AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 24 ottobre 2018 

Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera
n. 907). (18A07253) 
(GU n.264 del 13-11-2018)

 
 
                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
Premessa 
 
  Nell'ambito della propria attivita' istituzionale,  l'Autorita'  ha
ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da
seguire per l'affidamento dei servizi legali alla  luce  della  nuova
disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50
(di seguito «Codice dei contratti pubblici»). 
  L'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici -
rubricato  «Esclusioni  specifiche  per  contratti   di   appalto   e
concessione di servizi» - elenca alcune tipologie di  servizi  legali
che esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle  disposizioni
codicistiche. 
  Tale articolo non e', tuttavia, l'unica disposizione del Codice dei
contratti pubblici a far riferimento ai servizi legali.  L'art.  140,
contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti  nei  settori  speciali»,
assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i  servizi  di  cui
all'allegato  IX  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  nei   quali
rientrano anche i «Servizi legali, nella  misura  in  cui  non  siano
esclusi a norma  dell'art.  17,  comma  1,  lettera  d)».  Il  citato
allegato  IX  individua  l'ambito  di  applicazione  non  solo  delle
disposizioni di cui al  richiamato  art.  140,  ma  anche  di  quelle
contenute negli articoli 142, 143  e  144  che,  dettando  un  regime
«alleggerito», complessivamente integrano la  Parte  II,  Titolo  VI,
Capo II del Codice dei  contratti  pubblici,  rubricato  «Appalti  di
servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari». 
  Il dato letterale di tali disposizioni  lascia  intendere,  quindi,
che oltre ai  servizi  legali  esclusi  dall'ambito  applicativo  del
Codice dei contratti pubblici - puntualmente  elencati  all'art.  17,
comma 1, lettera d) - vi sono tipologie di servizi legali, che devono
essere ricondotte nella categoria di cui all'allegato IX e che devono
ritenersi  soggette  alla  disciplina  codicistica,  pur  con  alcune
differenziazioni in tema di pubblicita'. 
  A  seguito  delle  perplessita'  manifestate  dagli  operatori  del
settore, l'Autorita' ha ritenuto  necessario  elaborare  un  atto  di
regolazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni  appaltanti
per  l'esatta  individuazione  delle  tipologie  di  servizi   legali
rientranti nell'elenco di cui all'art.  17  e  di  quelle  rientranti
nella categoria di  cui  all'allegato  IX,  e  per  le  modalita'  di
affidamento di tali servizi. 
  Al riguardo, l'Autorita'  aderisce  all'impostazione  palesata  dal
Consiglio  di  Stato  nel  parere  n.  2017  del   3   agosto   2018.
L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente
applicabilita' dell'allegato IX e degli articoli 140 e  seguenti  del
Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante  affidi
la gestione del contenzioso  in  modo  continuativo  o  periodico  al
fornitore nell'unita' di tempo considerata (di regola  il  triennio);
l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un  contratto  d'opera
professionale,   consistendo   nella   trattazione   della    singola
controversia o questione, ed e' sottoposto al regime di cui  all'art.
17 (contratti esclusi). 
  Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle
stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno,  anche
allo scopo di evitare il frazionamento  artificioso  della  commessa,
vietato ai sensi dell'art. 51 del Codice dei contratti pubblici. 
  Giova ricordare, peraltro, che, ai sensi degli articoli 1 e  5  del
regio decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  la  rappresentanza,  il
patrocinio e l'assistenza in  giudizio  delle  amministrazioni  dello
Stato e di quelle non statali autorizzate ai sensi dell'art.  43  del
citato  regio  decreto,  spetta  all'Avvocatura  dello  Stato  ed  e'
possibile richiedere l'assistenza di avvocati del  libero  foro  solo
per  ragioni  assolutamente  eccezionali  (ad  esempio,  in  caso  di
conflitto di interessi),  previa  in  ogni  caso  l'acquisizione  del
parere dell'Avvocato generale  dello  Stato  per  le  amministrazioni
statali (art. 5 del regio decreto citato) o, per  le  amministrazioni
non statali autorizzate al patrocinio, dell'organo  di  vigilanza  in
ipotesi diversa dal conflitto di interesse (ai sensi del citato  art.
43 del regio decreto n. 1611/1933). L'affidamento a terzi dei servizi
legali e' possibile, inoltre, sempre che non  siano  presenti  idonee
professionalita' all'interno della stazione  appaltante  medesima.  A
tal fine, l'ente e' tenuto a operare preliminarmente una ricognizione
interna finalizzata  ad  accertare  l'impossibilita',  da  parte  del
proprio personale, a svolgere l'incarico. 
 
1. I servizi legali ex art. 17, comma 1, lettera d)  del  Codice  dei
  contratti pubblici 
 
  Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma  1,
lettera d), del  Codice  dei  contratti  pubblici  esclusivamente  le
tipologie di servizi legali ivi indicate,  che  non  rientrino  negli
affidamenti ricompresi nell'allegato  IX  del  Codice  dei  contratti
pubblici (v.  par.  2.).  A  tal  fine,  rileva  la  circostanza  che
l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art.
4 del Codice dei contratti  pubblici,  per  un'esigenza  puntuale  ed
episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la
tipologia contrattuale del contratto d'opera  intellettuale,  di  cui
agli articoli 2229 e  seguenti  del  codice  civile  e  non  assumono
rilevanza, ai fini della disciplina  applicabile  alla  procedura  di
selezione,  il  valore  economico   del   contratto   e   l'eventuale
superamento della soglia di rilevanza comunitaria. 
 
1.1 I servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d),  numeri
  1 e 2 
  1.1.1 Rientrano nella disposizione di cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera d), n. 1 gli incarichi  di  patrocinio  legale  conferiti  in
relazione ad una specifica e gia' esistente lite. 
  1.1.2 Rientrano nella disposizione di cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera d), n.  2,  i  servizi  di  assistenza  e  consulenza  legale
preparatori  ad  un'attivita'  di  difesa  in  un   procedimento   di
arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo  eventuale.
Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento  di
tipo teleologico, ossia la finalita'  di  «preparazione  di  uno  dei
procedimenti  di  cui  al  punto  1»  oppure  dalla  presenza  di  un
presupposto  oggettivo,  che  puo'  consistere  in  un  «un   indizio
concreto» o in «una probabilita' elevata» che  la  questione  su  cui
verte la consulenza divenga oggetto del procedimento. 
  1.1.2.1 Nel caso  di  consulenza  legale  in  preparazione  di  uno
specifico procedimento deve essere gia' individuabile un procedimento
giudiziario, arbitrale o di conciliazione  di  cui  l'amministrazione
intende valutare  l'attivazione  o  nel  quale  la  stessa  e'  stata
convenuta.  A  titolo  esemplificativo,  cio'   ricorre   allorquando
l'amministrazione abbia necessita' di  un  parere  legale  preventivo
volto ad acquisire elementi necessari a valutare la  possibilita'  di
tutela di una propria posizione giuridica  soggettiva  attraverso  la
promozione di uno dei procedimenti di cui al n. 1, della  lettera  d)
dell'art. 17 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa  da
altri  vantata  nei  propri  confronti   nell'ambito   di   uno   dei
procedimenti di cui al n. 1 e le possibili strategie  difensive,  ivi
compresa l'opportunita' di addivenire ad una conciliazione. 
  1.1.2.2  La  consulenza  legale  puo'   considerarsi   riferita   a
controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di  un
indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza  divenga
oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di  conciliazione
e cio' ricorre quando, ad esempio, l'amministrazione  abbia  ricevuto
un atto di diffida o messa in mora, una  richiesta  di  accesso  agli
atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si
evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti. 
  1.1.2.3 La probabilita' elevata che la questione su  cui  verte  la
consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario,  arbitrale
o   di   conciliazione   puo'   ritenersi   sussistente,   a   titolo
esemplificativo,  nei  casi  in  cui  la  questione  sia  oggetto  di
oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima  fattispecie  e/o
fattispecie  analoghe  siano  state  gia'  oggetto  di  un  pregresso
contenzioso. 
  1.1.3 I servizi legali di all'art. 17, comma 1, lettera d), n. 1  e
n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati  all'esercizio
della professione di avvocato nello Stato membro di  provenienza.  Ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,
recante  «Nuova   disciplina   dell'ordinamento   della   professione
forense», per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di
avvocato in Italia e' necessaria altresi'  l'iscrizione  ad  un  albo
circondariale. 
 
1.2 I servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) n. 3 
  1.2.1 Rientrano nella disposizione di cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera d), n. 3 del Codice dei contratti pubblici i servizi prestati
da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione
di documenti. 
  1.2.2 L'attivita' di  certificazione  attiene  all'attestazione  di
fatti, stati o qualita' mentre  l'attivita'  di  autenticazione  puo'
riguardare l'autentica di firma (art. 2703 del  codice  civile),  che
consiste nell'attestazione da parte del notaio della  provenienza  di
un atto da parte del soggetto che  l'ha  firmato,  o  l'autentica  di
fotografia, che consiste nell'attestazione da parte del notaio che la
fotografia esibita e' quella della persona interessata. 
  1.2.3 Rientrano nella disposizione di cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera d), n. 3, i singoli incarichi riferiti ad  un'attivita'  gia'
individuata. 
 
1.3 I servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), n. 4 
  1.3.1 Rientrano nella disposizione di cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera d), n. 4 del Codice dei contratti pubblici i  servizi  legali
prestati, alternativamente, da: 
    a) «fiduciari»; 
    b) «tutori designati»; 
    c)  «fornitori  di  servizi  legali  designati   da   un   organo
giurisdizionale dello Stato»; 
    d) «fornitori di servizi legali designati per legge per  svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di organi giurisdizionali  dello
Stato». 
  1.3.2 Resta ferma l'applicazione di eventuali disposizioni speciali
che disciplinano elenchi o albi  per  la  designazione  da  parte  di
organi giurisdizionali dei soggetti indicati al punto 1.3.1  deputati
allo svolgimento di servizi legali. 
 
1.4 I servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) n. 5 
  1.4.1 Rientrano nella disposizione di cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera d), n. 5 del Codice dei contratti pubblici i  servizi  legali
strettamente   legati   all'esercizio   di   pubblici   poteri,   che
rappresentano  un  presupposto  logico  dell'esercizio  del   potere,
ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il  potere
pubblico e' esercitato. A titolo esemplificativo,  puo'  considerarsi
connesso all'esercizio di pubblici poteri l'affidamento  del  singolo
incarico di collaborazione per la redazione di proposte di  elaborati
normativi, di natura legislativa e regolamentare. 
 
2. I servizi legali di cui all'allegato IX del Codice  dei  contratti
  pubblici 
 
  2.1 Tra i servizi legali di cui  all'allegato  IX  del  Codice  dei
contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non  siano
esclusi a norma dell'art. 17, comma 1,  lettera  d,  del  Codice  dei
contratti pubblici. I relativi affidamenti  costituiscono  appalti  e
comprendono  i  servizi  non  ricompresi  da  un   punto   di   vista
prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 17  (ad
esempio, le consulenze non collegate ad una specifica  lite),  ovvero
che, su richiesta  delle  stazioni  appaltanti  e  nei  limiti  delle
istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in  modo  continuativo  o
periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari  e  assumendo  il
rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi  di  contenzioso
seriale affidato in gestione al fornitore. 
  2.2 Ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2, del  Codice  dei  contratti
pubblici, la soglia di  rilevanza  comunitaria  per  gli  appalti  di
servizi elencati  nell'allegato  IX  e'  di  €  750.000  nei  settori
ordinari e di €. 1.000.000 nei settori speciali. 
  2.3 Nel caso di contratti aventi  ad  oggetto  sia  servizi  legali
rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 17  del  Codice  dei
contratti pubblici dei contratti pubblici,  sia  appalti  di  servizi
legali di cui all'allegato  IX  del  medesimo  Codice  dei  contratti
pubblici, si applica l'art. 28, comma 5,  del  Codice  dei  contratti
pubblici. 
 
3. Le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali 
 
3.1 L'affidamento dei servizi legali di cui  all'art.  17,  comma  1,
  lettera d), del Codice dei contratti pubblici 
  3.1.1 Ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici  sono
esclusi  dall'ambito  di  applicazione  oggettiva  del   Codice   dei
contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d)
del richiamato art. 17. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4 del Codice dei
contratti pubblici, applicabile ai contratti  esclusi,  l'affidamento
dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi  di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela  dell'ambiente  ed
efficienza energetica. 
  3.1.2 Ad esclusione dei  principi  di  tutela  dell'ambiente  e  di
efficienza energetica, difficilmente riferibili a servizi  di  natura
legale,  i  principi  informatori  degli  affidamenti  dei  contratti
esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici
possono  essere  declinati,  con  specifico  riferimento  ai  servizi
legali, nei termini che seguono: 
    Economicita': impone alle amministrazioni un uso  ottimale  delle
risorse  da  impiegare  nello  svolgimento  della  selezione   ovvero
nell'esecuzione del contratto, in virtu' del quale le  stesse,  prima
dell'affidamento  dell'incarico,  sono   tenute   ad   accertare   la
congruita' e l'equita'  del  compenso,  nel  rispetto  dei  parametri
stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37.  In
considerazione   della   natura   dei   servizi   in   questione    e
dell'importanza  della  qualita'  delle  relative   prestazioni,   il
risparmio di spesa non e' il criterio di guida nella scelta che  deve
compiere l'amministrazione; tuttavia,  il  richiamo  all'economicita'
implica la necessita' di tener conto dell'entita' della  spesa  e  di
accertarne la congruita'. A titolo  meramente  esemplificativo  nella
motivazione  sull'affidamento  dell'incarico  si  puo'   giustificare
alternativamente la congruita' del compenso pattuito sulla base di un
confronto con la spesa per precedenti affidamenti, o  con  gli  oneri
riconosciuti da  altre  amministrazioni  per  incarichi  analoghi  o,
ancora, con i parametri fissati nel  decreto  ministeriale  10  marzo
2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la  professione  forense,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247»,  come
modificato ad opera del decreto ministeriale 8  marzo  2018,  n.  37,
nonche' di una valutazione comparativa di due o piu'  preventivi.  In
quest'ultimo caso, trattandosi  di  servizi  esclusi  dall'ambito  di
applicazione del Codice  dei  contratti  pubblici,  l'amministrazione
stabilisce discrezionalmente il numero di preventivi da  confrontare,
piu' confacente alle proprie esigenze, tenendo conto anche del valore
economico dell'affidamento. 
    Efficacia: richiede la congruita'  degli  atti  posti  in  essere
dalle  amministrazioni  rispetto  al  conseguimento  dello  scopo   e
dell'interesse  pubblico  cui  sono  preordinati;   con   riferimento
all'affidamento  di  servizi  legali,  tale  principio  va  declinato
tenendo  conto  che  alcune  di  tali  attivita'  si   risolvono   in
obbligazioni  di  mezzi  e  non  di  risultato.  Cionondimeno,  nelle
valutazioni  che  l'amministrazione  e'  tenuta  a   effettuare   per
l'affidamento puo' assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di  un
pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si  e'
concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima. 
    Imparzialita': richiede una valutazione equa  ed  imparziale  dei
concorrenti  e,  quindi,  l'assoluto  divieto  di  favoritismi  e  di
discriminazione; pertanto, tale principio impone che il contratto sia
affidato conformemente alle regole procedurali fissate  all'inizio  e
che la stazione appaltante maturi la  sua  decisione  finale  da  una
posizione di terzieta' rispetto a tutti i concorrenti,  senza  essere
indebitamente influenzata nelle sue decisioni da interessi di parte o
di singole imprese o di singoli individui. Tale principio e' posto  a
garanzia della parita' di trattamento degli operatori economici. 
    Parita' di trattamento: richiede che gli operatori  economici  si
trovino  in  una  situazione  di  «eguaglianza  formale»,  ossia   di
reciproca parita' rispetto al  modulo  procedimentale  seguito  dalla
stazione appaltante. Pertanto, e' necessario che tutti i  concorrenti
abbiano accesso  allo  stesso  volume  di  informazioni  in  modo  da
escludere vantaggi ingiustificati per  uno  specifico  soggetto,  che
siano adeguati i termini stabiliti per presentare una  manifestazione
d'interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di  procedere
a una valutazione pertinente e di  elaborare  un'offerta  in  maniera
consapevole; i criteri di selezione non devono essere  discriminatori
e devono  essere  eliminati  gli  ostacoli  o  le  restrizioni  nella
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione. 
    Trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale
offerente, un adeguato livello di conoscibilita' delle  procedure  di
selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla  base  delle  scelte
compiute  dall'amministrazione,  anche  al  fine  di  consentire   il
controllo sull'imparzialita' della selezione.  La  consistenza  della
motivazione delle scelte compiute  dall'amministrazione  deve  essere
correlata al valore e  all'importanza  del  contratto.  L'obbligo  di
trasparenza non impedisce  inoltre  all'amministrazione  di  adottare
misure per limitare il numero  di  candidati  invitati  a  presentare
un'offerta  a  condizione  di  farlo  in  modo  trasparente   e   non
discriminatorio, fornendo informazioni  adeguate  sui  meccanismi  di
selezione dei candidati che saranno inseriti nell'elenco ristretto. 
    Proporzionalita':   richiede    l'adeguatezza    e    l'idoneita'
dell'azione amministrativa  rispetto  alle  finalita'  e  all'importo
dell'affidamento.  Tale  principio  impone,  quindi,   di   formulare
requisiti di partecipazione proporzionati  all'oggetto  e  al  valore
dell'appalto, nonche' di predisporre procedure  la  cui  complessita'
sia  proporzionata  alla  tipologia  di  contratto  che  si   intende
affidare. 
    Pubblicita': richiede  che  i  soggetti  interessati  abbiano  un
agevole accesso, in tempo utile, a tutte le  informazioni  necessarie
relative alla procedura prima che essa sia aggiudicata,  in  modo  da
consentire l'eventuale  manifestazione  di  interesse  da  parte  dei
professionisti interessati. L'amministrazione deve scegliere il mezzo
piu' adeguato a garantire la pubblicita' dei  propri  affidamenti  ai
sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici  avuto  riguardo
all'importanza  dell'appalto  per  il  mercato,   tenuto   conto   in
particolare del suo oggetto, del suo importo nonche'  delle  pratiche
abituali nel settore interessato. Una forma di  pubblicita'  adeguata
e' data da un avviso pubblico sul sito istituzionale  della  stazione
appaltante,  che  si  caratterizza  per  l'ampia   disponibilita'   e
facilita' di utilizzo e per  la  convenienza  sotto  il  profilo  dei
costi. Il  mancato  ricorso  ad  adeguate  forme  di  pubblicita'  e'
giustificato negli  stessi  casi  in  cui  il  Codice  dei  contratti
pubblici  consente  deroghe  specifiche  che  autorizzano,  a  talune
condizioni,  procedure  senza  previa  pubblicazione  di  un   avviso
pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate per
una di tali deroghe. Il principio di pubblicita'  in  esame  richiede
anche la pubblicazione dell'avviso sui risultati della selezione. 
  3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi
legali di cui all'art.  17  del  Codice  dei  contratti  pubblici  la
costituzione di elenchi di  professionisti,  eventualmente  suddivisi
per     settore     di     competenza,     previamente     costituiti
dall'amministrazione mediante una  procedura  trasparente  e  aperta,
pubblicati sul proprio sito  istituzionale.  In  tal  modo,  infatti,
l'amministrazione   puo'   restringere   tra   essi   il    confronto
concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti  positivi  in
termini di maggiore celerita' dell'azione  amministrativa.  Affinche'
la costituzione di  un  elenco  di  professionisti  sia  conforme  ai
principi di cui all'art. 4  del  Codice  dei  contratti  pubblici  e'
necessario  che  l'amministrazione   pubblichi   sul   proprio   sito
istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni  di
interesse per essere inseriti nell'elenco, nel quale sono indicati  i
requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e  fasce
di importo in cui  l'amministrazione  intende  suddividere  l'elenco.
Sarebbe  auspicabile  che  la   comunicazione   della   pubblicazione
dell'avviso  fosse  trasmessa  anche  al  Consiglio  dell'Ordine  del
Tribunale nel cui circondario ha sede l'amministrazione, al  fine  di
rafforzare la pubblicita' della notizia.  L'iscrizione  dei  soggetti
interessati, provvisti dei requisiti  richiesti  e  analizzati  sulla
base  dei  curricula  o  da  sintetiche  schede  riepilogative  della
carriera professionale, deve essere consentita senza limitazioni  ne'
temporali, ne' quantitative. Allo scopo di contemperare i principi di
efficacia ed economicita'  dell'azione  amministrativa,  la  stazione
appaltante puo' prevedere che l'elenco sia ristretto  e  limitato  ai
professionisti che soddisfano al meglio, sulla  base  di  criteri  di
ragionevolezza,  proporzionalita'  e  non  discriminazione   previsti
nell'avviso, le esigenze dell'amministrazione. In ogni caso, l'elenco
dovra'  favorire  un  effettivo  confronto   concorrenziale,   essere
pubblicato sul sito istituzionale  e  ammettere  la  possibilita'  di
modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni. La selezione  dall'elenco
degli  operatori  qualificati  tra  cui   svolgere   la   valutazione
comparativa avviene sulla base di  criteri  non  discriminatori,  che
tengano conto: a) dell'esperienza  e  della  competenza  tecnica,  da
intendersi come competenza  nella  materia  oggetto  del  contenzioso
ovvero, anche, della questione rilevante per  la  sua  soluzione;  b)
della  pregressa  proficua  collaborazione  con  la  stessa  stazione
appaltante in relazione alla medesima questione;  c)  del  costo  del
servizio, nel  caso  in  cui,  per  l'affidamento  di  uno  specifico
incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale  equivalenza  tra
diversi profili  professionali.  La  stazione  appaltante  motiva  la
scelta del  professionista  inserito  nell'elenco,  esplicitando  con
chiarezza le  ragioni  sottese.  La  stazione  appaltante  garantisce
altresi'  l'equa  ripartizione  degli  incarichi,  onde  evitare   il
consolidarsi  di  rapporti  solo  con  alcuni  professionisti,  ferma
restando la  necessita'  che  il  profilo  selezionato  sia  adeguato
all'oggetto  e  alla  competenza  professionale  richiesta   per   lo
svolgimento dell'incarico da affidare. In  relazione  all'affidamenti
di incarichi di minore rilevanza, ad esempio  perche'  seriali  o  di
importo  contenuto,  e'  possibile  utilizzare  il   criterio   della
rotazione.  In  ogni  caso,  la  stazione  indica  in   modo   chiaro
nell'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi i  criteri  di
selezione, il relativo procedimento e gli eventuali limiti al  numero
di incarichi conferibili. 
  3.1.4 L'affidamento diretto a un professionista determinato di  uno
dei servizi legali di cui all'art.  17,  comma  1,  lettera  d),  del
Codice dei contratti pubblici e' possibile, nel rispetto dei principi
recati dall'art.  4  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  solo  in
presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere
espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina  a
contrarre. 
  3.1.4.1 Nei  casi  di  consequenzialita'  tra  incarichi  (come  in
occasione dei diversi gradi di giudizio) o di  complementarieta'  con
altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del  servizio
legale  in  affidamento,  che  siano  stati  positivamente  conclusi,
l'affidamento diretto al medesimo professionista puo'  rispondere  ai
principi  di  efficienza  ed  efficacia  e,   quindi,   al   migliore
soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza  dei  principi
di trasparenza e pubblicita', tale opzione e' indicata  nel  bando  o
nell'avviso  relativo  all'affidamento  del   primo   incarico,   con
richiesta di  formulazione  dell'offerta  anche  per  la  prestazione
opzionale. 
  3.1.4.2 L'affidamento diretto puo' ritenersi  inoltre  conforme  ai
principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici in  caso
di  assoluta   particolarita'   della   controversia   ovvero   della
consulenza, ad esempio per la novita' del thema decidendum o comunque
della questione  trattata,  tale  da  giustificare  l'affidamento  al
soggetto individuato dalla stazione appaltante. 
  3.1.5 Il possesso di inderogabili requisiti di moralita'  da  parte
dei soggetti che a  qualunque  titolo  concorrono  all'esecuzione  di
appalti pubblici rappresenta  un  fondamentale  principio  di  ordine
pubblico, che trova applicazione anche negli affidamenti  riguardanti
contratti in tutto o in parte esclusi  dall'applicazione  del  Codice
dei contratti  pubblici.  Esso  risponde,  infatti,  all'esigenza  di
assicurare l'affidabilita' del soggetto che contratta con la pubblica
amministrazione. Pertanto, per i servizi legali di  cui  all'art.  17
del Codice dei contratti pubblici, la stazione  appaltante  puo'  non
esigere il medesimo rigore formale di cui all'art. 80 del Codice  dei
contratti pubblici e gli stessi vincoli procedurali  ma  ha  comunque
l'obbligo  di  verificare  in  concreto  il  possesso  da  parte  dei
concorrenti dei requisiti generali di cui al citato art. 80. Nel caso
in cui l'amministrazione abbia provveduto  alla  costituzione  di  un
elenco di professionisti, tale verifica va  effettuata  in  occasione
delle specifiche procedure per cui i  soggetti  iscritti  nell'elenco
sono  interpellati,  ferma  restando  la  facolta'   della   stazione
appaltante di verificare il possesso dei requisiti  generali  di  cui
all'art. 80, autocertificati dall'interessato nell'istanza  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445, anche
ai fini dell'iscrizione nell'elenco. 
  3.1.6  I  conflitti  di  interesse  nell'esecuzione   dell'incarico
conferito all'avvocato sono regolati dal Codice deontologico  forense
(si veda, in particolare, l'art. 24). Ai sensi di tale  disposizione,
fra  l'altro,  l'avvocato  deve  astenersi  dal  prestare   attivita'
professionale quando questa possa determinare un  conflitto  con  gli
interessi della parte assistita e del cliente o  interferire  con  lo
svolgimento di altro incarico anche non  professionale.  In  caso  di
costituzione  di  un  elenco  di   professionisti,   la   valutazione
dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in  capo  al
professionista  va  effettuata  al   momento   dell'affidamento   del
contratto, al fine di evitare una  ingiustificata  restrizione  della
liberta' di iniziativa economica del professionista, il quale sarebbe
altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico  di
patrocinio legale contro  la  stessa  amministrazione,  per  la  mera
aspettativa di un futuro incarico di difesa o di  consulenza  con  la
medesima amministrazione. Con riguardo alle situazioni  di  conflitto
di  interesse  nella  fase  della  selezione   del   contraente,   da
individuare e prevenire a cura della stazione appaltante, resta ferma
la disciplina recata dall'art. 80, comma 5, lettera d, in riferimento
alle previsioni di cui all'art. 42, comma 2 del Codice dei  contratti
pubblici. 
  3.1.7 Anche nel caso di appalti esclusi dall'ambito di applicazione
del Codice dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  hanno
facolta' di richiedere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e
proporzionalita', requisiti minimi  di  idoneita'  professionale,  di
capacita'  economica  e  finanziaria  e  di  capacita'   tecniche   e
professionali. Sul punto, si rinvia alle  indicazioni  formulate  nel
paragrafo 3.2.4. 
  3.1.8 Resta fermo che, qualora le esigenze del mercato suggeriscano
di assicurare un  maggiore  confronto  concorrenziale,  anche  per  i
contratti «esclusi»  le  stazioni  appaltanti,  nell'esercizio  della
propria discrezionalita', possono ricorrere alle procedure  ordinarie
previste per gli appalti sopra soglia o a quelle semplificate per gli
appalti sotto soglia. 
 
3.2  Le  procedure  di  affidamento  dei  servizi   legali   di   cui
  all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici. 
  3.2.1 Per i contratti  di  valore  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'art. 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei
contratti pubblici i servizi legali di  cui  all'allegato  IX  devono
essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici e dalle Linee guida ANAC n. 4,  recanti
«Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 
  3.2.2 Per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui
all'art. 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei
contratti pubblici, la pubblicazione degli  avvisi  e  dei  bandi  e'
disciplinata dagli articoli 140, per i settori speciali, e 142 per  i
settori ordinari. Per i  restanti  aspetti  della  procedura  trovano
applicazione  le  disposizioni  del  Codice  dei  contratti  pubblici
relative ai contratti di appalto di  valore  pari  o  superiore  alle
soglie di rilevanza comunitaria. 
  3.2.3 In relazione ai requisiti di carattere generale si richiamano
le indicazioni contenute al  par.  3.1.6  in  tema  di  conflitto  di
interessi. In caso di associazione di professionisti  tali  requisiti
sono riferiti ai professionisti associati  indicati  quali  esecutori
delle prestazioni contrattuali, in virtu' dell'art. 34, comma 3,  del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di  societa'  tra
avvocati,  detti  requisiti  sono  riferiti  ai  professionisti  soci
indicati quali esecutori delle prestazioni  contrattuali,  in  virtu'
dell'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 
  3.2.4 In considerazione della natura dei servizi  legali,  eseguiti
per lo piu' con lavoro prevalentemente  proprio  del  professionista,
assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneita' professionale e
i requisiti di capacita' tecnica e professionale.  Per  i  primi,  la
stazione appaltante dovra' richiedere l'iscrizione in albi o  elenchi
laddove necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto  di
affidamento. Per la capacita' tecnica e professionale, da individuare
in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, le  stazioni
appaltanti potranno richiedere l'attestazione di esperienze  maturate
nello  specifico  settore  oggetto  dell'incarico.  Ai   fini   della
dimostrazione della capacita' economica e finanziaria possono  essere
richiesti livelli minimi di fatturato globale,  che  devono  comunque
essere proporzionati al valore dell'affidamento. Anche per consentire
la  partecipazione  alla  selezione  di  giovani  professionisti,  in
alternativa al fatturato, puo' essere richiesta altra  documentazione
considerata  idonea,   quale   una   copertura   assicurativa   della
responsabilita' civile e  degli  infortuni  derivanti  dall'esercizio
della professione  di  avvocato  con  condizioni  e  massimali  delle
polizze superiori a  quelli  minimi  stabiliti  dal  Ministero  della
giustizia ai sensi dell'art. 12, comma 5,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247. 
  3.2.5 I requisiti consistenti nell'esecuzione di servizi analoghi e
nel possesso di un determinato fatturato sono riferiti,  in  caso  di
professionista singolo, alla persona fisica; in caso di  associazioni
di professionisti, ai professionisti indicati quali  esecutori  delle
prestazioni contrattuali in virtu' dell'art. 34, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; in caso di societa' tra avvocati,
ai  professionisti  indicati  quali   esecutori   delle   prestazioni
contrattuali  in  virtu'  dell'art.  24  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 96. Nel caso in cui un singolo professionista abbia
maturato la propria  esperienza  in  forma  associata  o  presso  una
societa' tra avvocati che, tuttavia, al momento della  partecipazione
alla procedura operi in proprio o in altra forma associata  o  presso
altra societa' tra avvocati,  in  ragione  della  personalita'  della
prestazione, il servizio analogo e  il  fatturato  specifico  possono
essere spesi dal professionista singolo o dal professionista che  sia
indicato quale esecutore delle prestazioni  dall'operatore  economico
partecipante e non gia' dall'associazione o dalla societa' presso  le
quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso  in
cui  le  prestazioni  siano  state  svolte   in   passato   da   piu'
professionisti   congiuntamente   e    nell'atto    di    affidamento
dell'incarico non sia contenuta alcuna  distinzione  delle  attivita'
affidate a ciascun professionista e questi partecipino  separatamente
alla procedura di affidamento, entrambi potranno giovarsi dei servizi
analoghi e del fatturato specifico per l'intero. 
  3.2.6 In  riferimento  al  criterio  di  aggiudicazione,  ai  sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera b) sarebbe consentito anche l'utilizzo
del criterio  del  minor  prezzo  solo  per  i  contratti  di  valore
inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, la natura dei servizi in questione
e l'importanza degli interessi coinvolti suggeriscono, anche per  gli
affidamenti di minor valore,  l'utilizzo  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla  base  del  miglior
rapporto qualità-prezzo, che consente di  selezionare  il  contraente
attraverso  sub-criteri  tali  da   valorizzare   la   qualita'   del
professionista,  sulla  base  di  credenziali  di  esperienza  e   di
competenza. 
  3.2.7  Alla  luce  della  disposizione  del  Codice  dei  contratti
pubblici - secondo  cui  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualita'/prezzo  e'
valutata  sulla  base  di  criteri  oggettivi,  quali   gli   aspetti
qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche
l'organizzazione,  le  qualifiche  e   l'esperienza   del   personale
effettivamente  utilizzato  nell'appalto,  qualora  la  qualita'  del
personale  incaricato  possa  avere  un'influenza  significativa  sul
livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6) -  i  criteri
di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti: 
    a) professionalita' e competenza desunte, ad esempio, dal  numero
e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a  quelli
oggetto dell'affidamento; 
    b)  caratteristiche  metodologiche   dell'offerta   desunte   dal
progetto globale  dei  servizi  offerti  e  dall'illustrazione  delle
modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico,  in
grado  di  soddisfare  al  meglio  le  aspettative   della   stazione
appaltante; 
    c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica; 
    d) titoli  accademici  o  professionali  attinenti  alla  materia
oggetto del servizio legale da affidare. 
  3.2.8 Con riferimento ai sub-criteri  e  sub-pesi  sulla  base  dei
quali la commissione giudicatrice puo' valutare la migliore  offerta,
si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo, che: 
    per  il  criterio  di  valutazione  individuato  alla  precedente
lettera a) (professionalita' e competenza) puo' farsi riferimento  al
numero e al valore economico degli incarichi  pregressi  assunti  dal
concorrente; 
    per  il  criterio  di  valutazione  individuato  alla  precedente
lettera b) (caratteristiche metodologiche  dell'offerta)  puo'  farsi
riferimento anche a proposte di miglioramento e  di  innovazione  dei
servizi offerti rispetto a quelli descritti nella  documentazione  di
gara. 
  A ciascun criterio di valutazione  devono  essere  attribuiti,  nei
documenti di gara,  i  fattori  ponderali  secondo  un  principio  di
proporzionalita' e adeguatezza e nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 95, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Nell'ottica
di garantire la qualita' della prestazione, i fattori ponderali,  per
ciascun criterio,  devono  mantenersi  all'interno  di  parametri  da
determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. 
  3.2.9 Per quanto riguarda l'offerta economica,  fermo  restando  il
rispetto del limite  massimo  del  30  per  cento  per  il  punteggio
economico fissato all'art. 95, comma 10-bis, del Codice dei contratti
pubblici, non dovrebbe essere  attribuito  un  punteggio  elevato  al
prezzo nel caso  in  cui  sia  previsto  l'utilizzo  di  formule  che
incentivano  molto  la  competizione  sui  ribassi  percentuali  (es.
interpolazione lineare) e, viceversa, non dovrebbe essere  attribuito
un  punteggio  ridotto  nel  caso  di   utilizzo   di   formule   che
disincentivino la  concorrenza  sul  prezzo  (formule  concave,  come
quella cosiddetta bilineare).  Al  riguardo,  si  sottolinea  che  il
vantaggio delle formule concave e' quello di scoraggiare offerte  con
ribassi  eccessivi  (poiche'  ricevono  un   punteggio   incrementale
ridotto) e di limitare l'inconveniente,  evidenziato  per  il  metodo
dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze
contenute in termini di prezzo. Si  rinvia,  per  approfondimenti  in
merito al criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  a
quanto previsto nelle Linee guida ANAC n. 2. 
 
4. Entrata in vigore 
 
  4.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore quindici giorni  dopo
la loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Approvate  dal  Consiglio  dell'Autorita'  nell'adunanza  del  24
ottobre 2018 con delibera n. 907 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 5 novembre 2018 
 
Il Segretario: Esposito