N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 luglio 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 luglio  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Legge   di
  stabilita' regionale - Disposizioni in materia di  personale  delle
  societa' partecipate dalla Regione  -  Disposizioni  a  tutela  dei
  soggetti appartenenti al bacino «Emergenza Palermo ex PIP». 
Energia -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Legge  di  stabilita'
  regionale - Sospensione, fino a centoventi giorni  dall'entrata  in
  vigore della legge regionale n. 8  del  2018,  del  rilascio  delle
  autorizzazioni per la realizzazione di impianti  di  produzione  di
  energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica. 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Legge di  stabilita'  regionale  -  Concessioni
  demaniali marittime - Previsione di una durata per un  periodo  non
  superiore a cinquanta anni. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Legge   di
  stabilita' regionale - Disposizioni relative al personale regionale
  e degli enti - Collocamento anticipato in quiescenza - Modalita'  e
  tempi per la corresponsione del trattamento di fine servizio  o  di
  fine rapporto - Trattamento economico dei  dipendenti  assunti  con
  concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale
  dei beni culturali e dell'identita' siciliana  di  cui  al  decreto
  assessoriale del 29 marzo 2000. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Legge   di
  stabilita'  regionale  -  Rimborso  degli   oneri   inerenti   alle
  prestazioni   sanitarie   ai   fini   del    conseguimento    della
  certificazione di idoneita' alla mansione antincendio di volontario
  della protezione civile. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Legge di stabilita' regionale -  Autorizzazione  all'iscrizione  in
  bilancio di una somma per la  maggiore  spesa  sanitaria,  prevista
  dall'art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006,  destinata  al
  corrispondente accantonamento o, in subordine, al ripianamento  del
  debito pubblico regionale - Previsione, per gli esercizi finanziari
  2019-2020, in  relazione  all'accertamento  dell'entrata  di  somme
  derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 832,  della  legge  n.
  296 del 2006, di uno specifico accantonamento in apposito fondo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Legge di stabilita' regionale - Autorizzazione all'accertamento  in
  bilancio di contributi pubblici in relazione  ai  finanziamenti  di
  cui alla legge regionale n.  79  del  1975  e  di  cui  alla  legge
  regionale n. 15 del 1986. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Legge di stabilita' regionale - Oneri derivanti dalle  disposizioni
  sul trattamento integrativo del personale in  quiescenza  dell'Ente
  Acquedotti Siciliani in liquidazione. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Legge   di
  stabilita' regionale - Definizione  della  dotazione  organica  del
  personale dell'Amministrazione regionale - Inclusione del personale
  addetto alla catalogazione dei beni culturali. 
Energia -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Legge  di  stabilita'
  regionale -  Disposizioni  in  materia  di  idrocarburi  liquidi  e
  gassosi - Esclusione dall'applicazione,  nella  Regione,  dell'art.
  46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007  recante  disposizioni  in
  materia di  concorrenza  e  qualita'  dei  servizi  essenziali  nel
  settore della distribuzione del gas. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Legge   di
  stabilita'  regionale  -  Disposizioni  in   materia   di   sanita'
  penitenziaria relative al  trasferimento  del  personale  sanitario
  penitenziario  al  Servizio  sanitario  regionale  -  Proroga   dei
  rapporti - Procedure selettive. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Legge   di
  stabilita' regionale - Integrazione del budget di singole strutture
  accreditate che, sulla  base  di  sentenze  passate  in  giudicato,
  risultino essere state vittime di richieste estorsive. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Legge  di  stabilita'  regionale  -  Interventi  nell'ambito  della
  programmazione regionale unitaria. 
- Legge della Regione Siciliana 11  maggio  2018,  n.  28  [recte:  8
  maggio 2018, n. 8] (Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
  l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale), artt. 4 e 64; 17;  20;
  22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 31, commi 4 e 5; 34; 35; 45;  66;  69,
  comma 2; 75, commi 2, 3 e 4; 82; 99, commi 2, 3, 4, 5,  6,  8,  11,
  12, 14, 15, e 25, nonche' commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17. 
(GU n.34 del 29-8-2018 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente in  carica
per l'impugnazione della legge regionale della Sicilia 8 maggio 2018,
n. 8, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Siciliana  n.
21  dell'11  maggio  2018,  recante  «Disposizioni  programmatiche  e
correttive per  l'anno  2018.  Legge  di  stabilita'  regionale»,  in
relazione: 
        agli articoli 4 e 64 (primo motivo di ricorso); 
        all'art. 17 (secondo motivo di ricorso); 
        all'art. 20 (terzo motivo di ricorso); 
        all'art. 22, commi 3, 4, 14 e 15 (quarto motivo di ricorso); 
        all'art. 23 (quinto motivo di ricorso); 
        all'art. 31, commi 4 e 5 (sesto motivo di ricorso); 
        agli articoli 34 e 35 (settimo motivo di ricorso); 
        all'art. 45 (ottavo motivo di ricorso); 
        all'art. 66 (nono motivo di ricorso); 
        all'art. 69, comma 2 (decimo motivo di ricorso); 
        all'art. 75, commi 2, 3 e 4 (undicesimo motivo di ricorso); 
        all'art. 82 (dodicesimo motivo di ricorso); 
        all'art. 99, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,  12,  14,  15  e  25
nonche' commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17 (tredicesimo motivo di ricorso). 
    Nella seduta del 6 luglio 2018,  il  Consiglio  dei  ministri  ha
deliberato di impugnare la legge regionale della  Sicilia  n.  8  del
2018, recante «Disposizioni programmatiche e  correttive  per  l'anno
2018. Legge di stabilita'  regionale»,  in  relazione  agli  articoli
indicati in epigrafe. 
    Il Consiglio dei ministri reputa che le disposizioni contenute in
tali articoli siano illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) In relazione  all'art.  117,  comma  secondo,  lettera  l),  Cost.
violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia dell'«ordinamento civile». 
    L'art. 4 della legge regionale, rubricato («Disposizioni a tutela
del personale delle societa' partecipate in  liquidazione.  Dotazione
della  societa'  IRFIS  Finsicilia  Spa»),  prevede  la  deroga  alle
disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo  n.  175  del
2016 (Testo unico in materia di societa' a  partecipazione  pubblica)
per le societa' partecipate della Regione disciplinate  dall'art.  64
della legge regionale n. 21 del 2014. Il citato articolo della  norma
statale, al comma 1,  stabilisce,  come  noto,  che  «(s)alvo  quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro  dei  dipendenti
delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni  del
capo I, titolo A del libro V  del  codice  civile,  dalle  leggi  sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi  incluse  quelle  in
materia di ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente, e dai  contratti  collettivi».  Secondo  l'art.  4
della  legge  regionale  questa  regola   non   troverebbe,   quindi,
applicazione  nel  caso  delle  societa'  partecipate  dalla  Regione
siciliana individuate dall'art. 64 della legge regionale  n.  21  del
2014. 
    L'art. 64 della legge regionale qui impugnata, intitolato «Tutela
per i soggetti appartenenti al  bacino  "Emergenza  Palermo"  (PIP)»,
dispone il  transito,  con  contratto  a  tempo  indeterminato  anche
parziale presso la societa' Resais S.p.a.,  di  soggetti  attualmente
utilizzati nelle pubbliche amministrazioni e appartenenti  al  bacino
di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1997. 
    L'art. 4  della  legge  regionale  impugnata,  in  ragione  della
descritta deroga che esso introduce, contrasta con l'art.  25,  comma
4, del citato decreto legislativo, secondo cui,  fino  al  30  giugno
2018,  le  societa'  sottoposte  a  controllo  pubblico  non  possono
procedere a nuove assunzione a tempo indeterminato se non  attingendo
agli elenchi del personale eccedente. 
    Dopo la predetta data, alle medesime societa'  si  applicano  gli
articoli 19 e 20 dello stesso decreto, in  materia  di  gestione  del
personale  e  di  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni
pubbliche. 
    Orbene,  prevedendo  la  disposizione  regionale  una  disciplina
diversa  e  contrastante   con   quella   nazionale,   essa   risulta
incompatibile con le previsioni dell'art. 117, comma  2,  lettera  l)
della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
la materia dell'ordinamento civile (tra cui  i  rapporti  di  diritto
privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi). 
    Le medesime considerazioni  -  in  punto  di  contrarieta'  della
disciplina regionale con quella contenuta nel decreto legislativo  n.
175/2016 e, dunque, con le previsioni di cui all'art. 117,  comma  2,
lettera l) della Costituzione - valgono per  l'art.  64  della  legge
regionale in esame, il quale, come si e'  appena  visto,  dispone  il
transito, con contratto a tempo indeterminato, alla  societa'  Resais
S.p.A.   di   soggetti   attualmente   utilizzati   nelle   pubbliche
amministrazioni e appartenenti al bacino «Emergenza Palermo  ex  PIP»
di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1997. 
2) Violazione dell'art. 41 Cost. In  relazione  all'art.  117,  comma
terzo, Cost. violazione di principi fondamentali  nella  materia,  di
legislazione   concorrente,   della    «produzione,    trasporto    e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    L'art. 17, intitolato «Sospensione autorizzazioni impianti eolici
e fotovoltaici» introduce la sospensione del termine per il  rilascio
delle  autorizzazioni  per  gli  impianti  eolici   e   fotovoltaici,
stabilendo che «(a)l  fine  di  verificare,  attraverso  un  adeguato
strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul
paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonte  eolica  o  fotovoltaica,  a
prescindere dalle aree gia' individuate con  decreti  del  Presidente
della Regione, anche con riferimento alle  norme  comunitarie,  fatta
salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, e' sospeso  il
rilascio delle relative  autorizzazioni,  fino  a  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge». 
    La disposizione contrasta con l'art. 41  della  Cost.,  limitando
irragionevolmente la liberta'  di  iniziativa  economica  ambientale,
oltre che con la disciplina  di  principio  nazionale  (art.  12  del
decreto legislativo n. 387 del 2003) e, dunque, con l'art. 117, comma
3 Cost.,  che  riserva  alla  legge  statale  la  determinazione  dei
principi fondamentali della materia  della  produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia (materia nella quale la  Regione
Siciliana e' titolare di competenza legislativa concorrente in  forza
dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 
    In base ad una prima opzione ermeneutica, la sospensione potrebbe
ritenersi riferita unicamente a nuove istanze autorizzative, ossia in
procinto di essere presentate, e non a quelle per le quali e' gia' in
corso l'istruttoria, che sarebbero fatte salve (anche se tale lettura
potrebbe   essere   smentita   dall'aggettivo   «compiuta»   riferito
all'istruttoria, che sarebbe quindi salvaguardata solo se compiuta). 
    Se questa e' la corretta lettura  della  disposizione  regionale,
essa viola l'art. 41 Cost., incidendo sulla  liberta'  di  iniziativa
economica  privata  e,  segnatamente,  sulla  libera   attivita'   di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quest'ultima si
inquadra  infatti  nella  disciplina  generale  della  produzione  di
energia  elettrica  che,  secondo  principi  anche   di   derivazione
eurounitaria,  e'  appunto  attivita'  libera,  nel  rispetto   degli
obblighi di servizio pubblico (art. 1 decreto legislativo n.  79  del
1999 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni  per
il mercato interno dell'energia elettrica). A tale attivita' si deve,
dunque, accedere in condizioni di uguaglianza, senza  discriminazioni
nelle modalita', condizioni e termini per il suo esercizio. 
    La sospensione  fino  a  centoventi  giorni  nel  rilascio  delle
autorizzazioni eccede i limiti entro i quali e' possibile restringere
tale liberta', non trovando ragionevole giustificazione nell'utilita'
sociale, mentre determina la violazione del termine  stabilito  dalla
legge statale, se non altro per i procedimenti in cui e'  stata  gia'
acquisita la VIA  ovvero  per  le  istanze  gia'  corredate  di  tale
valutazione ambientale. 
    In tal senso la legge contrasta con la norma di principio di  cui
all'art. 12, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  387  del  2003,
ispirata alle regole della  semplificazione  amministrativa  e  della
celerita', da  applicare  in  modo  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale per garantire la conclusione entro un termine definito  del
procedimento autorizzativo. Piu'  precisamente,  la  legge  regionale
impedisce  la  conclusione  del  procedimento  unico  e  il  rilascio
dell'autorizzazione entro il termine  perentorio  di  novanta  giorni
previsto dal citato comma 4 dell'art. 12, riconosciuto  pacificamente
dalla Corte come principio fondamentale della materia (v. sentenza n.
364 del 2006, n. 282 del 2009, n. 124 del 2010) e riservato  pertanto
alla competenza legislativa statale. E' stato, al riguardo,  chiarito
dalla Corte che «(p)ur non trascurando la rilevanza che, in relazione
a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente  e  del  paesaggio
(v. la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina
impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti  energetiche
in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi  ambiti
territoriali» (sent. n. 282 del 2009, cit.). 
    Il contenuto non  derogabile  delle  previsioni  contenute  nelle
direttive n. 2001/77/CE e n.  2009/28/CE,  attuate,  rispettivamente,
con il  decreto  legislativo  n.  387  del  2003  e  con  il  decreto
legislativo n. 28/2011 emerge a tutto evidenza, ove si consideri  che
il legislatore dell'Unione, nel porre a  carico  degli  Stati  membri
l'obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di  energia
rinnovabili, ha a tale scopo indicato i termini entro  i  quali  essi
devono raggiungere determinati risultati. 
    Peraltro, la salvezza della «compiuta istruttoria  delle  istanze
pervenute», contenuta nell'art. 17 della legge regionale,  si  rivela
del  tutto  incongruente  se  l'istruttoria,  pur  non  compiuta,  ha
riguardato gli aspetti paesaggistici ed ambientali  delle  iniziative
in  questione,  atteso  che  il  non  meglio  identificato  «adeguato
strumento di pianificazione del territorio regionale» ha  proprio  lo
scopo  di  verificare  gli  effetti  sul  paesaggio  e  sull'ambiente
correlati alla realizzazione di impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da  fonte  eolica  o  fotovoltaica  ed  e'  quindi  idoneo,
attraverso la prevista sospensione, a condizionare il rilascio  delle
relative autorizzazioni ed il contenuto delle stesse. 
3) In relazione  all'art.  117,  comma  secondo,  lettera  e),  Cost.
violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia della «tutela della concorrenza». 
    L'art.  20,  rubricato  «Valorizzazione  dei  beni  del   demanio
marittimo regionale», sostituisce il comma 1 dell'art. 41 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3,  con  una  disposizione  del  seguente
tenore: 
        «I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime
della Regione di cui all'art.  40  che  versano  prioritariamente  in
condizioni  di  precarieta'  accertata,   individuati   con   decreto
dell'Assessore regionale per il territorio  e  per  l'ambiente  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
possono essere concessi a titolo oneroso con  procedure  ad  evidenza
pubblica, per un periodo non superiore a cinquanta  anni,  anche  con
l'introduzione  di  nuove   destinazioni   d'uso   finalizzate   allo
svolgimento di attivita' economiche compatibili con gli utilizzi  del
demanio marittimo.  Lo  svolgimento  delle  attivita'  economiche  e'
comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42». 
    La disposizione eccede dalle competenze statutarie della  Regione
Siciliana, per la parte in cui indica (in cinquanta anni) il  periodo
di durata massima delle concessioni che si stanno disciplinando. 
    Risulta da consolidata giurisprudenza della Corte (si vedano, per
tutte, le sentenze n. 213  del  2011  e  n.  40  del  2017)  che  «la
disciplina relativa al rilascio delle concessioni sii beni  demaniali
marittimi  investe  diversi   ambiti   materiali,   attribuiti   alla
competenza sia statale che regionale» e che  «(i)n  tale  disciplina,
particolare  rilevanza,  quanto  ai  criteri  e  alle  modalita'   di
affidamento  delle  concessioni  assumono  i  principi  della  libera
concorrenza  e  della  liberta'  di  stabilimento,   previsti   dalla
normativa comunitaria e nazionale». 
    I criteri di affidamento delle concessioni  -  tra  cui  elemento
centrale e', evidentemente, quello della durata - investono,  dunque,
un ambito materiale che  trascende  le  competenze  statutarie  della
Regione siciliana, attingendo ad aspetti di tutela della  concorrenza
che  devono  essere  regolati  in  maniera  uniforme  sul  territorio
nazionale, in forza  dell'invocato  titolo  di  competenze  esclusive
dello Stato. 
    Non spetta, in altre parole,  alla  legge  regionale  determinare
l'elemento della durata nei suoi limiti minimi o massimi,  in  quanto
la durata minima o massima delle concessioni e' aspetto in  grado  di
incidere sulla concorrenza e sulle condizioni del mercato che solo il
legislatore  statale  puo'  definire  nell'esercizio  della   propria
competenza  legislativa  esclusiva  in  materia   di   tutela   della
concorrenza di cui all'art.  117,  secondo  comma  lettera  e)  della
Costituzione,  che  risulta  percio'   violata   dalla   disposizione
regionale in esame. 
4) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettere o) ed l),  Cost.
violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  nelle
materie  della  «previdenza  sociale»  e  dell'«ordinamento  civile».
Violazione degli articoli 3 e 81 Cost. 
    Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale  impugnata  («Norme
per il personale regionale e degli  enti»)  introduce  un'ipotesi  di
collocamento anticipato  in  quiescenza  in  deroga  alla  disciplina
statale vigente, disciplinando una materia che  e',  invece,  rimessa
alla competenza legislativa esclusiva statale  dall'art.  117,  comma
secondo, lettera o)  Cost.,  con  conseguente  violazione  anche  del
principio di uguaglianza. 
    L'estensione della platea di soggetti potenzialmente in grado  di
usufruire di un'anticipazione sul collocamento a  riposo  e'  inoltre
suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo
di trattamento di fine servizio che non risultano  in  alcuna  misura
quantificati ne' aventi  copertura;  cio'  con  conseguente  aggravio
sulla finanza pubblica e violazione dei principi di cui  all'art.  81
della Costituzione. 
    Il comma 4 dell'art. 22 - in base al quale il comma  8  dell'art.
52 della  legge  regionale  n.  9  del  2015  e'  sostituito  da  una
disposizione del seguente tenore: «Il trattamento di fine servizio  o
di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi  del
presente articolo e' corrisposto con le modalita' e i tempi  previsti
dai commi 484 e 485 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147»
- comporta maggiori oneri  previdenziali  e  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica non quantificati ne'  coperti,  in  quanto  consente
l'anticipo della liquidazione della buonuscita anche con  riferimento
a soggetti gia' andati in pensione (e in attesa della  liquidazione),
in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    I commi 14 e 15 del medesimo art. 22 prevedono quanto segue: 
    «14. Al fine di equiparare i soggetti  in  servizio  assunti  con
concorso per dirigente tecnico nei ruoli  dell'Assessorato  regionale
dei beni culturali e  dell'identita'  siciliana  di  cui  al  decreto
assessoriale del  29  marzo  2000,  che  oggi  hanno  un  trattamento
economico  inferiore,  e'  corrisposto   il   trattamento   economico
corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella  A
del D.P.Reg. 20  gennaio  1995,  n.  11  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  corrispondente   al   livello   apicale   dell'attuale
categoria  D  del  comparto  non  dirigenziale  della   Regione.   Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale
in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5. 
    15. Il dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del
personale provvede a riclassificare il personale  destinatario  delle
disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Ai  maggiori
oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  14,
quantificati  in  770   migliaia   di   euro   annui,   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli  oneri  sociali  a
carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della  Missione  1,
Programma 10, capitolo 190001». 
    Tali previsioni contrastano, in modo manifesto,  sia  con  l'art.
45, comma 1, del decreto legislativo n.  165/2001  (secondo  cui  «il
trattamento economico fondamentale  ed  accessorio  e'  definito  dai
contratti collettivi») sia, piu' in generale, con il titolo  III  del
citato decreto n.  165,  che  obbliga  al  rispetto  della  normativa
contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione. 
    Pertanto i commi 14 e 15 dello stesso  art.  22  contrastano  con
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  che
riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, e
quindi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile. 
5) Violazione del principio di  leale  collaborazione.  In  relazione
all'art. 117, comma  secondo,  lettera  m),  Cost.  violazione  della
potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella  materia  della
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale». 
    L'art. 23  della  legge  regionale,  intitolato  «Rimborso  oneri
certificazione di idoneita' antincendio», prevede  il  rimborso  alle
Aziende sanitarie provinciali degli  oneri  inerenti  le  prestazioni
sanitarie erogate ai fini del conseguimento della  certificazione  di
idoneita' alla  mansione  antincendio  di  volontario  di  protezione
civile,  secondo  quanto  previsto  dall'Accordo   della   Conferenza
Unificata del 25 luglio 2002. 
    Al  riguardo,  mette  conto  evidenziare  che  il   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio  2017  (c.d.  «Nuovi
Lea»), nell'indicare tassativamente  gli  accertamenti  medico-legali
inclusi nei livelli essenziali di  assistenza  -  in  attuazione  del
titolo di competenza esclusiva statale  indicato  in  rubrica  -  non
menziona la fattispecie cui si riferisce la disposizione regionale. 
    La disposizione regionale viola, dunque, l'intesa raggiunta nella
materia  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra  Stato,  regioni  e  province  autonome
nella seduta del 7  settembre  2016,  propedeutica  all'adozione  del
menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  Lea,  e
di conseguenza lede il principio di leale collaborazione di cui  agli
articoli 117 e 118 della Costituzione, peraltro  in  una  materia  di
competenza esclusiva statale, quale quella della  determinazione  dei
livelli essenziali di assistenza. 
6) In relazione  all'art.  117,  comma  secondo,  lettera  m),  Cost.
violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia  della   «determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale».  In  relazione  all'art.
117, comma terzo, Cost. violazione  di  principi  fondamentali  nella
materia, di legislazione concorrente, della «tutela della salute». In
relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e),  Cost.  violazione
della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia  della
«armonizzazione dei bilanci pubblici». 
    L'art. 31 della legge regionale, rubricato «Rifinanziamento leggi
di spesa. Disposizioni finanziarie» stabilisce, al comma 4,  che,  «a
seguito delle norme di attuazione di cui all'art. 1, comma 831, della
legge n. 296 del 2006»,  il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'
autorizzato  ad  iscrivere  in  bilancio  la  somma  «destinata  alla
maggiore spesa prevista dall'art. 1, comma 830, della medesima legge,
di  cui  al  corrispondente  accantonamento,  o,  in  subordine,   al
ripianamento del debito pubblico regionale». 
    Al successivo comma 5, tale articolo dispone che per gli esercizi
finanziari 2019 e 2020  -  a  fronte  dell'accertamento  dell'entrata
derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 832, della citata  legge
n. 296 del  2006  -  e'  disposto  uno  specifico  accantonamento  in
apposito fondo, nelle more della conclusione degli accordi finanziari
con  lo  Stato  e  della  conseguente  emanazione  delle   norme   di
attuazione. 
    Al riguardo, nel premettere la formulazione della norma in  esame
che  non  appare  del  tutto  chiara,  si  deve  evidenziare  che  la
retrocessione delle accise a favore  della  Regione  in  assenza  del
contestuale incremento della compartecipazione regionale  alla  spesa
sanitaria  rispetto  alla  quota  del  49,11  per  cento  prevista  a
legislazione vigente, comporta oneri  a  carico  del  bilancio  dello
Stato privi di copertura finanziaria,  in  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, della Costituzione. 
    Sul punto, il comma 830 della legge n. 296 del 2006, nel disporre
l'incremento della quota di partecipazione  della  Regione  Siciliana
alla spesa sanitaria, prevede di addivenire al completo trasferimento
della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale. Il  successivo
comma 831 richiama la procedura delle norme di attuazione e il  comma
832, al fine di dare attuazione al comma 830 (completo  trasferimento
della spesa sanitaria  a  carico  del  bilancio  regionale),  prevede
l'attribuzione alla Regione  del  gettito  dell'accisa  sui  prodotti
petroliferi in misura corrispondente ai  maggiori  oneri  sanitari  a
carico della regione rispetto a quelli gia'  stabiliti  dal  medesimo
comma 830. 
    Da una lettura sistematica dei commi da 830 a  832  della  citata
legge n. 296 del 2006, rispetto ai quali la sentenza della  Corte  n.
145  del   2008   non   ha   rilevata   profili   di   illegittimita'
costituzionale, si ricava il principio del progressivo  trasferimento
a carico del bilancio regionale della spesa sanitaria, cui e'  legata
l'attribuzione di una percentuale compresa tra il 20% ed il  50%  del
gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo  nel
territorio  regionale,  solo  a   compensazione   di   un   ulteriore
incremento, rispetto al  49,11%,  della  quota  di  compartecipazione
regionale alla spesa sanitaria. 
    Cio' posto, la previsione di cui al comma  4,  che  autorizza  ad
iscrivere in bilancio una somma per la maggiore  spesa  sanitaria  da
accantonare o  da  destinare  al  ripianamento  del  debito  pubblico
regionale, non tiene conto  del  fatto  che  le  maggiori  risorse  -
riferite a una quota ulteriore rispetto  al  49,11%  della  quota  di
compartecipazione  regionale  alla   spesa   sanitaria   prevista   a
legislazione vigente - devono garantire la copertura degli  ulteriori
oneri sanitari e non possono essere  destinati  ad  altre  finalita',
anche in considerazione del fatto che la materia in  esame  afferisce
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione. 
    La disposizione si pone, dunque, in  contrasto  con  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della  salute  -
in quanto prevede di destinare somme riconosciute per spesa sanitaria
ad altre finalita' - e con l'art. 117,  comma  secondo,  lettera  m),
della Costituzione, laddove tale distrazione di somme non consenta di
garantire i livelli essenziali delle prestazioni. 
    Riguardo al comma 5, si rileva che l'accertamento in  entrata  di
somme riferite all'attuazione del predetto comma 832 della  legge  n.
296 del 2006 e l'accantonamento ad esso correlato  nelle  more  degli
accordi con lo  Stato  viene,  dalla  legge  regionale,  previsto  in
assenza del suo presupposto giuridico. 
    Infatti, la retrocessione del gettito dell'accise di cui al comma
832 e' simmetrica all'incremento  della  quota  di  compartecipazione
regionale alla spesa sanitaria prevista a  legislazione  vigente.  Si
configura,  pertanto,  il  contrasto  con  l'art.  53   del   decreto
legislativo  n.  118  del  2011,   che   testualmente   prevede   per
l'accertamento «la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che  da'
luogo  all'obbligazione  attiva   giuridicamente   perfezionata»   e,
inoltre, dispone che «(n)on possono essere riferite ad un determinato
esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non  venga
a scadenza nello stesso esercizio finanziario». 
    La disposizione contrasta, altresi', con il  principio  contabile
applicato    concernente    la    contabilita'    finanziaria,     e,
conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della
Costituzione in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni. 
7) Violazione dell'art. 81, comma terzo, Cost. 
    Gli articoli 34 e 35 della legge  regionale  impugnata  prevedono
l'autorizzazione all'accertamento in bilancio di contributi  pubblici
pari a 6.600 migliaia di euro in relazione ai  finanziamenti  di  cui
alla legge regionale n. 79 del 1975 e pari a 1.450 migliaia  di  euro
in relazione ai finanziamenti di cui alla legge regionale n.  15  del
1986. 
    Considerato  che  le  norme  regionali  richiamate   disciplinano
l'attivita' edilizia, non si comprende quali nuove o maggiori entrate
deriverebbero dalle disposizioni in questione. 
    In assenza del presupposto giuridico, non puo', dunque, ritenersi
consentito  l'accertamento   ipotizzato   dalla   Regione:   di   qui
l'illegittimita' costituzionale di entrambe le disposizioni  suddette
per contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
8) In relazione  all'art.  117,  comma  terzo,  Cost.  violazione  di
principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente,  del
«coordinamento della  finanza  pubblica».  Violazione  dell'art.  81,
comma terzo, Cost. 
    L'art.  45  della   legge   regionale,   rubricato   «Trattamento
integrativo personale in quiescenza EAS»,  introduce  nuovi  benefici
pensionistici con oneri  quantificati  dalla  disposizione  medesima,
tuttavia in assenza di elementi - non  rinvenibili  nella  (mancante)
relazione tecnica - che consentano di riscontrare la  correttezza  di
tale valutazione. 
    La sostenibilita' finanziaria  dei  citati  inquadramenti,  avuto
riguardo anche al rispetto delle misure di contenimento  della  spesa
di  personale  e  dei  vincoli  assunzionali,  non  appare   pertanto
assicurata dalla legge. 
    L'inosservanza di tali misure costituisce violazione al principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui  all'art.
117, terzo comma, della Costituzione, cui la Regione Sicilia, pur nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    Peraltro,  in  assenza  di  elementi  informativi  sufficienti  a
definire gli effetti  finanziari  della  disposizione  in  esame,  la
previsione normativa non appare idonea  ad  assicurare  la  copertura
finanziaria degli interventi previsti, in  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, della Costituzione. 
9) In relazione  all'art.  117,  comma  secondo,  lettera  l),  Cost.
violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia dell'«ordinamento civile». In relazione all'art.  117,  comma
terzo, Cost. violazione di principi fondamentali  nella  materia,  di
legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». 
    L'art. 66 della legge regionale,  intitolato  «Personale  addetto
alla catalogazione dei beni culturali» stabilisce che, entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore della  legge  regionale  medesima,  «si
provvede alla definizione  della  dotazione  organica  del  personale
dell'amministrazione  regionale  ricomprendente  il   personale   dei
catalogatori ed esperti, nel rispetto delle disposizioni di cui  agli
articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo n. 165/2001». 
    Si tratta di una disposizione che riguarda il  personale  di  cui
all'articolo l della legge regionale n. 24 del 2007, destinatario  di
una procedura di stabilizzazione in una  societa'  pubblica  (Servizi
ausiliari  Sicilia  SAS  s.p.a.),  al  fine  di   coprire   i   posti
dell'amministrazione regionale  che  sarebbero  risultati  vacanti  a
seguito della definizione della dotazione organica. 
    L'art. 66, dunque, nel ricomprendere immediatamente  il  suddetto
personale nella dotazione organica, a prescindere dalla necessita' di
coprire posti  vacanti,  risulta  non  in  linea  con  la  precedente
previsione e, malgrado il formale richiamo al rispetto degli articoli
6, 6-ter e 35 del decreto legislativo n. 165 del  2001,  si  pone  in
contrasto proprio con queste ultime disposizioni. 
    Infatti, la dotazione organica deve essere definita  in  base  al
piano dei fabbisogni (cfr. art. 6  decreto  legislativo  n.  165  del
2001)   e   non   puo'   mirare   all'assorbimento    di    personale
aprioristicamente determinato. 
    La disposizione de qua, pertanto, contrasta sia con  l'art.  117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, sia  con  il  comma  3
della medesima disposizione, recando le previsioni di cui al  decreto
legislativo n. 165 del 2001 principi fondamentali  che  costituiscono
per le Regioni a statuto speciale  e  per  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma  economico-sociale
della Repubblica. 
10) In relazione all'art.  117,  comma  secondo,  lettera  e),  Cost.
violazione della potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia della «tutela della concorrenza». 
    L'art. 69 della  legge  regionale,  intitolato  «Disposizioni  in
materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi», al comma  2,
stabilisce -attraverso un intervento  di  novellazione  dell'art.  67
della legge regionale n. 2 del 2002 - che  «(n)ella  Regione  non  si
applica l'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159». 
    Tale disposizione invade la competenza esclusiva dello  Stato  in
materia di tutela della concorrenza. 
    Ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 10 ottobre  2007,  n.
159, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n.  222,
rubricato «Disposizioni in materia  di  concorrenza  e  qualita'  dei
servizi essenziali nel  settore  della  distribuzione  del  gas»,  il
legislatore  nazionale  ha  demandato  ai  ministri  dello   sviluppo
economico e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e sentita la Conferenza unificata, la  determinazione  di  ambiti
territoriali minimi per lo svolgimento delle gare  per  l'affidamento
del servizio di distribuzione del gas. 
    Con lo stesso articolo, inoltre, «al fine di garantire al settore
della distribuzione di gas naturale maggiore  concorrenza  e  livelli
minimi di qualita' dei servizi essenziali», si e' altresi'  demandato
ai ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e  le
autonomie  locali,  sentita  la  Conferenza  unificata  e  su  parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'individuazione dei
criteri di gara e di valutazione dell'offerta per  l'affidamento  del
servizio di distribuzione di gas. 
    Entrambi i citati decreti interministeriali sono stati adottati e
gia' sono vigenti sul territorio italiano (si tratta, in particolare,
del decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e del  decreto  ministeriale
12 novembre 2011, n. 226). 
    La norma regionale stabilisce che, nel territorio  della  Regione
Siciliana, il citato art. 46-bis non debba trovare applicazione,  con
la  conseguenza  che,  nella   Regione   Siciliana,   la   gara   per
l'affidamento del servizio dovra'  essere  svolta  singolarmente  per
ciascun comune e secondo criteri disomogenei rispetto alla  normativa
applicata nel resto del territorio italiano. 
    Con sentenza n. 93 del 2017, la Corte, pronunciandosi appunto  su
una legge della Regione Siciliana  in  materia  di  servizi  pubblici
locali (nella circostanza, il servizio idrico integrato), ha chiarito
che «la disciplina concernente le  modalita'  dell'affidamento  della
gestione dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica  e'
riferibile alla competenza legislativa statale  in  tema  di  "tutela
della concorrenza". [ ... ]  La  deroga  introdotta  dal  legislatore
regionale  che   comporta   un   effetto   restrittivo   sull'assetto
competitivo del mercato di riferimento si pone  dunque  in  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.». 
    I servizi pubblici,  tra  cui  anche  la  distribuzione  del  gas
naturale, figurano tra le materie di potesta'  legislativa  regionale
concorrente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto  di  autonomia  della
Regione Sicilia (lettera h). 
    Tuttavia, come la Corte ha ribadito proprio nella sentenza teste'
richiamata, «le  materie  di  competenza  esclusiva  e  nel  contempo
"trasversali" dello Stato, come la  tutela  della  concorrenza  e  la
tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e
s), Cost., in  virtu'  del  loro  carattere  "finalistico",  "possono
influire su altre  materie  attribuite  alla  competenza  legislativa
concorrente  o  residuale  delle  Regioni  fino  ad  incidere   sulla
totalita'  degli  ambiti  materiali  entro  i  quali  si   applicano"
(sentenza n. 2 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n.
291, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e  n.  80  del
2006), come appunto accade nel caso  della  disciplina  del  servizio
idrico integrato». 
    Queste considerazioni si attagliano, a tutta evidenza,  anche  al
servizio pubblico locale della distribuzione del gas, con conseguente
illegittimita' della disposizione  regionale  censurata,  poiche'  in
contrasto con le esigenze di tutela della concorrenza, come declinate
dal legislatore nazionale con l'art. 46-bis del decreto-legge n.  159
del 2007 (convertito in legge n. 222/2007), nel quale sono definite -
con  disciplina  destinata,  appunto,  ad  applicarsi  su  tutto   il
territorio nazionale - le modalita' di svolgimento  e  i  criteri  di
partecipazione  alla  gara  per  l'affidamento  della  gestione   del
servizio della distribuzione del gas naturale. 
11) In relazione all'art.  117,  comma  terzo,  Cost.  violazione  di
principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del
«coordinamento della finanza pubblica». Violazione dell'art. 81 Cost. 
    L'art. 75, recante «Norme in materia di  sanita'  penitenziaria»,
incorre nei vizi in rubrica nei suoi commi 2, 3 e 4. 
    Il comma 2 dispone la proroga  al  30  giugno  2018  del  termine
contenuto nell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2016,
originariamente stabilito al 31 dicembre 2017, il quale  prevede  che
«(i)n attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo  15
dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione  tese
alla stabilizzazione del rapporto di  lavoro,  le  Aziende  sanitarie
provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 31 dicembre  2017  i
contratti del personale sanitario di cui alla legge 9  ottobre  1970,
n. 740». 
    La previsione di proroga al 30 giugno 2018, ampliando  il  limite
temporale di durata dei  predetti  contratti,  cosi'  come  delineato
dall'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 222 del 2015,
adottato  secondo  le  previsioni  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante  «Modalita'  e  criteri
per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale  delle  funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria»,
configura  una  violazione  dell'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Infatti, secondo il citato decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati
ai sensi della legge n. 740 del 1970 (ossia  il  personale  sanitario
addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli
organici  dell'Amministrazione  penitenziaria)   -   trasferiti   dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle  Aziende
sanitarie locali del Servizio sanitario  nazionale  -  continuano  ad
essere disciplinati dalla predetta legge fino alla relativa  scadenza
e, ove a tempo determinato, sono prorogati per la  durata  di  dodici
mesi. Decorso tale termine  gli  stessi  rapporti,  facenti  capo  ai
citati Dipartimenti, devono ritenersi esauriti. 
    Pertanto, il comma 2 dell'art. 75 della legge regionale  si  pone
in contrasto con le previsioni del richiamato decreto del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008  -  adottato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  (legge
finanziaria 2008) - che  costituiscono  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica,  nell'ambito  del  trasferimento  del  personale  sanitario
penitenziario al Servizio sanitario regionale. 
    Il comma 3 dell'art. 75 dispone che, nelle more  delle  procedure
di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le  Aziende  sanitarie
provinciali sono autorizzate a prorogare, sino al 31 dicembre 2018, i
rapporti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre  2015,
n. 222. 
    Al riguardo, merita premettere che la disposizione si  presta  ad
essere riferita sia al personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato che al personale con rapporto a tempo determinato. 
    Il comma 4 prevede, poi, che «(a)l  fine  di  non  disperdere  le
professionalita' gia' riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740
ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai  detenuti,  le
ASP sono autorizzate ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 ad indire procedure selettive rivolte al personale
di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 222/2015». 
    Al riguardo, non appare chiaro se le previste procedure selettive
siano a valere su risorse riconducibili al limite  di  spesa  di  cui
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010. 
    Sul punto, occorre  considerare  che  il  piano  di  reclutamento
speciale  previsto  in  via  transitoria  dall'art.  20  del  decreto
legislativo n. 75 del 2017, cui  rinvia  la  disposizione  regionale,
consente  di  utilizzare,  in  deroga  all'ordinario   regime   delle
assunzioni e per finalita' volte esclusivamente  al  superamento  del
precariato, le risorse dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78
del 2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
nel triennio 2015-2017. Tali risorse  possono,  quindi,  elevare  gli
ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a  tempo  indeterminato
previsti dalle norme vigenti, purche' siano destinate per intero alle
assunzioni a  tempo  indeterminato  del  personale  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dall'art.  20  e  nel  rispetto  delle  relative
procedure. 
    Cio'  premesso,  le  disposizioni  della  legge   regionale   non
consentono, per l'appunto, di  garantire  che  il  personale  che  si
intende stabilizzare sia attualmente impiegato con rapporto di lavoro
a tempo determinato a valere su risorse che soggiacciono al limite di
cui al richiamato art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. 
    Inoltre, le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono suscettibili
di  avere  risvolti  onerosi,  non   compatibili   con   la   cornice
economico-finanziaria programmata nel Piano di rientro dal  disavanzo
sanitario cui  la  Regione  Siciliana  e'  sottoposta,  che  peraltro
prevede specifici interventi finalizzati a tale finalita'. 
    Le disposizioni si pongono, quindi, anche in contrasto con l'art.
81 della Costituzione, oltre che con l'art. 117, terzo comma,  atteso
che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di
personale degli  enti  del  SSN  si  configurano  quali  principi  di
coordinamento della finanza pubblica. 
12) In relazione all'art.  117,  comma  terzo,  Cost.  violazione  di
principi fondamentali nelle materie, di legislazione concorrente, del
«coordinamento della finanza pubblica» e della «tutela della salute». 
    L'art.  82  della  legge  regionale,  rubricato  «Erogazione   di
attivita'  da  parte  di  strutture  private  accreditate»,   dispone
l'integrazione del budget da assegnare ad  alcune  strutture  private
accreditate che, in base a sentenze passate in  giudicato,  risultino
essere state vittime di richieste estorsive. 
    La  norma  finisce,  dunque,  per  utilizzare  un   criterio   di
assegnazione del budget stesso - l'essere stati vittima di  richieste
estorsive - non in linea con quelli previsti dal decreto  legislativo
n. 502 del 1992. 
    Il criterio di assegnazione del budget non  puo'  essere  slegato
dal fabbisogno assistenziale  programmato,  pena  la  violazione  dei
principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia, di
competenza concorrente, della tutela  della  salute,  oltre  che  dei
principi fondamentali che regolano  il  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
13) Violazione dell'art. 81, comma terzo, Cost. 
    L'art.  99   disciplina   interventi   vari   nell'ambito   della
programmazione  regionale  unitaria,  «salvi  e  impregiudicati   gli
interventi approvati con delibera CIPE n.  52  del  10  luglio  2017»
(cosi' il comma 1 dell'articolo). 
    Ora, gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14,
15 e 25 non hanno idonea copertura finanziaria in quanto  le  risorse
del Piano di Azione e Coesione -  Programma  Operativo  Complementare
(POC) Regione Siciliana 2014/2020  sono  programmate  ai  fini  della
realizzazione degli  interventi  approvati  dalla  delibera  CIPE  n.
52/2017, che il comma 1 fa espressamente «salvi e impregiudicati». 
    D'altronde, le previsioni secondo  cui  «l'Assessorato  regionale
delle attivita' produttive  e'  autorizzato  a  concedere  con  bando
contributi ... a valere sulle  risorse  PO  FESR  Sicilia  2014/2020»
(comma  18)  e  «l'Assessorato  regionale   dell'agricoltura,   dello
sviluppo rurale e della pesca mesca  mediterranea  e'  autorizzato  a
concedere con bando contributi...a  valere  sulle  risorse  PO  FEAMP
2014/2020»  (comma  19),  non  costituiscono  coperture   finanziarie
inidonee, poiche' le risorse del PO  FESR  Sicilia  e  del  PO  FEAMP
2014/2020, vincolate alla realizzazione delle  priorita'  dei  citati
programmi,  vengono  attivate  solo  sulla   base   delle   procedure
specifiche di gestione degli stessi, in coerenza con la normativa  UE
sui fondi SIE 2014-2020. 
    I  commi  sopra  citati  dell'art.  99  risultano,  pertanto,  in
contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    In relazione alle previsioni di cui ai commi 7, 9, 10, 13,  16  e
17, che finalizzano risorse a valere sul Fondo  sviluppo  e  coesione
2014-2020, nel presupposto che le  risorse  che  la  Regione  intende
riprogrammare siano quelle assegnate alla Regione  Siciliana  con  la
delibera n.  26  del  10  agosto  2016  per  il  finanziamento  degli
interventi ricompresi nel  Patto  di  sviluppo  sottoscritto  con  il
Governo il 10 settembre 2016, mette conto rilevare che  la  copertura
finanziaria non puo' considerarsi certa fino  all'espletamento  della
procedura di riprogrammazione. 
    Pertanto la norma dovrebbe esplicitare che l'utilizzo del FSC per
le finalita'  ivi  indicate  e'  subordinata  all'espletamento  della
procedura di riprogrammazione delle risorse  assegnate  alla  Regione
Siciliana a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi del comma 1. 
    In  assenza  di  tale  previsione,  anche  le  disposizioni   ora
esaminate risultano, pertanto, in  contrasto  con  l'art.  81,  terzo
comma, della Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte vorra' dichiarare  l'illegittimita'  degli  articoli  4  e  64,
dell'art. 17, dell'art. 20, 22, commi 3, 4, 14 e  15,  dell'art.  23,
dell'art. 31, commi 4 e 5, degli 34 e 35, dell'art. 45, dell'art. 66,
dell'art. 69, comma 2, dell'art. 75, commi 2, 3 e  4,  dell'art.  82,
dell'art. 99 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12,  14,  15  e  25  nonche'
commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17 della legge regionale  della  Sicilia  11
maggio 2018, n. 28. 
    Si produrra' copia autentica della  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri del 6 luglio 2018, con l'allegata relazione. 
        Roma, 10 luglio 2018 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Fiorentino