IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto, in particolare, l'art. 72, par. 1, del citato regolamento
(CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di
presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle
DOP o IGP, i vini della relativa denominazione di origine o
indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle
disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009,
fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo
regolamento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale
per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE)
n. 607/2009;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali 26 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione
vinicola e, in particolare, l'art. 4, comma 1, ai cui sensi e'
fissato al 15 novembre di ciascun anno il termine di presentazione
delle dichiarazioni di vendemmia;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti
procedurali per il rilascio ai soggetti interessati
dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e
IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e
dell'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 23
dicembre 2015, ai cui sensi gli specifici decreti di autorizzazione
all'etichettatura transitoria si applicano alle produzioni derivanti
da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che gli stessi
entrino in vigore antecedentemente all'inizio di detta campagna
vendemmiale (1° agosto di ciascun anno);
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale e' stato
prorogato al 15 novembre 2018 il termine del 1° agosto 2018 di cui
all'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, concernente la
data di entrata in vigore degli specifici decreti di autorizzazione
all'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, limitatamente alle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019,
uniformando detto termine a quello previsto per la presentazione
delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 4, comma 1, del
citato decreto 26 ottobre 2015;
Considerato che il predetto decreto 2 agosto 2018, come motivato
nelle premesse dello stesso, e' stato adottato, in via del tutto
eccezionale per la corrente campagna vendemmiale 2018/2019, in
conseguenza della ritardata nomina del Comitato nazionale vini DOP e
IGP di cui all'art. 40 della citata legge n. 238/2016, avvenuta con
il recente decreto del Ministro n. 7337 del 30 luglio 2018, al fine
di consentire ai produttori interessati di potersi avvalere, per la
corrente vendemmia, delle disposizioni relative alle domande di
modifica dei disciplinari di produzione delle specifiche DOP o IGP,
le quali, ai sensi del richiamato decreto 7 novembre 2012, sono in
attesa di essere valutate dal predetto nuovo Comitato nazionale per
il previsto parere, fatto salvo l'esito positivo di detta procedura,
ivi compresa la valutazione da parte del Ministero delle eventuali
istanze avverse alle singole proposte di modifica dei disciplinari in
questione, a seguito della pubblicazione di dette proposte nella
Gazzetta Ufficiale per un periodo di almeno sessanta giorni, nonche'
la trasmissione alla Commissione UE delle medesime domande e la
successiva adozione da parte del Ministero dei relativi decreti di
etichettatura transitoria di cui trattasi;
Considerato che la prima riunione di insediamento del citato nuovo
Comitato nazionale vini DOP e IGP si e' tenuta il 6 settembre 2018 e
che, a seguito dell'adozione del regolamento interno e della nomina
delle relative commissioni operative, lo stesso Comitato ha iniziato
ad esaminare le domande di modifica in questione a decorrere dalla
prima riunione utile tenutasi in data 20 settembre 2018;
Tenuto conto che i richiamati tempi procedurali previsti dagli
articoli 7, 8, 9, 10 e 13 del citato decreto 7 novembre 2012, con
particolare riguardo al periodo di sessanta giorni previsto per la
pubblicizzazione nella Gazzetta Ufficiale delle proposte di modifica
dei disciplinari in questione, non consentono di fatto il rispetto
del termine del 15 novembre 2018 di cui all'articolo unico del
richiamato decreto ministeriale 2 agosto 2018;
Ritenuto, pertanto, al fine di non generare false aspettative nei
produttori interessati alle modifiche dei disciplinari in questione,
in merito alla eventuale rivendicazione delle relative produzioni per
la corrente vendemmia 2018, di dover, a titolo di autotutela,
revocare il predetto decreto 2 agosto 2018;
Decreta:
Articolo unico
1. E' revocato il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato
sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
16 agosto 2018, recante la proroga del termine di cui all'art. 1 del
decreto ministeriale 23 dicembre 2015, concernente la data di entrata
in vigore degli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE)
n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,
limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale
2018/2019.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2018
Il direttore generale: Abate