MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 2 agosto 2018 

Proroga del termine di cui all'articolo 1  del  decreto  23  dicembre
2015 concernente la data di entrata in vigore degli specifici decreti
di autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini DOP  e  IGP,
ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009  e  dell'articolo
13  del  decreto  7  novembre  2012,  limitatamente  alle  produzioni
derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019. (18A05419) 
(GU n.189 del 16-8-2018)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto, in particolare, l'art. 72, par. 1,  del  citato  regolamento
(CE) n. 607/2009, ai sensi  del  quale  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione alla Commissione UE della domanda di  protezione  delle
DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino  le  condizioni  di
cui all'art. 38, par. 5,  regolamento  CE  n.  479/2008  (attualmente
sostituito dall'art. 96, par. 5 del regolamento UE n.  1308/2013),  i
vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica
possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al
capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve  le  condizioni
di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento; 
  Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura  temporanea  di  cui
all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono  applicabili  anche
nei confronti delle proposte di modifica rilevanti  dei  disciplinari
DOP e IGP, che comportano una o piu' modifiche  al  documento  unico,
per le  quali,  a  conclusione  della  fase  di  procedura  nazionale
preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione  UE,
conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle  domande  di  protezione,
che per analogia sono applicabili anche alle domande di modifica  dei
disciplinari in questione; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
275 del 24 novembre 2012, recante la procedura  a  livello  nazionale
per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle  DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto in particolare, l'art. 13 del citato decreto  ministeriale  7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali  transitorie  di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del  regolamento  (CE)
n. 607/2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 26 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
287  del  10  dicembre  2015,  recante  disposizioni   nazionali   di
attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del  26
maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia  e  di  produzione
vinicola e, in particolare, l'art.  4,  comma  1,  ai  cui  sensi  e'
fissato al 15 novembre di ciascun anno il  termine  di  presentazione
delle dichiarazioni di vendemmia; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 4  del  7  gennaio  2016,  concernente  aspetti
procedurali    per    il    rilascio    ai    soggetti    interessati
dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei  vini  DOP  e
IGP, ai sensi  dell'art.  72  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009  e
dell'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  23
dicembre 2015, ai cui sensi gli specifici decreti  di  autorizzazione
all'etichettatura transitoria si applicano alle produzioni  derivanti
da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che gli  stessi
entrino in  vigore  antecedentemente  all'inizio  di  detta  campagna
vendemmiale (1° agosto di ciascun anno); 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  238  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Vista la nota ministeriale prot. PQAI IV  n.  44447  del  5  giugno
2017, pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' -
Vini  DOP  e  IGP,  recante   «Autorizzazioni   per   l'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento
(CE) n. 607/2009, dell'art. 13 del decreto  ministeriale  7  novembre
2012 e del decreto 23 dicembre 2015. Chiarimenti operativi  in  vista
della prossima campagna vendemmiale 2017/2018 per  le  autorizzazioni
relative alle modifiche dei disciplinari.»; 
  Considerato che e' in avanzata fase  la  procedura  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione  della  Commissione  UE  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013,  ove  saranno  contenute,  opportunamente   aggiornate   e
semplificate, talune disposizioni  del  citato  regolamento  (CE)  n.
607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016,
nelle more dell'emanazione dei predetti atti della Commissione  UE  e
dei relativi decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso  il
decreto  in  materia  di  procedure  per  l'esame  delle  domande  di
protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, sono da
ritenere applicabili, anche  per  la  prossima  campagna  vendemmiale
2018/2019, le disposizioni di etichettatura  transitoria  di  cui  ai
citati decreti ministeriali 7 novembre 2012 e 23 dicembre  2015,  ivi
comprese le disposizioni di cui alla richiamata nota ministeriale del
5 giugno 2017; 
  Viste  le  domande  di  modifica  di  specifici   disciplinari   di
produzione dei vini DOP e  IGP  presentate  a  questo  Ministero  dai
soggetti  legittimati  interessati,  per  la   relativa   valutazione
nell'ambito della procedura  nazionale  preliminare,  in  conformita'
alle  disposizioni  di  cui  al  richiamato  decreto  ministeriale  7
novembre 2012; 
  Considerato che per l'esame delle domande di modifica rilevanti dei
disciplinari DOP e IGP, nei termini sopra specificati,  il  Ministero
si avvale dell'intervento del Comitato  nazionale  vini  DOP  e  IGP,
quale organo del Ministero,  ai  sensi  dell'art.  7  del  richiamato
decreto 7 novembre 2012; 
  Considerato che il Comitato nazionale vini DOP e IGP, nominato  con
decreto  18  febbraio  2015,  ai  sensi  dell'art.  16  del   decreto
legislativo n. 61/2010 e  prorogato  nella  sua  attivita'  ai  sensi
dell'art. 90 della legge n. 238/2016, e' scaduto il 31 dicembre 2017; 
  Considerato che il nuovo Comitato nazionale vini DOP e IGP, di  cui
all'art. 40 della citata legge n. 238/2016, e' stato nominato con  il
recente decreto del Ministro n. 7337 del 30 luglio 2018; 
  Considerato che detta ritardata nomina e la conseguente inattivita'
del Comitato non ha consentito  a  questo  Ministero  la  definizione
della  procedura  nazionale  di  talune  domande  di   modifica   dei
disciplinari di vini DOP e IGP, compatibilmente con i tempi  previsti
per il rilascio delle autorizzazioni di etichettatura transitoria  di
cui  alla  richiamata  normativa   nazionale   e,   in   particolare,
antecedentemente al termine del 1°  agosto  2018  previsto  dall'art.
1 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015,  che  corrisponde
all'inizio della campagna vendemmiale 2018/2019; 
  Considerato, in particolare, che il predetto ritardo  comporterebbe
ingenti danni economici ai produttori dei vini  DOP  e  IGP  relativi
alle citate domande di modifica dei disciplinari, la cui  istruttoria
e' stata temporaneamente sospesa  nell'attesa  della  valutazione  da
parte del nuovo Comitato in  questione,  che  avverra'  dopo  il  suo
insediamento e verosimilmente non prima del mese di settembre p.v.; 
  Ritenuto, nell'interesse dei produttori  vitivinicoli  interessati,
di dover attivare, in via  eccezionale  e  temporanea,  limitatamente
alla corrente campagna  vendemmiale  2018/2019,  un'idonea  procedura
atta a risolvere le problematiche connesse al predetto ritardo  nella
valutazione delle domande di modifica dei disciplinari in  questione,
in ogni caso  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  di  tutela  delle
produzioni DOP e IGP,  con  particolare  riguardo  alle  disposizioni
stabilite nelle proposte di modifica  dei  disciplinari  che  saranno
definite da questo Ministero, previa valutazione del  nuovo  Comitato
vini DOP e IGP nei tempi sopra evidenziati, nonche'  alle  norme  sul
controllo  delle  produzioni  di  cui  all'art.  64  della  legge  n.
238/2016; 
  Ritenuto, pertanto, in tale ottica, di dover posticipare il termine
del 1° agosto 2018, di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale
23 dicembre 2015, alla data del 15 novembre  2018,  previsto  per  la
presentazione delle dichiarazioni di vendemmia  di  cui  all'art.  4,
comma  1,  del  richiamato  decreto  26  ottobre  2015,  in  modo  da
consentire a questo Ministero, compatibilmente con i  tempi  previsti
per  l'assolvimento  degli   obblighi   a   carico   dei   produttori
vitivinicoli connessi alla rivendicazione delle produzioni DOP e  IGP
derivanti  dalla  corrente  vendemmia,  l'adozione  degli   specifici
decreti di autorizzazione in questione, per le richiamate domande  di
modifica dei disciplinari pendenti che potranno  essere  definite  in
senso  positivo,   nel   rispetto   delle   richiamate   disposizioni
procedurali nazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Limitatamente alle produzioni derivanti dalla corrente  campagna
vendemmiale 2018/2019 e, se  del  caso,  delle  campagne  vendemmiali
precedenti, il  termine  per  l'entrata  in  vigore  del  decreto  di
autorizzazione per l'etichettatura transitoria  di  cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto 23  dicembre  2015  richiamato  in  premessa  e'
posticipato al 15 novembre 2018. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione sul sito internet del Ministero. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2018 
 
                                         Il direttore generale: Abate