N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 agosto  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Basilicata -  Disposizioni  in
  materia di sanita' convenzionata  -  Riconoscimento  di  indennita'
  aggiuntive ai medici di continuita' assistenziale. 
- Legge della Regione Basilicata 27 giugno 2018, n. 10  (Disposizioni
  in materia sanitaria), intero testo, e, in  particolare,  artt.  1,
  commi 1 e 2, e 2. 
(GU n.40 del 10-10-2018 )
    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale  97163520584),  in  persona  del  Presidente  p.t.,  ex  lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello  Stato  (codice
fiscale 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege  in  Roma,
Via    dei    Portoghesi    n.    12,    fax     06-96514000,     pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  ,  nei  confronti  della  Regione
Basilicata, in persona del  Presidente  della  giunta  regionale  pro
tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  della
legge regionale del 27 giugno 2018 n. 10,  recante  «Disposizioni  in
materia sanitaria», pubblicata sul BUR Basilicata n. 26 del 29 giugno
2018. 
    La legge della Regione Basilicata del  27  giugno  2018,  n.  10,
recante  «Disposizioni  in  materia  sanitaria»,   presenta   profili
d'illegittimita'  costituzionale  in  quanto  invade  la   competenza
esclusiva statale in materia di «ordinamento civile»,  in  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ledendo altresi'  il
precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost. 
    In particolare. 
    1)  L'art.  1  rubricato  «Disposizioni  in  materia  di  sanita'
convenzionata», al comma 1, dispone che «Fino all'approvazione  della
delib. G.R. n. 347 del 3 maggio 2017, le indennita' aggiuntive di cui
all'art. 35, comma 1, dell'Accordo  integrativo  regionale  approvato
con delib. G.R.  n.  331  dell'11  marzo  2008,  sono  da  intendersi
riconosciute  in  quanto  correlate  ai  servizi  resi  da  tutto  il
personale medico operante nel settore delle prestazioni assistenziali
della  medicina  convenzionata  a  garanzia   del   miglioramento   e
dell'integrazione dell'assistenza medica ai cittadini». Il successivo
comma 2 precisa che «le indennita' di cui al  comma  1  si  intendono
finalizzate  alla  remunerazione  delle  particolari   e   specifiche
condizioni  di  disagio  e  difficolta'  in  cui  vengono   rese   le
prestazioni sanitarie al fine di garantire i  livelli  essenziali  di
assistenza  e  del  contributo   offerto,   anche   in   termini   di
disponibilita', allo svolgimento di tutte le attivita'.». A sua volta
l'art. 35 dell'Accordo integrativo regionale, richiamato dalla  norma
regionale in esame, al comma 1, prevede che ai medici di  continuita'
assistenziale spetti un compenso aggiuntivo  pari  a  «4  euro  l'ora
quale indennita'  per  i  rischi  derivanti  dalla  peculiarita'  del
servizio svolto». 
    Le disposizioni regionali in esame riconoscono pertanto ai medici
di continuita' assistenziale, fino alla data  di  approvazione  della
delibera della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, un compenso
aggiuntivo,  che,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1,  dell'Accordo
integrativo regionale sopra menzionato, e' pari a euro  4/ora,  quale
indennita' per i rischi legati alla tipologia dell'incarico e per  le
particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta'  in  cui
vengono rese le prestazioni sanitarie. 
    Il riconoscimento del predetto compenso  aggiuntivo  si  discosta
dai principi che ispirano l'Accordo Collettivo Nazionale  di  settore
che regola le attribuzioni degli incarichi ai medici  di  continuita'
assistenziale,  preposti  ad  assicurare  prestazioni   assistenziali
territoriali non differibili. 
    In particolare, l'art. 67, comma 1, dell'ACN 29 luglio  2009,  di
modifica dell'ACN del 2005 stabilisce che «Il medico  di  continuita'
assistenziale assicura le prestazioni sanitarie  non  differibili  ai
cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla  sede  di
servizio». Il comma 17 del medesimo articolo stabilisce  inoltre  che
«Il medico di  continuita'  assistenziale  partecipa  alle  attivita'
previste dagli Accordi regionali e aziendali.  Per  queste  attivita'
vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente
agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano.  Tali
attivita' sono primariamente orientate, in  coerenza  con  l'impianto
generale del presente Accordo, a promuovere la piena integrazione tra
i diversi professionisti della Medicina generale, anche  mediante  la
regolamentazione di eventuali attivita' ambulatoriali». 
    Dalla formulazione di tali disposizioni emerge che ai  medici  di
continuita' assistenziale possono essere attribuite  altre  attivita'
che si aggiungono alle  normali  funzioni  istituzionali,  ma  queste
ulteriori attivita' devono essere stabilite dagli Accordi  collettivi
regionali e aziendali e per  la  remunerazione  delle  stesse  devono
essere previste quote variabili aggiuntive di compenso. Non  possono,
invece, essere previsti compensi aggiuntivi, volti ad indennizzare il
medico per le  particolari  e  specifiche  condizioni  di  disagio  e
difficolta' in cui vengono rese  le  prestazioni  sanitarie  da  esso
svolte, posto che, come sopra indicato, le predette  quote  variabili
aggiuntive  costituiscono  la  possibile  remunerazione  delle   sole
attivita'  attribuite  al  medico  in  aggiunta  rispetto  a   quelle
istituzionali e la corresponsione  del  relativo  compenso  prescinde
dalle   particolari   condizioni   in   cui e'    resa    l'attivita'
assistenziale. 
    Inoltre, pur avendo l'art. 23 dell'Accordo  collettivo  nazionale
29 luglio 2009  (di  modifica  all'art.  72,  comma  1,  dell'Accordo
collettivo nazionale 23  marzo  2005)  eliminato  il  riferimento  ai
«compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attivita' svolta», va
tuttavia segnalato che l'art. 72, nella nuova formulazione,  contiene
pur  sempre  il  riferimento  alla   rideterminazione   dell'onorario
professionale  prevedendo  che  «A  far  data  dal  1°  gennaio  2008
l'onorario professionale di cui all'art. 72,  comma  1,  dell'ACN  23
marzo 2005 e' rideterminato in euro 22.03 per ogni ora  di  attivita'
svolta...»; tale riferimento deve, ad  ogni  modo,  intendersi  quale
trattamento omnicomprensivo. 
    Alla luce di quanto rappresentato, con le previsioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'art. 1, la legge regionale in questione esercita una
competenza non propria, atteso che, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,
prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il rapporto tra
il servizio sanitario regionale, i medici di medicina  generale  e  i
pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni  di
durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali. 
    Ed invero, quando -  come  nel  caso  in  esame  -  un  contratto
collettivo nazionale determina, negli ambiti di  disciplina  ad  esso
riservati da una legge dello Stato, le materie e  i  limiti  entro  i
quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non e'
consentito ad una legge regionale derogare  a  quanto  in  tal  senso
disposto dal contratto collettivo nazionale. 
    Pertanto l'art. 1 della  legge  in  esame  invade  la  competenza
esclusiva  in  materia  di  «ordinamento  civile»,  alla   quale   e'
riconducibile la contrattazione collettiva, in  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera 1), Cost.,  ledendo  altresi'  l'esigenza
connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3,
Cost., di garantire l'uniformita', sul  territorio  nazionale,  delle
regole  fondamentali  di  diritto  che  disciplinano  i  rapporti  in
questione. 
    2)  All'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   1   consegue
l'incostituzionalita' dell'art. 2 della legge in esame.  Tale  norma,
riguardante le «Procedure per il recupero dei crediti», prevede  che,
in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art.  1,  non  si
dia attuazione alle procedure di recupero delle somme  percepite  dai
medici di continuita' assistenziale, a titolo di indennita', ai sensi
dell'art. 35 comma 1, alinee  1,  2  e  6,  dell'Accordo  integrativo
regionale sopra menzionato. 
    La norma regionale in esame - che dispone la rinuncia al recupero
di somme che, come sopra descritto, sono state indebitamente  erogate
-  ribadisce,  infatti,  attribuendogli  maggior  intensita',  quanto
disposto dall'art. 1, incorrendo  pertanto,  per  i  medesimi  motivi
esposti al punto 1),  negli  stessi  vizi  di  costituzionalita'  che
inficiano l'art. 1. 
    Pertanto gli articoli 1 e 2 della  legge  in  esame,  e  l'intera
legge regionale avente carattere normativo omogeneo (essendo composta
di soli tre articoli tra loro inscindibilmente connessi), invadono la
competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», alla
quale e' riconducibile la contrattazione  collettiva,  in  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera  1),  Cost.,  ledendo  altresi'
l'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di  cui
all'art.  3,  Cost.,  di  garantire  l'uniformita',  sul   territorio
nazionale, delle regole fondamentali di diritto  che  disciplinano  i
rapporti in questione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per i motivi esposti la  norma  regionale  sopra  indicata  viene
impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai  sensi  dell'art.  127
Cost., come da delibera del Consiglio dei Ministri in data  8  agosto
2018. 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nei sensi sopra  esposti  della  legge  della  Regione
Basilicata del 27  giugno  2018,  n.  10,  recante  «Disposizioni  in
materia sanitaria». 
    Roma, 13 agosto 2018 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni