GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 27 settembre 2018 

Indicazioni relative  alle  istanze  che  devono  ritenersi  comprese
nell'ambito degli affari pregressi di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 455). (18A06386) 
(GU n.231 del 4-10-2018)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa  Giovanna  Bianchi  Clerici,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei   dati,   di   seguito
«regolamento»); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione  dei  dati  personali»  (di  seguito
«Codice»); 
  Considerato che il regolamento trova applicazione negli ordinamenti
degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018 (art. 99, par. 2); 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 101/2018, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla
data  di  pubblicazione  dell'avviso  del  Garante,  i  soggetti  che
dichiarano il loro attuale interesse possono  presentare  al  Garante
medesimo  motivata  richiesta  di  trattazione  dei  reclami,   delle
segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare  (c.d.  affari
pregressi) «pervenuti entro la predetta data»; 
  Considerato, altresi', che la predetta  richiesta  non  riguarda  i
reclami e le segnalazioni di cui si e' gia' esaurito  l'esame  «o  di
cui il Garante ha gia' esaminato  nel  corso  del  2018  un  motivato
sollecito o una richiesta di trattazione», o per i quali  il  Garante
medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di  propria  denuncia,  che
sui fatti oggetto di istanza e' in corso un procedimento penale (art.
19, comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018); 
  Considerato  che  la  formulazione  delle   predette   disposizioni
potrebbe ingenerare dubbi interpretativi, sotto il profilo  temporale
e  sostanziale,  in  ordine  alla  sua  applicabilita'  alle  istanze
presentate a questa autorita' a partire dal 25 maggio 2018; 
  Ritenuto, quindi, di dover fornire un opportuno chiarimento,  anche
in coerenza con il regolamento, riguardante  le  istanze  che  devono
ritenersi ricomprese nell'ambito degli affari  pregressi  e,  quindi,
oggetto di eventuale richiesta di trattazione da parte di coloro  che
dichiarino il loro perdurante  interesse  alla  relativa  definizione
ovvero di trattazione da parte di questa autorita'; 
  Ritenuto che la disposizione di cui al citato art. 19, comma 1, del
decreto legislativo n. 101/2018, concernente le  istanze  riguardanti
la  trattazione  di  affari  pregressi  aventi  ad  oggetto  reclami,
segnalazioni e richieste di verifica  preliminare,  debba  intendersi
riferita  unicamente  agli   istituti   disciplinati,   dal   Codice,
antecedentemente alle modifiche  ad  esso  apportate  in  conseguenza
dell'applicazione della normativa europea. Tale interpretazione  deve
ritenersi fondata sia nella circostanza che il  diritto  di  proporre
reclami o segnalazioni fondati  sulla  nuova  disciplina,  prevalendo
sulle fonti interne eventualmente  contrastanti,  non  e'  derogabile
(art. 77 del regolamento; articoli da 141  a  144  del  Codice,  come
novellati dal decreto legislativo n. 101/2018), sia  nel  fatto  che,
successivamente alla menzionata data di applicazione del regolamento,
l'istituto della verifica preliminare risulta  incompatibile  con  il
regolamento medesimo; 
  Ritenuto, pertanto, che all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 19
del decreto legislativo n. 101/2018, la locuzione «entro la  predetta
data ...», debba intendersi riferita al 24 maggio 2018; 
  Considerato, altresi', che le norme sul procedimento amministrativo
e il regolamento n. 1/2007 riguardante le  procedure  interne  presso
l'autorita'  aventi  rilevanza  esterna   (pubblicato   in   Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 14 dicembre 2007 e in www.gpdp.it - doc.  web  n.
1477480)  portano  a  ritenere  che  l'esame  dei  reclami  o   delle
segnalazioni di cui  al  regime  previgente  normativo  trovi  inizio
nell'invio di un avviso di avvio del relativo  procedimento,  di  una
richiesta di elementi o esibizione di documenti ovvero di altro  atto
recettizio diretto al titolare o all'istante (articoli 6, 9, 10 e  14
del regolamento n. 1/2007); 
  Ritenuto, quindi, che la disposizione di cui  al  citato  art.  19,
comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018, concernente i reclami e
le segnalazioni sottratte all'esigenza di una loro sollecitazione  da
parte dei soggetti che  dichiarano  il  loro  attuale  interesse,  in
quanto sono gia' stati esaminati a seguito  di  un  sollecito  o  una
richiesta di trattazione, debba intendersi riferita ai reclami  e  le
segnalazioni per i quali l'istante  abbia  ricevuto  da  parte  degli
uffici  di  questa  autorita'   la   comunicazione   di   avvio   del
procedimento, anche mediante  una  richiesta  di  informazioni  o  di
esibizione di documenti a terze parti ovvero all'istante stesso; 
  Ritenuto, pertanto,  che  al  comma  2  dell'art.  19  del  decreto
legislativo n. 101/2018, la locuzione «il Garante ha gia' esaminato»,
debba intendersi riferita  ai  casi  in  cui  gli  uffici  di  questa
autorita' abbiano gia' inviato all'istante la comunicazione di  avvio
del procedimento o di  altro  atto  recettizio,  anche  mediante  una
richiesta di informazioni o di esibizione di documenti a terze parti; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante,  n.
1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                         Tutto cio' premesso 
                             il Garante: 
 
  a) ai sensi degli articoli 57, par. 1, del regolamento e 154, comma
1, lettera f), del Codice, come novellato dal decreto legislativo  n.
101/2018, ai fini della  corretta  applicazione  delle  disposizioni,
fornisce le indicazioni di cui in premessa in relazione alle  istanze
che devono ritenersi ricomprese nell'ambito degli affari pregressi di
cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 101/2018; 
  b) dispone che copia del presente provvedimento  sia  trasmessa  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
      Roma, 27 settembre 2018 
 
                                       Il Presidente e relatore: Soro 
 
Il segretario generale: Busia