N. 185 SENTENZA 25 settembre - 12 ottobre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Terzo settore - Accreditamento e finanziamento dei Centri di servizio
  per il volontariato - Organismo nazionale di controllo e  Organismi
  territoriali di controllo: composizione e funzioni - Fondo  per  il
  finanziamento  di  progetti  e  attivita'  di  interesse  generale:
  modalita' di funzionamento e di utilizzo delle relative risorse. 
- Decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  recante  «Codice  del
  Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b),  della
  legge 6 giugno 2016, n. 106», artt. 61, comma 2, 62, comma  7,  64,
  65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73. 
-   
(GU n.41 del 17-10-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giovanni  AMOROSO,   Francesco   VIGANO',   Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 61,  comma
2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art.
73, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  l,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno  2016,  n.  106»,  promossi  con  ricorsi  della
Regione Veneto e della Regione Lombardia, notificati il 29  settembre
- 5 ottobre 2017,  depositati  in  cancelleria  il  9  ottobre  2017,
iscritti rispettivamente ai nn. 79 e 80 del registro ricorsi  2017  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  47,  prima
serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del  25  settembre  2018  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Ezio Zanon per la Regione Veneto, Andrea Manzi
per la Regione Veneto e per la Regione Lombardia, Piera  Pujatti  per
la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato  Marina  Russo  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con  due  ricorsi,  di  contenuto  sostanzialmente  identico,
spediti per la notificazione il 29 settembre 2017 e depositati  il  9
ottobre 2017, la Regione Veneto (reg. ric.  n.  79  del  2017)  e  la
Regione Lombardia (reg. ric. n.  80  del  2017)  hanno  promosso,  in
riferimento agli artt. 3, 76, 97, 114, 117,  terzo  e  quarto  comma,
118,  119  e  120  della  Costituzione  e  al  principio   di   leale
collaborazione, questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.
61, comma 2, 62,  comma  7,  64,  65  e  72,  quest'ultimo  anche  in
relazione all'art. 73, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma  2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
    2.- Premettono le parti ricorrenti che l'art.  l  della  legge  6
giugno 2016, n. 106 (Delega al  Governo  per  la  riforma  del  Terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale) ha delegato il  Governo  al  riordino  e  alla  revisione
organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative al "Terzo settore", mediante la  redazione  di  un  apposito
codice, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art.  20,
commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa, e successive modificazioni). 
    In attuazione della delega, il Governo ha  circoscritto  l'ambito
dell'intervento  normativo,  individuando  le  attivita'  d'interesse
generale che devono essere esercitate  per  il  perseguimento,  senza
scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'
sociale. Il vasto  orizzonte  di  tali  attivita'  determinerebbe  un
rilevante impatto su numerosi ambiti  materiali  affidati  alle  cure
delle Regioni, oltre a testimoniare la stretta correlazione esistente
tra  le  stesse  attivita'  e  il  territorio,  con  la   conseguente
necessita' di conformare i servizi d'interesse  generale  in  ragione
delle specifiche e particolari esigenze  territoriali.  Cio',  a  sua
volta, comporterebbe il riconoscimento in capo  alle  Regioni  di  un
ruolo centrale, anche e soprattutto nella definizione delle priorita'
d'intervento  e  della   politica   sociale   da   attuare   per   il
soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni locali. 
    In via preliminare, dunque, sarebbe necessario  valutare:  da  un
lato, per quali aspetti la disciplina di cui al  d.lgs.  n.  117  del
2017 afferisca alle competenze esclusive dello Stato  in  materia  di
«ordinamento   civile»,   «tutela   della   concorrenza»,    «sistema
tributario»  e   «determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale»; dall'altro lato, invece,
per  quali  profili  essa   competa   all'autonomia   legislativa   e
amministrativa, oltreche' politica, delle Regioni. 
    In  particolare,  la  disciplina  regolatoria  che  definisce  la
natura, il funzionamento e la strutturazione degli enti facenti parte
del Terzo settore, quali soggetti  di  diritto  privato,  sembrerebbe
senza dubbio ricadere  nell'ambito  dell'«ordinamento  civile».  Allo
stesso modo, la disciplina  tributaria,  pur  ove  determini  in  via
indiretta  indirizzi  di  politica  sociale  in  grado  di   limitare
l'autonomia  regionale,  potrebbe  ritenersi  afferente  al   sistema
tributario. Parimenti, le varie disposizioni dirette a evitare che il
regime di favore per i soggetti del Terzo settore possa  alterare  la
libera concorrenza sarebbero annoverabili nell'ambito  della  «tutela
della concorrenza». E analoghe considerazioni potrebbero farsi per la
definizione dei livelli minimi ed essenziali dei servizi  sociali  da
assicurare sull'intero territorio nazionale. 
    Diversamente, le  disposizioni  che  configurano  un  modello  di
amministrazione articolata sarebbero estranee agli  ambiti  materiali
di competenza esclusiva  dello  Stato.  Tali  disposizioni,  infatti,
inciderebbero sull'autonomia delle Regioni nelle scelte  di  politica
sanitaria, turistica, sociale, culturale, che alle stesse  competono.
E cio' varrebbe soprattutto nei casi  in  cui  non  sia  previsto  un
adeguato coinvolgimento delle autonomie territoriali, che subirebbero
cosi' un pregiudizio senza alcuna forma di compensazione. 
    2.1.- Cio' premesso, in primo  luogo  sarebbero  illegittimi  gli
artt. 61, comma 2, 62, comma 7, e 64 del d.lgs. n. 117 del 2017,  per
violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.,
oltreche' del principio di leale collaborazione di cui  all'art.  120
Cost. 
    L'art. 64 del d.lgs.  n.  117  del  2017  disciplina  l'Organismo
nazionale di controllo (da qui: ONC), definito quale  fondazione  con
personalita' giuridica di diritto privato, costituita con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con  il  compito  di
esercitare, per finalita' di interesse generale, funzioni d'indirizzo
e di controllo sui Centri di servizio per il  volontariato  (da  qui:
CSV), enti associativi di secondo grado preposti allo svolgimento  di
attivita' di supporto tecnico,  formativo  e  informativo  del  Terzo
settore.  Tra  le  funzioni  dell'ONC  rientrano,   in   particolare:
l'amministrazione del Fondo unico nazionale (da qui: FUN), costituito
per il finanziamento dei CSV (art. 62 del d.lgs. n.  117  del  2017);
l'individuazione del  numero  di  enti  accreditabili  come  CSV  nel
territorio  nazionale;  la  definizione  degli  indirizzi  strategici
generali  da  perseguirsi  attraverso  le   risorse   del   FUN;   la
determinazione dell'ammontare del finanziamento stabile triennale dei
CSV, con la relativa ripartizione annuale  e  territoriale,  su  base
regionale. 
    2.1.1.- A detta delle ricorrenti,  l'ONC,  pur  qualificato  alla
stregua di una  fondazione  con  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, rivestirebbe  un  ruolo  decisorio  nel  sistema  del  Terzo
settore, sia sotto il profilo gestorio e finanziario, sia per  quanto
riguarda  la  definizione  degli  indirizzi  strategici  generali  da
perseguire attraverso le risorse del FUN.  Il  che,  unito  alla  sua
costituzione  mediante  atto  amministrativo,  alla   sua   compagine
rigorosamente  predeterminata  ex  lege   e   ai   rilevanti   poteri
sanzionatori  attribuitigli  e  giustiziabili   avanti   al   giudice
amministrativo (art. 66 del d.lgs. n. 117 del  2017),  renderebbe  la
natura di tale soggetto sostanzialmente pubblicistica. 
    Di tale natura sarebbero indice,  altresi',  quelle  attribuzioni
idonee a incidere significativamente sulla strutturazione dell'intero
sistema del Terzo settore,  influenzando  in  modo  rilevante  ambiti
materiali di competenza regionale. 
    Verrebbe in rilievo, in particolare, la previsione dell'art.  61,
comma 2, che attribuisce all'ONC la determinazione del numero di enti
accreditabili come CSV  nel  territorio  nazionale,  secondo  criteri
quantitativi eccezionalmente derogabili solo in ragione di specifiche
esigenze territoriali. Il sistema dei CSV, infatti, costituirebbe  la
chiave di volta dell'intera disciplina del Terzo settore e, pertanto,
la potesta'  attribuita  all'ONC  di  determinarne  la  distribuzione
territoriale avrebbe un'assoluta  rilevanza  in  ordine  al  concreto
svolgimento delle  politiche  pubbliche  a  esso  afferenti.  Il  che
renderebbe  indispensabile  riconoscere  in  capo  alle  Regioni  uno
specifico ruolo partecipativo, istruttorio e codecisorio, concorrendo
le stesse al funzionamento del sistema. 
    La rappresentanza delle Regioni  nell'ONC,  invece,  sarebbe  del
tutto marginale e irrilevante, poiche' l'art. 64,  comma  2,  lettera
e), del d.lgs. n. 117 del 2017 prevede un solo membro di  derivazione
regionale, designato dalla Conferenza Stato-Regioni.  Nessun  rilievo
assumerebbe, inoltre, la previsione degli organismi  territoriali  di
controllo (da qui: OTC) di cui all'art. 65  del  d.lgs.  n.  117  del
2017; tali organismi, infatti, non solo sarebbero privi  di  autonoma
soggettivita' giuridica, ma svolgerebbero compiti meramente esecutivi
e istruttori, senza rilevanza decisoria. 
    La denunciata illegittimita'  costituzionale  si  manifesterebbe,
per tali ragioni, sia riguardo all'art. 64, nella parte  in  cui  non
prevede un'adeguata partecipazione degli enti territoriali,  sia  con
riferimento all'art. 61, comma 2, nella parte in cui non e' stabilito
che la determinazione dell'ONC sia assunta previo parere o intesa  in
sede di «conferenze intergovernative». 
    Analoghe  considerazioni  si  potrebbero   prospettare   riguardo
all'art. 62, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017, che affida  all'ONC
la determinazione dell'ammontare del finanziamento stabile  triennale
dei CSV, nonche' il compito di stabilirne la ripartizione  annuale  e
territoriale,   su   base    regionale.    Infatti,    determinazioni
amministrative dell'ONC, aventi un rilevante impatto sulle  politiche
regionali nei vari ambiti del Terzo settore, verrebbero assunte senza
un adeguato coinvolgimento delle Regioni. 
    Da   tali   considerazioni    si    dovrebbe    concludere    per
l'illegittimita' costituzionale dell'intero art. 64, nella  parte  in
cui non prevede un'adeguata partecipazione  regionale  all'organo  di
amministrazione dell'ONC ovvero  non  impone  che  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma 5 avvenga previo  parere  o  intesa  con  le
Regioni, quanto meno mediante il sistema delle conferenze. 
    2.1.2.- Non varrebbe a sanare  il  deficit  di  costituzionalita'
delle  disposizioni  impugnate  il  riferimento   al   principio   di
sussidiarieta' orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma,  Cost.,
in quanto il riconoscimento di un ruolo attivo  del  cittadino  nello
svolgimento di attivita' d'interesse generale non  potrebbe  assumere
un carattere tale da espropriare o confliggere con la  naturale  cura
dell'interesse pubblico affidato alle Regioni e agli enti pubblici in
generale. 
    Il fatto che le attivita'  d'interesse  generale  possano  essere
svolte anche da privati, non implicherebbe, infatti, una sostituzione
da  parte  di  questi  ai  pubblici  poteri.   Invece,   proprio   il
riconoscimento  di  una  rilevanza  pubblica  dell'attivita'  privata
imporrebbe una regolamentazione, anche autoritativa, che assicuri  il
coordinamento degli sforzi pubblici e privati nel soddisfacimento del
superiore interesse generale. 
    Un   organismo   quale   l'ONC,   apparentemente    privato    ma
sostanzialmente  pubblico,  proprio  al  fine   di   garantire   tale
coordinamento e un adeguato  sistema  di  esercizio  dei  compiti  di
controllo, dovrebbe avere una composizione in cui siano rappresentati
gli enti  territoriali,  che  vedono  coinvolte  numerose  competenze
proprie nell'ambito del Terzo settore.  Ragion  per  cui  sarebbe  lo
stesso art. 118, quarto comma, Cost.  a  comprovare  come  la  scarsa
rappresentativita'  delle   Regioni   nell'ONC   costituisca   motivo
d'illegittimita' costituzionale dell'art. 64 del d.lgs.  n.  117  del
2017. 
    2.1.3.-  Tale  carenza  strutturale  dell'ONC   sarebbe   idonea,
inoltre, a determinare una violazione del principio di eguaglianza ex
art. 3 Cost., nonche' del principio di buon andamento di cui all'art.
97 Cost. Infatti, il riconoscimento in capo alle Regioni di un  ruolo
attivo nel sistema amministrativo del Terzo settore costituirebbe  un
requisito essenziale per il proficuo  e  sostanziale  soddisfacimento
degli interessi generali sottesi alle attivita' in parola, garantendo
prestazioni sociali che assicurino l'eguaglianza  dei  cittadini,  in
termini  di  materiale  soddisfacimento  dei  loro  bisogni,  nonche'
l'efficiente coordinamento tra  l'esercizio  dei  pubblici  poteri  e
l'iniziativa privata. 
    2.2.- In secondo luogo, sarebbero altresi' illegittimi gli  artt.
64 e 65 del d.lgs. n. 117 del 2017, in quanto lesivi degli  artt.  3,
76, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonche' del principio
di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    2.2.1.- La disciplina contenuta nell'art. 64, relativo all'ONC, e
nell'art. 65, concernente gli OTC, in particolare, violerebbe  l'art.
76  Cost.,  con  una  compromissione  delle  attribuzioni   regionali
costituzionalmente riconosciute  (a  tal  proposito  si  richiama  la
sentenza n. 236 del 2013). 
    L'art. 5, comma l, lettera f),  della  legge  n.  106  del  2016,
infatti,  ha  previsto,  quali  principi  e  criteri  direttivi,   la
revisione  del  sistema  di  programmazione  e  di  controllo   delle
attivita'  e  della  gestione  dei  CSV,  svolta  mediante  organismi
regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano  nazionale.
Dunque, il legislatore delegante avrebbe indicato  l'attribuzione  di
poteri decisori in  capo  a  organismi  regionali  o  sovraregionali,
affidando  al  livello  centrale  statale  unicamente  un  ruolo   di
coordinamento. 
    Il tradimento dei principi e dei criteri direttivi della legge di
delegazione sarebbe evidente e si riverbererebbe in una lesione delle
competenze legislative e amministrative delle Regioni,  di  cui  agli
artt. 114, 117 e 118 Cost., oltreche' in una violazione del principio
di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. Infatti, come  gia'
evidenziato, gli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 117 del  2017  avrebbero
attribuito i sopra enunciati poteri in capo all'ONC,  lasciando  agli
organismi regionali un ruolo meramente  esecutivo  e  privo  di  ogni
autonomo rilievo decisorio.  Tra  l'altro,  la  stessa  distribuzione
territoriale degli OTC sarebbe irragionevole, se si tiene  conto  che
la Regione Veneto, con riferimento a un'area demografica di oltre sei
milioni di abitanti, parteciperebbe a un organismo che accorpa Veneto
e Friuli-Venezia  Giulia,  mentre  la  Liguria  e  la  Calabria,  con
popolazioni   notevolmente   inferiori,   avrebbero   un    organismo
territorialmente dedicato. 
    2.2.2.- Tale accentramento a livello statale, non previsto e  non
voluto  dal  legislatore  delegante  e  in  grado  di  sacrificare  e
marginalizzare i bisogni specifici e peculiari dei diversi territori,
si porrebbe irragionevolmente in contraddizione anche con gli artt. 3
e 97 Cost. Il che, anche  in  questo  caso,  si  tradurrebbe  in  una
menomazione delle competenze regionali. 
    2.3.- Da  ultimo,  sarebbe  illegittimo  l'art.  72  (secondo  la
Regione Veneto anche in relazione all'art. 73) del d.lgs. n. 117  del
2017, per violazione degli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, e 118
Cost., nonche' del principio di leale collaborazione di cui  all'art.
120 Cost. 
    2.3.1.- L'art. 72 disciplina le modalita' di funzionamento  e  di
utilizzo delle risorse del «Fondo per il finanziamento di progetti  e
attivita' di interesse generale nel terzo settore», istituito  presso
il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al  fine  di
sostenere lo svolgimento di attivita' d'interesse generale rientranti
nell'ambito  del   Terzo   settore,   attraverso   il   finanziamento
d'iniziative  e   di   progetti   promossi   da   organizzazioni   di
volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale   e   fondazioni
comprese tra i soggetti del Terzo settore. 
    Siffatto fondo, finanziando con rilevanti risorse lo  svolgimento
di attivita' di interesse generale di cui all'art. 5  del  d.lgs.  n.
117  del  2017,  sotto  forma  di  puntuali  iniziative  e  progetti,
inciderebbe significativamente  su  numerosi  settori  di  competenza
regionale, alterando la capacita'  e  comprimendo  l'autonomia  degli
enti territoriali nell'amministrare i correlati interessi pubblici. 
    Come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale in  materia
di  fondi   statali,   «[l]'esigenza   di   rispettare   il   riparto
costituzionale delle  competenze  legislative  fra  Stato  e  Regioni
comporta altresi' che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di
competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti
di programmazione e di riparto  dei  fondi  all'interno  del  proprio
territorio»  (sentenza  n.  16  del  2004;  nello  stesso  senso   e'
richiamata la sentenza n. 189 del 2015). Ove  cio'  non  avvenga,  il
ricorso a  finanziamenti  ad  hoc  potrebbe  divenire  uno  strumento
indiretto, ma pervasivo, d'ingerenza dello Stato nell'esercizio delle
funzioni degli  enti  territoriali,  nonche'  di  sovrapposizione  di
politiche  e   di   indirizzi   governati   centralmente   a   quelli
legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria
competenza. 
    Nel caso di specie, invece, sarebbe il solo Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali a determinare gli  obiettivi  generali,  le
aree prioritarie d'intervento e le linee di  attivita'  finanziabili,
nonche' quali debbano essere i soggetti attuatori, senza alcuna forma
d'intervento, ne' istruttorio, ne' decisorio, ne' programmatorio,  da
parte delle Regioni.  Le  concrete  modalita'  di  funzionamento  del
fondo, quindi, si porrebbero  in  aperto  contrasto  con  l'autonomia
amministrativa e legislativa delle  Regioni,  laddove  si  vengano  a
finanziare interventi o progetti afferenti a  materie  di  competenza
regionale. La mancata previsione di  ogni  apporto  partecipativo  da
parte  delle  Regioni  determinerebbe,  inoltre,  una   lesione   del
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    Quanto sin qui affermato troverebbe  conferma  nell'art.  73  del
d.lgs. n. 117 del 2017,  ove  il  legislatore,  nel  destinare  altre
risorse finanziarie al sostegno del Terzo settore, ha fatto  espresso
riferimento al finanziamento  di  «interventi  in  materia  di  Terzo
settore di competenza del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali». Il che consentirebbe, nel caso specifico,  di  giustificare
la previsione di un potere decisorio unilaterale in capo allo  stesso
Ministero, non afferendo ne' interferendo il vincolo di  destinazione
delle risorse  finanziarie  del  fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali rispetto ad ambiti materiali attribuiti alla competenza delle
Regioni. 
    2.3.2.- La denunziata  alterazione  del  riparto  di  competenze,
peraltro, sarebbe idonea a ledere  il  principio  di  buon  andamento
dell'agire  pubblico  di  cui  all'art.  97  Cost.  -  a   detrimento
dell'interesse  dei  cittadini  e  del  proficuo  svolgimento   delle
attivita' sociali d'interesse generale afferenti al Terzo settore - e
il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,  poiche'  vi
sarebbero severi rischi di sovrapposizioni, se non  contrapposizioni,
nell'ambito delle politiche sociali da perseguire  a  soddisfacimento
dei bisogni emersi nei vari territori. 
    3.- Con due atti d'identico contenuto, depositati il 13  novembre
2017, si e' costituito  in  entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato,  chiedendo  che  le  questioni  promosse  dalle
Regioni ricorrenti siano dichiarate infondate. 
    3.1.- In via preliminare la difesa statale asserisce che,  com'e'
noto, il complesso delle materie di competenza esclusiva dello  Stato
e' definito  dall'art.  117  Cost.  e  si  caratterizzerebbe  per  la
presenza di elementi dinamici, che manterrebbero in capo  allo  Stato
stesso un ruolo di rilievo, in forza del loro carattere  trasversale.
E' il caso, ad esempio, della  competenza  a  determinare  i  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio  nazionale,  anche
in ragione della forte connotazione sociale che ispira tutte le norme
costituzionali. 
    La  materia  del  Terzo  settore  -  piu'   di   ogni   altra   -
ricomprenderebbe in se' una pluralita' di competenze,  che  investono
anche altri settori, con i quali s'intersecherebbero strettamente. Al
pari dell'ambiente e della  concorrenza,  dunque,  il  Terzo  settore
costituirebbe una di quelle materie per le  quali  la  giurisprudenza
costituzionale riconosce allo Stato il potere di fissare standard  di
tutela  uniformi  sull'intero  territorio  nazionale,  potendo  cosi'
interessare molte delle materie di competenza concorrente o  primaria
regionale. Secondo la  giurisprudenza  costituzionale,  infatti,  non
tutti gli ambiti indicati  nel  secondo  comma  dell'art.  117  Cost.
sarebbero configurabili come materie in senso  stretto,  poiche'  «in
alcuni casi si tratta piu' esattamente di competenze del  legislatore
statale idonee a investire una pluralita' di  materie»  (sentenza  n.
407 del 2002). 
    Alla competenza esclusiva  statale  e'  assegnata,  tra  l'altro,
anche la tutela della libera concorrenza del mercato, settore su  cui
inciderebbe la disciplina regolatoria del Terzo settore, nella  parte
in cui definisce il regime fiscale e di favore dei relativi soggetti.
Proprio con  particolare  riferimento  al  tema  della  tutela  della
concorrenza,  con  la  sentenza  n.  14  del  2004  questa  Corte  ha
sottolineato l'intendimento del legislatore costituzionale  del  2001
di unificare in capo allo Stato strumenti di politica  economica  che
attengono  allo  sviluppo  dell'intero  Paese,  «strumenti  che,   in
definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati  gli  uni
per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati a  equilibrare  il
volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico». 
    3.2.- Venendo alle censure relative agli artt. 61, comma  2,  62,
comma 7, e 64 del  d.lgs.  n.  117  del  2017,  secondo  l'Avvocatura
generale  dello   Stato,   con   riferimento   all'asserita   lesione
dell'autonomia regionale nelle materie di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., la sovrapposizione  dei  due  piani  di  riparto  delle
competenze andrebbe considerata alla luce, da un lato, del  principio
di  salvaguardia  della  centralita'  dell'intervento  programmatorio
statale,   dall'altro,   del   riconoscimento   della    possibilita'
d'integrazione delle disposizioni statali da parte delle Regioni  (e'
richiamata la sentenza n. 282 del 2002). 
    Riguardo all'asserita lesione dell'art. 117, quarto comma, Cost.,
invece,  la  giurisprudenza  costituzionale  sarebbe   costante   nel
ritenere che non si possa ricondurre una disciplina legislativa  alla
potesta' residuale regionale per il solo fatto che il suo oggetto non
sia immediatamente riferibile a una delle materie elencate nei  commi
secondo e terzo dell'art. 117 Cost. (sono richiamate le  sentenze  n.
370 e n. 303 del 2003). 
    Proprio in tale ottica, pertanto, le disposizioni censurate dalle
Regioni troverebbero  giustificazione,  con  conseguente  superamento
delle  doglianze  attinenti  a  tutti  i   parametri   costituzionali
invocati. 
    3.3.- Quanto alla violazione dell'art.  76  Cost.,  asseritamente
prodotta dalla disciplina contenuta negli artt. 64 e 65 del d.lgs. n.
117 del 2017, la difesa statale osserva che la  rappresentanza  delle
Regioni all'interno dell'ONC risponderebbe pienamente ai  criteri  di
cui all'art. 5, comma l, lettera f), della legge  n.  106  del  2016,
atteso che la necessita' di garantire  l'uniformita'  della  qualita'
dei servizi erogati dai  soggetti  del  Terzo  settore  su  tutto  il
territorio nazionale non consentirebbe di frazionare in maniera netta
le attribuzioni dello Stato e delle Regioni. 
    Il nuovo codice del Terzo settore, infatti,  offrirebbe,  per  la
prima volta, una disciplina organica della materia,  a  beneficio  di
tutte le realta' territoriali. 
    3.4.- Da ultimo, riguardo all'art. 72 del d.lgs. n. 117 del  2017
varrebbero le osservazioni sopra articolate in merito alla necessita'
d'interpretare  la  sovrapposizione  dei  piani  di   riparto   delle
competenze tra Stato e Regioni, da un lato, con la salvaguardia della
centralita' dell'intervento programmatorio statale,  dall'altro,  con
il riconoscimento  alle  Regioni  della  possibilita'  d'integrazione
delle disposizioni statali. 
    4.- Entrambe le parti  ricorrenti  hanno  depositato  memorie  in
prossimita' dell'udienza, confermando  e  integrando  le  conclusioni
rassegnate nei ricorsi. 
    4.1.- In particolare, in relazione al primo e al  secondo  gruppo
di censure, secondo la Regione  Veneto  le  ragioni  d'illegittimita'
costituzionale del  d.lgs.  n.  117  del  2017  non  sarebbero  state
superate dall'adozione  da  parte  del  Consiglio  dei  ministri  del
decreto   legislativo,   intitolato   «Disposizioni   integrative   e
correttive al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  recante
"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 1,  lettera
b), della legge 6  giugno  2016,  n.  106"».  Non  avrebbero  trovato
accoglimento,   infatti,   i   rilevi   della   Commissione    affari
costituzionali del Senato, che aveva chiesto  la  soppressione  degli
artt. 61, comma 2, e 62,  comma  7,  del  d.lgs.  n.  117  del  2017,
sottolineando  altresi'  che,  nel  regolare  l'ONC  e  gli  OTC,  la
disciplina legislativa non avrebbe valorizzato adeguatamente il ruolo
delle strutture di  controllo  territoriali,  alle  quali  verrebbero
affidate funzioni meramente esecutive o istruttorie, in contrasto con
quanto previsto dalla delega. 
    Riguardo all'art. 72 del d.lgs.  n.  117  del  2017,  invece,  la
Regione Veneto sottolinea  che  il  decreto  correttivo  avrebbe  si'
previsto l'introduzione della previa intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni  sull'atto  d'indirizzo  relativo  al  «Fondo  per   il
finanziamento di progetti e attivita' di interesse generale nel Terzo
settore».  Tuttavia,  allo  stato  non  vi  sarebbero  elementi   per
escludere che  si  sia  provveduto,  senza  il  coinvolgimento  della
Conferenza Stato-Regioni, all'adozione di tale atto  d'indirizzo.  Il
che renderebbe tuttora sussistente l'interesse a ricorrere. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Veneto (reg. ric. n. 79 del  2017)  e  la  Regione
Lombardia (reg. ric. n. 80 del 2017) hanno promosso,  in  riferimento
agli artt. 3, 76, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e  120
della Costituzione e al principio di leale collaborazione,  questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma  7,
64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore,
a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della  legge  6  giugno
2016, n. 106». 
    2.- In considerazione dell'identita'  delle  norme  denunciate  e
delle censure proposte i due giudizi devono essere riuniti per essere
trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia. 
    3.- Un primo gruppo di censure riguarda gli artt.  61,  comma  2,
62, comma 7 e 64  del  d.lgs.  n.  117  del  2017,  che  disciplinano
l'Organismo nazionale di controllo (da qui:  ONC),  attribuendo  allo
stesso funzioni di governo del sistema del "Terzo settore", tra  cui,
in particolare, l'individuazione del  numero  di  enti  accreditabili
come Centri di  servizio  per  il  volontariato  (da  qui:  CSV)  nel
territorio nazionale, nonche' la  determinazione  dell'ammontare  del
finanziamento stabile triennale dei CSV, con la relativa ripartizione
annuale e territoriale, su base regionale. 
    3.1.- Secondo le ricorrenti tali  disposizioni  violerebbero  gli
artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e  118  Cost.,  oltreche'  il
principio di leale collaborazione di cui all'art.  120  Cost.,  nella
parte in  cui  non  prevedono  un'adeguata  partecipazione  regionale
all'organo di amministrazione  dell'ONC,  ovvero  non  impongono  che
l'esercizio delle funzioni svolte dallo stesso avvenga previo  parere
o intesa con  le  Regioni,  quanto  meno  attraverso  le  «conferenze
intergovernative». 
    4.- Un secondo gruppo di censure concerne, invece, gli artt. 64 e
65 del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'ONC e gli organismi
territoriali di controllo (da qui: OTC). 
    4.1- Asseriscono le  Regioni  ricorrenti  che  tali  disposizioni
sarebbero lesive degli artt. 3, 76, 97, 117, terzo e quarto comma,  e
118 Cost., nonche' del  principio  di  leale  collaborazione  di  cui
all'art.  120  Cost.,  in  quanto  il  legislatore  delegato  avrebbe
accentrato in capo all'ONC tutte le funzioni di governo  del  sistema
del Terzo settore, in contrasto con i principi di cui  alla  legge  6
giugno 2016, n. 106 (Delega al  Governo  per  la  riforma  del  Terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale),  che  prevederebbe,  invece,  l'attribuzione  di  poteri
decisori  in  capo  a  organismi  regionali  o  sovraregionali,   con
conseguente lesione delle competenze costituzionali delle Regioni  di
cui agli artt. 114, 117 e 118 Cost. 
    5.- Infine, e' impugnato l'art. 72 del d.lgs.  n.  117  del  2017
(secondo la Regione Veneto  anche  in  relazione  all'art.  73),  che
disciplina le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle  risorse
del «Fondo per il finanziamento di progetti e attivita' di  interesse
generale nel terzo settore», istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, al fine di  sostenere  lo  svolgimento  di
attivita' di interesse  generale  rientranti  nell'ambito  del  Terzo
settore, attraverso il finanziamento d'iniziative e progetti promossi
da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
e fondazioni. 
    5.1.- Tale disciplina violerebbe  gli  artt.  97,  117,  terzo  e
quarto  comma,  e  118  Cost.,  nonche'   il   principio   di   leale
collaborazione  di  cui  all'art.  120  Cost.,  poiche'   inciderebbe
significativamente  su  numerosi  settori  di  competenza  regionale,
comprimendo l'autonomia degli enti territoriali  nell'amministrare  i
correlati interessi pubblici, senza che siano previste  modalita'  di
coinvolgimento delle Regioni riguardo alla determinazione dei criteri
di ripartizione del fondo sui rispettivi territori e di distribuzione
delle relative risorse. 
    6.-  In  via  preliminare,  va  evidenziato   che   le   Regioni,
nell'epigrafe e nelle conclusioni dei rispettivi  ricorsi,  censurano
tutte le disposizioni impugnate anche in relazione all'art. 119 Cost.
Tale parametro, tuttavia, non  e'  poi  richiamato  espressamente  in
relazione alle specifiche questioni, ne' le parti ricorrenti svolgono
alcuna puntuale argomentazione riguardo alle ragioni per le quali  le
disposizioni impugnate violerebbero  lo  stesso  parametro.  Siffatta
carenza di motivazione, pertanto,  rende  le  questioni  promosse  in
riferimento all'art. 119 Cost. inammissibili (ex  plurimis,  sentenze
n. 245 e n. 105 del 2017, n. 251 e n. 153 del 2015). 
    7.- Devono quindi essere esaminate le questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma  7,  64  e  65  del
d.lgs. n. 117 del 2017, promosse in riferimento  agli  artt.  3,  97,
114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost.  e  al  principio  di
leale collaborazione. 
    7.1.- In via preliminare, va precisato che l'art. 18 del  decreto
legislativo  3  agosto  2018,  n.   105,   intitolato   «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.
117, recante: "Codice del Terzo settore,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2,  lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106"»  ha
parzialmente modificato l'art. 65, comma 2, del  d.lgs.  n.  117  del
2017, rideterminando il numero degli OTC. Per quanto qui d'interesse,
in particolare con  riferimento  al  ricorso  della  Regione  Veneto,
l'attuale formulazione della disposizione non prevede piu'  un  unico
OTC per Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma un organismo per  ciascuna
Regione. 
    Tale  modifica  non  rileva  ai  fini   dello   scrutinio   delle
disposizioni impugnate, tenuto conto che oggetto  di  censura  e'  il
complessivo assetto organizzativo del sistema degli  OTC  e  dell'ONC
disciplinato dagli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 117 del 2017,  di  cui
la disposizione modificata costituisce soltanto un  limitato  aspetto
(richiamato dalle ricorrenti piu' che altro a scopo esemplificativo). 
    Si  tratta  di  modifiche  marginali   e   prive   di   carattere
satisfattivo, tra l'altro limitate a profili d'interesse di una  sola
delle ricorrenti, che non mutano i termini delle questioni, le quali,
pertanto, possono trasferirsi sul testo dell'art. 65  del  d.lgs.  n.
117 del 2017 oggi in vigore (tra le tante, sentenze n. 219 del 2013 e
n. 193 del 2012). 
    7.2.- Nel merito le questioni non sono fondate. 
    7.2.1.- La legge n. 106 del 2016 e il  d.lgs.  n.  117  del  2017
delineano il Terzo settore come il complesso dei soggetti di  diritto
privato che esercitano, in via esclusiva o  principale,  una  o  piu'
attivita' d'interesse generale per il perseguimento, senza  scopo  di
lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e  di  utilita'  sociale,
mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualita'  o  di
produzione e scambio di beni e servizi, in attuazione  del  principio
di sussidiarieta'. 
    Siffatte attivita', con specifico riferimento al  volontariato  -
prima ancora che venisse enunciato nella Costituzione il principio di
sussidiarieta', ora inscritto nell'art. 118 Cost. - erano state  gia'
ricondotte  da  questa  Corte  all'ambito  delle   liberta'   sociali
garantite dall'art. 2 Cost., in quanto poste in  essere  da  soggetti
privati  che  operano  per  scopi  di  utilita'   collettiva   e   di
solidarieta' sociale (sentenze n. 500 del 1993, n. 355, n. 202  e  n.
75 del 1992). Si tratta di attivita' assai  eterogenee  e,  pertanto,
risulta evidente che il Terzo settore, come gia' il volontariato, non
possa  essere  configurato  quale  "materia"  in  senso  stretto.  La
relativa disciplina, quindi, sfugge  a  una  rigida  classificazione,
poiche' le attivita' in questione sono destinate a svolgersi nei piu'
diversi ambiti materiali, sia  di  competenza  dello  Stato,  sia  di
competenza regionale. 
    Se questo vale per le attivita', e'  tuttavia  innegabile  che  i
soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti  di  diritto  privato,
per quanto attiene  alla  loro  conformazione  specifica,  alla  loro
organizzazione e  alle  regole  essenziali  di  correlazione  con  le
autorita' pubbliche, ricadono tipicamente nell'«ordinamento  civile».
L'«ordinamento civile», com'e' noto, comprende tali discipline,  allo
scopo  di  garantire   l'uniformita'   di   trattamento   sull'intero
territorio nazionale, in  ossequio  al  principio  costituzionale  di
eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 97  del  2014,
n. 290 del 2013, n. 123 del 2010 e n. 401  del  2007),  oltreche'  di
assicurare  l'«essenziale  e  irrinunciabile  autonomia»   che   deve
caratterizzare i soggetti del  Terzo  settore  (sentenza  n.  75  del
1992), nel rispetto dell'art. 118, quarto comma, Cost.  (sentenze  n.
301 e n. 300 del 2003). 
    7.2.2.- Cio' premesso, nel sistema disegnato dal  d.lgs.  n.  117
del 2017 un ruolo peculiare e' attribuito ai CSV  (artt.  61  e  63),
enti  costituiti   in   forma   di   associazione   riconosciuta   da
organizzazioni di volontariato e da altri soggetti del Terzo settore.
A tali soggetti spetta la funzione di organizzare, gestire ed erogare
servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e
rafforzare la presenza e il  ruolo  dei  volontari,  con  particolare
riferimento alle organizzazioni di volontariato. Per  lo  svolgimento
di tali attivita' i soggetti che vogliono essere  riconosciuti  quali
CSV sono accreditati presso le pubbliche amministrazioni, sulla  base
di specifici requisiti  e  caratteristiche.  Le  attivita'  dei  CSV,
infine, sono finanziate attraverso un fondo (il FUN),  alimentato  da
contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (art. 62). 
    L'art. 64 del d.lgs. n. 117 del 2017 ha previsto l'istituzione di
un apposito  organismo,  l'ONC,  al  fine  di  svolgere  le  funzioni
d'indirizzo,  controllo  e  vigilanza  sui  CSV.  Si  tratta  di  una
fondazione con personalita' giuridica di diritto privato,  costituita
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a  cui
spettano, in particolare l'amministrazione  del  FUN,  la  fissazione
degli indirizzi strategici  generali  da  perseguirsi  attraverso  le
relative risorse, il riparto su base regionale del finanziamento  dei
CSV, nonche' l'accreditamento degli stessi. 
    La natura di organismo di controllo e di supporto  dell'attivita'
di soggetti di diritto privato si  riverbera  sulla  struttura  dello
stesso ONC. I suoi componenti, infatti, sono designati principalmente
dai vari attori sociali del Terzo settore,  con  particolare  rilievo
per le fondazioni di origine bancaria (sette membri su un  totale  di
tredici).  Solo  due  membri  sono  designati  dalle  amministrazioni
pubbliche, nello specifico  uno  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e uno dalla Conferenza Stato-Regioni. 
    Le funzioni dell'ONC, inoltre, sono esercitate  in  raccordo  con
gli  OTC  (art.  65).  Tali  organismi,  sebbene  privi  di  autonoma
personalita' giuridica, svolgono rilevanti funzioni di controllo  sui
CSV del territorio  di  riferimento.  Essi  sono  disciplinati  dando
rappresentanza maggioritaria anche in questo  caso  ai  soggetti  del
Terzo settore (sempre con  una  predominanza  delle  designazioni  da
parte delle fondazioni di origine bancaria, lasciando alle Regioni  e
alle Province autonome la scelta di due componenti degli  organismi).
Gli OTC effettuano attivita' di tipo istruttorio per l'accreditamento
dei  CSV  e  hanno  poteri  rilevanti  nel  controllo  sugli  stessi,
vigilando sulla permanenza dei requisiti di accreditamento e piu'  in
generale sulla legittimita' e  sulla  correttezza  dell'attivita'  di
tali soggetti in relazione all'uso delle risorse  del  FUN.  Inoltre,
spettano agli OTC anche il riparto tra i CSV  collocati  in  ciascuna
Regione del finanziamento deliberato dall'ONC,  nonche'  l'ammissione
al finanziamento della relativa programmazione. 
    La  natura  dei  CSV  quali  soggetti  di  diritto  privato   che
interagiscono con tutta  la  rete  del  Terzo  settore,  al  fine  di
promuoverne e facilitarne le attivita', porta la disciplina del  loro
regime giuridico entro la potesta' esclusiva statale  in  materia  di
«ordinamento civile». 
    Tali conclusioni  devono  essere  estese  anche  alla  disciplina
dell'ONC. Il  legislatore  statale,  infatti,  ha  attribuito  a  una
fondazione di  diritto  privato  funzioni  d'indirizzo,  controllo  e
vigilanza  su  soggetti  che  agiscono   nell'ambito   dei   rapporti
privatistici.  Ancorche'  la  fondazione  sia  costituita  con   atto
ministeriale, non si tratta di una  forma  di  governo  pubblico  del
Terzo  settore,  bensi'  della  regolamentazione   di   assetti   che
concernono i rapporti tra soggetti di diritto privato, in  attuazione
del principio di sussidiarieta' di cui all'art.  118,  quarto  comma,
Cost.; principio che si realizza anche attraverso la collocazione  di
funzioni di vigilanza e di controllo  entro  la  trama  dei  rapporti
interprivati. 
    Non  c'e'  dubbio  che  la  scelta   del   legislatore   statale,
nell'attuazione della delega di cui all'art. 5, comma 1, lettera  f),
della legge  n.  106  del  2016,  sia  stata  caratterizzata  da  una
impostazione piu' accentrata di altre parimenti  possibili.  La  qual
cosa puo' aver generato la pur  erronea  opinione  che  ci  si  trovi
innanzi a un organismo pubblico. Ma cosi' non e', poiche' rimane  pur
sempre  la  disciplina  di  organismi  privati,  secondo  un  modello
organizzativo che si riconduce alla tematica del Libro primo,  Titolo
II, del codice civile. 
    7.2.3.- Quanto rilevato  palesa  l'infondatezza  delle  doglianze
regionali,  in  primo  luogo  riguardo  alla  composizione  dell'ONC.
All'interno di tale organismo, infatti, vi e'  un'elevata  prevalenza
di  rappresentanti   privati,   con   una   minima,   ma   paritaria,
rappresentanza di Stato e Regioni. Una maggiore rappresentanza  delle
autonomie territoriali contrasterebbe con la  natura  dell'organismo,
che non appartiene all'amministrazione pubblica. 
    7.2.4.-  In  secondo  luogo,  per  quanto  concerne  le  funzioni
dell'ONC, queste si risolvono essenzialmente  nella  regolamentazione
del sistema dei CSV, attraverso la vigilanza  e  il  controllo  sugli
stessi e l'amministrazione del FUN.  Pertanto,  esse  non  ineriscono
agli ambiti materiali in cui si realizzano  le  attivita'  del  Terzo
settore, che possono anche rientrare - e in  piu'  casi  rientrano  -
nelle competenze regionali. 
    Cio' vale sia per il complesso delle funzioni di cui all'art. 64,
comma 5, del d.lgs. n. 117 del 2017, genericamente  richiamate  dalle
Regioni  ricorrenti,  sia  per  le  specifiche  funzioni  oggetto  di
censura. 
    Riguardo alla determinazione del  numero  di  enti  accreditabili
come CSV nel territorio nazionale - affidata  all'ONC  dall'art.  61,
comma 2, del d.lgs. n. 117 del  2017  -  essa  risulta  vincolata  da
criteri legislativi rigidi, nell'applicazione dei quali non puo'  che
esservi uniformita' (e sulla base comunque di un'istruttoria compiuta
dagli OTC). Un margine di  apprezzamento,  invece,  sussiste  per  le
eventuali deroghe ai predetti  criteri,  previste  dal  comma  3  del
medesimo art. 61, ma tale disposizione non e' stata impugnata. 
    Analoghe  considerazioni  possono  effettuarsi   in   riferimento
all'art. 62, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017, che affida  all'ONC
la determinazione dell'ammontare del finanziamento stabile  triennale
dei CSV, nonche' il compito di stabilirne la ripartizione  annuale  e
territoriale, su base regionale (lasciando agli OTC, tra l'altro,  la
ripartizione del finanziamento tra i CSV  del  territorio).  Il  FUN,
infatti, e' teso a finanziare non le attivita' propriamente  inerenti
al Terzo settore, ma il funzionamento del sistema dei CSV, tanto  che
lo stesso e' alimentato dai contributi delle  fondazioni  di  origine
bancaria. Ne consegue, pertanto, che la  relativa  disciplina  spetta
allo Stato, afferendo anch'essa all'«ordinamento civile». 
    7.2.5.-  Non  si  comprende,  infine,  per   quali   ragioni   le
disposizioni censurate sarebbero idonee a determinare una  violazione
del principio di eguaglianza di cui all'art.  3  Cost.,  nonche'  del
principio di buon andamento ex art. 97 Cost. Tali disposizioni, anzi,
sono espressione proprio di quell'esigenza di uniformita' che  questa
Corte ha ritenuto imprescindibile in tale  settore,  senza  che  cio'
comporti, tuttavia, un irragionevole  sacrificio  delle  specificita'
territoriali. Il che consente  di  ritenere  infondate  le  doglianze
regionali anche sotto tale profilo. 
    8.- Non sono fondate le questioni relative agli artt. 64 e 65 del
d.lgs. n. 117 del 2017 promosse in riferimento all'art. 76 Cost., per
violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 5,  comma
l, lettera f), della legge n. 106 del 2016, in virtu'  dell'eccessiva
"centralizzazione" delle funzioni di controllo nell'ONC, con un ruolo
del tutto secondario degli OTC. 
    8.1.- L'art. 5, comma l, lettera f), della legge n. 106 del  2016
ha previsto la revisione del sistema di programmazione e di controllo
delle attivita' e della gestione  dei  CSV,  da  realizzare  mediante
organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati  sul  piano
nazionale. Tali organismi, da costituirsi con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, provvedono «alla programmazione
del numero e della collocazione  dei  centri  di  servizio,  al  loro
accreditamento  e  alla  verifica  periodica  del  mantenimento   dei
requisiti, anche sotto il profilo della qualita'  dei  servizi  dagli
stessi erogati, nonche' all'attribuzione  delle  risorse  finanziarie
anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale». 
    La legge di delegazione, dunque, delinea una rete  tra  organismi
regionali, sovraregionali e  nazionale  da  costituirsi  con  decreto
ministeriale, cosi' come poi previsto dagli artt. 64 e 65 del  d.lgs.
n. 117 del 2017. La  composizione  dei  vari  organismi  tiene  conto
principalmente dei soggetti del Terzo settore, nel rispetto, nel caso
degli OTC, delle esigenze territoriali. 
    Agli    OTC    e'     attribuita     l'attivita'     propedeutica
all'accreditamento dei CSV, la verifica sul mantenimento dei relativi
requisiti, il riparto delle risorse assegnate agli stessi, nonche' la
generica vigilanza sulle attivita' dei CSV.  All'ONC,  invece,  oltre
allo stesso  accreditamento,  spettano  le  gia'  ricordate  funzioni
d'indirizzo sui soggetti accreditabili, sugli obiettivi strategici da
perseguirsi  tramite  le  risorse  del  FUN  e   piu'   in   generale
sull'attivita' dei CSV.  Funzioni  d'indirizzo  e  di  pianificazione
strategica appunto, che  sono  espressione  di  quel  «coordinamento»
nazionale previsto dalla disposizione di delega. 
    E' bensi' vero che, come gia' osservato, si tratta di  una  forma
accentuata di coordinamento dal centro. Cio',  tuttavia,  attiene  ad
aspetti  di  merito,  che  rientrano   nella   discrezionalita'   del
legislatore delegato, non a profili di legittimita' costituzionale. E
si tenga sempre presente, d'altronde, che il ruolo svolto  al  centro
non e' attribuito a un ente pubblico, ma a un  organismo  di  diritto
privato con funzioni di vigilanza su soggetti privati. 
    9.- Da ultimo, devono  essere  esaminate  le  questioni  relative
all'art. 72 del d.lgs. n.  117  del  2017,  impugnato  dalla  Regione
Veneto anche in relazione all'art. 73. 
    9.1.- In via preliminare va rilevato che l'art. 19 del d.lgs.  n.
105 del 2018 ha parzialmente modificato la disposizione impugnata. In
particolare, e' ora previsto che l'atto d'indirizzo del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali di cui all'art.  72,  comma  3,  del
d.lgs. n. 117 del 2017 sia adottato previa intesa con  la  Conferenza
Stato-Regioni, intesa assente nell'originaria formulazione. 
    Tale modifica appare di per se' satisfattiva delle ragioni  delle
ricorrenti, ma non  e'  idonea  a  determinare  la  cessazione  della
materia del contendere. Infatti, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali 13 novembre 2017, e' stato adottato  l'atto
d'indirizzo per l'anno 2017, tra  l'altro  attuato  dal  decreto  del
Direttore generale del terzo settore e della responsabilita'  sociale
delle imprese 14 novembre 2017 (recante l'avviso per il finanziamento
di iniziative e progetti di  rilevanza  nazionale).  La  disposizione
impugnata, quindi, ha avuto applicazione per l'anno 2017. 
    Pertanto,   sebbene   lo   ius   superveniens   abbia   carattere
satisfattivo  delle  doglianze  mosse  con  il  ricorso,  non  vi  e'
l'ulteriore presupposto per  la  dichiarazione  di  cessazione  della
materia del contendere, ovvero la mancata applicazione medio  tempore
della disposizione censurata (ex plurimis, sentenze n. 44 e n. 5  del
2018, n. 191, n. 170, n. 59 e n.  8  del  2017).  Ne  deriva  che  la
disposizione impugnata  deve  essere  scrutinata  nella  formulazione
antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 105 del 2018. 
    9.2.- Nel merito le questioni sono fondate. 
    9.2.1.- L'art. 72 del d.lgs. n. 117 del 2017 disciplina il «Fondo
per il finanziamento di progetti e attivita'  di  interesse  generale
nel terzo settore». Tale fondo, istituito  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e' previsto allo scopo di sostenere
lo  svolgimento  di   attivita'   d'interesse   generale   rientranti
nell'ambito  del   Terzo   settore,   attraverso   il   finanziamento
d'iniziative  e   di   progetti   promossi   da   organizzazioni   di
volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale   e   fondazioni
comprese tra i soggetti del Terzo settore. A tal  fine,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  con  proprio  decreto,  adotta
annualmente  un  atto  d'indirizzo  con  cui  sono  determinati   gli
obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le  linee  di
attivita' finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul fondo
medesimo. Sulla base di tale atto d'indirizzo sono quindi individuati
dal Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  i  soggetti
attuatori degli interventi finanziabili  attraverso  le  risorse  del
fondo. 
    Il  fondo  interviene  a  finanziare  le  attivita'   d'interesse
generale svolte dai soggetti del Terzo settore,  inerenti  a  diversi
ambiti  materiali,  che  possono  spettare  anche   alla   competenza
regionale, concorrente o residuale (si pensi alle politiche  sociali,
allo sport, alla sanita' o al turismo). 
    Com'e' noto, questa Corte  ha  piu'  volte  sottolineato  che  la
disciplina con legge statale di finanziamenti  in  materie  spettanti
alla potesta' legislativa regionale risulta compatibile con l'assetto
costituzionale delle competenze solo ove siano previste, in  ossequio
al principio di leale collaborazione, forme di  coinvolgimento  delle
Regioni nella gestione dei relativi fondi (ex plurimis,  sentenze  n.
189 del 2015, n. 168 e n. 50 del 2008, n. 222 del 2005, n. 424  e  n.
16 del 2004). La sede di tale coinvolgimento regionale, per  costante
giurisprudenza  costituzionale,  va  individuata   nella   Conferenza
Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa sulle modalita' di
utilizzo e di gestione del fondo in questione (ex plurimis,  sentenze
n. 211 del 2016 e n. 273 del 2013). 
    Nel  caso  di   specie,   invece,   le   disposizioni   impugnate
attribuiscono allo  Stato  la  disciplina  del  ricordato  fondo,  in
particolare  attraverso   la   selezione   delle   aree   prioritarie
d'intervento e delle linee di attivita' finanziabili con  le  risorse
dello stesso. L'incidenza sulle competenze delle Regioni, in  assenza
di una qualsiasi forma  di  coinvolgimento  delle  stesse,  pertanto,
determina una lesione del principio di leale  collaborazione  di  cui
all'art. 120 Cost., con  assorbimento  delle  censure  riferite  agli
altri parametri evocati. 
    9.2.2.-  La  declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  puo'
essere limitata al solo comma 3 dell'art. 72 del d.lgs.  n.  117  del
2017, nella parte  in  cui  non  prevede  la  previa  intesa  con  la
Conferenza  Stato-Regioni  sull'atto   d'indirizzo   con   cui   sono
determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento
e le  linee  di  attivita'  finanziabili  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sul «Fondo per il finanziamento di progetti  e  attivita'
di interesse generale nel terzo settore». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  72,  comma
3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di
cui all'art. 19 del  decreto  legislativo  3  agosto  2018,  n.  105,
intitolato  «Disposizioni  integrative  e   correttive   al   decreto
legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  recante:  "Codice  del  Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge  6
giugno 2016, n. 106"», nella parte in  cui  non  prevede  che  l'atto
d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di
intervento e le linee di  attivita'  finanziabili  nei  limiti  delle
risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia  adottato  previa  intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7,  64,  65  e  72,
quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs.  n.  117  del
2017, promosse dalla Regione Veneto e  dalla  Regione  Lombardia,  in
riferimento all'art. 119 della Costituzione, con i  ricorsi  indicati
in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 61, comma 2,  62,  comma  7,  64  e  65  -
quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105  del
2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, promosse dalla  Regione  Veneto  e
dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97,  114,  117,
terzo e quarto comma, 118  e  120  Cost.  e  al  principio  di  leale
collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt.  64  e  65  -  quest'ultimo  nel   testo
introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 -  del  d.lgs.  n.
117  del  2017,  promosse  dalla  Regione  Veneto  e  dalla   Regione
Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost., con i  ricorsi  indicati
in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA