N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2018

Ordinanza  del 7 maggio 2018 del  Tribunale amministrativo  regionale
per la Toscana sul ricorso proposto da Provincia di Grosseto e Unione
regionale  delle  Province  toscane  -  UPI  Toscana  contro  Regione
Toscana. 
 
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Norme della Regione Toscana
  - Riordino delle funzioni provinciali - Attribuzione  alla  Regione
  di funzioni, gia' esercitate dalle Province, in materia di  rifiuti
  e bonifica dei siti inquinati. 
- Legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n.  22  ("Riordino  delle
  funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.  56
  (Disposizioni sulle citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
  unioni e fusioni di comuni).  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
  32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge  regionale  n.
  41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale  n.
  65/2014"), art. 2, comma 1, lettera d), n. 1; legge  della  Regione
  Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti  e
  la bonifica dei siti inquinati), art. 5, comma 1, lettere e) e p). 
(GU n.43 del 31-10-2018 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA 
                           Sezione Seconda 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  793  del  2017,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto  da  Provincia  di   Grosseto,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Lorenzo Corsi, Chiara Canuti, Stefania Sorrenti, con domicilio eletto
presso lo studio Lorenzo Corsi in Firenze, via Senese n. 12; 
    contro Regione Toscana, in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino,  con
domicilio eletto in Firenze, c/o Avvocatura p.zza Unita' 1; 
    nei confronti: 
        Presidenza   del   Consiglio    dei    ministri,    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  in  persona
dei  legali  rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e   difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,  domiciliata  ex
lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; 
        Provincia di Lucca, Unione Province  Italiane,  Provincia  di
Livorno,  Provincia  di  Arezzo,  Citta'  Metropolitana  di  Firenze,
Provincia di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di  Pistoia,
Provincia di Prato, Provincia di Siena non costituite in giudizio; 
    e con l'intervento  di  ad  adiuvandum:  Unione  Regionale  delle
Province Toscane - Upi Toscana, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Carrozza, con
domicilio eletto presso lo  studio  Claudio  Bargellini  in  Firenze,
piazza Indipendenza 10; 
    per l'annullamento: 
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
    del Regolamento della Giunta Regionale Toscana del 29 marzo 2017,
n. 13/R - «Regolamento recante  disposizioni  per  l'esercizio  delle
funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione
dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica  dei  siti  inquinati);  dell'art.
76-bis della legge regionale  12  febbraio  2010,  n.  10  (Norme  in
materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di
impatto ambientale  "VIA",  di  autorizzazione  integrata  ambientale
"AIA" e di autorizzazione  unica  ambientale  "AUA");  dell'art.  13,
comma 1, lettera a) della legge  regionale  31  maggio  2006,  n.  20
(Norme per la tutela delle  acque  dall'inquinamento);  dell'art.  16
della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9  (Norme  per  la  tutela
della qualita'  dell'aria  ambiente).  Modifiche  al  regolamento  25
febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai  sensi
della lettera e), comma 1,  dell'art.  5  della  legge  regionale  18
maggio 1998, n. 25 ("Norme per la gestione dei rifiuti e la  bonifica
dei siti inquinati")»,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Toscana  del  31  marzo  2017;  nonche'  di  tutti  gli  atti
presupposti e connessi; 
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 dicembre 2017: 
    della nota della Direzione  ambiente  ed  energia  della  Regione
Toscana  avente  ad  oggetto  «Funzioni  trasferite  alla  Regione  -
Sanzioni amministrative» pervenuta  in  data  15  settembre  2017  al
protocollo della Provincia  di  Grosseto  n.  p_gr.AOOPGRO.  REGISTRO
UFFICIALE.I.0024027.15.9.2017 nonche' del  parere  Settore  regionale
attivita' legislativa e giuridica del 19 aprile 2016,  allegato  alla
predetta  nota,  avente  ad  oggetto  "richiesta  di   parere   circa
l'individuazione dell'autorita' competente  in  materia  di  sanzioni
amministrative relative alle violazioni di cui alla parte quarta  del
decreto legislativo n. 152/2006 e all'art. 25 del decreto legislativo
n. 188/2008». 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione  Toscana  e
di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2018 il dott.
Luigi Viola e uditi per le parti i  difensori  come  specificato  nel
verbale; 
    1. In applicazione del processo di ridefinizione e riattribuzione
delle funzioni delle Province previsto dall'art. 1, 89° comma  e  ss.
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;  cd.
legge  Del  Rio),  la  Regione  Toscana  procedeva   all'approvazione
della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22  (riordino  delle  funzioni
provinciali e attuazione della  legge  7  aprile  2014,  n.  56);  in
particolare, l'art.  2,  1°  comma  lettera  d)  della  citata  legge
regionale prevede, nel testo successivamente modificato  dall'art.  2
comma 1 della legge regionale 30 ottobre  2015,  n.  70  (intervenuta
successivamente al perfezionamento degli accordi  intercorsi  con  le
province  per  il  trasferimento   del   personale),   l'attribuzione
all'Amministrazione regionale delle seguenti funzioni «in materia  di
ambiente: 
        1) le funzioni in materia di  rifiuti  e  bonifica  dei  siti
inquinati gia' esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore
della  legge  regionale  28  ottobre  2014,  n.  61  (Norme  per   la
programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e  alla  L.R.
n. 10/2010) dalla medesima legge  attribuite  alla  competenza  della
Regione e  per  il  cui  effettivo  trasferimento  si  rinviava  alla
presente  legge;  nonche'  le  ulteriori  funzioni  esercitate  dalle
province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25  (Norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati)  e  le
funzioni concernenti  l'applicazione  del  tributo  speciale  per  il
deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge  regionale
29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per  l'applicazione  del  tributo
speciale per il deposito in discarica,  dei  rifiuti  solidi  di  cui
all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549); 
        2) le funzioni in materia di difesa del suolo,  ivi  comprese
quelle relative alla difesa della costa e degli  abitati  costieri  e
alla gestione del demanio idrico, compreso  l'introito  dei  relativi
proventi; 
        3) le funzioni in materia di tutela della qualita' dell'aria; 
        4) le funzioni in materia di inquinamento acustico; 
        5)  le  funzioni   in   materia   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento; 
        6)  le   funzioni   di   autorita'   competente   concernenti
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione  unica
ambientale (AUA); 
        6-bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette». 
    In parallelo  alle  modificazioni  relative  alle  competenze  in
materia  ambientale  delle  Province  erano   ridefinite   anche   le
competenze in materia di  rifiuti,  mediante  riscrittura,  ad  opera
delle legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 e 24 febbraio  2016,  n.
15, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998,  n.  25  (norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica  dei  siti  inquinati)  che
oggi reca una previsione generale dal seguente tenore:  «la  Regione,
fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa  regionale,
esercita tutte le  funzioni  amministrative,  di  pianificazione,  di
programmazione, di indirizzo e controllo in materia di  gestione  dei
rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa  nazionale
allo Stato o  ad  enti  diversi  dalla  Regione  e  dalla  provincia»
accompagnata dalla specifica elencazione delle  competenze  regionali
in materia. 
    Da ultimo,  interveniva  il  d.P.G.R.  29  marzo  2017,  n.  13/R
(regolamento recante  disposizioni  per  l'esercizio  delle  funzioni
autorizzatorie  regionali  in  materia  ambientale,   in   attuazione
dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) che  dettava
le norme regolamentari relative all'esercizio delle nuove  competenze
in materia ambientale della Regione Toscana e completava il  processo
di trasferimento. 
    Il regolamento era impugnato  dalla  Provincia  di  Grosseto  che
articolava censure di: 1) illegittimita' articoli 1, 5, 8, 9, 10,  11
e 24 del Regolamento DPGRT n. 13/R del 29 marzo 2017  per  violazione
art. 5, art. 117, comma 2, lettera s), art. 117, comma 2, lettera  p)
e 118 Costituzione, violazione articoli 197, 214, 215 e  216  decreto
legislativo n. 152/2006, violazione decreto  ministeriale  21  luglio
1998  n.   350,   violazione   decreto   legislativo   n.   267/2000,
illegittimita'  derivata,  violazione  art.  1,  comma  85  legge  n.
56/2014,  incompetenza;  2)  illegittimita'  articoli  12  e  24  del
Regolamento DPGRT n. 13/R del 29 marzo 2017 per violazione art.  117,
comma 2, lettera s)  e  118  Cost.  e  violazione  art.  197  decreto
legislativo n. 152/2006, illegittimita' derivata, violazione art.  1,
comma 85 legge 7 aprile 2014 n. 56, incompetenza;  3)  illegittimita'
derivata dall'illegittimita' costituzionale degli articoli: 5,  legge
regionale n.  25/1998;  1,  legge  regionale  n.  61/2014;  2,  legge
regionale n. 22/2015; 2, legge regionale n. 70/2015;  e  15/2016  per
contrasto con gli articoli 114, 117  e  118  Cost.  e  in  relazione:
all'art. 1, commi 85, 87 e 89 legge 7 aprile  2014  n.  56;  con  gli
articoli 197, 214,  215  e  216,  decreto  legislativo  n.  152/2006;
all'art. 19, decreto legislativo n. 267/2000; con  l'accordo  siglato
in data 11 settembre 2014 tra lo Stato e  le  Regioni,  eccezione  di
legittimita' costituzionale; 4) illegittimita' articoli 1, 2,  3,  4,
5, 6, 7, 8, 10 e 18 ss. del Regolamento DPGRT n. 13/R  del  29  marzo
2017 per violazione  art.  5,  114  e  118  Costituzione,  violazione
decreto legislativo n.  267/2000,  violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 1, commi 85,  87  e  89  legge  n.  56/2014,  eccezione  di
legittimita' costituzionale. 
    Si   costituivano   in   giudizio   la   Regione   Toscana   (che
controdeduceva  sul  merito  del  ricorso  ed  articolava   eccezione
preliminare di  inammissibilita'  del  gravame),  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare  (che  instavano  sostanzialmente   per
l'accoglimento del ricorso e  per  il  ripristino,  a  seguito  della
rimessione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
della  disciplina   regionale   sopra   richiamata,   «dell'esclusiva
competenza statale in materia  ambientale  nonche'  della  competenza
dello Stato ad allocare e disciplinare le funzioni amministrative  in
materia di ambiente»); interveniva altresi' ad  adiuvandum,  l'Unione
regionale  delle  Province  toscane-U.P.I.   Toscana   instando   per
l'accoglimento del ricorso, a seguito  della  rimessione  alla  Corte
costituzionale della questione di costituzionalita'  della  normativa
regionale relativa alle competenze provinciali in materia ambientale. 
    Con motivi  aggiunti  regolarmente  notificati  e  depositati  in
giudizio in data 6 dicembre 2017, la Provincia di Grosseto  impugnava
altresi', per gli stessi motivi posti a base del  ricorso,  anche  la
nota della  Direzione  ambiente  ed  energia  della  Regione  Toscana
(acquisita al protocollo delle ente  ricevente  al  n.  p_gr.AOOPGRO.
REGISTRO UFFICIALE.I.0024027.15.9.2017) avente ad oggetto l'esercizio
delle  funzioni  trasferite  alla  Regione  in  materia  di  sanzioni
amministrative e l'allegato parere del  Settore  regionale  attivita'
legislativa e  giuridica  del  19  aprile  2016,  gia'  inviato  alla
Provincia di Lucca. 
    Alla Camera di consiglio del 19 dicembre  2017  era  disposta  la
cancellazione dal ruolo dell'istanza cautelare proposta con i  motivi
aggiunti, in considerazione  della  fissazione  dell'udienza  per  la
decisione del merito del ricorso al 24 aprile 2018 (data  in  cui  il
ricorso ed i motivi aggiunti erano trattenuti in decisione). 
    2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare  come  non  possa
trovare  accoglimento  l'eccezione  preliminare  di  inammissibilita'
dell'intervento ad adiuvandum dell'Unione  regionale  delle  Province
toscane-U.P.I. Toscana sollevata  dalla  difesa  dell'Amministrazione
regionale. 
    Le  previsioni  statutarie  depositate  in   atti   di   giudizio
(soprattutto l'art. 4  della  Statuto  nazionale  e  l'art.  2  dello
Statuto della sezione regionale) evidenziano, infatti, chiaramente il
ruolo  esponenziale  e  di  supporto  svolto  dall'associazione   nei
confronti delle  Province  e,  del  resto,  si  tratta  di  un  ruolo
pienamente riconosciuto anche dall'Amministrazione regionale  che  ha
ritenuto  opportuno  acquisire  il  parere  dell'U.P.I.  Toscana  nel
procedimento di approvazione (precisamente, nel  corso  della  seduta
del 17 dicembre  2015  del  Consiglio  delle  autonomie  locali)  del
regolamento poi approvato con d.P.G.R. 29 marzo 2017, n. 13/R. 
    Del resto, anche al di la' dell'evidente contrasto con il diverso
orientamento manifestato in sede procedimentale, l'eccezione non puo'
trovare accoglimento, ne' alla luce della sentenza 3 luglio  2013  n.
6546 della Sezione I-ter del Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, sede di Roma richiamata dall'Amministrazione regionale (che
riguarda una fattispecie  completamente  diversa  in  cui  la  tutela
dell'interesse  fatto  valere  in  giudizio  veniva,  in  realta',  a
confliggere con l'interesse contrario di altre Province  non  evocate
in giudizio), ne' del generico riferimento all'omessa impugnazione in
via principale del regolamento d.P.G.R. 29 marzo  2017,  n.  13/R  da
parte dell'interveniente (l'onere di impugnazione in  via  principale
risulta, infatti, difficilmente sostenibile in  un  contesto  in  cui
appare evidente come  l'interesse  fatto  valere  in  giudizio  possa
trovare riconoscimento solo nelle forme limitate  dell'intervento  ad
adiuvandum e non nelle forme del riconoscimento della  legittimazione
autonoma ad impugnare l'atto). 
    2.1. Del pari infondata risulta poi anche  l'altra  eccezione  di
inammissibilita' del ricorso e dei motivi  aggiunti  sollevata  dalla
difesa dell'Amministrazione regionale e  radicata  sulla  sostanziale
acquiescenza della Provincia di Grosseto al complessivo  procedimento
di  trasferimento  del  personale  con  competenze  ambientali  delle
Province all'Amministrazione  regionale;  trasferimento  che  risulta
essere stato richiesto  dalla  Province  toscane  e  non  contrastato
dall'Amministrazione  provinciale  di  Grosseto,  ne'  in   sede   di
procedimento, ne' mediante impugnazione della  deliberazione  G.R.  4
agosto  2015,  n.  827  che  ha  approvato  i  relativi  accordi   di
trasferimento. 
    A questo proposito, deve,  in  primo  luogo,  rilevarsi  come  si
tratti, in realta', di accordi organizzativi che si  muovevano  nella
logica dell'art. 1, 51° comma  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56
(ovvero nella  logica  di  sostanziale  transizione  verso  un  nuovo
assetto costituzionale richiamata anche da  Corte  costituzionale  16
giugno 2016, n.  143  punto  5.3)  e  che  risultano  sostanzialmente
superati dall'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
che ha lasciato il testo costituzionale immutato,  anche  per  quello
che riguarda  l'assetto  del  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione e le relative  norme  in  materia  di  organizzazione  e
competenza degli enti locali. 
    In secondo luogo, appare  sostanzialmente  difficile  prospettare
una forma di acquiescenza  o  inammissibilita'  che  deriverebbe,  in
realta',  non  da  atti  specificamente  incidenti  sul  riparto   di
competenze, ma sul diverso (anche se connesso)  aspetto  relativo  al
personale  addetto  all'esercizio   delle   competenze   in   materia
ambientale; ovvero su una problematica accessoria  e  dipendente  che
dovrebbe seguire  e  non  precedere  e  condizionare  la  definizione
dell'aspetto logicamente prioritario  costituito  dall'assetto  delle
competenze. 
    In  terzo  luogo,  risulta   veramente   difficile   prospettare,
nell'attuale assetto del giudizio di costituzionalita'  delle  leggi,
una  qualche  forma  di   «consenso   preventivo»   alla   violazione
dell'assetto  costituzionale  in  materia  di  competenze  idonea   a
precludere la possibilita' di rilevare l'incostituzionalita'  di  una
normativa oggettivamente non in linea con l'assetto costituzionale. 
    Alla Provincia  di  Grosseto  non  possono  pertanto  non  essere
riconosciuti la legittimazione e l'interesse ad  impugnare  gli  atti
lesivi delle proprie competenze in materia  ambientale,  non  essendo
incisi tali requisiti dall'acquiescenza manifestata  in  procedimenti
che si inserivano in un diverso quadro di transizione  costituzionale
e si riferivano ad aspetti accessori e  dipendenti  dalla  principale
problematica dell'attribuzione delle competenze. 
    3. Per quello che riguarda i motivi proposti dall'Amministrazione
provinciale di Grosseto tutte le parti concordano nel ridurre il tema
del contendere (per la verita', prospettato in maniera  ripetitiva  e
sovrabbondante dalla ricorrente) alla questione di  costituzionalita'
delle previsioni dell'art. 2, 1° comma della legge regionale 3  marzo
2015, n.  22  (nel  testo  risultante  dalle  modificazioni  disposte
dall'art. 2 comma 1 della legge regionale 30 ottobre 2015, n.  70)  e
dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.  25  (nel  testo
modificato dalle legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 e 24 febbraio
2016, n. 15); ed in effetti, appare di tutta  evidenza  come,  da  un
lato, l'impugnazione non possa trovare accoglimento se non a  seguito
della  declaratoria  di  incostituzionalita'  delle  dette  norme  e,
dall'altro, come l'interesse della Provincia di Grosseto ad impugnare
l'atto  regolamentare  in  questione  debba  necessariamente  passare
attraverso la declaratoria  di  incostituzionalita'  della  normativa
regionale che ha sottratto alle Province  le  competenze  in  materia
ambientale. 
    Per quello che riguarda  il  quadro  costituzionale  in  materia,
merita sicuramente accoglimento la precisa ricostruzione  del  quadro
della giurisprudenza della Corte costituzionale  fornita  dall'U.P.I.
Toscana,  che  ha  giustamente  richiamato  una  sentenza  abbastanza
recente  della  Corte  costituzionale  che  ha  rilevato   come   «la
disciplina dei rifiuti ...(sia) riconducibile  alla  materia  "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale  ai
sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  anche  se
interferisce con altri interessi  e  competenze,  di  modo  che  deve
intendersi riservato allo Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di
tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma  restando  la
competenza  delle  Regioni  alla  cura  di  interessi  funzionalmente
collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte,  sentenze
n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011,  n.
225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del  2008).  Pertanto,  la  disciplina
statale "costituisce, anche in attuazione degli obblighi  comunitari,
un livello di tutela uniforme  e  si  impone  sull'intero  territorio
nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province
autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che
esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato,
ovvero lo peggiorino (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008  e  n.
378 del 2007)" (sentenza n. 58 del 2015)" (sentenza n. 180 del 2015)»
(Corte cost. 13 aprile 2017, n. 85 punto 4.3). 
    Ed  in  effetti,  si  tratta  di  una  lettura  della  previsione
dell'art.  117,  2°  comma  lettera  s)  della  Costituzione  che  si
inserisce in una  tradizione  ricostruttiva  ormai  risalente  e  che
comprende,  oltre  a  tutte  le  sentenze  gia'   citate   in   Corte
costituzionale 13 aprile 2017, n. 85, anche  le  sentenze  12  maggio
2016, n. 101 e 24 giugno 2016, n. 154 citate dalla difesa dell'U.P.I.
Toscana; all'interno dello stesso  quadro  ricostruttivo  sembra  poi
muoversi anche Corte costituzionale 7 giugno  2017,  n.  132  che  ha
affrontato una diversa  problematica  (quella  dell'autonomia  e  dei
criteri di  strutturazione  delle  Agenzie  regionali  di  protezione
ambientale), ma sulla base di  una  ricostruzione  che  valorizza  la
competenza statale alla  fissazione  dei  criteri  di  organizzazione
della struttura e le «esigenze di carattere unitario, valori espressi
dagli articoli 9 e 32 della Costituzione» (ovvero le stesse  esigenze
che sono alla base dell'attribuzione di competenza  di  cui  all'art.
117, 2° comma lettera s) della Costituzione). 
    3.1.  La  soluzione  delle  complesse  questioni  di   competenza
sollevate con il ricorso richiede  quindi  la  ricostruzione  precisa
delle attribuzioni di competenza previste dalla legislazione statale;
solo in questo modo sara', infatti, possibile evidenziare se e in che
modo,  la  normativa  regionale  sopra   richiamata   abbia   violato
l'attribuzione di competenza di cui all'art. 117, 2° comma lettera s)
della Costituzione. 
    Del resto, si tratta di ricostruzione che si presenta ancora piu'
necessaria alla luce della notevole eterogeneita'  di  contenuti  del
d.P.G.R. 29 marzo 2017, n. 13/R (che investe numerose e differenziate
competenze in materia ambientale) e di  una  certa  qual  genericita'
della  prospettazione  della  ricorrente  che,  almeno  in  un  primo
momento,  ha  affastellato  e  unificato  competenze,   in   realta',
caratterizzate da sistematiche normative differenziate. 
    A questo proposito, deve preliminarmente rilevarsi  come  nessuna
invasione delle competenze provinciali in materia ambientale  si  sia
verificata  con   riferimento   alle   competenze   in   materia   di
Autorizzazione integrata ambientale; a questo proposito, l'art. 7, 6°
comma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede, infatti,
che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  possano
disciplinare «con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e
quelle degli  altri  enti  locali  in  materia  di  VAS  e  di  AIA»;
l'esercizio  della  competenza  regionale  in   materia   costituisce
pertanto normale esercizio di un potesta'  conformativa  riconosciuta
dalla stessa legge statale di disciplina. 
    Discorso sostanzialmente analogo per le competenze in materia  di
V.I.A. che sono attribuite dall'art.  7-bis,  5°  comma  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla «pubblica amministrazione  con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata
secondo le  disposizioni  delle  leggi  regionali  o  delle  Province
autonome»; anche in questo  caso,  le  disposizioni  regionali  sopra
richiamate si inseriscono pertanto in un quadro normativo statale che
attribuisce alla Regione la possibile di dettare soluzioni in materia
di competenza alla trattazione delle procedure di V.I.A. 
    Per  quello  che  riguarda  l'autorizzazione   unica   ambientale
(A.U.A.), l'art. 2, 1° comma lettera b) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  13  marzo  2013,  n.  59  (regolamento  recante  la
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la  semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia  ambientale  gravanti  sulle
piccole  e  medie  imprese  e  sugli   impianti   non   soggetti   ad
autorizzazione integrata ambientale) individua l'autorita' competente
alla trattazione  dei  procedimenti  nella  «Provincia  o  ...(nella)
diversa autorita' indicata dalla normativa regionale quale competente
ai fini del rilascio,  rinnovo  e  aggiornamento  dell'autorizzazione
unica ambientale, che confluisce  nel  provvedimento  conclusivo  del
procedimento adottato»; anche in questo caso, e'  pertanto  prevista,
dalla normativa di disciplina di livello  statale,  una  potesta'  di
intervento a livello  regionale  sul  sistema  delle  competenze  che
permette di escludere la lesione della previsione dell'art.  117,  2°
comma lettera s)  Cost.,  senza  che  tale  soluzione  possa  trovare
ostacolo nella sostanziale  disapplicazione  dell'art.  2,  1°  comma
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,
n. 59 prospettata dalla difesa  della  Provincia  di  Grosseto  nelle
memorie conclusionali, non contenendo la previsione dell'art. 23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 conv. in legge 4 aprile 2012,  n.
35 (che costituisce la norma  abilitativa  all'esercizio  del  potere
regolamentare), una qualche univoca  attribuzione  di  competenza  in
materia alle Province che possa giustificare la disapplicazione della
norma di livello regolamentare. 
    Discorso  sempre  analogo  per  la  materia  delle  emissioni  in
atmosfera (pur sempre regolamentata dal d.P.G.R. 29  marzo  2017,  n.
13/R) che appare essere caratterizzata, per effetto della  previsione
di cui all'art. 268, 1° comma lettera o) e p) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dalla potesta' della  Regione  di  individuare
l'autorita'  competente  al  rilascio  delle  autorizzazioni   e   ad
effettuare i controlli. 
    Manifestamente estranee alla presente  vicenda  appaiono  poi  le
funzioni relative al  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani, attribuite dall'art. 200, 1° comma del decreto legislativo  3
aprile  2006,  n.  152  agli  «ambiti  territoriali   ottimali,   ...
delimitati dal piano regionale» e non alle Province. 
    3.2. Come ammesso dalla  stessa  difesa  della  Regione  Toscana,
residuano solo  alcune  attribuzioni  di  competenza  che  potrebbero
risultare  problematiche  e  che  risultano  riportabili,  in   buona
sostanza, alla previsione generale in  materia  di  competenza  delle
Province prevista dall'art. 197, 1° comma del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 che attribuisce alle amministrazioni  provinciali
le  «funzioni  amministrative  concernenti   la   programmazione   ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, da esercitarsi  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: 
        a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed
il monitoraggio ad essi conseguenti; 
        b) il controllo periodico su tutte le attivita' di  gestione,
di  intermediazione  e  di  commercio  dei  rifiuti,   ivi   compreso
l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla  parte
quarta del presente decreto; 
        c) la verifica ed il controllo  dei  requisiti  previsti  per
l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di  cui
agli articoli 214, 215 e 216; 
        d) l'individuazione, sulla base delle  previsioni  del  piano
territoriale di coordinamento  di  cui  all'art.  20,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  ove  gia'  adottato,  e
delle previsioni di cui all'art. 199,  comma  3,  lettere  d)  e  h),
nonche' sentiti l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle  zone  idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti,
nonche' delle zone non idonee  alla  localizzazione  di  impianti  di
recupero e di smaltimento dei rifiuti». 
    A questo proposito, nessun problema sorge  con  riferimento  alle
competenze relative all'individuazione delle zone idonee o non idonee
alla localizzazione  degli  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  che
rimangono  alle  Province,  per  effetto  dell'art.  6  della   legge
regionale  18  maggio  1998,  n.  25  (come,  da  ultimo,  sostituito
dall'art. 3, 1° comma della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15),
in sostanziale riconoscimento della stretta  connessione  sussistente
con  la  pianificazione  territoriale  e  con  l'istituto  del  piano
territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.). 
    In concreto, residuano pertanto tre ambiti problematici relativi: 
        a) al controllo e alla verifica degli interventi di  bonifica
ed al monitoraggio ad  essi  conseguenti,  devoluti  alla  competenza
della  Provincia  dall'art.  197,  1°  comma  lettera  a),   con   le
specificazioni previste  dall'art.  242,  12°  comma  (relativo  alle
indagini ed attivita' istruttorie svolte dalla provincia, in presenza
di possibili contaminazioni) e 248, 1° e 2°  comma  (per  quello  che
riguarda  i  controlli  di  avvenuta  bonifica  ed  il  rilascio  del
certificato conseguente) del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152; 
        b) al controllo periodico su tutte le attivita' di  gestione,
di  intermediazione  e  di  commercio  dei  rifiuti,   ivi   compreso
l'accertamento   delle   violazioni,   attribuzioni   devolute   alla
competenza della Provincia dagli articoli 197, 1° comma lettera b)  e
262, 1° comma (che attribuisce inequivocabilmente alla Provincia  nel
cui territorio e' stata commessa la violazione le funzioni in materia
di «accertamento degli illeciti amministrativi,  ....(e)  irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte  quarta
del ... decreto») del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
        c) alla verifica ed al controllo dei requisiti  previsti  per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214,
215 e 216, attribuite alla competenza delle Province  dagli  articoli
197, 1° comma lettera c), 214, 9° comma, 215 commi 3 e segg.  e  216,
commi 4 e segg. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    Del resto, la competenza  provinciale  in  materia  di  procedure
semplificate non e' certo esclusa dal fatto che si tratti  di  titoli
autorizzativi suscettibili di sostituzione con  l'A.U.A.  (come  gia'
rilevato,    oggi    legittimamente    devoluta    alla    competenza
dell'Amministrazione  regionale)  ai  sensi  dell'art.  3,  1°  comma
lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,
n. 59. 
    Come espressamente previsto  dal  successivo  terzo  comma  della
previsione sopra citata, e', infatti, espressamente  «fatta  comunque
salva la  facolta'  dei  gestori  degli  impianti  di  non  avvalersi
dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in  cui  si  tratti  di
attivita' soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione  di
carattere   generale,   ferma   restando   la   presentazione   della
comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP» e  pertanto  la
previsione dell'A.U.A. non ha per nulla  abrogato  le  competenze  in
materia di procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che rimangono  presenti
nel  sistema,  anche  per  quello  che  riguarda  l'attribuzione   di
competenza in capo alla Provincia. 
    Con tutta evidenza, si tratta pertanto  della  ricostruzione  del
sistema delle competenze contenuta nelle note 26 marzo 2014 prot.  n.
000905 e 23 gennaio 2018 prot. 0001181 del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  (piu'  volte  depositate  in
giudizio), che si pongono in perfetta linea con la posizione  assunta
dalle Amministrazioni statali nel  presente  giudizio  e  con  quanto
rilevato nella presente ordinanza. 
    3.3. Come esattamente rilevato dalla nota 23 gennaio  2018  prot.
0001181 del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare  sopra  richiamata,  l'assetto   delle   competenze   sopra
richiamato non ha poi  subito  sostanziali  innovazioni  per  effetto
dell'intervento della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
    L'art. 1, 85° comma della legge 7 aprile 2014, n. 56 ha, infatti,
mantenuto alle province «quali enti con funzioni di area  vasta,  ...
le ... funzioni  fondamentali  (in  materia  di)  ...a)  ...tutela  e
valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza»  e,  per
di piu', il riassetto di competenze previsto  dall'89°  comma  e  dai
commi seguenti del gia' citato art. 1 della legge (ovvero proprio  le
previsioni  che  hanno  originato  anche  l'intero  procedimento   di
ridefinizione delle competenze posto in essere dalla Regione Toscana)
investe solo ed esclusivamente «le funzioni  provinciali  diverse  da
quelle di cui al  comma  85»  (come  gia'  rilevato,  mantenute  alle
Province dalla norma statale). 
    Anche  l'accordo  tra  Stato,   Regioni,   Province   e   Comuni,
intervenuto in data 11  settembre  2014  in  Conferenza  unificata  e
recepito con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2014 (per l'importanza del detto accordo,  si  veda,  Corte
costituzionale 26 marzo 2015, n. 50 punto  5.4  e  ss.)  non  ha  poi
modificato (e non poteva  modificare)  la  distinzione  tra  funzioni
fondamentali delle Province  e  funzioni  oggetto  di  riassetto;  la
lettura delle previsioni dei punti 1, 2, 7, 8 lettera c) e 9  lettera
a) e c) evidenzia, infatti, come l'oggetto dell'accordo investa  solo
le funzioni non fondamentali di cui all'art. 1, commi 89 e ss.  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 e non le funzioni  fondamentali  (tra  cui
quelle in materia di ambiente) espressamente mantenute alle  Province
dalla previsione dell'art. 1, 85° comma della legge. 
    Del resto, si tratta di un dato ormai  acquisito  nell'evoluzione
della  giurisprudenza  costituzionale;  al   punto   5.3   di   Corte
costituzionale 26 marzo 2015, n. 50 si trova, infatti,  espressamente
rilevato come le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 vengano,
in sostanza, a disegnare «un dettagliato meccanismo di determinazione
delle intere funzioni, all'esito del quale la  Provincia  continuera'
ad esistere quale ente territoriale "con funzioni di area vasta",  le
quali, peraltro, si  riducono  a  quelle  qualificate  "fondamentali"
(elencate nel comma 85) e a quelle, meramente eventuali, indicate nei
commi 88 e 90». 
    4.  In  conclusione,  il  Collegio  ravvisa  la   non   manifesta
infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  delle
previsioni di cui agli articoli 2, 1° comma lettera  d)  n.  1  della
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (nel testo  modificato  dall'art.
2, 1° comma della legge regionale 30 ottobre 2015, n.  70)  e  5,  1°
comma lettera e) e p) della legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25
(nel testo modificato dalle legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61  e
24 febbraio 2016, n.  15)  nella  parte  in  cui  attribuiscono  alla
Regione Toscana le  competenze  gia'  esercitate  dalle  Province  in
materia di: 
        a) controllo e verifica degli interventi di  bonifica  ed  al
monitoraggio ad essi conseguenti  previste  dagli  articoli  197,  1°
comma lettera a), 242, 12° comma e 248, 1° e  2°  comma  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
        b) controllo periodico su tutte le attivita' di gestione,  di
intermediazione e di  commercio  dei  rifiuti  e  accertamento  delle
relative violazioni, previste dagli articoli 197, 1° comma lettera b)
e 262, 1° comma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
        c)  verifica  e  controllo   dei   requisiti   previsti   per
l'applicazione delle procedure semplificate previste  dagli  articoli
197, 1° comma lettera c), 214, 9° comma, 215 commi 3 e segg.  e  216,
commi 4 e seg. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    Per quello che riguarda le previsioni costituzionali violate,  la
Sezione ritiene che le gia' richiamate previsioni di legge  regionale
siano da ritenersi in contrasto con la previsione dell'art.  117,  2°
comma lettera s) della Costituzionale (nella  lettura  richiamata  al
precedente  punto  3)  che  attribuisce   alla   competenza   statale
l'adozione  delle   norme   fondamentali   in   materia   di   tutela
dell'ambiente e gestione dei rifiuti tra cui, sicuramente,  rientrano
le norme in materia di competenza delle Province. 
    Di pari evidenza risulta il contrasto con la  previsione  di  cui
all'art. 117, 2° comma lettera p) della Costituzione, trattandosi  di
una modificazione delle «funzioni fondamentali di Comuni, Province  e
Citta'  metropolitane»  non  prevista  dalla  legge  statale  e   non
legittimata neanche dalle previsioni di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, per quanto sopra rilevato. 
    Non puo'  poi  trovare  accoglimento  l'ulteriore  prospettazione
dell'U.P.I. Toscana tendente a ravvisare l'ulteriore violazione degli
articoli 3 (sotto il profilo della  ragionevolezza),  5  e  123  (per
effetto della violazione dell'art. 62, 1° comma dello  Statuto  della
Regione Toscana)  della  Costituzione;  la  decisione  della  Regione
Toscana di istituire un «Punto Regione»  in  21  ambiti  territoriali
(non coincidenti quindi con le «vecchie»  Province)  per  l'esercizio
delle funzioni gia' provinciali, appare, infatti, del tutto neutra ed
ininfluente al fine del  presente  giudizio,  trattandosi  di  scelta
organizzativa della Regione Toscana (che  si  trova  indubbiamente  a
gestire un  numero  accresciuto  di  competenze,  per  effetto  della
«parte» del trasferimento di funzioni che e' da ritenersi  legittima,
per quanto sopra rilevato) che non risulta esclusivamente determinata
dalla violazione della sistematica delle competenze sopra individuata
e, pertanto, non puo' essere riportata unicamente  alla  problematica
che ci occupa. 
    4.2. Per quello che riguarda  la  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita', la stessa appare radicata sul fatto che la Sezione
e'  chiamata  a   verificare   la   legittimita'   delle   previsioni
regolamentari impugnate dalla Provincia di Grosseto  con  il  ricorso
(in particolare, delle previsioni di cui agli articoli 2, 3,  8,  10,
11 e 12 del d.P.G.R. 29 marzo 2017,  n.  13/R)  e  della  nota  della
Direzione ambiente ed energia della  Regione  Toscana  (acquisita  al
protocollo  delle  ente  ricevente  al  n.   p_gr.AOOPGRO.   REGISTRO
UFFICIALE.I.0024027.15.9.2017)  impugnata  con  i  motivi   aggiunti,
ovvero a giudicare su atti che incidono  direttamente  sull'esercizio
delle   tre   competenze   provinciali   sopra   richiamate   e   che
risulterebbero   illegittimi   ove    dovesse    essere    dichiarata
l'incostituzionalita'   delle   previsioni   di    legge    regionale
presupposte. 
    Va  pertanto  disposta  -  ai  sensi  degli  articoli  134  della
Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  23
della legge 11 marzo 1953,  n.  87  -  la  sospensione  del  presente
giudizio e la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
oltre  agli  ulteriori  adempimenti  di  legge  meglio  indicati   in
dispositivo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Toscana  (Sezione
seconda), visti gli articoli 134 della Costituzione;  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87; 1 delle norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale  di  cui  alla  deliberazione   della   stessa   Corte
costituzionale in data 16 marzo 1956: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale, per violazione delle  norme
costituzionali di cui all'art. 117, 2° comma lettera p)  e  s)  della
Costituzione, delle previsioni di  cui  agli  articoli  2,  1°  comma
lettera d) n. 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (nel  testo
modificato dall'art. 2, 1° comma della  legge  regionale  30  ottobre
2015, n. 70) e 5, 1° comma lettera e) e p) della legge  regionale  18
maggio 1998, n. 25 (nel testo modificato  dalle  leggi  regionali  28
ottobre 2014, n. 61 e 24 febbraio 2016, n. 15)  nella  parte  in  cui
attribuiscono alla Regione  Toscana  le  competenze  gia'  esercitate
dalle Province in materia di: 
          a) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed  al
monitoraggio ad essi conseguenti  previste  dagli  articoli  197,  1°
comma lettera a), 242, 12° comma e 248, 1° e  2°  comma  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
          b) controllo periodico su tutte le attivita'  di  gestione,
di intermediazione e di commercio dei rifiuti  e  accertamento  delle
relative violazioni, previste dagli articoli 197, 1° comma lettera b)
e 262, 1° comma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
          c)  verifica  e  controllo  dei  requisiti   previsti   per
l'applicazione delle procedure semplificate previste  dagli  articoli
197, 1° comma lettera c), 214, 9° comma, 215 commi 3 e  seg.  e  216,
commi 4 e seg. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
        sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio  di
costituzionalita'; 
        ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale  con  la  prova   delle   avvenute   notificazioni   e
comunicazioni di cui al punto che segue; 
        dispone che,  a  cura  della  segreteria  del  Tribunale,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al  Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione  Toscana  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
    Cosi' deciso in Firenze nella Camera di consiglio del  giorno  24
aprile 2018 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Saverio Romano, Presidente; 
        Luigi Viola, consigliere, estensore; 
        Alessandro Cacciari, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Romano 
 
 
                                                   L'estensore: Viola