N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2017
Ordinanza del 15 febbraio 2017 del Tribunale superiore delle acque pubbliche sul ricorso proposto dal Comune di Castions di Strada contro Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Giovannini Alberto e Marano Fabrizio. Acque pubbliche - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali - Divieto di costruzione di opere all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua - Esclusione dal divieto di manufatti e lavori funzionali all'esercizio di concessioni di derivazione idroelettrica - Mancata previsione. - Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), art. 18, comma 3.(GU n.33 del 22-8-2018 )
IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE riunito in camera di consiglio, composto dagli illustrissimi signori: 1. Segreto dott. Antonio - Presidente; 2. De Stefano dott. Franco - consigliere di cassazione; 3. Metro dott. Adolfo - consigliere di Stato - relatore; 4. Aureli dott. Sandro - consigliere di Stato; 5. Andronio dott. Alessandro M. - consigliere di cassazione; 6. Santoleri dott.ssa Stefania - consigliere di Stato; 7. Giardina dott. ing. Pasquale - esperto tecnico, giudici, ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa in sede di legittimita' iscritta nel ruolo generale dell'anno 2016 al numero 63, vertita tra Comune di Castions di Strada, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dagli avvocati Francesco Paolo Mansi e Luca De Pauli, con domicilio eletto presso l'avv. Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi n. 4; ricorrente contro Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di costituzione, dall'avv. Vinicio Martini, ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio distaccato della Regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355; resistente Alberto Giovannini; Fabrizio Marano, non costituiti; Oggetto: annullamento a) della nota prot-0016992/P del 22 giugno 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 8)»; b) della nota prot-0016998/P del 22 giugno 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 9)»; c) della nota prot-0021689/P del 14 agosto 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 9)»; d) della nota prot-0021690/P del 14 agosto 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 8)»; e) della nota prot-0031680/P del 9 dicembre 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 8)»; f) della nota prot-0031681/P del 9 dicembre 2015 della Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ad oggetto «Domanda dd. 2 ottobre 2009, e successive integrazioni, di concessione di derivazione d'acque dal torrente Cormor in Comune di Castions di Strada, ad uso idroelettrico (briglia n. 9)»; g) di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli come sopra indicati, ivi compresi quelli eventualmente nelle more emanati. Ordinanza Con ricorso notificato in data 9, 10 e 11 febbraio 2016 il Comune di Castions di Strada ha impugnato le note del 9 dicembre 2015 della Regione Friuli-Venezia Giulia con le quali sono state archiviate le domande originariamente presentate al fine del rilascio di concessioni idroelettriche sul fiume Cormor, con riferimento alle quali era stata successivamente richiesta la revisione dei progetti in collaborazione con un costituendo Consorzio di bonifica, al fine di utilizzare le opere di presa come funzionali all'alimentazione di rete di impianti consortili, con finalita' irrigue e di bonifica; cio' al fine di rendere compatibili tali domande con la sopravvenuta disciplina di cui alla legge regionale n. 11/2015 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). Con il ricorso si sostiene l'illegittimita' delle archiviazioni delle domande riferite anche ai nuovi progetti e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 11/2015, perche' in contrasto con la disciplina generale e regionale in materia di energia, con gli articoli 117, commi 2 e 3 e 97 della Costituzione, con l'art. 12 del decreto legislativo n. 287/2003, con la normativa comunitaria (direttiva 2009/28/CE) e con le linee guida adottate con decreto ministeriale 10 settembre 2010. La regione ha sostenuto che la norma impugnata facendo parte della materia «governo del territorio», con particolare riferimento al rischio idrogeologico e idraulico, sarebbe estranea alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e, di conseguenza, non andrebbe sindacata in base ai principi generali dettati per quest'ultima; inoltre, l'aumento delle energie da fonte idroelettrica non sarebbe prevista tra gli strumenti per raggiungere il tetto prefissato dei consumi da energie rinnovabili e, quindi, non sussisterebbe il contrasto con gli obblighi nazionali e comunitari. Con separata sentenza questo Tribunale ha respinto il primo dei tre motivi del ricorso (R.G. 63/16) proposto nei confronti dei provvedimenti di archiviazione disposti dalla regione che, peraltro, nella parte relativa alla originaria domanda di concessione, risultano basati sulla norma oggetto delle questioni di costituzionalita'. Diritto Con gli ultimi due motivi del ricorso in esame, complessivamente considerati, il Comune di Castions di Strada sostiene l'incostituzionalita' dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 11/2015 con cui si dispone che «all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non e' consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionati al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumita' e dell'ambiente o di manufatti di presa funzionati all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalita' irrigue o di bonifica»: in particolare, tale normativa, precludendo, in via generale, il rilascio di concessioni per finalita' idroelettriche, mediante il divieto di costruzioni di opere - e quindi di lavori o manufatti, come subito dopo la stessa disposizione si esprime - di qualunque tipologia all'interno della struttura degli argini, si porrebbe in contrasto con i sopra richiamati principi costituzionali, oltretutto rafforzati dagli obblighi di fonte eurounitaria, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma pure in tema di razionalita' e legittimita' dell'azione amministrativa. Ritiene il Tribunale che le questioni prospettate siano rilevanti al fine della procedibilita' delle domande di concessione di derivazione proposte dal comune ricorrente e che, pertanto, l'esito del giudizio proposto dipenda dalla risoluzione di tali questioni: infatti, l'applicazione della normativa regionale - oltretutto sopravvenuta rispetto alle domande di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Cormor per cui e' causa, oggetto della delibera comunale n. 144/09 - e', con ogni evidenza, la ragione determinante, se non esclusiva allo stato (per avere prevalso anche su ogni altro aspetto, compreso quello della valutazione di impatto ambientale) e comunque ai fini della definizione degli ulteriori due motivi di ricorso all'esame di questo Tribunale, della reiezione delle domande dell'odierno ricorrente, per apparire la normativa stessa preclusiva in assoluto di qualunque opera anche se destinata alla realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili, come appunto si verifica nella specie. Ritiene, poi, il Tribunale che le questioni di legittimita' costituzionale della richiamata normativa regionale siano da qualificarsi altresi' non manifestamente infondate. In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione della regione secondo cui la norma oggetto di incostituzionalita', riguardando il governo del territorio, sarebbe estranea alla disciplina relativa alla produzione di energia, essendo tale normativa di rilievo costituzionale e attinente ai principi che regolano la ripartizione delle materie tra lo Stato e la regione. Il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure di autorizzazione delle fonti rinnovabili ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza costituzionale, non tollerano eccezioni sul territorio nazionale in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione. La normativa comunitaria e nazionale manifesta, inoltre, un «favor» per le fonti energetiche rinnovabili (di recente, direttiva 2009/28/CE che ha modificato e abrogato precedenti direttive) e tale orientamento e' stato recepito dal decreto legislativo n. 387/2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali nella materia. La normativa statale di cornice rinvia alle linee guida di cui al comma 10 del cit. art. 12, che hanno il compito di assicurare il corretto inserimento degli impianti, prevedendo che eventuali limitazioni possono essere apposte non in via generale, ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive, perche' il divieto assoluto non consentirebbe l'espletamento dei procedimenti autorizzativi all'interno dei quali devono essere valutati i requisiti degli impianti e la loro rispondenza agli interessi pubblici primari della tutela dell'ambiente e del sistema energetico. La norma in esame, nella parte in cui impedisce la costruzione di opere - ovvero di lavori e manufatti - di qualsiasi tipologia riconducibile ad impianti variamente coinvolti nella produzione di energie da fonte idroelettrica all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, interferisce in modo evidente e determinante con la materia della produzione di energia, determinando l'effetto di precluderne in concreto la realizzazione. In altri termini, una norma, come quella impugnata, che impedisca in modo aprioristico la costruzione di opere, ovvero di manufatti e lavori, negli argini dei corsi d'acqua pure quando destinate o funzionali all'esercizio delle concessioni di derivazione idroelettrica, senza farsi carico cioe' di una valutazione delle caratteristiche dei singoli progetti rapportati alle concrete condizioni dei luoghi ed alla comparazione degli interessi in gioco nel caso specifico, alle quali e' specificamente deputato il procedimento unito disciplinato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, viola appunto quest'ultimo, come oggi integrato dalle linee guida previste dal suo decimo comma (poi adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e come emendato, ma non sul punto, dal successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). In sintesi, in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle regioni e' consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora cio' sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti (Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 2014, punto 3.2 della motivazione in diritto). E, nell'interpretazione della Corte costituzionale (tra le molte e per limitarsi alle piu' recenti, v. Corte costituzionale, sentenze n. 166 del 2014, n. 224 del 2012, n. 44 del 2011, n. 119 del 2010 e n. 282 del 2009), l'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 enuncia principi fondamentali della materia, a riparto concorrente, attinente alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia: sicche' la normativa regionale non puo' discostarsi da quanto previsto dal legislatore statale a tale titolo, senza incorrere nella violazione dell'art. 117, comma terzo, della Carta fondamentale; e tanto perche' il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, «trova attuazione nella generale utilizzabilita' di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle regioni stesse. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003. [...].» (Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2012). Risulta evidente allora che, nella parte in cui essa non eccettua le costruzioni indispensabili alla realizzazione di impianti per l'esercizio di concessioni di derivazioni idroelettriche, la norma regionale impugnata persegue un obiettivo che trascende i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, in un ambito materiale ove la Corte costituzionale ha gia' ravvisato la prevalenza della materia «energia» (sentenza n. 119 del 2010). Si tratta, infatti, di conseguire lo scopo, originato dal diritto dell'Unione, di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili, come indicato da ultimo dall'art. 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE): in tali sensi gia' si e' espressa la Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 2014, p. 2 della motivazione in diritto. Inoltre, la censurata disciplina regionale si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione perche', limitando aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia, creerebbe uno squilibrio nella concorrenza, con violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione; mentre, privando la pubblica amministrazione, con tale aprioristica preclusione di valutazioni comparative, della possibilita' di contemperare gli interessi in gioco per rendere compatibili le esigenze della produzione di energia da fonti rinnovabili con gli altri molteplici pubblici e privati interessi coinvolti violerebbe pure i canoni consacrati nell'art. 97 della Carta fondamentale. Tutte le richiamate disposizioni devono considerarsi principi fondamentali in materia di produzione di energia e di governo del territorio e, come tali, vincolanti la potesta' legislativa regionale, che non puo' ad essi derogare. In conclusione, questo Tribunale superiore ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117 comma terzo della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma terzo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11, nella parte in cui non prevede che siano esclusi dal divieto di costruzione i manufatti ed i lavori funzionali all'esercizio di concessioni di derivazione idroelettrica. Pertanto, solleva, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la relativa questione di legittimita' costituzionale, secondo i profili e nei termini indicati, con sospensione dell'ulteriore corso del procedimento sul ricorso R.G. 63/16.
P.Q.M. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117 terzo comma della Costituzione, la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 3 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11, secondo i profili e nei termini indicati in motivazione; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, al Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017. Il Presidente: Segreto