MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 10 agosto 2018 

Rettifica del decreto 30 ottobre  2017  relativo  alla  dichiarazione
dell'esistenza  del  carattere   di   eccezionalita'   degli   eventi
calamitosi verificatisi nella Regione Abruzzo. (18A05663) 
(GU n.202 del 31-8-2018)

 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI,  FORESTALI  E  DEL
                               TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dal decreto  legislativo  n.  82/2008,
che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425 (2017/XA); 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  convertito  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45 ed in particolare l'art. 15, comma 4  dove
e' stabilito, tra l'altro, che «Le  imprese  agricole  ubicate  nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  interessate  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  nonche'  nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche
di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al  25  gennaio
2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative  agevolate  a
copertura dei rischi, possono accedere agli interventi  previsti  per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»; 
  Visto il proprio decreto 30 ottobre 2017 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre  2017,  n.  263,  per
l'applicazione, nei  territori  delle  Province  di  Chieti,  Teramo,
l'Aquila e Pescara danneggiati dall'eccesso di  neve  dal  5  gennaio
2017 al 25 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di  solidarieta'
nazionale; 
  Vista la nota 23 gennaio 2018  con  la  quale  la  Regione  Abruzzo
chiede alcune rettifiche di individuazione delle aree colpite; 
  Considerato che la Regione Abruzzo con la suddetta nota ha chiarito
che il mancato inserimento  del  Comune  di  Rocca  San  Giovanni  in
provincia  di  Chieti  e'  stato  determinato  da  una   involontaria
omissione in sede di trascrizione dei  dati  che  non  ha  consentito
l'inserimento dei territori danneggiati; 
  Dato atto alla Regione  Abruzzo  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e s.m.i.; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nel dispositivo del decreto 30 ottobre  2017  di  dichiarazione  di
eccezionalita' dell'eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25  gennaio
2017,  per  la  Provincia  di  Chieti  sono  disposte   le   seguenti
rettifiche: 
  1.  il  Comune  di  Pennapiedimonte  e'  escluso  dall'elenco   dei
territori della Provincia di Chieti nei quali possono essere attivate
le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d) e  comma  3
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
  2. l'elenco dei comuni della Provincia di Chieti, nei quali possono
essere attivate le provvidenze di cui all'art. 5,  comma  2,  lettere
a), d) e comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  e'
integrato con il Comune di Rocca San Giovanni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio