutte  le  opere  di  cui
all'art. 4 presenti sul territorio regionale anche se  in  precedenza
non in gestione o utilizzazione  dei  disciolti  consorzi,  salve  le
competenze sulle  specifiche  opere  spettanti  all'Ente  Irrigazione
Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione Basilicata; 
    c) nel diritto di proprieta' e nel diritto d'uso di tutti i  beni
immobili gia' utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, ivi
compresi  gli  immobili  del  soppresso  Consorzio  di  bonifica  del
Gallitello ricadenti nel Comune di  Potenza;  l'inventario  di  detti
immobili sara' redatto entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente legge dal commissario liquidatore e sara' reso esecutivo con
delibera  dalla  Giunta  regionale  che  costituisce  titolo  per  la
trascrizione; 
    d) nella proprieta' e  disponibilita'  di  tutti  i  beni  mobili
strumentali anche registrati gia'  in  disponibilita'  dei  disciolti
consorzi». 
    Il secondo comma del medesimo art. 33 prevede, inoltre, che  «Con
la stessa  decorrenza  di  cui  al  comma  1  il  personale  a  tempo
indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 nei ruoli organici  dei
disciolti  consorzi  e'  trasferito  nei  ruoli  organici  del  nuovo
Consorzio di bonifica [...]». 
    2.- Il TAR Basilicata e' chiamato a decidere in ordine al ricorso
proposto  dal  Consorzio  di  miglioramento  fondiario  Valle  d'Agri
avverso alcuni atti applicativi della legge censurata, relativi  alla
nomina del commissario unico liquidatore e della consulta  del  nuovo
consorzio di bonifica. 
    2.1.- Ad avviso del giudice  a  quo,  le  disposizioni  censurate
violerebbero in primo luogo l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  per  il
contrasto con i principi fondamentali nella materia  di  legislazione
concorrente del governo del territorio,  ed  in  particolare  con  il
principio - desumibile dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme
per  la  bonifica  integrale)  -  della  concorrenza  dell'intervento
pubblico e privato, la quale si manifesta nella compresenza  di  enti
pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati,
come i consorzi di miglioramento fondiario. 
    2.2.- Sarebbero, inoltre,  violati  gli  artt.  3,  117,  secondo
comma, lettera l), e 18 Cost., poiche' sarebbe invasa  la  competenza
legislativa esclusiva statale nella materia  dell'ordinamento  civile
con l'esclusione della facolta' dei  privati,  proprietari  di  fondi
interessati all'esecuzione di opere di  miglioramento  fondiario,  di
associarsi in consorzio, come previsto dall'art. 71 del r.d.  n.  215
del 1933 e dall'art. 863 codice civile. 
    2.3.- Le  disposizioni  censurate  si  porrebbero,  altresi',  in
contrasto con gli artt. 41, 42 e 43, Cost. poiche' la successione del
neoistituito Consorzio di  bonifica  della  Basilicata  nei  rapporti
giuridici e amministrativi dei consorzi soppressi,  ivi  compresa  la
titolarita' dei beni eventualmente posseduti, avverrebbe al di  fuori
di una procedura ablativa per ragioni di interesse pubblico  e  senza
alcuna corresponsione di indennizzi. 
    2.4.- Ad avviso del  giudice  a  quo,  sarebbe,  infine,  violato
l'art.  118,  quarto  comma,  Cost.,  secondo  il  quale  le  Regioni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarieta'. 
    3.-  La  Regione  Basilicata  ha  omesso  di  svolgere  qualsiasi
attivita' difensiva nell'ambito del giudizio dinnanzi a questa Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Basilicata  ha
promosso, in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43,  117,  secondo
comma, lettera l), 117, terzo  comma,  e  118,  quarto  comma,  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2,
31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017,  n.
1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale,  irrigazione  e
tutela del territorio). 
    1.1.- In particolare, l'art.  2  prevede,  al  primo  comma,  che
«[...] l'intero territorio regionale e' classificato  di  bonifica  e
costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale e' istituito
un unico consorzio di  bonifica  denominato  "Consorzio  di  Bonifica
della Basilicata"». 
    L'art. 31 dispone che, con l'entrata  in  vigore  della  medesima
legge reg. n. 1 del 2017, i Consorzi di bonifica Bradano e Metaponto,
Vulture Alto Bradano ed Alta Val  d'Agri,  nonche'  il  Consorzio  di
Miglioramento  Fondiario  Valle  Agri,  «sono  sciolti  e  posti   in
liquidazione. La Giunta regionale provvede nel termine di  30  giorni
alla nomina di un commissario unico liquidatore al  quale,  oltre  ai
poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresi' e fino
al 31 dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i  poteri
di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi e di  cui
al precedente art. 29, comma 4». 
    L'art. 32 disciplina  la  gestione  transitoria  delle  attivita'
consortili, stabilendo che fino  al  31  dicembre  2017  i  disciolti
consorzi  continuino  a  svolgere  tutte  le  attivita'  e   funzioni
statutarie. 
    Infine, l'art. 33 prevede che «1. A decorrere dal 1° gennaio 2018
il Consorzio di bonifica istituito ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1
subentra: 
    a) in tutte le attivita' e funzioni di cui alla presente legge ed
in precedenza svolte dai disciolti consorzi; 
    b) nella gestione ed utilizzazione  di  tutte  le  opere  di  cui
all'art. 4 presenti sul territorio regionale anche se  in  precedenza
non in gestione o utilizzazione  dei  disciolti  consorzi,  salve  le
competenze sulle  specifiche  opere  spettanti  all'Ente  Irrigazione
Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione Basilicata; 
    c) nel diritto di proprieta' e nel diritto d'uso di tutti i  beni
immobili gia' utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, ivi
compresi  gli  immobili  del  soppresso  Consorzio  di  bonifica  del
Gallitello ricadenti nel Comune di  Potenza;  l'inventario  di  detti
immobili sara' redatto entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente legge dal commissario liquidatore e sara' reso esecutivo con
delibera  dalla  Giunta  regionale  che  costituisce  titolo  per  la
trascrizione; 
    d) nella proprieta' e  disponibilita'  di  tutti  i  beni  mobili
strumentali anche registrati gia'  in  disponibilita'  dei  disciolti
consorzi». 
    I successivi commi 2, 3 e 4 del  medesimo  art.  33  regolano  il
trasferimento del personale dei disciolti consorzi nei ruoli organici
del nuovo consorzio di bonifica. 
    2.-   In   via   preliminare,   va   dichiarata   la    manifesta
inammissibilita'  delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 33, limitatamente ai commi 2,  3  e  4,  della  legge  reg.
Basilicata n. 1 del 2017. 
    Ancorche' le censure del rimettente siano formalmente indirizzate
verso il complessivo dettato  normativo  dell'art.  33,  tuttavia  le
argomentazioni illustrate nell'ordinanza sono espressamente  riferite
al  solo  primo  comma  di  tale  disposizione.  Viceversa,   nessuna
osservazione e' stata formulata dal giudice  a  quo  in  ordine  alla
ulteriore disciplina dettata dai  successivi  commi  2,  3  e  4.  In
particolare, difetta qualsiasi  riferimento  ai  contenuti  normativi
specificamente introdotti da tali disposizioni e, a  fortiori,  manca
qualsiasi argomentazione a sostegno delle ragioni di contrasto con  i
parametri costituzionali evocati. 
    3.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  relative  agli
artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017  non  sono
fondate. 
    3.1.- L'art. 2 prevede,  al  primo  comma,  che  «[...]  l'intero
territorio regionale e' classificato di  bonifica  e  costituisce  un
unico comprensorio di bonifica,  sul  quale  e'  istituito  un  unico
consorzio  di  bonifica  denominato  "Consorzio  di  Bonifica   della
Basilicata"». A tale disposizione si connettono, sia  la  previsione,
contenuta nell'art. 31, dello scioglimento e della  liquidazione  dei
consorzi di bonifica e  di  miglioramento  fondiario  insistenti  sul
territorio regionale, sia quella di cui all'art. 32, il quale dispone
che in via  transitoria,  sino  al  31  dicembre  2017,  i  disciolti
consorzi continuino  a  svolgere  le  proprie  attivita'  e  funzioni
statutarie. 
    La disciplina in esame  risponde  alle  finalita',  espressamente
dichiarate   nell'incipit   dell'art.   1,   «della   pianificazione,
realizzazione e gestione della  bonifica,  dell'irrigazione  e  della
tutela e valorizzazione del territorio rurale». 
    Con l'art. 2 in esame, la Regione Basilicata ha  dunque  previsto
l'inclusione dell'intero territorio regionale all'interno di un unico
comprensorio di bonifica, sul quale e' istituito un unico  consorzio.
Come risulta dalla relazione illustrativa al  disegno  di  legge,  il
legislatore regionale ha in questo modo provveduto alla  riforma  dei
consorzi di bonifica, prevista dall'art. 27 del  decreto-legge  2007,
n. 248 (Proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria),   convertito   con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  dando  attuazione
ai criteri di riordino definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta  il
18 settembre 2008 nella Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Ai fini della valutazione di legittimita' delle  disposizioni  in
esame, rileva in primo luogo la previsione di  cui  al  punto  n.  1)
dell'intesa sopra richiamata, dedicato ai «Comprensori di  bonifica».
Esso prevede che «L'ambito territoriale di operativita' dei  Consorzi
di bonifica, definito  comprensorio  di  bonifica,  viene  delimitato
dalla  Regione  su  cui  insiste  il  territorio  di  competenza.  La
delimitazione deve consentire azioni organiche su territori  definiti
sulla base di unita' idrografiche ed idrauliche omogenee sia  per  la
difesa del suolo sia per  la  gestione  delle  acque  [...]  In  tale
delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che  il  comprensorio
di bonifica abbia una  estensione  idonea  a  consentire  una  valida
dimensione gestionale,  ad  assicurare  la  funzionalita'  operativa,
l'economicita' di gestione e un'adeguata partecipazione da parte  dei
consorziati al Consorzio». 
    Il potere regionale di delimitare i comprensori di bonifica e  di
provvedere alla loro unificazione e' altresi' riconosciuto  al  punto
3, lettera c), della medesima intesa, laddove si  prevede  che  «piu'
comprensori possono essere gestiti in  forma  unitaria  da  un  unico
Consorzio di bonifica». 
    Con particolare riferimento alla specifica  realta'  territoriale
della Regione Basilicata, va rilevato che, nella seduta  di  Comitato
permanente  di  coordinamento  in  materia  di  agricoltura   dell'11
settembre 2008, e' stata accolta la  richiesta  dell'assessore  della
Regione Basilicata di inserire,  nel  testo  approvato  della  stessa
intesa, il riconoscimento  che  «[...]  per  la  Regione  Basilicata,
tenuto conto della specificita'  oro-idrografica  della  regione,  si
puo' fare riferimento a unita' idrografiche omogenee». 
    Con  la  disciplina  censurata  dal  rimettente,  il  legislatore
regionale ha, quindi, ritenuto di realizzare gli obiettivi  stabiliti
dalla legge statale - specificati  nei  criteri  attuativi  approvati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   -   attraverso
l'istituzione di un unico consorzio  di  bonifica  avente  competenza
sull'intero territorio regionale. 
    3.1.1.- L'unificazione dei comprensori dei consorzi  di  bonifica
realizzata dalla Regione Basilicata appare coerente  con  i  principi
fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di  governo
del territorio, ed in particolare con il principio fondamentale della
specialita' degli interventi in materia di bonifica. 
    Dall'art. 1, secondo comma, del r.d.  13  febbraio  1933  n.  215
(Nuove norme per la bonifica integrale), nonche'  dall'art.  857  del
codice civile, e' infatti ricavabile una regola  generale,  alla  cui
osservanza non puo' sottrarsi l'esercizio delle competenze  regionali
in questa materia. In base ad  essa,  l'imposizione  dei  vincoli  di
bonifica  puo'  avvenire  soltanto  in  dipendenza  di  una  concreta
esigenza di  trasformazione  del  territorio,  comprovata  attraverso
un'adeguata istruttoria. 
    Secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,   «il   carattere
intrinsecamente settoriale delle funzioni di bonifica si articola  in
duplice senso: a) come specialita' degli  interventi,  da  realizzare
sulla base di un piano  e  di  un  progetto  di  opere  concretamente
individuate, dirette alla bonifica e al miglioramento  fondiario;  b)
come operativita' della bonifica stessa in relazione a un determinato
territorio, dalle caratteristiche idrogeologiche omogenee,  il  quale
deve riferirsi a un'area suscettibile di  trasformazione  a  fini  di
valorizzazione o, piu' semplicemente, di conservazione» (sentenza  n.
66 del 1992; in termini analoghi, sentenza n. 326 del 1998). 
    Nella  legge  della  Regione  Basilicata  n.  1  del   2017,   la
determinazione  del  comprensorio  di  bonifica  risulta   prodromica
rispetto  all'adozione  del  piano  generale  di  bonifica,  previsto
dall'art. 3 della stessa legge. Infatti, e' attraverso  lo  strumento
del piano  di  bonifica  che  la  Regione  provvede  a  definire  «le
modalita' e  i  contenuti  di  coordinamento  con  gli  strumenti  di
pianificazione della Regione e degli enti locali» (art. 3,  comma  2,
lettera d), nonche' «le principali attivita', opere e  interventi  da
attuare con i tempi e le risorse di massima necessari» (art. 3, comma
2, lettera e). Esso e' «attuato mediante  programmi  triennali  delle
attivita' di bonifica ed irrigazione  predisposti  dal  Consorzio  di
bonifica ed approvati dalla Giunta regionale». 
    L'unificazione  del  comprensorio  di  bonifica,   prevista   dal
legislatore della  Regione  Basilicata,  non  comporta,  quindi,  una
generalizzata sottoposizione del territorio ai vincoli di bonifica  e
non contrasta con la natura settoriale delle attivita' in materia  di
bonifica. Ne' e' stata sollevata  alcuna  questione  di  legittimita'
costituzionale in relazione all'uso da parte della Regione Basilicata
dello    strumento    legislativo,    anziche'    del    procedimento
amministrativo, con tutte le  implicazioni  che  l'adozione  di  tale
procedimento avrebbe portato con se' per la  tutela  degli  interessi
coinvolti. 
    Del resto, gia' nella richiamata sentenza  n.  66  del  1992,  e'
stata   ritenuta   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, primo comma, della  legge  della  Regione
Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative  della
L.R. 2 agosto 1984, n. 42 «Nuove norme in materia di enti di bonifica
- Delega di funzioni amministrative»), nella parte in cui prevede che
tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica
di seconda categoria. 
    In  questa  occasione,  e'  stato  affermato   che   «[...]   pur
configurando    la    disposizione    impugnata     un'ipotesi     di
legge-provvedimento, [...] l'estensione  della  classificazione  come
area di bonifica all'intero territorio della  Regione  Emilia-Romagna
[...] non e' contraria ai principi fondamentali stabiliti in  materia
di bonifica dalla legislazione statale». 
    Neppure  nel  caso  in  esame  sussiste,  dunque,  la  denunciata
incompatibilita' della disposizione censurata  con  il  principio  di
specialita' degli interventi, inteso  quale  necessaria  correlazione
tra questi stessi interventi e le concrete esigenze di trasformazione
di un determinato territorio. 
    3.2.-  D'altra  parte,   lo   scioglimento   del   consorzio   di
miglioramento fondiario e la contestuale costituzione  del  consorzio
di bonifica  della  Basilicata  non  determinano  la  violazione  del
diritto di costituire in futuro consorzi di miglioramento  fondiario,
garantito, secondo il rimettente,  dall'ordinamento  civile,  che  e'
riservato dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  alla
potesta'  esclusiva  dello  Stato,  ne'  del  diritto  di  associarsi
liberamente, sancito dall'art. 18 Cost., e neppure del  principio  di
sussidiarieta' orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. 
    Va escluso, infatti, che dall'assunzione di tutte le attivita'  e
le funzioni dei preesistenti consorzi  in  capo  a  quello  istituito
dall'art. 2 della legge reg. in esame discenda alcun  divieto  per  i
soggetti privati interessati all'esecuzione di opere di miglioramento
fondiario di associarsi in consorzio. Viceversa, il tenore  letterale
delle disposizioni censurate, interpretate  alla  luce  dei  principi
costituzionali,  comporta  soltanto  la  soppressione  dell'esistente
consorzio di miglioramento fondiario, ricorrente nel giudizio a quo. 
    L'accentramento delle  funzioni  ed  attivita'  dei  preesistenti
consorzi in un unico consorzio di bonifica di dimensione regionale ha
riguardo, infatti, all'assetto esistente, senza che cio'  pregiudichi
o comprima il futuro  dispiegarsi  dell'autonomia  privata  in  forme
consortili,  anche  nel  settore  del  miglioramento  fondiario.   Le
disposizioni censurate non escludono la possibilita' per  i  soggetti
privati di costituire nuovi consorzi di miglioramento fondiario. 
    3.3.- Da quanto precede discende anche la  non  fondatezza  della
censura relativa alla violazione  del  principio  fondamentale  della
necessaria concorrenza dell'intervento pubblico e privato in  materia
di bonifica (sentenze n. 326 del 1998 e n. 66 del 1992). 
    Nel caso in  esame,  non  essendo  preclusa  la  possibilita'  di
costituire  nuovi  consorzi  di  miglioramento   fondiario,   risulta
rispettato il principio della compresenza di enti pubblici,  quali  i
consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, quali i consorzi
di miglioramento fondiario. 
    4.-  E'  fondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 33, comma 1, della legge  regionale  Basilicata  n.  1  del
2017, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost. 
    La disposizione censurata prevede il subentro del nuovo consorzio
unico della Basilicata in tutte le attivita' e funzioni in precedenza
svolte dai disciolti consorzi: nella  gestione  ed  utilizzazione  di
tutte le opere pubbliche di  bonifica  ed  irrigazione  presenti  sul
territorio regionale, nel diritto di proprieta' e nel  diritto  d'uso
di tutti i beni immobili gia' utilizzati o da  utilizzarsi  per  fini
istituzionali, nonche' nella proprieta' e disponibilita' di  tutti  i
beni mobili strumentali, anche registrati, gia' nella  disponibilita'
dei preesistenti consorzi. 
    Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno  di  legge
regionale in esame si afferma espressamente che «Lo scioglimento e la
messa in liquidazione consente al nuovo Consorzio di partire senza la
zavorra dei debiti e del contenzioso e consente altresi'  di  partire
con un bilancio spurgo di residui». 
    La disciplina della fase liquidatoria dei preesistenti  consorzi,
contenuta nel censurato art. 33, comma 1, appare coerente con  questi
obiettivi. Esso tuttavia regola la liquidazione secondo modalita' del
tutto eccentriche e derogatorie rispetto alla disciplina  statale  in
tema di soppressione di enti non solo pubblici, ma anche privati.  La
disposizione in esame prevede, infatti, la sottrazione di  una  parte
rilevante del patrimonio attivo dei  consorzi  soppressi,  che  viene
trasferita ope legis al nuovo consorzio di bonifica della Basilicata. 
    L'art. 33, comma 1, lettera c), prevede in particolare che, entro
sei mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  n.  1  del  2017,  il
commissario liquidatore provveda alla redazione dell'inventario degli
immobili  dei  preesistenti  consorzi.   La   medesima   disposizione
stabilisce che l'inventario sia «reso esecutivo  con  delibera  dalla
Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione». 
    Il trasferimento dell'attivo patrimoniale concerne anche tutte le
opere pubbliche di bonifica e di irrigazione presenti sul  territorio
regionale, compresi gli impianti e le  infrastrutture,  previsti  dal
precedente art. 4 (art. 33, comma 1, lettera  b),  nonche'  «tutti  i
beni mobili strumentali anche registrati gia' in  disponibilita'  dei
disciolti consorzi» (art. 33, comma 1, lettera d). 
    In questo  modo,  il  legislatore  regionale  ha  introdotto  una
limitazione  al  soddisfacimento  delle  ragioni  dei  creditori  dei
singoli consorzi,  in  contrasto  con  il  principio  generale  della
responsabilita' patrimoniale per le obbligazioni contratte  dall'ente
estinto  e  della  destinazione  del   patrimonio   consortile   alla
soddisfazione dei creditori (artt. 2614 e 2615 cod. civ.). 
    L'art.  33,  primo  comma,  in   esame   ha,   dunque,   regolato
l'avocazione ad un soggetto pubblico dei beni e  delle  attivita'  di
altri soggetti, anche privati, con una  disciplina  contrastante  con
quella stabilita dalla legge dello Stato, che e'  l'unica,  ai  sensi
dell'art. 42 Cost., competente a dettare la  disciplina  fondamentale
della proprieta' pubblica e  privata.  L'ineludibile  uniformita'  su
tutto il territorio nazionale di tale disciplina,  nonche'  dei  suoi
contenuti, la collocano in quell'ordinamento civile che, non a  caso,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e'  materia
di competenza esclusiva dello Stato. 
    La dichiarazione di illegittimita' dell'art. 33, primo comma, non
incide sulla previsione del termine del 1° gennaio  2018,  richiamato
dal secondo  comma  dell'art.  33,  ai  fini  del  trasferimento  del
personale. 
    Rimangono assorbite le ulteriori censure del rimettente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  33,  comma
1, della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1  (Nuova
disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del
territorio), sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3
e 4, della legge  reg.  Basilicata  n.  1  del  2017,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione, dal  Tribunale
amministrativo regionale per la Basilicata con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata  n.
1 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 41,  42,  43,
117, secondo comma, lettera l),  117,  terzo  comma,  e  118,  quarto
comma,  Cost.,  dal  Tribunale  amministrativo   regionale   per   la
Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE