N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2018
Ordinanza del 9 luglio 2018 della Corte d'appello di Roma nel procedimento civile promosso da Trecapelli Giancarlo contro Inps.. Previdenza e assistenza - Contributi per i lavoratori agricoli - Accertamenti ispettivi dell'INPS - Imposizione dei contributi per il maggior numero delle giornate accertate con la stima tecnica - Liquidazione sulla base dei salari medi convenzionali per l'anno interessato. - Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi), art. 8, comma 3, come modificato dall'art. 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.(GU n.45 del 14-11-2018 )
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
R.G.2327\16 (Trecapelli Giancarlo vs. I.N.P.S.)
Verbale dell'udienza del 9 luglio 2018 in prosecuzione
4° Collegio
La Corte d'appello di Roma, IV° Coll. lavoro e previdenza,
composta dai signori:
dott. Ermanno Cambria, Presidente;
dott. Francescopaolo Panariello, Consigliere;
dott. Maria Gabriella Marrocco, Consigliere.
Premesso:
che con verbale di accertamento ispettivo in data 5 marzo
2013, l'Inps contestava a Trecapelli Giancarlo, titolare dell'omonima
impresa agricola, «un fabbisogno di occupazione significativamente
superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali
denunciate dalla ditta» (per il periodo 2007-2011) che veniva
quantificato in 6165 giornate (successivamente, con altro verbale in
data 5 maggio 2013, riquantificato in 2687 giornate) per un
complessivo debito contributivo di € 94.637,00;
che il Trecapelli chiedeva accertarsi che nulla era dovuto
all'Inps al titolo richiesto, in quanto il verbale di addebito non
conteneva l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali la
contribuzione veniva pretesa;
che il Tribunale respingeva la domanda di accertamento
negativo del Trecapelli;
che quest'ultimo proponeva appello avverso la sentenza di
primo grado, al quale resisteva l'Istituto previdenziale;
Osserva:
che l'Inps pretende il versamento contributivo sulla base
dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
(come modificato dall'art. 9-ter, comma 3, decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608) il quale
testualmente prevede che l'Istituto, dopo aver raffrontato i dati
forniti dall'imprenditore con quelli risultanti da una serie di
parametri indicati dalla legge stessa, possa determinarsi come segue:
«Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente
superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'Inps diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita
adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori
utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'Inps procede
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle
retribuzioni medie di cui all'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni ed
integrazioni.»;
che la norma in questione, all'evidenza, prevede la
possibilita' di addebitare contribuzione per lavoratori che non siano
stati preventivamente individuati nominativamente e personalmente;
che tale previsione appare in contrasto con i principi
costituzionali di cui appresso;
che la stessa Corte costituzionale (nella sentenza 26 giugno
1962, n. 65), in materia pressoche' identica, ha gia' avuto modo di
ritenere costituzionalmente illegittimi per eccesso di delega gli
artt. 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, laddove
rapportavano la contribuzione all'ettaro-cultura, anziche'
all'effettivo accertamento della manodopera impiegata in «ogni
singola azienda agricola» nonche', in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, l'art. 5 del decreto-legge n. 59 del 1948 nella parte
in cui manteneva in vita un accertamento presuntivo, non legato
all'effettivo numero della manodopera impiegata, con il «risultato di
imporre pesi disuguali a soggetti che si trovavano in condizioni di
parita' o pesi uguali a soggetti che non erano in uguali condizioni»;
che, a seguito della predetta sentenza della Corte
costituzionale, che dichiarava l'illegittimita' dell'accertamento
presuntivo di manodopera nel settore agricolo, il legislatore ebbe ad
introdurre, con la legge 18 dicembre 1964, n. 1412, l'obbligo per i
datori di lavoro agricolo di presentare denunce periodiche dei
lavoratori assunti e delle giornate da questi prestate nel corso di
ciascun anno, obbligo ribadito e ulteriormente specificato nel
successivo decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 - art. 19 - convertito
in legge 11 marzo 1970, n. 83 al fine di garantire la piena
corrispondenza tra i periodi lavorativi e la corrispondente copertura
contributiva e per consentire la registrazione delle retribuzioni
assoggettate a contribuzione per ciascun lavoratore, dato
indispensabile per quantificare la prestazione previdenziale
spettante a ciascun assicurato;
che, con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, il legislatore
delegava il governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per il
riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati
e pubblici, specificando, all'art. 3, comma 1, lett. aa) per la
previdenza agricola la finalita' di: «... razionalizzazione dei
sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di
accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della
disciplina vigente per la generalita' dei lavoratori e dei principi
contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88...»;
che, in attuazione di tale delega, il Governo emanava il
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 che, fra l'altro, all'art.
6, comma 2, impone al datore di lavoro agricolo di inserire nella
dichiarazione trimestrale da presentare agli uffici provinciali dello
SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale «... le generalita', la residenza ed il codice
fiscale dei lavoratori occupati, nonche', per ciascuno di essi, la
categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il
numero delle giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese
del trimestre precedente...», tutti dati indispensabili per poter
accreditare la contribuzione sulla posizione assicurativa di ciascun
lavoratore e per conoscere la retribuzione assoggettata a contributi;
che, quindi, come ha ribadito la stessa Corte costituzionale
(cfr. ordinanza 20 maggio 1999, n. 184, che pur ha disatteso le
questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del
decreto legislativo n. 375/93, ma per ragioni affatto diverse da
quelle oggi profilate) «il criterio contributivo commisurato al
numero dei lavoratori occupati, alla durata, alla quantita' ed alla
retribuzione del lavoro prestato, risponde ad un principio generale
del sistema previdenziale, che il legislatore ha apprestato per
assicurare ai lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia
costituzionale di protezione sociale (art. 38 Cost.)», anzi
ricordando che «lo speciale criterio di determinazione ed
accertamento dei contributi previdenziali in agricoltura (quale
risultava dagli artt. 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949 e dall'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59),
sulla base della estensione e del tipo di coltura praticato nelle
diverse province e zone agricole (ettaro-coltura), anziche' sulla
base dell'impiego effettivo di mano d'opera per ogni azienda
agricola, e' stato dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, in quanto portava al risultato di imporre pesi
diseguali a soggetti che si trovavano in condizioni di parita' o pesi
eguali a soggetti che non erano in eguali condizioni (sentenza n. 65
del 1962)»;
che, quindi, l'art. 8, comma 3, decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375 (come modificato dall'art. 9-ter, comma 3, decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n.
608) si pone in violazione delle seguenti norme della Costituzione
italiana: artt. 76 e 77 in quanto recante disposizioni eccedenti la
delega di cui all'art. 1, lettera aa) della legge 23 ottobre 1992, n.
421; artt. 3 e 38 in quanto il criterio presuntivo dettata da tale
norma conduce al risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che
si trovano in condizioni di parita' o pesi uguali a soggetti che non
sono in uguali condizioni, nonche' al risultato di convertire di
fatto l'obbligazione contributiva in una mera ed ulteriore sanzione
rispetto a quelle gia' previste dall'ordinamento, violando il
principio per cui i contributi versati dal datore di lavoro sono
specificamente destinati a finanziare, sia pur collettivamente ed
impersonalmente, le prestazioni previdenziali;
che la questione di legittimita' costituzionale e', oltre che
ammissibile, anche rilevante, in quanto la norma positiva di cui si
tratta impedisce l'accoglimento della domanda attorea, possibile
soltanto attraverso l'eliminazione della stessa merce l'intervento
della Corte delle leggi;
P. T. M.
Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
Vista l'istanza formulata dalla difesa di parte appellante;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375 (come modificato dall'art. 9-ter, comma 3,
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28
novembre 1996, n. 608) nella parte in cui impone all'Inps di
richiedere alle imprese agricole contributi previdenziali non
collegati a soggetti nominativamente individuati bensi' sulla base di
un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica;
Dispone la sospensione del giudizio;
Ordina alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Ordina alla Cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e
comunicazioni.
Il Presidente di Sezione: Cambria