AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Emla» (18A06311) 
(GU n.232 del 5-10-2018)

 
       Estratto determina AAM/PPA n. 806 del 17 settembre 2018 
 
    E' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  EMLA,
anche nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
    Confezioni: 
      «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g - A.I.C.  n.  027756081
(in base 10) 0UH1KK (in base 32); 
      «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 3 cerotti occlusivi -
A.I.C. n. 027756105 (in base 10) 0UH1L9 (in base 32); 
      «25 mg/g + 25 mg/g crema» 3 tubi da 5 g + 8 cerotti occlusivi -
A.I.C. n. 027756117 (in base 10) 0UH1LP (in base 32); 
      «25 mg/g + 25 mg/g crema» 5 tubi da 5 g - A.I.C.  n.  027756129
(in base 10) 0UH1M1 (in base 32); 
      «25 mg/g + 25 mg/g crema» 5 tubi da 5 g + 12 cerotti  occlusivi
- A.I.C. n. 027756143 (in base 10) 0UH1MH (in base 32); 
      «25 mg/g + 25 mg/g crema» 5 tubi da 5 g + 25 cerotti  occlusivi
- A.I.C. n. 027756156 (in base 10) 0UH1MW (in base 32); 
      «25 mg/g + 25 mg/g crema» 25 tubi da 5 g - A.I.C. n.  027756168
(in base 10) 0UH1N8 (in base 32); 
      «25 mg/g + 25 mg/g crema» 25 tubi da 5 g + 50 cerotti occlusivi
- A.I.C. n. 027756170 (in base 10) 0UH1NB (in base 32). 
    Sono  autorizzate,  per  adeguamento  agli  Standard  Terms,   le
descrizioni delle confezioni autorizzate da: 
      A.I.C. n. 027756016 - «2,5% + 2,5% crema» 1 tubo da  5  g  +  2
cerotti occlusivi; 
    a: 
      A.I.C. n. 027756016 - «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g +
2 cerotti occlusivi; 
    da: 
      A.I.C. n. 027756028 - «2,5% + 2,5% crema» 5 tubi da 5  g  +  10
cerotti occlusivi; 
    a: 
      A.I.C. n. 027756028 - «25 mg/g + 25 mg/g crema» 5 tubi da 5 g +
10 cerotti occlusivi; 
    da: 
      A.I.C. n. 027756030 - «2,5% + 2,5% crema» tubo 30 mg; 
    a: 
      A.I.C. n. 027756030 - «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1  tubo  da  30
mg. 
    E' inoltre autorizzata la variazione B.V.b.1.b) come  di  seguito
indicata: aggiornamento del fascicolo qualita' destinato ad applicare
le conclusioni di un procedimento di rinvio dell'Unione, con modifica
dei produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      AstraZeneca AB Astraallen, Gärtunaporten SE-151 85 - Sodertalje
(Svezia); 
      Recipharm Karlskoga AB Björkbornsvägen 5, SE-691 33 - Karlskoga
(Svezia); 
      AstraZeneca UK Limited,  Silk  Road  Business  Park,  SK10  2NA
Macclesfield Cheshire (Regno Unito); 
      AstraZeneca GmbH, DE-22880Tinsdaler Weg 183 (Germania). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Principi attivi: Lidocaina e prilocaina 
    Numero di procedura: n. SE/H/1430/001-002/IB/003/G 
    Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Dublin 24, 3016 Lake  Drive,  Citywest  Business
Campus, Irlanda (IE). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni,  dedicata  ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata
classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura:  RR  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica per le confezioni sino a 5 tubi,  RNR  medicinali
soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per  volta  per  le
confezioni da 10 e 25 tubi. 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.