N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2018
Ordinanza del 27 marzo 2018 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di S.N.. Processo penale - Casellario giudiziale - Previsione che nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall'interessato venga riportata l'iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. - Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"), artt. 24 e 25.(GU n.37 del 19-9-2018 )
TRIBUNALE DI GENOVA giudice dell'esecuzione Il Giudice, dott. Sergio Merlo, in sede di procedimento per incidente di esecuzione, iscritto in data 17 giugno 2017, su istanza del difensore di S.N. nato a il , a scioglimento della riserva di cui a verbale d'udienza 12 marzo 2018, ha emesso la seguente ordinanza: premesso che S.N. era imputato del seguente reato: violazione dell'art. 186-bis, comma 1, lettera a), comma 3, 2° periodo, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 perche' guidava in stato di ebbrezza con un valore accertato di tasso alcolemico di gr 1,96 per litro di sangue (si trattava di conducente nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di cat. B) con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e dell'ora notturna. Commesso in Genova, corso Solferino, il 15 settembre 2013 ore 3,30. Nel giudizio di cognizione, in data 11 gennaio 2016, l'imputato sottoscriveva il programma di messa alla prova con sospensione del procedimento per mesi sei e con la disposizione di «svolgere un lavoro di pubblica utilita' per tre volte la settimana, per un totale di 12 ore settimanali per tutto il periodo»; durante tale periodo, dal 13 gennaio 2016 al 4 luglio 2016, l'imputato si dimostrava «serio, costante nell'impegno e puntuale», come riferito dalla responsabile del consorzio sociale presso il quale ha svolto la prova. Nel contempo proseguiva l'attivita' di studente universitario e, maturata l'intenzione di continuare il proprio impegno nel sociale, presentava domanda per il servizio civile nazionale. Conseguentemente, dopo il periodo di sospensione, perveniva fa relazione conclusiva redatta dall'U.E.P.E., da cui emergeva che il comportamento tenuto dall'imputato era stato «improntato al rispetto delle prescrizioni stabilite»; la prova ebbe quindi esito positivo. Infine, il Tribunale di Genova, all'udienza del 16 settembre 2016, pronunciava sentenza ai sensi degli artt. 531 CPP, 168 ter CP e 464 septies CPP con cui dichiarava non doversi procedere in ordine al reato contestato in quanto estinto per esito positivo della messa alla prova. La sentenza veniva conseguentemente iscritta nel casellario giudiziale, come previsto dalla legge. Successivamente, S.N. provvedeva a richiedere il rilascio di predetto certificato generale uso privati, da esibire a fini lavorativi, e rilevava che, su di esso, era riportata l'iscrizione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (v. la produzione di detto certificato generale rilasciato in data 8 giugno 2017 all'interessato per uso amministrativo ai sensi dell'art. 24 decreto del Presidente della Repubblica n. 313/02); egli riteneva di essere gravemente pregiudicato da tale iscrizione, in particolare in ragione dell'auspicato ingresso nei mondo del lavoro, anche in considerazione della sua giovane eta'. In data 14 giugno 2017, S.N. faceva quindi ricorso a questo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinche' venisse ordinata la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale, rilasciato per uso privati, tuttavia precisando che la cancellazione dovesse avvenire «anche dal casellario uso giustizia atteso che la formulazione letterale della norma prevede l'estinzione del reato». Il P.M., in data 3 luglio 2017, formulava parere contrario, chiedendo al giudice dell'esecuzione di respingere il ricorso per infondatezza della domanda, in virtu' delle chiare previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 sul punto, che dispone, agli art. 24 e 25, il tipo di provvedimenti che non devono iscritti e non menziona la tipologia di sentenza emessa nei confronti di S (ai sensi dell'art. 464 septies CPP). Veniva fissata quindi udienza ai' sensi dell'art. 666 CPP; in questa sede la difesa formulava questione di costituzionalita' in relazione alla predetta previsione normativa, sulla quale anche il PM esprimeva perplessita', aderendo quindi all'istanza della difesa e il Tribunale si riservava. Si osserva che: Questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, come posta dalle parti'. L'oggetto della questione attiene richiesta di cancellazione dell'iscrizione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464 septies CPP nel certificato penale richiesto dall'interessato. Non si discute quindi dell'utilita' e necessita' dell'iscrizione della sentenza dichiarante l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nel casellario ad uso del giudice, necessaria in funzione della conoscibilita', da parte del giudice stesso, della storia giudiziaria del soggetto indagato/imputato ai ben conosciuti fini di legge (per la verifica, ad esempio, della recidiva). Tanto premesso, nel presente giudizio rileva la questione di costituzionalita' degli art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul cesellarlo giudiziale», per contrasto con gli articoli 3 e 27 comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la non iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. La questione appare rilevante in quanto, alla luce dell'attuale legislazione, il ricorso di S N dovrebbe essere respinto. La legislazione non lascia infatti spazio alcuno alla possibilita' di eliminare l'iscrizione della sentenza di cui sopra dal certificato generale del cesellarlo giudiziale richiesto dall'interessato, non comparendo il caso di specie tra le eccezione contemplate agli art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, La questione appare non manifestamente infondata con riguardo agli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione. Si devono prendere in considerazione gli art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, che contemplano una serie di eccezioni per le iscrizioni da riportare nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato. Di regola, infatti, certificato uso privati, cioe' quello rilasciato al privato, riporta tutte !e iscrizioni presenti nel certificato del casellario giudiziale, ovvero quello ad uso del giudice; in via di eccezione, nei casi contemplati dai due articoli, pur permanendo l'iscrizione dei provvedimenti nel certificato del casellario ad uso del giudice, viene concesso il beneficio che un determinato provvedimento non venga riportato, invece, nel cesellarlo generale richiesto dall'interessato, cioe' dal privato. Come gia' accennato, fra tali eccezioni il legislatore contempla fattispecie non riconducibili ne' analoghe al caso in oggetto tra cui, peraltro, ipotesi di fattispecie ben piu' gravi come, ad esempio, quella prevista alla lettera e), avente ad oggetto i provvedimenti di condanna con applicazione della pena su concorde richiesta delle parti e i decreti penali e quella prevista alla lettera a) (condanne riportanti il beneficio di cui all'art. 175 CP). Quindi, proprio in considerazione dei casi contemplati dalla norma (non previsione di iscrizione di sentenze di condanna), si puo' desumere un'ingiusto trattamento per i casi come quello in oggetto ove, a seguito di un esito positivo della messa alla prova, non viene emessa una sentenza di condanna. Ecco perche', cosi' come gli art. 24 e 25 prevedono l'eccezione, per l'iscrizione nel casellario generale uso privati, di casi come quelli appena citati, a maggior ragione tale eccezione dovrebbe essere prevista anche per una fattispecie come quella in parola, certamente meno grave. In tal senso, quindi, sussiste violazione del principio di uguaglianza e, anzi, sussiste una vera e propria discriminazione tra casi di diversa gravita' (si pensi alle condanne in relazione alle quali il giudice dispone la c.d. non menzione: si tratta di sentenze di' condanna, a differenza di quella in parola). Sussiste inoltre violazione dell'art. 27 comma 3 della Costituzione, e quindi del principio della funzione rieducativa della pena. Infatti, non si vede come l'iscrizione nel casellario generale richiesto dall'interessato possa assolvere a funzione rieducativa quando, in presenza di un esito positivo della messa alla prova, il soggetto si trova tutt'altro che ad essere favorito nel percorso di reinserimento sociale; anzi, egli e' certamente pregiudicato dalla menzione della sentenza in oggetto, riguardante un reato estinto, e in ordine al quale non si e' svolta istruttoria alcuna, nel certificato uso privati. Evidente quindi il pregiudizio procurato dall'iscrizione nel caso descritto, che rende ragionevolmente piu' difficile l'inserimento lavorativo, specie in considerazione -come in questo caso- della giovane eta' dell'interessato.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata - per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale formulata dalla difesa di S N in relazione alle seguenti disposizioni di legge: art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato venga riportata l'iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito. Genova, 19 marzo 2018 Il Giudice dell'esecuzione: Merlo