N. 187 ORDINANZA 26 settembre - 12 ottobre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni varie in materia di edilizia abitativa  agevolata  e  di
  commercio al dettaglio nelle zone produttive. 
- Legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  8  marzo  2013,  n.  3
  (Modifica  della  legge  provinciale  19  febbraio   2001,   n.   5
  "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole  di
  sci" e di altre leggi provinciali), artt. 2 e 3. 
-   
(GU n.41 del 17-10-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giovanni  AMOROSO,   Francesco   VIGANO',   Luca
  ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  3
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo  2013,  n.  3
(Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 "Ordinamento
della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre
leggi  provinciali),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri con ricorso notificato il 2-7  maggio  2013,  depositato  in
cancelleria il 7 maggio 2013, iscritto al n. 59 del registro  ricorsi
2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  22,
prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  2-7  maggio   2013,
depositato in cancelleria il 7 maggio 2013, iscritto  al  n.  59  del
registro ricorsi 2013, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2  e  3
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo  2013,  n.  3
(Modifica  della  legge  provinciale  19   febbraio   2001,   n.   5,
"Ordinamento della professione di maestro di sci e  delle  scuole  di
sci" e di altre leggi provinciali); 
    che, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 2 avrebbe  previsto,
mediante  la  concessione  di  un  contributo  a  fondo  perduto  per
interventi edilizi, oneri di spesa senza la  dovuta  indicazione  dei
mezzi di copertura, in violazione dell'art. 81, quarto (recte: terzo)
comma, della Costituzione, mentre l'art. 3, parimenti censurato,  nel
sostituire l'art. 44-ter della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), come a
sua volta sostituito dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 16  marzo  2012,  n.  7  (Liberalizzazione  dell'attivita'
commerciale), dichiarato incostituzionale con la sentenza n.  38  del
2013,  avrebbe  riprodotto  in  buona  parte   il   contenuto   della
disposizione gia' dichiarato  illegittimo,  determinando  restrizioni
ingiustificate  della  concorrenza  relative  all'insediamento  delle
attivita' commerciali, cosi'  violando  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. (in materia  di  «tutela  della  concorrenza»),  in
relazione all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,   l'equita'   e   il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    che si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano; 
    che, con atto depositato il 18 giugno  2018,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del  Consiglio  dei
ministri del 29 maggio 2018, ha dichiarato di rinunciare  al  ricorso
in  esame,  in  considerazione  delle  modifiche  intervenute   sulle
disposizioni censurate, ad opera dell'art. 17, comma 1,  lettera  e),
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre  2014,  n.
10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica,  tutela
del paesaggio, foreste, acque pubbliche,  energia,  aria,  protezione
civile e agricoltura), nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo  7
luglio 2016, n. 146 (Norma di attuazione dello Statuto  speciale  per
la  Regione  Trentino-Alto  Adige  in   materia   di   pianificazione
urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381,
in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che ha consentito alle
Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere,  in  presenza  di
determinate esigenze, limitazioni a nuovi insediamenti commerciali al
dettaglio senza discriminazioni tra operatori; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano, su  conforme  deliberazione
della Giunta provinciale del 19 giugno 2018, n. 570, ha accettato  la
rinuncia con atto ritualmente notificato, poi depositato il 4  luglio
2018. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA