Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Zentiva Generics». (18A05299)(GU n.185 del 10-8-2018)
Estratto determina AAM/PPA n. 675/2018 del 16 luglio 2018 Si autorizza la seguente variazione Tipo II, C.I.4): si modificano i paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del caratteristiche del prodotto (RCP) e le relative sezioni del foglio illustrativo, in accordo al CCSI aziendale; si modificano altresi' i paragrafi 17 e 18 delle etichette, in accordo all'ultima versione del QRD template; relativamente alla specialita' medicinale PARACETAMOLO ZENTIVA GENERICS, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento: A.I.C. n. 039837012 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pcv/Al; A.I.C. n. 039837024 - «1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister Pcv/Al. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto. Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153). Numero procedura: IT/H/543/02-03/II/09. Stampati 1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Smaltimento scorte Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.