N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2018

Ordinanza del 9  luglio  2018  della  Corte  d'appello  di  Roma  nel
procedimento civile promosso da Trecapelli Giancarlo contro Inps.. 
 
Previdenza e assistenza - Contributi  per  i  lavoratori  agricoli  -
  Accertamenti ispettivi dell'INPS - Imposizione dei  contributi  per
  il maggior numero delle giornate accertate con la stima  tecnica  -
  Liquidazione sulla base dei salari medi  convenzionali  per  l'anno
  interessato. 
- Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3,
  comma 1, lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
  razionalizzazione  dei  sistemi  di  accertamento  dei   lavoratori
  dell'agricoltura e dei relativi contributi), art. 8, comma 3,  come
  modificato dall'art. 9-ter, comma 3, del  decreto-legge  1  ottobre
  1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
  utili,  di  interventi  a  sostegno  del  reddito  e  nel   settore
  previdenziale),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  28
  novembre 1996, n. 608. 
(GU n.45 del 14-11-2018 )
 
                       CORTE D'APPELLO DI ROMA 
                     Sezione lavoro e previdenza 
 
 
           R.G.2327\16 (Trecapelli Giancarlo vs. I.N.P.S.) 
 
 
       Verbale dell'udienza del 9 luglio 2018 in prosecuzione 
 
 
                             4° Collegio 
 
    La Corte d'appello  di  Roma,  IV°  Coll.  lavoro  e  previdenza,
composta dai signori: 
        dott. Ermanno Cambria, Presidente; 
        dott. Francescopaolo Panariello, Consigliere; 
        dott. Maria Gabriella Marrocco, Consigliere. 
    Premesso: 
        che con verbale di accertamento ispettivo  in  data  5  marzo
2013, l'Inps contestava a Trecapelli Giancarlo, titolare dell'omonima
impresa agricola, «un fabbisogno  di  occupazione  significativamente
superiore alle giornate risultanti  dalle  dichiarazioni  trimestrali
denunciate  dalla  ditta»  (per  il  periodo  2007-2011)  che  veniva
quantificato in 6165 giornate (successivamente, con altro verbale  in
data  5  maggio  2013,  riquantificato  in  2687  giornate)  per   un
complessivo debito contributivo di € 94.637,00; 
        che il Trecapelli chiedeva accertarsi che  nulla  era  dovuto
all'Inps al titolo richiesto, in quanto il verbale  di  addebito  non
conteneva  l'elenco  nominativo  dei  lavoratori  per  i   quali   la
contribuzione veniva pretesa; 
        che  il  Tribunale  respingeva  la  domanda  di  accertamento
negativo del Trecapelli; 
        che quest'ultimo proponeva appello  avverso  la  sentenza  di
primo grado, al quale resisteva l'Istituto previdenziale; 
    Osserva: 
        che l'Inps pretende il  versamento  contributivo  sulla  base
dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo  11  agosto  1993,  n.  375
(come modificato dall'art. 9-ter, comma 3, decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608) il  quale
testualmente prevede che l'Istituto, dopo  aver  raffrontato  i  dati
forniti dall'imprenditore con  quelli  risultanti  da  una  serie  di
parametri indicati dalla legge stessa, possa determinarsi come segue:
«Qualora dal raffronto  risulti  che  il  fabbisogno  di  occupazione
determinato sulla base  della  stima  tecnica  e'  significativamente
superiore alle giornate risultanti dalle  dichiarazioni  trimestrali,
l'Inps diffida il datore di lavoro a fornirne  motivazione  entro  il
termine di quaranta  giorni.  Nel  caso  in  cui  non  venga  fornita
adeguata motivazione e  non  siano  stati  individuati  i  lavoratori
utilizzati e le relative  giornate  di  occupazione,  l'Inps  procede
all'imposizione  dei  contributi  da  liquidare  sulla   base   delle
retribuzioni medie di cui all'art.  28  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni ed
integrazioni.»; 
        che  la  norma  in  questione,   all'evidenza,   prevede   la
possibilita' di addebitare contribuzione per lavoratori che non siano
stati preventivamente individuati nominativamente e personalmente; 
        che tale  previsione  appare  in  contrasto  con  i  principi
costituzionali di cui appresso; 
        che la stessa Corte costituzionale (nella sentenza 26  giugno
1962, n. 65), in materia pressoche' identica, ha gia' avuto  modo  di
ritenere costituzionalmente illegittimi per  eccesso  di  delega  gli
artt. 4 e 5 del regio decreto 24 settembre  1940,  n.  1949,  laddove
rapportavano   la    contribuzione    all'ettaro-cultura,    anziche'
all'effettivo  accertamento  della  manodopera  impiegata  in   «ogni
singola azienda agricola» nonche', in riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, l'art. 5 del decreto-legge n. 59 del 1948  nella  parte
in cui manteneva in  vita  un  accertamento  presuntivo,  non  legato
all'effettivo numero della manodopera impiegata, con il «risultato di
imporre pesi disuguali a soggetti che si trovavano in  condizioni  di
parita' o pesi uguali a soggetti che non erano in uguali condizioni»; 
        che,  a  seguito  della   predetta   sentenza   della   Corte
costituzionale,  che  dichiarava  l'illegittimita'  dell'accertamento
presuntivo di manodopera nel settore agricolo, il legislatore ebbe ad
introdurre, con la legge 18 dicembre 1964, n. 1412, l'obbligo  per  i
datori di  lavoro  agricolo  di  presentare  denunce  periodiche  dei
lavoratori assunti e delle giornate da questi prestate nel  corso  di
ciascun  anno,  obbligo  ribadito  e  ulteriormente  specificato  nel
successivo decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 - art. 19 - convertito
in legge 11  marzo  1970,  n.  83  al  fine  di  garantire  la  piena
corrispondenza tra i periodi lavorativi e la corrispondente copertura
contributiva e per consentire  la  registrazione  delle  retribuzioni
assoggettate   a   contribuzione   per   ciascun   lavoratore,   dato
indispensabile  per   quantificare   la   prestazione   previdenziale
spettante a ciascun assicurato; 
        che, con la legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  il  legislatore
delegava il governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per  il
riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti  privati
e pubblici, specificando, all'art. 3,  comma  1,  lett.  aa)  per  la
previdenza agricola  la  finalita'  di:  «...  razionalizzazione  dei
sistemi  di  accertamento  dei  lavoratori  dell'agricoltura   e   di
accertamento  e  riscossione  dei  contributi,  tenuto  conto   della
disciplina vigente per la generalita' dei lavoratori e  dei  principi
contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88...»; 
        che, in attuazione di tale  delega,  il  Governo  emanava  il
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 che, fra l'altro, all'art.
6, comma 2, impone al datore di lavoro  agricolo  di  inserire  nella
dichiarazione trimestrale da presentare agli uffici provinciali dello
SCAU, ai fini  dell'accertamento  dei  contributi  di  previdenza  ed
assistenza sociale «... le generalita', la  residenza  ed  il  codice
fiscale dei lavoratori occupati, nonche', per ciascuno  di  essi,  la
categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di  lavoro,  il
numero delle giornate prestate o comunque retribuite in ciascun  mese
del trimestre precedente...», tutti  dati  indispensabili  per  poter
accreditare la contribuzione sulla posizione assicurativa di  ciascun
lavoratore e per conoscere la retribuzione assoggettata a contributi; 
        che, quindi, come ha ribadito la stessa Corte  costituzionale
(cfr. ordinanza 20 maggio 1999, n.  184,  che  pur  ha  disatteso  le
questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 4, 5,  6  ed  8  del
decreto legislativo n. 375/93, ma  per  ragioni  affatto  diverse  da
quelle oggi  profilate)  «il  criterio  contributivo  commisurato  al
numero dei lavoratori occupati, alla durata, alla quantita'  ed  alla
retribuzione del lavoro prestato, risponde ad un  principio  generale
del sistema previdenziale,  che  il  legislatore  ha  apprestato  per
assicurare  ai  lavoratori  prestazioni  rispondenti  alla   garanzia
costituzionale  di  protezione  sociale  (art.   38   Cost.)»,   anzi
ricordando  che  «lo   speciale   criterio   di   determinazione   ed
accertamento  dei  contributi  previdenziali  in  agricoltura  (quale
risultava dagli artt. 4 e 5 del regio decreto 24 settembre  1940,  n.
1949 e dall'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948,  n.  59),
sulla base della estensione e del tipo  di  coltura  praticato  nelle
diverse province e zone  agricole  (ettaro-coltura),  anziche'  sulla
base  dell'impiego  effettivo  di  mano  d'opera  per  ogni   azienda
agricola, e' stato dichiarato illegittimo per contrasto con l'art.  3
della Costituzione, in quanto portava al risultato  di  imporre  pesi
diseguali a soggetti che si trovavano in condizioni di parita' o pesi
eguali a soggetti che non erano in eguali condizioni (sentenza n.  65
del 1962)»; 
        che, quindi, l'art. 8, comma 3, decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375 (come modificato dall'art. 9-ter, comma 3, decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge  28  novembre  1996,  n.
608) si pone in violazione delle seguenti  norme  della  Costituzione
italiana: artt. 76 e 77 in quanto recante disposizioni  eccedenti  la
delega di cui all'art. 1, lettera aa) della legge 23 ottobre 1992, n.
421; artt. 3 e 38 in quanto il criterio presuntivo  dettata  da  tale
norma conduce al risultato di imporre pesi disuguali a  soggetti  che
si trovano in condizioni di parita' o pesi uguali a soggetti che  non
sono in uguali condizioni, nonche'  al  risultato  di  convertire  di
fatto l'obbligazione contributiva in una mera ed  ulteriore  sanzione
rispetto  a  quelle  gia'  previste  dall'ordinamento,  violando   il
principio per cui i contributi versati  dal  datore  di  lavoro  sono
specificamente destinati a finanziare,  sia  pur  collettivamente  ed
impersonalmente, le prestazioni previdenziali; 
        che la questione di legittimita' costituzionale e', oltre che
ammissibile, anche rilevante, in quanto la norma positiva di  cui  si
tratta impedisce  l'accoglimento  della  domanda  attorea,  possibile
soltanto attraverso l'eliminazione della  stessa  merce  l'intervento
della Corte delle leggi; 
 
                             P.  T.  M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Vista l'istanza formulata dalla difesa di parte appellante; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375 (come modificato  dall'art.  9-ter,  comma  3,
decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  in  legge  28
novembre 1996,  n.  608)  nella  parte  in  cui  impone  all'Inps  di
richiedere  alle  imprese  agricole  contributi   previdenziali   non
collegati a soggetti nominativamente individuati bensi' sulla base di
un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica; 
    Dispone la sospensione del giudizio; 
    Ordina alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza  alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei  ministri,  nonche'
di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e  del  Senato
della Repubblica; 
    Ordina alla  Cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni  e
comunicazioni. 
 
                  Il Presidente di Sezione: Cambria