MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 luglio 2018 

Modifica temporanea del disciplinare  di  produzione  dei  vini  DOCG
«Franciacorta», limitatamente alla  campagna  vendemmiale  2018/2019.
(18A05160) 
(GU n.180 del 4-8-2018)

 
 
 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e  dall'art.  110  del  citato  reg.  (UE)  n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica del  disciplinare,  ivi  comprese  le  modifiche
temporanee, per le quali sara'  prevista  la  definizione  a  livello
nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di  procedure  per  l'esame
delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari  dei  vini
DOP  e  IGP,  continuano  ad  applicarsi   i   decreti   ministeriali
applicativi della  preesistente  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla  Commissione  UE
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Franciacorta»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Vista  la  domanda  presentata  dal   Consorzio   di   tutela   del
Franciacorta, con  sede  in  Erbusco  (BS),  intesa  ad  ottenere  la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della   DOP   dei   vini
«Franciacorta», nel rispetto della procedura di cui all'art.  10  del
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il provvedimento ministeriale n. 27508  del  4  aprile  2017,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' -  Vini
DOP e IGP, concernente la pubblicazione della  proposta  di  modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Franciacorta»  e
del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale
preliminare di esame della relativa domanda, presentata dal Consorzio
di tutela del Franciacorta, con sede  in  Erbusco  (BS),  nonche'  la
trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  54634  del  14  luglio  2017,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' -  Vini
DOP e IGP, concernente l'autorizzazione al Consorzio  di  tutela  del
Franciacorta,   con   sede   in   Erbusco   (BS),   per    consentire
l'etichettatura transitoria dei vini  DOP  «Franciacorta»,  ai  sensi
dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e  dell'art.  13  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni  ottenute
in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di
cui al citato provvedimento ministeriale 4 aprile 2017; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  52992  del  18  luglio  2018,
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' -  Vini
DOP e IGP, con il quale e' stata prorogata l'autorizzazione di cui al
predetto decreto n. 54634 del 14  luglio  2017,  fino  alla  data  di
definizione dell'esame della domanda di modifica del disciplinare  in
questione da parte della Commissione UE; 
  Vista l'istanza datata 3 luglio 2018, prot. n. 77,  presentata  dal
Consorzio di tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco  (BS),  con
la quale, in considerazione degli effetti negativi determinati  nella
zona di produzione della DOCG «Franciacorta» dalla gravissima  gelata
del 19 aprile 2017, lo stesso Consorzio ha  chiesto  di  ottenere  la
modifica temporanea del disciplinare di produzione della citata DOCG,
al fine di compensare, seppure parzialmente, le perdite di produzione
prossime al 50% riscontrate nella vendemmia 2017, rispetto alla media
produttiva delle  vendemmie  precedenti.  In  particolare,  e'  stato
richiesto di modificare, per la vendemmia  2018,  il  limite  massimo
produttivo di vino base (da 65 a 78 Hl/Ha, cioe' nel  limite  massimo
del 20%), e per le vendemmie 2018  e  2019  la  riduzione  dei  tempi
minimi di affinamento prima  della  sboccatura  di tre  mesi  per  le
tipologie  «Franciacorta»,  «Franciacorta  Saten»   e   «Franciacorta
Rose'»; 
  Vista la relazione tecnica allegata alla  predetta  richiesta,  che
descrive in dettaglio i danni causati dalla gelata del 19 aprile 2017
e le motivazioni tecniche a supporto  della  modifica  temporanea  in
questione; 
  Vista  la  nota  n.  0069851  del  12  luglio  2018  della  Regione
Lombardia, con la  quale  e'  stato  espresso  il  parere  favorevole
all'accoglimento  della  predetta   richiesta,   limitatamente   alla
campagna  vendemmia  2018/2019,  anche  sulla  base  del   potenziale
produttivo buono nell'areale del  Franciacorta  DOCG  per  la  stessa
vendemmia 2018, come confermato da parte del competente organismo  di
controllo; 
  Ritenute valide motivazioni  cui  alla  citata  relazione  tecnica,
intese a  supportare  la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione della DOGG «Franciacorta» nei termini  sopra  evidenziati,
al fine di limitare gli effetti negativi congiunturali che potrebbero
verificarsi sui mercati, conseguenti alla riduzione  di  offerta  dei
vini spumanti DOCG in questione, connessa all'abbattimento produttivo
arrecato dalla citata gelata verificatasi nella primavera  del  2017,
che potrebbero avere delle ripercussioni negative sull'immagine della
stessa denominazione; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  apportare  la  modifica  temporanea
dell'art. 5, commi 3  e  6,  del  disciplinare  di  produzione  della
Denominazione di origine controllata e garantita  «Franciacorta»  nei
termini sopra evidenziati, fatto salvo che le modifiche in  questione
(aumento del 20 % del  limite  massimo  produttivo  di  vino  base  e
riduzione di tre mesi dei tempi minimi  di  affinamento  prima  della
sboccatura per talune tipologie) devono rispettivamente assicurare la
compatibilita' con parametri qualitativi  previsti  dal  disciplinare
per l'immissione al consumo dei relativi  vini  ed  il  rispetto  dei
tempi minimi  di  elaborazione  previsti  dalla  specifica  normativa
dell'Unione europea e, inoltre, che la  stessa  modifica  temporanea,
per la sua  essenza,  deve  essere  limitata  per  gli  effetti  alle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019; 
  Ritenuto che,  nelle  more  dell'adozione  delle  specifiche  norme
procedurali dell'Unione europea e nazionali, come  sopra  richiamato,
per l'esame della modifica temporanea in questione  sia  da  ritenere
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui  all'art.  10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012  e  che,  in
tale ambito normativo, e' stato acquisito il parere favorevole  della
Regione Lombardia, espresso con la citata nota n. 69851 del 12 luglio
2018; 
  Ritenuto di dover comunicare la modifica  temporanea  in  questione
alla  Commissione  U.E.  tramite  il  sistema  informativo  messo   a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare  la  stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27  marzo  2018  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il disciplinare di  produzione  dei  vini  DOCG  «Franciacorta»,
cosi' come  consolidato  con  la  proposta  di  modifica  di  cui  al
provvedimento ministeriale del 4 aprile 2017 richiamato in  premessa,
reso  applicabile  ai  sensi  delle  disposizioni  di   etichettatura
transitoria di cui al decreto ministeriale n.  54634  del  14  luglio
2017 ed al decreto ministeriale di proroga n.  52992  del  18  luglio
2018 richiamati  in  premessa,  e'  temporaneamente  modificato,  nei
confronti  delle  produzioni  derivanti  dalla  campagna  vendemmiale
2018/2019, come segue: 
    a) all'art. 5, comma 3, il limite massimo produttivo di vino base
di 65hl/ha e' aumentato a 78 hl/ha, fatto salvo che la percentuale di
pressatura non puo' superare il 65%; 
    b)  all'art.  5,  comma  6,  per  le  tipologie   «Franciacorta»,
«Franciacorta  Rose'»  e  «Franciacorta  Saten»,  il  periodo  minimo
obbligatorio  di  affinamento  prima   della   sboccatura,   previsto
rispettivamente in diciotto mesi, ventiquattro  mesi  e  ventiquattro
mesi, e' ridotto di tre mesi. 
  2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione  UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione  ai
sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento  (CE)
n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del  Ministero  -  Sezione
Qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 luglio 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi