N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 settembre 2018 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Puglia  -  Disciplina  in  materia  di
  emissioni  odorigene  -  Procedure  di   autorizzazione   integrata
  ambientale (AIA) - Procedura per la valutazione dell'accettabilita'
  degli impianti olfattivi -  Procedure  di  valutazione  di  impatto
  ambientale (VIA) e per la verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  -
  Sanzioni - Competenze della Giunta regionale. 
- Legge della Regione Puglia  16  luglio  2018,  n.  32  (Accesso  al
  commercio su aree pubbliche  in  forma  itinerante  mediante  SCIA.
  Modifiche alla L.R. n. 18/1999), art. 1, comma 2, lettere  a),  b),
  c) e d); art. 3, in particolare, comma 5; art. 4; art. 5;  art.  6;
  art. 7; art. 9; nonche' Allegato tecnico. 
(GU n.44 del 7-11-2018 )
    Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri  (c.f.  80188230587)  rappresentato  e  difeso   per   legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  manifestando  la
volonta'   di   ricevere   le   comunicazioni    all'indirizzo    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei confronti di Regione Puglia in  persona  del  Presidente  pro
tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  degli
articoli, 1 comma 2 lett a) e b), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 art.
7 e art. 9 nonche' dell'allegato tecnico della legge  Regione  Puglia
16 luglio 2018 n. 32 pubblicata nel BUR 19 luglio 2018 n. 96, recante
«disciplina in materia di emissioni odorigene». 
    In particolare: 
        1- degli articoli 2, comma  1  lett.  a)  e  b),  3,  4,5,7,9
nonche' dell'allegato tecnico della legge  della  Regione  Puglia  16
luglio 2018, n. 32 per violazione dell'articolo 3  e  dell'art.  117,
secondo comma, lett. s), Cost. in riferimento all'articolo  7,  comma
4-bis,  comma  4-ter,  5  e  7,  all'articolo  29-ter,   all'articolo
29-sexies, comma 3, all'articolo 29-septies, all'articolo 267,  comma
3, all'articolo 271, comma 3, all'articolo 272-bis del d.lgs. n.  152
del 2006. 
        2- degli articoli 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6,7 e
9 della L.R Puglia 16 luglio 2018, n.  32  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lett. s), in riferimento agli articoli 19,  22  e
23 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
        3- dell'articolo 3, comma 5, della L.R Puglia 16 luglio  2018
n.32 per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  in
riferimento all'articolo 279 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
        4- dell'articolo 6 della L.R Puglia 16 luglio 2018 n. 32  per
violazione dell'art. 117, comma 6,  e  dell'articolo  123  Cost.,  in
riferimento agli articoli 7 e 7-bis  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,
nonche' all'articolo 44, commi 1 e 2 dello Statuto Puglia. 
    La legge  Regione  Puglia  n.  32  del  16  luglio  2018  recante
«disciplina  in  materia  di  emissioni  odorigene»  consta  di  nove
articoli, e nella sua globalita', introduce una disciplina in materia
di emissioni finalizzata  a  ridurre  l'impatto  olfattivo  derivante
dalle attivita' antropiche, che presenta, per  i  motivi  di  seguito
specificati, profili di illegittimita' costituzionale con riferimento
a numerose disposizioni , violando le disposizioni in materia di  VIA
e AIA di cui al Dgls 3 aprile 2006, n. 152 norme  statali  interposte
sotto indicate, e ponendosi in contrasto con l'articolo 117,  secondo
comma, lettere l) e s) della Costituzione, che riserva allo Stato  la
competenza legislativa in materia  di  ordinamento  penale  e  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, e con gli articoli 123 e 117,  sesto
comma, della Costituzione, avuto riguardo alla disciplina  statutaria
delle Regioni ed  alla  potesta'  regolamentare  delle  stesse  nelle
materie di competenza statale. 
    Occorre premettere che la richiamata normativa statale in materia
di limiti alle emissioni inquinanti definisce quali strumenti possono
adottare le Regioni e le Province autonome al fine  di  garantire  la
qualita' dell'aria del proprio territorio e  su  detti  limiti  della
potesta' legislativa Regionale occorre soffermarsi. 
    Si richiama in particolare l'articolo 271 del D.lgs. n.  152/2006
comma 3, che prevede «Per tutti gli impianti e le attivita'  previsti
dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma,  puo'
stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle
migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione  e
prescrizioni, anche  inerenti  le  condizioni  di  costruzione  o  di
esercizio e i combustibili  utilizzati.  Con  legge  o  provvedimento
generale la regione o la provincia autonoma puo'  inoltre  stabilire,
ai  fini  della  valutazione  dell'entita'  della  diluizione   delle
emissioni,  portate  caratteristiche  di  specifiche   tipologie   di
impianti.» 
    La  norma  statale  riconosce,  pertanto,  alle  Regioni  e  alle
Province autonome la facolta' di adottare con legge «appositi  valori
limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le  condizioni  di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati», ma solo  per
le attivita' scarsamente rilevanti di cui al  comma  1  dell'articolo
272 (ovvero le attivita' per le quali non e' previsto il rilascio  di
una autorizzazione alle emissioni), mentre  e'  necessario  che  cio'
avvenga attraverso piani e programmi per  le  attivita'  soggette  ad
autorizzazione (al comma 4 e', infatti, previsto che  «I  piani  e  i
programmi di qualita'  dell'aria  previsti  dalla  normativa  vigente
possono stabilire appositi valori limite di emissione e  prescrizioni
piu' restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III  e  V
alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le  condizioni
di costruzione  o  di  esercizio,  purche'  cio'  sia  necessario  al
perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria.»). 
    La disciplina di cui al titolo III-bis  del  D.Lgs.  n.  152/2006
citato   relativo   all'autorizzazione   integrata   ambientale,   in
particolare  l'articolo  29-sexies  prevede   che   «L'autorizzazione
integrata  ambientale  deve  includere  valori  limite  di  emissione
fissati  per  le   sostanze   inquinanti,   in   particolare   quelle
dell'allegato  X  alla  Parte  Seconda,  che  possono  essere  emesse
dall'installazione  interessata  in   quantita'   significativa,   in
considerazione della  loro  natura  e  delle  loro  potenzialita'  di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale  all'altro,
acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi  della  vigente
normativa in materia di inquinamento acustico. 
    I  valori  limite  di  emissione  fissati  nelle   autorizzazioni
integrate ambientali non possono comunque  essere  meno  rigorosi  di
quelli fissati dalla normativa  vigente  nel  territorio  in  cui  e'
ubicata l'installazione. Se del caso i  valori  limite  di  emissione
possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti. 
    Inoltre l'articolo 29-septies, in materia  di  migliori  tecniche
disponibili e norme di qualita' ambientale, prevede al  comma  1  che
«Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di  pianificazione
ambientale, quali ad esempio il piano di tutela  delle  acque,  o  la
pianificazione in materia  di  emissioni  in  atmosfera,  considerate
tutte le sorgenti emissive  coinvolte,  riconosca  la  necessita'  di
applicare ad impianti, localizzati in una  determinata  area,  misure
piu'  rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le   migliori   tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale  area  il  rispetto  delle
norme   di   qualita'   ambientale,   l'amministrazione    ambientale
competente, per installazioni di  competenza  statale,  o  la  stessa
autorita' competente, per le altre installazioni, lo  rappresenta  in
sede di conferenza di servizi di cui  all'articolo  29-quater,  comma
5.». 
    Cosi delineato il quadro normativo di riferimento della normativa
statale le disposizioni della legge regionale in  epigrafe  ponendosi
in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al  Dlgvo
appaiono lesive di norme costituzionali. 
    E' avviso del Governo, quindi, che con  le  norme  denunciate  in
epigrafe la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale come si intende  dimostrare
con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1- Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a)
e  b),   dell'articolo   3,   dell'articolo   4,   dell'articolo   5,
dell'articolo  6,  dell'articolo  7  e   dell'articolo   9,   nonche'
dell'allegato tecnico, della legge regionale Puglia 16  luglio  2018,
n. 32 per violazione dell'articolo 3 e dell'art. 117, secondo  comma,
lett. s) della Costituzione. In  riferimento  all'articolo  7,  comma
4-bis,  comma  4-ter,  5  e  7,  all'articolo  29-ter,   all'articolo
29-sexies, comma 3, all'articolo 29- septies, all'articolo 267, comma
3, all'articolo 271, comma 3, all'articolo 272-bis del D.lgs. n.  152
del 2006. 
    1- Il contenuto precettivo della legge regionale in esame al fine
di  controllare  e  ridurre  l'impatto  olfattivo   derivante   dalle
attivita'  antropiche,  introduce  specifiche  disposizioni  volte  a
disciplinare le  procedure  di  autorizzazione  integrata  ambientale
(AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA),  in  particolare,
che cosi' sinteticamente si possono riassumere: 
        - gli artt. 3, 4 e 5 definiscono  puntualmente  la  procedura
per la valutazione dell'accettabilita' degli impatti olfattivi; 
        - l'allegato tecnico  stabilisce  e  dettaglia  i  metodi  di
monitoraggio e di determinazione degli impatti, nonche' i criteri  di
valutazione degli impatti olfattivi sul territorio. 
    Si richiama ancora una volta la normativa statale che, in materia
di emissioni odorigene, nella Parte quinta del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, «Norme in  materia  di  tutela  dell'aria  e  di
riduzione delle emissioni in atmosfera», al Titolo I  «Prevenzione  e
limitazione delle emissioni in atmosfera di  impianti  e  attivita'»,
l'articolo 272-bis del d.lgs.  152/2006  prevede  che  «La  normativa
regionale  o  le  autorizzazioni  possono  prevedere  misure  per  la
prevenzione  e  la  limitazione  delle  emissioni   odorigene   degli
stabilimenti di cui al presente titolo.  Tali  misure  possono  anche
includere, ove  opportuno,  alla  luce  delle  caratteristiche  degli
impianti e  delle  attivita'  presenti  nello  stabilimento  e  delle
caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso  di
disciplina regionale, il potere  delle  autorizzazioni  di  stabilire
valori limite piu' severi con le modalita' previste all'articolo 271: 
        a) valori limite  di  emissione  espressi  in  concentrazione
(mg/Nm3) per le sostanze odorigene; 
        b)  prescrizioni  impiantistiche  e  gestionali   e   criteri
localizzativi per impianti  e  per  attivita'  aventi  un  potenziale
impatto odorigeno,  incluso  l'obbligo  di  attuazione  di  piani  di
contenimento; 
        c) procedure volte a definire, nell'ambito  del  procedimento
autorizzativo, criteri localizzativi in funzione  della  presenza  di
ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; 
        d) criteri e procedure  volti  a  definire,  nell'ambito  del
procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni  massime
di emissione odorigena espresse in  unita'  odorimetriche  (ouE/m3  o
ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; 
        e) specifiche portate massime  o  concentrazioni  massime  di
emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s)
per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.». Al riguardo
appare opportuno precisare che, la citata Parte quinta, relativamente
al proprio campo di applicazione statuisce, al comma 3  dell'articolo
267, che tali disposizioni non possano applicarsi  per  gli  impianti
soggetti   ad   AIA   ed,   infatti,   prevede    espressamente    ed
inequivocabilmente che «Resta fermo, per le installazioni  sottoposte
ad autorizzazione integrata ambientale,  quanto  previsto  al  Titolo
III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni  l'autorizzazione
alle emissioni prevista dal  presente  Titolo  non  e'  richiesta  in
quanto sostituita  dall'autorizzazione  integrata  ambientale».  Tale
disposizione,  pertanto,   esclude   l'applicabilita'   dell'articolo
272-bis   agli   impianti   soggetti   all'autorizzazione   integrata
ambientale, specificamente invece richiamati dall'articolo 1, comma 2
della legge regionale in epigrafe laddove prevede che le disposizioni
de quibus si applicano: 
«a) alle installazioni che svolgono attivita' di  cui  agli  allegati
VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di  sorgenti
odorigene significative; 
b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera
a), ove tali modifiche comportino una variazione del quadro  emissivo
odorigeno;». 
    Si rammenta, richiamando  quanto  esposto  in  premessa,  che  la
normativa statale in materia  di  limiti  alle  emissioni  inquinanti
definisce puntualmente quali strumenti possono adottare le Regioni  e
le Province autonome al fine di garantire la qualita'  dell'aria  del
proprio territorio; in  particolare  l'articolo  271  del  d.lgs.  n.
152/2006 al comma 3,  prevede  che  «Per  tutti  gli  impianti  e  le
attivita' previsti dall'articolo  272,  comma  1,  la  regione  o  la
provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge  o  provvedimento
generale, sulla base delle migliori  tecniche  disponibili,  appositi
valori  limite  di  emissione  e  prescrizioni,  anche  inerenti   le
condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati.
Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entita'  della
diluizione delle emissioni,  portate  caratteristiche  di  specifiche
tipologie di impianti.» La norma statale  riconosce,  pertanto,  alle
Regioni e alle Province autonome la facolta' di  adottare  con  legge
«appositi valori limite di emissione e prescrizioni,  anche  inerenti
le  condizioni  di  costruzione  o  di  esercizio  e  i  combustibili
utilizzati», ma solo per le attivita' scarsamente rilevanti di cui al
comma 1 dell'articolo 272 (ovvero le attivita' per le  quali  non  e'
previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni), mentre e'
necessario che cio' avvenga  attraverso  piani  e  programmi  per  le
attivita' soggette ad autorizzazione (al comma 4 e' infatti  previsto
«I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla normativa
vigente possono stabilire  appositi  valori  limite  di  emissione  e
prescrizioni piu' restrittivi  di  quelli  contenuti  negli  Allegati
I, II e III e  V  alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  anche
inerenti le condizioni di costruzione o di  esercizio,  purche'  cio'
sia necessario al perseguimento ed al rispetto  dei  valori  e  degli
obiettivi di qualita' dell'aria.»). 
    2. La disciplina di cui al titolo III-bis del D.Lgs. n.  152/2006
relativo  all'autorizzazione  integrata  ambientale,  in  particolare
l'articolo  29-sexies   prevede   che   «L'autorizzazione   integrata
ambientale deve includere valori limite di emissione fissati  per  le
sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte
Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata  in
quantita' significativa, in considerazione della loro natura e  delle
loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un  elemento
ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.  I
valori limite di emissione  fissati  nelle  autorizzazioni  integrate
ambientali non  possono  comunque  essere  meno  rigorosi  di  quelli
fissati dalla normativa vigente  nel  territorio  in  cui e'  ubicata
l'installazione. Se del caso i valori  limite  di  emissione  possono
essere  integrati  o  sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
equivalenti. 
    Inoltre l'articolo 29-septies, in materia  di  migliori  tecniche
disponibili e norme di qualita' ambientale, prevede al  comma  1  che
«Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di  pianificazione
ambientale, quali ad esempio il piano di tutela  delle  acque,  o  la
pianificazione in materia  di  emissioni  in  atmosfera,  considerate
tutte le sorgenti emissive  coinvolte,  riconosca  la  necessita'  di
applicare ad impianti, localizzati in una  determinata  area,  misure
piu'  rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le   migliori   tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale  area  il  rispetto  delle
norme   di   qualita'   ambientale,   l'amministrazione    ambientale
competente, per installazioni di  competenza  statale,  o  la  stessa
autorita' competente, per le altre installazioni, lo  rappresenta  in
sede di conferenza di servizi di cui  all'articolo  29-quater,  comma
5.». 
    Alla luce di un siffatto quadro normativo statale in materia  di 
valori limiti alle emissioni inquinanti la Legge Regionale in oggetto
si pone in contrasto sia con l'articolo 29-sexies, comma 3,  sia  con
l'articolo  29-septies  poiche'  non  introduce  l'obbligo,  per  gli
impianti soggetti ad AIA, di rispettare "valori limite di  emissione"
nel territorio, ma piuttosto prevede l'obbligo di adottare specifiche
misure di monitoraggio,  modalita'  di  costruzione  e  realizzazione
delle installazioni e di gestione degli impianti. 
    In materia di AIA occorre evidenziare che  la  normativa  statale
individua puntualmente la ripartizione delle competenze tra lo  Stato
e  le  Regioni  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  AIA:   in
particolare l'articolo 7 del DLgs n. 152/2006 citato al  comma  4-bis
prevede che sono  sottoposti  ad  AIA  in  sede  statale  i  progetti
relativi alle attivita' di cui all'allegato XII del  decreto  e  loro
modifiche sostanziali, mentre espressamente prevede  al  comma  4-ter
che sono sottoposti  ad  AIA  secondo  le  disposizioni  delle  leggi
regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII  che  non
risultano ricompresi anche nel citato allegato XII e  loro  modifiche
sostanziali. Infine, al comma 5 e' stabilito  che  in  sede  statale,
l'autorita' competente ai fini dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare  che  rilascia  il  relativo
provvedimento di AIA con decreto del Ministro. 
    Il comma 7 prevede infine che: «Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi  e  regolamenti
le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia  di
VAS e di AIA. 
    Disciplinano inoltre: 
        a)  i  criteri  per  la  individuazione  degli  enti   locali
territoriali interessati; 
        b) i criteri  specifici  per  l'individuazione  dei  soggetti
competenti in materia ambientale; 
        c) fermo il rispetto della  legislazione  europea,  eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche' con questo compatibili,  per  l'individuazione  dei  piani  e
programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per
lo svolgimento della relativa consultazione; 
        d) le modalita' di partecipazione delle  regioni  e  province
autonome confinanti al  processo  di  VAS,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; 
        e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di
AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo
restando il rispetto dei limiti generali di cui al  presente  decreto
ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni. 
    E', infine, da rilevare che l'articolo 3 della Legge Regionale n.
31/18 citata in epigrafe risulta in contrasto con  l'articolo  29-ter
che disciplina la  domanda  di  autorizzazione  integrata  ambientale
prevedendo, ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi
impianti,  della  modifica   sostanziale   e   dell'adeguamento   del
funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti, l'obbligo
di  presentazione  di  specifici  contenuti  della  domanda  di  AIA,
individuando puntualmente i  dati  e  le  informazioni  ai  fini  del
rilascio dell'autorizzazione. 
    Dal sopra richiamato quadro normativo in materia di AIA  si  puo'
desumere chiaramente come le disposizioni di cui alla Legge Regionale
n. 32/18  citata  devono  ritenersi  in  contrasto  con  le  seguenti
previsioni statali: 
        - l'articolo 271, comma 3, terzo e quarto periodo, del D.Lgs.
n. 152/06 citato,  poiche'  le  installazioni  soggette  ad  AIA  non
rientrano in quelle di cui  all'articolo  272,  comma  1  (ovvero  le
attivita'  per  le  quali  non  e'  previsto  il  rilascio   di   una
autorizzazione alle emissioni) per cui e' possibile  invece  adottare
con legge «appositi valori limite di emissione e prescrizioni,  anche
inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili
utilizzati»; 
        - l'articolo 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006 citato  in  quanto
la legge regionale prevede all'articolo 3, per la presentazione delle
istanze  di  AIA  di  competenza  statale,  l'obbligo   di   produrre
nell'ambito  dell'istanza  ulteriore  documentazione  e  informazioni
rispetto a quanto previsto dalla normativa statale; 
        - l'articolo 29-septies, del D.Lgs. n. 152/2006 ,  citato  in
quanto la legge regionale non si configura  come  uno  «strumento  di
programmazione o di pianificazione», non considera «tutte le sorgenti
emissive  coinvolte»  in   quanto   le   emissioni   odorigene   sono
riconducibili anche ad altri fonti  emissive  non  considerate  dalle
disposizioni qui censurate (quali traffico e riscaldamento civile)  e
non individua chiaramente quali sono le norme di qualita'  ambientale
per cui e' necessario attuare le prescrizioni in materia di emissioni
odorigene contenute in particolare nell'articolo  3  e  nell'allegato
della Legge Regionale n. 32/18 citata Al riguardo occorre evidenziare
che  le  disposizioni  censurate  configurano  anche  un   vizio   di
irragionevolezza in relazione all'articolo 3 della  Costituzione,  in
considerazione della circostanza che  il  parametro  limite  previsto
dalla disciplina regionale di cui si impone il  rispetto  rappresenta
un valore complessivo al quale possono concorrere una  pluralita'  di
sorgenti anche non riferite agli impianti autorizzati; 
        - l'articolo  29-septies,  del  D.Lgs.  n.  152/2006  citato,
all'ultimo periodo, in quanto la legge Regionale n 32/18  citata  non
prevede che le prescrizioni siano richieste dalla Regione in sede  di
Conferenza   di   servizi,   ma    piuttosto    inserite    d'ufficio
nell'autorizzazione integrata ambientale; 
        - l'articolo 29-sexies, comma  3,  del  D.Lgs.  n.  152/2006,
citata in quanto le disposizioni regionali e il relativo Allegato non
introducono l'obbligo di rispettare «valori limite di emissione»  nel
territorio,  ma  di  adottare  specifiche  misure  di   monitoraggio,
costruttive e di gestione. 
    Al riguardo occorre  ricordare  che  il  provvedimento  AIA  puo'
prescrivere l'adozione di specifiche tecniche o tecnologie  solo  ove
si applichi il sopra citato art. 29-septies (ovvero quando  nel  caso
in  cui  uno  strumento,  di  programmazione  o   di   pianificazione
ambientale, quali, ad esempio, il piano di tutela delle acque,  o  la
pianificazione in materia  di  emissioni  in  atmosfera,  considerate
tutte le sorgenti emissive  coinvolte,  riconosca  la  necessita'  di
applicare ad impianti, localizzati in una  determinata  area,  misure
piu'  rigorose  di  quelle  ottenibili  con  le   migliori   tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale  area  il  rispetto  delle
norme di qualita' ambientale); 
        - l'articolo 7, commi 4, 4-bis, 5 e 7 del D.Lgs. n.  152/2006
citato in quanto le disposizioni regionali, quali l'articolo 1, comma
2, lettere a) e b), l'articolo 3, comma 4,  l'articolo  5,  comma  l,
lettera c), l'articolo 9 citato disciplinano  procedure  e  attivita'
che spettano  allo  Stato  in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale, poiche' relative agli impianti di  cui  all'allegato  XII
eccedendo il potere legislativo riconosciuto alle Regioni dal comma 7
dell'articolo 7 del citato DLgs n.152/2006. 
    Alla luce di quanto fin qui rappresentato si deve  ricordare  che
la disciplina della autorizzazione integrata ambientale rientra nella
competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in  tema  di  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, comma 2,  lettera  s)
della Costituzione.); e' inoltre opportuno aggiungere che, proprio in
quanto «trasversale»  e  «prevalente»,  la  normativa  statale  nella
materia in questione si  impone  integralmente  nei  confronti  delle
Regioni. 
    Il   principio   ha   trovato   costantemente   conferma    nella
giurisprudenza costituzionale anche riguardo alle autonomie  speciali
(si vedano, al riguardo, le sentenze. nn. 104 del  2008,  con  rinvio
alla sentenza n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn.  1  e  67
del 2010); nei cui confronti le  norme  espressive  della  competenza
esclusiva  dello   Stato   in   materia   ambientale   si   applicano
«trasversalmente», su tutti i settori,  in  quanto  norme  di  grande
riforma economico-sociale. 
2. Illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma  2,  lettere
c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della Legge Regionale 16 luglio  2018,  n.
32 per violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),  della
Costituzione in riferimento agli articoli 19, 22 e 23  del  DLgs.  n.
152 del 2006. 
    Le norme della legge regionale introducono ulteriori contenuti ai
fini della presentazione delle istanze per la valutazione di  impatto
ambientale (VIA) nonche'  per  la  verifica  di  assoggettabilita'  a
valutazione di impatto ambientale. Tali contenuti non sono prescritti
nell'ambito  delle  procedure  dettate  dalla  normativa  statale  in
materia di VIA e, pertanto, risultano in contrasto con gli artt.  19,
22 e 23 del D.Lgs. n. 152/2006 citato. 
    Specificamente  per  le  procedure  di  valutazione  di   impatto
ambientale nonche' per la verifica di assoggettabilita' a valutazione
di impatto ambientale (VIA) i  contenuti  richiesti  dall'articolo  3
della Legge Regionale n. 32/18 ai fini del controllo delle  emissioni
delle sostanze odorigene non sono  previsti  nell'Allegato  IV-bis  e
nell'Allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. n.  152/2006  citato,
come modificati dal D.Lgs. n. 104/2017. La norma  regionale  prevede,
infatti  che  «Il  gestore  ovvero  il  proponente,  all'atto   della
presentazione  dell'istanza  all'autorita'  competente,  provvede  ad
allegare  la  documentazione  relativa  alla   individuazione   delle
sorgenti  odorigene  significative,  alla   caratterizzazione   delle
sorgenti odorigene significative,  comprensiva  della  determinazione
della concentrazione di odore  e  della  portata  di  odore  e  della
determinazione della concentrazione delle singole sostanze,  odoranti
o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto  olfattivo
delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di  cui  all'allegato
annesso alle presenti disposizioni»  e  che,  inoltre  «L'assenza  di
sorgenti  odorigene  significative  dovra'  essere  certificata   dal
gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme
di legge.». Preliminarmente va  ricordato  che  la  disciplina  della
valutazione di impatto  ambientale  rientra  in  modo  univoco  nella
competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in  tema  di  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, comma 2, lettera  s),
della Costituzione; e', inoltre opportuno aggiungere che, proprio  in
quanto «trasversale»  e  «prevalente»,  la  normativa  statale  nella
materia in questione, come per l'AIA,  si  impone  integralmente  nei
confronti delle Regioni che non possono non rispettarla. Si tratta di
un  orientamento   costantemente   affermato   dalla   giurisprudenza
costituzionale, la quale ha ribadito tali statuizioni anche  riguardo
alle autonomie speciali (si vedano, al riguardo, le sentenze. nn. 104
del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del
2009 e nn. 1 e 67 del  2010)  citate,  nei  cui  confronti  le  norme
espressive  della  competenza  esclusiva  dello  Stato   in   materia
ambientale si applicano «trasversalmente», su  tutti  i  settori,  in
quanto norme di grande riforma economico-sociale. 
    Cio' premesso, la disposizione regionale  in  esame  risulta  non
conforme alla vigente normativa  statale  in  materia  di  VIA,  come
modificata dal D.Lgs. 104/2017 citato, in particolare in relazione  a
quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma  8,  del  D.Lgs.  152/2006
citato che prevede: 
        «Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse
attribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  di
tali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di  cui  al  presente  comma  e'
esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di
quanto previsto nel  presente  decreto,  fatto  salvo  il  potere  di
stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione
delle sanzioni amministrative  pecuniarie.  In  ogni  caso  non  sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e
27-bis.». 
    Appare, pertanto, chiaro che tale norma conferisce  a  Regioni  e
Province autonome una potesta' legislativa limitata, da esercitare in
conformita' alla legislazione europea e nel rispetto della  normativa
statale, allo scopo di stabilire regole particolari ed ulteriori  per
le specifiche finalita' indicate nel sopra riportato articolo  7-bis,
comma  8:  Regioni  e  Province  autonome  possono  stabilire  regole
autonome e ulteriori rispetto alla normativa  statale  esclusivamente
per la semplificazione  dei  procedimenti,  per  le  modalita'  della
consultazione  del  pubblico  e  di   tutti   i   soggetti   pubblici
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti  e
delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la
destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle  sanzioni
amministrative pecuniarie. 
    Alla luce di un siffatto ambito  circoscritto  e  puntuale  della
potesta' legislativa regionale in materia  di  VIA,  in  particolare,
l'articolo della Legge Regionale n. 32/18 citato e' in contrasto  con
l'articolo 7-bis citato in quanto essa non e' riconducibile ad alcuna
delle finalita' in  vista  delle  quali  il  legislatore  statale  ha
riconosciuto un  margine  di  intervento  ai  legislatori  regionali.
Certamente essa non tende alla semplificazione del  procedimento,  ma
rappresenta un ulteriore aggravio sia per l'autorita' competente, che
sara' chiamata ad analizzare e a valutare ulteriori  contenuti  dello
studio preliminare ambientale,  sia  per  il  proponente  che  dovra'
procedere ad effettuare ulteriori  analisi  e  approfondimenti  nella
predisposizione dell'istanza di verifica di assoggettabilita' a VIA. 
    Alla luce di quanto fin qui rappresentato, pertanto,  emerge  una
palese  violazione  dell'art.  117,   comma   2,   lett.   s)   della
Costituzione. 
    Spettano alla competenza esclusiva dello Stato le  determinazioni
che  rispondono  ad  esigenze  meritevoli  di   disciplina   uniforme
sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 77 del 2017, n. 249 del
2009 e n. 407 del 2002). Tale disciplina, poi, costituisce un  limite
per gli interventi normativi delle Regioni e delle Province  autonome
che, pur attenendo a materie di loro competenza, presentano  tuttavia
profili di interferenza con dette esigenze  di  tutela  dell'ambiente
(sentenze n. 180 e n. 58 del 2015, n. 67 del 2014 e n. 314 del 2009). 
3) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 5 della Legge
regionale n. 32/18, per  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), in riferimento all'articolo 279 del  d.lgs.  n.  152  del
2006. 
    L'articolo 3, comma 5, citato  dispone  che:  «La  violazione  da
parte del gestore delle prescrizioni impartite e  dei  valori  limite
fissati nel provvedimento, anche in esito alle attivita'  di  cui  al
comma 2, determina l'applicabilita' del  sistema  sanzionatorio  gia'
previsto dalle norme di settore». 
    Premesso che la previsione  appare  sommariamente  formulata,  in
quanto il comma 2 richiamato non prevede attivita' in senso  stretto,
se non «dichiarative» (invero, esso recita:  «L'assenza  di  sorgenti
odorigene significative dovra' essere certificata dal gestore  ovvero
dal proponente mediante dichiarazione resa  nelle  forme  di  legge»;
appare del tutto generico il riferimento  al  «sistema  sanzionatorio
gia' previsto dalle norme  di  settore»,  considerato  che  la  legge
regionale non e' munita di un proprio apparato sanzionatorio, per cui
il rinvio parrebbe da intendersi alla disciplina statale di  settore,
ad esclusione, pero', del cit. art. 674 c.p., che non puo'  di  certo
intendersi come fattispecie incriminatrice «di settore». 
    Dovendo ritenersi che la disposizione regionale  alluda  all'art.
279 del Codice  dell'ambiente  D.Lgs  n.  152/2006  ,  che,  tuttora,
contiene la disciplina delle sanzioni penali e amministrative per  le
violazioni nel  campo  delle  emissioni  in  atmosfera,  allora  essa
delinea surrettiziamente  fattispecie  incriminatrici  penali  nuove,
consistenti nella «violazione da parte del gestore delle prescrizioni
impartite e dei valori limite fissati nel provvedimenti»,  da  punire
appunto con le sanzioni previste dal citato articolo 279  del  Codice
dell'ambiente, in  modo  che  la  previsione  va  ad  incidere  sull'
«ordinamento penale», ossia, una materia riservata in  via  esclusiva
al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, comma 2,  lettera  I),
della   Costituzione.   La   norma   regionale    dunque    introduce
un'integrazione di fattispecie da punire a livello penale secondo «il
sistema sanzionatorio gia previsto dalle norme di  settore»,  vale  a
dire,  ai  sensi  dell'art.  279  del  Codice   dell'ambiente,   cosi
travalicando in materia riservata in  via  esclusiva  al  legislatore
statale. 
4 Illegittimita' costituzionale dell'articolo 6 della Legge Regionale
n. 32/18 per violazione dell'art. 117, comma 6, e  dell'articolo  123
della Costituzione , in riferimento  agli  articoli  7  e  7-bis  del
D.Lgs. n. 152 del 2006, nonche' all'articolo 44, commi 1  e  2  dello
Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12  maggio
2004 n. 7. 
    L'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 31/18 prevede che
"La   Giunta   regionale   con   propria    deliberazione    provvede
all'aggiornamento dell'allegato annesso alle presenti  disposizioni".
Il successivo comma 2 prevede che "La Giunta regionale definisce  nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', disposizioni
volte alla  minimizzazione  dell'impatto  olfattivo  per  particolari
categorie di attivita'". 
    La norma reca, all'evidenza, una ipotesi di  delegificazione  che
tuttavia,  contrasta  sotto  molteplici  profili  con  la  disciplina
dell'istituto de quo contenuta nello Statuto della Regione Puglia. 
    Al riguardo occorre premettere, in via generale, che le norme  di
uno  statuto  regionale  ordinario  sono  adottate  all'esito  di  un
procedimento rinforzato  e,  dunque,  condizionano  la  validita'  di
quelle  prodotte  da  una  legge  regionale,  le  quali  non  possono
discostarsene   pena   la   violazione   dell'articolo   123    della
Costituzione. Tanto precisato, si deve immediatamente aggiungere  che
- in base all'articolo 44, comma 1 dello Statuto della Regione -  «La
legge regionale indica le norme da delegificare e i principi  che  la
Giunta regionale deve osservare nei regolamenti  di  delegificazione.
Le materie oggetto di legislazione  concorrente  non  possono  essere
delegificate». 
    La disposizione regionale di cui all'art 6 della Legge  regionale
n.  32/18  si  discosta  dalle  sopra  citate  previsioni  statutarie
perche': 
        a) affida la modifica dell'allegato alla Legge  Regionale  n.
32/18 a una deliberazione di Giunta,  laddove  lo  statuto  esige  un
regolamento,  peraltro  da  approvare  nel  rispetto  di   specifiche
prescrizioni procedurali (art. 44, comma  2,  Statuto  della  regione
Puglia); 
        b)  risulta  del  tutto  carente  sotto  il   profilo   della
indicazione  dei  principi   che   dovrebbero   guidare   la   giunta
nell'attivita'  di  delegificazione,  non   potendosi   al   riguardo
considerare  sufficiente  la  generica  disciplina  posta  dal  sopra
richiamato articolo 6, comma 2 della Legge Regionale n. 32/18; 
        c) utilizza lo strumento della delegificazione in  violazione
del divieto statutario per le materie  di  legislazione  concorrente,
che  a  «fortiori»  non  puo'  non  comprendere   anche   quelle   di
legislazione esclusiva statale nelle quali le Regioni  operano  nello
spazio lasciato dallo stesso legislatore statale, come  e'  nel  caso
della disciplina in esame, senz'altro  interamente  ascrivibile  alla
competenza statale esclusiva ex art. 117, comma  2,  lett.  s)  della
Costituzione. 
    Oltre  a  quanto  appena  dedotto  in  ordine   alla   violazione
dell'articolo  123  della  Costituzione  va,  poi,  aggiunto  che  la
fattispecie di delegificazione introdotta dalla  normativa  regionale
in esame  contrasta  altresi'  con  l'articolo  117,  comma  6  della
Costituzione per le seguenti considerazioni. 
    Premesso che la disciplina  contenuta  nell'allegato  di  cui  si
discute ricade  certamente  nella  materia  esclusiva  statale  della
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ex art. 117, comma  2,  lett.
s),  della  Costituzione,  si  deve  sottolineare   che,   in   forza
dell'evocato parametro costituzionale, nelle materie di  legislazione
statale   esclusiva   le   Regioni   possono   esercitare    potesta'
regolamentare solo sulla base di una delega dello Stato. 
    Per quanto riguarda  la  disciplina  relativa  all'autorizzazione
integrata ambientale, tale delega scaturisce dall'articolo  7,  comma
7, del D.Lgs  n.  152  del  2006  citato,  che  pero',  si  riferisce
esclusivamente all'autorizzazione integrata ambientale di  competenza
regionale. 
    Ne deriva che l'articolo 6, comma  l  della  Legge  Regionale  n.
32/18 viola l'articolo 117, comma 6 della Costituzione, nella  misura
in cui e' diretto a delegificare previsioni destinate  ad  applicarsi
anche all'autorizzazione integrata ambientale di spettanza statale. 
    Per  quanto  riguarda  la  valutazione  di  impatto   ambientale,
l'articolo 7-bis, comma 8, del D.Lgs P. 152 del 2006 citato riconosce
uno  spazio  d'intervento  alle  leggi  e  ai  regolamenti  regionali
esclusivamente in riferimento alle procedure di propria competenza  e
per  profili  strettamente  delimitati,  dai  quali   la   disciplina
contenuta nell'allegato alla legge regionale in oggetto esorbita. 
    Ne deriva che l'articolo 6, comma l della legge Regionale  Puglia
di cui si discute viola l'articolo 117, comma 6  della  Costituzione,
nella  misura  in  cui   e'   diretto   a   delegificare   previsioni
espressamente  destinate  ad  applicarsi  sia  ai   procedimenti   di
valutazione di impatto ambientale di spettanza statale, sia a  quelli
di spettanza regionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 1,  comma
2, lettere a, b, c) e d), 3, 4, 5,  6,  7  e  9,  nonche'  l'allegato
tecnico della legge della Regione Puglia n. 32  del  16  luglio  2018
recante  «Disciplina  in  materia  di  emissioni  odorigene»,   siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno: 
        1-  Estratto  della  attestazione  della  deliberazione   del
Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2018  e  della  relazione
allegata al verbale; 
        2- Copia della legge della Regione Puglia n. 32 del 16 luglio
2018. 
          Roma, 17 settembre 2018 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri 
 
                                       L'Avvocato dello Stato: Morici