N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2018
Ordinanza dell'11 giugno 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da P. R. contro Ministero dell'interno. Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Licenza di porto d'armi - Divieto di concessione di porto d'armi alle persone condannate alla reclusione per il reato di furto. - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 43.(GU n.42 del 24-10-2018 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA
Sezione Prima
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 12 del 2018, proposto da R. P., rappresentato e
difeso dagli avvocati Antonio Malattia e Giuseppe Sbisa', con
domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio
eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Donota n. 3;
Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Trieste, presso la quale e', del pari, per legge
domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
del provvedimento del Questore di Pordenone cat. 6D/2017
DIV.P.A.S. del 23 novembre 2017, con il quale e' stata rigettata
l'istanza di rinnovo della licenza n. 21226/96 per esercitare
l'industria della riparazione delle armi comuni presentata dal
ricorrente ed e' stata ordinata l'immediata cessazione dell'industria
di riparazione delle armi comuni in atto e la chiusura al pubblico
dell'attivita' in argomento;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e
consequenziali, incluso il preavviso di rigetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la
dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
La vicenda fattuale.
Il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale
amministrativo regionale il decreto in epigrafe compiutamente
indicato, con cui il Questore di Pordenone gli ha denegato il rinnovo
della licenza rilasciatagli nell'anno 1996 per esercitare l'industria
della riparazione delle armi comuni e ordinato l'immediata cessazione
dell'industria in atto e la chiusura al pubblico della relativa
attivita'.
Ai fini che qui interessano, espone d'essere stato condannato dal
Tribunale di Pordenone per il reato di furto (articoli 624 e 625 n. 2
c.p.) e invasione di terreni (art. 633 c.p.) alla pena di otto mesi
di reclusione e 300,00 euro di multa (pena dichiarata estinta per
effetto di indulto) in relazione ai fatti commessi in data 28
dicembre 2004 in Frisanco, giusta sentenza n. 63/08 del 4 febbraio
2008, poi confermata dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza n.
708 del 24 agosto 2010.
Espone, inoltre, che la licenza posseduta gli e' sempre stata
rinnovata di anno in anno sino al 2011 e, divenuta triennale la
durata della relativa validita', ha ottenuto, poi, il successivo
rinnovo nell'anno 2014.
Parallelamente, chiesta e ottenuta la riabilitazione (ordinanza
del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 17 novembre 2015),
ha ottenuto anche il rilascio di una nuova licenza di porto di fucile
per uso caccia (il rilascio originario risale all'11 marzo 2009),
sebbene il preavviso di diniego ricevuto in corso di procedimento
avesse indotto a temere un diverso epilogo. In tal caso, il Questore
ha apprezzato, pero', in senso favorevole all'interessato proprio
l'intervenuta riabilitazione.
Cio' nonostante, in data 21 giugno 2017 gli e' stato notificato
un preavviso di rigetto, col quale gli e' stato comunicato che la
condanna riportata nel 2008 era da considerarsi ostativa al rinnovo
della licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi
comuni richiesto con istanza in data 9 maggio 2017.
A nulla e' valso il contributo procedimentale offerto dal
medesimo, dato che il Questore, con decreto in data 23 novembre 2017,
gli ha denegato, in via definitiva, il rinnovo della licenza in
questione, detenuta sin dall'anno 1996, e cio' sulla scorta di quanto
stabilito dall'art. 43 del T.U.L.P.S. («... non puo' essere conceduta
la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla
reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con
violenza, ovvero per furto...;»), in relazione all'art. 9, comma 1,
della legge n. 110/1975 («Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte
per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione,
l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il
trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43
dello stesso testo unico. ...»), dalla circolare del Ministero
dell'interno in data 2 agosto 2016, che ha recepito il parere n.
01620/2016 della Prima Sezione del Consiglio di Stato, secondo il
quale la riabilitazione «non ha rilievo su altre conseguenze
giuridiche delle condanne» poiche' «gli effetti della riabilitazione
si esauriscono nell'ambito dell'applicazione della legge penale salvo
diverse, specifiche disposizioni di legge» e, inoltre, «a chi e'
stato condannato per i reati previsti come preclusivi dal citato art.
43 non puo' essere rilasciata, e deve essere revocata se sia stata
rilasciata, la licenza di porto d'armi senza che possa aver rilievo
la conseguita riabilitazione», e dalla circolare n.
557/PAS/U/012843/10100.A(1) del 31 agosto 2017, secondo la quale «...
la sentenza di riabilitazione non implica la necessita' di fare luogo
ad ulteriori valutazioni nel caso in cui essa si riferisca a condanne
a pena detentiva per i delitti di cui all'art. 43, primo comma,
T.U.L.P.S.. In tal caso, l'Autorita' e' titolare in linea di
principio di un potere vincolato, per cui una volta accertata la
sussistenza di una pronuncia di condanna per taluno dei predetti
delitti occorrera' necessariamente fare luogo al diniego del
provvedimento».
L'interessato ha, quindi, gravato il provvedimento lesivo innanzi
a questo Tribunale, denunciandone l'illegittimita' per «Eccesso di
potere per erronea interpretazione della circolare del Ministero
dell'interno n. 557/leg./222.00 del 2 agosto 2016, per
contraddittorieta' con precedente determinazione e difetto di
motivazione nonche' violazione di legge (art. 21-nonies della legge
n. 241/1990) e dei principi in materia di autotutela» e per
«Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e
proporzionalita' in una applicazione non costituzionalmente orientata
dall'art. 43 del T.U.LP.S.», dando atto, in particolare in relazione
al I motivo di gravame, dell'orientamento giurisprudenziale definito
«evolutivo», del quale sarebbero espressione la sentenza del TRGA
Trento n. 341/2016 (seguita dalla n. 287/2017), la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale Piemonte, I, 11 gennaio 2018, n.
69 e la sentenza del Consiglio di Stato, III, 17 novembre 2017, n.
5313, a mente del quale «la pubblica amministrazione non puo'
considerare le condanne a guisa di fatto preclusivo immodificabile,
giacche' siffatta soggezione perpetua appare, in questo come in altri
campi dell'esperienza giuridica, estranea all'ordinamento positivo.
Ove fosse consentita alla pubblica amministrazione, sempre e comunque
(e, dunque, senza badare all'evoluzione d'ogni singola vicenda), una
motivazione di rigetto completamente avulsa dalla realta' attuale e
condizionata da condotte risalenti ad un passato ormai remoto e non
piu' riprodotto, la norma risulterebbe, nella sua irragionevolezza,
di dubbia legittimita' costituzionale» (cosi' Tribunale
amministrativo regionale Piemonte n. 69/2018 cit.).
Non ha, in ogni caso, nemmeno trascurato di evidenziare che, nel
caso specifico, «la Questura, rinnovandogli altra licenza in materia
di armi, aveva gia' compiuto nel 2015 una esplicita riconsiderazione
dell'affidabilita' della persona, che oggi non puo' pretendere di
sovvertire solo a causa di sopravvenuti orientamenti
giurisprudenziali e non perche' nel frattempo siano sopravvenuti
fatti nuovi che giustifichino una revisione del giudizio.
E' di tutta evidenza che nel 2015 il Questore aveva consumato il
potere di rideterminarsi, avendo adottato motivatamente un
provvedimento confermativo della affidabilita' e della meritevolezza
del ricorrente, dopo aver inizialmente manifestato l'intenzione di
negare il rinnovo della licenza in considerazione del precedente
penale: un tanto non puo' ritenersi adesso privo di rilevanza e di
effetti preclusivi, alla stessa stregua di cio' che si verifica
nell'altro caso considerato dalla circolare ministeriale in cui il
provvedimento favorevole e' stato adottato a seguito di una pronuncia
giurisdizionale...».
Con il secondo motivo di impugnazione ha adombrato, inoltre,
profili di incostituzionalita' dell'art. 43 T.U.L.P.S..
Il Ministero dell'interno si e' costituito in giudizio con il
patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste per
resistere al ricorso e invocarne la reiezione.
Accordata al ricorrente la misura cautelare invocata (ord. caut.
n. 17 in data 8 febbraio 2018), la causa e' stata quindi chiamata e
discussa alla pubblica udienza del 23 maggio 2018.
All'esito della Camera di consiglio che ne e' seguita, il
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, I
Sezione, ha pronunciato la seguente ordinanza.
Il Tribunale ritiene, invero, sussistenti i presupposti per
sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 43 del T.U.L.P.S, nella parte in cui, nello stabilire che
«... non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi
ha riportato condanna alla reclusione ... per furto...», non consente
di apprezzare la risalenza nel tempo del fatto costituente reato, la
sua concreta e attuale gravita' anche con riguardo alla lesivita' del
bene giuridico protetto e la successiva condotta di vita tenuta dal
soggetto interessato, rendendo, peraltro, oltremodo violativa dei
principi di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza di cui
all'art. 3 della Costituzione l'automatica ostativita' anche in
confronto a condotte analoghe, commesse da altri soggetti in tempi
piu' recenti, che, sotto il profilo penale, hanno avuto la
possibilita' di fruire del piu' favorevole trattamento assicurato
dall'art. 131-bis del codice penale ed evitato, sotto il profilo
amministrativo, perpetue conseguenze pregiudizievoli, immotivatamente
limitative della libera estrinsecazione della propria personalita'.
Rilevanza della questione.
La questione e' rilevante per le seguenti ragioni.
Al fine del decidere viene in rilievo l'art. 43 del regio decreto
n. 773/1931, in relazione all'art. 9, comma 1, della legge n.
110/1975, che cosi recita «Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11
non puo' essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti
non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o
di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della
liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per
delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine
pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di
guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso
da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona
condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi».
La fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione del
disposto di cui alla lettera a) della norma soprariportata e, secondo
il suo tenore letterale, il ricorso dovrebbe essere respinto poiche'
il ricorrente ha riportato una condanna alla reclusione per furto.
Laddove venisse, tuttavia, accolta la questione di legittimita'
costituzionale dianzi sinteticamente prospettata il presente giudizio
avrebbe un esito diverso, in quanto, per l'appunto, la riconosciuta
incostituzionalita' in parte qua della norma oggetto di applicazione
determinerebbe l'annullamento del diniego di rinnovo della licenza
per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni
opposto al ricorrente quale effetto automatico della condanna
riportata.
Il Collegio ritiene opportuno dare preliminarmente atto dei
difformi orientamenti espressi in tema di interpretazione dell'art.
43 T.U.L.P.S. dal giudice di appello nella sentenza Cons. St, sez.
III, 14 febbraio 2017, n. 658 (resa in riforma della sentenza n.
484/2016 del Tribunale amministrativo regionale Piemonte) e nella
sentenza della stessa Terza Sezione 17 novembre 2017 n. 5313, (resa a
conferma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
Piemonte n. 839/2016).
Nella prima pronuncia - come ricordato dal Tribunale
amministrativo regionale Piemonte in recente sentenza 11 gennaio
2018, n. 69 - «il Consiglio di Stato ha affermato che la condanna per
uno dei reati indicati all'art. 43, primo comma, lettere a), b), c)
genera una preclusione assoluta a essere titolare di
un'autorizzazione al porto di arma e vincola l'Amministrazione a
negare o revocare il porto dell'arma. Si tratta di speciale
incapacita' ex lege al rilascio o al rinnovo, tale da non poter
essere superata sic et simpliciter dalla mera riabilitazione
dell'interessato, da cui discende l'impossibilita' indefettibile e
non modificabile che il futuro comportamento dell'interessato superi
la inaffidabilita' sull'uso dell'arma in possesso.
Nella pronuncia successiva, il Giudice di appello ha sostenuto
che l'applicazione dell'art. 43 T.U.L.P.S. non possa avvenire in
violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzione di rango
costituzionale e che debba essere privilegiata un'interpretazione
ideologica della norma conforme ai principi costituzionali, con la
conseguenza che l'Amministrazione, nel compiere la propria
complessiva valutazione in ordine alla affidabilita' nel possesso di
armi, non possa non tener conto anche della sussistenza di altri
elementi, che denotano favorevolmente la personalita'
dell'interessato con carattere di attualita'. Cio' comporta che la
preclusione prevista dall'art. 43 T.U.L.P.S. per il possesso di armi
e munizioni in capo ai soggetti, che abbiano subito le indicate
tipologie di condanne, non possa essere automatica, ove
ragionevolmente altri elementi attuali della personalita'
dell'interessato, quale il lungo tempo intercorso rispetto all'epoca
del commesso reato senza la commissione di ulteriori illeciti penali
(corroborato nelle sue positive implicazioni dalla intervenuta
riabilitazione), depongano per lo stabile ripristino in capo al
soggetto medesimo delle richieste condizioni di affidabilita' nel
possesso di armi in corrispondenza ad una rinnovata e consolidata
integrazione nel sano contesto socio economico in presenza di indizi
univoci e concordanti in tale senso».
Il contrasto giurisprudenziale non e', ad oggi, ancora sopito.
Vi sono, infatti, pronunce (tra le piu' recenti C.d.S., III, 7
giugno 2018, n. 3435), che, secondo una fedele interpretazione
letterale della norma che viene in rilievo, hanno ritenuto di
aderire, per l'appunto, all'orientamento tradizionale, su cui poggia,
sotto il profilo motivazionale, il diniego opposto al ricorrente
(ovvero in senso conforme al parere del Consiglio di Stato, Sez. I,
11 luglio 2016, n. 1620) e altre (come quella della I sezione del
Tribunale amministrativo regionale Piemonte da cui e' stata tratta la
su riportata «sintesi» degli opposti orientamenti o la piu' recente
n. 648 del 25 maggio 2018; T.R.G.A. Trento, sezione unica, 24 ottobre
2017, n. 287; C.d.S., III, 1° giugno 2018, n. 3303, che, pur
affrontando la particolare ipotesi dell'esercizio del potere di
autotutela, lascia pur sempre spazio ad apprezzamenti di carattere
discrezionale anche a fronte della sussistenza di un precedente
ostativo), che, invocando talvolta anche i principi di ragionevolezza
e di proporzione di rango costituzionale, vi si discostano,
ritenendo, per l'appunto imprescindibili valutazioni di carattere
discrezionale, laddove, in particolare, la condanna «ostativa» sia
assai risalente nel tempo e sia, nel frattempo, intervenuta la
riabilitazione.
Il Collegio - che non ritiene di poter aderire tout court
all'orientamento cd. «evolutivo», ostandovi, allo stato, la
formulazione letterale della norma di cui e' stata fatta applicazione
nel caso specifico, ma, al contempo, di non poter nemmeno seguire
acriticamente l'orientamento tradizionale, che non condivide,
laddove, per l'appunto, «perpetua» gli effetti amministrativi
pregiudizievoli delle condanne contemplate dall'art. 43 del
T.U.L.P.S., senza tenere in alcun modo conto della loro risalenza nel
tempo, della loro concreta e attuale idoneita' a sorreggere il
diniego al rilascio del titolo autorizzativo richiesto (rectius il
giudizio di pericolosita' che se ne puo' trarre in relazione al bene
giuridico oggetto di tutela) e del reale e individuale percorso di
vita effettuato, nel frattempo, dai soggetti che le hanno subite, in
quanto siffatta soggezione appare, in questo come in altri campi
dell'esperienza giuridica, estranea all'ordinamento positivo - altra
soluzione non individua, pertanto, che quella di sottoporre la norma
in questione al vaglio di costituzionalita' per le argomentazioni che
si appresta ad esporre.
Rammenta, infatti, che il giudice remittente ha la possibilita'
di rivolgersi alla Corte costituzionale allorquando si trova di
fronte all'alternativa di adeguarsi a un'interpretazione che non
condivide o di assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente
destinata ad essere riformata, come induce a supporre l'ultimissima
pronuncia in materia emessa dal Consiglio di Stato (sentenza n.
3435/2018).
Sulla non manifesta infondatezza della questione.
Il Collegio condivide, innanzitutto, le puntuali argomentazioni
svolte dal Tribunale amministrativo regionale Toscana, sez. II, con
ordinanza in data 16 gennaio 2018, n. 56, laddove, nel sollevare
analoga questione di legittimita' costituzionale, ha osservato, con
riguardo al profilo della ritenuta violazione del principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che «la
ragionevolezza delle leggi e' corollario del principio di uguaglianza
ed esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi
valore di legge siano adeguate, o congruenti, rispetto al fine
perseguito dal legislatore. Si ha dunque violazione del principio
laddove si riscontri una contraddizione all'interno di una
disposizione legislativa, oppure tra essa ed il pubblico interesse
perseguito che costituisce un limite al potere discrezionale del
legislatore, impedendone un esercizio arbitrario (...) Nel caso di
specie, il dubbio di costituzionalita' riguarda una norma la quale
pone un divieto assoluto ed automatico di concedere il porto d'armi a
soggetti che sono stati condannati alla reclusione per un reato (il
furto) che e' estraneo all'uso delle stesse e non incide, in
astratto, sul loro utilizzo. La disposizione appare quindi eccedere
lo scopo che si propone, consistente nella tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica sotto il profilo della verifica di affidabilita'
dei soggetti cui viene concessa la licenza di portare armi. Si
ricorda, a questo proposito, che nel nostro ordinamento esiste un
generale divieto di girare armati, e l'autorizzazione a portarle ne
costituisce eccezione la quale deve essere assistita da sufficienti
garanzie circa l'affidabilita' nel loro corretto uso da parte del
titolare della relativa autorizzazione. In particolare la sentenza di
Corte costituzionale n. 440/1993, chiamata a pronunciarsi sulla
legittimita' costituzionale delle previsioni dell'art. 11 T.U.L.P.S.
in ordine ai poteri di diniego delle autorizzazioni di polizia a
fronte dell'accertata insussistenza del requisito della <buona
condotta>, precisa che la facolta' di portare ed usare armi non
costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma e' eccezione al
generale divieto di girare armati sancito dall'ordinamento, e tale
deroga, per essere giustificata, richiede un preventivo e puntuale
accertamento delle caratteristiche del soggetto richiedente il porto
d'armi, per acquisire certezza in ordine alla sua idoneita' al loro
uso e alla sua affidabilita' morale. Stando cosi' le cose, appare
certo rispondente a tale finalita' effettuare uno scrutinio
preventivo sulla vita e i precedenti del richiedente il porto d'armi
per verificarne l'affidabilita'; non altrettanto, pero', puo' dirsi
per un divieto automatico e generalizzato derivante da condanne
penali dallo stesso subite a lunga distanza di tempo e nemmeno
incidenti direttamente sull'utilizzo delle armi, come accade nel caso
di specie. Ipotizzare l'esistenza di un simile divieto generalizzato
ed assoluto, senza che all'autorita' amministrativa venga concesso
alcun potere di valutazione discrezionale, appare eccessivo rispetto
allo scopo della norma, tanto piu' nel caso di specie in cui, durante
il rilevante lasso di tempo trascorso dal suo originario rilascio
fino al suo diniego, il titolo e' stato sempre rinnovato.
In tema di automatismo preclusivo la Corte costituzionale, con
sentenza n. 202/2013, si e' pronunciata sulla legittimita'
costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 1998, n.
286, nella parte in cui la norma prevede un meccanismo automatico che
impone all'Amministrazione competente il diniego di rilascio o
rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che sia stato
condannato per determinati reati. La Corte ha statuito che al
legislatore e' riconosciuta un'ampia discrezionalita' nel
disciplinare l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio
nazionale, in relazione alle esigenze di difesa nazionale e sicurezza
pubblica sottese, e in questo ambito e' legittimo anche prevedere
casi in cui, a fronte della commissione di reati ritenuti di una
certa gravita' e particolarmente pericolosi per la sicurezza e
l'ordine pubblico, l'Amministrazione sia vincolata a revocare o
negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori
considerazioni. In linea generale statuizioni di tal genere non sono
di per se' manifestamente irragionevoli; tuttavia occorre che una
simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento,
ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 della Costituzione,
tra le opposte esigenze di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza
dello Stato e regolare i flussi migratori, da un lato, e di
salvaguardare i diritti dello straniero riconosciutigli dalla
Costituzione dall'altro. Nel valutare l'adeguatezza del bilanciamento
tra questi valori, al fine del sindacato di legittimita' della norma,
la Corte prosegue rilevando che gli automatismi procedurali sono
basati su una presunzione assoluta di pericolosita' e devono quindi
ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza
generalizzati, quando cioe' sia agevole formulare ipotesi di
accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della
presunzione stessa».
Nel caso di specie, al pari di quello oggetto del giudizio
innanzi al Tribunale amministrativo regionale Toscana, da cui e'
originata analoga (e precedente) questione di legittimita'
costituzionale, si puo' facilmente formulare quest'ultima ipotesi
sulla scorta dei dati esperienziali desumibili dagli atti di causa:
e' dimostrato che il ricorrente ha ottenuto il primo rilascio della
licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi
comuni nell'anno 1996 e i rinnovi si sono susseguiti senza soluzione
di continuita', fino all'attuale istanza, senza che mai egli avesse
dato causa ad alcun episodio connotato dal suo cattivo utilizzo. In
tal senso, depone, del resto, anche il rinnovo della licenza di porto
di fucile per uso caccia ottenuto dal medesimo nell'anno 2015,
all'esito di un procedimento che sembrava doversi concludere con un
diniego, ma che ha, poi, mutato esito proprio in ragione degli
apprezzamenti discrezionali di segno positivo formulati sulla sua
affidabilita'.
Ha, inoltre, sempre condivisibilmente osservato il Tribunale
amministrativo regionale Toscana che «sotto un profilo piu' generale
ed astratto, poi, non appare facilmente giustificabile un automatismo
preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi
alla commissione del reato di furto, il quale non e' collegato
all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente puo'
essere posto ex se a base del diniego dell'autorizzazione medesima.
Tanto piu' appare ingiustificabile l'automatismo laddove, come nel
caso di specie, il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto la
riabilitazione la quale presuppone che il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio
prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, comma primo,
c.p.)».
A tutte le su riportate considerazioni, che il Collegio fa
proprie, pare, peraltro, opportuno aggiungere anche quanto segue.
L'automatica valenza ostativa di reati come quello che viene in
rilievo nel caso in esame, peraltro di particolare tenuita', pare
anche irragionevole e comunque violativa dei principi di eguaglianza
e proporzionalita' avuto riguardo ai trattamento decisamente piu'
coerente con i valori di uno Stato democratico ora assicurato,
secondo le indicazioni applicative da ultimo fornite dal Ministero
dell'interno con circolare 557/PAS/U/012843/10100.A(1) del 31 agosto
2017, a fattispecie di corrispondente gravita' dall'art. 131-bis del
codice penale, che consente, per l'appunto, di «schivare» le
conseguenze amministrative pregiudizievoli che, per mero automatismo,
continua, invece, a subire chi, come l'odierno ricorrente, e' stato
condannato in epoca in cui non era ancora prevista l'esclusione della
punibilita' per la particolare tenuita' del fatto.
Al riguardo, il Collegio non puo', in ogni caso, trascurare di
osservare che le indicazioni fornite appalesano viepiu'
l'irragionevolezza dell'ostativita' prevista dalla norma sospettata
d'incostituzionalita', in quanto, a ben osservare, il trattamento
piu' favorevole sotto il profilo degli effetti di carattere
amministrativo parrebbe riservato a coloro che, dal punto di vista
temporale, sono maggiormente prossimi alla commissione del
fatto-reato ovvero in sostanza a soggetti rispetto ai quali possono
non risultare ancora disponibili apprezzabili ed effettivi riscontri
in ordine all'avvenuto completamento del percorso rieducativo
intrapreso ai fini della completa reintegrazione nel tessuto sociale
e della piena accettazione, condivisione e rispetto delle regole.
Viceversa, coloro che, come il ricorrente, hanno posto in essere
una condotta illecita sotto il profilo penale in epoca piu'
risalente, non avendo potuto usufruire degli istituti premiali di
piu' recente introduzione, sono destinati a continuare a subire, in
forza di meri automatismi, conseguenze pregiudizievoli di carattere
amministrativo, anche laddove la loro (successiva) condotta di vita
sia stata totalmente esente da ulteriori mende e costituisca di per
se' prova tangibile di piena affidabilita'.
Sempre con riguardo ai parametri costituzionali dianzi indicati,
non pare nemmeno trascurabile la circostanza che la norma, per come
formulata, non consente di valorizzare in alcun modo la intervenuta
riabilitazione, sebbene non siano sconosciute all'ordinamento ipotesi
in cui la riabilitazione produce effetti che vanno al di la'
dell'ambito penale. Si pensi ad esempio all'art. 120, comma 1, del
decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, che riconosce espressi
effetti favorevoli di carattere amministrativo ai provvedimenti
riabilitativi, pur a fronte della commissione di reati di
significativa offensivita' e che, con particolare riguardo alle
esigenze di salvaguardare la sicurezza della circolazione, potrebbero
indurre a dubitare dell'effettivo riconseguimento affidabilita'
necessaria per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida.
Per le ragioni sin qui esposte, il Collegio, ritenendo rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dianzi prospettata, la solleva d'ufficio, ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 maggio 1983, e dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
sospendendo, al contempo, il giudizio in corso.
Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle
spese e' riservate alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia, I Sezione, dichiara rilevante per la definizione del presente
giudizio e non manifestamente infondata, per le ragioni di cui in
motivazione, la questione di costituzionalita' dell'art. 43 del
T.U.L.P.S, nella parte in cui stabilisce che «... non puo' essere
conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna
alla reclusione... per furto...» per contrasto con i principi di
eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato
divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena
detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento
discrezionale all'Autorita' amministrativa competente.
Conseguentemente solleva la questione di legittimita'
costituzionale della norma citata nei sensi dianzi precisati.
Sospende, per l'effetto, il giudizio fino alla definizione
dell'incidente di costituzionalita' di cui alla questione data e
ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della
presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio
dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o
della dignita' della parte interessata, manda alla segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi
altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Cosi' deciso in Trieste nella Camera di consiglio del giorno 23
maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente;
Manuela Sinigoi, consigliere, estensore;
Nicola Bardino, referendario.
Il Presidente: Settesoldi
L'estensore: Sinigoi