N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2018
Ordinanza del 6 luglio 2018 della Corte d'appello di Bologna sul ricorso proposto da Manfredi Fiorenzo contro Ministero della giustizia. Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Violazione della ragionevole durata del processo - Esclusione, in base all'interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente, del diritto all'equa riparazione per le procedure concorsuali di carattere amministrativo. - Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1.(GU n.43 del 31-10-2018 )
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Il Consigliere designato nel ricorso iscritto al n. 354 del ruolo generale dell'anno 2018 ha emesso la seguente ordinanza. 1 - Fiorenzo Manfredi ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 3 della legge n. 89/2001, chiedendo a questa Corte d'appello il riconoscimento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa avicunicola Modenese a r.l. (aperta con decreto del Ministero del lavoro il 16 giugno 1990), procedura alla quale egli era stato ammesso per sole lire 9.017.554 a seguito di opposizione allo stato passivo definita con sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 139 del 7 febbraio 2001. Il Manfredi riceveva quindi un pagamento parziale del credito in data 12 maggio 2017. Con comunicazione del 14 novembre 2017 i commissari liquidatori comunicavano al Manfredi che la procedura era ancora aperta. 2 - Con decreto del 12 giugno 2018 questo Consigliere, designato dal Presidente della Corte d'appello - rilevato che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema corte di cassazione il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, non sembra configurabile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che e' procedimento a carattere amministrativo e non giurisdizionale - assegnava al ricorrente un termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto per il deposito di una memoria integrativa. 3 - Con memoria depositata il 22 giugno 2018 il ricorrente ha chiesto a questo Giudice di emettere il decreto di liquidazione dell'equo indennizzo e, in subordine, rimettere gli atti alla Corte costituzionale: «Affinche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale della legge n. 89/2001 per violazione dell'art. 3 Cost. e 117 Cost., in combinato disposto con gli articoli 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui non prevede la possibilita' di accedere alle tutele risarcitorie della medesima legge, in favore del soggetto creditore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa». 4 - La questione di legittimita' costituzionale prospettata dal ricorrente e' rilevante e non manifestamente infondata. L'art. 1-bis, primo comma, della legge n. 89/2001 stabilisce che: «La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa». Il secondo comma della citata norma prevede che: «Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'art. 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione». Del pari, l'art. 1-ter prevede il riconoscimento di un indennizzo solo per l'eccessiva durata di un «processo», subordinando tale diritto all'esperimento di «rimedi preventivi» che presuppongono un vero e proprio procedimento giurisdizionale davanti all'autorita' giudiziaria. Da ultimo, l'art. 2 sanziona con l'inammissibilita' qualunque richiesta di indennizzo ove non siano stati esperiti i «rimedi preventivi» endoprocessuali previsti dai precedenti articoli e prevede la massima durata del «processo» presupposto ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo. 5 - Il termine «processo» - dalla cui durata dipende l'indennizzo riconosciuto dalla norma e, piu' in generale, dall'intera legge - e' interpretato, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, nel senso stretto e letterale del termine. E' conseguentemente escluso da ogni indennizzo, secondo il citato indirizzo, l'eccessiva durata delle procedure concorsuali di natura amministrativa, tra le quali la liquidazione coatta amministrativa (per tutte Cass. 12729/2011, Cass. 28105/2009 e Cass. 17048/2007), nelle quali la gestione della procedura non e' diretta o sorvegliata dall'autorita' giudiziaria ordinaria, ma dalla Pubblica amministrazione tramite organi da essa stessa designati e variamente denominati (Commissario liquidatore nella Lca o Commissario straordinario nella Amministrazione straordinaria). Il predetto indirizzo non consente di ritenere applicabile alla lca - e quindi neanche al presente procedimento che ha per presupposto una procedura di lca durata oltre sei anni: donde la rilevanza della questione esaminata - le norme che precedono e neppure la disposizione dell'art. 2, comma 2-bis, che prescrive: «Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni», nonostante l'espressione «procedura concorsuale» comprenda in se' anche la lca. 6 - Tale orientamento di legittimita' - che ormai, come gia' detto, costituisce diritto vivente - appare tuttavia in contrasto con l'indirizzo della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima, infatti, con una recente decisione (Cedu 11 gennaio 2018 (Ricorso n. 38259/09 - Causa Cipolletta c. Italia), ha ritenuto che le procedure di fallimento (per le quali l'ordinamento interno ha previsto un indennizzo, in caso di eccessiva durata) e quelle di liquidazione coatta amministrativa (per le quali, secondo la SC, e' escluso ogni diritto ad indennizzo liquidabile con le forme della legge n. 89/2001) siano sostanzialmente parificabili, in quanto: - pendendo la lca, il creditore non puo' presentare dinanzi ai giudici una domanda di esecuzione volta ad intaccare direttamente il patrimonio della societa' debitrice; - il principio di fondo volto ad assicurare la par condicio creditorum resta lo stesso, sia in caso di fallimento che in caso di lca; - la legge fallimentare intende garantire la soddisfazione proporzionale e a parita' di condizioni dei diritti dei creditori; - il commissario liquidatore, benche' nominato da un'autorita' amministrativa, agisce non allo scopo di far prevalere gli interessi dell'attore pubblico coinvolto nella procedura e ancora meno per privilegiare un creditore a scapito degli altri; - per contro, egli deve agire in maniera neutrale e imparziale allo scopo di tutelare gli interessi di tutti i creditori; - anche nell'ambito della lca e' possibile ravvisare una contestazione circa l'esistenza stessa di un diritto, della sua portata o delle sue modalita' di esercizio; - al di la' della diversa natura attribuita al livello interno dello Stato italiano alla procedura fallimentare e a quella di liquidazione coatta amministrativa, in entrambi i casi il creditore basa la prospettiva di' realizzazione del proprio credito sull'attivita' di un soggetto terzo che verifica l'esistenza dei crediti per poi procedere alla liquidazione degli stessi. Sulla scorta di tali premesse, la Corte Edu, con la citata sentenza, ha accolto la domanda risarcitoria del ricorrente per violazione dell'art. 13 della Convenzione, che - com'e' noto - recita: «Ogni persona i cui diritti e le cui liberta' riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali». 7 - Il diverso orientamento della Corte Edu contrasta con il diritto vivente ricavabile dalle decisioni della Corte di cassazione di segno contrario. Essendovi un contrasto tra norme interne come uniforme-mente interpretate a livello di legittimita', e norme convenzionali interposte come sopra interpretate dalla Corte EDU - vigenti nell'ordinamento italiano per effetto dell'art. 117, primo comma, Costituzione - pare necessario a questo giudice sollevare qlc degli articoli 1-bis, primo e secondo comma, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 24 marzo 2001 in relazione agli articoli 3, 24 e 117 Cost. laddove non prevedono che, oltre all'irragionevole durata del «processo», anche la irragionevole durata di una «procedura concorsuale», sia essa di carattere giurisdizionale o amministrativo, dia diritto ad ottenere un indennizzo per tale irragionevole durata secondo le forme della legge n. 89/2001. 8 - In ogni caso, tenuto conto dell'interpretazione data dalla Corte Edu, non appare manifestamente infondata la qlc degli articoli 1-bis, primo e secondo comma, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 24 marzo 2001 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Per cio' che concerne il contrasto del dettato normativo con l'art. 3 Cost., sembra palese che il creditore di una liquidazione coatta amministrativa non possa ottenere soddisfazione del pregiudizio subito dal ritardo nella definizione della procedura concorsuale nelle stesse forme e con le stesse modalita' assicurati dalla legge n. 89/2001 al creditore di un fallimento o di altra procedura concorsuale gestita o sorvegliata (non dalla Pubblica amministrazione, ma) dall'autorita' giudiziaria ordinaria. Ne', d'altra parte, questo diverso trattamento dei due creditori (del creditore di una lca e del creditore di un fallimento o di altra procedura sottoposta alla sorveglianza dell'Autorita' giudiziaria), puo' essere considerato irrilevante sulla constatazione che il creditore della lca puo', comunque, sempre adire l'Ago in un ordinario giudizio di cognizione. Deve infatti considerarsi che i due processi, quello ordinario e quello sommario previsto dalla legge n. 89/2001, sono caratterizzati da diritti processuali assolutamente diversi, soprattutto per cio' che concerne l'onere probatorio del pregiudizio subito dal ritardo (presunto nella legge 89 e da dimostrare nel giudizio ordinario). Appare ugualmente leso l'art. 24 Cost., posto che a fronte di una identica situazione soggettiva di vantaggio (l'essere creditore di un fallimento o di una lca), la legge n. 89/2001 attribuisce solo al primo (e non al secondo) la possibilita' di ottenere tutela (a causa del ritardo nella chiusura della procedura concorsuale) nelle forme previste dalla legge stessa. 9 - In conclusione, la qlc degli articoli 1-bis, primo e secondo comma, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 24 marzo 2001 in relazione agli articoli 3, 24 e 117 Cost. appare rilevante e non manifestamente infondata.
P.Q.M. Visti gli articoli 134 e seguenti della Costituzione, 295 del codice di procedura civile, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, cosi' provvede: I. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1-bis, primo e secondo comma, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 24 marzo 2001 in relazione agli articoli 3, 24 e 117 Cost. laddove non prevedono che, oltre all'irragionevole durata del «processo», anche la irragionevole durata di una «procedura concorsuale», sia essa di carattere giurisdizionale o amministrativo, e segnatamente la procedura di liquidazione coatta amministrativa dia diritto ad ottenere un indennizzo per tale irragionevole durata; II. Sospende il procedimento n. 354/2018 avente ad oggetto la domanda di equa riparazione, proposta da Fiorenzo Manfredi nei confronti del Ministero della giustizia, per l'irragionevole durata della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa avicunicola modenese a r.l.; III. Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo n. 354/2018 alla Corte costituzionale; IV. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, 6 luglio 2018 Il Consigliere designato: Varotti