N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2017
Ordinanza del 12 dicembre 2017 del Tribunale di Torino sul ricorso proposto da CGIL-Funzione pubblica. Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero - Previsione che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 1475, comma 2.(GU n.33 del 22-8-2018 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO (Sezione Lavoro) I Con ricorso ai sensi dell'art. 28, legge n. 300/1970, CGIL - Funzione Pubblica di Torino chiedeva all'adito Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro - previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' del combinato disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 e degli articoli 7 e 14, decreto legislativo n. 177/2016 per violazione degli articoli 2, 3, 18, 39 Cost. nonche' degli articoli 117 Cost. e art. 11 e 14 CEDU, 5 e G della Carta sociale Europea, in relazione alla avvenuta privazione dei diritti sindacali dei lavoratori appartenenti all'ex Corpo Forestale dello Stato transitati dal 1° gennaio 2017 all'Arma dei Carabinieri Ruolo forestale - accertarsi e dichiararsi l'antisindacalita' del comportamento tenuto dal convenuto Ministero della difesa, cosi' come descritto in ricorso, ed ordinarsi di farne cessare gli effetti consentendo: a) lo svolgimento di assemblea sindacale con il medesimo ordine del giorno dichiarato nella richiesta 31 luglio 2017; b) l'adesione dei lavoratori interessati all'organizzazione sindacale ricorrente, previa assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire i diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Torino transitati all'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017 anche nella pendenza del procedimento di legittimita' costituzionale avanti la Corte costituzionale. II Il convenuto Ministero della difesa si e' costituito in giudizio, coli il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, al fine di resistere alle avversarie domande, depositando in modalita' telematica memoria difensiva alla quale e' acclusa relazione n. 58 dell'8-10 novembre 2017 dell'Arma dei Carabinieri - Comando generale - I reparto. III All'esito della discussione del ricorso (presente il solo difensore della parte ricorrente), si provvede con separata ordinanza - previa affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario nella controversia in esame, conformemente all'orientamento espresso da Cass., S.U. 9/2/2015 n. 2359 - sull'istanza del ricorrente volta all'assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire i diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Torino transitati all'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017, nella pendenza del procedimento di legittimita' costituzionale avanti la Corte costituzionale. Con la medesima ordinanza, e' dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 7 e 14, decreto legislativo n. 177/2016 e art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 per asserito contrasto con gli arti. 2, 3, 18 comma 1, 39 Cost., nella parte in cui precludono ai lavoratori dell'ex Corpo Forestale dello Stato transitati all'Arma dei Carabinieri di continuare a godere dei diritti di associazione e riunione sindacale perduti a far data dal 1° gennaio 2017. IV Si reputa, al contrario, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 66/2010 per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonche' in relazione all'art. 5, terzo periodo, ed all'art. G. della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30, per i motivi di seguito illustrati. V In punto di fatto, l'organizzazione sindacale CGIL Funzione Pubblica di Torino con nota prot. 422/sgr/CL del 31 luglio 2017 richiedeva l'autorizzazione a svolgere assemblea sindacale di tre ore in data 4 settembre 2017 per il personale ex Corpo Forestale dello Stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, in servizio nella Provincia di Torino, con il seguente ordine del giorno: «Problematiche lavorative insorte in conseguenza del transito del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri - problematiche relative alle modalita' di concessione di congedi e licenze - stato avanzamento iniziative legali promosse da FP CGIL in ragione dell'unilaterale attribuzione dello status militare - disamina normativa «riordino della carriera» - comunicazioni relative al rinnovo contrattuale di settore» (doc. 4 di ricorso). V.1 La richiesta veniva dichiarata inammissibile dal Comando Regione Carabinieri Forestale «Piemonte» (doc. 5 di ricorso) per contrarieta' al disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 (ai sensi del quale «i militari non possono costituire associazioni sindacali o aderire ad altre associazioni sindacali»). VI Cio' posto, la parte ricorrente denunzia l'antisindacalita' ai sensi dell'art. 28, legge n. 300/70 del diniego di autorizzazione allo svolgimento di assemblea sindacale, su materie di specifica attinenza contrattuale e sindacale ed al fine di proselitismo fra i lavoratori. VI.1 Il citato art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 confliggerebbe, infatti, con la Carta costituzionale ed in primo luogo con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo («1. Ogni persona ha diritto alla liberta' di riunione pacifica e alla liberta' d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritto non puo' essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societa' democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze del 2 ottobre 2014 «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09). VI.2 Nelle citate pronunzie, la Corte europea dei diritti dell'uomo osserva: «le restrizioni che possono essere imposte ai tre gruppi di soggetti menzionati nell'art. 11 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali [membri delle Forze armate, della Polizia e dell'amministrazione dello Stato] richiedono un'interpretazione restrittiva e devono, conseguentemente, limitarsi all'esercizio dei diritti in questione. Esse non possono, tuttavia, mettere in discussione l'essenza stessa del diritto alla liberta' sindacale. Pertanto la Corte non accetta le restrizioni che incidono sugli elementi essenziali della liberta' sindacale senza i quali il contenuto di tale liberta' sarebbe vuotato della sua sostanza. Il diritto di formare un sindacato e di aderirvi e' un elemento essenziale della liberta' sindacale» (Matelly c. Francia parr. 57-58, Adefdromil c. Francia, par. 43-44). VI.3 In altri termini, l'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali consente restrizioni dell'esercizio dei diritti sindacali dei militari, purche' non si risolvano in una sostanziale privazione «del diritto generale alla liberta' di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali»; puntualizza la Corte europea dei diritti dell'uomo che l'istituzione, da parte della legislazione francese, di «organismi e procedure speciali» di rappresentanza militare «non sarebbe idonea a sostituirsi al riconoscimento ai militari della liberta' di associazione, che comprende il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi» (Matelly c. Francia, parr. 69-70, Adefdromil c. Francia, par. 54). VI.4 A sostegno della tesi propugnata nel presente giudizio, parte ricorrente rammenta altresi' la decisione assunta dal Comitato europeo dei diritti sociali in data 27 gennaio 2016 su reclamo collettivo 101/2013 presentato dal Conseil Europeenne des Syndacatis de Police (CESP) contro la Francia, con la quale e' stata dichiarata la violazione della Carta Sociale Europea, Parte II art. 5 («Per garantire o promuovere la liberta' dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinche' la legislazione nazionale non pregiudichi questa liberta' ne' sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sara' determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone e' parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone e' parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale») e Parte III, art. G («1. I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati, e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una societa' democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle liberta' altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume. 2. Le restrizioni apportate, in virtu' della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previsti»). VI.5 Il caso di specie risulta, poi, connotato dalla peculiarita' rappresentata dalla circostanza che gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato hanno goduto dei diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori sino al 31 dicembre 2016; a far data dal 1° gennaio 2017, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale del Corpo transitato nell'Arma dei Carabinieri o nella Guardia di Finanza ha assunto lo stato giuridico di militare, divenendo cosi' soggetto alle limitazioni sancite dall'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010. VII Tutto cio' premesso, ritiene questo Giudice che la questione di legittimita' costituzionale del solo art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 sia connotata da rilevanza e non manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953. VII.1 In ordine al requisito della rilevanza, si osserva che la prospettata questione di costituzionalita' rappresenta un passaggio necessario per la definizione del processo principale (Corte costituzionale, sentenza 214/1986), nel quale viene domandata al Giudice l'adozione di idonee misure volte ad inibire comportamenti asseritamente antisindacali posti in essere dal datore di lavoro, che trovano giustificazione e fondamento proprio nella norma di legge, della cui conformita' al dettato costituzionale si dubita. VII.2 La circostanza che la convenuta Amministrazione abbia agito in conformita' al disposto della norma in questione non pare privare di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, se si considera che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimita', ai fini della configurabilita' di un comportamento antisindacale non occorre vagliare l'elemento psicologico del datore di lavoro, essendo chiamato il Giudice ad accertare, piuttosto, «l'obiettiva idoneita' della condotta denunziata a produrre il risultato che la legge intende impedire e, cioe', la lesione della liberta' sindacale e del diritto di sciopero. La sussistenza o meno di un intento del datore di lavoro di ledere tali diritti non e' necessaria ne' sufficiente» (Cass. S.U., sentenza n. 5295/1997; si vedano anche le successive sentenze nn. 6193/1998 e 20078/2008). VII.3 Sussiste, altresi', il requisito della non manifesta infondatezza. Si e' gia' evidenziato che l'art. 11 della Convenzione - come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze sopra richiamate - riconosce la legittimita' di restrizioni all'esercizio del diritto di associazione sindacale da parte dei militari, ma non consente la radicale negazione del diritto stesso a discapito degli appartenenti a questa peculiare categoria di lavoratori. VII.4 L'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010, vietando ai militari di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale», nonche' di «aderire ad altre associazioni sindacali, appare in effetti disallineato rispetto al principio di diritto sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, benche' ispirato all'irrinunciabile esigenza (pur essa di rilevanza costituzionale) di assicurare la coesione interna, la neutralita' e la prontezza delle Forze Armate, onde non pregiudicare la difesa militare dello Stato (art. 52 Cost.). VIII La norma scrutinata pare altresi' in conflitto con l'art. 5, terzo periodo l'art. G della Carta sociale europea riveduta (predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30), qualificabili alla stregua di disposizioni di diritto internazionale convenzionale. VIII.1 La prima norma, infatti, rimette alla legislazione nazionale di determinare il «principio dell'applicazione delle garanzie» sindacali ai militari nonche' la «misura» di tale applicazione, presupponendo un nucleo intangibile di liberta' sindacale in capo agli appartenenti alla suddetta categoria di lavoratori; la seconda consente di porre restrizioni alle liberta' sindacali nelle ipotesi «stabilite dalla legge e necessarie, in una societa' democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle liberta' altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume»: anche in questo caso, la norma sembra escludere, almeno implicitamente, la possibilita' di prevedere una radicale esclusione del diritto sindacale in capo ai componenti dei corpi militari. IX Per le ragioni espresse, si reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 per contrasto: con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 - «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09); con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo periodo, ed all'art. G. della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30. X Il presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 20 ottobre 2017 e rubricato al n. 6882/2017 R.G.Lav. viene sospeso sino alla definizione dell'incidente di costituzionalita', in conformita' a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953.
P.Q.M. Il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per contrasto: con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 - «Matelly c. Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil c. Francia» (ricorso n. 32191/09); con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo periodo, ed all'art. G della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30. dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Torino, 12 dicembre 2017 Il Giudice: Robaldo