N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2018

Ordinanza del 21 giugno 2018 del Tribunale di Roma  nel  procedimento
civile promosso da M.V.  e  M.I.R.  n.q.  di  esercenti  la  potesta'
genitoriale del minore M.C.R.  contro  IRCCS  -  Ospedale  Pediatrico
Bambin Gesu'. 
 
Procedimento civile -  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Effetti
  dell'ammissione -  Onorari  dovuti  all'ausiliario  del  giudice  -
  Prenotazione  a  debito,  a  domanda,  se  non  e'   possibile   la
  ripetizione dalla parte a carico della quale sono  poste  le  spese
  processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa
  o per revoca dell'ammissione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 131, comma 3. 
(GU n.44 del 7-11-2018 )
 
                          TRIBUNALE DI ROMA 
                            Sezione XIII 
 
    Il Giudice, dott. Massimo Moriconi; 
    Letti gli  atti  del  procedimento  ex  art.  696-bis  c.p.c.  n.
53309/2017, osserva: 
        1 - Con ricorso del 12 settembre  2017  V.  M.,  premesso  di
essere stata ammessa al beneficio del Gratuito patrocinio spese dello
Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di' Roma
in data 10 aprile 2017, unitamente al coniuge I. R.,  nella  qualita'
di genitori di M. C. R., chiedevano al Tribunale di Roma la nomina di
un Consulente tecnico di ufficio per l'espletamento di una consulenza
tecnica  diretta  ad  accertare  se   le   prestazioni   dei   medici
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' di Roma fossero state eseguite
nel rispetto delle linee guida vigenti e quantificare i danni causati
al minore  a  seguito  del  mancato  adempimento  delle  obbligazioni
contrattuali   assunte   dall'Ospedale;    il    tutto    nell'ottica
dell'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti. 
    Il  quale,  costituitosi,  rigettava,   con   motivata   comparsa
difensiva, ogni addebito. 
    Il Giudice con ordinanza del 13 novembre 2017 invitava  V.  M.  a
produrre la documentazione anche reddituale a  sostegno  dell'istanza
di ammissione al  Gratuito  patrocinio,  ed  all'esito  del  positivo
riscontro avutone, cosi' provvedeva  con  ordinanza  del  25  gennaio
2018: 
        premesso che l'allegazione posta a base del ricorso  ex  art.
696-bis (che soddisfa a mala pena della sua  stringatezza,  all'onere
minimale imposto  al  presunto  danneggiato  ed  al  tempo  perimetra
insuperabilmente l'indagine),  consiste  nell'assunto  che  i  medici
dell'Ospedale Bambin Gesu' di Roma,  in  relazione  alle  prestazioni
esercitate nei confronti di C. R.  affetto  da  «neurofibromatosi  di
tipo 1», e a  carico  del  quale  veniva  successivamente  accertata,
presso altro nosocomio, malattia neoplastica, non effettuavano, nelle
occasioni (15 gennaio 2016 e 24 febbraio  2016)  in  cui  il  bambino
veniva esaminato dal personale medico del Bambin Gesu', i  tempestivi
accertamenti (RM  e  analoghi  esami)  che  avrebbero  consentito  di
accertare  sulla  base  dei  risultati  degli  esami  e  dei  sintomi
manifestati; 
        esaminati gli atti di causa  e  la  documentazione  sanitaria
allegata, ed esperita ogni  altra  eventuale  indagine  specialistica
accertino e descrivano con adeguata se le censure  risultino  fondate
in termini di  qualificazione  di  errore  ed  in  caso  di  risposta
positiva accertino: 
        i) il rapporto causale tra l'operato del medico ed i postumi,
considerando i precedenti morbosi del  soggetto  e  la  relazione  di
concorso-consistenza; 
        ii) se  siano  reliquati  postumi  diversi  da  quelli  (c.d.
risultato   normale)   normalmente   ricollegabili   al   trattamento
correttamente praticato; 
        iii) l'esistenza del danno differenziale (maggior danno); 
        iv) se i postumi individuati possano incidere in concreto  su
particolari attivita' non lavorative che  il  periziando  alleghi  di
svolgere,  le  quali  per  frequenza  e  caratteristiche  intrinseche
esulino dalle normali attivita' esistenziali; 
        v) se ed in che percentuale il periziando possa attenuare  od
eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc,  precisando  costo,
durata, difficolta' e possibilita' di successo di tali interventi; 
        vi) se  ed  in  che  misura  percentuale  i  postumi  abbiano
limitato e ridotto in maniera permanente  la  complessiva  integrita'
psicofisica  del  soggetto  (idoneita'  a   svolgere   le   attivita'
esistenziali comuni alla  generalita'  delle  persone  precisando  il
criterio adottato per la determinazione del valore percentuale. 
    Da' atto che i CTU inizieranno le operazioni peritali alle ore...
del giorno... presso... Acquisisce il giuramento dei CTU. 
    Fissa all'inizio delle operazioni peritali il termine ultimo  per
la nomina di CTP anche a verbale dei CTU. 
    La relazione peritale sara' trasmessa dal consulente a mezzo  PEC
ai ricorrenti entro il... 
    I  ricorrenti  potranno  trasmettere  le  loro  osservazioni   al
consulente con gli stessi mezzi. 
    I CTU depositeranno, mediante invio telematico e  copia  cartacea
di  cortesia,  la  relazione  in   cancelleria   con   le   eventuali
osservazioni e una sintetica valutazione delle stesse, entro il... 
    Atteso che uno dei  ricorrenti  risulta  validamente  ammesso  al
beneficio del Gratuito patrocinio a spese dello  Stato  e  ritenutolo
equo riduce alla  meta'  gli  importi  del  fondo  spese/acconto  che
determina di € 750,00 piu' accessori per ciascuno dei due C.T.U.  che
pone a carico di I. R. M.. Il pagamento delle  suddette  somme  prima
dell'inizio delle operazioni, ove richiesto,  e'  condizione  per  la
procedibilita' della consulenza. 
    I CTU potranno, se ritenutolo opportuno, tentare la conciliazione
della lite, mediante invio di comunicazione alla parte contumace. 
    Autorizza il ritiro dei fascicoli per  la  consegna  ai  nominati
CTU. 
 
                               P.Q.M. 
 
    A scioglimento della riserva, 
    Dispone la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis; 
    Nomina  consulente  tecnico  di  ufficio  medico  legale  nonche'
specialista e rinvia per il giuramento all'udienza del... 
    Fare avvisi anche ai CTU nominati. 
      
    All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il difensore
dei ricorrenti dichiarava che M. I. R. non era in  grado  di  versare
alcuna somma ai consulenti. 
    Il Giudice si riservava di provvedere. 
    2 - La ragione che muove lo scrivente  a  sottoporre  al  Giudice
delle leggi la questione di legittimita' costituzionalita'  dell'art.
131 del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115 (1) in riferimento agli articoli 1, 3 (in riferimento all'art. 83
del TU  spese  di  giustizia),  4,  24,  35  primo  comma,  36  della
Costituzione,     attinge     alla     ritenuta      irragionevolezza
dell'accettazione,  alla  quale  impinge  il  diritto  vivente,   del
principio che i consulenti tecnici  del  giudice  debbano  e  possano
lavorare gratuitamente nei casi in cui, ammessa la parte al  Gratuito
patrocinio a spese dello Stato, non vi siano altri soggetti sui quali
legalmente possa farsi gravare il loro diritto  al  compenso  per  il
lavoro svolto. 
    Vi sono  svariati  casi  nei  quali  tale  ultima  situazione  si
verifica, ma per circoscrivere, anche in  termini  di  rilevanza,  il
discorso, e' sufficiente rimanere nell'ambito del procedimento di cui
all'art. 696-bis, che ci occupa, dove non e' oggettivamente possibile
porre  a  carico  le  spese  (e'  indifferente  se  fondo   spese   o
liquidazione finale) su soggetto diverso dal ricorrente, e  cio'  per
la semplice ragione che il procedimento in questione non e' destinato
a concludersi con una pronuncia  del  giudice  di  regolazione  delle
spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., cosicche' le stesse  non  possono
che fare carico sulla parte che ha  promosso  il  ricorso  (salva  la
statuizione che  intervenga  al  riguardo  all'esito  del  successivo
giudizio di merito la cui  esistenza  peraltro,  e'  bene  dirlo  per
evitare deviazioni dal tema, e' solo eventuale) 
    La questione e' quindi rilevante in  questo  giudizio  -  che  in
ragione della precisa  e  motivata  presa  di  posizione,  anche  con
corredo di documentazione probante - dell'ICCR  non  ha  probabilita'
ragionevole di conciliazione - perche' solo attraverso  la  pronuncia
di'  incostituzionalita'  che  si  invoca   potra'   essere   rimosso
l'ostacolo che si frappone  all'unica  possibilita'  che,  in  questo
procedimento i consulenti nominati possano ricevere un compenso. 
    Ai quali, diversamente, dovra' essere richiesto, in modo chiaro e
leale, di lavorare gratuitamente per la Giustizia. 
    Infatti, sia pure disposta la prenotazione a debito  e  sia  pure
emesso da parte del  giudice  il  decreto  di  liquidazione,  per  le
ragioni di seguito esposte e' ineluttabile  che  il  Ministero  della
giustizia e per esso i dirigenti di  cancelleria  che  rispettano  le
istruzione gerarchiche del Ministero, non daranno, come non  danno  -
circostanza  ubiquamente  nota  -   seguito   al   provvedimento   di
liquidazione. 
    Ne'  e'  altresi'  sostenibile  per  evitare   la   censura   che
rispettosamente si affida alla Corte delle leggi, che sia  onere  nel
C.T.U. adire, contro il cennato provvedimento generale del  Ministero
della giustizia ricorso al giudice amministrativo, per l'annullamento
e cio' non tanto (e non solo) per la evidente  fuorvianza  dell'onere
che si addosserebbe ad un soggetto che non ha neppure la possibilita'
di rifiutare l'incarico, ma  per  l'assorbente  ragione  che  non  si
ravvisa,  in  tale  eventuale  ricorso  al  Tribunale  amministrativo
regionale, un fumus di fondatezza. 
    3 - Come e' noto, alla Corte costituzionale e' stato  piu'  volte
richiesto il vaglio di costituzionalita'  in  ordine  alla  norma  in
oggetto. 
    Per il fondato sospetto che in una  molteplicita'  di  situazioni
(ATP,  volontaria  giurisdizione,  etc.)  il  lavoro  del  consulente
tecnico   di   ufficio   nell'ambito   del   rito    civile    fosse,
ontologicamente, destinato a non trovare remunerazione. 
    E la Corte costituzionale ha ripetutamente ritenuto infondato  il
sospetto dei giudici remittenti. 
    Il  Giudice  e'  consapevole  che   se   dedotta   la   questione
d'incostituzionalita'   negli   stessi   precedenti    termini,    la
giurisprudenza della Corte la sanzionerebbe con l'inammissibilita'. 
    La presente ordinanza quindi  intende  introdurre  prospettive  e
profili diversi di interpretazione della norma rimessa e  del  quadro
di riferimento, alla luce dei quali si auspica che la Corte, anche al
di   la'   della    strada    maestra    della    dichiarazione    di
incostituzionalita', possa, quanto meno, licenziare un provvedimento,
per l'autorevolezza del soggetto promanante, di non minore  efficacia
generale (quale una sentenza interpretativa di accoglimento  mediante
la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sul significato attribuito
dal giudice a quo alla disposizione di legge oggetto della questione,
accertata la fondatezza della questione, dichiari  la  illegittimita'
costituzionale della disposizione nel solo  significato  difforme  da
Costituzione); idoneo a risolvere la grave e  incresciosa  situazione
determinatasi sul territorio nazionale che e' come si e' detto, che i
consulenti tecnici del giudice, ove non vi siano parti (diverse dallo
Stato) paganti, lavorano gratis. 
    Occorre quindi in primo luogo ripercorrere la vicenda normativa e
le sue interpretazioni. 
    L'art. 131, decreto del Presidente della Repubblica  n.  115/2002
distingue, ai fini del pagamento, gli onorari «dovuti  al  consulente
tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato» che «sono prenotati
a debito, anche nel  caso  di  transazione  della  lite,  se  non  e'
possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono  poste
le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della
causa o per revoca dell'ammissione». 
    Le «indennita' e le spese di viaggio  spettanti  a  testimoni,  a
notai, a consulenti tecnici di  parte  e  ausiliari  del  magistrato,
nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico  da  parte
di questi ultimi» sono invece prenotate a debito. 
    Oltre che con precedenti pronunce  (sentenza  n.  287  del  2008,
ordinanza n. 209 del 2008, la Corte costituzionale non accoglieva  le
censure con l'ordinanza n. 12 del 2013 (come nella di poco successiva
Corte costituzionale, 16 maggio 2013, n. 88) sulla base dei  seguenti
argomenti: 
        1. non risultano giustificati i dubbi espressi dal rimettente
in ordine alla individuabilita' di una parte soccombente in relazione
ad un giudizio del tipo ora sottoposto alla sua  attenzione,  e  sono
manifestamente infondati i connessi dubbi  in  ordine  alla  concreta
possibilita' per il  consulente  tecnico  di  vedersi  corrisposti  i
propri compensi; che, infatti, questi o graveranno  sui  soggetti  di
cui al citato art. 131  del  decreto  legislativo  n.  115  del  2002
ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro,  se  ne  potra'
chiedere la prenotazione a  debito,  con  successiva  liquidazione  a
carico dell'Erario; 
        2. aggiungendo che non sussiste, come piu' volte affermato in
via generale  dalla  stessa  Corte,  disparita'  di  trattamento,  in
materia di spese  in  giudizi  in  cui  vi  e'  stata  ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, rispetto  ai  soggetti  operanti  con
distinti compiti, attribuzioni e funzioni,  nell'ambito  dei  singoli
giudizi, ovvero nell'ambito dei giudizi civili o penali;  perche'  la
ontologica eterogeneita' dei soggetti ovvero dei modelli  processuali
posti a confronto non consente di istituire fra gli stessi un  valido
rapporto di  comparazione,  in  un  ambito  di  discrezionalita'  del
legislatore di modulare diversamente le diverse fattispecie; 
        3.   e,    specificamente    quanto    all'ATP,    ricordando
l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita' in  base
al  quale  le  spese  giudiziali  relative  all'accertamento  tecnico
preventivo sono ordinariamente  liquidabili,  in  base  al  principio
della  soccombenza,  o  al   termine   del   relativo   procedimento,
ogniqualvolta il ricorso introduttivo non sia stato accolto (Corte di
cassazione, sentenza 29 marzo 1996, n. 2937), ovvero al  termine  del
conseguente giudizio di merito  (Corte  di  cassazione,  sentenza  23
dicembre 1993, n. 12759). 
    Successivamente ai provvedimenti della Corte il  Ministero  della
giustizia ha emanato un provvedimento di carattere  generale,  quello
indicato in epigrafe, che in virtu' del rapporto gerarchico esistente
nella  pubblica  amministrazione,  ha   prodotto   l'esito   che   le
diramazioni del  Ministero  deputate  a  dare  corso  ai  decreti  di
liquidazione  dei  giudici  a  favore  dei  CTU  nelle  cause  e  nei
procedimenti dove, in presenza di ammissione al G.P. e prenotazione a
debito, non vi sia alcuna  parte  nei  cui  confronti  sia  possibile
ottenere (in punto di diritto o di fatto) il pagamento, si  rifiutano
di farlo, ritenendo l'eventuale pagamento da parte e a  carico  dello
Stato atto contra legem. 
    Allo stato  pertanto  e'  lecito  affermare,  quanto  meno  quale
fotografia della  realta'  italiana,  che  i  Consulenti  tecnici  di
ufficio  dei  giudici  nazionali,  nelle  condizioni  dette,   sanno,
accettando l'incarico, di lavorare gratis (2) 
    Ad avviso del remittente le  conclusioni  alle  quale  giunge  il
Ministero della giustizia  con  la  circolare  8  giugno  2016  sono,
secondo lo ius conditum, condivisibili. 
    A  tale  fine  e'  necessario  ben  focalizzare  il   significato
dell'espressione prenotazione a debito. 
    Secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
115/2002: 
        «prenotazione a debito» e' l'annotazione a futura memoria  di
una voce di spesa,  per  la  quale  non  vi  e'  pagamento,  ai  fini
dell'eventuale successivo recupero; mentre 
        «anticipazione» e' il pagamento di una  voce  di  spesa  che,
ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile. 
    L'art. 131 prevede che: 
        a. per effetto dell'ammissione al G.P. e  relativamente  alle
spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate  a  debito,
altre sono anticipate dall'erario; 
        b. gli onorari  dovuti  al  consulente  tecnico  di  parte  e
all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a  debito,  a  domanda,
anche nel caso di transazione della lite,  se  non  e'  possibile  la
ripetizione dalla parte a carico della  quale  sono  poste  le  spese
processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o
per revoca dell'ammissione. 
    In relazione a quanto precede, il Ministero  nella  circolare  di
cui in epigrafe osserva esattamente: 
        «Questa Direzione generale, pur consapevole delle  criticita'
operative segnalate con riferimento all'applicazione  dell'art.  131,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
ritiene di non poter tuttavia condividere la  suesposta  conclusione,
in considerazione sia  della  chiarezza  del  disposto  normativo  di
riferimento, sia della costante interpretazione dello stesso  fornita
da parte della Corte costituzionale: quest'ultima infatti, precisando
nell'ordinanza da ultimo citata che  il  consulente  non  soddisfatto
nelle  sue  pretese  dalla  parte  soccombente  nel  processo   possa
«chiedere la prenotazione a debito,  con  successiva  liquidazione  a
carico dell'Erario», non  ha  fatto  altro  che  ricordare  che  tale
liquidazione segue necessariamente la  richiesta  di  prenotazione  a
debito da parte  del  consulente,  ma  non  ha  certo  introdotto  un
automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione, che e' (e
dunque   rimane)   meramente   eventuale,   essendo    normativamente
condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da
parte  dell'ufficio  giudiziario  (ed  infatti,  come  ricordato   in
apertura, la norma dell'art. 3, lettera s), definisce «prenotazione a
debito» l'annotazione «a futura memoria di una voce di spesa, per  la
quale  non  vi  e'  pagamento,  ai  fini  dell'eventuale   successivo
recupero»). 
    La norma di cui all'art. 131, n.  3  integra  in  definitiva  una
disposizione  erronea  che  non  e'  possibile  correggere   in   via
interpretativa da parte del giudice ordinario. (3) 
    Invero, la norma assimila alle «spese» non sopportate dallo Stato
(per le quali la definizione prenotazione a debito  e'  perfettamente
calzante), «spese» (onorari da pagare ai  CTU)  che  per  definizione
(art. 3, lettera S, TU cit.), non implicano, come quelle surripotate,
un mancato introito per lo Stato, ma evocano caso mai una  spesa  (in
senso attivo), a carico dello Stato. 
    Invero, secondo la testuale previsione della legge (art. 131,  n.
2), sono spese prenotate a debito: 
        a) il contributo unificato nel processo civile, nel  processo
amministrativo e nel processo tributario; 
        b) l'imposta di bollo, ai sensi  dell'art.  17,  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  nel  processo
contabile; 
        c) le spese forfettizzate per le  notificazioni  a  richiesta
d'ufficio nel processo civile; 
        d) l'imposta di registro ai  sensi  dell'art.  59,  comma  1,
lettere a) e b), decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; 
        e) l'imposta ipotecaria e catastale ai  sensi  dell'art.  16,
comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
        f) i diritti di copia. 
    Tutti quindi mancati introiti dello Stato, per i quali si prenota
a debito l'eventuale futura riscossione. 
    Per contro la disciplina  (normativa,  art.  131,  n.  3)  chiama
surrettiziamente  prenotate  a  debito  voci  di  spesa  che   semmai
(nell'interpretazione  gia'  proposta  dalla  Corte)   integrerebbero
anticipazioni. 
    La norma e' invero suscettibile di due sole interpretazioni: 
        1) o si tratta di un'anticipazione da parte dello Stato,  sia
pure, condizionatamente all'impossibile  ripetizione  dalla  parte  a
carico della quale sono poste le spese processuali,  o  dalla  stessa
parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca  dell'ammissione
(art. 131, n. 3). 
    Ma in questo caso vi e' l'ostacolo insormontabile (per il giudice
ordinario) della testuale (e contraria) denominazione  operata  dalla
legge   di   prenotazione   a   debito,   che   e'    cosa    diversa
dall'anticipazione. 
    Prenotazione a debito, giova ripeterlo, e' secondo la legge (art.
3 testo unico cit.), l'annotazione a futura memoria di  una  voce  di
spesa, per la quale non vi e' pagamento; 
        2) ovvero, e per contro, si tratta di cio' che la legge  dice
testualmente, cioe' di una prenotazione a debito. 
    Ma in questo caso e' escluso che l'Erario possa  pagare,  perche'
lo Stato, con la prenotazione a debito, come si e' visto,  non  paga,
semplicemente non riscuote (per lo meno all'attuale). 
    Ne' si vede come si possa uscire dall'empasse senza un autorevole
e definitivo contributo attivo (sentenza di incostituzionalita' o  di
accoglimento interpretativo) della Corte. 
    Per il che non  sembra  possa  essere  di  ostacolo,  l'eventuale
argomento della discrezionalita' del legislatore. 
    La quale, come da giurisprudenza  della  stessa  Corte,  si  deve
misurare  con  altri  principi,  ed  in  particolare  con  quello  di
ragionevolezza e del rispetto  della  coerenza  interna  del  sistema
normativo. 
    Per quanto riguarda il remittente, il discorso finisce qui. 
    Solo per completezza, si aggiungono due notazioni. 
    Una generale e l'altra specifica al caso in esame. 
    1) Il consulente tecnico di ufficio nel giudizio penale riceve  i
compensi anticipati dall'Erario. Orbene, se e' indubbio  che  diversi
sono i campi e le procedure, che  altro  e'  il  penale  rispetto  al
civile, e' tuttavia difficilmente sostenibile che sia ragionevole che
nel penale il consulente del giudice riceva il compenso e nel  civile
debba lavorare gratis. Altro sarebbe (ed in questo  senso  l'invocata
sentenza della Corte  ben  potrebbe  sciogliere  il  nodo,  oggi  non
solubile dal giudice ordinario) che nel solo nel civile, diversamente
dal  penale,  lo  Stato  anticipasse,  ma  solo  dopo  che  si  fosse
dimostrato  vano  il  tentativo  del  consulente   del   giudice   di
ripetizione dalla parte a carico della  quale  sono  poste  le  spese
processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o
per revoca dell'ammissione. 
    Diversificazione  accettabile,   perche',   non   intrinsecamente
irragionevole,   ben    potrebbe    rientrare    nell'ambito    della
discrezionalita' del legislatore. 
    2) Infine, il procedimento ex art. 696-bis. 
    Vale ricordare che per questo procedimento cautelare: 
        Non si configura, neppure in astratto la  soccombenza  (salvo
le patologie dei ricorsi inammissibili et similia)  la  quale  a  sua
volta postula una domanda che possa essere accolta  o  rigettata.  Il
giudice che lo ammette, nomina un consulente che svolge la sua  opera
ed il procedimento semplicemente si  conclude  con  la  conciliazione
(senza la relazione del consulente) ed il verbale  relativo,  ovvero,
in caso di mancato accordo, con il deposito della  relazione;  mentre
rimane  del  tutto  estraneo  il  meccanismo  di  cui  agli  articoli
696-sexies e 696-octies c.p.c. per la elementare ragione che  difetta
un'ordinanza di accoglimento della domanda; 
        Non essendo prevista la soccombenza  non  e'  ontologicamente
configurabile la regolamentazione delle spese; che  e'  rimandata  ad
una fase successiva che tuttavia non  essendo  necessaria  (come  per
esempio per il sequestro) puo' del tutto mancare  (come  di  fatto  e
sovente accade in caso di  consulenza  negativa  per  il  ricorrente;
nell'inerzia della controparte che non abbia interesse a riaprire  il
gioco). Venendo meno in tal caso la possibilita'  di  regolare  nella
fase di merito anche le  spese  del  procedimento  ex  art.  696-bis,
comprese quelle della CTU. 

(1) Testo unico spese di giustizia, art. 131 3 ° Gli  onorari  dovuti
    al consulente tecnico di parte e all'ausiliario  del  magistrato,
    sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione
    della lite, se non e' possibile  la  ripetizione  dalla  parte  a
    carico della quale sono  poste  le  spese  processuali,  o  dalla
    stessa parte ammessa, per  vittoria  della  causa  o  per  revoca
    dell'ammissione. 

(2) Consapevolezza sgradevole e inquietante perche', seppure  nessuno
    e men che meno lo scrivente, lo voglia pensare,  potrebbe  taluno
    sospettare  che  sia  umano,  seppure  non  corretto,  che  nella
    definizione  dell'incarico  ricevuto,  il  CTU  sia  tentato   di
    propendere per la tesi che maggiormente allontana il  rischio  di
    restare senza compenso. 

(3) La  pratica  dell'interpretazione  costituzionalmente  orientata,
    avviata su impulso della  stessa  Corte  costituzionale,  qualche
    decennio addietro, oltre  a  presentare  inconvenienti  (rectius:
    rischi) di carattere generale, tot capita tot sententiae, potendo
    causare un corto circuito con la funzione di verifica e decisione
    accentrata voluta dal legislatore  Costituente;  in  questo  caso
    sarebbe, in tutta evidenza,  un  telum  imbelle  sine  ictu,  non
    essendovi alcuna  possibilita'  che  l'opinione  espressa  da  un
    giudice  ordinario  in  un  procedimento  civile  nel  quale   il
    Ministero della giustizia non e' neppure parte, lo  induca  a  un
    revirment. 
 
                               P.Q.M. 
 
    A scioglimento della riserva, il Tribunale di Roma nella  persona
del giudice  remittente,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  131,
n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.
115 in riferimento agli articoli 1, 3, 4,  24,  35  primo  comma,  36
della Costituzione. 
    Sospende il procedimento e manda alla cancelleria  di  comunicare
la presente ordinanza  alla  Corte  costituzionale,  alle  parti  del
presente giudizio, al Presidente del Consiglio dei  ministri  nonche'
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai sensi dell'art. 23,
ultimo comma, legge n. 87/1953. 
        Roma, 21 giugno 2018 
 
                        Il Giudice: Moriconi