REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 6 

  Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari. 
(GU n.36 del 22-9-2018)

 
(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 52/1980 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge  regionale  28  ottobre
1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari),  sono
inseriti i seguenti: 
    «5-bis. In esito al controllo  della  Corte  dei  conti  previsto
dalla normativa statale, gli eventuali saldi  attivi  della  gestione
annuale dei contributi di cui al presente articolo  sono  versati  al
bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante
dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti  per  spese
di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese  di
funzionamento rendicontate per il  medesimo  periodo;  il  versamento
deve essere effettuato  entro  un  termine  fissato  dall'Ufficio  di
presidenza  e  il  mancato  versamento   determina   la   sospensione
dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento. 
    5-ter.  La  disposizione  di  cui  al  comma  5-bis   non   trova
applicazione  qualora  il  totale  delle   spese   di   funzionamento
rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50  per  cento
dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo  periodo
e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari
cui  siano  state  corrisposte  meno  di  dodici  quote  mensili   di
contributi per spese di funzionamento nel corso  dell'annualita'  cui
si riferisce il rendiconto.». 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 5-bis e  5-ter,  della
legge regionale n.  52/1980,  come  inseriti  dal  comma  1,  trovano
applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva a  quella
in cui entra in vigore la presente legge. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Data a Trieste, addi' 21 febbraio 2018 
 
                            SERRACCHIANI 
 
  (Omissis).