N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 settembre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 settembre 2018 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Toscana   -   Capacita'
  assunzionale della Regione e degli enti  dipendenti  -  Trattamento
  economico del personale in assegnazione temporanea  -  Irrilevanza,
  nella dotazione organica, dei dipendenti regionali in  assegnazione
  temporanea, ai fini del computo per il  conferimento  di  incarichi
  dirigenziali. 
- Legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni  in
  materia di reclutamento speciale  finalizzate  al  superamento  del
  precariato. Modifiche alla l.r.  1/2009  in  materia  di  capacita'
  assunzionale e assegnazione temporanea dei  dipendenti),  artt.  5,
  comma 1, e 6, comma 2. 
(GU n.42 del 24-10-2018 )
    Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80188230587) presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12. 
    Contro la  Regione  Toscana,  in  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la  sede  della
Regione, in Piazza del Duomo,  10  -  Firenze,  cap.  50122,  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, e
dell'art. 6, comma 2, della legge della  Regione  Toscana  29  giugno
2018, n. 32 recante «Disposizioni in materia di reclutamento speciale
finalizzate al superamento del precariato. 
    Modifiche  alla  l.r.  n.  1/2009   in   materia   di   capacita'
assunzionale e assegnazione temporanea  dei  dipendenti»,  pubblicata
sul B.U.R. n. 28 dell'11 luglio 2018, come da delibera del  Consiglio
dei ministri adottata nella seduta del 6 settembre 2018. 
    In data 11 luglio 2018 e' stata pubblicata sul B.U.R. n. 28 della
Regione Toscana, la  legge  regionale  del  29  giugno  2018,  n.  32
intitolata  «Disposizioni  in  materia   di   reclutamento   speciale
finalizzate al superamento del precariato. 
    Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacita' assunzionale e
assegnazione temporanea dei dipendenti». 
    Gli articoli 5 e 6 della predetta legge dispongono quanto segue: 
        «Art. 5 (Capacita' assunzionale della Regione  e  degli  enti
dipendenti). - Inserimento dell'art. 22-bis nella L.R. 1/2009. 
    1. Dopo l'art. 22 della L.R. n. 1/2009 e' inserito  il  seguente:
«Art. 22-bis (Capacita'  assunzionale  della  Regione  e  degli  enti
dipendenti). 
    1. La Giunta regionale definisce annualmente, con  deliberazione,
la capacita'  assunzionale  propria  e  degli  enti  dipendenti,  nel
rispetto della normativa vigente e degli orientamenti espressi  dalla
giurisprudenza contabile. La capacita'  assunzionale  complessiva  e'
ripartita in relazione  alle  specifiche  esigenze  organizzative  di
ciascun ente.». 
        «Art. 6 (Assegnazione temporanea. Modifiche all'art. 29 della
L.R. 1/2009). - 1. La rubrica  dell'art.  29  della  L.R.  1/2009  e'
sostituita  dalla   seguente:   «Mobilita',   comando,   distacco   e
assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti  di  lavoro  presso
altra pubblica amministrazione». 
    2. Dopo il comma 9 dell'art. 29 della L.R. 1/2009 sono inseriti i
seguenti: 
        «9-bis. La Regione, sulla base di appositi  protocolli,  puo'
disporre,   per   singoli    progetti    di    interesse    specifico
dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di  personale  presso
altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del
personale  interessato.  Il   personale   conserva   il   trattamento
economico, anche accessorio, in godimento alla data di  assegnazione.
I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa  a  cui
il personale regionale  e'  assegnato.  La  durata  dell'assegnazione
temporanea e' definita entro il periodo di  vigenza  del  protocollo,
che non puo' superare la durata della legislatura. 
        9-ter. La Regione, sulla base di  appositi  protocolli,  puo'
utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da  altre
pubbliche  amministrazioni.  Il  personale  conserva  il  trattamento
economico, anche accessorio, in godimento alla data di  assegnazione.
I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale.  La
durata dell'assegnazione temporanea e' definita entro il  periodo  di
vigenza del  protocollo,  che  non  puo'  superare  la  durata  della
legislatura. 
        9-quater. Il  posto  in  dotazione  organica  del  dipendente
regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la
durata della stessa. 
    Il personale proveniente da altre  pubbliche  amministrazioni  in
assegnazione temporanea  presso  la  Regione  non  ricopre  posti  in
dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto  dei  limiti  di
cui all'art. 18-bis.». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
negli articoli 5 e 6 della legge, siano illegittime per contrasto con
diverse disposizioni costituzionali (indicate in relazione a  ciascun
articolo  impugnato);  pertanto  propone  questione  di  legittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 5, comma l, della legge in esame, ha introdotto  l'art.
22-bis alla legge regionale n. l del 2009,  in  base  alla  quale  e'
previsto che alla Giunta regionale spetta di definire annualmente  la
capacita' assunzionale propria e degli enti dipendenti, nel  rispetto
della  normativa  vigente  e  degli   orientamenti   espressi   dalla
giurisprudenza  contabile,  con  la  precisazione  che  la  capacita'
assunzionale «complessiva» e' ripartita in relazione alle  specifiche
esigenze organizzative di ciascun ente. 
    La  disposizione  in  esame,  laddove  definisce   la   capacita'
assunzionale della regione e degli enti da essa dipendenti in  misura
«complessiva», contrasta palesemente con i principi di  coordinamento
della finanza pubblica contenuti nell'art. l, comma 228, legge n. 208
del 2015, che consente la determinazione del fabbisogno in  relazione
a   ciascuna   singola   Amministrazione,   senza   possibilita'   di
compensazioni o travaso tra piu' Amministrazioni. 
    L'art. l comma l legge  n.  208/2015  prevede,  infatti,  che  le
Regioni e gli Enti locali «possono procedere, per gli anni 2016, 2017
e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non  dirigenziale  nel  limite  di  un   contingente   di   personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari  al
25 per  cento  di  quella  relativa  al  medesimo  personale  cessato
nell'anno precedente». 
    Sulla valenza dei vincoli posti  dall'art.  l,  comma  228  della
legge n. 208/2015, codesta Ecc. Corte costituzionale  ha  gia'  avuto
modo di esprimersi con la  recente  sentenza  n.  1/2018  emessa  nel
giudizio di costituzionalita' di altra legge  della  Regione  Toscana
(la l.r. n. 72/2016), contenente  anch'essa  una  deroga  ai  vincoli
statali posti dal richiamato art. l, comma 228, della legge n. 208. 
    Ebbene nella sentenza n. 1/2018 del 2015  nella  quale  e'  stata
ribadita  l'inderogabilita'  dei  vincoli  suddetti  da  parte  della
Regione. In  particolare  la  Corte  in  tale  sentenza  ha  ribadito
l'infondatezza  dell'assunto  secondo   cui   la   norma   scrutinata
troverebbe legittimazione nella competenza della Regione  Toscana  in
materia  di  organizzazione  amministrativa   degli   enti   pubblici
regionali,  «atteso  il  riscontrato  carattere  recessivo  di   tale
competenza  rispetto  ad  una  disposizione  che  questa   Corte   ha
riconosciuto  costituire  espressione  della  competenza  statale  in
materia  di  coordinamento  di  finanza  pubblica»  (punto  8.1   del
Considerato in diritto),  con  l'ulteriore  affermazione  secondo  la
quale  «solo  lo  stesso   legislatore   nazionale   puo'   prevedere
diversificate  modalita'  applicative,  ovvero  circoscritte  deroghe
temporalmente limitate ai  vincoli  assunzionali  da  esso  disposti,
dettando,  inoltre,  specifiche  modalita'  attuative  al   fine   di
verificare l'impatto  finanziario»  (punto  8.2  del  Considerato  in
diritto). 
    Sul punto, peraltro, si evidenzia che, anche sulla base di quanto
previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo  n.  165/2001,
come modificato dall'art.  4  del  decreto  legislativo  n.  75/2017,
ciascuna pubblica amministrazione  «adotta  il  piano  triennale  dei
fabbisogni di personale (quindi in nessun caso  in  forma  cumulativa
con  altre  amministrazioni)  in  coerenza  con   la   pianificazione
pluriennale  delle  attivita'  e  della  performance»  e  «il   piano
triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base  della  spesa
per il personale in servizio  e  di  quelle  connesse  alle  facolta'
assunzionali  previste  a  legislazione   vigente»,   come   peraltro
confermato anche dalle linee di indirizzo definite  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  8  maggio  2018,  ai  sensi
dell'art. 6-ter, comma l, del decreto legislativo n.  165/2001,  come
inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 75/2017. 
    Il generico richiamo alla ripartizione  delle  predette  cumulate
capacita' assunzionali, alla sola condizione di «specifiche  esigenze
organizzative  di  ciascun  ente»  senza  alcun  oggettivo  parametro
finanziario  di  rinvio  alla  vigente  normativa   in   materia   di
limitazioni alla spesa di personale (ad esempio: art. l,  comma  557,
della legge n. 296/2006) potrebbe determinare una maggiore  spesa  di
personale a tempo indeterminato, di natura strutturale  e  permanente
nel tempo, che potrebbe non essere sostenibile, specialmente per  gli
enti regionali medio piccoli e con ridotti spazi di  bilancio,  negli
anni  successivi  a  quello  di  utilizzo  delle  maggiori   facolta'
assuzionali acquisite, in aggiunta alle proprie, dalla Regione  o  da
altri enti dipendenti dalla medesima. 
    Sul punto si evidenzia infine che, nei casi in cui il legislatore
ha inteso riconoscere specifiche necessita' di tutela finalizzate  al
buon andamento delle  attivita'  istituzionali  di  enti  ed  agenzie
regionali,  e'   intervenuto   direttamente   con   norma   nazionale
consentendo deroghe alla vigente normativa nazionale  in  materia  di
turn over delle pubblica amministrazione In tal senso,  a  titolo  di
esempio,  si  richiama  la  specifica,  ma  coordinata,  deroga  alle
ordinarie regole che consente  la  possibilita'  di  incrementare  le
facolta'  assuzionali  delle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente (ARPA) prevista dall'art. l, comma 563, della legge  n.
205 del 2017 (legge di bilancio 2018). 
    Pertanto l'art. 5, comma l, della legge  m  esame,  nel  derogare
alle citate disposizioni statali che pongono vincoli  alla  capacita'
di assunzione delle Regioni e Enti locali, viola  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., che riserva allo  Stato  la  definizione  dei  principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica,  cui
la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    2. L'art. 6, comma 2, della legge in esame, ha introdotto,  nella
l.r. n. 1/2009, i commi 9-ter e  9-quater.  Anche  tali  disposizioni
sono censurabili per i motivi che saranno di seguito esposti. 
    2.1. Il comma 9-ter introdotto nell'art. 29 della legge regionale
n. 1/2009 facoltizza la Regione, sulla base di  appositi  protocolli,
ad utilizzare personale in  assegnazione  temporanea  proveniente  da
altre  Pubbliche  amministrazioni,  precisando  che   «il   personale
conserva il trattamento economico,  anche  accessorio,  in  godimento
alla data di assegnazione». 
    La disposizione viola le disposizioni costituzionali  sotto  vari
profili. 
    Occorre  premettere  che  la  vigente   disciplina   contrattuale
relativa al  comparto  Funzioni  locali  non  prevede  una  specifica
regolamentazione dell'istituto del comando,  o  istituti  simili;  si
richiama  quanto  stabilito  dall'art.  70,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 165/200 l, il quale dispone che l'ente che utilizza il
personale deve rimborsare  all'amministrazione  di  appartenenza  del
lavoratore  gli  oneri  relativi  al  trattamento  fondamentale  come
determinato in base al CCNL allo stesso direttamente applicabile. 
    Analoga disposizione non e' prevista  anche  per  il  trattamento
accessorio, ma secondo una regola generale  ormai  consolidata  nella
prassi applicativa, viene corrisposto al  dipendente  il  trattamento
accessorio  dall'ente  presso  il  quale  lo  stesso  rende  la   sua
prestazione,  al  fine  di  evitare  situazioni  di   disparita'   di
trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti. 
    Dunque, la disposizione regionale  in  esame  nel  derogare  alla
menzionata disposizione  del decreto  legislativo n.  165/200  l  che
costituisce un principio al quale il legislatore regionale deve  fare
riferimento, viola sia l'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,
il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato  l'ordinamento
civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili  dal  Codice
civile, sia il principio di uguaglianza di cui all'art. 3  Cost.,  in
quanto crea una disparita' di trattamento rispetto a quanto  previsto
per la generalita' delle altre amministrazioni pubbliche. 
    2.2. Nell'introdurre il comma 9-quater all'art.  29  della  legge
regionale n. l del 2009, la norma scrutinata stabilisce che «il posto
in  dotazione  organica  del  dipendente  regionale  in  assegnazione
temporanea resta indisponibile per tutta la durata della  stessa.  Il
personale  proveniente  da   altre   pubbliche   amministrazioni   in
assegnazione temporanea  presso  la  Regione  non  ricopre  posti  in
dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto  dei  limiti  di
cui all'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009». 
    La norma regionale in  esame,  nel  neutralizzare  le  unita'  di
personale  dirigenziale  di  altre   amministrazioni   pubbliche   in
assegnazione temporanea presso la Regione ai fini del  computo  della
quota del 10 per  cento  prevista  dall'art.  19,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165/2001, consente di fatto  la  copertura  di
posti di funzione dirigenziale a personale esterno senza alcun limite
percentuale. 
    Al riguardo,  si  fa  presente  che  l'art.  18-bis  della  legge
regionale n. 1/2009 (Comando  e  trasferimento  dei  dirigenti),  nel
richiamare, parzialmente, quanto previsto dall'art. 19, comma  5-bis,
del decreto legislativo  n.  165/2001,  dispone  che  «gli  incarichi
dirigenziali possono essere conferiti nel limite  del  10  per  cento
della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori  della  Giunta
regionale, a dirigenti di  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  previo
collocamento fuori  ruolo,  aspettativa  non  retribuita,  comando  o
analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti». 
    Sul punto, peraltro, si fa presente che  il  citato  art.  18-bis
della legge regionale n.  1/2009  non  risulta  recepire  nemmeno  le
modificazioni normative nel tempo apportate al citato art. 19,  comma
5-bis,  del  decreto  legislativo  165/2001,   le   quali   prevedono
l'elevazione al 15 per cento della percentuale  di  conferimento  dei
posti dirigenziali di prima fascia  a  dirigenti  esterni  (art.  29,
comma 3,  della  legge  n.  221/2015),  nonche'  la  possibilita'  di
ulteriore elevazione dei  suddetti  limiti  percentuali  fino  ad  un
massimo del 25 per cento per i posti dirigenziali di prima  fascia  e
del 18 per cento per i posti  dirigenziali  di  seconda  fascia,  con
contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate  per
il conferimento degli incarichi dirigenziali a  soggetti  esterni  di
cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (art. 3
comma l,  lettera  t),  della  legge  n.  145/2002,  come  sostituito
dall'art. 2, comma 8-ter, del decreto-legge n. 101/2013,  e  art.  1,
comma 94, della legge n. 107/2015). 
    La norma regionale in esame, pertanto, non rispettando  i  limiti
fissati dalla legislazione statale per il conferimento  di  incarichi
dirigenziali   al   personale   proveniente   da   altre    pubbliche
amministrazioni  in  assegnazione  temporanea  presso   la   Regione,
contrasta con la menzionata norma del decreto legislativo n. 165/2001
che rappresenta il principio al quale il legislatore  regionale  deve
fare riferimento, e viola sia l'art. 117, secondo comma, lettera  l),
della Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva  dello  Stato
l'ordinamento  civile  e  quindi  i  rapporti  di   diritto   privato
regolabili dal Codice civile, sia il principio di uguaglianza di  cui
all'art. 3 Cost.,  in  quanto  crea  una  disparita'  di  trattamento
rispetto  a  quanto  previsto  per   la   generalita'   delle   altre
amministrazioni pubbliche. 
    Per i motivi esposti le norme  regionali  sopra  indicate  devono
essere impugnati dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art.
127 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare gli articoli 5, comma 1 e 6, comma 2 della L.R. Toscana  11
luglio 2018, n. 32 per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  6
settembre 2018. 
          Roma, 10 settembre 2018 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Socio