IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli
atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame,
di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle
proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche
temporanee, per le quali sara' prevista la definizione a livello
nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame
delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini
DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali
applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione
europea;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Franciacorta»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del
Franciacorta, con sede in Erbusco (BS), intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Franciacorta», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il provvedimento ministeriale n. 27508 del 4 aprile 2017,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini
DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Franciacorta» e
del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale
preliminare di esame della relativa domanda, presentata dal Consorzio
di tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS), nonche' la
trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;
Visto il decreto ministeriale n. 54634 del 14 luglio 2017,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini
DOP e IGP, concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela del
Franciacorta, con sede in Erbusco (BS), per consentire
l'etichettatura transitoria dei vini DOP «Franciacorta», ai sensi
dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute
in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di
cui al citato provvedimento ministeriale 4 aprile 2017;
Visto il decreto ministeriale n. 52992 del 18 luglio 2018,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini
DOP e IGP, con il quale e' stata prorogata l'autorizzazione di cui al
predetto decreto n. 54634 del 14 luglio 2017, fino alla data di
definizione dell'esame della domanda di modifica del disciplinare in
questione da parte della Commissione UE;
Vista l'istanza datata 3 luglio 2018, prot. n. 77, presentata dal
Consorzio di tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS), con
la quale, in considerazione degli effetti negativi determinati nella
zona di produzione della DOCG «Franciacorta» dalla gravissima gelata
del 19 aprile 2017, lo stesso Consorzio ha chiesto di ottenere la
modifica temporanea del disciplinare di produzione della citata DOCG,
al fine di compensare, seppure parzialmente, le perdite di produzione
prossime al 50% riscontrate nella vendemmia 2017, rispetto alla media
produttiva delle vendemmie precedenti. In particolare, e' stato
richiesto di modificare, per la vendemmia 2018, il limite massimo
produttivo di vino base (da 65 a 78 Hl/Ha, cioe' nel limite massimo
del 20%), e per le vendemmie 2018 e 2019 la riduzione dei tempi
minimi di affinamento prima della sboccatura di tre mesi per le
tipologie «Franciacorta», «Franciacorta Saten» e «Franciacorta
Rose'»;
Vista la relazione tecnica allegata alla predetta richiesta, che
descrive in dettaglio i danni causati dalla gelata del 19 aprile 2017
e le motivazioni tecniche a supporto della modifica temporanea in
questione;
Vista la nota n. 0069851 del 12 luglio 2018 della Regione
Lombardia, con la quale e' stato espresso il parere favorevole
all'accoglimento della predetta richiesta, limitatamente alla
campagna vendemmia 2018/2019, anche sulla base del potenziale
produttivo buono nell'areale del Franciacorta DOCG per la stessa
vendemmia 2018, come confermato da parte del competente organismo di
controllo;
Ritenute valide motivazioni cui alla citata relazione tecnica,
intese a supportare la modifica temporanea del disciplinare di
produzione della DOGG «Franciacorta» nei termini sopra evidenziati,
al fine di limitare gli effetti negativi congiunturali che potrebbero
verificarsi sui mercati, conseguenti alla riduzione di offerta dei
vini spumanti DOCG in questione, connessa all'abbattimento produttivo
arrecato dalla citata gelata verificatasi nella primavera del 2017,
che potrebbero avere delle ripercussioni negative sull'immagine della
stessa denominazione;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la modifica temporanea
dell'art. 5, commi 3 e 6, del disciplinare di produzione della
Denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» nei
termini sopra evidenziati, fatto salvo che le modifiche in questione
(aumento del 20 % del limite massimo produttivo di vino base e
riduzione di tre mesi dei tempi minimi di affinamento prima della
sboccatura per talune tipologie) devono rispettivamente assicurare la
compatibilita' con parametri qualitativi previsti dal disciplinare
per l'immissione al consumo dei relativi vini ed il rispetto dei
tempi minimi di elaborazione previsti dalla specifica normativa
dell'Unione europea e, inoltre, che la stessa modifica temporanea,
per la sua essenza, deve essere limitata per gli effetti alle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione delle specifiche norme
procedurali dell'Unione europea e nazionali, come sopra richiamato,
per l'esame della modifica temporanea in questione sia da ritenere
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in
tale ambito normativo, e' stato acquisito il parere favorevole della
Regione Lombardia, espresso con la citata nota n. 69851 del 12 luglio
2018;
Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione
alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Il disciplinare di produzione dei vini DOCG «Franciacorta»,
cosi' come consolidato con la proposta di modifica di cui al
provvedimento ministeriale del 4 aprile 2017 richiamato in premessa,
reso applicabile ai sensi delle disposizioni di etichettatura
transitoria di cui al decreto ministeriale n. 54634 del 14 luglio
2017 ed al decreto ministeriale di proroga n. 52992 del 18 luglio
2018 richiamati in premessa, e' temporaneamente modificato, nei
confronti delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale
2018/2019, come segue:
a) all'art. 5, comma 3, il limite massimo produttivo di vino base
di 65hl/ha e' aumentato a 78 hl/ha, fatto salvo che la percentuale di
pressatura non puo' superare il 65%;
b) all'art. 5, comma 6, per le tipologie «Franciacorta»,
«Franciacorta Rose'» e «Franciacorta Saten», il periodo minimo
obbligatorio di affinamento prima della sboccatura, previsto
rispettivamente in diciotto mesi, ventiquattro mesi e ventiquattro
mesi, e' ridotto di tre mesi.
2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai
sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE)
n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione
Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2018
Il dirigente: Polizzi