MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2018 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.   Inserimento   nella   Tabella   I   delle   sostanze:
3-Fenilpropanoilfentanil,     4-Fluoroisobutirfentanil      (4F-iBF),
Benzodiossolfentanil, Benzilfentanil,  Benzoilfentanil,  Carfentanil,
Ciclopentilfentanil,   Ciclopropilfentanil,    Metossiacetilfentanil,
Tetraidrofuranilfentanil  (THF-F),  Tetrametilciclopropanfentanil   e
Tiofenefentanil. (18A06954) 
(GU n.255 del 2-11-2018)

 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
contenute in cinque tabelle denominate tabella I,  II,  III  e  IV  e
tabella dei medicinali; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettera a)  punto  1),  il
quale dispone che nella tabella I devono essere indicati l'oppio e le
sostanze  ottenibili  per  sintesi  che  siano   riconducibili,   per
struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee; 
  Tenuto conto delle note pervenute nel corso dell'anno 2017 da parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernenti le segnalazioni di  decessi  registrati  in
Svezia correlati all'uso  di  4-Fluoroisobutirfentanil  (4F-iBF)  nel
periodo giugno-ottobre 2016  e  all'uso  di  Ciclopropilfentanil  nel
periodo  giugno-agosto  2017  e  di   ulteriori   decessi   correlati
all'assunzione di Metossiacetilfentanil nel periodo dicembre  2016  -
giugno 2017 e le comunicazioni relative  all'identificazione  per  la
prima volta  in  Europa  in  materiali  sequestrati,  delle  sostanze
Tetraidrofuranilfentanil        (THF-F),         Ciclopentilfentanil,
Benzoilfentanil,                            3-Fenilpropanoilfentanil,
Tetrametilciclopropanfentanil, in Svezia, nel periodo giugno  2016  -
novembre 2017, della sostanza Tiofenefentanil in Polonia nel mese  di
novembre   2017,   e   delle    sostanze    Benzodiossolfentanil    e
Benzilfentanil, in Slovenia, rispettivamente  nei  mesi  di  marzo  e
novembre 2017; 
  Visto il comunicato stampa dell'Agenzia nazionale del  crimine  del
Regno Unito del 27 aprile  2017,  trasmesso  dal  citato  Sistema  di
allerta, che avverte la popolazione della rilevazione di un  oppioide
sintetico mortale nell'eroina da spaccio nel  Regno  Unito,  riferita
alla sostanza Carfentanil; 
  Considerato che la sostanza Carfentanil e' un oppioide analogo  del
Fentanil, presente nella tabella I di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309 del  1990  e  che  al  consumo  della  citata
sostanza sono stati associati un elevato numero di decessi; 
  Considerato  che  le  sostanze  4-Fluoroisobutirfentanil  (4F-iBF),
Ciclopropilfentanil  e  Metossiacetilfentanil  sono  derivati   della
molecola Fentanil, presente nella tabella I di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e che  al  consumo  delle
citate sostanze sono stati associati casi  di  morte  sul  territorio
europeo e internazionale; 
  Considerato che la sostanza Tetraidrofuranilfentanil (THF-F) e'  un
oppioide di sintesi derivato del Fentanil presente nella tabella I di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e  che
la citata sostanza, oggetto di sequestri in Svezia, e' stata  inoltre
identificata analiticamente in 5 casi di decessi per droga presso  un
laboratorio di medicina forense svedese; 
  Considerato   che   anche   le    sostanze    Benzodiossolfentanil,
Tetrametilciclopropanfentanil,                       Benzoilfentanil,
3-Fenilpropanoilfentanil,       Tiofenefentanil,       Benzilfentanil
appartengono alla classe dei derivati della molecola Fentanil  e  che
la sostanza Ciclopentilfentanil e' una molecola analoga  al  Fentanil
presente nella tabella I di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309 del 1990, da cui deriva la  potenziale  tossicita',
pur in assenza di studi sul potere tossicomanigeno nell'uomo,  tenuto
conto della diffusione di  dette  sostanze  sul  territorio  europeo,
riferita ai citati sequestri; 
  Considerato inoltre che la diffusione di molecole sintetizzate  per
aggirare il  divieto  internazionale  sulla  molecola  Fentanil  crea
motivo di allarme sociosanitario, poiche' alcuni derivati  possiedono
potenza  notevolmente  superiore  alla  molecola  originale   e   gli
utilizzatori che non sanno esattamente cosa stanno assumendo  possono
essere soggetti facilmente a depressione respiratoria  per  l'elevata
potenza su recettori oppiacei; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita'  reso  con  nota
del 12 marzo 2018, favorevole all'inserimento  nella  tabella  I  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990  delle
sostanze:     3-Fenilpropanoilfentanil,      4-Fluoroisobutirfentanil
(4F-iBF),  Benzodiossolfentanil,   Benzilfentanil,   Benzoilfentanil,
Carfentanil,        Ciclopentilfentanil,         Ciclopropilfentanil,
Metossiacetilfentanil,       Tetraidrofuranilfentanil        (THF-F),
Tetrametilciclopropanfentanil e Tiofenefentanil; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 12 giugno 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I
del decreto del Presidente della Repubblica n.  309  del  1990  delle
sostanze:     3-Fenilpropanoilfentanil,      4-Fluoroisobutirfentanil
(4F-iBF),  Benzodiossolfentanil,   Benzilfentanil,   Benzoilfentanil,
Carfentanil,        Ciclopentilfentanil,         Ciclopropilfentanil,
Metossiacetilfentanil,       Tetraidrofuranilfentanil        (THF-F),
Tetrametilciclopropanfentanil e Tiofenefentanil; 
  Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle  citate  sostanze
nella tabella I del testo  unico  a  tutela  della  salute  pubblica,
tenuto  conto  dei  casi  di  decesso  registrati  in  Europa  e   in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Europa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    3-Fenilpropanoilfentanil (denominazione comune): 
      N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-benzenepropanamide
(denominazione chimica); 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-3-fenilpropanamide
(altra denominazione); 
    4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF) (denominazione comune): 
      N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide
(denominazione chimica); 
      N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
propamide (altra denominazione); 
      N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]prop
anamide (altra denominazione); 
    Benzodiossolfentanil (denominazione comune): 
      N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxol
e-5-carboxamide (denominazione chimica); 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-2H-1,3-benzodiossol-5
-carbossamide (altra denominazione); 
    Benzilfentanil (denominazione comune): 
      N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide   (denominazione
chimica); 
      N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-propanamide     (altra
denominazione); 
    Benzoilfentanil (denominazione comune): 
      N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide   (denominazione
chimica); 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]benzamide       (altra
denominazione); 
      Fenilfentanil (altra denominazione); 
    Carfentanil (denominazione comune): 
      methyl
1-(2-phenylethyl)-4-(N-propanoylanilino)piperidine-4-carboxylate
(denominazione chimica); 
      acido
4-[(1-ossopropil)-fenilammino]-1-(2-feniletil)-4-piperidincarbossilic
o metil estere (altra denominazione); 
      acido
4-[(1-ossopropril)-fenilammino)-1-(2-feniletil)-4-piperidinoico metil
estere (altra denominazione); 
    Ciclopentilfentanil (denominazione comune): 
      N-(1-phenylethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentanecarboxamide
(denominazione chimica); 
      N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-fenilciclopentanecarbossamide
(altra denominazione); 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]ciclopentanecarbossamide
(altra denominazione); 
    Ciclopropilfentanil (denominazione comune): 
      N-phenyl-N-[1-(2-pheylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxam
ide (denominazione chimica); 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanocarbossami
de (altra denominazione); 
    Metossiacetilfentanil (denominazione comune): 
      2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-yl]acetamid
e (denominazione chimica); 
      2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamide
(altra denominazione); 
    Tetraidrofuranilfentanil (THF-F) (denominazione comune): 
      N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-c
arboxamide (denominazione chimica); 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetraidrofuran-2-carbo
ssamide (altra denominazione); 
    Tetrametilciclopropanfentanil (denominazione comune): 
      N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethy
lcyclopropane-1-carboxamide (denominazione chimica); 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-2,2,3,3-tetrametilcic
lopropan-1-carbossamide (altra denominazione); 
    Tiofenefentanil (denominazione comune): 
      N-(1-phenethylipiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide
(denominazione chimica); 
      N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofene-2-carbossamide
(altra denominazione). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 ottobre 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo