N. 203 ORDINANZA 10 ottobre - 15 novembre 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' - Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare - Copertura dei relativi oneri finanziari. - Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32 (Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare), artt. 1 e 6, comma 3. -(GU n.46 del 21-11-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32 (Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 gennaio-2 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2018, iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2018. Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che, con ricorso depositato il 31 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32 (Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare), in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); che, ad avviso del ricorrente, l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 32 del 2017 - laddove riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna «quali patologie rare» - e il successivo art. 6, comma 3 - laddove prevederebbe che la spesa relativa ai provvedimenti da adottare per farvi fronte «rientra tra quelle che la Regione gia' sostiene per le malattie rare» - contrasterebbero con l'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale in materia di tutela della salute espresso dagli artt. 59, comma 50, lettera f), della legge n. 449 del 1997 e 5, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 1998, secondo cui sarebbero riservate allo Stato l'individuazione e la qualificazione delle malattie rare, nonche' con l'art. 3 Cost., in quanto, in spregio al principio di uguaglianza, introdurrebbero una disparita' di trattamento tra gli ammalati che risiedono nella Regione Basilicata e coloro che, affetti dalle medesime patologie, risiedano in altre Regioni; che la Regione Basilicata non si e' costituita; che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Basilicata 28 marzo 2018, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 "Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare"), ha sostituito l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 32 del 2017, eliminando ogni riferimento alla qualificazione delle citate patologie come malattie rare, e ha abrogato il successivo art. 6, comma 3; che, in ragione di tale ius superveniens, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2018, ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 1° giugno 2018. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanza n. 129 del 2018). Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE